ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
6 maggio 2004
Causa T-34/03
André Hecq
contro
Commissione delle Comunità europee
«Pubblico impiego — Atto recante pregiudizio — Legittimazione ad agire — Dipendente che agisce a titolo personale e non per conto di un’organizzazione sindacale — Irricevibilità»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto a ottenere, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 2002 che respinge il reclamo presentato dal sig. A. Hecq, sia a nome proprio sia nella sua qualità di presidente del Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens, contro diverse decisioni relative alla rappresentanza del personale e alle risorse messe a sua disposizione dalla Commissione e, dall’altra, il risarcimento del danno asseritamente cagionato dalla Commissione.
Decisione: Il ricorso è irricevibile. Il ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.
Massime
1. Dipendenti — Ricorso — Previo reclamo amministrativo — Identità di petitum e di causa petendi — Motivi e argomenti che non figurano nel reclamo, ma vi si ricollegano strettamente — Ricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. Dipendenti — Ricorso — Legittimazione ad agire — Ricorso proposto da un dipendente a titolo personale contro la decisione di denunciare un accordo concluso da un’istituzione con le organizzazioni professionali allo scopo di disciplinare esclusivamente i rapporti collettivi di lavoro — Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
3. Dipendenti — Ricorso — Ricorso diretto, in assenza di un atto recante pregiudizio, a contestare un atto di portata generale — Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
4. Dipendenti — Ricorso — Domanda di risarcimento connessa a una domanda di annullamento — Irricevibilità della domanda di annullamento che comporta l’irricevibilità della domanda di risarcimento
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
1. Il procedimento precontenzioso ha lo scopo di consentire la composizione amichevole delle controversie sorte fra i dipendenti e l’amministrazione. Perché tale procedimento possa raggiungere il suo obiettivo, è necessario che l’autorità che ha il potere di nomina sia in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le censure che gli interessati formulano nei confronti della decisione impugnata. Inoltre, nei ricorsi del personale, le conclusioni presentate dinanzi al giudice comunitario possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e contenere soltanto censure che si basino su una causa identica a quella delle censure esposte nel reclamo. Dinanzi a tale giudice dette censure possono essere sviluppate mediante la deduzione di motivi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente. Infine, poiché il procedimento precontenzioso ha un carattere informale e gli interessati agiscono generalmente, in tale fase, senza l’assistenza di un avvocato, l’amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma, al contrario, deve esaminarli con spirito di apertura.
(v. punto 21)
Riferimento: Corte 14 marzo 1989, causa 133/88, Del Amo Martinez/Parlamento (Racc. pag. 689, punti 9‑11); Tribunale 11 settembre 2002, causa T‑127/00, Nevin/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-149 e II‑781, punto 28)
2. Un accordo quadro tra un’istituzione e le organizzazioni sindacali e professionali diretto a definire le loro relazioni è un atto di portata generale ed è destinato soltanto a regolare i rapporti collettivi di lavoro tra, da un lato, l’istituzione di cui trattasi e, dall’altro, le organizzazioni sindacali e professionali. Esso non crea, nei confronti di ciascun dipendente considerato individualmente, alcun obbligo né alcun diritto e non si colloca nella sfera dei rapporti individuali di lavoro tra il datore di lavoro e il dipendente, bensì nell’ambito più ampio dei rapporti tra un’istituzione e le organizzazioni sindacali e professionali. La denuncia di un accordo del genere non costituisce una misura che produce effetti giuridici obbligatori tali da incidere direttamente e individualmente sugli interessi del dipendente iscritto al sindacato modificandone notevolmente la posizione giuridica in quanto dipendente e contro la quale egli potrebbe, a tale titolo, proporre ricorso.
(v. punti 33‑35)
Riferimento: Tribunale 15 luglio 1994, cause riunite da T-576/93 a T‑582/93, Browet e a./Commissione (Racc. pag. II-677, punto 44)
3. Nel sistema di gravami istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, un dipendente può impugnare soltanto un atto che gli arrechi pregiudizio individualmente, ed è soltanto in questo contesto che egli può dedurre, in sede di eccezione di illegittimità, l’inapplicabilità di un atto di portata generale.
(v. punti 39 e 57)
Riferimento: Corte 16 luglio 1981, causa 153/79, Bowden e a./Commissione (Racc. pag. 2111, punto 13); Tribunale 22 giugno 1994, cause riunite T-97/92 e T-111/92, Rijnoudt e Hocken/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑159 e II‑511, punto 41)
4. Qualora un ricorrente proponga un ricorso diretto nel contempo all’annullamento di un atto di un’istituzione e alla concessione di un risarcimento per il danno causato da tale atto, le domande sono talmente connesse fra loro che l’irricevibilità della domanda di annullamento comporta l’irricevibilità di quella di risarcimento.
(v. punto 64)
Riferimento: Tribunale 24 giugno 1992, causa T‑11/90, H.S./Consiglio (Racc. pag. II-1869, punto 25); Tribunale 14 dicembre 2000, causa T‑213/99, Verheyden/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A-297 e II‑1355, punto 35)
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