Causa T‑442/03
SIC – Sociedade Independente de Comunicação, SA
contro
Commissione delle Comunità europee
«Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Repubblica portoghese a favore dell’emittente radiotelevisiva pubblica RTP per finanziare la sua missione di servizio pubblico — Decisione che dichiara che alcune misure non costituiscono aiuti di Stato e che le altre sono compatibili con il mercato comune — Qualificazione come aiuto di Stato — Compatibilità con il mercato comune — Obbligo di esame diligente e imparziale»
Massime della sentenza
1. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento
(Art. 87, n. 1, CE)
2. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Aiuti concessi da un’impresa pubblica
(Art. 87, n. 1, CE)
3. Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Insussistenza della necessità di ricorrere a una gara di appalto per affidare a un’impresa un tale compito
(Art. 86, n. 2, CE; protocollo di Amsterdam)
4. Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Definizione dei servizi di interesse economico generale — Potere discrezionale degli Stati membri
(Art. 86, n. 2, CE)
5. Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Rispetto da parte dell’emittente radiotelevisiva pubblica degli standard qualitativi definiti nel mandato di servizio pubblico — Competenza esclusiva dello Stato membro
(Art. 86, n. 2, CE)
6. Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Obblighi della Commissione —Esame diligente e imparziale
(Art. 88, n. 2, CE)
1. Non soddisfa la condizione della selettività una misura statale che, benché conferisca un vantaggio ad una categoria specifica di operatori economici, non deroga all’applicazione normale di un sistema, ma, al contrario, vi si inserisce e costituisce, così facendo, una misura inerente a tale sistema, o anche qualora le differenze di trattamento generate da tale misura possano giustificarsi per la natura o l’economia del sistema.
Per quanto riguarda una legge nazionale che esonera le imprese pubbliche, al momento della loro trasformazione in società per azioni, dalla redazione dell’atto notarile normalmente richiesto, la Commissione deve verificare se, malgrado la sua specificità, l’esenzione dalle spese notarili derivante da tale dispensa sia sottratta alla qualificazione come aiuto di Stato per il motivo che il ricorso allo strumento legislativo, ricorso che comporta tale esenzione, non è stato scelto con l’obiettivo di sottrarre le imprese pubbliche a oneri, ma si inscrive semplicemente nella logica del sistema giuridico nazionale.
(v. punti 64-67)
2. Per poter essere qualificati come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, determinati vantaggi devono, da un lato, essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essere imputabili allo Stato. L’imputabilità di una misura allo Stato non può essere dedotta dalla mera circostanza che la misura di cui trattasi è stata adottata da un’impresa pubblica. Infatti, anche nel caso in cui lo Stato sia in grado di controllare un’impresa pubblica e di esercitare un’influenza dominante sulle operazioni di quest’ultima, l’esercizio effettivo di tale controllo nel caso concreto non può essere automaticamente presunto. È quindi necessario verificare se si debba considerare che le autorità pubbliche abbiano avuto un qualche ruolo nell’adozione di tale misura.
A questo proposito, l’imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un’impresa pubblica può essere dedotta da un insieme di indizi quali, in particolare, la sua integrazione nelle strutture dell’amministrazione pubblica, la natura delle sue attività e l’esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con operatori privati, lo status giuridico dell’impresa, ossia il fatto che questa sia soggetta al diritto pubblico ovvero al diritto societario comune, l’intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell’impresa, ovvero qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l’improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell’adozione di un provvedimento, tenuto conto anche dell’ampiezza di tale provvedimento, del suo contenuto ovvero delle condizioni che esso comporta.
(v. punti 93-95, 98-99)
3. Non si desume né dal testo dell’art. 86, n. 2, CE né dalla giurisprudenza relativa a tale disposizione che un servizio d’interesse economico generale possa essere affidato ad un operatore solo a seguito di una procedura d’appalto.
Benché sia vero che il servizio pubblico di radiodiffusione è considerato come un servizio d’interesse economico generale e non come un servizio di interesse generale non economico, occorre tuttavia rilevare che tale qualifica si spiega più con l’impatto che la radiodiffusione del servizio pubblico produce, de facto, sul settore, peraltro concorrenziale e commerciale, della trasmissione radiotelevisiva, piuttosto che con una pretesa dimensione commerciale della radiodiffusione del servizio pubblico. Come risulta chiaramente dal Protocollo di Amsterdam sul sistema pubblico di radiodiffusione negli Stati membri, il servizio pubblico della radiodiffusione è «direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società».
Tale specificità del sistema di radiodiffusione pubblica sta del resto a fondamento della libertà riconosciuta dal Protocollo di Amsterdam agli Stati membri nell’attribuzione del servizio d’interesse economico generale della radiodiffusione. Essa spiega e giustifica il fatto che non possa essere imposto a uno Stato membro di ricorrere ad una procedura di gara per l’attribuzione di tale servizio, almeno qualora decida di assicurare esso stesso tale servizio pubblico per mezzo di una società pubblica.
(v. punti 145, 153-154)
4. Gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla definizione di ciò che considerano come servizio d’interesse economico generale. Pertanto, la definizione di tali servizi da parte di uno Stato membro può essere rimessa in discussione dalla Commissione solo nei casi di errore manifesto.
Del resto, il diritto comunitario non osta assolutamente a che uno Stato membro definisca il servizio d’interesse economico generale della radiodiffusione in termini ampi, includendo la trasmissione di una programmazione generalista. Tale possibilità non può essere messa in dubbio dal fatto che l’emittente di servizio pubblico esercita anche attività commerciali, specificamente la vendita di spazi pubblicitari. Infatti, una tale rimessa in dubbio equivarrebbe a far dipendere la definizione stessa del servizio d’interesse economico generale della radiodiffusione dal suo metodo di finanziamento. Orbene, un servizio d’interesse economico generale si qualifica, per definizione, in relazione all’interesse generale che esso è diretto a soddisfare e non in relazione ai mezzi che assicureranno la sua erogazione.
(v. punti 195, 201-203)
5. Solo lo Stato membro è in grado di valutare il rispetto da parte dell’emittente radiotelevisiva pubblica degli standard qualitativi definiti nel mandato di servizio pubblico. La Commissione deve, in linea di principio, limitarsi alla constatazione dell’esistenza di un meccanismo di controllo, ad opera di un organo indipendente, del rispetto del suo mandato da parte della suddetta emittente. È solo se le informazioni trasmesse alla Commissione durante l’indagine comportano seri indizi che il meccanismo di controllo, benché esistente, non è stato attuato che la Commissione può essere indotta ad esaminare l’effettività di tale attuazione, pur vegliando a non oltrepassare tale esame e, in particolare, a non sostituirsi allo Stato membro nella valutazione concreta del rispetto degli standard qualitativi.
(v. punti 212-214)
6. Nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, gli interessati diversi dallo Stato membro considerato dispongono soltanto del diritto di essere associati al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie. In tale contesto, una parte interessata che adisce la Commissione con una domanda diretta a far sì che tale istituzione eserciti i suoi poteri per ottenere dallo Stato membro taluni elementi di informazione non dispone di alcun diritto a che la Commissione dia seguito alla domanda. È alla Commissione che spetta, se del caso, valutare l’utilità di tale domanda per le esigenze del suo controllo delle misure in questione. In tale valutazione, la Commissione può tener conto delle informazioni di cui già dispone. Peraltro, il carattere limitato dei diritti alla partecipazione e all’informazione delle parti interessate diverse dagli Stati membri non si trova assolutamente in contraddizione con l’obbligo di esame diligente e imparziale che incombe alla Commissione nel settore degli aiuti di Stato. Quindi, benché la Commissione goda di un margine di discrezionalità, essa non può, tuttavia, tenuto conto del suo obbligo di esame diligente e imparziale, omettere di chiedere la comunicazione di elementi di informazione che risultano essere di natura tale da confermare, o invalidare, altri elementi di informazione rilevanti per l’esame della misura in questione, ma la cui affidabilità non può essere considerata come provata a sufficienza.
(v. punti 222-225)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
26 giugno 2008 (*)
«Aiuti di Stato – Misure adottate dalla Repubblica portoghese a favore dell’emittente radiotelevisiva pubblica RTP per finanziare la sua missione di servizio pubblico – Decisione che dichiara che alcune misure non costituiscono aiuti di Stato e che le altre sono compatibili con il mercato comune – Qualificazione come aiuto di Stato – Compatibilità con il mercato comune – Obbligo di esame diligente e imparziale»
Nella causa T‑442/03,
SIC – Sociedade Independente de Comunicação, SA, con sede in Carnaxide (Portogallo), rappresentata dagli avv.ti C. Botelho Moniz, E. Maia Cadete e M. Rosado da Fonseca,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dalla sig.ra M. Balta e dal sig. F. Florindo Gijón, successivamente dai sigg. Niejahr, J. Buendía Sierra e G. Braga da Cruz, e infine dai sigg. B. Martenczuk e Braga da Cruz, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 ottobre 2003, 2005/406/CE, relativa a misure ad hoc attuate dal Portogallo a favore della RTP (GU 2005, L 142, pag. 1), nella parte in cui tale decisione dichiara che alcune di queste misure non costituiscono aiuti di Stato e che le altre sono compatibili con il mercato comune,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dal sig. M. Vilaras (relatore), presidente, dalle M.E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 novembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1 L’art. 16 CE dispone:
«Fatti salvi gli articoli 73 [CE], 86 [CE] e 87 [CE], in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione del presente Trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti».
2 L’art. 86, n. 2, CE dispone:
«Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità».
3 L’art. 87, n. 1, CE dispone:
«Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
4 Il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri (GU 1997, C 340, pag. 109; in prosieguo: il «Protocollo di Amsterdam»), introdotto dal Trattato di Amsterdam in allegato al Trattato CE, dispone:
«[Gli Stati membri,] considerando che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all’esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, hanno convenuto le seguenti disposizioni interpretative, che sono allegate al Trattato [CE]:
Le disposizioni del Trattato [CE] non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di servizio pubblico».
5 Il 15 novembre 2001, la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (GU C 320, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione sulla radiodiffusione»), in cui ha enunciato i principi che essa seguirà nell’applicazione dell’art. 87 CE e dell’art. 86, n. 2, CE, al finanziamento statale al servizio pubblico di radiodiffusione (punto 4 di tale comunicazione).
Fatti all’origine della controversia
6 La RTP − Radiotelevisão Portuguesa, SA, è una società per azioni a capitale pubblico, incaricata del servizio pubblico della televisione portoghese in forza di contratti intitolati «contratti di concessione del servizio pubblico televisivo» stipulati, nell’ordine, il 17 marzo 1993 e il 31 dicembre 1996 (in prosieguo, considerati congiuntamente: i «contratti di servizio pubblico»).
7 La ricorrente, vale a dire la SIC – Sociedade Independente de Comunicação, SA, è una società, attiva nel settore delle televisioni commerciali, che gestisce uno dei principali canali televisivi portoghesi privati.
8 Mediante tre denunce, datate rispettivamente 30 luglio 1993 e 12 febbraio 1994 (NN 133/B/01), 16 ottobre 1996 (NN 85/B/2001) e 18 giugno 1997 (NN 94/B/99), la Commissione è stata informata che la Repubblica portoghese aveva attuato una serie di misure ad hoc e di pagamenti annuali di compensazione a favore della RTP, che avrebbero costituito aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.
9 Il 3 marzo 1997 la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso, iscritto a ruolo con il numero T‑46/97, in cui chiedeva l’annullamento di una decisione della Commissione 7 novembre 1996, adottata senza l’avvio preliminare di un procedimento formale d’indagine ai sensi dell’art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) e relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 88 CE in materia di finanziamento dei canali pubblici televisivi, nonché l’annullamento di una decisione che si assumeva contenuta in una lettera della Commissione 20 dicembre 1996. Con tale decisione e tale lettera, la Commissione ha considerato che talune delle misure segnalate nelle denunce non costituissero aiuti di Stato, mentre, riguardo ad altre di tali misure, ha richiesto informazioni alle autorità portoghesi.
10 Nella sentenza 10 maggio 2000, causa T‑46/97, SIC/Commissione (Racc. pag. II‑2125), il Tribunale, avendo constatato che la sussistenza di serie difficoltà, al termine di un esame preliminare da parte della Commissione di una durata di gran lunga superiore a quella normalmente necessaria, avrebbe giustificato l’avvio, da parte di tale istituzione, del procedimento formale di indagine (punti 105‑109 della sentenza), ha annullato la decisione 7 novembre 1996. Il Tribunale, per contro, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto contro la lettera 20 dicembre 1996, in quanto tale lettera non costituiva una decisione (punto 49 della sentenza).
11 A seguito della citata sentenza, la ricorrente ha inviato alla Commissione, con tre lettere 26 luglio 2001, tre richieste ad agire, riguardo, rispettivamente, alle sue tre denunce, dirette ad ottenere l’apertura del procedimento formale d’indagine in merito alle misure segnalate nelle sue denunce.
12 Tali richieste ad agire sono state seguite da due ricorsi per carenza, proposti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale in data 6 dicembre 2001 e iscritti a ruolo con i numeri T‑297/01 e T‑298/01. Tali ricorsi sono stati oggetto, a seguito di un’iniziativa della Commissione del 7 novembre 2001 e delle prese di posizione di tale istituzione intervenute in data 13 novembre 2001 e 30 settembre 2003 (punti 13 e 14 infra), di una sentenza di non luogo a statuire (sentenza del Tribunale 19 febbraio 2004, cause riunite T‑297/01 e T‑298/01, SIC/Commissione, Racc. pag. II‑743).
13 Con lettera 7 novembre 2001, la Commissione, con riferimento ai pagamenti annuali di compensazione, menzionati al precedente punto 8, ha invitato la Repubblica portoghese, in applicazione dell’art. 10, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] CE (GU L 83, pag. 1), a comunicarle talune informazioni per permetterle di decidere in merito alla natura di aiuti nuovi o di aiuti esistenti di tali pagamenti. Successivamente, con lettera 30 settembre 2003, la Commissione ha notificato alla Repubblica portoghese una richiesta di osservazioni, in applicazione dell’art. 17, n. 2, del regolamento n. 659/1999, e ha così avviato la prima parte dell’esame di tali misure in qualità di aiuti esistenti. Tali pagamenti compensativi annuali, nonché la procedura avviata nei loro confronti con la decisione 30 settembre 2003, non costituiscono oggetto del ricorso in esame.
14 Con lettera 13 novembre 2001, la Commissione ha informato la Repubblica portoghese della sua decisione di avviare il procedimento formale di indagine previsto all’art. 88, n. 2, CE nei confronti di un certo numero di misure ad hoc adottate dalla Repubblica portoghese a favore della RTP tra il 1992 e il 1998. Tali misure sono le seguenti:
– l’esenzione dal pagamento dei diritti e dalle spese afferenti alla registrazione dell’atto costitutivo della RTP per un importo di 33 milioni di scudi portoghesi (PTE) (in prosieguo: le «esenzioni fiscali»);
– le agevolazioni di pagamento, concesse dalla società Portugal Telecom alla RTP, dei canoni di utilizzo della rete di telediffusione (in prosieguo: le «agevolazioni di pagamento del canone»);
– l’accordo amichevole tra l’ente incaricato della sicurezza sociale e la RTP, concernente una rateizzazione di un debito della RTP nei confronti di tale ente e la rinuncia da parte di questo al recupero degli interessi di mora;
– l’aumento del capitale della RTP di 5,4 miliardi di PTE nel 1993, in compensazione della vendita da parte della RTP della rete di telediffusione;
– l’emissione di obbligazioni nel 1994, per un importo di 5 miliardi di PTE, che sarebbe stato garantito dalla Repubblica portoghese (in prosieguo: l’«emissione di obbligazioni del 1994»);
– il protocollo tra la RTP e il Ministero della Cultura portoghese, concluso nel 1996, riguardo al finanziamento da parte della RTP della promozione del cinema;
– il piano di ristrutturazione per il periodo compreso tra il 1996 e il 2000;
– gli aumenti di capitale della RTP da parte della Repubblica portoghese tra il 1994 e il 1997, pari a 52,2 miliardi di PTE;
– i prestiti concessi dalla Repubblica portoghese alla RTP nel 1997 nel 1998, per un importo totale di 20 miliardi di PTE.
