Causa T‑108/03
Elisabeth von Pezold
contro
Commissione delle Comunità europee
«FEAOG — Silvicoltura — Decisione che approva un documento di programmazione per lo sviluppo rurale — Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano individualmente — Incompetenza — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 28 febbraio 2005
Massime dell’ordinanza
1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione che approva un documento di programmazione per lo sviluppo rurale — Disposizione che istituisce una limitazione degli aiuti alla silvicoltura — Ricorso di un coltivatore forestale — Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE)
2. Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atti di portata generale — Necessità, per le persone fisiche o giuridiche, di far ricorso a un’eccezione d’illegittimità o ad un rinvio pregiudiziale per motivi di validità — Obbligo degli Stati membri di prevedere un sistema completo di mezzi di ricorso che consenta di garantire il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva
(Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE)
3. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Eventuale mancanza di mezzi di ricorso — Irrilevanza rispetto al sistema dei mezzi di ricorso e ai presupposti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento — Interpretazione contra legem del presupposto relativo alla necessità di essere individualmente interessati — Inammissibilità
(Art. 230, quarto comma, CE)
1. Il coltivatore forestale non è individualmente interessato da una decisione della Commissione recante approvazione, in base al piano di sviluppo rurale, di un documento di programmazione sottopostole da uno Stato membro e che abbia come unico destinatario il medesimo Stato membro. La disposizione che istituisce limiti degli aiuti alla silvicoltura, inserita nel detto documento di programmazione approvato dalla Commissione conformemente all’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, va interpretata come misura di portata generale che si applica a situazioni obiettivamente determinate e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto. Infatti, non è sufficiente che taluni operatori siano maggiormente interessati da un punto di vista economico da un atto di quanto non lo siano i loro concorrenti perché siano considerati individualmente interessati da tale atto. La possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in esame.
(v. punti 36, 43, 45-46, 49)
2. Il Trattato, mediante gli artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e l’art. 234 CE, dall’altro, ha istituito un sistema completo di mezzi di ricorso e di procedure inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. Nell’ambito di tale sistema, non potendo, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, impugnare direttamente atti comunitari di portata generale, persone fisiche o giuridiche hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell’art. 241 CE dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali, e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale. Spetta agli Stati membri prevedere un sistema completo di mezzi di ricorso e di procedure che consenta di assicurare il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
(v. punti 51-52)
3. Il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non può condurre ad un’interpretazione dell’art. 230 CE secondo la quale un ricorso di annullamento dovrebbe essere dichiarato ricevibile quando risulti dimostrato, a seguito di un esame concreto da parte del giudice comunitario delle norme procedurali nazionali, che queste norme non autorizzano il singolo a intentare un’azione che gli consenta di contestare la validità dell’atto comunitario impugnato. Infatti, un sistema del genere richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza in materia di controllo della legittimità degli atti comunitari. Se è vero che il requisito dell’interesse individuale prescritto dall’art. 230, quarto comma, CE dev’essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tenendo conto delle diverse circostanze atte a individuare il ricorrente, una siffatta interpretazione non può condurre a escludere il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari.
(v. punti 52-53)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
28 febbraio 2005 (*)
«FEAOG – Silvicoltura – Decisione che approva di un documento di programmazione per lo sviluppo rurale – Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano individualmente – Incompetenza – Irricevibilità»
Nella causa T-108/03,
Elisabeth von Pezold, residente in Pöls (Austria), rappresentata dall’avv. R. von Pezold,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Braun, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 14 luglio 2000, recante approvazione del documento di programmazione per lo sviluppo rurale della Repubblica d’Austria per il periodo 2000‑2006,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Ambito normativo
1 Il 17 maggio 1999 il Consiglio adottava il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).
2 Il capo VIII del titolo II di tale regolamento precisa le varie misure di sostegno nonché le condizioni per la loro concessione nel settore della silvicoltura.
3 L’art. 29, n. 1, del regolamento n. 1257/1999 così dispone:
«Il sostegno al settore forestale contribuisce al mantenimento e allo sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali».
