Causa T‑142/03
Fost Plus VZW
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso di annullamento — Ricorso proposto da una persona giuridica — Atto che la riguarda individualmente — Decisione 2003/82/CE — Obiettivi di recupero e di riciclaggio dei materiali e dei rifiuti di imballaggio — Direttiva 94/62/CE — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 16 febbraio 2005
Massime dell’ordinanza
1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione che conferma il superamento, da parte di uno Stato membro, degli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all’art. 6, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 94/62 — Ricorso di un’impresa di trattamento di rifiuti domestici di imballaggio — Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/62/CE)
2. Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atti di portata generale — Obbligo degli Stati membri di prevedere un sistema completo di mezzi di ricorso, che consenta di garantire il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Avvio del ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario in caso di ostacolo insormontabile a livello delle norme nazionali di procedura — Esclusione
(Art. 230, quarto comma, CE)
3. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interpretazione contra legem del requisito relativo alla necessità di essere individualmente interessati — Inammissibilità
(Art. 230, quarto comma, CE)
1. Un’impresa di trattamento di rifiuti domestici di imballaggio che abbia ottenuto preventivamente un riconoscimento da parte delle autorità nazionali non è individualmente interessata da una decisione della Commissione che conferma il superamento, da parte di uno Stato membro, degli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all’art. 6, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 94/62, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che sono validi per tutti i materiali di imballaggio e i rifiuti di imballaggio.
In primo luogo, infatti, la decisione di cui trattasi riguarda la ricorrente solo a motivo della sua qualità obiettiva di operatore economico attivo nel settore dell’imballaggio, allo stesso modo di qualunque altro operatore economico che si trovi, attualmente o in futuro, in una situazione identica.
In secondo luogo, la detenzione da parte della ricorrente di una rilevante quota del mercato degli imballaggi domestici, il fatto che la sua attività principale sia la raccolta e il recupero di rifiuti domestici di imballaggio e la circostanza che, pertanto, l’importo e la probabilità di un’eventuale ammenda sarebbero più elevati rispetto agli altri operatori non provano che essa sia individualmente interessata dalla decisione impugnata. Infatti, le conseguenze economiche che un ricorrente sostiene di subire a seguito di una disposizione controversa, anche se fossero note all’autore dell’atto, non bastano, di per sé, a identificarlo rispetto ad una norma di carattere generale.
In terzo luogo, il fatto che la Commissione abbia fondato la sua decisione sull’esistenza di obblighi propri alla ricorrente e su dati relativi a quest’ultima basterebbe a identificarla solo a condizione che la presa in considerazione della sua situazione discenda dalle normative pertinenti. Ciò avverrebbe, da una parte, se la Commissione avesse l’obbligo, in base a specifiche disposizioni, di tener conto delle conseguenze dell’atto che essa intendeva adottare sulla situazione di determinati soggetti di modo che questa circostanza possa essere tale da identificare questi ultimi e, dall’altro, se disposizioni pertinenti prevedessero un diritto dell’interessato a partecipare al procedimento precontenzioso.
In quarto luogo, salvo espressa disposizione in materia, né il processo di elaborazione degli atti di portata generale né gli stessi atti di portata generale, in quanto provvedimenti di portata generale, esigono, sulla base dei principi generali del diritto comunitario, la partecipazione delle persone lese, dato che si presume che gli interessi di queste ultime siano rappresentati dalle istituzioni politiche cui compete l’adozione di tali atti. Pertanto, la ricorrente non può dedurre dal principio di buona amministrazione un diritto procedurale tale da comportare un diritto a proporre un ricorso di annullamento.
(v. punti 51, 52, 55, 61, 70, 71)
2. Benché spetti agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, un’interpretazione delle norme sulla ricevibilità sancite dall’art. 230 CE, secondo la quale il ricorso di annullamento dovrebbe esser dichiarato ricevibile qualora sia dimostrato, in esito a un esame concreto da parte del giudice comunitario delle norme procedurali nazionali, che queste ultime non autorizzano il singolo a intentare un’azione che gli consenta di contestare la validità dell’atto comunitario impugnato, non è ammissibile. Un ricorso diretto di annullamento dinanzi al giudice comunitario non potrebbe essere proposto nemmeno se si potesse dimostrare, dopo un esame concreto da parte di quest’ultimo delle norme processuali nazionali, che queste norme non autorizzano il singolo a intentare un’azione che gli consenta di mettere in discussione la validità dell’atto comunitario contestato. Infatti, un sistema del genere richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza in materia di controllo della legittimità degli atti comunitari.
(v. punto 76)
3. Anche se il requisito dell’interesse individuale imposto dall’art. 230, quarto comma, CE, dev’essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tenendo conto delle diverse circostanze atte ad identificare un ricorrente, una tale interpretazione non può condurre a escludere il requisito medesimo, espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari.
(v. punto 77)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
16 febbraio 2005 (1)
«Ricorso di annullamento – Ricorso proposto da una persona giuridica – Atto che la riguarda individualmente – Decisione 2003/82/CE – Obiettivi di recupero e di riciclaggio dei materiali e dei rifiuti di imballaggio – Direttiva 94/62/CE – Irricevibilità»
Nella causa T-142/03,
Fost Plus VZW, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti P. Wytinck e H. Viaene,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e M. Konstantidinis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto l’annullamento dell’art. 1 della decisione della Commissione 29 gennaio 2003, 2003/82/CE, che conferma le misure notificate dal Belgio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 31, pag. 32),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto, in camera di consiglio, dal sig. J. Azizi, presidente, e dai sigg. M. Jaeger e F. Dehousse, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Sfondo normativo e fatti della controversia
1 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10), mira ad armonizzare le varie misure nazionali relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in maniera tale, da una parte, da evitarne o ridurne l’impatto sull’ambiente e assicurare così un elevato livello di tutela dell’ambiente e, dall’altra, da garantire il funzionamento del mercato interno ed evitare gli ostacoli agli scambi nonché le distorsioni e le restrizioni alla concorrenza nella Comunità (art. 1).