15 La decisione di avvio del procedimento formale di indagine è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 2002, C 85, pag. 9) ed è stata comunicata alla ricorrente con lettera 8 gennaio 2002. In tale decisione, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni.
16 Con lettere 8 febbraio 2002, con riferimento 1543.003.CA.001, e 9 maggio 2002, con riferimento 1543.003.OB.001, la ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni alla Commissione.
17 In tali osservazioni, essa ha invitato la Commissione a chiedere alle autorità portoghesi di comunicare le relazioni di revisione esterna della RTP previste dall’art. 19 del contratto di servizio pubblico del 1993 e dall’art. 25 del contratto di servizio pubblico del 1996 (in prosieguo: le «relazioni di revisione esterna contrattuali»). La ricorrente ha chiesto di potersi pronunciare sul contenuto di tali relazioni.
18 La Commissione non ha risposto alla ricorrente riguardo a tali richieste.
19 A partire dal mese di marzo del 2003 e al fine di ottenere la comunicazione delle relazioni di revisione esterna contrattuali o un’attestazione relativa alla loro inesistenza, la ricorrente ha iniziato, a livello nazionale, diversi procedimenti successivi, anzitutto dinanzi al Ministro dello Stato e delle Finanze, al Ministro incaricato della presidenza e al presidente del consiglio di amministrazione della RTP, in seguito dinanzi alla commissione portoghese di accesso ai documenti amministrativi, infine dinanzi al Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Tribunale amministrativo circondariale di Lisbona, Portogallo).
20 Con lettera 16 maggio 2003, la ricorrente ha reiterato alla Commissione la sua domanda di ingiungere alle autorità portoghesi di presentare le relazioni di revisione esterna contrattuali.
21 Con lettera 19 giugno 2003, la Commissione non ha accolto tale richiesta.
22 Con lettera 4 agosto 2003, indirizzata alla Commissione, la ricorrente ha contestato la posizione di questa.
23 Con decisione 15 ottobre 2003, 2005/406/CE, relativa a misure ad hoc attuate dal Portogallo a favore della RTP (GU 2005, L 142, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha deciso che talune delle misure ad hoc costituivano aiuti di Stato compatibili con il mercato comune (art. 1 della decisione impugnata), mentre le altre misure ad hoc non costituivano aiuti di Stato (art. 2 della decisione impugnata).
24 Con lettera 4 dicembre 2003 e a seguito di una sentenza 16 ottobre 2003 del Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, le autorità portoghesi hanno comunicato alla ricorrente una delle relazioni di revisione esterna contrattuali, effettuata nel 2001 da una società di revisione e relativa all’esercizio 1998 (in prosieguo: la «relazione di revisione esterna contrattuale per il 1998»). Le autorità portoghesi hanno informato la ricorrente che, riguardo alle relazioni di revisione esterna contrattuali per gli anni dal 1993 al 1997, «non trovandosi queste in possesso del Ministro incaricato della presidenza, [era] loro impossibile rilasciare un’attestazione, poiché l’esistenza o l’inesistenza di tali relazioni non poteva essere determinata con certezza».
25 Con lettera 11 dicembre 2003, la Commissione ha comunicato alla ricorrente la decisione impugnata.
Procedimento e conclusioni delle parti
26 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 dicembre 2003, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.
27 Poiché dal 13 settembre 2004 la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato, in qualità di presidente, alla Quinta Sezione, cui la causa in esame è stata, di conseguenza, assegnata.
28 In allegato alla memoria di replica, la ricorrente ha prodotto una relazione di revisione della gestione della RTP 6 giugno 2002, n. 08/2002, effettuata dal Tribunal de Contas (Corte dei conti, Portogallo) (in prosieguo: la relazione del «Tribunal de Contas»). Inoltre, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, ai sensi dell’art. 65, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, di chiedere alla Commissione di presentare le informazioni dettagliate che, secondo il controricorso, le autorità portoghesi avevano trasmesso a tale istituzione.
29 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 1 della decisione impugnata, in quanto non sussistono i presupposti necessari all’applicazione dell’art. 86, n. 2, CE;
– annullare l’art. 2 della decisione impugnata, in quanto esso stabilisce che le esenzioni fiscali, le agevolazioni di pagamento del canone e l’emissione di obbligazioni del 1994 non costituiscono aiuti di Stato;
– condannare la Commissione alle spese.
30 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
31 Il ricorso in esame, oltre a una presentazione in quattro motivi, relativi, in primo luogo, alla violazione degli obblighi di diligenza e di imparzialità, in secondo luogo, a errori di fatto e ad una violazione dell’obbligo di motivazione, in terzo luogo, ad un errore di diritto derivante dall’assenza di qualificazione di talune misure come aiuti di Stato e, in quarto luogo, a errori di diritto quanto alle condizioni di applicazione dell’art. 86, n. 2, CE, si articola, in sostanza, in due censure principali, corrispondenti ai due articoli del dispositivo della decisione impugnata nonché al terzo e al quarto motivo di annullamento.
32 La prima censura principale, corrispondente al terzo motivo d’annullamento, si riferisce alla conclusione della Commissione, contenuta nell’art. 2 della decisione impugnata, secondo cui talune delle misure adottate dalla Repubblica portoghese non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
33 La seconda censura principale, corrispondente al quarto motivo d’annullamento, si riferisce alla conclusione della Commissione secondo cui altre misure, per le quali è accertato che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, potevano beneficiare della deroga prevista all’art. 86, n. 2, CE (art. 1 della decisione impugnata).
34 In connessione, in particolare, con la seconda censura, la ricorrente fa valere, nel primo motivo nonché in taluni elementi del secondo motivo, una violazione da parte della Commissione del suo obbligo di esame diligente e imparziale.
35 Occorre esaminare, anzitutto, la prima censura principale e, pertanto, il terzo motivo di annullamento.
Sul terzo motivo, relativo ad un errore di diritto risultante dalla mancata qualificazione di talune misure come aiuti di Stato
Sulla prima parte, relativa alla mancata qualificazione delle esenzioni fiscali come aiuti di Stato
– Argomenti delle parti
36 Secondo la ricorrente, la misura, prevista dall’art. 11, n. 1, della Lei n. 21/92, Transforma a Radiotelevisão Portuguesa, E.P., em sociedade anónima (legge portoghese n. 21/92 relativa alla trasformazione della Radiotelevisão Portuguesa, E.P. in società per azioni) del 14 agosto 1992 (Diário da República I, serie I‑A, n. 187 del 14 agosto 1992; in prosieguo: la «legge n. 21/92»), e che ha autorizzato la registrazione ufficiosa, senza atto notarile, della trasformazione della RTP in società per azioni, avrebbe concesso un vantaggio alla RTP di cui non avrebbero beneficiato gli altri operatori economici presenti sul mercato. Infatti, essa si sarebbe tradotta nell’esenzione per la RTP dal pagamento dei diritti di registrazione e degli onorari relativi a tale trasformazione. Tale esenzione sarebbe stata pari a 33 milioni di PTE.
37 Inoltre, l’art. 11, n. 2, della legge n. 21/92 prevederebbe anche, senza alcuna limitazione, che la RTP benefici, per tutti gli atti di iscrizione, di registrazione o di annotazione, dinanzi a tutte le conservatorie, tutte le amministrazioni e tutti gli organi pubblici, di un’esenzione dal pagamento di tutti i diritti e onorari.
38 Tali disposizioni statali, procurando vantaggi all’impresa beneficiaria e avendo un carattere selettivo, poiché si applicherebbero solo all’operatore pubblico, costituirebbero aiuti di Stato, contrariamente a ciò che avrebbe ritenuto la Commissione nella decisione impugnata (punti 125 e seguenti della decisione impugnata).
39 Non si capirebbe come i principi generali e il sistema complessivo del regime giuridico applicabile al Portogallo potrebbero giustificare, come sembrerebbe sostenerlo la Commissione, la concessione di tali privilegi alla RTP.
40 La Commissione replica ricordando il suo ragionamento contenuto ai punti 125 e seguenti della decisione impugnata.
41 Essa evidenzia che la trasformazione della RTP in società per azioni non era un’operazione necessaria e non poteva neanche essere considerata come un vantaggio. Essa sarebbe stata finalizzata solamente ad avvicinare il funzionamento dell’operatore pubblico a quello degli operatori privati.
42 Essa aggiunge che, anche se la posizione della ricorrente fosse giusta e nel caso in cui la RTP dovesse sostenere tutte le spese notarili e di registrazione connesse alla modifica del suo statuto, i costi che ne risulterebbero sarebbero sostenuti dalla stessa Repubblica portoghese, senza che tali «aiuti» possano essere considerati illegittimi, poiché, essendo indispensabili alla creazione dell’impresa, essi sarebbero direttamente connessi all’adempimento della missione di servizio pubblico della RTP.
– Giudizio del Tribunale
43 Secondo una giurisprudenza costante, la qualificazione di aiuto di Stato presuppone che tutte le condizioni di cui all’art. 87, n. 1, CE siano soddisfatte (sentenze della Corte 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑959, punto 25; 14 settembre 1994, cause riunite da C‑278/92 a C‑280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑4103, punto 20, e 16 maggio 2002, causa C‑482/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑4397, punto 68).
44 Il principio del divieto degli aiuti di Stato enunciato all’art. 87, n. 1, CE presuppone le seguenti condizioni. Anzitutto, vi deve essere un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve accordare un vantaggio al suo beneficiario. In terzo luogo, esso deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
45 Il primo di tali presupposti, relativo all’intervento di risorse statali, non è controverso nella fattispecie. È accertato che esso sussiste.
46 Gli argomenti della ricorrente si concentrano sul secondo di tali presupposti. Le esenzioni fiscali avrebbero procurato e continuerebbero a procurare alla RTP, in maniera selettiva, un vantaggio economico di cui sarebbero privati gli altri operatori economici.
47 Il Tribunale constata che la ricorrente individua, in sostanza, due vantaggi.
48 In primo luogo, la RTP avrebbe beneficiato di un vantaggio specifico, consistente nell’esenzione dal pagamento dei diritti di registrazione e degli onorari relativi alla sua trasformazione in società per azioni.
49 In secondo luogo, la RTP avrebbe beneficiato di un vantaggio permanente, consistente nell’esenzione da tutti i diritti e onorari, senza limiti, per qualunque atto d’iscrizione, di registrazione o di annotazione, dinanzi a tutte le amministrazioni.
50 Occorre, anzitutto, esaminare il vantaggio specifico di cui, secondo la ricorrente, ha beneficiato la RTP.
51 Tale vantaggio include, in realtà, due aspetti: da un lato, la RTP sarebbe stata dispensata dalla preparazione dell’atto notarile normalmente richiesto e, pertanto, dagli onorari notarili (anch’essi designati con l’espressione «spese di notaio») ad esso relativi. Dall’altro, essa sarebbe stata dispensata dalle spese di registrazione e dalle spese di pubblicazione ad essa relative, in quanto le formalità di registrazione connesse alla trasformazione della RTP in società per azioni sarebbero state operate d’ufficio ed in quanto la Commissione avrebbe considerato le formalità di pubblicazione inutili in ragione della pubblicazione nel Diário da República della legge n. 21/92 (punto 36 supra).
52 Nella decisione impugnata la Commissione sostiene, riguardo a tali due aspetti del vantaggio specifico, che l’art. 11, n. 1, della legge n. 21/92, in base al quale la RTP è stata esentata dal pagamento degli oneri notarili e di registrazione, non conferisce un vantaggio specifico alla RTP. Tale disposizione riaffermerebbe semplicemente l’applicabilità della Lei n. 84/88, Transformação das empresas públicas em sociedades anónimas (legge portoghese n. 84/88, relativa alla trasformazione di imprese pubbliche in società per azioni) del 20 luglio 1988 (Diário da República I, serie I, n. 166, del 20 luglio 1988, in prosieguo: la «legge n. 84/88») al caso particolare della RTP, legge che disporrebbe che le imprese pubbliche possano essere trasformate in società per azioni mediante un decreto legge che costituisce l’atto che approva lo statuto della società per azioni e che è considerato come un titolo sufficiente per tutti i necessari atti di registrazione (punto 127 della decisione impugnata). Il trattamento diverso riservato alle imprese pubbliche il cui status giuridico è trasformato in società per azioni deriverebbe dalla logica interna del sistema e non conferirebbe a tali imprese un vantaggio specifico, poiché sarebbero assenti i fattori che motivano tali oneri (punto 128 della decisione impugnata).
53 Prima di esaminare la motivazione della Commissione, occorre citare i passaggi pertinenti della legislazione portoghese.
54 L’art. 1 della legge n. 84/88 dispone:
«Le imprese pubbliche (...) possono, mediante decreto legge, essere trasformate in società per azioni a capitale pubblico o prevalentemente pubblico, in conformità alle disposizioni della Costituzione e della presente legge».
55 L’art. 3, n. 3, della legge n. 84/88 dispone che «il [decreto legge che opera tale trasformazione] costituisce un titolo sufficiente per tutti i necessari atti di registrazione».
56 L’art. 11, nn. 1 e 2, della legge n. 21/92 dispone:
«1. È approvato lo statuto della RTP, SA, allegato alla presente legge, il quale non ha bisogno di essere oggetto di un atto notarile, dovendo le registrazioni concernenti tale statuto essere effettuate d’ufficio, senza tasse né diritti, sulla base del Diário da República in cui sono pubblicate.
2. Tutti gli atti di iscrizione, di registrazione, di apposizione della firma, dinanzi a qualunque servizio di conservazione, qualunque amministrazione o qualunque organismo pubblico, specificamente il registro nazionale delle persone giuridiche, il registro ipotecario e il servizio della proprietà delle automobili, saranno effettuati sulla base di una semplice domanda firmata da due membri del consiglio di amministrazione della società e senza il pagamento di alcuna tassa o di alcun diritto».
57 Anzitutto, risulta tanto dal titolo della legge n. 84/88 (v. punto 52 supra) quanto dall’art. 1 di tale legge (v. punto 54 supra) che questa non introduce una misura generale, applicabile a tutti gli operatori economici. Tale legge si applica solamente alle trasformazioni di imprese pubbliche in società per azioni. Le imprese private sono quindi escluse dal suo beneficio.
58 Del resto, la ricorrente sostiene per l’appunto nel ricorso che un’impresa privata, gestita dalle regole del mercato, non beneficia, quando essa modifica la sua natura giuridica, delle esenzioni fiscali di cui ha beneficiato la RTP.
59 Quanto alla Commissione, benché essa riconosca, al punto 125 della decisione impugnata, che le incombe «determinare se tale misura (...) sia stata applicata specificamente alla RTP (o eventualmente soltanto a imprese pubbliche) e non a imprese private», essa non fornisce alcuna risposta a tale questione nel seguito della decisione impugnata, riguardo, almeno, al vantaggio specifico.
60 Quindi, i punti 126‑129 della decisione impugnata non rimettono assolutamente in discussione la constatazione operata al precedente punto 57, secondo cui le disposizioni della legge n. 84/88 vengono applicate specificamente alle imprese pubbliche.
61 È vero che il punto 126 della decisione impugnata dispone che la RTP non beneficia di un’esenzione generale dalle tasse di registro. Tuttavia, ciò non rimette in questione il fatto che tale esenzione, anche se non generale, è accordata dalla legge n. 84/88 unicamente alle imprese pubbliche e non a tutti gli operatori.
62 Quanto al punto 127 della decisione impugnata, benché esso affermi che l’art. 11 della legge n. 21/92 dispone solamente l’applicabilità della legge n. 84/88 alla RTP e, dunque, che la legge n. 21/92 non conferisce un vantaggio specifico alla RTP, ma non fa altro che applicare ad essa il regime generale della legge n. 84/88, è pur vero che, anche in tal caso, tale regime è «generale» solo nei confronti delle imprese pubbliche. Esso non si applica agli altri operatori economici. Vi è dunque proprio un vantaggio concesso specificamente a talune imprese ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.
63 Al punto 128 della decisione impugnata la Commissione sostiene, tuttavia, che «[i]l trattamento diverso riservato alle imprese pubbliche la cui ragione sociale è trasformata in quella di società per azioni deriva dalla logica interna del sistema e non conferisce loro un vantaggio specifico, poiché sono assenti i fattori che motivano tali oneri».
