Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
1. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Urgenza - Danno grave e irreparabile - Onere della prova - Danno strettamente pecuniario - Misura di congelamento dei beni di una persona fisica nell'ambito della lotta contro il terrorismo
[Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento (CE) del Consiglio n. 2580/2001]
2. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Urgenza - Danno morale che non può essere risarcito in sede di procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito - Insussistenza
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento del Consiglio n. 2580/2001)
Massima
$$1. L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori dev'essere valutata in base alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che la parte sollecitante il provvedimento provvisorio subisca un danno grave e irreparabile. Tocca a tale parte dimostrare di non poter attendere l'esito del giudizio di merito senza dover subire un danno di tale natura. Un danno di natura esclusivamente pecuniaria non può, in via di principio, essere considerato irreparabile, o anche difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una successiva compensazione finanziaria. Spetta tuttavia al giudice del procedimento sommario valutare, in funzione delle circostanze proprie a ciascuna fattispecie, se la mancata concessione dei provvedimenti richiesti possa arrecare al richiedente un danno grave e imminente, non riparabile da alcuna decisione ulteriore.
Nel caso di una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione di una misura di congelamento dei fondi di una persona fisica presa nell'ambito della lotta contro il terrorismo, il giudice del procedimento sommario deve accertarsi che il richiedente disponga di una somma tale da permettergli, di regola, di affrontare la totalità delle spese necessarie a garantire la soddisfazione delle sue necessità elementari e di quelle della sua famiglia sino a quando non interverrà la pronuncia sul merito del ricorso.
( v. punti 27, 29-31 )
2. Se non è escluso che la concessione di provvedimenti provvisori possa porre rimedio, almeno in parte, al danno morale invocato da un richiedente e derivante dalla menzione del suo nome in una decisione riguardante l'adozione di misure restrittive specifiche contro talune persone ed enti nell'ambito della lotta contro il terrorismo, una tale concessione non potrebbe tuttavia essere utile a tal fine più di quanto non possa esserlo, in futuro, un eventuale annullamento della detta decisione in esito al procedimento principale. Poiché la finalità del procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno, ma di garantire la piena efficacia della sentenza di merito, il presupposto dell'urgenza in un caso del genere non sussiste.
( v. punto 41 )
Parti
Nel procedimento T-47/03 R,
Jose Maria Sison, residente in Utrecht (Paesi Bassi), rappresentato dagli avv.ti. J. Fermon, A. Comte, H.E. Schultz, D. Gurses, T. Olsson e J. Lamchek,
richiedente,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. M. Vitsentzatos e M. Bishop, in qualità di agenti,
resistente,
avente ad oggetto una domanda diretta, in primo luogo, a ottenere che venga sospesa l'esecuzione della decisione del Consiglio 12 dicembre 2002, 2002/974/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/848/CE (GU L 337, pag. 85), nella parte in cui menziona il nome del richiedente, in secondo luogo, che si ingiunga al Consiglio di non menzionare il richiedente in qualsiasi altra nuova decisione volta a dare attuazione all'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e, in terzo luogo, che si ingiunga al Consiglio di informare tutti gli Stati membri del fatto che le misure restrittive adottate nei confronti del richiedente sono prive di fondamento giuridico,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Ambito normativo e fatti
1 Il regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70), così dispone al suo art. 2:
«1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6:
a) tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche di cui una persona fisica o giuridica, gruppo o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3 detenga la proprietà o il possesso sono congelati;
b) è vietato mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, grupp[i] o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3, capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche.
(...)
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, elabora, riesamina e modifica l'elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica il presente regolamento in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 4, 5 e 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Tale elenco include:
i) persone [fisiche] che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;
ii) persone giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;
iii) persone giuridiche, gruppi o entità di proprietà o sotto il controllo di una o più delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità di cui ai punti i) e ii);
iv) persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità che agiscano per conto o su incarico di una o più persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità di cui ai punti i) e ii)».