4 L’art. 30, n. 1, secondo trattino, di questo stesso regolamento prevede, tra l’altro, che «[g]li aiuti al settore forestale riguardano (…) investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, ecologico o sociale».
5 Ai sensi dell’art. 37, n. 1, del detto regolamento:
«Il sostegno allo sviluppo rurale è concesso soltanto per misure conformi alla normativa comunitaria».
6 L’art. 37, n. 4, del regolamento n. 1257/1999 così dispone:
«Gli Stati membri possono stabilire condizioni ulteriori o più restrittive per la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, purché tali condizioni siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti dal presente regolamento».
7 Secondo l’art. 39, n. 2, di tale regolamento:
«I piani di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri devono comprendere una valutazione della compatibilità della coerenza delle misure di sostegno previste e un’indicazione dei provvedimenti adottati per garantire compatibilità e coerenza».
8 Inoltre, secondo l’art. 41, n. 1, del regolamento n. 1257/1999:
«I piani di sviluppo rurale sono redatti al livello geografico ritenuto più opportuno. Essi sono elaborati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro e presentati dallo Stato membro alla Commissione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti all’adeguato livello territoriale».
9 Infine, ai sensi dell’art. 44, n. 2:
«La Commissione esamina i piani presentati per valutarne la conformità al presente regolamento. In base a tali piani, la Commissione approva i documenti di programmazione per lo sviluppo rurale secondo la procedura di cui all’articolo 50 n. 2, del regolamento (CE) [del Consiglio 21 giugno 1999], n. 1260/1999 [recante disposizioni generali sui fondi strutturali (GU L 161, pag. 1)] entro sei mesi dalla presentazione dei piani stessi».
Fatti all’origine della controversia
10 Il 1° settembre 1999, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1257/1999, le autorità competenti sottoponevano alla Commissione l’Österreichisches Programm für die Entwicklung des ländlichen Raumes (programma austriaco per lo sviluppo rurale; in prosieguo: il «piano di sviluppo rurale»), il quale, tra l’altro, comprende una descrizione delle misure previste in vista dell’attuazione del piano e un piano di finanziamento globale con l’indicazione delle sovvenzioni nazionali e comunitarie previste per ciascuna voce del piano e ciascuna misura in seno alle voci considerate. A conclusione di discussioni con la Commissione, tale piano formava oggetto di una versione definitiva proposta a quest’ultima il 23 giugno 2000.
11 Il piano prevedeva in particolare, al punto 9.10.2.1.3, quarto trattino, un aiuto finanziario per «misure integrate di piantagione, di salvaguardia e manutenzione delle colture», concesso ai sensi del punto 9.10.2.1.5, per una superficie massima di 20 ettari l’anno e per misura.
12 Il 14 luglio 2000 la Commissione adottava, sulla base del piano di sviluppo rurale, la decisione C (2000) 1973 def., non pubblicata, recante approvazione del documento di programmazione per lo sviluppo rurale della Repubblica d’Austria per il periodo 2000‑2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), che quest’ultima le aveva sottoposto conformemente all’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1257/1999.
13 In applicazione del piano di sviluppo rurale, le autorità austriache adottavano più direttive speciali, tra le quali la Sonderrichtlinie für die Umsetzung der «Sonstigen Maßnahmen» des Österreichischen Programms für die Entwicklung des ländlichen Raums (direttiva speciale per l’attuazione di «misure diverse» del programma austriaco di sviluppo rurale; in prosieguo: la «direttiva speciale») entrata in vigore il 27 luglio 2000. Al punto 6.2.1.4.1 della direttiva speciale veniva indicato, allo stesso modo che al punto 9.10.2.1.5 del piano di sviluppo rurale, che un aiuto finanziario a titolo di «misure integrate di piantagione, di salvaguardia e di manutenzione delle colture» poteva essere concesso solo per una superficie di 20 ettari al massimo all’anno e per misura (in prosieguo: la «disposizione controversa»).
