Causa T‑196/03
European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI)
contro
Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
«Irricevibilità manifesta — Nozione di ricorrente individualmente interessato — GEIE — Contratti in corso — Diritti di proprietà intellettuale»
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 10 dicembre 2004
Massime dell’ordinanza
1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Atto normativo — Direttiva
(Artt. 230, quarto comma, CE e 249 CE)
2. Ricorso di annullamento — Ricorso proposto da un gruppo europeo di interesse economico — Ricevibilità — Presupposti
(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 2137/85)
3. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici — Ricorso di un gruppo europeo di interesse economico che riunisce associazioni di imprese che fabbricano prodotti chimici —Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/15)
4. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici — Atto che può riguardare direttamente e/o individualmente determinati operatori a causa di contratti conclusi anteriormente alla sua entrata in vigore — Presupposti
(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/15)
5. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso proposto da un’associazione di imprese che ha partecipato al procedimento di adozione dell’atto — Ricevibilità — Presupposti
(Art. 230, quarto comma, CE)
6. Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atti di portata generale — Obbligo dei giudici nazionali di applicare le norme procedurali nazionali in modo da consentire la contestazione della legittimità degli atti comunitari di portata generale — Possibilità di ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario in caso di ostacolo insormontabile sul piano delle norme procedurali nazionali — Esclusione
(Art. 230, quarto comma, CE)
1. Anche se l’art. 230, quarto comma, CE non riguarda espressamente la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da singoli nei confronti di una direttiva, questa unica circostanza non è sufficiente per dichiarare irricevibili tali ricorsi. Inoltre, le istituzioni comunitarie non possono escludere, con la sola scelta della forma dell’atto di cui trattasi, la tutela giurisdizionale che tale disposizione del Trattato offre ai singoli. Pertanto, il fatto che l’atto impugnato, per sua natura, abbia portata generale e non costituisca una decisione ai sensi dell’art. 249 CE non basta, di per sé, a escludere la possibilità che un singolo proponga un ricorso d’annullamento contro di esso.
(v. punti 34, 37)
2. La ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti dipende, salvo interesse ad agire proprio, dal fatto che i membri di tale associazione avessero la possibilità di presentare tale ricorso a titolo individuale. Questa soluzione vale altresì nel caso di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), che, ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 2137/85, relativo all’istituzione di un GEIE, ha soltanto il fine di agevolare o di sviluppare l’attività economica dei suoi membri, allo scopo di consentire loro di aumentare i propri risultati, cosicché il primo è solamente ausiliario rispetto ai secondi.
(v. punto 43)
3. È irricevibile il ricorso di annullamento di un gruppo europeo di interesse economico che riunisce due associazioni di imprese che fabbricano prodotti chimici avverso la direttiva 2003/15, che modifica la direttiva 76/768 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
Infatti, gli effetti nefasti che i divieti istituiti dalla citata direttiva e l’etichettatura da questa autorizzata, con indicazione dell’assenza di sperimentazione animale, avrebbero sulla posizione concorrenziale delle imprese rappresentate dalle associazioni di cui trattasi non le caratterizzano rispetto alle altre imprese che non riforniscono il settore dei cosmetici, o che si limitano a tale mercato ma non sperimentano i loro ingredienti sugli animali o non impiegano sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. In proposito, non è sufficiente che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto di portata generale in misura maggiore dei loro concorrenti perché siano individualmente interessati dallo stesso.
Peraltro, la circostanza che le stesse imprese siano, in certi paesi, le principali imprese del settore non consente di dedurre che appartengono ad una cerchia di operatori economici determinati e identificabili in funzione di criteri inerenti ai prodotti in questione o alle attività economiche svolte, poiché, per principio, un’attività commerciale può essere esercitata da qualsiasi impresa che si trovi o possa trovarsi in una situazione identica ad esse.
Analogamente, l’esistenza di una tutela giuridica, come un brevetto, del know-how e del segreto commerciale delle imprese rappresentate dalle associazioni aderenti al gruppo ricorrente non è tale da contraddistinguerle rispetto a tutti gli altri fabbricanti di prodotti chimici interessati dalla direttiva 2003/15. Da un lato, anche costoro possono invocare quella tutela a loro vantaggio, poiché la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti avvengono spesso sotto la protezione di diritti di proprietà intellettuale. D’altro lato, è vero che ogni brevetto identifica il prodotto da esso protetto, ma la citata direttiva non ostacola l’uso di un brevetto specifico, così che l’eventuale lesione dei diritti di proprietà intellettuale risulta solo dal fatto, impersonale, che si producano sostanze ad uso dell’industria cosmetica.
(v. punti 46‑47, 49, 57)
4. Affinché il richiamo agli impegni contrattuali conduca alla ricevibilità di un ricorso di annullamento nei confronti di un atto normativo, come la direttiva 2003/15, che modifica la direttiva 76/768 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, occorre, innanzitutto, che una norma di diritto superiore all’atto di cui trattasi abbia imposto alle istituzioni di prendere in considerazione la situazione delle imprese ricorrenti in modo specifico rispetto a quella di ogni altro soggetto interessato da tale atto. Occorre, poi, che le dette imprese siano titolari di contratti già stipulati, la cui esecuzione, prevista durante il periodo di applicazione dell’atto impugnato, sia impedita in tutto o in parte.