2 Ai sensi dell'art. 5, nn. 2 e 3, del regolamento n. 2580/2001:
«2. Le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato (...) possono rilasciare autorizzazioni specifiche, alle condizioni che ritengano appropriate per impedire il finanziamento di atti di terrorismo, per quanto riguarda:
1) l'uso dei capitali congelati per soddisfare, all'interno della Comunità, un fabbisogno umano fondamentale di una persona fisica compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 o di un suo familiare, compresi i pagamenti per alimentazione, medicinali, [locazione] o ipoteca per la dimora familiare, [onorari] e spese per le cure mediche dei suddetti familiari;
2) l'uso dei conti congelati per effettuare pagamenti ai seguenti fini:
a) tasse, premi di assicurazioni obbligatorie e canoni per servizi di pubblica utilità come gas, acqua, elettricità e telecomunicazioni da pagare all'interno della Comunità e
b) spese bancarie dovute nella Comunità per la tenuta dei conti;
3) i pagamenti a una persona, un'entità o un organismo compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché detti pagamenti vengano effettuati su un conto congelato all'interno della Comunità.
3. Le richieste di autorizzazione vanno rivolte all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono stati congelati i capitali e le altre attività finanziarie o risorse economiche».
3 Inoltre, l'art. 6 del regolamento n. 2580/2001 prevede quanto segue:
«1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2 e allo scopo di tutelare gli interessi della Comunità, che comprendono gli interessi dei suoi cittadini e residenti, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche al fine di:
- scongelare i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche;
- rendere disponibili i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche a una persona, un'entità o un organismo compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, o
- prestare servizi finanziari a tale persona, entità o organismo;
previa consultazione degli altri Stati membri, del Consiglio e della Commissione conformemente al paragrafo 2».
4 Per quanto riguarda le autorità competenti di cui all'art. 5 del regolamento n. 2580/2001, l'elenco allegato al detto regolamento fa riferimento, per quanto riguarda i Paesi Bassi, al «Ministerie van Financiën» (Ministero delle Finanze).
5 Il 28 ottobre 2002, il Consiglio ha adottato la decisione 2002/848/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2002/460/CE (GU L 295, pag. 12). L'art. 1 della decisione 2002/848 prevedeva quanto segue:
«L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è il seguente:
1. PERSONE
(...)
9) SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA) nato l'8.2.1939 a Cabugao, Filippine.
2. GRUPPI E ENTITÀ
(...)
13) New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison Jose Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA).
(...)».
6 In data 12 dicembre 2002, il Consiglio ha adottato la decisione 2002/974/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2002/848/CE (GU L 337, pag. 85). L'art. 1 della decisione 2002/974 (in prosieguo: la «decisione impugnata») così disponeva:
«L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è il seguente:
1. PERSONE
(...)
25) SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA) nato l'8.2.1939 a Cabugao, Filippine
(...)
2. GRUPPI E ENTITÀ
(...)
14) New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison Jose Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA)
(...)».
Procedimento
7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2003, il richiedente ha proposto, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso contro il Consiglio e la Commissione, diretto a ottenere l'annullamento della decisione impugnata.
8 Con separato atto, depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 28 febbraio 2003, il richiedente ha presentato, contro le stesse istituzioni, una domanda diretta ad ottenere, in primo luogo, che venga sospesa l'esecuzione dell'art. 1, punto 1, sub 25), e punto 2, sub 14), della decisione impugnata nella parte in cui menziona il suo nome, in secondo luogo, che si ingiunga al Consiglio e alla Commissione di non menzionare il suo nome in qualsiasi altra nuova decisione volta a dare attuazione all'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e, in terzo luogo, che si ingiunga al Consiglio e alla Commissione di informare tutti gli Stati membri del fatto che le misure restrittive adottate nei suoi confronti sono prive di fondamento giuridico.
9 La Commissione ed il Consiglio hanno presentato le loro osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori in data 11 marzo 2003.