64 È vero che non soddisfa la condizione della selettività una misura statale che, benché conferisca un vantaggio ad una categoria specifica di operatori economici, non deroga all’applicazione normale del sistema, ma, al contrario, vi si inserisce e costituisce, così facendo, una misura inerente a tale sistema, o anche qualora le differenze di trattamento generate da tale misura possano giustificarsi per la natura o l’economia del sistema (v. conclusioni dell’avvocato generale Tizzano relative alla sentenza della Corte 3 marzo 2005, causa C‑172/03, Heiser, Racc. pag. I‑1627, I‑1631, paragrafo 47; dell’avvocato generale Jacobs relative alla sentenza della Corte 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I‑2099, I‑2103, paragrafo 130, e dell’avvocato generale Léger relative alla sentenza della Corte 29 aprile 2004, causa C‑159/01, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑4461, I‑4463, paragrafi 36 e 37; sentenze del Tribunale 29 settembre 2000, causa T‑55/99, CETM/Commissione, Racc. pag. II‑3207, punto 52, e la giurisprudenza ivi citata, nonché 1° luglio 2004, causa T‑308/00, Salzgitter/Commissione, Racc. pag. I‑1933, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata).
65 Per questo, per essere in grado di concludere, se del caso, che l’esenzione dalle spese notarili, primo aspetto del vantaggio specifico, non costituiva un aiuto di Stato, ma era giustificata dalla natura e dall’economia generale del sistema in cui essa si iscriveva, non era sufficiente constatare, come fatto dalla Commissione, che, a causa del ricorso alla legge per la trasformazione delle imprese pubbliche in società per azioni, non esisteva il fatto che generava le spese notarili. Una constatazione di tal genere costituiva, infatti, l’enunciazione di un fatto evidente.
66 La questione che la Commissione doveva esaminare era quella se rientrasse nella logica del sistema giuridico portoghese che la trasformazione delle imprese pubbliche in società per azioni fosse operata per legge, oppure se il ricorso alla legge per operazioni di tal genere costituisse una deroga volta, in realtà, a causa delle conseguenze che ne derivavano (inutilità dell’atto notarile e, conseguentemente, mancanza delle relative spese), a conferire alle imprese pubbliche un vantaggio rispetto alle altre imprese.
67 Il Tribunale considera dunque che la Commissione, non avendo esaminato la questione se, malgrado la sua specificità, l’esenzione dalle spese notarili non costituisse un aiuto di Stato per il motivo che il ricorso allo strumento legislativo, ricorso che comportava tale esenzione, non era stato scelto con l’obiettivo di sottrarre le imprese pubbliche a oneri, ma si inscriveva semplicemente nella logica del sistema giuridico portoghese, non ha fondato giuridicamente la sua conclusione secondo cui l’esenzione dalle spese notarili non costituiva un aiuto di Stato.
68 Per ciò che riguarda il secondo aspetto del vantaggio specifico, vale a dire l’esenzione dalle spese di registrazione e dai costi di pubblicazione relativi alla trasformazione della RTP in società per azioni, il Tribunale rileva che, al punto 129 della decisione impugnata, la Commissione sostiene che deve applicarsi lo stesso ragionamento utilizzato al punto 128 di tale decisione. Essa aggiunge, in sostanza, che, a causa della pubblicazione della legge n. 21/92 (contenente in allegato lo statuto della RTP) nel Diário da República, sarebbe stato superfluo imporre alla RTP gli obblighi di pubblicazione di diritto comune. La pubblicazione nel Diário da República produrrebbe gli stessi effetti di una registrazione.
69 Ammesso che tali affermazioni, relative agli effetti di una pubblicazione nel Diário da República, siano esatte – il che è, peraltro, dubbio, in quanto il testo della legge portoghese (citata al punto 55 supra) suggerisce, al contrario, che le formalità di registrazione restano necessarie benché la trasformazione della RTP in società per azioni sia intervenuta mediante atto legislativo –, è pur vero che, anche in tal caso, rimarrebbe la questione se rientrasse nella logica del sistema giuridico portoghese il fatto che la trasformazione della RTP in società per azioni intervenisse non nel modo normalmente previsto per le società private, vale a dire mediante atto notarile (con tutte le conseguenze di diritto comune che ne derivano, in termini di formalità di registrazione e di pubblicità), ma per legge.
70 Non avendo la Commissione risposto, nella decisione impugnata, a tale questione, occorre concludere che, proprio come per l’esenzione dalle spese notarili, tale istituzione non ha dimostrato sufficientemente, riguardo all’esenzione dalle spese di registrazione e di pubblicità riguardanti la trasformazione della RTP in società per azioni, che tale esenzione non conferisse alla RTP un vantaggio specifico e che, pertanto, essa non costituisse un aiuto di Stato.
71 Riguardo, poi, al vantaggio permanente che sarebbe stato concesso alla RTP, la ricorrente sostiene che la RTP beneficerebbe, senza limiti, per qualunque atto di iscrizione, di registrazione o di annotazione, dinanzi a tutte le amministrazioni, di un’esenzione da tutti i diritti e gli onorari.
72 La Commissione replica, nel controricorso, che l’art. 11, n. 2, della legge n. 21/92 (v. punto 56 supra) confermerebbe semplicemente l’applicabilità alla RTP di una disposizione di applicazione generale, vale a dire l’art. 1 del Decreto-Lei 21 dicembre 1990, n. 404/90 (decreto legge portoghese n. 404/90) (Diário da República I, serie I, n. 293 del 21 dicembre 1990; in prosieguo: il «decreto legge n. 404/90»), recante approvazione del regime di esenzione dai diritti di trasmissione («regime de isenção de sisa») delle imprese che procedono ad atti di cooperazione o di concentrazione (v. anche punto 130 della decisione impugnata).
73 Inoltre, la Commissione contesta che l’esenzione concessa dall’art. 11, n. 2, della legge n. 21/92 sia «generale», nel senso di permanente nel tempo. Essa sostiene che, in più occasioni, la RTP ha pagato spese di notaio e di registrazione relative alle modifiche subite dopo la sua trasformazione in società per azioni (v. anche punto 126 della decisione impugnata).
74 Il Tribunale rileva che l’argomento della Commissione consiste, essenzialmente, nel sostenere che l’art. 11, n. 2, della legge n. 21/92 è solo l’applicazione ad un caso particolare di una norma generale e che la condizione di specificità richiesta dall’art. 87, n. 1, CE per la qualifica di aiuto di Stato non è dunque soddisfatta nella fattispecie.
75 Tale argomento della Commissione non è convincente, se ci si riferisce al testo del decreto legge n. 404/90, i cui artt. 1 e 2 dispongono:
«Articolo primo
Alle imprese, che fino al 31 dicembre 1993, procedono ad atti di cooperazione o di concentrazione, è possibile concedere un’esenzione dai diritti di trasmissione relativi ai trasferimenti immobiliari necessari a tale concentrazione o a tale cooperazione, nonché dai compensi e dalle altre spese legali dovute nell’ambito della realizzazione di tali atti.
Articolo 2
1. Ai fini del presente decreto legge, si intende per atto di concentrazione:
a) la fusione di due o più imprese individuali e/o di società in una nuova società per azioni o per quote [SA o SARL], che incorpora tutto il patrimonio di tali imprese o società;
b) l’incorporazione da parte di un’impresa, mediante trasmissione a suo favore, di tutto o di una parte del patrimonio di un’altra impresa, anche se quest’ultima impresa non si dissolve.
2. Ai fini del presente decreto legge, si intende per atto di cooperazione:
a) la costituzione di raggruppamenti complementari di imprese, ai sensi della legislazione in vigore, che aveva per oggetto la prestazione di servizi comuni, l’acquisto o la vendita comune o in cooperazione, la specializzazione o la razionalizzazione produttive, lo studio dei mercati, la promozione delle vendite, l’acquisizione e la trasmissione di conoscenze tecniche o d’organizzazione applicate, lo sviluppo di nuove tecniche e di nuovi prodotti, la formazione e il miglioramento del personale, l’esecuzione di lavori o di servizi specifici e di tutti gli altri obiettivi comuni di natura pertinente;
b) la costituzione di persone giuridiche di diritto privato a scopo non lucrativo, mediante l’associazione di imprese pubbliche, di società a capitale pubblico o a capitale maggioritariamente pubblico, di società e di altre persone di diritto privato, che abbiano per finalità, nel loro rispettivo settore, di mantenere un servizio di assistenza tecnica, di organizzare un sistema di informazione, di promuovere la normalizzazione e la qualità dei prodotti, il miglioramento tecnologico dei procedimenti di fabbricazione, nonché, in maniera generale, di studiare le prospettive d’evoluzione del settore».
76 In effetti, tale decreto legge, che è effettivamente, in prima analisi, una norma di applicazione generale, non sembra assolutamente riguardare la presente fattispecie, ossia la trasformazione di una società di diritto pubblico in società per azioni. Esso riguarda i casi di concentrazione o di cooperazione tra due o più imprese. All’udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, la ricorrente ha d’altronde spiegato, senza essere seriamente contraddetta dalla Commissione, che tale decreto legge non era assolutamente inteso ad essere applicato nella fattispecie.
77 Non sembra dunque che un’impresa privata che si limiti a modificare la sua forma sociale in società per azioni possa avvalersi di tale norma per ottenere l’esenzione dai diritti e dagli oneri legali concernenti tale trasformazione. Ne consegue che la decisione impugnata, al punto 130, non prova sufficientemente che l’esenzione istituita dall’art. 11, n. 2, della legge n. 21/92 è solo l’applicazione particolare alla RTP di una regola generale.
78 Anche qui, come nel caso del vantaggio specifico, il Tribunale constata che la Commissione non ha provato sufficientemente che la misura in questione non conferisse alla RTP un vantaggio specifico e che, pertanto, essa non costituisse un aiuto di Stato.
79 Quanto all’argomento della Commissione relativo al carattere non permanente dell’esenzione (v. punto 73 supra), esso è probabilmente fondato, ma non cambia assolutamente la constatazione che il carattere generale di tale esenzione non è sufficientemente provato e che non era dunque possibile, allo stato, concludere che tale esenzione non costituiva un aiuto di Stato.
80 Nel controricorso, la Commissione deduce un argomento secondo cui, anche se il Tribunale considerasse che la RTP dovrebbe sostenere le spese notarili, di registrazione e di pubblicità applicate alle imprese private, i costi che ne risulterebbero sarebbero sostenuti dallo Stato stesso, senza che tali «aiuti» possano essere considerati come illegittimi, poiché, essendo indispensabili per la creazione dell’impresa, essi sarebbero direttamente connessi alla realizzazione della missione di servizio pubblico.
81 Se è vera l’affermazione della Commissione, secondo cui la trasformazione della RTP in società per azioni è stata effettuata poiché il governo portoghese la giudicava necessaria per la buona esecuzione da parte della RTP stessa della sua missione di servizio pubblico, allora è logico, purché un atto notarile e alcune formalità classiche siano richiesti per tale trasformazione e tale trasformazione non sia, di per sé, vantaggiosa per la RTP, che i relativi costi siano integralmente sostenuti dallo Stato.
82 Tuttavia, tale affermazione della Commissione, la quale non figura nella decisione impugnata, non è accompagnata da alcuna prova. Orbene, non può essere escluso che il governo portoghese abbia trasformato la RTP in società per azioni per altre ragioni rispetto a quelle relative alla buona esecuzione della missione di servizio pubblico. La Commissione stessa ritiene, nel controricorso, che tale trasformazione non fosse necessaria.
83 Di conseguenza, occorre respingere quest’ultimo argomento della Commissione.
84 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale dichiara che la prima parte del presente motivo, relativa alle esenzioni fiscali, è fondata in diritto e deve, pertanto, essere accolta.
Sulla seconda parte, relativa alla mancata qualifica delle agevolazioni di pagamento del canone come aiuti di Stato
– Argomenti delle parti
85 La ricorrente sostiene che, ai sensi dell’art. 13, n. 1, lett. f), della Lei n. 58/90, Regime da actividade de televisão (legge portoghese n. 58/90, relativa al regime dell’attività televisiva) del 7 settembre 1990 (Diário da República, serie I, n. 207 del 7 settembre 1990; in prosieguo la «legge n. 58/90»), il ritardo nel pagamento del canone da parte di un operatore privato alla Portugal Telecom costituisce un motivo di risoluzione della licenza. Ciò si opporrebbe, per la gravità della sanzione praticata, al favore con cui la RTP sarebbe stata trattata. Ciò contraddirebbe l’argomento della Commissione secondo cui non vi è stata alcuna differenza tra i canoni imposti dalla Portugal Telecom alla RTP e quelli imposti agli operatori privati, in quanto l’elemento decisivo sarebbe il limite del termine ragionevole per esigere il pagamento. L’accettazione da parte della Portugal Telecom, di cui la Repubblica portoghese sarebbe stata l’azionista di maggioranza dal 1991 al 1997, dei ritardi di pagamento del canone da parte della RTP costituirebbe quindi un aiuto di Stato. Il fatto affermato secondo cui la Portugal Telecom non ha rinunciato a recuperare i propri crediti e a esigere interessi moratori non sarebbe sufficiente, di per se stesso, a rimettere in discussione tale valutazione.
86 Nella replica, la ricorrente rileva che la Repubblica portoghese ha controllato la Portugal Telecom almeno fino al 1997 e che gli accordi conclusi tra la Portugal Telecom e la RTP si riferiscono a marzo 1996 e a dicembre 1997. La RTP sarebbe stata in situazione di fallimento tecnico.
87 La Commissione afferma di aver esaminato tale punto, ma la ricorrente constata che la decisione impugnata non risponde alle questioni che essa aveva posto nell’ambito del procedimento amministrativo, relative alla data in cui il debito nei confronti della Portugal Telecom era stato, all’occorrenza, liquidato, agli importi degli interessi moratori effettivamente liquidati e all’importo del debito della RTP nei confronti della Portugal Telecom il giorno della domanda.
88 Il fatto che l’Autoridade Nacional de Comunicações (autorità nazionale portoghese delle comunicazioni; in prosieguo: l’«Anacom»), incaricata di controllare l’applicazione delle regole tariffarie per la rete di radiodiffusione, abbia deciso, nel 2003, di ridurre l’importo del canone pagato dagli operatori televisivi alla Portugal Telecom nel 2002 non avrebbe alcun interesse per l’esame del periodo compreso tra il 1992 e il 1998.
89 La Commissione contesta la tesi della ricorrente secondo cui la Repubblica portoghese non sarebbe estranea all’accettazione, da parte della Portugal Telecom, dei ritardi nei pagamenti e quindi alla pretesa concessione di condizioni di pagamento non accessibili ai concorrenti della RTP.
90 La Commissione non avrebbe escluso a priori l’implicazione di risorse pubbliche. Tuttavia, avendo constatato l’assenza di indizi di una partecipazione effettiva delle autorità portoghesi all’adozione degli accordi relativi all’accettazione di rinvii di pagamento, essa non avrebbe potuto concludere in merito all’implicazione di risorse di tal genere ai sensi dell’art. 87 CE.
91 Inoltre, il comportamento della Portugal Telecom, anteriormente e successivamente alla sua privatizzazione nel 1997, non sarebbe variato. La Portugal Telecom avrebbe continuato, dopo la sua privatizzazione, a concludere accordi con la RTP accettando ritardi nel pagamento del canone da parte della RTP. La principale ragione di tali accordi sarebbe una controversia riguardante l’importo del canone annuale, associato all’interdipendenza delle due imprese. Tale fatto sarebbe peraltro evidenziato da una decisione dell’Anacom, adottata nel 2003, secondo cui la Portugal Telecom doveva ridurre considerevolmente le sue tariffe. Ciò dimostrerebbe che il comportamento della Portugal Telecom nei confronti della RTP è stato quello di un creditore privato.
92 Nella controreplica, la Commissione afferma che il suo riferimento alla decisione dell’Anacom, adottata nel 2003, è esclusivamente motivata dalla circostanza che tale decisione evidenziava il fatto che la principale ragione degli accordi tra la RTP e la Portugal Telecom sembrava essere stata una controversia sull’importo del canone annuale e che ciò costituiva un indizio supplementare che il comportamento della Portugal Telecom era stato quello che un creditore privato avrebbe adottato in una situazione analoga.