(v. punto 53)
5. Sebbene il fatto che un’associazione d’imprese abbia avuto un ruolo nell’iter che ha condotto all’adozione di un atto di portata generale possa giustificare la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto dalla detta associazione contro un atto del genere, quand’anche le imprese aderenti a tale associazione non siano direttamente e individualmente interessate dallo stesso, il fatto di aver partecipato volontariamente alla preparazione di un atto di natura legislativa, nell’ambito di un procedimento che non prevede l’intervento dei singoli, non può legittimare a impugnare tale atto, diversamente dalla partecipazione a un procedimento nel quale l’intervento dei singoli sia previsto.
(v. punti 63‑65)
6. A parte il fatto che spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e a colmare le eventuali lacune dei Trattati in questo senso, non è ammissibile un’interpretazione delle norme di ricevibilità enunciate dall’art. 230 CE secondo la quale il ricorso di annullamento dovrebbe essere dichiarato ricevibile quando sia dimostrato, dopo un concreto esame delle norme processuali nazionali da parte del giudice comunitario, che tali norme non autorizzano un singolo a proporre un ricorso atto a consentirgli di porre in discussione la validità dell’atto comunitario contestato. Infatti, un sistema del genere richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell’ambito del controllo della legittimità degli atti comunitari.
(v. punto 70)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
10 dicembre 2004(1)
«Irricevibilità manifesta – Nozione di ricorrente individualmente interessato – GEIE – Contratti in corso – Diritti di proprietà intellettuale»
Nel procedimento T-196/03,
European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti. K. Van Maldegem e C. Mereu,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. J.L. Rufas Quintana, M. Moore e K. Bradley, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,eConsiglio dell'Unione europea, rappresentato dalle E. Karlsson e M.C. Giorgi Fort, in qualità di agenti,
convenuti,
diretto ad ottenere l'annullamento:
– dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 febbraio 2003, 2003/15/CE, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 66, pag. 26), nella parte in cui introduce nella direttiva 76/768 il nuovo art. 4 bis, nn. 2 e 2.1, e il nuovo art. 4 ter,
– dell'art. 1, n. 5, della direttiva 2003/15, nella parte in cui introduce un nuovo comma all'art. 6, n. 3, della direttiva 76/768,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITA' EUROPEE (Terza Sezione)
composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Ambito normativo, fatti e procedimento
1 Prima dell’adozione dell’atto impugnato, l’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169),
– era stato completato dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE, che modificava, per la sesta volta, la direttiva 76/768 (GU L 151, pag. 32), che vi aveva inserito il punto i),
– mentre questo era stato a sua volta modificato da ultimo dalla direttiva della Commissione 19 giugno 2000, 2000/41/CE, che rinvia per la seconda volta il termine per il divieto della sperimentazione animale di ingredienti o miscele di ingredienti per prodotti cosmetici (GU L 145, pag. 25).
L’art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva 76/768 era conseguentemente redatto in questi termini:
«Fatti salvi gli obblighi generali loro imposti dall’articolo 2, gli Stati membri vietano l’immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono:
(...)
i) a decorrere dal 30 giugno 2002 (…) ingredienti o miscele di ingredienti sperimenta[t]i su animali, onde ottemperare al disposto della direttiva».
2 Sempre antecedentemente all’adozione dell’atto impugnato, la direttiva 76/768
– era stata completata con l’inserimento dell’art. 6, n. 3, ad opera dell’art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 88/667/CEE, che ha modificato per la quarta volta la direttiva 76/768 (GU L 382, pag. 46),
– quest’ultimo articolo era stato completato dall’art. 1, n. 9, della direttiva 93/35.
Conseguentemente, l’art. 6, n. 3, della direttiva 76/768 era del seguente tenore:
«Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni adeguate affinché in sede di etichettatura, di presentazione alla vendita e di pubblicità dei cosmetici non vengano impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche che non possiedono. Inoltre qualsiasi riferimento a esperimenti su animali deve indicare chiaramente se gli esperimenti effettuati riguardavano il prodotto finito e/o i suoi ingredienti».
3 Il 27 febbraio 2003, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2003/15/CE, che modifica la direttiva 76/768 (GU L 66, pag. 26).
4 L’art. 1 della direttiva 2003/15 così recita:
«La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:
(...)
2) sono inseriti gli articoli seguenti:
“Articolo 4 bis
1. Fatti salvi gli obblighi generali ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri vietano:
a) l’immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all’OCSE;
b) l’immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all’OCSE;
c) la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva;
d) la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose o nell’allegato IX della presente direttiva.
La Commissione elabora, entro l’11 settembre 2004, il testo dell’allegato IX, conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP).
2. La Commissione, previa consultazione dell’SCCNFP e del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) e tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all’OCSE, stabilisce calendari per l’attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), comprese le scadenze per la graduale soppressione dei vari esperimenti. I calendari sono messi a disposizione del pubblico entro l’11 settembre 2004 e sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il periodo di attuazione è limitato ad un massimo di 6 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE in relazione al paragrafo 1, lettere a), b) e d).
2.1. Per quanto riguarda gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi, il periodo di attuazione è limitato ad un massimo di 10 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE in relazione al paragrafo 1, lettere a) e b).
(...)
Articolo 4 ter
L’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell’allegato I della direttiva 67/548/CEE è vietato. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie in conformità della procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Una sostanza classificata nella categoria 3 può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione dell’SCCNFP e dichiarata accettabile per l’utilizzo nei prodotti cosmetici”.