14 Il 27 aprile e il 31 agosto 2000 la ricorrente, proprietaria di un’azienda forestale con una superficie coltivata a bosco di circa 3 500 ettari, presentava presso la camera per l’agricoltura del Land della Stiria, sulla base della direttiva speciale, due domande intese ad ottenere un aiuto destinato al finanziamento di lavori di pulitura per superfici rispettivamente di 20 e 5 ettari.
15 Con due lettere del 18 ottobre 2000, la società Agrarmarkt Austria Marketing GmbH (in prosieguo: la «società Agrarmarkt»), operante a nome e per conto del Ministero federale dell’Agricoltura e delle Foreste, informava la ricorrente che, dopo aver verificato le condizioni di concessione, la direzione per le foreste della camera per l’agricoltura del Land della Stiria aveva accettato le domande di aiuto di cui trattasi per importi rispettivamente di scellini austriaci (ATS) 79 999,91 (EUR 5 813,82) e ATS 19 999,91 (EUR 1 453,40).
16 Con lettera 18 gennaio 2001 la società Agrarmarkt comunicava alla ricorrente che la direzione per le foreste della camera per l’agricoltura del Land della Stiria reclamava da lei la restituzione dell’importo di EUR 1 453,45 corrispondente al secondo aiuto finanziario, con la motivazione che l’aiuto sarebbe stato concesso alla ricorrente indebitamente, in quanto sarebbe stato superato il limite posto dalla disposizione controversa. La società Agrarmarkt precisava inoltre che, poiché la somma di EUR 425,12 era stata detratta da un versamento effettuato a favore della ricorrente il 20 dicembre 2000 in vista di un progetto di strada forestale, quest’ultima era invitata a rimborsare la restante somma pari a EUR 1 028,33.
17 Il 19 novembre 2001 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Bezirksgericht Wien Innere Stadt (Tribunale del distretto della città di Vienna) avverso la decisione con la quale le autorità austriache ordinavano il rimborso del secondo aiuto finanziario. A sostegno di tale ricorso la ricorrente ha tra l’altro sostenuto che la disposizione controversa era in contrasto con il regolamento n. 1257/1999 e con il diritto comunitario in materia di concorrenza. Nel corso del procedimento le autorità austriache hanno sostenuto che la disposizione controversa costituiva parte integrante del piano di sviluppo rurale, che era stata discussa e sottoposta a un dettagliato esame e che pertanto doveva essere considerata come approvata dalla decisione impugnata.
18 Ciò considerato, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 marzo 2003 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
Conclusioni delle parti
19 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata nella parte in cui approva la disposizione controversa;
– in subordine, dichiarare che la decisione non può essere considerata come approvazione della disposizione controversa;
– condannare la Commissione alle spese.
20 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– in subordine, respingerlo;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
21 A tenore dell’art. 113 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo, decidendo nelle forme previste dall’art. 114, nn. 3 e 4, del medesimo regolamento, può in qualsiasi momento, d’ufficio, rilevare l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico.
22 Nella specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dai documenti versati agli atti e, di conseguenza, decide di statuire senza aprire la fase orale.
Argomenti delle parti
23 La Commissione, senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, contesta nel controricorso e nella controreplica la riceviblità della domanda di annullamento in quanto la decisione impugnata non riguarderebbe direttamente e individualmente la ricorrente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
24 In primo luogo, per quanto riguarda la prima delle dette condizioni, la Commissione ricorda che, nell’ipotesi di una decisione indirizzata a uno Stato membro, dalla giurisprudenza della Corte deriva che perché incida direttamente su un singolo occorre che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, poiché tale applicazione ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie. Aggiunge che lo stesso vale qualora la possibilità per i destinatari di non dar seguito all’atto comunitario sia puramente teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest’ultima è fuori dubbio (sentenze della Corte 5 maggio 1998, causa C‑386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I‑2309, punti 43 e 44, e causa C‑404/96 P, Glencore Grain/Commissione, Racc. pag. I‑2435, punti 43 e 44).
