SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)
10 giugno 2004
Causa T-330/03
Xanthippi Liakoura
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Dipendenti — Rifiuto di promozione — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto all’annullamento della decisione del Consiglio di non promuovere la ricorrente al grado C 1 per l’esercizio 2002 nonché il risarcimento dei danni.
Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1. Dipendenti — Promozione — Reclamo di un candidato non promosso — Decisione di rigetto — Obbligo di motivazione — Portata
(Statuto del personale, art. 45)
2. Dipendenti — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Discrezionalità dell’amministrazione — Sindacato giurisdizionale — Limiti
(Statuto del personale, art. 45)
3. Dipendenti — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Criteri — Meriti personali dei candidati — Presa in considerazione di tutti i dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi rientranti nella stessa categoria e aventi lo stesso grado
(Statuto del personale, artt. 5, 7 e 45)
4. Dipendenti — Promozione — Criteri — Meriti — Presa in considerazione dell’anzianità di servizio e dell’età — Carattere sussidiario
(Statuto del personale, art. 45, n. 1)
5. Dipendenti — Ricorso — Previo reclamo amministrativo — Identità di petitum e di causa petendi — Motivi e argomenti che non figurano nel reclamo, ma vi si ricollegano strettamente — Ricevibilità
(Statuto del personale, art. 90)
6. Dipendenti — Ricorso — Domanda di risarcimento connessa a una domanda di annullamento — Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento
(Statuto del personale, art. 91)
1. Anche se l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati non promossi, essa, per contro, è tenuta a motivare la decisione con cui respinge il reclamo di un dipendente non promosso e si suppone che la motivazione di tale decisione coincida con quella della decisione oggetto del reclamo. Dato che le promozioni, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto, avvengono «a scelta», è sufficiente che la motivazione del rigetto del reclamo riguardi la sussistenza dei requisiti legali ai quali lo Statuto subordina la regolarità della promozione.
(v. punti 35 e 36)
Riferimento: Corte 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/Commissione (Racc. pag. I‑225, punto 13); Corte 9 dicembre 1993, causa C‑115/92 P, Parlamento/Volger (Racc. pag. I‑6549, punti 22 e 23); Tribunale 29 maggio 1997, causa T‑6/96, Contargyris/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑357, punto 147); Tribunale 18 dicembre 1997, causa T‑142/95, Delvaux/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑477 e II‑1247, punto 84); Tribunale 21 settembre 1999, causa T‑157/98, Oliveira/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑163 e II‑851, punto 50)
2. Ai fini dello scrutinio per merito comparativo da prendere in considerazione nell’ambito di una decisione di promozione prevista dall’art. 45 dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina dispone di un’ampia discrezionalità, dato che le promozioni avvengono, ai sensi del detto articolo, «a scelta». In tale settore, il controllo del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle vie e dei mezzi che possono aver determinato la valutazione dell’amministrazione, questa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato. Il Tribunale non può quindi sostituire la propria valutazione delle capacità e dei meriti dei candidati a quella dell’autorità che ha il potere di nomina.
(v. punto 45)
Riferimento: Corte 21 aprile 1983, causa 282/81, Ragusa/Commissione (Racc. pag. 1245, punti 9 e 13); Tribunale 27 aprile 1999, causa T‑283/97, Thinus/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑69 e II‑353, punto 42)
3. L’obbligo per l’autorità che ha il potere di nomina di procedere a uno scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promuovibili, previsto dall’art. 45 dello Statuto, costituisce l’espressione sia del principio di parità di trattamento dei dipendenti sia delle loro aspettative di carriera. La valutazione dei loro meriti costituisce, al riguardo, il criterio determinante. Risulta dalla lettera e dallo spirito degli artt. 5 e 7 dello Statuto, nonché dal principio della parità di trattamento dei dipendenti e della loro vocazione alla carriera che, allorché l’autorità che ha il potere di nomina procede all’esame comparativo dei meriti dei dipendenti promuovibili, essa deve prendere in considerazione tutti i dipendenti aventi i requisiti per essere promossi appartenenti alla stessa categoria e che abbiano lo stesso grado, poiché tale fattore implica che essi sono reputati avere impieghi e responsabilità equivalenti. Pertanto, la nomina nell’ambito di un procedimento di promozione prende in considerazione, ai fini dello scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promuovibili, «lo scarto esistente tra il livello delle valutazioni analitiche di un dato dipendente e il livello medio delle valutazioni analitiche dei dipendenti dello stesso grado nello stesso servizio nonché di tutti i dipendenti del suo grado, indipendentemente dal servizio», ed è conforme ai principi testé ricordati.
(v. punti 46‑48)
Riferimento: Tribunale 12 febbraio 1992, causa T‑52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II‑121, punto 24); Tribunale 5 marzo 1998, causa T‑221/96, Manzo‑Tafaro/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑115 e II‑307, punto 17)
4. Ai sensi dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, «la promozione (…) è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi cui sono stati oggetto». Tuttavia, a proposito dei criteri di selezione per le promozioni, l’autorità che ha il potere di nomina può anche, in subordine, prendere in considerazione altri elementi, segnatamente l’età dei dipendenti promuovibili e la loro anzianità nel grado o nel servizio. Ne consegue che la presa in considerazione della cronistoria della carriera dei dipendenti promuovibili s’inscrive nell’ambito dell’esame comparativo dei loro rispettivi meriti.
(v. punti 49 e 50)
Riferimento: Corte 24 marzo 1983, causa 298/81, Colussi/Parlamento (Racc. pag. 1131); Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento (Racc. pag. 23); Manzo-Tafaro/Commissione, cit., punto 17
5. Nei ricorsi del personale, le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e contenere soltanto censure che si basino su una causa identica a quella delle censure esposte nel reclamo, anche se tali censure possono essere sviluppate dinanzi al Tribunale mediante la deduzione di motivi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente. Infatti, il procedimento precontenzioso di cui all’art. 90 dello Statuto ha lo scopo di consentire una composizione amichevole delle controversie sorte tra i dipendenti e l’amministrazione. Perché tale procedimento possa raggiungere il suo obiettivo, è necessario che l’autorità che ha il potere di nomina sia in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le censure che gli interessati formulano nei confronti della decisione impugnata.
(v. punti 56 e 57)
Riferimento: Corte 1° luglio 1976, causa 58/75, Sergy/Commissione (Racc. pag. 1139); Corte 17 febbraio 1977, causa 48/76, Reinarz/Commissione e Consiglio (Racc. pag. 291); Corte 20 maggio 1987, causa 242/85, Geist/Commissione (Racc. pag. 2181, punto 9); Corte 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione (Racc. pag. 99, punto 10); Corte 14 marzo 1989, causa 133/88, Del Amo Martinez/Parlamento (Racc. pag. 689, punto 9); Tribunale 29 marzo 1990, causa T‑57/89, Alexandrakis/Commissione (Racc. pag. II‑143, punti 8‑10)
6. Nei ricorsi del personale, le domande di risarcimento di un danno devono essere respinte quando sono strettamente connesse alle domande di annullamento a loro volta dichiarate irricevibili o respinte perché infondate.
(v. punto 69)
Riferimento: Tribunale 6 luglio 1992, causa T‑1/91, Della Pietra/Commissione (Racc. pag. II‑2145, punto 34); Tribunale 15 maggio 1997, causa T‑273/94, N/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A 97 e II‑289, punto 159)
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