(...)
5) All’articolo 6, paragrafo 3, l’ultima frase è soppressa ed è aggiunto il seguente comma:
“Inoltre il fabbricante o il responsabile dell’immissione del prodotto cosmetico sul mercato comunitario può attirare l’attenzione delle Comunità europee, sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto, sul fatto che quest’ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici. Sono elaborate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea linee guida, conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Il Parlamento europeo riceve i progetti di misure sottoposti al comitato.”
(...)».
5 Il ricorrente è un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) che riunisce due associazioni di imprese che fabbricano prodotti chimici.
6 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 giugno 2003, il ricorrente ha proposto il presente ricorso di annullamento parziale della direttiva 2003/15.
7 Con atti separati, depositati nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 17 e il 14 agosto 2003, i convenuti hanno sollevato due eccezioni di irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale. Il ricorrente ha depositato le proprie osservazioni su tali eccezioni il 29 settembre 2003.
Conclusioni delle parti
8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso ricevibile e fondato o, in subordine, riunire le questioni sulla ricevibilità all’esame del merito;
– annullare l’art. 1 della direttiva 2003/15, nella parte in cui introduce l’art. 4 bis, nn. 2 e 2.1, e l’art. 4 ter, nonché il nuovo comma all’art. 6, n. 3;
– condannare i convenuti alle spese.
9 Il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo chiedono che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– condannare la ricorrente alle spese.
Sul procedimento
1. Sull’esame delle eccezioni di irricevibilità congiuntamente al merito
Argomenti delle parti
10 Il Consiglio e il Parlamento chiedono che, in applicazione dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, il Tribunale statuisca sulla ricevibilità del ricorso senza impegnare la discussione nel merito.
11 Al contrario, il gruppo ricorrente chiede al Tribunale «di esaminare il merito prima di statuire sulla ricevibilità o, in via subordinata, di riunire ogni decisione al merito». La European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) sostiene che «la presente controversia riguarda un settore estremamente complesso del diritto in cui la [sua] situazione giuridica (...) è strettamente connessa alle soggiacenti questioni di merito». Tale complessità sarebbe attestata dalla descrizione erronea dei motivi invocati a sostegno della domanda ad opera del Parlamento in sede di eccezione di irricevibilità. Il Tribunale dovrebbe pertanto esaminare il merito «prima o allo stesso tempo della questione di ricevibilità». L’EFfCI aggiunge che tale possibilità è espressamente prevista dall’art. 114, n. 4, del regolamento di procedura. Inoltre, sarebbe illustrata nella sentenza del Tribunale 1° dicembre 1999, cause riunite T-125/96 e T-152/96, Boehringer/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑3427).
Giudizio del Tribunale
12 Ai sensi dell’art. 114, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può statuire su un’eccezione di irricevibilità sollevata da una parte in conformità dell’art. 114, n. 1, ovvero riunirla al merito.
13 Dalla sentenza della Corte 26 febbraio 2002, causa C-23/00 P, Consiglio/Boehringer (Racc. pag. I‑1873, punto 52), risulta che spetta al Tribunale valutare in che cosa consista una corretta amministrazione della giustizia nelle circostanze della causa. Pertanto, in quel procedimento il Tribunale ha potuto scegliere eccezionalmente di esaminare la legittimità di uno degli atti impugnati prima della ricevibilità del primo dei due ricorsi riuniti, in uno sforzo di economia processuale (sentenza Boehringer/Consiglio e Commissione, punto 11 supra).
14 Nel caso di specie una simile economia processuale non sembra ipotizzabile. L’argomento dell’EFfCI secondo cui il ricorso solleverebbe questioni di diritto estremamente complesse invita al contrario ad evitare un esame del merito, qualora l’eventuale irricevibilità del ricorso lo consenta. Va disatteso, sotto questo profilo, l’argomento secondo cui tale complessità e l’impossibilità di statuire immediatamente sull’irricevibilità del ricorso deriverebbero dalla erronea comprensione dei motivi della domanda da parte del Parlamento. Il Parlamento non fa discendere le eccezioni di irricevibilità che solleva dal modo in cui ha compreso tali motivi, cosicché, anche se erronea, la sua maniera di intenderli non rende indispensabile la riunione al merito.
15 La pretesa dell’EFfCI, quindi, non può essere accolta. La natura del ricorso di annullamento, infatti, non può essere ridotta ad una semplice consulenza giuridica sulla legittimità della direttiva impugnata, salvo travisare la finalità dell’art. 230 CE.
16 Conseguentemente, si deve statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito, conformemente all’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura.
17 Per il resto, ai sensi dell’art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, salvo decisione contraria del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente. Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dall’esame dei documenti del fascicolo per statuire sulle domande presentate dai convenuti senza avviare la fase orale del procedimento.
2. Sulla domanda di riservatezza
18 Il 29 settembre 2003 l’EFfCI ha chiesto, in applicazione dell’art. 116, n. 2, del regolamento di procedura, che alcuni documenti fossero coperti da riservatezza.
19 Da tale disposizione risulta che una domanda di riservatezza è connessa ad un intervento. In mancanza di intervento nel caso di specie, la domanda è prematura. Pertanto, non occorre pronunciarsi su questo punto.
