SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
15 marzo 2007
Causa T‑430/03
Iosif Dascalu
contro
Commissione delle Comunità europee
«Funzionari – Nomina – Rettifica dell’inquadramento nel grado e nello scatto – Applicazione della giurisprudenza della Corte – Artt. 5, 31, n. 2, 32, secondo comma, 45 e 62 dello Statuto»
Oggetto: Ricorso avente ad oggetto, da una parte, una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 23 dicembre 2002 e 14 aprile 2003, che modificano l’inquadramento nel grado del ricorrente, in quanto fissano il suo inquadramento nello scatto, alla data della sua nomina, al grado A6, primo scatto; in quanto fissano al 5 ottobre 1995 la data di decorrenza dei loro effetti pecuniari e in quanto non hanno ricostruito la carriera nel grado del ricorrente e, se necessario, una domanda di annullamento delle decisioni che respingono i reclami del ricorrente, e, dall’altra, una domanda diretta al risarcimento del presunto danno derivante da tali decisioni.
Decisione: La decisione della Commissione 14 aprile 2003 è annullata nella parte in cui fissa la data di decorrenza dei suoi effetti pecuniari al 5 ottobre 1995. La Commissione procederà all’esame comparativo dei meriti del ricorrente e di quelli dei funzionari promossi al grado A5 a decorrere dal 16 aprile 1993, poi al grado A4 a decorrere dal 16 gennaio 1998. In seguito a tale esame, qualora la Commissione non sarà in grado di far beneficiare il ricorrente di una promozione di grado che sia risultata giustificata, le parti sono invitate a trovare un accordo su una compensazione adeguata, prendendo in considerazione, all’occorrenza, la domanda di risarcimento danni presentata a tal fine dal ricorrente. Le parti informeranno il Tribunale, entro tre mesi dalla pronuncia della presente sentenza, del contenuto dell’accordo al quale saranno pervenute o, in mancanza, delle loro conclusioni circa la quantificazione del danno subìto. Per il resto, il ricorso è respinto. Le spese sono riservate.
Massime
1. Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Nomina al grado superiore della carriera
(Statuto dei funzionari, artt. 31, n. 2, e 32, secondo comma)
2. Funzionari – Decisione che arreca pregiudizio – Decisione di inquadramento nel grado e nello scatto
(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, e 90, n. 2)
3. Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado e inquadramento nello scatto
(Statuto dei funzionari, artt. 31, n. 2, e 32, secondo comma)
4. Funzionari – Assunzione – Parità di trattamento – Inquadramento nello scatto
(Statuto dei funzionari, artt. 5, n. 3, 31, n. 2, e 32, secondo comma)
5. Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado
(Statuto dei funzionari, artt. 31, n. 2, 45, n. 1, e 62, primo comma)
6. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Illecito dell’amministrazione
1. Tenendo conto della parziale sovrapposizione tra i criteri fissati per la concessione dell’inquadramento nel grado superiore della carriera e quelli per la determinazione dello scatto, con riferimento, in particolare, alla durata dell’esperienza professionale acquisita, una domanda rivolta all’autorità che ha il potere di nomina affinché proceda all’esame di eventuali qualifiche eccezionali di un funzionario al fine di rettificare l’inquadramento nel grado effettuato all’atto della sua nomina, per inquadrarlo nel grado superiore della sua carriera, implica necessariamente una domanda di riesame dello scatto attribuito a tale funzionario con la decisione iniziale di inquadramento.
(v. punto 40)
2. Nel caso di una decisione di inquadramento nel grado e nello scatto, la motivazione può essere validamente fornita in sede di decisione sul reclamo ed è sufficiente che verta sulla presenza delle condizioni di legge alle quali lo Statuto subordina la regolarità del procedimento e sul motivo individuale e rilevante che giustifichi la decisione adottata nei confronti del funzionario interessato. Possono essere fornite indicazioni complementari in corso di causa nei limiti in cui tale motivazione sia considerata insufficiente.
(v. punti 48 e 51)
Riferimento: Corte 19 novembre 1998, causa C‑316/97 P, Parlamento/Gaspari (Racc. pag. I‑7597, punto 29); Tribunale 3 marzo 1993, causa T‑25/92, Vela Palacios/CES (Racc. pag. II‑201, punto 26); Tribunale 17 maggio 1995, causa T‑16/94, Benecos/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑103 e II‑335, punto 36); Tribunale 16 ottobre 1996, causa T‑37/94, Benecos/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑461 e II‑1301, punto 46); Tribunale 6 novembre 1997, causa T‑71/96, Berlingieri Vinzek/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑339 e II‑921, punto 79); Tribunale 26 gennaio 2000, causa T‑86/98, Gouloussis/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑5 e II‑23, punto 79); Tribunale 17 dicembre 2003, causa T‑133/02, Chawdhry/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1617, punto 121); Tribunale 26 ottobre 2004, causa T‑55/03, Brendel/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑311 e II‑1437, punto 120); Tribunale 16 febbraio 2005, causa T‑284/03, Aycinena/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑29 e II‑125, punto 33); Tribunale 15 novembre 2005, causa T‑145/04, Righini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑349 e II‑1547, punto 55)
3. Nel contesto delineato dagli artt. 31 e 32, secondo comma, dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina gode di un ampio potere discrezionale al fine di valutare le precedenti esperienze professionali di una persona assunta come funzionario, con riferimento tanto alla natura ed alla durata delle stesse quanto alla pertinenza più o meno stretta di queste con le esigenze del posto da coprire. Di conseguenza, nell’operare il controllo giurisdizionale di una decisione di inquadramento nello scatto di un funzionario nominato al grado superiore della carriera, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della suddetta autorità.