10 Lo stesso giorno, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità riguardo al ricorso principale.
11 Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza tenutasi innanzi al presidente del Tribunale il 26 marzo 2003. Nel corso di tale udienza, il presidente ha accordato al richiedente un termine di sette giorni per dichiarare se desiderava confermare la domanda di provvedimenti provvisori formulata nei confronti della Commissione.
12 In data 1° aprile 2003, il richiedente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale tre documenti supplementari e una domanda diretta alla cancellazione dal ruolo della domanda di provvedimenti provvisori formulata nei confronti della Commissione.
13 La Commissione e il Consiglio hanno presentato le loro osservazioni sulla domanda di cancellazione, rispettivamente, il 22 e il 23 aprile 2003.
14 Con ordinanza del presidente del Tribunale 7 maggio 2003, la domanda di provvedimenti provvisori, introdotta nei confronti della Commissione, è stata cancellata.
In diritto
15 In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell'art. 225, n. 1, CE, dall'altro, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato od ordinare gli altri provvedimenti provvisori necessari.
16 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande di provvedimenti provvisori precisino i motivi di urgenza e gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie (fumus boni juris) l'adozione dei provvedimenti provvisori richiesti. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che un'istanza volta ad ottenere simili provvedimenti dev'essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30, e ordinanza del presidente del Tribunale 7 maggio 2002, causa T-306/01 R, Aden e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2387, punto 39]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C-445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I-1461, punto 73).
17 I provvedimenti richiesti devono inoltre, conformemente all'art. 107, nn. 3 e 4, del regolamento di procedura, essere provvisori, nel senso che non devono anticipare la decisione sui punti di diritto o di fatto controversi, né vanificare a priori le conseguenze della decisione che verrà pronunciata successivamente nella causa principale [ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 22, e ordinanza Aden e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 41].
18 Nella fattispecie, il giudice del procedimento sommario ritiene che sia opportuno, innanzi tutto, verificare il presupposto relativo all'urgenza.
Argomenti delle parti
19 Il richiedente ritiene che il presupposto relativo all'urgenza sia presente.
20 In primo luogo, egli subirebbe un danno economico, in quanto, a causa dell'adozione della decisione impugnata, le sue risorse finanziarie sono congelate e, in conformità all'art. 2 del regolamento n. 2580/2001, egli non può disporre di alcun capitale né di altri mezzi finanziari o risorse economiche.
21 A tale proposito, il richiedente spiega che, in data 13 agosto 2002, il Ministero delle Finanze olandese ha ordinato il congelamento del conto postale di cui è titolare con sua moglie, così come la soppressione degli aiuti sociali che egli percepiva dai servizi sociali e di aiuto ai rifugiati olandesi. Inoltre, con lettera del 10 settembre 2002, la città di Utrecht, dove il richiedente risiedeva, gli avrebbe reso noto di aver sospeso l'aiuto sociale che percepiva, l'assicurazione di malattia, così come la sua assicurazione per la responsabilità civile e gli avrebbe ordinato di lasciare la casa presa in locazione a suo nome dalle autorità locali. Nonostante la città di Utrecht abbia annunciato, il 9 ottobre 2002, che un aiuto sociale di importo mensile pari a EUR 201,93 gli sarebbe stato accordato e che la sua assicurazione di malattia e quella per la responsabilità civile sarebbero state riattivate per ragioni umanitarie, il richiedente sarebbe stato informato, con lettera della città di Utrecht datata 13 dicembre 2002, che, in seguito a una decisione del Ministero delle Finanze olandese, il versamento dell'aiuto sociale di cui beneficiava e il pagamento delle sue assicurazioni non sarebbero più stati effettuati in futuro.
22 Il richiedente sostiene che il congelamento del conto bancario di cui è titolare con sua moglie e la soppressione degli aiuti sociali lo privano dei mezzi di sostentamento essenziali. Le misure adottate dalle autorità nazionali ostacolerebbero, inoltre, il pagamento delle somme dovute al richiedente in quanto autore di libri e articoli, docente, conferenziere ed erede dei beni dei suoi genitori. Infine, questi provvedimenti impedirebbero la corresponsione del risarcimento danni, pari a un ammontare di dollari USA 750 000 (USD), dovuti al richiedente da parte degli aventi diritto di Ferdinand E. Marcos, in forza di una decisione di una District Court (Corte distrettuale federale) degli Stati Uniti pronunciata nel 1997. Egli afferma, inoltre, che la autorità olandesi hanno rifiutato di accordargli un permesso di lavoro.