Sull’irricevibilità del ricorso
1. Argomenti delle parti
20 I convenuti sostengono che il ricorso è irricevibile, in quanto il ricorrente non sarebbe individualmente interessato, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dalle disposizioni controverse.
21 A loro avviso, non si può dedurre che il gruppo ricorrente sia individualmente interessato dal fatto che le imprese da questo rappresentate sono economicamente più colpite di altre dall’atto impugnato, giacché tale atto non le lede in ragione di determinate qualità che sono loro proprie.
22 Peraltro, i convenuti fanno valere che, nella sentenza 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I‑1853), la Corte non ha dedotto che una persona era «individualmente interessata» dal solo fatto che i suoi diritti di proprietà intellettuale erano lesi dalla misura controversa. Piuttosto, avrebbe dedotto la ricevibilità del ricorso dal fatto che la società si trovava di fronte ad una normativa che riservava il termine «crémant» ad alcuni viticoltori francesi e lussemburghesi, cioè a una cerchia di produttori ben determinata, quando questo stesso termine costituiva il suo marchio depositato. Al contrario, il fatto che l’EFfCI rappresenti e difenda gli interessi di un gran numero di società titolari di brevetti per la commercializzazione delle sostanze utilizzate nella fabbricazione di prodotti cosmetici non sarebbe sufficientemente distintivo. Infatti, la formulazione della maggior parte dei prodotti cosmetici sarebbe protetta dai diritti di proprietà intellettuale.
23 Inoltre, considerare che il fatto di rappresentare un intero settore consenta di soddisfare la condizione per cui il soggetto dev’essere individualmente interessato priverebbe tale condizione di qualsiasi significato.
24 Secondo i convenuti, infine, dalla giurisprudenza risulta che spetta agli Stati membri, nell’attuazione delle norme comunitarie, garantire la tutela giurisdizionale completa ed effettiva a cui il ricorrente può aspirare.
25 Al contrario, l’EFfCI sostiene di essere individualmente interessata rispetto a qualsiasi altro operatore economico, in quanto le attività commerciali dei fabbricanti di ingredienti presenti nella composizione di cosmetici risentirebbero in misura particolare del divieto di immissione sul mercato dei prodotti cosmetici sperimentati sugli animali o contenenti sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (in prosieguo: «CMR»).
26 L’EFfCI afferma che le disposizioni impugnate, da un lato, vieteranno la sperimentazione animale di sostanze chimiche utilizzate nella fabbricazione di prodotti cosmetici e, dall’altro, la commercializzazione di prodotti cosmetici finiti o di sostanze che entrano nella loro composizione che siano testati in tal modo. Tali divieti si applicherebbero anche qualora le sperimentazioni su animali fossero state realizzate per soddisfare altre normative. Secondo l’EFfCI, questi ledono la sua posizione concorrenziale dal momento che le società da essa rappresentate sono svantaggiate rispetto ad altre imprese che non operino nel settore dei cosmetici o rispetto ad altre che immettano sul mercato ingredienti utilizzati unicamente in tale industria ma non testati sugli animali. Lo svantaggio deriverebbe dal fatto che le imprese raggruppate dall’EFfCI, avendo attività diversificate, dovrebbero conformarsi ad altre prescrizioni normative che prevedono l’effettuazione di esperimenti su animali. L’impatto di tali divieti è tanto più rilevante, secondo la ricorrente, in quanto l’innovazione è indispensabile per mantenere la posizione concorrenziale delle imprese cosmetiche rispetto ai concorrenti. Esse avrebbero infatti costantemente bisogno di nuove sostanze chimiche «che, date le prescrizioni della direttiva sulle sostanze pericolose, devono essere sottoposte ad approfondite sperimentazioni su animali».
27 L’EFfCI sostiene poi che «la [seconda] misura impugnata ha un effetto manifesto sulla [sua] situazione giuridica (...) in quanto essa non sarà più in grado di utilizzare sostanze che siano classificate come CMR delle categorie 1, 2 o 3 e che entrino nella composizione dei prodotti cosmetici. Anche in questo caso le società affiliate (…) [fabbricherebbero] e [fornirebbero] attualmente all’industria cosmetica sostanze chimiche rientranti in queste categorie».
28 Secondo l’EFfCI, le società che esso raggruppa sarebbero pregiudicate dalla terza misura impugnata in quanto questo autorizza i fabbricanti di prodotti cosmetici a utilizzare un’etichetta in cui si indica che nell’elaborazione del prodotto cosmetico e degli ingredienti in esso contenuti non si è ricorso ad alcun esperimento su animali. Dato che le sostanze chimiche sono state quasi tutte sperimentate su animali e che ci vorranno diversi anni prima che siano disponibili metodi alternativi, l’EFfCI afferma che, dal momento dell’entrata in vigore della direttiva impugnata, le società di cui essa difende gli interessi potranno solo raramente avvalersi dell’assenza di tali sperimentazioni. Le imprese in questione sarebbero quindi sfavorite rispetto ad altri operatori economici in grado di trarre vantaggio da tale indicazione. Esse subirebbero, inoltre, «uno svantaggio concorrenziale rispetto ad altri fabbricanti di cosmetici che facciano uso di un’etichetta ingannevole che indichi che non è stata effettuata alcuna sperimentazione animale».