2 A tal fine, l’art. 6, n. 1, della direttiva 94/62 dispone:
«(...) gli Stati membri adottano le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi su tutto il loro territorio:
a) entro cinque anni dal recepimento nel diritto interno della presente direttiva sarà recuperato almeno il 50% e fino al 65% in peso dei rifiuti di imballaggio;
b) nell’ambito di questo obiettivo globale e sulla base della stessa scadenza sarà riciclato almeno il 25% e fino al 45% in peso di tutti i materiali di imballaggio che rientrano nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15% in peso per ciascun materiale di imballaggio;
(...)».
3 Tale direttiva permette tuttavia agli Stati membri di andare al di là di tali obiettivi. Così il suo art. 6, n. 6, recita:
«Gli Stati membri che hanno varato o vareranno programmi che oltrepassano gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e che a tal fine dispongono di adeguate capacità di riciclaggio e recupero possono perseguire tali obiettivi nell’interesse di un alto livello di tutela ambientale, purché queste misure non provochino distorsioni sul mercato interno e non ostino a che gli altri Stati membri si conformino alla direttiva. Gli Stati membri ne informano la Commissione. La Commissione conferma tali misure, dopo aver verificato, in cooperazione con gli Stati membri, che esse sono coerenti con le considerazioni che precedono e non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitrario o una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri».
4 Infine, l’art. 16, n. 1, e l’art. 21 della direttiva 94/62 prevedono rispettivamente l’obbligo per gli Stati membri di notificare le misure che essi prevedono di adottare per conformarsi a tale direttiva e l’istituzione di un comitato di rappresentanti degli Stati membri, che è presieduto da un rappresentante della Commissione e che emana pareri sui progetti di misure proposte dalla Commissione.
5 Nel sistema federale belga, la fissazione degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei materiali di imballaggio e dei rifiuti di imballaggio previsti all’art. 6 della direttiva 94/62 rientra nella competenza esclusiva della Regione fiamminga, della Regione vallona e della Regione di Bruxelles‑capitale.
6 Al fine di garantire una trasposizione e un’attuazione coerente ed omogenea della direttiva 94/62, il 30 maggio 1996 le tre regioni belghe hanno concluso un accordo di cooperazione concernente la prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio (in prosieguo: l’«accordo di cooperazione»). Tale accordo è stato approvato in ciascuna delle tre regioni attraverso un apposito atto legislativo e cioè con una legge regionale della Regione vallona del 16 gennaio 1997, con una legge regionale della Regione fiamminga del 21 gennaio 1997 e con una legge regionale della Regione di Bruxelles‑capitale del 24 gennaio 1997.
7 L’accordo di cooperazione prevede l’obbligo per gli operatori economici, cioè i responsabili del confezionamento e gli utilizzatori degli imballaggi, ivi compresi gli importatori qualora il confezionamento venga effettuato fuori dal Belgio, di riprendere e di riciclare o di recuperare i materiali di imballaggio che contengono i rifiuti di imballaggio immessi sul mercato (art. 16), da soli o ricorrendo a terzi (art. 7, n. 1). Tale accordo prevede altresì l’istituzione di una Commissione interregionale per l’imballaggio che riconosce gli organismi che si impegnano ad adempiere gli obblighi dell’accordo di cooperazione al posto delle imprese che mettono in commercio prodotti imballati (capo V dell’accordo di cooperazione).
8 L’art. 3, n. 2, dell’accordo di cooperazione stabilisce obiettivi minimi in materia di riciclaggio e di recupero di rifiuti di imballaggio, espressi in percentuale del loro peso. Tali percentuali devono essere raggiunte in ciascuna delle tre regioni dagli operatori economici, tanto per i rifiuti di imballaggio domestici quanto per i rifiuti di imballaggio industriali. Essi sono generalmente più elevati rispetto a quelli previsti dalla direttiva 94/62.
9 L’art. 30, n. 2, dell’accordo di cooperazione prevede che, se un responsabile di imballaggi o un organismo riconosciuto non raggiunge entro i termini le percentuali di riciclaggio e di recupero previste, i membri del segretariato della Commissione interregionale per l’imballaggio possono imporre un’ammenda amministrativa di franchi belgi (BEF) 20 000 (EUR 500) per ciascuna tonnellata di rifiuti di imballaggio non recuperata o di BEF 30 000 (EUR 750) per ciascuna tonnellata di rifiuti di imballaggio non riciclata.
10 L’art. 25, n. 1, punto 3, dell’accordo di cooperazione dispone che l’organo di decisione della Commissione interregionale per l’imballaggio «concede, sospende e revoca il riconoscimento dell’organismo o modifica in ogni momento, dopo aver sentito i rappresentanti dell’organismo riconosciuto, per motivi di interesse generale, le condizioni di esercizio dell’attività contenute nel riconoscimento».
11 L’accordo di cooperazione, notificato alla Commissione il 13 luglio 1996 dalle autorità belghe conformemente all’art. 6, n. 6, della direttiva 94/62, è stato approvato dalla Commissione il 15 settembre 1999 (decisione 1999/652/CE, che conferma le misure notificate dal Belgio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 94/62; GU L 257, pag. 20).
12 Il 1° agosto 2001 le autorità belghe hanno notificato alla Commissione un progetto di revisione dell’accordo di cooperazione (in prosieguo: l’«accordo di cooperazione rivisto»).
13 L’obiettivo di quest’ultimo progetto era quello di elevare per il periodo 2000‑2003 le percentuali di riciclaggio e di recupero stabilite dall’art. 3 dell’accordo di cooperazione.
14 Alla luce delle informazioni fornite dal Belgio e dei risultati delle consultazioni con gli altri Stati membri tramite il comitato istituito dall’art. 21 della direttiva 94/62, la Commissione ha concluso, con la decisione 29 gennaio 2003, 2003/82/CE, che conferma le misure notificate dal Belgio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 31, pag. 32; in prosieguo: la «decisione impugnata»), che la misura notificata doveva essere confermata dato che:
– erano disponibili impianti adeguati per il recupero e il riciclaggio del materiale raccolto secondo gli obiettivi fissati dal Regno del Belgio;
– la misura non comportava distorsioni del mercato interno;
– la misura non ostacolava l’osservanza della direttiva da parte degli altri Stati membri;
– la misura non costituiva un mezzo arbitrario di discriminazione;
– la misura non costituiva una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri (punto III della decisione impugnata).
15 La Commissione ha però fatto osservare che erano stati registrati segni di saturazione del mercato per quanto riguardava il vetro di scarto raccolto. Essa raccomandava quindi al Regno del Belgio di vigilare sul mercato del vetro in modo particolarmente accurato e di assicurarsi che i livelli di raccolta in Belgio non superassero le capacità di tale mercato.