Pertanto, allorché tale autorità ha tenuto conto della formazione e dell’esperienza professionale specifica di un funzionario appena assunto per nominarlo, dal momento dell’assunzione, al grado superiore della sua carriera, la stessa può ritenere che detto funzionario non possa reclamare un abbuono di anzianità di scatto in quel grado, poiché la sua formazione e la sua esperienza professionale sono già state prese in considerazione per la sua nomina nel grado.
(v. punti 77 e 79)
Riferimento: Corte 5 ottobre 1988, cause riunite 314/86 e 315/86, De Szy-Tarisse e Feyaerts/Commissione (Racc. pag. 6013, punto 26); Tribunale 7 febbraio 1991, causa T‑2/90, Ferreira de Freitas/Commissione (Racc. pag. II‑103, punto 56); Aycinena/Commissione, cit., punto 72
4. Posto che i funzionari assunti nel grado superiore della loro carriera e quelli assunti nel grado iniziale della loro categoria non si trovano in una situazione fattuale e giuridica identica, il fatto che i funzionari assunti al grado iniziale della carriera possano beneficiare di un abbuono di anzianità di scatto, mentre quelli nominati al grado superiore sarebbero, eventualmente, privati di tale possibilità proprio in ragione del loro inquadramento nel grado, non può essere considerato come una disparità di trattamento tra i detti funzionari.
(v. punto 90)
5. Se, in sede di rettifica dell’inquadramento nel grado di un funzionario al momento della sua assunzione, l’autorità che ha il potere di nomina procede ad una distinzione tra la modifica della determinazione dell’inquadramento, avvenuta all’atto della nomina del funzionario, e la decorrenza degli effetti pecuniari di tale decisione, il cui inizio è fissato ad una data successiva, essa limita in modo arbitrario, per il periodo compreso tra le due date, il diritto alla retribuzione dell’interessato, che è un diritto soggettivo garantito dallo Statuto e che, ai sensi dell’art. 62, primo comma, di detto Statuto, può essere limitato solo da previsioni espresse.
Inoltre, procedendo a tale distinzione, detta autorità ignora la differenza tra una domanda di reinquadramento volta a veder rettificato l’inquadramento iniziale nel grado effettuato all’atto della nomina del dipendente e l’attribuzione di una promozione che, in conformità all’art. 45, n. 1, dello Statuto, eleva un funzionario, nel corso della sua carriera, a un grado superiore della categoria alla quale appartiene.
A tale proposito, non è rilevante il fatto che la decisione di inquadramento iniziale non sia stata impugnata nei termini, poiché la decisione di reinquadramento nel grado superiore alla data della nomina, adottata in esecuzione della sentenza C‑389/98 P, Gevaert/Commission, è destinata a sostituirsi, a tutti gli effetti, alla decisione di inquadramento iniziale.
(v. punti 98, 102, 103, 105, 106 e 108)
Riferimento: Corte 11 gennaio 2001, causa C‑389/98 P, Gevaert/Commissione (Racc. pag. I‑65, punto 39); Tribunale 27 giugno 2001, causa T‑214/00, X/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑143 e II‑663, punto 29)
6. Costituisce un illecito amministrativo, tale da impegnare la responsabilità dell’autorità che ha il potere di nomina, l’esclusione da vari esami comparativi dei meriti, diretti alla concessione di una promozione, di un funzionario il cui inquadramento nel grado è stato da quest’ultima rettificato solo tardivamente, in esecuzione della sentenza C‑389/98 P, Gevaert/Commissione, poiché, così facendo, la stessa ha privato l’interessato della possibilità di veder presa in considerazione la sua candidatura ai fini delle promozioni di cui trattasi.
Tuttavia, nonostante tale illecito, la responsabilità può diventare effettiva solo una volta determinati l’esistenza e l’entità del preteso danno. Per poter accertare quest’ultimo occorre, nella specie, procedere ad un previo esame comparativo dei meriti del ricorrente e dei funzionari promossi negli esercizi di promozione dai quali quest’ultimo è stato illegittimamente escluso, che permetterà di stabilire se egli sia stato effettivamente privato di una promozione alla quale poteva legittimamente aspirare e, in tale ipotesi, di quantificare il suo danno.
(v. punti 128, 129 e 136-139)
Riferimento: Tribunale 12 dicembre 1996, causa T‑99/95, Stott/Commissione (Racc. pag. II‑2227, punto 72)
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