29 L’EFfCI sostiene ancora che ciò che distingue le società da essa raggruppate è il brevetto di cui sono titolari. Infatti, tale brevetto conferisce loro, affermano, l’esclusiva dell’uso e dell’immissione sul mercato dei prodotti da esso contemplati. Questo diritto, secondo la ricorrente, gode di una protezione speciale, analoga a quella considerata dalla Corte nella sentenza 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie/Commissione (Racc. pag. 1965). Orbene, la direttiva controversa avrebbe ripercussioni negative sui vantaggi che i fabbricanti possono trarne. Riferendosi alla sentenza Codorniu/Consiglio, citata al precedente punto 22, l’EFfCI insiste sul fatto che il diritto di commercializzare a titolo esclusivo prodotti risultanti da invenzioni precedenti l’adozione della direttiva di cui si tratta è identico al diritto che la società Codorniu deteneva in ragione della registrazione del marchio «crémant» e che ha consentito al suo ricorso di essere considerato ricevibile.
30 Il gruppo ricorrente sostiene altresì che, in certi casi, le società di cui rappresenta gli interessi sono costrette a venir meno a impegni contrattuali precedentemente assunti con i clienti, il che comporta gravi perdite per le parti contraenti in termini di reciproca fiducia e di quote di mercato.
31 Il gruppo ricorrente si avvale peraltro del fatto di aver «partecipato alla fase amministrativa fornendo dati scientifici e presentando osservazioni durante l’intero corso della procedura di adozione» della direttiva controversa. Inoltre, deriverebbe una protezione particolare dall’art. 13 della direttiva 76/768, il quale esige che le parti interessate siano informate della motivazione precisa di «[ogni] atto individuale, adottato in applicazione della [detta] direttiva e comportante restrizioni o divieti dell’immissione nel mercato dei prodotti cosmetici».
32 Infine, il gruppo ricorrente fa valere che «la sua capacità (...) di proteggere i suoi diritti di proprietà intellettuale (brevetto) e la sua capacità di difendere i suoi prodotti in base alla normativa comunitaria esistente (diritti della difesa) è un principio superiore di diritto che dev’essere rispettato in ogni circostanza quando siano in gioco diritti e libertà individuali». Tale principio di diritto, continua, «si ispira agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950]».
2. Giudizio del Tribunale
Considerazioni generali
33 Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro le decisioni prese nei suo confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente».
34 Anche se l’art. 230, quarto comma, CE non riguarda espressamente la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da singoli nei confronti di una direttiva, emerge comunque dalla giurisprudenza che questa unica circostanza non è sufficiente per dichiarare irricevibili tali ricorsi (sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T-135/96, UEAPME/Consiglio, Racc. pag. II-2335, punto 63; ordinanze del Tribunale 10 settembre 2002, causa T-223/01, Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-3259, punto 28, e 6 maggio 2003, causa T-321/02, Vannieuwenhuyze-Morin/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II-1997, punto 21). Inoltre, le istituzioni comunitarie non possono escludere, con la sola scelta della forma dell’atto di cui trattasi, la tutela giurisdizionale che tale disposizione del Trattato offre ai singoli (ordinanze del Tribunale 14 gennaio 2002, causa T-84/01, Association contre l’heure d’été/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II-99, punto 23, Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, cit., punto 28, e Vannieuwenhuyze-Morin/Parlamento e Consiglio, cit., punto 21). Occorre pertanto accertare se la direttiva controversa riguardi «direttamente ed individualmente» il ricorrente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
35 Stante il carattere cumulativo di queste due condizioni, il Tribunale ritiene che si debba esaminare innanzitutto se il gruppo ricorrente sia individualmente interessato, poiché, qualora non lo fosse, diverrebbe superfluo verificare se sia leso direttamente dalla direttiva controversa.
Sulla condizione per cui il ricorrente dev’essere individualmente interessato
36 Nella fattispecie, è pacifico che gli artt. 4 bis, 4 ter e 6, n. 3, secondo comma, inseriti nella direttiva 76/768 dalle disposizioni controverse, sono enunciati in maniera generale. Queste disposizioni si applicano a situazioni determinate oggettivamente e dispiegano effetti giuridici nei confronti di imprese produttrici di sostanze utilizzate nella fabbricazione di cosmetici, vale a dire nei confronti di una categoria di persone giuridiche considerata in modo generale e astratto.
37 Tuttavia, il fatto che l’atto impugnato, per sua natura, abbiano portata generale e non costituisca una decisione ai sensi dell’art. 249 CE non basta, di per sé, a escludere la possibilità che un singolo proponga un ricorso d’annullamento contro di esso (sentenze della Corte Codorniu/Consiglio, punto 22 supra, punto 19, e 22 novembre 2001, causa C-451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I‑8949, punto 49; ordinanze del Tribunale Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, punto 34 supra, punto 29, e 21 marzo 2003, causa T-167/02, Établissements Toulorge/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑1111, punto 26).
38 Infatti, in determinate circostanze, anche un atto normativo che si applichi alla generalità degli operatori economici interessati può riguardare individualmente alcuni di loro, presentando, in tal modo, carattere decisionale nei loro confronti (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I‑2501, punto 13, e Codorniu/Consiglio, punto 22 supra, punto 19; ordinanza Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, punto 34 supra, punto 29). Così accade quando l’atto in questione li colpisca a motivo di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifichi in modo analogo a quello in cui lo sarebbe il destinatario (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197, e 1° aprile 2004, causa C‑263/02 P, Commissione/Jégo-Quéré, Racc. pag. I-3425, punto 45).
