Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 27 settembre 2007 – La Mer Technology / UAMI – Laboratoires Goëmar (LA MER)
(causa T‑418/03)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo LA MER – Marchio nazionale denominativo anteriore LABORATOIRE DE LA MER – Impedimento relativo alla registrazione – Uso effettivo del marchio – Art. 43, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) n. 40/94 – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 114, 127, 129‑130)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 23 ottobre 2003 (procedimento R 814/2000‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la società Laboratoires Goëmar e La Mer Technology, Inc
Dati della causa
Richiedente: il marchio comunitario
La Mer Technology, Inc.
Marchio comunitario di cui trattasi:
Il marchio denominativo
La Mer per prodotti della classe 3
Titolare del diritto di marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Laboratoires Goëmar
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
I marchi denominativi nazionali e internazionali
LABORATOIRE DE LA MER per prodotti delle classi 3, 5, 29 e 31
Decisione della divisione d’opposizione:
L’opposizione è stata accolta e la domanda di registrazione è stata respinta nella sua totalità
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Mer Technology, Inc., è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Laboratoires Goëmer.
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