– Giudizio del Tribunale
93 Per poter essere qualificati come aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, determinati vantaggi devono, da un lato, essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essere imputabili allo Stato (sentenze della Corte Francia/Commissione, citata al punto 43 supra, punto 24 e giurisprudenza ivi citata; 22 maggio 2003, causa C‑355/00, Freskot, Racc. pag. I‑5263, punto 81, e 15 luglio 2004, causa C‑345/02, Pearle e a., Racc. pag. I‑7139, punto 35; conclusioni dell’avvocato generale Jacobs relative alla sentenza della Corte 3 luglio 2003, causa C‑457/00, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑6931, I‑6934, paragrafi 67 e 69; sentenze del Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite T‑228/99 e T‑233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nodrhein-Westfalen/Commissione, Racc. pag. II‑435, punto 179, e 5 aprile 2006, causa T‑351/02, Deutsche Bahn/Commissione, Racc. pag. II‑1047, punto 101).
94 Secondo la giurisprudenza, l’imputabilità di una misura allo Stato non può essere dedotta dalla mera circostanza che la misura di cui trattasi è stata adottata da un’impresa pubblica (sentenza Francia/Commissione, citata al punto 43 supra, punti 51 e 57).
95 Infatti, anche nel caso in cui lo Stato sia in grado di controllare un’impresa pubblica e di esercitare un’influenza dominante sulle operazioni di quest’ultima, l’esercizio effettivo di tale controllo nel caso concreto non può essere automaticamente presunto. Un’impresa pubblica può agire con maggiore o minore indipendenza, a seconda del grado di autonomia ad essa concesso dallo Stato. Pertanto, il solo fatto che un’impresa pubblica si trovi sotto il controllo dello Stato non è sufficiente per imputare a quest’ultimo misure adottate da tale impresa. È altresì necessario verificare se si debba considerare che le autorità pubbliche abbiano avuto un qualche ruolo nell’adozione di tali misure (sentenza Francia/Commissione, punto 43 supra, punto 52).
96 A questo proposito non si può pretendere che venga dimostrato, sulla base di un’indagine precisa, che le autorità pubbliche hanno concretamente incitato l’impresa pubblica ad adottare i provvedimenti di aiuto in questione. Infatti, da un lato, considerato che tra lo Stato e le imprese pubbliche sussistono relazioni strette, vi è un rischio reale che aiuti statali vengano concessi per il tramite di tali imprese pubbliche in maniera poco trasparente ed in violazione del regime previsto dal Trattato per gli aiuti statali (sentenza Francia/Commissione, punto 43 supra, punto 53).
97 Dall’altro lato, come regola generale, sarà assai difficile per un terzo, proprio a motivo delle relazioni privilegiate che esistono tra lo Stato ed una determinata impresa pubblica, dimostrare nel caso concreto che eventuali provvedimenti di aiuto adottati da tale impresa sono stati effettivamente assunti dietro istruzione delle autorità pubbliche (sentenza Francia/Commissione, punto 43 supra, punto 54).
98 Per tali motivi la Corte, al punto 55 della sentenza Francia/Commissione, citata al precedente punto 43, ha considerato che occorra ammettere che l’imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un’impresa pubblica può essere dedotta da un insieme di indizi risultanti dalle circostanze del caso di specie e dal contesto nel quale il provvedimento in questione è stato adottato. A questo proposito, la Corte ricorda di aver già preso in considerazione fattispecie caratterizzate dalla circostanza che l’organismo in questione non poteva adottare la decisione contestata senza tener conto delle esigenze dei pubblici poteri (v., in particolare, sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punto 37), ovvero dal fatto che, oltre agli elementi di natura organica che vincolavano le imprese pubbliche allo Stato, tali imprese, grazie alla cui intermediazione gli aiuti erano stati accordati, dovevano tener conto delle direttive impartite da un comitato interministeriale (sentenze della Corte 21 marzo 1991, causa C‑303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑1433, punti 11 e 12, e causa C‑305/89, Italia/Commissione, Racc. I‑1603, punti 13 e 14).
99 Inoltre, altri indizi potrebbero, eventualmente, essere pertinenti per giungere ad affermare l’imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un’impresa pubblica, quali, in particolare, l’integrazione di tale impresa nelle strutture dell’amministrazione pubblica, la natura delle sue attività e l’esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con operatori privati, lo status giuridico dell’impresa, ossia il fatto che questa sia soggetta al diritto pubblico ovvero al diritto societario comune, l’intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell’impresa, ovvero qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l’improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell’adozione di un provvedimento, tenuto conto anche dell’ampiezza di tale provvedimento, del suo contenuto ovvero delle condizioni che esso comporta (sentenza Francia/Commissione, punto 43 supra, punto 56).
100 Tuttavia, il solo fatto che un’impresa pubblica sia stata costituita in forma di società di capitali di diritto comune non può ─ tenuto conto dell’autonomia che tale forma giuridica è atta a conferire all’impresa in questione ─ essere considerato sufficiente per escludere che un provvedimento di aiuto adottato da una società di questo tipo sia imputabile allo Stato. Infatti, l’esistenza di una situazione di controllo e le reali possibilità di esercitare un’influenza dominante che la detta situazione comporta in pratica non consentono di escludere fin da subito qualsiasi imputabilità allo Stato di un provvedimento adottato da una società di questo tipo e, come conseguenza, il rischio di un aggiramento delle regole del Trattato in materia di aiuti di Stato, malgrado la rilevanza, in quanto tale, della forma giuridica dell’impresa pubblica quale indizio, insieme ad altri, che permette di dimostrare nel caso concreto il coinvolgimento o meno dello Stato (sentenza Francia/Commissione, punto 43 supra, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).
101 Nella fattispecie, la Commissione, dopo aver rilevato che, almeno prima della metà del 1997, la Repubblica portoghese era in grado di controllare la Portugal Telecom (punto 109 della decisione impugnata), ha tuttavia considerato che non vi erano assolutamente indicazioni che le pubbliche autorità portoghesi avessero partecipato all’adozione delle agevolazioni di pagamento del canone (punto 116 della decisione impugnata).
102 In tale contesto, la Commissione ha rilevato che la regolamentazione delle tariffe e dei servizi offerti dalla Portugal Telecom non operava distinzione tra gli operatori privati e l’emittente televisiva pubblica e che la Portugal Telecom non era tenuta, nell’ambito del suo obbligo di servizio universale, a prestare alla RTP il servizio di rete (punto 111 della decisione impugnata).
103 Essa ha rilevato che la Portugal Telecom, società per azioni di diritto privato, non era integrata nelle strutture della pubblica amministrazione (punto 113 della decisione impugnata).
104 Essa ha constatato che, in risposta ad un suo quesito, le autorità portoghesi le hanno dichiarato esplicitamente di non essere intervenute, né direttamente né indirettamente, nella concessione delle agevolazioni di pagamento del canone. Inoltre, non vi erano indicazioni da parte di terzi riguardo ad un intervento di tal genere (punto 114 della decisione impugnata).
105 Infine, la Commissione, da un lato, ha sostenuto che non vi erano stati cambiamenti nel comportamento della Portugal Telecom dopo la metà del 1997, poiché essa aveva continuato a concludere accordi sulle agevolazioni di pagamento con la RTP, e, dall’altro, ha precisato che la ragione principale di tali accordi sarebbe stata un conflitto sull’importo di tale canone. Ciò sarebbe confermato dalla decisione dell’Anacom adottata nel 2003 (punto 115 della decisione impugnata).
106 Il Tribunale constata che le censure che la ricorrente oppone al ragionamento e agli elementi avanzati dalla Commissione nella decisione impugnata sono limitate.
107 Riguardo all’argomento della ricorrente secondo cui la Portugal Telecom era controllata dalla Repubblica portoghese in quanto azionista di maggioranza, è vero che esso costituisce un fatto di causa certo, ma, considerata la giurisprudenza menzionata precedentemente, non sufficiente per constatare l’imputabilità allo Stato della misura controversa.
108 La ricorrente sostiene che la legge avrebbe contenuto una violazione del principio di uguaglianza tra gli operatori privati e l’operatore pubblico, riguardo alla sanzione applicata in caso di ritardo nel pagamento del canone. Solo gli operatori privati sarebbero incorsi nella risoluzione della loro licenza in caso di ritardo di pagamento.
109 Il Tribunale constata che, anche se gli operatori privati fossero, come sostiene la ricorrente, gli unici ad essere interessati dall’art. 13, n. 1, lett. f), della legge n. 58/90, tale fatto non sarebbe di natura tale da costituire un indizio che la Repubblica portoghese sarebbe stata implicata nella concessione di agevolazioni di pagamento del canone alla RTP. La Commissione fa valere, a tal riguardo, senza che la ricorrente lo contesti, che la Portugal Telecom non era, in ogni caso, assolutamente tenuta a fornire un servizio di radiodiffusione alla RTP nell’ambito di un obbligo di servizio universale. In altri termini, anche se la legge avesse previsto formalmente la risoluzione della licenza in caso di ritardo di pagamento solo nei confronti degli operatori privati, nulla impediva alla Portugal Telecom di interrompere o di sospendere la fornitura dei suoi servizi alla RTP nella stessa fattispecie.
110 Il Tribunale constata, infine, che la ricorrente non contraddice la valutazione della Commissione secondo cui le agevolazioni di pagamento sarebbero state principalmente dovute ad una controversia tra la RTP e la Portugal Telecom riguardo all’importo del canone. La ricorrente sostiene, tutt’al più, che la decisione adottata dall’Anacom nel 2003 sarebbe priva di pertinenza nella fattispecie. Tuttavia, tale obiezione, la quale del resto non rimette in discussione la valutazione della Commissione, non è rilevante. Infatti, niente impedisce alla Commissione di richiamare tale decisione del 2003 come un elemento, certamente lontano, ma tuttavia rilevante, a sostegno della sua valutazione secondo cui è una controversia tariffaria tra la RTP e la Portugal Telecom che stava all’origine delle agevolazioni di pagamento del canone.
111 Riguardo all’argomento della ricorrente secondo cui il preteso fatto che la Portugal Telecom non abbia rinunciato ai pagamenti dei debiti e agli interessi moratori non sarebbe sufficiente, di per se stesso, a non far qualificare le misure come aiuti di Stato, è giocoforza constatare che esso non concerne la questione dell’imputabilità della misura controversa allo Stato, ma, tutt’al più, la questione se siano state utilizzate risorse statali. Orbene, tale questione non è in discussione, in quanto, al punto 107 della decisione impugnata, la Commissione ha deciso, in sostanza, di considerare che avevano potuto essere utilizzate risorse statali.
112 Infine, il riferimento della ricorrente al fatto che la RTP era in situazione di fallimento tecnico, riferimento che può essere inteso come suggerire che è solo in ragione di un’implicazione della Repubblica portoghese che la Portugal Telecom ha concesso le agevolazioni di pagamento del canone alla RTP, non comporta, tuttavia, di per se stesso, alcuna confutazione concreta della tesi della Commissione secondo cui è una controversia tariffaria tra la RTP e la Portugal Telecom che spiegherebbe le agevolazioni di pagamento del canone.
113 Alla luce di ciò, il Tribunale considera che la ricorrente non riesce a confutare la valutazione della Commissione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui nessuna indicazione le permetteva di concludere che le agevolazioni di pagamento del canone erano imputabili alla Repubblica portoghese.
114 Occorre dunque respingere tale parte del motivo.
Sulla terza parte, relativa alla mancata qualificazione delle emissioni di obbligazioni del 1994 come aiuto di Stato
– Argomenti delle parti
115 La ricorrente contesta che la considerazione della Commissione, secondo cui il prospetto informativo concernente l’emissione di obbligazioni del 1994 avrebbe indicato che la RTP garantiva il rimborso del prestito con i suoi proventi, abbia autorizzato tale istituzione a concludere che non vi era alcun aiuto di Stato.
116 Risulterebbe dalla decisione impugnata che la situazione finanziaria della RTP nel 1994 era molto degradata. Sarebbe solamente poiché la totalità del suo capitale sociale era detenuta dallo Stato – e perché vi era accordo nel pensare che lo Stato non avrebbe lasciato fallire l’impresa – che l’emissione di obbligazioni del 1994 sarebbe stata accettata dal mercato. Tale situazione avrebbe dovuto essere debitamente presa in considerazione nella valutazione della misura in questione.
117 Nella replica, la ricorrente cita la relazione del Tribunal de Contas, da cui risulterebbe che il livello di indebitamento bancario della RTP si spiegherebbe con il fatto che la RTP è un’impresa pubblica, incaricata del servizio pubblico televisivo e che gode del sostegno finanziario regolare dello Stato, il che costituirebbe una sufficiente garanzia per i diversi creditori della RTP.
118 La Commissione considera che la tesi della ricorrente è errata. La Commissione avrebbe spiegato nella decisione impugnata (punto 121) perché essa riteneva che l’emissione di obbligazioni del 1994 non costituisse un aiuto di Stato. Non sarebbe stata fornita formalmente alcuna garanzia statale, come la ricorrente stessa ammetterebbe. La RTP avrebbe garantito essa stessa il rimborso del debito. La RTP sarebbe stata una società per azioni all’epoca e non avrebbe dunque posseduto uno status da cui sarebbe risultata una garanzia implicita da parte dello Stato.
119 Di conseguenza, la Commissione considera che l’emissione di obbligazioni del 1994 è stata effettuata a condizioni di mercato e che lo Stato non ha rinunciato a ottenere introiti. Infine, il fatto che la RTP sia posseduta dallo Stato non inciderebbe affatto su tale conclusione, tenuto conto della neutralità del Trattato riguardo alla proprietà pubblica o privata delle imprese in questione.
120 La Commissione sostiene che la relazione del Tribunal de Contas è irricevibile, non essendo stata prodotta con il ricorso, e nota che la citazione stessa di tale relazione richiamata dalla ricorrente rivela che la Repubblica portoghese non ha fornito la benché minima garanzia.
– Giudizio del Tribunale
121 Al punto 121 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato di non aver ricevuto nessuna informazione tale da dimostrare che l’emissione di obbligazioni del 1994 fosse corredata da garanzia statale. Secondo il prospetto relativo a tale emissione, era la RTP stessa che garantiva il rimborso del debito. La RTP non avrebbe avuto uno status giuridico tale da implicare una garanzia implicita dello Stato.
122 È certo che la RTP era, al momento dell’emissione delle obbligazioni del 1994, una società per azioni. A causa di tale forma societaria, il proprietario della RTP, vale a dire la Repubblica portoghese, non era soggetto ad un obbligo di rimborso illimitato dei debiti di tale società.
123 È anche certo che il prospetto relativo all’emissione di obbligazioni del 1994 non stipulava alcuna garanzia da parte dello Stato.
124 La ricorrente pretende, tuttavia, che il fatto che lo Stato fosse azionista al 100% della RTP implica l’esistenza di una garanzia implicita che da sola spiegherebbe perché tale società sia riuscita, malgrado una situazione finanziaria degradata, a collocare l’emissione di obbligazioni del 1994 sul mercato.
125 Occorre, tuttavia, evitare di confondere la questione se lo Stato ha acconsentito, esplicitamente o implicitamente, ad una garanzia, unica questione pertinente nella fattispecie, con quella concernente il modo in cui il mercato ha reagito al fatto che l’emittente delle obbligazioni non era un operatore privato qualunque, ma la RTP.
126 Il fatto che il mercato abbia accettato di sottoscrivere l’emissione di obbligazioni del 1994, poiché, secondo l’opinione della ricorrente, avrebbe ritenuto che lo Stato ne avrebbe garantito de facto il rimborso, non permette di concludere per l’esistenza di un aiuto di Stato, dal momento che è accertato che lo Stato non ha concesso la sua garanzia, né esplicitamente né implicitamente. Solo constatazioni oggettive che conducessero alla conclusione che lo Stato sarebbe giuridicamente tenuto a rimborsare tale emissione in caso di fallimento della RTP permetterebbero di ammettere l’esistenza di una garanzia dello Stato.
127 Orbene, non risulta né dal fascicolo né dagli atti della ricorrente che un obbligo di tal genere esistesse a carico della Repubblica portoghese.
128 Riguardo alla relazione del Tribunal de Contas, prodotta con la replica, tale relazione, come è constatato ai punti 186‑193 infra, è priva di rilevanza per la valutazione della legittimità della decisione impugnata.