39 Si deve pertanto verificare se, nella fattispecie, gli elementi del fascicolo consentano di considerare soddisfatte tali condizioni.
40 In primo luogo occorre stabilire quale sia l’incidenza della natura di GEIE dell’EFfCI sulla ricevibilità del ricorso.
41 Risulta da una giurisprudenza consolidata della Corte che non si può accogliere il principio secondo cui un’associazione, in quanto rappresentante di una categoria di imprenditori, sia individualmente lesa da un atto che pregiudichi gli interessi generali della categoria (v. sentenze della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio, Racc. pag. 877; 18 marzo 1975, causa 72/74, Union syndicale e a./Consiglio, Racc. pag. 401; 28 ottobre 1982, causa 135/81, Groupement des agences de voyages/Commissione, Racc. pag. 3799; 10 luglio 1986, causa 282/85, DEFI/Commissione, Racc. pag. 2469; ordinanza della Corte 5 novembre 1986, causa 117/86, UFADE/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3255; ordinanza del Tribunale 28 ottobre 1993, causa T-476/93, FRSEA e FNSEA/Consiglio, Racc. pag. II‑1187, punto 25, e sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite da T‑447/93 a T-449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag. II‑1971, punto 54).
42 Tuttavia, la ricevibilità dei ricorsi proposti da un’associazione è ammessa in almeno tre fattispecie tipiche:
– quando una disposizione di natura normativa riconosca espressamente alle associazioni professionali una serie di facoltà di carattere procedurale;
– quando l’associazione rappresenti gli interessi di imprese che, a loro volta, siano legittimate ad agire;
– quando l’associazione sia identificata per il pregiudizio arrecato ai propri interessi in quanto associazione, in particolare in quanto la sua posizione di negoziatrice sia stata pregiudicata dall’atto di cui è richiesto l’annullamento (ordinanza del Tribunale 23 novembre 1999, causa T‑173/98, UPA/Consiglio, Racc. pag. II‑3357, punto 47).
43 Ne consegue che la ricevibilità di un ricorso d’annullamento di un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti dipende, salvo interesse ad agire proprio, dal fatto che i suoi membri avessero la possibilità di presentare tale ricorso a titolo individuale. Questa soluzione vale altresì nel caso di un GEIE. Infatti, dall’art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2137, relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199, pag. 1), risulta che il fine di tale gruppo è soltanto quello di agevolare o di sviluppare l’attività economica dei suoi membri, al fine di consentire loro di aumentare i propri risultati, cosicché il primo è solamente ausiliario rispetto ai secondi.
44 Occorre quindi verificare se i membri del gruppo ricorrente siano individualmente interessati dall’atto impugnato.
45 Il Tribunale rileva a questo proposito che gli stessi membri del gruppo ricorrente sono associazioni di imprese. Conseguentemente, per stabilire se queste associazioni sarebbero state legittimate a presentare il ricorso in esame dipende a sua volta, e conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 42, da circostanze particolari ovvero dal fatto che le imprese che le compongono siano individualmente interessate dall’atto impugnato.
Se le imprese del settore siano individualmente interessate
– Impatto della direttiva in esame sulla posizione concorrenziale delle imprese del settore
46 L’EFfCI mette in evidenza gli effetti nefasti che i divieti istituiti dalla direttiva 2003/15 e l’etichettatura da questa autorizzata con l’indicazione dell’assenza di sperimentazione animale avrebbero sulla posizione concorrenziale delle imprese rappresentate dalle due associazioni che l’EFfCI raggruppa.
47 Orbene, tali effetti non le caratterizzano rispetto alle altre imprese che non riforniscono il settore dei cosmetici o che si limitano a tale mercato ma non sperimentano i loro ingredienti sugli animali o non impiegano sostanze CMR. Infatti, non è sufficiente che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore dei loro concorrenti perché siano individualmente interessati dallo stesso (ordinanza del Tribunale 15 settembre 1999, causa T‑11/99, Van Parys e a./Commissione, Racc. pag. II-2653, punti 50 e 51).
48 Inoltre, le imprese in questione sarebbero colpite solo a causa della loro qualità obiettiva di società produttrici di sostanze utilizzate sia dalle imprese di cosmetici sia da altre imprese, alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore che si trovi in una situazione identica nella Comunità europea (v., in questo senso, ordinanze del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-14/97 e T-15/97, Sofivo e a./Consiglio, Racc. pag. II-2601, e 15 gennaio 2004, causa T-393/03, Valenergol/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 19).
49 Peraltro, la circostanza che le imprese coinvolte siano, in certi paesi, le principali imprese del settore non consente di dedurre che appartengono ad una cerchia di operatori economici determinati e identificabili in funzione di criteri inerenti al prodotto in questione o alle attivita economiche svolte. Infatti, per principio un’attivita commerciale può essere esercitata da qualsiasi impresa, che si trovi o possa trovarsi in una situazione identica ad esse (sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 12-14).