16 La ricorrente è un’associazione senza scopo di lucro di diritto belga riconosciuta per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti domestici, conformemente all’accordo di cooperazione, con decisione della Commissione interregionale per l’imballaggio S-C-99/31116, del 23 dicembre 1998, relativa al riconoscimento dell’associazione senza scopo di lucro FOST Plus in qualità di organismo per i rifiuti di imballaggio (Moniteur belge del 27 marzo 1999, pag. 10048; in prosieguo: la «decisione di riconoscimento»). Essa esegue, per i suoi aderenti, l’obbligo di ripresa imposto ai responsabili di imballaggi di rifiuti domestici e adotta, a tal fine, tutte le misure necessarie per raggiungere le percentuali di recupero imposte dall’accordo di cooperazione.
Procedimento e conclusioni delle parti
17 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2003, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
18 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 luglio 2003, la convenuta ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il 6 ottobre 2003 la ricorrente ha depositato le sue osservazioni su tale eccezione di irricevibilità. Il Tribunale ha invitato le parti a fornire taluni documenti e a rispondere a taluni quesiti quanto all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta. Le parti hanno fornito tali documenti e risposto a tali quesiti entro i termini impartiti.
19 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 1 della decisione impugnata;
– condannare la convenuta alle spese.
20 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare irricevibile il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
21 In forza dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente. Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dall’esame dei documenti del fascicolo e dei documenti presentati nonché delle risposte date dalle parti ai quesiti che esso ha loro rivolto per statuire sulla domanda proposta dalla convenuta senza passare alla fase orale.
Argomenti delle parti
22 La convenuta sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto la ricorrente non è individualmente interessata dalla decisione impugnata.
23 La ricorrente considera che il suo ricorso sia ricevibile poiché, da una parte, essa si ritiene direttamente e individualmente interessata dalla decisione impugnata (sentenze della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio, Racc. pag. 877, e 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195) e che, d’altra parte e in subordine, essa non disporrebbe di altri mezzi d’impugnazione effettiva contro la decisione impugnata.
24 Quanto alla questione di stabilire se la decisione impugnata la riguardi direttamente, la ricorrente fa valere che non vi è alcun dubbio che le autorità belghe hanno l’intenzione di applicare l’accordo di cooperazione rivisto che è stato approvato dalla Commissione. Questo intento delle autorità belghe traspare, secondo la ricorrente, dall’applicazione del primo accordo di cooperazione approvato con la decisione 1999/652, dai lavori preparatori della decisione impugnata e dagli accordi di principio conclusi a tal fine dalla Regione vallona e dalla Regione fiamminga.
25 Per quanto riguarda la questione se la decisione impugnata la riguardi individualmente, la ricorrente fa valere, sostanzialmente, cinque argomenti che attesterebbero talune qualità che le sono proprie e una situazione di fatto che la distinguerebbe rispetto a chiunque altro.
26 In primo luogo, la ricorrente sostiene che essa è la sola organizzazione ad aver ottenuto un riconoscimento per la raccolta, il riciclaggio e il trattamento di rifiuti di imballaggio domestici per conto di altri responsabili di imballaggi. Inoltre, questo riconoscimento imporrebbe, a lei sola e non agli altri eventuali responsabili di imballaggi, da un lato, diversi obblighi tra i quali figurano quelli di contabilizzazione delle spese, di raccolta, di utilizzazione della procedura di gara, e, dall’altro, condizioni di adesione dei membri, di assicurazione obbligatoria e di costituzione di garanzie. La ricorrente ritiene, pertanto, che tale riconoscimento e gli obblighi specifici ad esso inerenti attestino la sua qualità particolare rispetto ad altri eventuali responsabili di imballaggi.
27 La ricorrente ricorda al riguardo che, anche supponendo che la decisione impugnata abbia un carattere generale che si estende ad altri eventuali responsabili di imballaggi, ciò non esclude che essa possa avere una portata diversa per quanto la riguarda (v. sentenza del Tribunale 11 settembre 2002, causa T‑13/99, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II‑3305, punto 84, e la giurisprudenza citata).
28 In secondo luogo, la ricorrente sostiene di essere de facto la sola impresa che dovrà pagare ammende in caso di mancato rispetto delle nuove norme emanate dal Regno del Belgio a seguito dell’adozione della decisione impugnata.
29 Essa ricorda al riguardo che, in forza dell’art. 30, n. 2, dell’accordo di cooperazione, può esserle imposta un’ammenda amministrativa di BEF 20 000 (EUR 500) o di BEF 30 000 (EUR 750) per ciascuna tonnellata di rifiuti di imballaggio rispettivamente non recuperata o non riciclata entro i termini previsti dall’accordo di cooperazione.
30 Dato che, secondo la ricorrente, le capacità di recupero disponibili in Belgio non permettono di raggiungere le nuove percentuali imposte dal legislatore e che la sua quota di mercato ammonta al 93% per i rifiuti domestici, la stessa ritiene che sia molto più facile per le autorità competenti reclamare nei suoi confronti sostanzialmente tutte le ammende che esse potrebbero infliggere anziché ricercare le imprese che tentino di soddisfare gli obblighi di recupero e di riciclaggio di loro propria iniziativa. Pertanto, la ricorrente considera di essere l’unica impresa che, de facto, si vedrà imporre un’ammenda, il che, di per sé, la identificherebbe in maniera sufficiente.
31 Per giunta, la ricorrente sostiene che, a differenza delle eventuali imprese che assumono direttamente la responsabilità della gestione dei rifiuti di imballaggio e per le quali tale attività presenta carattere accessorio, il recupero dei rifiuti di imballaggio costituisce la sua attività principale. Di conseguenza, la ricorrente è del parere che l’impatto economico e finanziario che dovrà sopportare a seguito della decisione impugnata sarà molto più importante per lei che per qualunque altro responsabile di imballaggi domestici. Tale situazione economica e finanziaria particolare la distinguerebbe anche da eventuali altri responsabili di rifiuti di imballaggio domestici e costituirebbe un elemento preso in considerazione dalla giurisprudenza, in particolare nelle sentenze della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento (Racc. pag. 1339), e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I‑1853).