23 Per quanto riguarda la possibilità di chiedere all'autorità nazionale competente l'autorizzazione allo sblocco dei suoi fondi, in applicazione dell'art. 5 del regolamento n. 2580/2001, il richiedente sottolinea che questa possibilità non è una soluzione efficace e dipende completamente dal potere discrezionale delle autorità nazionali. Inoltre, il richiedente ha fatto valere in udienza che un'istanza era stata indirizzata al Ministero delle Finanze olandese in applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 2580/2001, ma che tale ministero l'aveva respinta con una decisione 7 marzo 2003.
24 In secondo luogo, il richiedente ritiene che le restrizioni finanziarie prima indicate, associate alla crescente sorveglianza cui è sottoposto, alle restrizioni della sua libertà di movimento e al fatto di essere qualificato come «terrorista» e stigmatizzato come tale dall'opinione pubblica, sono tutti elementi che costituiscono un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e generano in lui un senso di abbattimento morale ed emotivo. Queste circostanze costituirebbero inoltre una minaccia alla sua sicurezza personale e alla sua integrità fisica.
25 Il fatto di essere qualificato come «terrorista» comprometterebbe, in particolare, il suo ruolo di principale consulente politico del National Democratic Front of the Philippines (Fronte Nazionale Democratico delle Filippine; in prosieguo: il «NDFP»). In tale, il richiedente sarebbe stato un personaggio chiave nei negoziati di pace tra il NDFP e il governo filippino e sarebbe stato «firmatario, in quanto osservatore», di tutti i principali accordi bilaterali conclusi tra queste due parti dal 1992. Il richiedente sottolinea che questi negoziati di pace hanno ricevuto il pieno appoggio del Parlamento europeo (risoluzioni del Parlamento europeo 17 luglio 1997, nn. B4-0601, 0645 e 0686/97, e 14 gennaio 1999, nn. B4-1096, 1106, 1147, 1158 e 1160/98).
26 Il Consiglio sostiene che il richiedente non ha dimostrato il danno grave e irreparabile che subirebbe se i provvedimenti provvisori non venissero adottati prima della pronuncia della decisione nella causa principale. Peraltro, i provvedimenti sollecitati dal richiedente dovrebbero essere respinti, in quanto vanificherebbero le conseguenze della decisione da rendere nel merito.
Valutazione del giudice del procedimento sommario
27 E' pacifico che l'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori dev'essere valutata in base alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che la parte sollecitante il provvedimento provvisorio subisca un danno grave e irreparabile. Tocca a tale parte dimostrare di non poter attendere l'esito del giudizio di merito senza dover subire un danno di tale natura (ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-278/00 R, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-8787, punto 14; ordinanza del presidente del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-73/98 R, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. pag. II-2769, punto 36, e ordinanza Aden e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 89).
28 Il danno lamentato dal richiedente nella presente causa è sia materiale che morale.
29 Per quanto riguarda il danno materiale addotto dal richiedente, va osservato che, secondo una giurisprudenza consolidata, un danno di natura esclusivamente pecuniaria non può, in via di principio, essere considerato irreparabile, o anche difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una successiva compensazione finanziaria (ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 3 luglio 1984, causa 141/84 R, De Compte/Parlamento, Racc. pag. 2575, punto 4; ordinanza del presidente del Tribunale 29 settembre 1993, causa T-497/93 R II, Hogan/Corte di giustizia, Racc. pag. II-1005, punto 17, e ordinanza Aden e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 92).