50 Infine, il Tribunale non può prendere in considerazione il fatto che le imprese appartenenti alle associazioni rappresentate dal gruppo ricorrente subirebbero uno svantaggio in termini di concorrenza in quanto potrebbero trovarsi di fronte ad altri fabbricanti di cosmetici che facessero uso di una «etichetta ingannevole». L’argomento poggia su una semplice ipotesi non dimostrata secondo cui certi operatori non rispetterebbero i loro obblighi di legge. Anche ammettendo che una tale ipotesi possa verificarsi, ciò non dispenserebbe il gruppo ricorrente dalla necessità di conformarsi alle condizioni di ricevibilità fissate dall’art. 230, quarto comma, CE.
51 Occorre pertanto verificare se, nel caso di specie, vi siano altre circostanze che caratterizzano le imprese associate all’EFfCI.
– Esistenza di impegni contrattuali
52 Facendo riferimento alle sentenze della Corte Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata al precedente punto 49, e 26 giugno 1990, causa C‑152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I‑2477), il gruppo ricorrente afferma che il bando della sperimentazione animale e delle sostanze CMR costringerebbe le imprese aderenti alle associazioni da esso difese a venir meno agli impegni contrattuali precedentemente assunti con i clienti, rischiando in tal modo di subire un danno economico considerevole.
53 Tuttavia, come già dichiarato dal Tribunale nell’ordinanza Établissements Toulorge/Parlamento e Consiglio, citata al precedente punto 37 (punto 64), la Corte, in ciascuna di tali cause, aveva verificato se fosse stata fornita la prova dell’esistenza di certe loro qualità particolari, ovvero di circostanze di fatto atte a distinguere i ricorrenti da qualsiasi altro soggetto e, di conseguenza, a identificarli alla stregua di un destinatario di una decisione. Più precisamente, dalle citate sentenze e dalla sentenza della Corte 10 aprile 2003, causa C‑142/00 P, Commissione/Nederlandse Antillen (Racc. pag. I‑3483), risulta che la compresenza di due condizioni cumulative è necessaria affinché il richiamo agli impegni contrattuali conduca alla ricevibilità di un ricorso d’annullamento. Occorre, innanzitutto, che una norma di diritto superiore all’atto normativo di cui trattasi abbia imposto alle istituzioni di prendere in considerazione la situazione dei ricorrenti in modo specifico rispetto a quella di ogni altro soggetto interessato da tale atto. Occorre, poi, che le imprese siano titolari di contratti già stipulati, la cui esecuzione, prevista durante il periodo di applicazione della misura controversa, sia impedita in tutto o in parte.
54 Nella fattispecie il gruppo ricorrente, in primo luogo, non fa menzione di norme aventi forza vincolante superiore alla direttiva in esame che avrebbero dovuto costringere il Parlamento e il Consiglio a tener conto delle ripercussioni negative che questa rischiava di avere sulla situazione economica delle imprese appartenenti alle associazioni da esso rappresentate.
55 In secondo luogo, non ha affatto dimostrato l’esistenza di contratti validamente conclusi la cui esecuzione sarebbe resa impossibile a causa dell’adozione e dell’entrata in vigore dell’atto impugnato.
– Incidenza dei diritti di proprietà intellettuale
56 L’EFfCI sostiene ancora che i suoi membri sarebbero contraddistinti dal carattere specifico dei diritti derivanti dai brevetti di cui sono titolari, poiché tali brevetti conferiscono loro, così sostiene, l’esclusiva per l’utilizzo e l’immissione sul mercato dei prodotti che ne sono dotati.
57 Si deve tuttavia rilevare che l’esistenza di una tutela giuridica del know-how e del segreto commerciale delle imprese difese dalle associazioni aderenti all’EFfCI non è tale da contraddistinguerle rispetto a tutti gli altri fabbricanti di prodotti chimici interessati dalla direttiva controversa. Anche costoro possono invocare quella tutela a loro vantaggio, poiché la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti avvengono spesso sotto la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Peraltro, è vero che ogni brevetto identifica il prodotto da esso protetto, ma la direttiva controversa non ostacola l’uso di un brevetto specifico, così che l’eventuale lesione dei diritti di proprietà intellettuale risulta solo dal fatto, impersonale, che si producano sostanze ad uso dell’industria cosmetica.
58 A tale proposito, la situazione alla base della sentenza Codorniu/Consiglio, citata al precedente punto 22, deve essere distinta dal caso di specie. La normativa discussa in quella causa riservava la denominazione «crémant» a una cerchia determinata di produttori, benché l’impresa ricorrente avesse registrato questa stessa denominazione come marchio e l’avesse utilizzata per un lungo periodo prima dell’adozione del regolamento controverso, di modo che essa si trovava ad essere evidenziata rispetto a tutti gli altri operatori economici. Più che il godimento in astratto di un diritto intellettuale, è stata la specificità della denominazione che tale diritto proteggeva, e di cui la ricorrente era, in qualche modo, «espropriata» dall’atto impugnato, a determinare la soluzione adottata nella sentenza Codorniu/Consiglio, citata al precedente punto 22. La direttiva qui controversa, invece, non ha lo scopo di riservare un diritto intellettuale preciso a determinati operatori a scapito delle imprese difese dal gruppo ricorrente.
59 L’EFfCI invoca tuttavia il fatto di difendere gli interessi di associazioni i cui membri sono società detentrici di brevetti opponibili ai terzi che proteggono un know-how raggiunto grazie a costanti sforzi di innovazione, indispensabili al mantenimento delle loro posizioni concorrenziali.