32 In terzo luogo, la ricorrente considera che l’adozione della decisione impugnata sia avvenuta tenendo conto dei suoi obblighi e dei dati che la riguardano, il che la identificherebbe in modo particolare.
33 La ricorrente sottolinea al riguardo che uno dei motivi essenziali e determinanti che hanno portato alla decisione impugnata è l’organizzazione di gare d’appalto per il riciclaggio del vetro [capo II, lett. b), della decisione impugnata]. Ora, tali gare d’appalto sarebbero e dovrebbero essere messe in atto solo da lei, come risulterebbe dalla risposta delle autorità belghe ai quesiti della Commissione nell’ambito del procedimento di adozione della decisione impugnata. Per giunta, la ricorrente ritiene che, anche se vi fossero già altri responsabili di imballaggi per i rifiuti di imballaggio domestici, si tratterebbe di privati o di imprese che, non rientrando nella definizione di «ente aggiudicatore» ai sensi delle direttive europee in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, non debbono indire una gara del genere, a meno di esservi obbligati in altro modo, come avviene in forza del riconoscimento della ricorrente.
34 La ricorrente ritiene altresì di essere stata specificamente presa in considerazione al momento dell’adozione della decisione impugnata. Essa fa valere al riguardo svariati estratti di documenti da cui risulta che i vari legislatori belgi hanno tenuto conto solo di lei per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio domestici. Inoltre, da un esame di tutti i documenti del fascicolo della Commissione a cui essa ha avuto accesso risulta, a suo parere, che la Commissione ha raccolto dati solo per quanto la riguarda.
35 In quarto luogo, la ricorrente ritiene che, poiché la Commissione conosceva la sua situazione particolare, essa avrebbe dovuto associarla al procedimento di adozione della decisione impugnata. Secondo la ricorrente, quando agisce in base all’art. 6, n. 6, della direttiva 94/62, la Commissione non può fare affidamento esclusivamente sugli elementi comunicati dagli Stati membri. La Commissione avrebbe l’obbligo, nell’ambito generale del principio di buona amministrazione – anche se tale obbligo non è esplicitamente previsto nella direttiva 94/62 – di chiedere, in taluni casi, almeno il parere delle principali imprese interessate al fine di determinare se le informazioni su cui essa si fonda siano veritiere. Nella fattispecie, la ricorrente precisa che ciò non è stato fatto, mentre le informazioni raccolte dalla Commissione provenivano esclusivamente da lei, il che dimostra, a suo parere, che essa costituisce realmente un’impresa specifica per la Commissione e che è individualmente interessata dal procedimento.
36 Inoltre, risulterebbe dalla prima pagina e, in particolare, dalla prima nota a piè di pagina della risposta del Regno del Belgio alla lettera della Commissione del 15 maggio 2002 che taluni dati relativi ai rifiuti di imballaggio domestici forniti dal Regno del Belgio a sostegno della notifica del progetto di accordo rivisto provenivano dalla ricorrente.
37 Quindi, secondo la ricorrente, la Commissione sapeva che essa era un «attore chiave» in grado di fornirle informazioni essenziali, ma ciononostante la Commissione non l’ha consultata. Di conseguenza, la ricorrente ritiene che le si debba riservare la possibilità di agire mediante ricorso.
38 Infine, in quinto luogo, la ricorrente si ritiene individualmente interessata dalla decisione impugnata anche a seguito della sua denuncia del 10 giugno 2003 presso la Commissione contro tale decisione. In tale denuncia, la ricorrente fa valere che gli Stati membri e la Commissione hanno commesso svariati errori emanando tale decisione, in particolare contraria alla direttiva 94/62.
39 Per quanto riguarda la mancanza di un diritto d’azione effettivo, la ricorrente ritiene che l’esistenza di un diritto d’azione effettivo debba costituire un criterio di valutazione per l’applicazione dell’art. 230, quarto comma, CE e che, nella fattispecie, essa non disponga di un siffatto diritto d’azione effettivo.
40 A sostegno della necessità di prendere in considerazione l’esistenza di un diritto d’azione effettivo, la ricorrente fa valere la sentenza del Tribunale 3 maggio 2002, causa T-177/01, Jégo‑Quéré/Commissione (Racc. pag. II‑2365), e si stupisce del motivo di rigetto accolto dalla Corte nella sua sentenza 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I‑6677), alla luce dei capovolgimenti radicali della giurisprudenza della Corte intervenuti nel passato (sentenze della Corte 17 ottobre 1990, causa C-10/89, HAG GF, Racc. pag. I‑3711, e 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C‑268/91, Keck e Mithouard, Racc. pag. I‑6097). Essa fa valere anche il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa che, a suo parere, attesta la volontà dei dirigenti politici europei di estendere l’ambito di applicazione dell’attuale art. 230, quarto comma, CE e costituisce un orientamento per il Tribunale nell’interpretazione dell’art. 230, quarto comma, CE.
41 La mancanza di un diritto d’azione effettivo nel caso di specie deriva, secondo la ricorrente, dal fatto che, in forza del regime legale belga, gli atti legislativi delle regioni che hanno approvato l’accordo di cooperazione possono essere impugnati unicamente dinanzi alla Cour d’arbitrage belga e quindi unicamente sulla base di una violazione del principio di uguaglianza, delle norme relative alla ripartizione delle competenze e delle disposizioni del titolo II della Costituzione belga.
42 Di conseguenza, la ricorrente ritiene di non disporre, nell’ordinamento giuridico belga, di un rimedio giurisdizionale che le consenta di ottenere l’annullamento di una eventuale violazione del diritto comunitario compiuta attraverso gli atti legislativi delle regioni che traspongono l’accordo di cooperazione o attraverso la decisione impugnata. La validità della decisione impugnata potrebbe pertanto essere unicamente contestata nel caso in cui la ricorrente fosse citata in giudizio a seguito della sua contestazione dell’ammenda che sanziona la violazione delle disposizioni di legge regionali che impongono le nuove percentuali di recupero dei rifiuti d’imballaggio. Per giunta, solo la Corte di cassazione belga, giudice supremo nel caso di specie, sarebbe tenuta a sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte. Ora, ciò implicherebbe il decorso di un periodo di almeno cinque anni durante i quali la ricorrente resterebbe esposta a tale ammenda e all’incertezza del diritto quanto alla validità delle percentuali di recupero. La ricorrente considera pertanto tale situazione incompatibile con l’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva.
