Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 23 aprile 2007 – SID / Commissione
(causa T‑30/03)
«Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Nozione di interessato – Sindacato dei lavoratori»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 21‑42)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 2002, C(2002) 4370 def., di non sollevare obiezioni avverso i provvedimenti fiscali danesi applicabili ai marittimi impiegati a bordo di navi iscritte nel registro internazionale danese
Dispositivo
Il ricorso è irricevibile.
Il ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle della Commissione.
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative agli interventi.
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