25 Dalla decisione impugnata risulterebbe che quest’ultima era indirizzata alla Repubblica d’Austria e che pertanto la ricorrente non ne può essere considerata la destinataria. Orbene, la Commissione ritiene che le condizioni sopra menzionate non siano nella fattispecie soddisfatte. Sottolinea che la decisione impugnata si limita a constatare la legittimità del contenuto del programma sottopostole con riferimento al regolamento n. 1257/1999. Questa constatazione non produrrebbe alcun effetto diretto nei confronti di chi richiede un ulteriore aiuto, tenuto conto, da un lato, del margine di valutazione di cui lo Stato membro dispone nell’esecuzione del programma e, dall’altro, del fatto che la Commissione non intrattiene alcun rapporto giuridico con il detto richiedente. Infatti, anche se la Commissione riconosce cha la disposizione controversa figurava senz’altro nel piano di sviluppo rurale approvato dalla Commissione al punto 9.10.2.1.5, essa sottolinea che sono intervenuti due provvedimenti nazionali, cioè la direttiva specifica e la decisione di concessione dell’aiuto adottata dalla società Agrarmarkt, prima che l’approvazione di cui trattasi producesse effetto nei confronti della ricorrente.
26 Sottolinea altresì che la Corte ha considerato che l’approvazione di un programma nazionale di aiuti da parte della Commissione non conferisce affatto a detto programma la natura di atto di diritto comunitario. Ciò premesso, in caso di incompatibilità di un contratto di sovvenzione con il programma approvato dalla Commissione, spetta ai giudici nazionali trarne le conseguenze alla luce del diritto interno, tenendo conto, in sede di applicazione di quest’ultimo, del diritto comunitario pertinente (sentenza della Corte 19 settembre 2002, causa C‑336/00, Huber, Racc. pag. I‑7699, punto 40). Questo ragionamento sarebbe altresì applicabile nell’ipotesi in cui, come nella specie, il contratto di sovvenzione sia compatibile con il programma approvato. Pertanto, nella specie, la ricorrente dovrebbe adire il giudice nazionale competente e contestare dinanzi a quest’ultimo la validità della disposizione controversa con riferimento al diritto nazionale e comunitario.
27 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la condizione che la decisione riguardi individualmente la ricorrente, la Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza, dei terzi possono essere individualmente interessati da una decisione diretta ad altra persona soltanto qualora questa decisione li tocchi a causa di determinate qualità loro personali, ovvero di una situazione di fatto che li distingua rispetto a chiunque altro e per questo li identifichi alla stessa stregua del destinatario (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, e ordinanza del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T‑117/94, Associazione agricoltori della provincia di Rovigo e a./Commissione, Racc. pag. II‑455, punto 21). Orbene, la decisione impugnata avrebbe ad oggetto l’approvazione di misure di portata generale, tra le quali rientra la disposizione controversa, che si applicano a situazioni oggettivamente determinate e comportano effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerata in modo generale e astratto.
28 Per quanto riguarda, in particolare, la disposizione controversa, la Commissione sottolinea che essa riguarda, senza alcuna distinzione, tutti i proprietari austriaci di superfici boschive, senza che alcun gruppo di essi costituisca oggetto di una qualsiasi discriminazione. Pertanto, la ricorrente sarebbe interessata dalla decisione impugnata solo con riferimento a una situazione comune all’insieme dei detti proprietari. La sola circostanza che la ricorrente gestisca una proprietà forestale di dimensioni importanti e che pertanto la differenza tra la superficie della proprietà e la superficie che può al massimo costituire l’oggetto di un aiuto sia più rilevante di quanto non lo sia per le aziende di dimensioni minori, non sarebbe tale da individualizzare la ricorrente rispetto a qualsiasi altro proprietario forestale.
29 La ricorrente ritiene che il presente ricorso sia ricevibile. Per quanto riguarda, in primo luogo, il termine di presentazione del ricorso, la ricorrente sostiene che ha avuto conoscenza della decisione impugnata solo il 15 gennaio 2003, in occasione della presentazione da parte delle autorità austriache dei loro argomenti relativi al procedimento dinanzi al Bezirksgericht Wien Innere Stadt. Il ricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 marzo 2003, sarebbe stato pertanto presentato nei termini.