129 Pertanto, non avendo la ricorrente apportato nei suoi atti nessun elemento di natura tale da rimettere in discussione le valutazioni della Commissione espresse al punto 121 della decisione impugnata, occorre respingere la censura della ricorrente concernente l’emissione di obbligazioni del 1994.
Conclusioni sul terzo motivo
130 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre accogliere parzialmente il presente motivo e annullare l’art. 2 della decisione impugnata, nella parte in cui dichiara che l’esenzione dalle tasse e diritti notarili e di registro non costituisce un aiuto di Stato.
131 Per contro, il presente motivo è respinto per il resto, vale a dire nella parte in cui esso concerne le agevolazioni di pagamento del canone e l’emissione di obbligazioni del 1994.
132 Occorre esaminare, poi, la seconda censura principale, menzionata al precedente punto 33, e, pertanto, il quarto motivo di annullamento.
Sul quarto motivo, relativo ad errori di diritto quanto alle condizioni di applicazione dell’art. 86, n. 2, CE
133 Tale motivo si divide in due parti. In una prima parte, la ricorrente considera che l’attribuzione del servizio pubblico televisivo da parte della Repubblica portoghese alla RTP, in assenza di gara, impediva la concessione di una deroga a titolo dell’art. 86, n. 2, CE. In una seconda parte, la ricorrente fa valere una violazione dell’art. 86, n. 2, CE, derivante dalla violazione da parte della Commissione, nella decisione impugnata, dei criteri di applicazione di tale disposizione come definiti nella comunicazione sulla radiodiffusione.
Sulla prima parte, relativa all’attribuzione del servizio pubblico televisivo alla RTP senza procedura di gara
– Argomenti delle parti
134 La ricorrente, dopo aver rilevato che il servizio pubblico televisivo non è stato attribuito alla RTP sulla base di una procedura di gara, censura alla Commissione di non essersi interrogata sulla legittimità di tale attribuzione. Essa ritiene che, se la Commissione avesse proceduto a tale esame, essa avrebbe dovuto concludere che tale attribuzione non rispettava quanto prescritto dal diritto comunitario e, pertanto, che i finanziamenti concessi alla RTP non potevano beneficiare di alcuna esenzione a titolo dell’art. 86, n. 2, CE. Essa richiama la comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario (GU 2000, C 121, pag. 2; in prosieguo: la «comunicazione sulle concessioni») e l’interpretazione che la Commissione avrebbe fornito nella sua XXXI° Relazione sulla politica della concorrenza [SEC (2002) 462 def.] della sentenza della Corte 7 dicembre 2000, causa C‑324/98, Telaustria e Telefonadress (Racc. pag. I‑10745). La ricorrente richiama anche la sentenza della Corte 18 novembre 1999, causa C‑107/98, Teckal (Racc. pag. I‑8121).
135 Nella replica, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la quarta delle condizioni enunciate ai punti 88-93 della sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (Racc. pag. I‑7747; in prosieguo: la «quarta condizione Altmark»), imponeva, tenuto conto della mancanza di una procedura di gara, la verifica da parte della Commissione che il livello della compensazione accordata alla RTP fosse stato determinato sulla base del criterio di un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi. Orbene, ciò non sarebbe manifestamente accaduto.
136 La Commissione sostiene che l’attribuzione della missione di servizio pubblico televisivo alla RTP è una questione differente, mai sollevata durante il procedimento formale, da quella della compatibilità, alla luce delle regole relative agli aiuti di Stato, dei compensi concessi a tale impresa.
137 Indipendentemente da ciò, né dalle disposizioni dell’art. 86, n. 2, CE né dalla giurisprudenza risulterebbe che gli Stati membri siano tenuti a seguire procedure specifiche per la scelta delle imprese incaricate di servizi di interesse economico generale (in prosieguo: i «SIEG»).
138 In ogni caso, nell’ipotesi del SIEG della radiodiffusione, il diritto comunitario non esigerebbe le procedure aperte e concorrenziali di regola richieste, in generale, per i contratti di concessione dei servizi pubblici.
139 I riferimenti operati dalla ricorrente al regime applicabile alle concessioni e alla giurisprudenza della Corte sarebbero privi di pertinenza.
140 Per ciò che riguarda la quarta condizione Altmark, la ricorrente fraintenderebbe la sua funzione. Tale condizione concernerebbe la questione se la misura costituisca un aiuto di Stato e non quella se tale misura possa beneficiare della deroga prevista dall’art. 86, n. 2, CE.
– Giudizio del Tribunale
141 Riguardo, in primo luogo, all’osservazione preliminare della Commissione secondo cui la questione delle condizioni di attribuzione del SIEG televisivo alla RTP è sollevata per la prima volta dinanzi al giudice comunitario, occorre ricordare che, benché una parte interessata da un procedimento in materia di aiuti di Stato non possa addurre dinanzi al giudice comunitario argomenti di fatto che siano ignoti alla Commissione e che non sono stati segnalati a quest’ultima nel corso del procedimento di indagine, per contro, nulla impedisce a tale parte, come nella presente fattispecie, di dedurre, avverso la decisione definitiva, un motivo di diritto non sollevato in sede di procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 6 ottobre 1999, causa T‑110/97, Kneissl Dachstein/Commissione, Racc. pag. II‑2881, punto 102 e la giurisprudenza ivi citata; 16 settembre 2004, causa T‑274/01, Valmont/Commissione, Racc. pag. II‑3145, punto 102, e 11 maggio 2005, cause riunite T‑111/01 e T‑133/01, Saxonia Edelmetalle e ZEMAG/Commissione, Racc. pag. II‑1579, punto 68).
142 La posizione della Commissione, relativa al fatto che l’argomento della ricorrente sarebbe nuovo, non è dunque di natura tale da permettere di non considerarlo.
143 Tuttavia, il Tribunale considera, al pari della Commissione, che tale argomento non permette di rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata.
144 Come ricordato al punto 29 della comunicazione sulla radiodiffusione, la concessione della deroga, prevista dall’art. 86, n. 2, CE, al divieto degli aiuti di Stato, esige, secondo la giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 dicembre 1991, causa C‑179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova, Racc. pag. I‑5889, punto 26; sentenze del Tribunale 27 febbraio 1997, causa T‑106/95, FFSA e a./Commissione, Racc. pag. II‑229, punti 173 e 178, e 13 giugno 2000, cause riunite T‑204/97 e T‑270/97, EPAC/Commissione, Racc. pag. II‑2267, punti 125 e 126), che sussistano tre condizioni: in primo luogo, il servizio in questione deve essere un SIEG ed essere definito chiaramente come tale dallo Stato membro; in secondo luogo, l’impresa considerata deve essere stata esplicitamente incaricata da parte dello Stato membro della fornitura di tale SIEG; in terzo luogo, l’applicazione delle regole di concorrenza del Trattato, nella fattispecie il divieto degli aiuti di Stato, deve ostare all’adempimento della specifica missione affidata all’impresa e la deroga non deve incidere sullo sviluppo degli scambi in una misura contraria agli interessi della Comunità.
145 L’art. 86, n. 2, CE non include, nel novero dei suoi presupposti di applicazione, un requisito secondo cui lo Stato membro deve aver seguito una procedura di gara per l’attribuzione del SIEG. Il Tribunale, nella sentenza 15 giugno 2005, causa T‑17/02, Olsen/Commissione (Racc. pag. II‑2031, punto 239), ha, d’altronde, espressamente rilevato che non si desumeva né dal testo dell’art. 86, n. 2, CE né dalla giurisprudenza relativa a tale disposizione che un SIEG potesse essere affidato ad un operatore solo a seguito di una procedura d’appalto.
146 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, deve essere respinta la censura della ricorrente, relativa al fatto che la Commissione avrebbe dovuto, nell’ambito del suo esame ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE, verificare se il SIEG televisivo fosse stato attribuito alla RTP a seguito di una procedura di gara.
147 Da tale conclusione, secondo cui la Commissione non doveva, nell’ambito del suo esame ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE, esaminare se l’attribuzione alla RTP del SIEG televisivo fosse intervenuta nell’ambito di una procedura di gara, si desume anche che, pur supponendo che il SIEG televisivo abbia dovuto, per altri motivi diversi da quelli dedotti dalla ricorrente e ricordati nelle due ultime frasi del precedente punto 134, essere oggetto di una procedura di gara di tal genere, la mancanza, nella fattispecie, di una tale procedura di gara avrebbe potuto, al più, giustificare l’avvio, da parte della Commissione, di una procedura per inadempimento nei confronti della Repubblica portoghese, ai sensi dell’art. 226 CE, la quale avrebbe potuto, se del caso, indurre tale Stato membro a porre fine a tale attribuzione e ad organizzare una gara d’appalto. Tuttavia tale mancanza della procedura di gara non può, per contro, avere come conseguenza che il finanziamento statale degli obblighi di servizio pubblico del titolare del SIEG dovrebbe, anche se le condizioni di definizione del SIEG, del mandato e della proporzionalità sono rispettate, essere considerato come un aiuto incompatibile con il mercato comune.
148 In ogni caso, il Tribunale considera che la Repubblica portoghese, contrariamente a ciò che sostiene la ricorrente per i motivi ricordati alle ultime due frasi del precedente punto 134, non era assolutamente tenuta ad organizzare una gara preliminarmente all’attribuzione del SIEG televisivo alla RTP.
149 A tale riguardo, la ricorrente si riferisce, anzitutto, alla comunicazione sulle concessioni (v. precedente punto 134). Orbene, benché i contratti di servizio pubblico, conclusi tra la Repubblica portoghese e la RTP rechino, certamente, il nome di «concessione», non sembra – e la ricorrente non fa peraltro valere alcun elemento in tal senso – che la RTP costituisca un concessionario ai sensi di tale comunicazione (v., in particolare, il punto 2.2, sesto paragrafo, e il punto 2.4, terzo paragrafo, della comunicazione sulle concessioni), vale a dire che la RTP abbia ottenuto introiti mediante la gestione (come nel caso di una televisione che trasmette agli abbonati), e che essa dunque abbia sopportato il rischio di gestione.
150 Sembra, al contrario, che la RTP sia un operatore pubblico televisivo che trasmette una programmazione a beneficio e a destinazione di tutta la popolazione e i cui costi di servizio pubblico sono presi in carico dallo Stato.
151 Inoltre, anche se la RTP fosse stata un concessionario ai sensi della comunicazione sulle concessioni, occorre rilevare che tale comunicazione, benché affermi che «le relazioni tra [le] autorità pubbliche e [le] imprese pubbliche incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ricadono, in via di principio, nell’ambito della comunicazione» (punto 2.4, ottavo paragrafo, della comunicazione sulle concessioni), precisa tuttavia espressamente che «nel settore dell’audiovisivo, occorre tenere conto del Protocollo [di Amsterdam]» (nota n. 29 al punto 2.4, ottavo paragrafo, della comunicazione sulle concessioni). Ciò facendo, la comunicazione sulle concessioni riconosce la specificità della radiodiffusione di servizio pubblico ed esclude il caso di tale settore.
152 Infine, occorre notare che, secondo la comunicazione sulle concessioni, queste ultime «sono soggette alle norme e ai principi del Trattato, nella misura in cui (...) abbiano per oggetto la prestazione di attività economiche» (punto 2.4, primo comma). In seguito, la comunicazione sulle concessioni afferma che essa «non riguarda (...) gli atti relativi ad attività a carattere non economico, come la scuola dell’obbligo o la sicurezza sociale» (punto 2.4, quinto comma, secondo trattino).
153 Orbene, benché sia vero che il servizio pubblico di radiodiffusione è considerato come un SIEG e non come un servizio di interesse generale non economico, occorre tuttavia rilevare che tale qualifica di SIEG si spiega più con l’impatto che la radiodiffusione del servizio pubblico produce, de facto, sul settore, peraltro concorrenziale e commerciale, della trasmissione radiotelevisiva, piuttosto che con una pretesa dimensione commerciale della radiodiffusione del servizio pubblico. Come risulta chiaramente dal Protocollo di Amsterdam, il servizio pubblico della radiodiffusione è «direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società». Nello stesso senso la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 25 gennaio 1999 sulle emissioni di servizio pubblico (GU C 30, pag. 1) rileva che le emissioni di servizio pubblico, «date le funzioni culturali, sociali e democratiche che assolvono per il bene comune, hanno un’importanza essenziale nel garantire la democrazia, il pluralismo, la coesione sociale e la diversità culturale e linguistica [e] devono essere in grado di continuare a fornire un’ampia gamma di programmi (...) alla società nel suo insieme» (‘considerando’ B e punto 7 della risoluzione).
154 Tale specificità del sistema di radiodiffusione pubblica sta del resto a fondamento della libertà riconosciuta dal Protocollo di Amsterdam agli Stati membri nell’attribuzione del SIEG della radiodiffusione. Essa spiega e giustifica il fatto che non possa essere imposto a uno Stato membro di ricorrere ad una procedura di gara per l’attribuzione di tale SIEG, almeno qualora decida di assicurare esso stesso tale servizio pubblico, come nella fattispecie, per mezzo di una società pubblica.
155 È, poi, per le stesse considerazioni che appaiono completamente privi di pertinenza anche i riferimenti effettuati dalla ricorrente alla XXXI° Relazione sulla politica della concorrenza e all’interpretazione che la Commissione avrebbe, in tal sede, effettuato delle sentenze Teleaustria e Telefonadress (v. precedente punto 134). Infatti, mediante tali riferimenti, i quali concernono attività totalmente differenti dal servizio pubblico di radiodiffusione, la ricorrente si astrae, nuovamente, dalle particolarità proprie di quest’ultimo settore e dagli obiettivi particolari perseguiti dagli Stati membri, quando definiscono e organizzano il servizio pubblico della radiodiffusione.
156 Si desume da tutte le considerazioni che precedono che non solo la Commissione, per le esigenze della concessione della deroga prevista all’art. 86, n. 2, CE, non doveva esaminare se il SIEG televisivo fosse stato conferito a seguito di una procedura di gara (punto 146 supra), ma che, in ogni caso, la Repubblica portoghese non doveva ricorrere ad una procedura di gara di tal genere.
157 Riguardo alla censura della ricorrente relativa alla quarta condizione Altmark (punto 135 supra), occorre rilevare che, in virtù dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può sollevare d’ufficio tutti i motivi di irricevibilità di ordine pubblico. Pertanto, ai sensi dell’art. 48, n. 2, di tale regolamento, devono essere dichiarati irricevibili i motivi proposti per la prima volta allo stadio della replica e che non si basano su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento (sentenze del Tribunale 28 novembre 2002, causa T‑40/01, Scan Office Design/Commissione, Racc. pag. II‑5043, punto 96, e 27 settembre 2005, cause riunite T‑134/03 e T‑135/03, Common Market Fertilizers/Commissione, Racc. pag. II‑3923, punto 51). Ciò nondimeno, un motivo, oppure un argomento, che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto nell’atto introduttivo del giudizio dev’essere considerato ricevibile (sentenza della Corte 26 aprile 2007, causa C‑412/05 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I‑3569, punti 38-40; sentenza del Tribunale 14 marzo 2007, causa T‑107/04, Aluminium Silicon Mill Products/Consiglio, Racc. pag. II‑669, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).
158 Il Tribunale constata che tale censura è stata sollevata solamente allo stadio della replica (punti 14-22), senza essere fondata su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento dinanzi al Tribunale. A tale riguardo, il fatto che la Commissione abbia richiamato, di sua propria iniziativa, la quarta condizione Altmark nel suo controricorso (in particolare al punto 37), ai fini della confutazione dell’argomento contenuto nel ricorso relativo al fatto che una procedura di gara fosse necessaria per l’attribuzione del SIEG in questione, non costituisce affatto la rivelazione durante il procedimento di un elemento di fatto o di diritto, ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente, che permetterebbe alla ricorrente di proporre utilmente, allo stadio della replica, la censura in esame.