Giudizio del Tribunale
43 In forza dell’art. 230, quarto comma, CE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (…) un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».
44 La ricorrente cerca di ottenere l’annullamento dell’art. 1 della decisione impugnata che conferma la misura notificata dal Regno del Belgio e diretta ad imporre norme di riciclaggio e di recupero che oltrepassano gli obiettivi stabiliti all’art. 6, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 94/62.
45 La direttiva 94/62, che mira ad armonizzare le misure nazionali riguardanti la gestione di imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, si rivolge alla generalità degli Stati membri ai fini dell’adozione, da parte dei loro organi competenti, di atti di portata generale per tutti gli operatori economici interessati. Essa impone agli Stati membri, all’art. 6, n. 1, lett. a) e b), l’obbligo per cui almeno il 50% e fino al 65% in peso dei rifiuti di imballaggio sia recuperato entro il 30 giugno 2001 e, nell’ambito di questo obiettivo globale e sulla base della stessa scadenza, sia riciclato almeno il 25% e fino al 45% in peso di tutti i materiali di imballaggio che rientrano nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15% in peso per ciascun materiale di imballaggio. Tale direttiva stabilisce pertanto in termini astratti e obiettivi un regime generale in materia di recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
46 Ai sensi dell’art. 6, n. 6, di tale direttiva, la Commissione può confermare il perseguimento da parte di uno Stato membro di un livello di protezione dell’ambiente più elevato, a condizione che le misure adottate a tal fine dallo Stato membro non provochino distorsioni sul mercato interno, non ostino a che gli altri Stati membri si conformino alla detta direttiva, non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitrario e non configurino una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.
47 Queste deroghe al regime generale costituite dalle decisioni di conferma adottate dalla Commissione in forza dell’art. 6, n. 6, della direttiva 94/62 condividono il carattere generale della direttiva, dato che esse si rivolgono in termini astratti a categorie di persone indeterminate e si applicano a situazioni definite oggettivamente (v., in questo senso, sentenza della Corte 15 giugno 1993, causa C-213/91, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I‑3177, punto 19; ordinanza del Tribunale 11 luglio 2000, causa T-268/99, Fédération nationale d’agriculture biologique des régions de France e a./Consiglio, Racc. pag. II‑2893, punti 37 e 38, confermata dall’ordinanza della Corte 10 maggio 2001, causa C‑345/00 P, Fédération nationale d’agriculture biologique des régions de France e a./Consiglio, Racc. pag. I‑3811; ordinanza del presidente del Tribunale 28 novembre 2003, causa T-264/03 R, Schmoldt e a./Commissione, Racc. pag. I‑5089, punto 64). Pertanto, la decisione impugnata dev’essere considerata come un atto di portata generale.
48 È tuttavia importante verificare se, malgrado la portata generale della decisione impugnata, la ricorrente possa ciononostante essere considerata direttamente e individualmente interessata dalla decisione impugnata. Risulta infatti da una giurisprudenza costante che la portata generale di una disposizione non esclude, per ciò stesso, che essa possa riguardare direttamente e individualmente taluni operatori economici interessati (v., in questo senso, sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I‑2501, punti 13 e 14; Codorniu/Consiglio, punto 31 supra, punto 19; 22 novembre 2001, causa C‑451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I‑8949, punto 46; sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T‑43/98, Emesa Sugar/Consiglio, Racc. pag. II‑3519, punto 47).
49 Per quanto riguarda la questione se la ricorrente sia individualmente interessata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costantemente ribadita a partire dalla sentenza Plaumann/Commissione, punto 23 supra, una persona fisica o giuridica può sostenere di essere individualmente interessata da un atto di cui non sia destinataria solo se l’atto in questione la colpisce a motivo di determinate qualità a lei peculiari o di una circostanza di fatto che la distingua da chiunque altro e, conseguentemente, la identifichi in modo analogo a quello in cui lo sarebbe il destinatario (sentenza della Corte 1° aprile 2004, causa C‑263/02 P, Commissione/Jégo-Quéré, Racc. pag. I‑3425, punto 45).
50 A questo proposito la ricorrente sostiene, in primo luogo, di essere il solo organismo riconosciuto per il recupero dei rifiuti di imballaggio domestici e di essere, in forza di tale riconoscimento, la sola tenuta all’osservanza di vari obblighi.
51 Detta circostanza non è tuttavia tale da identificare la ricorrente ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 49. Infatti, dato che la decisione impugnata conferma il superamento da parte del Regno del Belgio degli obiettivi di recupero e di riciclaggio stabiliti all’art. 6, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 94/62, che si impongono a tutti i materiali di imballaggio e ai rifiuti di imballaggio, tale decisione non colpisce in particolare imprese di trattamento di rifiuti di imballaggio domestici che abbiano ottenuto preventivamente un riconoscimento da parte delle autorità belghe.
52 La decisione impugnata riguarda la ricorrente solo a motivo della sua qualità obiettiva di operatore economico attivo nel settore dell’imballaggio, allo stesso modo di qualunque altro operatore economico che si trovi, attualmente o in futuro, in una situazione identica (v., in questo senso, sentenza Abertal e a./Commissione, punto 47 supra, punto 20, e ordinanza del Tribunale 6 maggio 2003, causa T‑45/02, DOW AgroSciences/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑1973, punto 43).
53 In secondo luogo, la ricorrente considera, in sostanza, che essa sarà la sola impresa che, a seguito della decisione impugnata, dovrà de facto pagare un’ammenda importante.
54 A questo proposito occorre, innanzi tutto, osservare che l’art. 30, n. 2, dell’accordo di cooperazione prevede solo la possibilità di imporre un’ammenda amministrativa e che quest’ultima si applica a tutti i responsabili di imballaggi o organismi riconosciuti che non raggiungano, entro i termini, le percentuali imposte. L’ammenda prevista all’art. 30, n. 2, dell’accordo di cooperazione non si applica quindi unicamente alla ricorrente, il che è del resto riconosciuto indirettamente da quest’ultima quando considera che «l’incidenza di un’ammenda per [lei stessa] è del tutto diversa da quella subita da un altro responsabile eventuale di rifiuti di imballaggio».