30 In secondo luogo, la ricorrente ritiene di essere direttamente interessata dalla decisione impugnata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, tenuto conto del fatto che la detta decisione, secondo le autorità austriache, ha dichiarato conforme al diritto comunitario la disposizione controversa, la quale è pertanto entrata in vigore con effetto diretto nei suoi confronti.
31 Il fatto che la Repubblica d’Austria poteva teoricamente rinunciare a dare attuazione alla disposizione controversa dopo l’approvazione da parte della Commissione sarebbe a questo riguardo indifferente. Secondo la ricorrente, il carattere diretto dell’effetto di una decisione di approvazione di una regolamentazione non può dipendere da un comportamento arbitrario delle autorità nazionali successivo alla detta decisione, alla luce del fatto che tali autorità hanno esse stesse posto in essere la regolamentazione di cui trattasi e che esse stesse hanno dato luogo alla loro approvazione da parte della Commissione. Secondo la ricorrente, non vi era quindi alcun dubbio che la Repubblica d’Austria aveva l’intenzione di dare attuazione alla regolamentazione approvata e che pertanto aveva una facoltà puramente teorica di rinunciare all’applicazione della disposizione controversa ai sensi della giurisprudenza citata dalla Commissione (sentenze Dreyfus/Commissione, citata supra al punto 24, punto 44, e Glencore Grain/Commissione, citata supra al punto 24, punto 44).
32 La ricorrente sottolinea inoltre che la decisione impugnata non lasciava alcun margine di discrezionalità alle autorità austriache per quanto riguarda l’applicazione della direttiva speciale, la quale non necessitava di alcuna misura di trasposizione. Siffatte misure sarebbero del resto imprevedibili, dato che, secondo il diritto austriaco, gli aiuti previsti dalla direttiva speciale sono concessi nell’ambito di una gestione di diritto privato.
33 Da ciò deriverebbe la conseguenza che le decisioni di assegnazione di sovvenzioni adottate nell’ambito di tale settore sfuggirebbero al controllo del Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale austriaca) e del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa austriaca). L’irricevibilità del presente ricorso avrebbe pertanto la conseguenza di privare la ricorrente del diritto fondamentale a un’effettiva tutela giuridica, come riconosciuto dalla Corte. A questo proposito, essa precisa infine di aver chiesto, nel suo atto introduttivo dinanzi al Bezirksgericht Wien Innere Stadt del 19 novembre 2001, di sottoporre alla Corte, in via pregiudiziale, la questione della compatibilità con il diritto comunitario di una disposizione nazionale che limita l’oggetto di un aiuto a una certa superficie all’anno. Orbene, il Bezirksgericht Wien Innere Stadt avrebbe manifestato l’intenzione di non effettuare il rinvio pregiudiziale richiesto. La ricorrente si sarebbe così vista costretta a proporre il presente ricorso al fine di evitare la decadenza dal diritto di agire avverso la decisione impugnata. A questo proposito, l’argomento della Commissione secondo il quale spetta ai giudici nazionali verificare la compatibilità della normativa nazionale con il diritto comunitario sarebbe privo di pertinenza, dal momento che questi giudici non sono competenti a pronunciarsi sulla violazione del diritto comunitario da parte della Commissione.
34 In terzo e ultimo luogo, la ricorrente ritiene di essere individualmente interessata dalla decisione impugnata. Sostiene che l’impresa forestale di cui è proprietaria comprende 1 250 ettari di alberi giovani che necessitano di cure (cioè oltre un terzo della superficie boschiva totale dell’azienda) in conseguenza del recente rimboschimento di 500 ettari effettuato mediante un finanziamento a valere su mezzi propri di circa quattro milioni di euro. Tale rimboschimento sarebbe stato inoltre necessario in conseguenza dello sfruttamento forestale intensivo e dei degradi provocati dall’inquinamento proveniente da una centrale termica a lignite e da una fabbrica di cellulosa locali, ambedue nazionalizzate, e in vista della protezione contro le valanghe e del miglioramento del regime delle acque. Orbene, la ricorrente sarebbe in grado di provvedere solo alla cura di 120 ettari all’anno. Da tale inconsueta relazione conseguirebbe che la decisione impugnata riguarda individualmente la ricorrente.
