Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 17 aprile 2008 – Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. / UAMI – Pelikan (Raffigurazione di un pellicano)
(causa T-389/03)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo che raffigura un pellicano – Marchi comunitari o nazionali figurativi anteriori Pelikan – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 96, 98, 102-103, 106)
Oggetto
Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 18 settembre 2003 (procedimento R 191/2002‑2) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG e la Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo per prodotti rientranti nelle classi 1, 2 e 17 – domanda di marchio comunitario n. 1005826
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchi comunitari o nazionali figurativi «Pelikan»
Decisione della divisione di opposizione:
Diniego di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd è condannata alle spese.
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