159 Inoltre, il Tribunale rileva che tale censura, richiamando l’obbligo della Commissione di verificare se il livello del necessario compenso fosse stato determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi avrebbe sostenuto per eseguire gli obblighi di servizio pubblico, non costituisce l’ampliamento di alcun motivo sollevato allo stadio del ricorso. Infatti, nel ricorso la ricorrente si è limitata a censurare, senza peraltro alcun riferimento alla quarta condizione Altmark, l’assenza della procedura di gara al momento dell’attribuzione del SIEG televisivo alla RTP (v. punti 175-183 del ricorso) e non ha assolutamente sollevato la censura attualmente in questione, totalmente differente, secondo cui, in assenza di una procedura di gara, la Commissione avrebbe dovuto, prima di concedere una deroga ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE, verificare, in conformità – secondo la ricorrente – alla quarta condizione Altmark, che il livello delle compensazioni accordate alla RTP era stato concesso sulla base delle necessità di un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi.
160 Ne consegue che la censura della ricorrente relativa alla quarta condizione Altmark è irricevibile.
161 Risulta da tutte le considerazioni che precedono che occorre respingere la prima parte del motivo in esame.
Sulla seconda parte, relativa alla violazione dei criteri di applicazione dell’art. 86, n. 2, CE
– Argomenti delle parti
162 La ricorrente sostiene che la Commissione non ha rispettato i criteri di applicazione dell’art. 86, n. 2, CE, come ricordati nella comunicazione sulla radiodiffusione e secondo i quali, in primo luogo, lo Stato deve definire le missioni di servizio pubblico affidate all’impresa in questione, in secondo luogo, il servizio deve essere effettivamente fornito, in terzo luogo, la fornitura effettiva del servizio oggetto del contratto deve essere sottoposta ad un controllo indipendente e, in quarto luogo, le compensazioni finanziarie concesse dallo Stato devono rispettare i principi di trasparenza e di proporzionalità.
163 Riguardo al primo di tali criteri, lo Stato non potrebbe, quando sceglie, come nella fattispecie, di attribuire il servizio pubblico ad un’impresa che svolge, contemporaneamente, attività commerciali in concorrenza con altri operatori, optare per una definizione «ampia» del servizio pubblico. Infatti, una definizione del genere non permetterebbe di distinguere chiaramente tra l’attività svolta in regime di concorrenza e l’attività di servizio pubblico e renderebbe impossibile tanto il controllo della fornitura effettiva del servizio pubblico quanto l’imputazione dei costi sostenuti dall’impresa tra le sue attività commerciali e le sue attività di servizio pubblico. Lo Stato portoghese non avrebbe definito chiaramente, in modo trasparente e controllabile, la missione di servizio pubblico affidata alla RTP e i mezzi destinati al suo finanziamento.
164 Tali censure non sarebbero astratte. Esse si fonderebbero concretamente sull’inefficacia dei meccanismi di controllo. Tra i meccanismi di controllo elencati ai punti 56-59 della decisione impugnata, gli unici attuati da organismi indipendenti dalla Repubblica portoghese e dalla RTP sarebbero quelli effettuati da un consiglio consultivo, composto da rappresentanti dell’opinione pubblica, e da revisori esterni.
165 Orbene, non solo la Commissione non farebbe alcun riferimento, nella decisione impugnata, alla realizzazione di controlli indipendenti, ma essa non avrebbe neanche tentato di accertarsi che, nella pratica, tali controlli avevano avuto luogo. Eppure, la Commissione non sarebbe solamente tenuta a prendere nota dei meccanismi teoricamente previsti, ma dovrebbe anche verificarne l’applicazione reale.
166 Benché essa abbia disposto di tutti i poteri di indagine a tal fine, la Commissione non avrebbe preso alcuna iniziativa e non avrebbe dato alcun seguito alle ripetute domande della ricorrente volte ad ottenere, dalle autorità portoghesi, le relazioni di revisione esterna contrattuali o ad ottenere indicazioni che tali relazioni non esistevano. Da un lato, le informazioni ottenute dalla ricorrente con mezzi propri rivelerebbero che, tra il 1992 e il 1997, la RTP non è stata oggetto di nessuna revisione indipendente e, dall’altro lato, gli elementi disponibili riguardo alla revisione esterna contrattuale effettuata nel 1998 rivelerebbero gravi mancanze.
167 Inoltre, la Commissione non avrebbe neanche rispettato il criterio relativo all’esigenza di fornitura effettiva del servizio pubblico. Infatti, la decisione impugnata non sarebbe suffragata da alcuna prova documentale del rispetto effettivo da parte della RTP delle missioni di servizio pubblico che le erano affidate. Inoltre, non sarebbe stata effettuata alcuna revisione indipendente dal 1992 al 1997 e la relazione di revisione esterna contrattuale per il 1998 rivelerebbe numerose deficienze nella fornitura del servizio pubblico da parte della RTP.
168 Pertanto, non essendo stati rispettati i criteri di applicazione dell’art. 86, n. 2, CE, come definiti dalla Commissione stessa, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata.
169 La ricorrente aggiunge che la comunicazione sulla radiodiffusione impedirebbe di constatare, qualora i meccanismi di controllo dell’adempimento degli obblighi di servizio pubblico non funzionino, che il servizio pubblico viene effettivamente fornito. Inoltre, qualora il controllo funzioni e le autorità competenti ritengano che il servizio pubblico non venga fornito o che taluni costi non rientrino in tale servizio, la Commissione non potrebbe respingere tale controllo e ritenere, come l’avrebbe fatto nella decisione impugnata e nel controricorso, che, in definitiva, tutto rientrava nell’ambito del servizio pubblico e che i costi presentati dall’impresa derivavano tutti dalla missione di servizio pubblico.
170 Occorrerebbe ritornare sulla relazione del Tribunal de Contas, adottata più di un anno prima della decisione impugnata, la quale sarebbe stata evidentemente conosciuta dalla Repubblica portoghese e dalla RTP e di cui anche la Commissione avrebbe dovuto essere a conoscenza. Infatti, la Commissione, tenuto conto tanto della lunga durata del suo esame della RTP, quanto dell’obbligo di cooperazione leale degli Stati membri nei confronti delle istituzioni comunitarie, non avrebbe potuto ignorare che il Tribunal de Contas stava conducendo un’indagine approfondita e non avrebbe potuto ignorare l’esistenza di tale relazione.
171 Tale relazione confermerebbe la relazione di revisione esterna contrattuale per il 1998, nonché i termini del ricorso per ciò che riguarda gli errori della Commissione al momento dell’analisi dei costi sostenuti dalla RTP per la prestazione del servizio pubblico. Essa confermerebbe anche le affermazioni della ricorrente relative all’errore di diritto della Commissione per ciò che riguarda la valutazione delle condizioni di applicazione dell’art. 86, n. 2, CE, in particolare a proposito dell’inefficacia dei meccanismi di controllo. Essa confermerebbe, infine, che la RTP non ha fornito il servizio atteso. Dunque, tenuto conto dei criteri della comunicazione sulla radiodiffusione, «la Commissione non [avrebbe avuto] la possibilità di svolgere i suoi compiti a norma dell’articolo 86, [n. 2, CE], e non [avrebbe potuto] pertanto concedere alcuna deroga in base a tale articolo» (punto 43 della comunicazione).
172 Secondo la ricorrente, la Commissione non poteva non avere conoscenza della relazione del Tribunal de Contas, dalla quale risulterebbe chiaramente che le condizioni di applicazione dell’art. 86, n. 2, CE non sussistevano. La Commissione non potrebbe controllare la modalità con cui la RTP assicura il servizio pubblico sulla base delle relazioni annuali effettuate da un revisore contabile dell’impresa o su quella della contabilità dell’impresa. D’altronde, il ruolo di un revisore contabile non sarebbe quello di verificare se un’impresa determinata assicuri o no prestazioni di servizio pubblico e ancor meno quali somme corrispondano o meno a tali prestazioni. La decisione impugnata sarebbe dunque manifestamente illegittima e dovrebbe essere annullata.
173 La Commissione replica che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la comunicazione sulla radiodiffusione non impone l’obbligo di un controllo indipendente per ciò che riguarda la prestazione effettiva del servizio pubblico di radiodiffusione. Al punto 29, tale comunicazione prevedrebbe tre criteri affinché una misura possa beneficiare della deroga prevista dall’art. 86, n. 2, CE. Tali criteri, relativi alla definizione del SIEG, al mandato del servizio pubblico e alla proporzionalità, sarebbero quelli applicati nella decisione impugnata.
174 Sarebbe inesatto che una definizione «ampia» di servizio pubblico non permette di distinguere tra attività in regime di concorrenza e attività di servizio pubblico, né che essa rende impossibile il controllo della prestazione effettiva del servizio pubblico e l’imputazione dei costi alle attività in regime di concorrenza, da un lato, e alle attività di servizio pubblico, dall’altro.
175 Il ruolo della Commissione nel settore della radiodiffusione si limiterebbe alla verifica di eventuali errori manifesti nella definizione di servizio pubblico, la quale dovrebbe essere conforme all’obiettivo di rispondere ai bisogni democratici, sociali e culturali di una determinata società. La Commissione non avrebbe constatato errori di tal genere.
176 Alla luce di ciò, si sarebbe trattato di verificare se il finanziamento della missione del servizio pubblico fosse o meno proporzionale al costo netto del servizio pubblico. Orbene, la Commissione concluderebbe nel senso che il finanziamento totale ricevuto dalla RTP durante il periodo considerato non ha oltrepassato i costi netti del servizio pubblico.
177 Sarebbe apparso che la RTP applicava una contabilità separata tra le attività di servizio pubblico e le attività commerciali, essendo queste ultime esercitate da imprese giuridicamente distinte. La contabilità della RTP avrebbe dunque mostrato quali erano i costi e i ricavi della missione di servizio pubblico, nonché le partecipazioni della RTP in imprese commerciali, contabilizzate come investimenti finanziari. I conti finanziari della RTP sarebbero stati sempre oggetto di una revisione annuale da parte di un revisore contabile. Inoltre, nell’ambito del sistema interno portoghese di finanziamento, la RTP avrebbe ottenuto solo il rimborso parziale dei suoi costi di servizio pubblico. In tale ambito, la RTP avrebbe applicato un secondo livello di contabilità analitica all’interno delle attività di servizio pubblico propriamente dette – il che si sarebbe sempre riflesso nelle relazioni sul servizio pubblico – che avrebbe dimostrato in modo trasparente quali costi erano rimborsabili per attività di servizio pubblico.
178 Sarebbe vero che, in un primo momento, le autorità portoghesi avrebbero scelto di attuare, mediante il contratto di servizio pubblico, un meccanismo di compensazione che non copriva la totalità dei costi di servizio pubblico. Sarebbe pur sempre vero che il diritto comunitario permetterebbe la compensazione totale di tali costi. La ricorrente non potrebbe dunque opporsi ad altre misure adottate successivamente dalle autorità portoghesi per coprire la parte dei costi che non erano ancora stati oggetto di una compensazione.
179 Inoltre, la concezione secondo cui era legittimo accettare una definizione «ampia» della missione di servizio pubblico nel caso della RTP, poiché era stato provato che il finanziamento di tale missione era stato proporzionale ai suoi costi netti, sarebbe anche confermata dal fatto che non vi sarebbe stata alcuna distorsione sul mercato per ciò che riguarda le attività commerciali derivanti dalle attività di servizio pubblico.
180 Inoltre, l’argomento relativo alla pretesa inefficacia dei meccanismi di controllo non sarebbe valido. Infatti, il ruolo della Commissione non sarebbe quello di valutare se la RTP o la Repubblica portoghese abbiano applicato correttamente tutte le regole interne portoghesi, ma solamente di verificare se il finanziamento statale della RTP fosse compatibile con il Trattato. Per fare ciò, la Commissione sarebbe stata tenuta ad analizzare e a valutare dati oggettivi e credibili relativi ai costi delle attività di servizio pubblico e relativi alle attività commerciali della RTP.
181 Ciò che importerebbe evidenziare è che, come sarebbe spiegato nel dettaglio ai punti 177 e seguenti della decisione impugnata, tutti tali dati analizzati e confermati dalla Commissione sarebbero stati oggetto di meccanismi di controllo adeguati in Portogallo.
182 Anche se si dovesse constatare successivamente che tutto il sistema di controllo descritto non ha funzionato come doveva o che i dati forniti alla Commissione non erano esatti, ciò non significherebbe che la decisione impugnata conterrebbe un qualunque vizio. Infatti, la Commissione avrebbe adottato tale decisione in funzione degli elementi di cui essa disponeva alla data della sua adozione e su cui essa non avrebbe avuto ragione di dubitare.
183 Infine, sarebbe erroneo anche l’argomento secondo cui la decisione impugnata non sarebbe fondata su alcun elemento di prova che la missione di servizio pubblico della RTP era stata effettivamente adempiuta. Infatti, non spetterebbe alla Commissione valutare concretamente se i contratti di servizio pubblico sono stati eseguiti dettagliatamente, né se gli standard qualitativi ivi definiti sono stati rispettati. Il suo ruolo si limiterebbe a verificare se le attività esercitate come servizio pubblico dalla RTP possano o meno essere considerate come un SIEG ai sensi del Trattato.
184 Orbene, tutte le attività esercitate dalla RTP in qualità di SIEG sarebbero legittime e non sarebbero viziate da alcun errore manifesto. Inoltre, l’inchiesta avrebbe permesso di concludere che il finanziamento attribuito alla RTP avrebbe effettivamente inciso sull’adempimento della missione di servizio pubblico.
185 La Commissione rileva che la produzione, nella replica, della relazione del Tribunal de Contas è intervenuta tardivamente e senza alcuna giustificazione convincente su tale ritardo. Da parte sua, essa contesta formalmente di aver avuto conoscenza dell’esistenza di tale relazione prima della decisione impugnata. In ogni caso, tale relazione non rimetterebbe in questione la valutazione contenuta nella decisione impugnata.
– Giudizio del Tribunale
186 A titolo preliminare, occorre risolvere la questione se la relazione del Tribunal de Contas, prodotta in allegato alla replica, sia ricevibile e rilevante, nella causa in esame, per la valutazione della legittimità della decisione impugnata.
187 Occorre occuparsi direttamente della questione della rilevanza di tale relazione.
188 Secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto a norma dell’art. 230 CE, la legittimità di un atto comunitario dev’essere valutata in funzione degli elementi informativi esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato. In particolare, le complesse valutazioni operate dalla Commissione devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate (sentenze della Corte 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia /Commissione, Racc. pag. 321, punto 7, e 11 settembre 2003, causa C‑197/99 P, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑8461, punto 86; sentenze del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T‑371/94 e T‑394/94, British Airways e a. /Commissione, Racc. pag. II‑2405, punto 81, e 15 settembre 1998, cause riunite T‑126/96 e T‑127/96, BFM e EFIM/Commissione, Racc. pag. II‑3437, punto 88).
189 La ricorrente considera che, tenuto conto tanto della durata dell’esame della RTP da parte della Commissione quanto dell’obbligo di cooperazione leale degli Stati membri nei confronti delle istituzioni comunitarie, tale istituzione non poteva ignorare che il Tribunal de Contas stava conducendo un’indagine approfondita e non poteva ignorare l’esistenza di tale relazione.
190 È giocoforza, tuttavia, constatare che la ricorrente, su cui grava l’onere della prova, non apporta, a parte le affermazioni generali summenzionate, nessuna prova concreta che la Commissione avrebbe avuto effettivamente conoscenza per lo meno dell’esistenza di tale relazione, al momento dell’adozione della decisione impugnata. La ricorrente sostiene d’altronde che essa ignorava l’esistenza di tale relazione al momento dell’adozione di tale decisione.
191 Quanto alla Commissione, essa sostiene formalmente di non aver avuto alcuna conoscenza dell’esistenza di tale relazione al momento della decisione impugnata e che la stessa era, pertanto, nell’impossibilità per lo meno di domandarne la comunicazione.
192 A tale riguardo, il Tribunale considera che non sia provato che la Commissione aveva conoscenza dell’esistenza della relazione del Tribunal de Contas al momento dell’adozione della decisione impugnata.
193 Ne consegue che, indipendentemente dalla questione se tale relazione, benché prodotta solamente allo stadio della replica, debba essere considerata come ricevibile ai sensi del art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, essa deve essere dichiarata priva di qualunque rilevanza e non può essere presa in considerazione per la valutazione della legittimità della decisione impugnata.
194 Una volta risolta tale questione preliminare, occorre occuparsi della censura della ricorrente relativa al fatto che uno Stato membro non potrebbe, quando sceglie, come nella fattispecie, di attribuire il SIEG della radiodiffusione ad un operatore che svolga contemporaneamente attività commerciali, optare per una definizione «ampia» del servizio pubblico.