35 La ricorrente riconosce di non essere stata specificamente considerata dalla decisione impugnata. Sostiene tuttavia che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto, noto alle autorità austriache, che la disposizione controversa avrebbe toccato esattamente quelle poche imprese forestali che nell’interesse pubblico assumono oneri importanti per la manutenzione di culture estese ad alte quote e fortemente interessate da emissioni inquinanti. Infatti, ogni anno solo il 5% circa delle superfici boschive austriache necessiterebbe di cure con la conseguenza che solo un piccolo gruppo di aziende dalla superficie superiore ai 400 ettari sarebbe interessato dalla disposizione controversa.
Giudizio del Tribunale
Sul primo capo delle conclusioni, inteso a far annullare la decisione impugnata
36 In limine, il Tribunale rileva che il presente ricorso ha formalmente ad oggetto l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui approverebbe il punto 6.2.1.4.1 della direttiva speciale. Si deve tuttavia rilevare che, conformemente all’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1257/1999, la decisione impugnata reca approvazione, in base al piano di sviluppo rurale, del documento di programmazione sottoposto alla Commissione e non può pertanto essere formalmente considerata come recante approvazione del punto 6.2.1.4.1 della direttiva speciale che applica il detto piano a livello nazionale. In quanto le parti non contestano che quest’ultima disposizione è in sostanza identica al punto 9.10.2.1.5 del piano di sviluppo rurale, si deve pertanto intendere il presente ricorso come in realtà diretto all’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui approverebbe il punto 9.10.2.1.5 del piano di sviluppo rurale.
37 A questo proposito si deve inoltre sottolineare che, a tenore dell’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1257/1999:
«La Commissione esamina i piani presentati per valutarne la conformità al presente regolamento. In base a tali piani la Commissione approva i documenti di programmazione per lo sviluppo rurale (…) entro sei mesi dalla presentazione dei piani stessi».
38 Del resto, dall’art. 1 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha approvato il documento di programmazione presentato dalla Repubblica d’Austria sulla base del piano di sviluppo da quest’ultima sottoposto alla Commissione nella sua versione definitiva il 23 giugno 2000.
39 Ne consegue che, ai fini della decisione di approvazione, l’esame dei documenti di programmazione da parte della Commissione verte necessariamente sul contenuto del piano di sviluppo rurale sulla base del quale i detti documenti vengono redatti (v., in tal senso, sentenza Huber, citata supra al punto 26, punto 39).
40 Inoltre, è giocoforza constatare che la Commissione, senza essere contraddetta dalla ricorrente su questo punto, riconosce che il piano di sviluppo rurale comprendeva, al punto 9.10.2.1.5, una disposizione che istituisce una limitazione degli aiuti alla silvicoltura per «misure integrate di piantagione, di salvaguardia e di manutenzione delle culture» per una superficie di 20 ettari l’anno e per misura. Si deve pertanto considerare che la decisione impugnata comporta l’approvazione da parte della Commissione di tale disposizione.
41 Per quanto riguarda la ricevibilità del presente ricorso di annullamento, quand’anche si supponesse che quest’ultimo sia stato proposto in tempo utile e che la ricorrente abbia un interesse ad agire contro la decisione impugnata, il Tribunale ricorda che, secondo l’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.
42 Nella specie, è pacifico che la decisione impugnata aveva come unico destinatario la Repubblica d’Austria. Ciò considerato, si deve ricordare che secondo giurisprudenza costante una decisione indirizzata a un’altra persona può riguardare individualmente terzi solo se tale decisione li tocca in ragione di loro determinate qualità peculiari o di una situazione di fatto che li distingue da chiunque altro e li identifica in modo analogo al destinatario (sentenza Plaumann/Commissione, citata supra al punto 27, pag. 223, e ordinanza della Corte 12 dicembre 2003, causa C‑258/02 P, Bactria/Commissione, Racc. pag. I‑15105, punto 34).