30 Spetta tuttavia al giudice del procedimento sommario valutare, in funzione delle circostanze proprie a ciascuna fattispecie, se la mancata concessione dei provvedimenti richiesti possa arrecare al richiedente un danno grave ed imminente, non riparabile da alcuna decisione ulteriore.
31 In un contesto quale quello descritto nella presente causa, il giudice del procedimento sommario deve accertarsi che il richiedente disponga di una somma tale da permettergli, di regola, di affrontare la totalità delle spese necessarie a garantire la soddisfazione delle sue necessità elementari e di quelle della sua famiglia sino a quando non interverrà la pronuncia sul merito del ricorso (v., in tal senso, ordinanza Aden e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 94).
32 Nella fattispecie, è sufficiente rilevare che, in applicazione dell'art. 5 del regolamento n. 2580/2001, le autorità competenti degli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni specifiche, alle condizioni che ritengano appropriate per impedire il finanziamento di atti di terrorismo, per quanto riguarda, in particolare, «l'uso dei capitali congelati per soddisfare, all'interno della Comunità, un fabbisogno umano fondamentale di una persona fisica (...) o di un suo familiare, compresi i pagamenti per alimentazione, medicinali, [locazione] o ipoteca per la dimora familiare, [onorari] e spese per le cure mediche dei suddetti familiari». Una tale autorizzazione può ugualmente essere accordata per il pagamento di «tasse, premi di assicurazioni obbligatorie e canoni per servizi di pubblica utilità come gas, acqua, elettricità e telecomunicazioni da pagare all'interno della Comunità (...)».
33 Inoltre, in forza dell'art. 6 del regolamento n. 2580/2001, le autorità competenti di uno Stato membro possono, previa consultazione degli altri Stati membri, del Consiglio e della Commissione, concedere autorizzazioni specifiche al fine di sbloccare i fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche, rendere disponibili i fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche a una persona, un'entità o un organismo o prestare servizi finanziari a tale persona, entità o organismo.
34 Dagli artt. 5 e 6 del regolamento n. 2580/2001 deriva quindi chiaramente che questo non priva automaticamente e definitivamente il richiedente della possibilità di accedere ai suoi fondi congelati o di percepire aiuti sociali purché, da un lato, le autorità nazionali competenti, nella fattispecie il Ministero delle Finanze olandese, ritengano che il richiedente e la sua famiglia presentino i presupposti enunciati da queste disposizioni e, dall'altro, siano seguite le procedure ivi prescritte.
35 Ne consegue che il richiedente può, indirizzando un'istanza alle autorità nazionali, ottenere i mezzi finanziari da lui in sostanza sollecitati con la presente domanda di provvedimenti provvisori.
36 Tale conclusione non può essere inficiata dal fatto che il Ministero delle Finanze olandese ha deciso, il 7 marzo 2003, di rigettare l'istanza di autorizzazione presentata dal richiedente in forza dell'art. 6 del regolamento n. 2580/2001.
37 Senza che sia necessario esaminare i motivi che hanno condotto il Ministero delle Finanze olandese ad affermare, nella detta decisione 7 marzo 2003, che il richiedente non soddisfa le condizioni enunciate dall'art. 6 del regolamento n. 2580/2001, basta constatare che nel diritto olandese esistono rimedi giurisdizionali interni che permettono al richiedente d'impugnare questa decisione. Ciò è stato chiaramente riconosciuto dal richiedente nel corso dell'udienza. Inoltre, emerge dai documenti depositati presso la cancelleria del Tribunale in data 1º aprile 2003 che il richiedente ha sottoposto all'arrondissementsrechtbank te Utrecht (Tribunale di Utrecht), in data 25 marzo 2003, una domanda di provvedimenti provvisori perché venga ordinato al Ministero delle Finanze di mettere a disposizione del richiedente capitali, altri mezzi finanziari e risorse economiche, in applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 2580/2001. Oltre a ciò, con lettera del 20 marzo 2003, il richiedente ha presentato un ricorso amministrativo interno («bezwaarschrift») presso il Ministero delle Finanze, diretto contro la decisione di quest'ultimo 7 marzo 2003.