55 Inoltre, la detenzione da parte della ricorrente di una rilevante quota del mercato degli imballaggi domestici, il fatto che la sua attività principale sia la raccolta e il recupero di rifiuti di imballaggio domestici e la circostanza che, pertanto, l’importo e la probabilità di un’eventuale ammenda sarebbero più elevati rispetto agli altri operatori non provano che essa sia individualmente interessata dalla decisione impugnata. Infatti, in forza della giurisprudenza, le conseguenze economiche che un ricorrente sostiene di subire a seguito di una disposizione controversa, anche se fossero note all’autore dell’atto, non bastano, di per sé, ad identificarlo rispetto ad una norma di carattere generale [v., in questo senso, ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-300/00 P(R), Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. I‑8797, punti 39 e 41]. Inoltre, secondo la giurisprudenza, il fatto che un atto di portata generale possa avere effetti concreti diversi per i diversi soggetti di diritto ai quali si applica non è tale da distinguerli rispetto a tutti gli altri operatori interessati, dato che l’applicazione di tale atto avviene in forza di una situazione oggettivamente determinata (v., in questo senso, ordinanze della Corte 18 dicembre 1997, causa C-409/96 P, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. I‑7531, punto 37, e del Tribunale 8 dicembre 1998, causa T-39/98, Sadam Zuccherifici e a./Consiglio, Racc. pag. II‑4207, punto 22, confermata dalla sentenza della Corte 31 maggio 2001, causa C-41/99 P, Sadam Zuccherifici e a./Consiglio, Racc. pag. I‑4239). Ora, come è stato sottolineato al precedente punto 47, la decisione impugnata è un atto di portata generale in quanto si rivolge in termini astratti a categorie di persone indeterminate e si applica a situazioni definite obiettivamente.
56 Infine, per quanto riguarda il richiamo alle sentenze Les Verts/Parlamento, punto 31 supra, e Codorniu/Consiglio, punto 31 supra, a riprova del fatto che la Corte avrebbe adottato un criterio economico e finanziario per valutare se i ricorrenti fossero individualmente interessati da una decisione, occorre sottolineare il diverso contesto della presente causa rispetto alle cause che hanno dato luogo a tali sentenze.
57 Quindi, a differenza della sentenza Codorniu/Consiglio, punto 31 supra, in cui una disposizione di portata generale impediva alla società ricorrente di utilizzare il suo marchio registrato e utilizzato da lunga data, il riconoscimento della ricorrente, nella fattispecie, le attribuisce solo un’autorizzazione che le consente di adempiere per i responsabili di imballaggi domestici gli obblighi di recupero dei rifiuti di imballaggio loro imposti dagli atti legislativi delle regioni (art. 1, punto 22, dell’accordo di cooperazione). Inoltre, tale autorizzazione, che è stata concessa solo per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1999 (art. 10, n. 4, dell’accordo di cooperazione e art. 24 della decisione di riconoscimento) e che si inserisce nell’ambito di obblighi imposti tanto alla ricorrente quanto agli altri responsabili di imballaggi, non conferisce un diritto all’applicazione di una percentuale di recupero specifica. Infatti, l’art. 25, n. 1, punto 3, dell’accordo di cooperazione precisa che l’organo di decisione della Commissione interregionale per l’imballaggio può modificare in ogni momento le condizioni di esercizio dell’attività contenute nel riconoscimento per motivi di interesse generale. Pertanto, la situazione della ricorrente si distingue da quella della ricorrente nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza Codorniu/Consiglio, punto 31 supra, e la ricorrente non può far valere tale giurisprudenza.
58 I fatti del caso di specie si distinguono anche da quelli all’origine della sentenza Les Verts/Parlamento, punto 31 supra. Oltre alla fondamentale differenza di contesto connessa alle parti e istituzioni in causa, il Tribunale rileva la mancanza di disparità tra la situazione della ricorrente e quella degli altri responsabili di imballaggi rispetto alla decisione impugnata. Infatti, nella causa Les Verts, talune formazioni politiche avevano partecipato all’adozione di una decisione del Parlamento europeo che verteva, nel contempo, sul trattamento loro riservato e su quello accordato a formazioni rivali che non erano state rappresentate nel Parlamento. Esse erano, per definizione, identificabili e quindi individualmente interessate e avrebbero pertanto beneficiato di una tutela giurisdizionale più ampia rispetto alle formazioni politiche rivali non rappresentate (sentenza Les Verts/Parlamento, punto 31 supra, punto 36). Invece, nel caso di specie, gli altri responsabili di imballaggi, così come la ricorrente (v. infra, punti 63 e segg.), non hanno partecipato all’adozione della decisione che verteva nel contempo sul trattamento loro riservato nonché su quello della ricorrente. Di conseguenza, gli altri responsabili di imballaggi non beneficiano, nella fattispecie, al riguardo, di una tutela giurisdizionale più ampia rispetto alla ricorrente. Pertanto, tale sentenza non può venire a sostegno della dimostrazione, da parte della ricorrente, del fatto di essere individualmente lesa dalla decisione impugnata.
59 In terzo luogo, la ricorrente fa valere, a sostegno del fatto di essere individualmente interessata dalla decisione impugnata, la circostanza che la Commissione ha fondato la decisione stessa sull’esistenza di gare d’appalto che solo la ricorrente bandisce e di dati, in ordine ai rifiuti domestici, che provengono dalla ricorrente e riguardano solo quest’ultima.
60 Il Tribunale osserva al riguardo, innazi tutto, che, nella decisione impugnata, la Commissione ha effettivamente preso in considerazione, per determinare il carattere appropriato delle misure notificate, l’esistenza di gare d’appalto [capo II, lett. a) e b), della decisione impugnata] e che, in forza della decisione di riconoscimento, la ricorrente deve attribuire gli appalti di riciclaggio attraverso procedure di gara (artt. 8‑11 della decisione di riconoscimento). Inoltre, risulta che i dati della ricorrente sono stati presi in considerazione dalla Commissione per l’adozione della decisione impugnata.