43 Orbene, nella specie, il Tribunale rileva che la decisione impugnata ha come scopo di ottenere e determinare le condizioni dell’aiuto finanziario del FEAOG al piano di sviluppo rurale della Repubblica d’Austria per il periodo 2000-2006, che conteneva la disposizione sopra menzionata. Tale disposizione, approvata dalla decisione impugnata, dev’essere pertanto analizzata come misura di portata generale che si applica a situazioni obiettivamente determinate e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto.
44 Di conseguenza, la decisione impugnata riguarda la ricorrente solo a causa della sua qualità obiettiva di silvicoltore operante in Austria alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore economico che si trovi in una situazione identica (v., per analogia, ordinanza Associazione agricoltori della provincia di Rovigo e a./Commissione, citata supra al punto 27, punti 24 e 25).
45 Per quanto riguarda l’argomento dedotto dalla ricorrente secondo il quale la misura di cui trattasi la svantaggerebbe, tenuto conto della sua qualità di coltivatore di una proprietà forestale di dimensioni importanti, va ricordato, ammesso che tale circostanza risulti accertata, che non è sufficiente che taluni operatori siano maggiormente interessati da un punto di vista economico da un atto di quanto non lo siano i loro concorrenti perché siano considerati individualmente interessati da tale atto (ordinanza del Tribunale 15 settembre 1999, causa T‑11/99, Van Parys e a./Commissione, Racc. pag. II‑2653, punti 50 e 51). Infatti, quand’anche si dovesse riconoscere che la limitazione contestata sia tale da produrre la conseguenza di concedere alla ricorrente un aiuto proporzionalmente meno importante di quelli versati ai coltivatori di proprietà forestali di dimensioni minori, resta ciò nondimeno il fatto che un’analoga conseguenza deriverebbe per gli altri coltivatori di proprietà forestali di dimensioni analoghe a quella della ricorrente (v., per analogia, ordinanza del Tribunale 2 aprile 2004, causa T‑231/02, Gonnelli e AIFO/Commissione, Racc. pag. II‑1051, punto 45).
46 Del resto, se si dovesse parimenti ammettere che, come asserito dalla ricorrente, solo un piccolo gruppo di aziende forestali di una superficie superiore ai 400 ettari versi nella necessità di procedere a talune manutenzioni a causa, in particolare, di degradi provocati da emissioni inquinanti, si deve ricordare che la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, purché sia assodato, come nel caso di specie, che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in esame (sentenza della Corte 22 novembre 2001, causa C‑451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I‑8949, punto 52).
47 Infine, non può essere accolto neppure l’argomento dedotto dalla ricorrente secondo cui la decisione impugnata la riguarderebbe individualmente poiché la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che la disposizione controversa avrebbe ripercussioni proprio su quelle poche imprese forestali che assumono, nell’interesse pubblico, oneri importanti per la manutenzione di culture estese ad alte quote e fortemente interessate da emissioni inquinanti.
48 Infatti, il Tribunale osserva che, pur se, secondo una consolidata giurisprudenza, la Commissione ha l’obbligo, in base a specifiche disposizioni, di tener conto delle conseguenze dell’atto che essa intende adottare sulla situazione di determinati singoli è tale da identificare questi ultimi (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 giugno 1990, causa C‑152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I‑2477, punto 11), si deve però rilevare che, nel caso di specie, la normativa comunitaria, in particolare il regolamento n. 1257/1999, non contiene alcuna disposizione che obblighi la Commissione a tener conto, al momento in cui essa adotta una decisione di approvazione, delle conseguenze della stessa sulla situazione di singoli come la ricorrente (v., per analogia, sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T‑481/93 e T‑484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II‑2941, punto 62).