38 E' ugualmente opportuno rilevare che il richiedente non ha fornito alcuna prova del fatto che una decisione del Ministero delle Finanze olandese, che autorizzi lo sblocco dei fondi del richiedente, in applicazione dell'art. 5 del regolamento n. 2580/2001, non sia sufficiente ad assicurare la soddisfazione dei suoi bisogni elementari e di quelli della sua famiglia fino all'adozione di una pronuncia sul merito. A tale proposito, dal fascicolo che il richiedente ha sottoposto al Tribunale non emerge che il Ministero delle Finanze abbia rifiutato di accordare un'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 né, ancor più significativamente, che un'eventuale istanza diretta ad ottenere una tale autorizzazione sia mai stata presentata. Di fatto, i documenti depositati presso la cancelleria del Tribunale, il 1° aprile 2003, stabiliscono che il richiedente ha sollecitato un'autorizzazione solamente ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 2580/2001.
39 Alla luce di queste circostanze, appare evidente che il richiedente non ha provato che la possibilità di ottenere un'autorizzazione dalle autorità nazionali, ai sensi degli artt. 5 e 6 del regolamento n. 2580/2001, e i rimedi giurisdizionali interni offertigli dal diritto olandese per opporsi a decisioni prese dalle autorità nazionali, in applicazione di queste disposizioni, non gli consentano di evitare un danno grave e irreparabile (v., per analogia, ordinanze del presidente della Corte 6 febbraio 1986, causa 310/85 R, Deufil/Commissione, Racc. pag. 537, punto 22, e 15 giugno 1987, causa 142/87 R, Belgio/Commissione, Racc. pag. 2589, punto 26; ordinanze del presidente del Tribunale 6 dicembre 1996, causa T-155/96 R, Comune di Magonza/Commissione, Racc. pag. II-1655, punto 25, e 3 dicembre 2002, causa T-181/02 R, Neue Erba Lautex/Commissione, Racc. pag. II-5081, punto 109). Di conseguenza, il danno materiale subito dal richiedente, qualora accertato, non risulterebbe direttamente dall'adozione della decisione impugnata.
40 Per quanto riguarda il danno morale lamentato dal richiedente, questo consiste in un preteso pregiudizio arrecato alla sua reputazione e alla sua dignità che, secondo lui, sta all'origine della stigmatizzazione di cui è vittima, del suo abbattimento morale ed emotivo, così come della minaccia gravante sulla sua sicurezza personale e sulla sua integrità fisica. Il richiedente sostiene inoltre che il danno arrecato alla sua reputazione comprometterà seriamente il suo ruolo di principale consulente politico del NDFP nell'ambito dei negoziati di pace con il governo filippino.
41 A tale proposito, se non è escluso che la concessione dei provvedimenti provvisori, oggetto della domanda, possa porre rimedio, almeno in parte, al danno morale invocato, si deve tuttavia rilevare che una tale concessione non potrebbe essere utile a tal fine più di quanto non possa esserlo, in futuro, un eventuale annullamento dell'atto impugnato, in esito al procedimento principale (ordinanza Aden e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 117, e giurisprudenza ivi citata). Poiché la finalità del procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno, ma di garantire la piena efficacia della sentenza di merito, si deve concludere, quanto al danno morale addotto, che non sussiste il presupposto dell'urgenza.
42 Inoltre, per quanto riguarda il preteso rischio per la sicurezza personale e l'integrità fisica del richiedente, quest'ultimo non ha provato né che un tale rischio, ammesso che sia reale, risulterebbe necessariamente dalla menzione del suo nome nella decisione impugnata, né che questo rischio verrebbe meno se il suo nome venisse cancellato dalla detta decisione.
43 Ne consegue che nel caso di specie non è soddisfatto il requisito relativo all'urgenza.
44 Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, si deve concludere che la presente domanda di provvedimenti urgenti dev'essere respinta senza che vi sia la necessità di esaminare la concorrenza degli altri presupposti richiesti per la concessione dei provvedimenti sollecitati.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
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