195 Occorre, anzitutto, ricordare che, come stabilisce la giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza FFSA e a./Commissione, citata al precedente punto 144, punto 99), nonché la Commissione al punto 22 della comunicazione 20 settembre 2000, sui servizi d’interesse generale in Europa [COM(2000) 580 def.], gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla definizione di ciò che considerano come SIEG. Pertanto, la definizione di tali servizi da parte di uno Stato membro può essere rimessa in discussione dalla Commissione solo nei casi di errore manifesto (conclusioni dell’avvocato generale Léger relative alla sentenza della Corte 19 febbraio 2002, causa C‑309/99, Wouters e a., Racc. pag. I‑1577, I‑1583, paragrafo 162; sentenza Olsen/Commissione, citata al punto 145 supra, punto 216).
196 L’importanza dei SIEG per l’Unione Europea e la necessità di garantire il buon funzionamento di tali servizi sono, d’altronde, stati evidenziati dall’inserimento nel Trattato CE, da parte del Trattato di Amsterdam, dell’art. 16 CE (v., a tale riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Alber relative alla sentenza della Corte 17 maggio 2001, causa C‑340/99, TNT Traco, Racc. pag. I‑4109, I‑4112, paragrafo 94; dell’avvocato generale Jacobs relative alle sentenze della Corte 25 ottobre 2001, causa C‑475/99, Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I‑8089, I‑8094, paragrafo 175, e 20 novembre 2003, causa C‑126/01, GEMO, Racc. pag. I‑13769, I‑13772, paragrafo 124, nonché dell’avvocato generale Maduro relative alla sentenza della Corte 11 luglio 2006, causa C‑205/03 P, FENIN/Commissione, Racc. pag. I‑6295, I‑6297, nota 35, paragrafo 26; v. anche ordinanza del presidente del Tribunale 28 maggio 2001, causa T‑53/01 R, Poste Italiane/Commissione, Racc. pag. II‑1479, punto 132).
197 Per quanto riguarda più particolarmente il SIEG della radiodiffusione, la Corte, nella sentenza 30 aprile 1974, causa 155/73, Sacchi (Racc. pag. 409), relativa, tra l’altro, alla questione se il diritto esclusivo, concesso da uno Stato membro ad un’impresa, di effettuare ogni sorta di trasmissioni televisive anche a fini di pubblicità commerciale costituisse una violazione delle regole di concorrenza, ha in sostanza ammesso che gli Stati membri potevano legittimamente definire un SIEG della radiodiffusione che comprendesse la trasmissione di una programmazione generalista. Infatti, in tale sentenza, la Corte ha affermato che «nulla osta a che gli Stati membri per considerazioni d’interesse pubblico, di carattere extra-economico sottraggano le trasmissioni radiotelevisive (...) al gioco della concorrenza attribuendo [loro] il diritto esclusivo di effettuare tali trasmissioni ad uno o più enti determinati» (sentenza Sacchi, cit., punto 14; v., anche, conclusioni dell’avvocato generale Reischl relative a tale sentenza, Racc. pag. 433, 445, dal secondo al quinto paragrafo, e dell’avvocato generale Léger relative alla sentenza Wouters e a., citata al punto 195 supra, paragrafo 163).
198 D’altronde, quando, nel Protocollo di Amsterdam, gli Stati membri hanno affermato che «il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all’esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione», essi hanno fatto direttamente riferimento ai sistemi di radiodiffusione pubblici da essi istituiti e incaricati della trasmissione, a profitto di tutta la popolazione di tali Stati, di programmi televisivi generalisti.
199 Infine, occorre ricordare i termini in cui il Consiglio e gli Stati membri nella loro risoluzione 25 gennaio 1999 sulle emissioni di servizio pubblico (citata al precedente punto 153) hanno riaffermato l’importanza del SIEG della radiodiffusione.
200 In tale risoluzione, gli Stati membri, «considerando il fatto che le emissioni di servizio pubblico, date le funzioni culturali, sociali e democratiche che assolvono per il bene comune, hanno un’importanza essenziale nel garantire la democrazia, il pluralismo, la coesione sociale e la diversità culturale e linguistica (...) sottolineando che la crescente diversificazione dei programmi offerti nel nuovo ambiente mediale rafforza l’importanza della missione globale delle emittenti di servizio pubblico [e] ricordando l’affermazione di competenza degli Stati membri per quanto riguarda il mandato e il finanziamento ai sensi del Protocollo [di Amsterdam]», hanno rilevato e ribadito che tale Protocollo conferma «[la loro] volontà (...) [di] sottolineare il ruolo delle emissioni di servizio pubblico», che «le emissioni di servizio pubblico devono essere in grado di continuare a fornire un’ampia gamma di programmi conformemente al mandato definito dagli Stati membri al fine di rivolgersi alla società nel suo insieme» e che «in tale contesto è legittimo che tali emissioni cerchino di raggiungere un vasto pubblico».
201 Dalle considerazioni che precedono risulta che il diritto comunitario non osta assolutamente a che uno Stato membro definisca il SIEG della radiodiffusione in termini ampi, includendo la trasmissione di una programmazione generalista.
202 Tale possibilità non può essere messa in dubbio dal fatto che l’emittente di servizio pubblico esercita anche attività commerciali, specificamente la vendita di spazi pubblicitari.
203 Infatti, una tale rimessa in dubbio equivarrebbe a far dipendere la definizione stessa del SIEG della radiodiffusione dal suo metodo di finanziamento. Orbene, un SIEG si qualifica, per definizione, in relazione all’interesse generale che esso è diretto a soddisfare e non in relazione ai mezzi che assicureranno la sua erogazione. Come rilevato dalla Commissione al punto 36 della comunicazione sulla radiodiffusione, «[l]a questione della definizione della funzione di servizio pubblico non deve essere confusa con quella del meccanismo di finanziamento scelto per prestare tali servizi».
204 Risulta da tutte le considerazioni che precedono che non può essere contestata la competenza degli Stati membri a definire il SIEG della radiodiffusione in modo tale da includere la trasmissione di un largo ventaglio di programmi, pur autorizzando l’operatore incaricato di tale SIEG ad esercitare attività commerciali, come la vendita di spazi pubblicitari.
205 Il Tribunale rileva, del resto, che, oltre alla critica espressa dalla ricorrente nei confronti di una definizione ampia di servizio pubblico nel caso di un’emittente che eserciti anche attività commerciali, le censure della ricorrente concernono, soprattutto, l’esecuzione di tale missione da parte della RTP e il controllo della Commissione a tale riguardo.
206 Secondo la ricorrente, la Commissione non ha, infatti, provato ad accertare che l’esecuzione da parte della RTP della propria missione fosse stata oggetto di controlli indipendenti. La Commissione non sarebbe solamente tenuta a prendere nota dei meccanismi di controllo teoricamente previsti. Essa dovrebbe anche verificare la loro attuazione effettiva. La ricorrente censura alla Commissione di non avere dato seguito alle sue domande dirette ad ottenere la comunicazione, da parte delle autorità portoghesi, delle relazioni di revisione esterna contrattuali, o la dichiarazione, da parte di tali autorità, che tali relazioni non esistevano. Essa contesta, inoltre, alla Commissione la mancanza, nella decisione impugnata, di prove del rispetto effettivo da parte della RTP delle missioni di servizio pubblico che le erano state affidate.
207 I punti pertinenti della decisione impugnata sono i punti 56-59 e 177-181.
208 Occorre, per pronunciarsi sulla fondatezza di tali censure della ricorrente, esaminare la questione del controllo del rispetto, da parte dell’emittente pubblica, del suo mandato di servizio pubblico.
209 Tale esame implica un’analisi in due parti. In una prima parte, occorre esaminare la questione del controllo del rispetto da parte della RTP dei criteri qualitativi, o anche standard qualitativi, applicabili in maniera generale a tutta la sua attività di radiodiffusione pubblica. In una seconda parte, occorre esaminare la questione del controllo dell’effettività dell’erogazione da parte della RTP delle prestazioni concrete di servizio pubblico attese da essa e del controllo della corrispondenza tra tali prestazioni e i loro costi affermati.
210 Mentre la prima parte dell’analisi è diretta ad una valutazione, improntata a soggettività, del livello qualitativo della televisione pubblica, la seconda parte concerne la questione, oggettiva, della genuinità amministrativa e contabile dei conti della RTP quanto alle voci di costo che essi comportano e quanto ai costi che essi esibiscono. La Commissione può, infatti, verificare utilmente la proporzionalità del finanziamento statale rispetto ai costi del servizio pubblico solo se essa è ragionevolmente convinta dell’affidabilità dei dati finanziari e contabili che le sono trasmessi riguardo all’operatore pubblico e alla sua attività.
211 In primo luogo, per quanto concerne la questione del controllo del rispetto da parte della RTP dei criteri qualitativi, occorre considerare che, tenuto conto del suo impatto economico, il finanziamento da parte dello Stato del sistema della radiodiffusione pubblica definita in maniera ampia può essere dichiarato conforme alle disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato solo se le esigenze qualitative espresse nel mandato di servizio pubblico sono rispettate. Tali esigenze qualitative costituiscono, infatti, la ragion d’essere del SIEG della radiodiffusione nell’ambito del contesto audiovisivo nazionale e non vi è quindi ragione che un SIEG della radiodiffusione definito in termini ampi, ma che sacrificherebbe il rispetto di tali esigenze qualitative a profitto di un comportamento come operatore commerciale consistente nel trasmettere una programmazione specialmente definita per generare audience ottimali dal punto di vista degli inserzionisti pubblicitari, continui ad essere finanziato dallo Stato alle stesse condizioni come nel caso in cui tali esigenze qualitative fossero rispettate.
212 Tuttavia, solo lo Stato membro è in grado di valutare il rispetto da parte dell’emittente pubblico degli standard qualitativi definiti nel mandato di servizio pubblico. Come rileva la Commissione nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico sociale e al Comitato delle regioni 14 dicembre 1999, COM(1999) 657 def., sui principi e gli orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell’era digitale, «gli aspetti relativi al contenuto degli audiovisivi sono per loro natura nazionali, poiché direttamente e strettamente connessi con le esigenze culturali, sociali e democratiche di una determinata società», e, «in osservanza del principio di sussidiarietà, la regolamentazione del contenuto è anzitutto responsabilità degli Stati membri». Non spetta dunque alla Commissione valutare il rispetto degli standard qualitativi, dovendo questa poter contare su un’adeguata vigilanza da parte degli Stati membri (punto 41 della comunicazione sulla radiodiffusione).
213 Non essendo dunque la Commissione competente a verificare concretamente il rispetto degli standard qualitativi, essa può e deve, in linea di principio, limitarsi alla constatazione dell’esistenza di un meccanismo di controllo, ad opera di un organo indipendente, del rispetto del suo mandato da parte dell’emittente pubblico.
214 È solo se le informazioni trasmesse alla Commissione durante l’indagine comportano seri indizi che il meccanismo di controllo, benché esistente, non è stato attuato che la Commissione può essere indotta ad esaminare l’effettività di tale attuazione, pur vegliando a non oltrepassare tale esame e, in particolare, a non sostituirsi allo Stato membro nella valutazione concreta del rispetto degli standard qualitativi.
215 Nella fattispecie, è certo che la Commissione ha rilevato l’esistenza di un meccanismo di controllo del rispetto da parte della RTP dei suoi obblighi di servizio pubblico. Infatti, la decisione impugnata afferma che «i contratti di servizio pubblico prevedono un consiglio consultivo (...), composto da rappresentanti dei vari settori della pubblica opinione, il quale può intervenire per accertare che la RTP adempia ai suoi obblighi generali e specifici di servizio televisivo pubblico» (punto 56), che la RTP deve presentare «una relazione riguardante l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico nell’anno precedente» (in prosieguo: la «relazione sul servizio pubblico») (punto 57, seconda frase, della decisione impugnata) e che «il Ministro delle Finanze e il membro del governo responsabile della comunicazione sociale devono verificare il rispetto dei contratti di servizio pubblico» (punto 58, prima frase).
216 Tali constatazioni operate nella decisione impugnata chiariscono sufficientemente l’esistenza di un meccanismo indipendente di controllo del rispetto da parte della RTP delle esigenze qualitative della sua missione di servizio pubblico.
217 Inoltre, il Tribunale rileva, ad abundantiam, che non viene contestato che, come si afferma nella decisione impugnata (punti 178 e 179), la relazione sul servizio pubblico sia stata effettivamente emessa ogni anno dalla RTP e che il Ministro delle Finanze e il membro del governo responsabile della comunicazione sociale hanno fatto realizzare una revisione sull’esecuzione dei contratti di servizio pubblico.
218 Tenuto conto di ciò che precede, la legittimità della decisione impugnata non può essere contestata per motivi connessi alla verifica da parte della Commissione dell’esistenza di meccanismi di controllo degli standard qualitativi.
219 In secondo luogo, occorre esaminare la questione del controllo dell’effettività della fornitura, da parte della RTP, di prestazioni concrete di servizio pubblico attese da essa e dell’effettività dei costi che si sostiene essere stati sostenuti per tale erogazione.
220 La ricorrente sostiene che la Commissione non ha accertato, con la diligenza necessaria, la veridicità e l’affidabilità delle informazioni che le erano state comunicate, riguardo alle prestazioni di servizio pubblico erogate e ai loro costi. La Commissione non si sarebbe interrogata, con un minimo di neutralità e di imparzialità, in merito all’affidabilità delle cifre presentate dalla RTP come costi riguardanti il servizio pubblico. In particolare, la ricorrente censura alla Commissione di non aver dato alcun seguito alle sue domande dirette a che fosse richiesto alla Repubblica portoghese di produrre le relazioni di revisione esterna contrattuali, peraltro previste nei contratti di servizio pubblico e che erano dirette a valutare e a controllare la relazione tra le missioni di servizi pubblico e il pagamento dei conti effettivi corrispondenti.
221 La Commissione replica che, tenuto conto dei meccanismi contabili e dei controlli creati e applicati, essa aveva il diritto di considerare che le informazioni trasmesse erano affidabili. Pertanto, non potrebbe esserle censurato di non aver giudicato utile o necessario accogliere la domanda della ricorrente diretta alla produzione, da parte della Repubblica portoghese, delle relazioni di revisione esterna contrattuali. Poco importerebbe che tutte le procedure di controllo previste a livello nazionale fossero necessariamente state rispettate, dal momento che l’affidabilità oggettiva delle informazioni fornite dallo Stato membro riguardo alle prestazioni di servizio pubblico erogate e ai loro costi era sufficientemente assicurata.
222 Occorre ricordare che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato è, tenuto conto della sua economia generale, un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile, alla luce dei suoi obblighi comunitari, della concessione dell’aiuto. In tale procedimento, gli interessati diversi dallo Stato membro considerato hanno essenzialmente il ruolo di fonti di informazioni per la Commissione e, a tale riguardo, non possono essi stessi pretendere un dibattito in contraddittorio con la Commissione, come quello previsto in favore del detto Stato membro (v. sentenze del Tribunale 10 aprile 2003, causa T‑366/00, Scott/Commissione, Racc. pag. II‑1763, punti 52 e 53; 14 gennaio 2004, causa T‑109/01, Fleuren Compost/Commissione, Racc. pag. II‑127, punti 42 e 43 nonché giurisprudenza ivi citata, e sentenza Saxonia Edelmetalle e ZEMAG/Commissione, citata al punto 141 supra, punto 48). Le parti interessate diverse dallo Stato membro in questione dispongono soltanto del diritto di essere associate al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie (sentenze British Airways e a./Commissione, punto 188 supra, punto 60, e Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, punto 93 supra, punto 125).
223 In tale contesto, una parte interessata che adisce la Commissione con una domanda diretta a che tale istituzione eserciti i suoi poteri per ottenere dallo Stato membro taluni elementi di informazione non dispone di alcun diritto a che la Commissione dia seguito alla domanda. È alla Commissione che spetta, se del caso, valutare l’utilità di tale domanda per le esigenze del suo controllo delle misure in questione. In tale valutazione, la Commissione può tener conto delle informazioni di cui già dispone.