49 Da quanto precede consegue che la ricorrente non si trova in una situazione di fatto che la caratterizzirebbe rispetto ad ogni altro operatore economico e che non è pertanto individualmente interessata dalla decisione impugnata.
50 La ricorrente afferma infine che l’irricevibilità del presente ricorso integra una violazione del suo diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva.
51 A questo proposito il Tribunale rileva, come affermato dalla Corte nella sentenza 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I‑6677, punto 40), che il Trattato CE, mediante gli artt. 230 e 241, da un lato, e l’art. 234, dall’altro, ha istituito un sistema completo di mezzi di ricorso e di procedure inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario (v., altresì, sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 23). Nell’ambito di tale sistema, non potendo, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, impugnare direttamente atti comunitari di portata generale, le persone fisiche o giuridiche hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale, in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali, e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti (sentenza della Corte 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199, punto 20), a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale.
52 Oltre al fatto che spetta agli Stati membri prevedere un sistema completo di mezzi di ricorso e di procedure che consenta di assicurare il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, la Corte ha anche giudicato che non è ammissibile un’interpretazione dell’art. 230 CE secondo la quale un ricorso di annullamento dovrebbe essere dichiarato ricevibile quando risulti dimostrato, a seguito di un esame concreto da parte del giudice comunitario delle norme procedurali nazionali, che queste norme non autorizzano il singolo a intentare un’azione che gli consenta di contestare la validità dell’atto comunitario impugnato. Un ricorso diretto di annullamento dinanzi al giudice comunitario non può essere proposto nemmeno se si potesse dimostrare, dopo un esame concreto da parte di quest’ultimo delle norme procedurali nazionali, che queste norme non autorizzano il singolo a intentare un’azione che gli consenta di mettere in discussione la validità dell’atto comunitario contestato (ordinanza Bactria/Commissione, citata supra al punto 42, punto 58). Infatti, un sistema del genere richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza in materia di controllo della legittimità degli atti comunitari (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, citata supra al punto 51, punto 43).
53 Infine, comunque, la Corte ha chiaramente dichiarato (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, citata supra al punto 51, punto 44) che, per quanto riguarda il requisito dell’interesse individuale prescritto dall’art. 230, quarto comma, CE, se è vero che quest’ultimo requisito dev’essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva tenendo conto delle diverse circostanze atte a individuare un ricorrente, una siffatta interpretazione non può condurre a escludere il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari.
54 Il Tribunale non può pertanto accogliere l’argomento della ricorrente secondo il quale, nell’ipotesi in cui il presente ricorso di annullamento dovesse essere dichiarato irricevibile, essa sarebbe privata di qualsiasi strumento per difendere i suoi diritti davanti a un giudice, affermazione questa che del resto neanche dimostra.
55 Ne consegue che l’esigenza di un’effettiva tutela giurisdizionale non è tale da rimettere in discussione la conclusione secondo la quale la decisione impugnata non riguarda individualmente la ricorrente. Pertanto, il presente ricorso di annullamento dev’essere respinto senza che si renda necessario stabilire se la decisione impugnata tocchi direttamente la ricorrente e se questa abbia proposto il detto ricorso nei termini stabiliti.
Sul secondo capo delle conclusioni, inteso a far dichiarare che la decisione impugnata non può essere considerata come recante approvazione della disposizione controversa
56 Con il secondo capo delle sue conclusioni la ricorrente chiede, in subordine, al Tribunale di dichiarare che la decisione impugnata non può essere considerata come recante approvazione della disposizione controversa.
57 Orbene, si deve ricordare che il contenzioso comunitario non conosce strumenti giuridici che consentano al giudice di statuire sull’interpretazione di un atto adottato da un’istituzione comunitaria diversi da quelli previsti dall’art. 234 CE.
58 Tale capo delle conclusioni dev’essere pertanto respinto, essendo il Tribunale manifestamente incompetente a prenderne conoscenza.
Sulle spese
59 A norma dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, va condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
Lussemburgo, 28 febbraio 2005
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
M. Jaeger
* Lingua processuale: il tedesco.
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