61 Tuttavia, in forza della giurisprudenza, il fatto che la Commissione abbia fondato la sua decisione sull’esistenza di obblighi propri alla ricorrente e su dati relativi a quest’ultima basterebbe ad identificarla solo a condizione che la presa in considerazione della sua situazione discenda dalle normative pertinenti. Ciò avverrebbe, da una parte, se la Commissione avesse l’obbligo, in base a specifiche disposizioni, di tener conto delle conseguenze dell’atto che essa intendeva adottare sulla situazione di determinati singoli di modo che questa circostanza possa essere tale da identificare questi ultimi (v., in questo senso, sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 21 e 28‑31; 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I‑2477, punto 11; 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. I‑769, punti 25‑28; sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T‑483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II‑2305, punto 67, e 17 gennaio 2002, causa T-47/00, Rica Foods/Commissione, Racc. pag. II‑113, punto 41). Ciò avverrebbe altresì, d’altra parte, se disposizioni pertinenti prevedessero un diritto dell’interessato a partecipare al procedimento precontenzioso (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 26 settembre 2000, cause riunite T-74/97 e T-75/97, Büchel/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑3067, punto 58).
62 Per quanto riguarda l’esistenza di una situazione specifica da prendere in considerazione nell’adozione della decisione impugnata, il Tribunale osserva che l’art. 6, n. 6, della direttiva 94/62 impone, da un lato, agli Stati membri che intendono perseguire un livello di tutela dell’ambiente più elevato di quello previsto all’art. 6, n. 1, lett. a) e b), di tale direttiva di informare la Commissione e, dall’altro, alla Commissione di confermare tali misure dopo aver verificato, in cooperazione con tutti gli Stati membri, che gli Stati membri richiedenti dispongano a tal fine della capacità di riciclaggio e di recupero adeguata e che tali misure non provochino distorsioni sul mercato interno, non ostino a che gli altri Stati membri si conformino alla direttiva e non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitrario nè una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.
63 Tale obbligo di verifica della Commissione implica unicamente la presa in considerazione di un insieme di dati relativi al riciclaggio e al recupero dei rifiuti di imballaggio sul piano nazionale e internazionale e non la presa in considerazione della situazione particolare di un’impresa che interviene nel settore del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggio domestici. L’art. 6, n. 6, della direttiva 94/62 prevede del resto espressamente che tale verifica avvenga in cooperazione con gli Stati membri. Ciò implica che non spetta alla Commissione consultare direttamente gli operatori economici, o addirittura taluni operatori economici in particolare.
64 È quindi giocoforza constatare che l’art. 6, n. 6, della direttiva 94/62 non impone alla Commissione l’obbligo di tener conto della situazione particolare di singole imprese, come la ricorrente, quando approva misure che derogano agli obiettivi previsti all’art. 6, n. 1, lett. a) e b), di questa stessa direttiva.
65 D’altro canto, né gli artt. 16 e 21 della direttiva 94/62, che prevedono rispettivamente una procedura di notifica e l’intervento di un comitato, tramite i quali si attua la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, né le altre disposizioni della direttiva 94/62 impongono un tale obbligo alla Commissione. Di conseguenza, la ricorrente non può legittimamente sostenere che la sua situazione particolare doveva essere presa in considerazione dalla Commissione nell’adottare la decisione impugnata.
66 Per quanto riguarda l’esistenza di un diritto a partecipare al procedimento, risulta da quanto precede che non è prevista alcuna norma procedurale relativa alla partecipazione di imprese interessate al procedimento amministrativo. La ricorrente lo riconosce del resto incidentalmente quando considera che, anche se la direttiva non prevede espressamente alcun obbligo di consultazione, un obbligo del genere dovrebbe esistere in forza dell’obbligo di buona amministrazione.
67 Per giunta, e in ogni caso, la ricorrente non dimostra di aver de facto direttamente partecipato al procedimento dinanzi alla Commissione. Ne consegue che, anche se esistesse un siffatto diritto, eventualmente fondato sull’obbligo di buona amministrazione o su una disposizione specifica come in materia antidumping, la ricorrente non potrebbe avvalersene non avendolo esercitato (sentenza della Corte 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 849, punti 13‑16, e sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-161/94, Sinochem Heilongjiang/Consiglio, Racc. pag. II‑695, punto 47).
68 Pertanto, la presa in considerazione da parte della Commissione di dati e di obblighi relativi alla ricorrente, nell’ambito dell’adozione della decisione impugnata, non è tale da identificare la ricorrente.
69 In quarto luogo, la ricorrente ritiene che, poiché essa era una delle fonti delle informazioni messe a disposizione della Commissione e che quest’ultima ha l’obbligo, in forza del principio di buona amministrazione, di verificare le informazioni fornite dagli Stati membri nell’ambito della procedura prevista all’art. 6, n. 6, della direttiva 94/62, la Commissione avrebbe dovuto chiederle il suo parere al fine di determinare la veridicità delle informazioni fornite dagli Stati membri. Di conseguenza, la ricorrente si ritiene anche individualmente interessata dalla decisione impugnata su tale base.
70 Occorre ricordare al riguardo, oltre alla mancanza di un diritto per la ricorrente di partecipare al procedimento nel caso di specie (v. supra, punto 66), che, in forza della giurisprudenza, salvo espressa disposizione in materia, né il processo di elaborazione degli stessi atti di portata generale né gli atti di portata generale medesimi, in quanto provvedimenti di portata generale, esigono, sulla base dei principi generali del diritto comunitario, la partecipazione delle persone lese, dato che si presume che gli interessi di queste ultime siano rappresentati dalle istituzioni politiche cui compete l’adozione di tali atti (v., in questo senso, ordinanze del Tribunale 30 settembre 1997, causa T‑122/96, Federolio/Commissione, Racc. pag. II‑1559, punto 75, 15 settembre 1998, causa T‑109/97, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, Racc. pag. II‑3533, punto 60, confermata dall’ordinanza della Corte 26 ottobre 2000, causa C‑447/98 P, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, Racc. pag. I‑9097, e 9 novembre 1999, causa T‑114/99, CSR Pampryl/Commissione, Racc. pag. II‑3331, punto 50).
71 Nella fattispecie, l’atto impugnato è un atto di portata generale (v. supra, punto 47) e l’obbligo di buona amministrazione fatto valere costituisce un principio generale di diritto. Ora, in forza della precitata giurisprudenza, tale principio non impone la partecipazione delle persone lese all’elaborazione di un atto del genere. Pertanto, in mancanza di espressa disposizione del legislatore, la ricorrente non può dedurre dal principio di buona amministrazione un diritto procedurale tale da comportare un diritto a proporre un ricorso di annullamento.