224 Peraltro, il carattere limitato dei diritti alla partecipazione e all’informazione delle parti interessate diverse dagli Stati membri non si trova assolutamente in contraddizione con l’obbligo di esame diligente e imparziale che incombe alla Commissione nel settore degli aiuti di Stato (v., per analogia, per lo stesso ragionamento applicato all’obbligo di motivazione, la sentenza British Airways e a./Commissione, punto 188 supra, punto 64; v., per l’affermazone dell’obbligo di esame diligente e imparziale, sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punti 60‑62; sentenza Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, punto 93 supra, punto 167).
225 Quindi, benché la Commissione goda di un margine di discrezionalità, essa non può, tuttavia, tenuto conto del suo obbligo di esame diligente e imparziale, omettere di chiedere la comunicazione di elementi di informazione che risultano essere di natura tale da confermare, o invalidare, altri elementi di informazione rilevanti per l’esame della misura in questione, ma la cui affidabilità non può essere considerata come provata a sufficienza.
226 Nella fattispecie, è anzitutto certo che la Commissione disponeva dei bilanci annuali della RTP (punti 67 e 180, seconda frase, della decisione impugnata). È anche certo che tali bilanci sono stati oggetto ogni anno, tra il 1992 e il 1998, di una revisione da parte di un revisore contabile riconosciuto (punto 180, terza frase, della decisione impugnata), vale a dire ad opera di un organo esterno all’impresa e indipendente.
227 La ricorrente non contesta affatto l’esistenza di tale controllo, né pretende che essa avrebbe rivelato errori nei bilanci della RTP. Essa si limita a rilevare che la Commissione «non può controllare la maniera in cui la RTP assicura il servizio pubblico televisivo sulla base delle relazioni annuali redatte da un revisore dei conti dell’impresa o sulla base della contabilità dell’impresa», e rileva, a tale riguardo, che, ai termini dello statuto giuridico dei revisori dei conti [Decreto-Lei n. 487/99 del 16 novembre 1999 (decreto legge portoghese n. 487/99) (Diário da República I, serie I‑A, n. 267 del 16 novembre 1999)], il revisore dei conti non deve verificare se un’impresa determinata assicuri o meno prestazioni di servizio pubblico e ancor meno determinare quali siano gli importi corrispondenti o meno a tale prestazione di servizio pubblico.
228 A tale riguardo, è esatto che la funzione legale del revisore dei conti non è, in linea di principio, di verificare se un’impresa assicuri o meno prestazioni di servizio pubblico, né di apportare una valutazione sulla qualifica di prestazioni «come servizio pubblico» delle prestazioni che sono oggetto di iscrizione nei conti, né ancora di valutare quali sono i costi che possono essere attribuiti a tali prestazioni. La funzione legale del revisore dei conti è, in linea di principio, quella di certificare i conti, e dunque di esprimere una valutazione esterna e indipendente sulla regolarità e sull’esattezza dei conti e sulla questione se essi diano un’immagine fedele dello stato della società.
229 Per quanto e dal momento che la certificazione dei conti annuali da parte del revisore dei conti della società consente appunto alla Commissione di considerarli come affidabili, nulla impedisce a tale istituzione di usare i conti così certificati, anzi è vero il contrario, qualora essi contengano informazioni rilevanti per la valutazione dei costi di servizio pubblico, ai fini della sua valutazione della proporzionalità dell’aiuto nell’ambito dell’art. 86, n. 2, CE.
230 Inoltre, e nei limiti in cui un revisore dei conti possa essere incaricato, oltre alla sua funzione di certificazione legale dei conti, di emettere pareri specifici su altre questioni, relative, per esempio, all’esecuzione di una missione di servizio pubblico, niente impedisce alla Commissione di tener conto, se del caso, di tali pareri.
231 Risulta dalle considerazioni che precedono che nulla permette di considerare che la Commissione non poteva legittimamente fondarsi, nella sua valutazione, sui bilanci annuali certificati della RTP né sui pareri dei revisori dei conti della RTP.
232 Inoltre, riguardo alle relazioni sul servizio pubblico, menzionate al punto 57, seconda frase, e al punto 178 della decisione impugnata, e che «descriv[ono] l’adempimento di ciascuno [degli obblighi di servizio pubblico] e indican[o] i costi di ognuno di tali obblighi, in base ad un sistema di contabilità analitica» (punto 178), è pacifico che la Commissione ne disponeva per tutti gli anni del periodo d’indagine.
233 Tuttavia, le informazioni contenute in tali relazioni sarebbero caratterizzate da una debolezza oggettiva, di cui la Commissione aveva conoscenza. Tale debolezza era relativa al fatto che dette relazioni sul servizio pubblico non erano sistematicamente accompagnate da una «relazione di revisione contabile» («relatório de auditoria») (punto 180, ultima frase, della decisione impugnata).
234 In altri termini, non era certo che tali relazioni sul servizio pubblico, le quali fornivano il dettaglio analitico dei costi sostenuti per ciascuna prestazione di servizio pubblico fornita, fossero state oggetto di un controllo esterno indipendente da parte dei revisori dei conti della RTP.
235 Occorre rilevare, in questa fase, che detto controllo esterno indipendente dei revisori dei conti sulle relazioni sul servizio pubblico, menzionato al punto 180, ultima frase, della decisione impugnata, si trova indicato, in altri punti della decisione impugnata, tanto nella sua versione portoghese facente fede quanto in altre versioni linguistiche, in particolare nella versione francese, con una terminologia mutevole e priva di coerenza: «Paracer do Gabinete de Auditoria» e «avis du conseil des commissaires aux comptes» (punto 57, seconda frase); «Paracer do Gabinete de Auditoria» e «avis du conseil interne des commissaires aux comptes» (punto 178, prima frase); «controlo (...) pelo Gabinete de Auditoria a nível interno» e «contrôle (...) par le comité d’audit en interne» (punto 181, prima frase), o ancora «auditoria externa sistemática» e «audit externe systématique» (punto 181, seconda frase).
236 Indipendentemente da tali imprecisioni terminologiche, il Tribunale rileva che la Commissione ha considerato che la debolezza constatata ai precedenti punti 233 e 234 era compensata dalla capacità delle norme del sistema di contabilità analitica applicate di identificare, in maniera chiara e controllabile, le prestazioni di servizio pubblico e i loro costi (punto 180, ultima frase, della decisione impugnata).
237 Inoltre, la Commissione ha aggiunto che, «anche se, a quanto sembra, non è stata effettuata all’esterno una revisione sistematica delle relazioni sul servizio pubblico, il sistema descritto assicurava che esso era stato prestato secondo le relative disposizioni» (punto 181, seconda frase, della decisione impugnata).
238 Tuttavia, nessuna di tali due considerazioni può essere accettata.
239 Riguardo alla prima considerazione (punto 236 supra), è sufficiente constatare che l’assenza di controllo esterno da parte dei revisori dei conti non può, logicamente, essere giustificata dall’affermazione secondo cui «le rigorose norme del sistema di contabilità dei costi assicuravano la possibilità d’identificare e di controllare correttamente i costi di ciascuno degli obblighi di servizio pubblico (...)» (punto 180, ultima frase, della decisione impugnata).
240 Infatti, tale affermazione corrisponde, in definitiva, all’idea seguente, contraddittoria nei suoi termini, secondo cui il fatto che non vi sia stato controllo è privo di conseguenze sull’affidabilità delle informazioni, dal momento che tale controllo era possibile. Infatti, un’impresa può disporre di un sistema di norme contabili preciso e chiaro che permette un’identificazione e un controllo efficaci e, allo stesso tempo, registrare nella sua contabilità, per errore o volontariamente, cifre o dati che non corrispondono alla realtà dei fatti. In mancanza, per l’appunto, di controllo, tali differenze rispetto alla realtà non saranno semplicemente constatate.
241 Ne consegue che, in mancanza di un controllo esterno sistematico delle relazioni sul servizio pubblico da parte dei revisori contabili della RTP e contrariamente a ciò che sostiene la Commissione al punto 180, ultima frase, della decisione impugnata, esisteva o doveva necessariamente esistere un dubbio per tale istituzione quanto all’affidabilità delle informazioni contenute in tali relazioni, dubbio che la semplice affermazione della qualità del sistema delle norme di contabilità non poteva dissipare.
242 Riguardo alla seconda considerazione della Commissione, contenuta nel punto 181 della decisione impugnata e ricordata al precedente punto 237, secondo cui, oltre alla prima considerazione dedotta riguardo alla qualità delle norme contabili, sarebbe il «sistema» («sistema») nel suo complesso che avrebbe indotto tale istituzione a concludere che essa disponeva di informazioni affidabili, il Tribunale constata che neanch’essa può essere accettata, poiché anch’essa comporta una contraddizione in termini.
243 Infatti, una tale considerazione, letta alla luce dei chiarimenti sulla terminologia della decisione impugnata forniti al precedente punto 235, comporta il ragionamento seguente.
244 Anzitutto, la Commissione sostiene, in sostanza, al punto 181, prima frase, della decisione impugnata, che risulta dai precedenti punti di tale decisione che vi è stato un sistema di controllo a tre diversi livelli.
245 Il primo elemento di tale sistema che la Commissione identifica è il «controllo (...) [del] comitato di revisione contabile a livello interno». Si tratta del controllo da parte dei revisori dei conti delle relazioni sul servizi pubblico, considerato al punto 178 della decisione impugnata e richiamato nuovamente al punto 180, inizio dell’ultima frase, di tale decisione.
246 Il secondo elemento di tale sistema che la Commissione identifica è il «controllo (...) [degli] organi statali responsabili». Si tratta del controllo considerato al punto 179 della decisione impugnata.
247 Il terzo elemento di tale sistema considerato dalla Commissione è il «controllo (...) [di] una società esterna di revisione contabile». Si tratta del controllo considerato al punto 180, prima frase, della decisione impugnata.
248 La Commissione continua, al punto 181, seconda frase, della decisione impugnata, esprimendo, in sostanza, che, benché non sembri che vi sia stata una revisione esterna sistematica delle relazioni sul servizio pubblico, e quindi benché non sembri che il primo elemento del sistema abbia funzionato correttamente, tale sistema garantiva che il servizio pubblico fosse fornito come previsto.
249 Da tale descrizione del ragionamento della Commissione risulta che detta istituzione trae, quindi, argomento dall’esistenza e dall’attuazione di un sistema di controllo costituito da tre elementi per dedurne che il servizio pubblico era fornito come previsto, allorquando essa constata la disfunzione di tale sistema precisamente in uno dei suoi tre elementi costitutivi. Così facendo, il ragionamento espresso nella decisione impugnata contiene, nuovamente, una contraddizione in termini.
250 Alla luce di ciò, il Tribunale constata che, nonostante le due considerazioni menzionate, formulate dalla Commissione, tale istituzione non poteva, in assenza della prova del controllo esterno sistematico delle relazioni sul servizio pubblico da parte di un revisore dei conti, ritenere affidabili gli elementi di informazione contenuti in quelle relazioni che non erano accompagnate da una dichiarazione di un revisore dei conti.
251 Inoltre, è certo che, a più riprese, la ricorrente aveva attirato l’attenzione della Commissione su altre relazioni, ossia le relazioni di revisione esterna contrattuali, e aveva richiesto che tale istituzione ne domandasse la comunicazione da parte della Repubblica portoghese. Nelle sue osservazioni 8 febbraio 2002, la ricorrente aveva osservato che, secondo le sue informazioni, la relazione di revisione esterna contrattuale per l’anno 1998 era molto critica riguardo all’esecuzione, da parte della RTP, degli obblighi derivanti dal contratto di servizio pubblico del 1996.
252 Benché tali osservazioni della ricorrente non siano, di per sé, determinanti, tenuto conto del ruolo, limitato, assegnato alle parti interessate nel procedimento d’indagine degli aiuti di Stato, è pur vero che, nel contesto di incertezza in cui la Commissione doveva necessariamente trovarsi, tali osservazioni erano chiaramente in grado di confermare la necessità per tale istituzione di domandare alla Repubblica portoghese la comunicazione delle relazioni di revisione esterna contrattuali.
253 Tale necessità era ancor più grande in quanto la Commissione sapeva che le relazioni di revisione esterna contrattuali miravano, secondo i termini stessi dei contratti di servizio pubblico, a verificare la corrispondenza tra le prestazioni di servizio pubblico fornite e i costi sostenuti. Essa non poteva quindi ignorare che tali relazioni di revisione esterna contrattuali erano atte, ad ogni modo per gli anni per cui non esisteva il controllo esterno delle relazioni sul servizio pubblico, a fornirle informazioni rilevanti tali da confermare, o invalidare, i dati già a sua disposizione.
254 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il Tribunale considera che la Commissione, non domandando alla Repubblica portoghese la comunicazione delle relazioni di revisione esterna contrattuali, ha violato il suo obbligo di esame diligente e imparziale.
255 Così facendo, la Commissione non si è messa in una situazione tale da disporre di informazioni sufficientemente affidabili riguardo alla determinazione delle prestazioni di servizio pubblico effettivamente fornite e dei costi effettivamente sostenuti per la fornitura di tali prestazioni. In mancanza di tali informazioni, la Commissione non poteva procedere poi ad una verifica utile della proporzionalità dei finanziamenti rispetto ai costi del servizio pubblico e non poteva dunque giungere a valide conclusioni nel senso dell’insussistenza di un’eccessiva compensazione dei costi del servizio pubblico.
256 Ne consegue che, senza che sia necessario disporre la misura istruttoria menzionata al precedente punto 28, né esaminare le altre censure e gli altri motivi della ricorrente, i quali, denunciando una violazione da parte della Commissione del suo obbligo d’indagine, trovano, del resto, la loro risposta in quanto affermato precedentemente, occorre annullare l’art. 1, della decisione impugnata, con cui la Commissione ha dichiarato che gli aiuti di Stato concessi alla RTP, menzionati in tale articolo, non avevano condotto a nessuna compensazione eccessiva dei costi netti delle funzioni di servizio pubblico affidate a tale operatore.
Conclusioni
257 Risulta da tutte le considerazioni che precedono che occorre annullare, da un lato, l’art. 1 della decisione impugnata e, dall’altro, l’art. 2 di tale decisione nella parte in cui dichiara che «le misure di esenzione dalle tasse e diritti notarili e di registro» non costituiscono aiuto di Stato.
258 Occorre respingere il ricorso quanto al resto, ossia nella parte in cui esso è diretto all’annullamento dell’art. 2 della decisione impugnata riguardo alle agevolazioni di pagamento del canone e all’emissione di obbligazioni del 1994.
Sulle spese
259 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai termini dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nella presente fattispecie, occorre decidere che la Commissione sopporterà le proprie spese e quattro quinti delle spese della ricorrente e che la ricorrente sopporterà un quinto delle proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L’art. 1 della decisione della Commissione 15 ottobre 2003, 2005/406/CE, relativa a misure ad hoc attuate dal Portogallo a favore della RTP, è annullato.
2) L’art. 2 della decisione 2005/406 è annullato nella parte in cui dichiara che l’esenzione dalle tasse e diritti notarili e di registro non costituisce aiuto di Stato.
3) Quanto al resto, il ricorso è respinto.
4) La Commissione sopporterà le proprie spese e quattro quinti delle spese della SIC – Sociedade Independente de Comunicação, SA.
5) La SIC sopporterà un quinto delle proprie spese.
Vilaras
Martins Ribeiro
Jürimäe
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 giugno 2008.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Vilaras
Indice
Contesto normativo
Fatti all’origine della controversia
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
Sul terzo motivo, relativo ad un errore di diritto risultante dalla mancata qualificazione di talune misure come aiuti di Stato
Sulla prima parte, relativa alla mancata qualificazione delle esenzioni fiscali come aiuti di Stato
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulla seconda parte, relativa alla mancata qualifica delle agevolazioni di pagamento del canone come aiuti di Stato
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulla terza parte, relativa alla mancata qualificazione delle emissioni di obbligazioni del 1994 come aiuto di Stato
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Conclusioni sul terzo motivo
Sul quarto motivo, relativo ad errori di diritto quanto alle condizioni di applicazione dell’art. 86, n. 2, CE
Sulla prima parte, relativa all’attribuzione del servizio pubblico televisivo alla RTP senza procedura di gara
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulla seconda parte, relativa alla violazione dei criteri di applicazione dell’art. 86, n. 2, CE
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Conclusioni
Sulle spese
* Lingua processuale: il portoghese.
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