60 Il Tribunale osserva, però, che in un’economia di mercato la necessità di innovare per rimanere concorrenziali non è tale da contraddistinguere le imprese interessate. Infine, perlomeno nel caso di specie, l’opponibilità dei brevetti ai terzi non contraddistingue i diritti da essi protetti rispetto ad altri diritti di cui gli operatori economici sono abitualmente titolari e che godono dello stesso effetto. Pertanto, tale opponibilità non distingue gli operatori economici titolari di brevetti dagli altri.
61 Dalle considerazioni sopra esposte risulta che le imprese di cui il gruppo ricorrente difende gli interessi non sono individualmente interessate dalle disposizioni controverse della direttiva 2003/15.
62 Questa conclusione non è invalidata dalla sentenza AKZO Chemie/Commissione, citata al precedente punto 29 (punto 28), ai sensi della quale «viene garantita al segreto commerciale una tutela del tutto particolare». La tutela richiamata da questa sentenza era in effetti relativa alla mancata divulgazione dei segreti nell’ambito della politica della concorrenza, in applicazione degli artt. 19, n. 3, e 21, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). Non se ne può trarre alcuna deduzione sulla ricevibilità del ricorso con riferimento alla condizione in base alla quale il ricorrente dev’essere individualmente interessato. Contrariamente a quanto sostenuto dal gruppo ricorrente, la sentenza AKZO Chemie/Commissione, citata al precedente punto 29, non consente quindi di concludere che ogni detentore di un diritto di proprietà intellettuale sia individualmente interessato da una disposizione normativa che possa pregiudicarlo.
Sull’esistenza di diritti procedurali particolari
– In capo al gruppo ricorrente
63 Secondo la giurisprudenza, circostanze particolari possono giustificare la ricevibilità di un ricorso d’annullamento proposto da un’associazione contro un atto di portata generale, anche qualora i membri di tale associazione non siano direttamente e individualmente interessati da esso. Così avviene, in particolare, quando l’associazione abbia avuto un ruolo nell’iter che ha condotto all’adozione di tale atto (ordinanza del Tribunale 2 aprile 2004, causa T-231/02, Gonnelli e AIFO/Commissione, Racc. pag. II-1051).
64 Il gruppo ricorrente sostiene a questo proposito di aver preso parte all’iter che ha condotto all’adozione della direttiva controversa, fornendo dati scientifici e il proprio parere sulle questioni dibattute.
65 Tuttavia, il fatto di aver partecipato volontariamente alla preparazione di un atto di natura legislativa nell’ambito di un procedimento che non prevede l’intervento dei singoli non può legittimare a impugnare tale atto, diversamente dalla partecipazione a un procedimento nel quale l’intervento dei singoli sia previsto (ordinanza della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I‑4149).
66 Inoltre, l’art. 13 della direttiva 76/768, invocato dal gruppo ricorrente, non gli conferiva il diritto di partecipare all’elaborazione dell’atto impugnato, riguardando solamente l’informazione a posteriori delle imprese interessate dagli atti individuali adottati per l’applicazione di tale direttiva.
67 Poiché l’EFfCI non cita altre disposizioni a sostegno del suo argomento, occorre considerare che i suoi interventi erano di natura informale e non giustificano la ricevibilità di un ricorso d’annullamento.
– In capo alle associazioni aderenti al gruppo ricorrente o alle imprese che lo compongono
68 A questo riguardo è sufficiente constatare che il gruppo ricorrente non ha invocato il fatto che le associazioni che ne sono membri o le imprese da esse raggruppate siano titolari di diritti procedurali speciali.
Sulla questione dell’effettiva tutela giurisdizionale
69 L’ultimo argomento dell’EFfCI poggia sulla necessità di una tutela giurisdizionale effettiva.
70 A questo proposito occorre ricordare che spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e colmare le eventuali lacune dei Trattati in questo senso. Peraltro, la Corte ha dichiarato che non è ammissibile un’interpretazione delle norme di ricevibilità enunciate dall’art. 230 CE secondo la quale il ricorso di annullamento dovrebbe essere dichiarato ricevibile quando sia dimostrato, dopo un concreto esame del diritto processuale nazionale da parte del giudice comunitario, che tale diritto non autorizza un singolo a proporre un ricorso atto a consentirgli di porre in discussione la validità dell’atto comunitario contestato. Infatti, «un sistema del genere richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell’ambito del controllo della legittimità degli atti comunitari» (sentenze della Corte 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punto 43, e Commissione/Jégo-Quéré, punto 38 supra, punto 33). Questa valutazione deve a fortiori essere ammessa quando, come nella fattispecie, il ricorrente non adduca l’inesistenza nel diritto interno di mezzi di ricorso che consentano al giudice nazionale di contestare la validità della direttiva controversa (ordinanza Établissements Toulorge/Parlamento e Consiglio, punto 37 supra, punto 66).
Conclusione
71 Da quanto sopra esposto risulta che il gruppo ricorrente non è individualmente interessato dalle disposizioni controverse. Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, senza che sia necessario esaminare la condizione secondo cui il ricorrente dev’essere direttamente interessato dall’atto impugnato né le altre eccezioni di ricevibilità sollevate dai convenuti.
Sulle spese
72 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è risultata soccombente, essa dev’essere condannata alle spese in conformità delle conclusioni dei convenuti.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle dei convenuti.
Lussemburgo, 10 dicembre 2004
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. Azizi
1 – Lingua processuale: l'inglese.
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