72 Infine, la ricorrente fa valere, in quinto luogo, che la presentazione di una denuncia costituisce un elemento comprovante che essa è individualmente interessata dalla decisione impugnata. Il Tribunale rileva al riguardo che tale denuncia è stata presentata il 10 giugno 2003, ossia più di quattro mesi dopo l’adozione della decisione impugnata e addirittura al di là di un eventuale termine di ricorso ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE. Per giunta, nella logica di un siffatto argomento, una denuncia del genere dev’essere valutata per il proprio valore dato che non ha alcun legame con il presente procedimento giurisdizionale. Infatti, oltre al fatto che tale denuncia non ha potuto interferire con l’adozione della decisione impugnata, la presentazione di una denuncia presso la Commissione dopo l’adozione di una decisione non anticipa in alcun modo la qualità dell’autore della denuncia alla luce dell’art. 230, quarto comma, CE nell’ambito di un ricorso di annullamento di tale decisione. Orbene, in mancanza di una qualsiasi disposizione che preveda una siffatta denuncia nell’ambito di un procedimento precontenzioso, le condizioni di ricevibilità dell’art. 230, quarto comma, CE si valutano indipendentemente da qualsiasi denuncia presentata dalla ricorrente presso la Commissione dopo l’adozione dell’atto impugnato. Pertanto, questo argomento è privo di qualsiasi pertinenza.
73 Da quanto precede risulta che la ricorrente non può essere considerata individualmente interessata da una decisione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
74 Occorre tuttavia ancora verificare se, come sostiene la ricorrente, tale conclusione non debba essere rimessa in discussione dall’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva.
75 Il Tribunale rileva al riguardo che, come la Corte ha dichiarato nelle sue sentenze Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (punto 40 supra), punto 40, e Commissione/Jégo-Quéré (punto 49 supra), punto 30, mediante gli artt. 230 e 241, da un lato, e l’art. 234, dall’altro, il Trattato CE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario (v., in questo senso, anche la sentenza Les Verts/Parlamento, punto 31 supra, punto 23). Nell’ambito di tale sistema, non potendo impugnare direttamente, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, gli atti comunitari di portata generale, le persone fisiche o giuridiche hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi, non competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti (sentenza della Corte 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto‑Frost, Racc. pag. 4199, punto 20), a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale.
76 Oltre al fatto che spetta, secondo la Corte, agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (sentenze Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, punto 40 supra, punto 41, e Commissione/Jégo-Quéré, punto 49 supra, punto 31), la Corte ha altresì dichiarato che un’interpretazione delle norme di ricevibilità sancite all’art. 230 CE, secondo la quale il ricorso di annullamento dovrebbe essere dichiarato ricevibile qualora sia dimostrato, in esito ad un esame concreto da parte del giudice comunitario delle norme procedurali nazionali, che queste ultime non autorizzano il singolo ad intentare un’azione che gli consenta di contestare la validità dell’atto comunitario impugnato, non è ammissibile. Un ricorso diretto di annullamento dinanzi al giudice comunitario non potrebbe essere proposto nemmeno se si potesse dimostrare, dopo un esame concreto da parte di quest’ultimo delle norme processuali nazionali, che queste norme non autorizzano il singolo a intentare un’azione che gli consenta di mettere in discussione la validità dell’atto comunitario contestato (ordinanza della Corte 12 dicembre 2003, causa C‑258/02 P, Bactria/Commissione, Racc. pag. I‑15105, punto 58). Infatti, un sistema del genere richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell’ambito del controllo della legittimità degli atti comunitari [sentenze Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (punto 40 supra), punto 43, e Commissione/Jégo-Quéré (punto 49 supra), punti 33 e 34].
77 Infine, in ogni caso, la Corte ha chiaramente stabilito (sentenze Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (punto 40 supra), punto 44, e Commissione/Jégo-Quéré (punto 49 supra), punto 36, che per quanto riguarda il requisito dell’interesse individuale imposto dall’art. 230, quarto comma, CE, anche se quest’ultimo dev’essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva (v., in questo senso, sentenza della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18), tenendo conto delle diverse circostanze atte ad identificare un ricorrente, tale interpretazione non può condurre ad escludere il requisito medesimo, espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari.
78 D’altro canto, anche se è indubbiamente concepibile un sistema di controllo della legittimità degli atti comunitari di portata generale diverso da quello istituito dal Trattato originario e mai modificato nei suoi principi, spetta, secondo la Corte, se del caso, agli Stati membri, in conformità dell’art. 48 UE, riformare il sistema attualmente in vigore (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, punto 40 supra, punto 45).
79 La ricorrente si stupisce del rigetto da parte della Corte sulla base di un motivo del genere dati i capovolgimenti radicali della giurisprudenza della Corte avvenuti nel passato. Essa ritiene inoltre che il progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa costituisca un orientamento per l’interpretazione dell’art. 230, quarto comma, CE.
80 Per quanto riguarda l’esistenza di capovolgimenti radicali della giurisprudenza della Corte avvenuti nel passato in taluni settori, basta constatare che, nella fattispecie, un capovolgimento del genere non si è verificato e che, in forza all’art. 225 CE e dello Statuto della Corte di giustizia, non spetta al Tribunale pronunciarsi sulla fondatezza di una decisione della Corte.
81 Per quanto riguarda il progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, occorre rilevare che tale Trattato non è ancora entrato in vigore. Pertanto, il Tribunale non può essere vincolato da tale Trattato o dalle volontà dei dirigenti politici europei che sarebbero alla base di tale Trattato.
82 Pertanto la ricorrente, alla luce della giurisprudenza della Corte, non può far valere utilmente il fatto che essa sarebbe privata di mezzi di tutela giurisdizionale se il ricorso di annullamento dovesse essere dichiarato irricevibile.
83 L’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva non è quindi tale, vista detta giurisprudenza della Corte, da rimettere in discussione la conclusione secondo la quale la ricorrente non è individualmente interessata da una decisione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Dato che la ricorrente non soddisfa una delle condizioni di ricevibilità dell’art. 230, quarto comma, CE, il presente ricorso dev’essere dichiarato irricevibile.
Sulle spese
84 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare le spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla convenuta.
Lussemburgo, 16 febbraio 2005
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. Azizi
1 Lingua processuale: l'olandese.
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