ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
17 maggio 2006 (*)
«Dipendenti – Riassegnazione – Alloggio di servizio – Decisione di procedere al trasloco degli effetti personali del ricorrente – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Atto arrecante pregiudizio – Irricevibilità»
Nella causa T‑241/03,
Luigi Marcuccio, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. L. Garofalo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. de March e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto, da una parte, la domanda di annullamento della nota 15 ottobre 2002, relativa al trasloco degli effetti personali del ricorrente dal suo vecchio alloggio di servizio in Angola e, dall’altra, la domanda di risarcimento dei presunti danni arrecati al ricorrente dal contenuto della detta nota,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalle I. Labucka e V. Trstenjak, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
1 Il ricorrente, dipendente di grado A7 presso la direzione generale «Sviluppo» della Commissione, è stato assegnato alla Delegazione della Commissione in Angola, con sede a Luanda (in prosieguo: la «Delegazione»), dal 16 giugno 2000 come dipendente in prova, poi, dal 16 marzo 2001, come dipendente di ruolo.
2 Con convenzione sottoscritta il 17 novembre 2000 (in prosieguo: la «convenzione di alloggio»), la Commissione ha messo a disposizione del ricorrente, in conformità alle norme dell’allegato X dello Statuto del personale delle Comunità europee, nella versione applicabile alla causa in esame (in prosieguo: lo «Statuto»), un immobile ad uso abitativo sito in Luanda (in prosieguo: l’«alloggio»). Il ricorrente vi ha sistemato i suoi effetti personali.
3 L’art. 5 della convenzione di alloggio prevedeva che essa sarebbe terminata alla data in cui sarebbe finito il periodo di assegnazione del ricorrente alla Delegazione.
4 Dal 4 gennaio 2002 il ricorrente è in congedo per malattia a Tricase.
5 Con decisione 18 marzo 2002, notificata al ricorrente presso la sua abitazione in Italia, con effetto dal 1° aprile 2002, il ricorrente è stato riassegnato alla sede di Bruxelles nell’interesse del servizio (in prosieguo: la «decisione 18 marzo 2002»). L’8 agosto 2002 il ricorrente ha proposto un ricorso volto, tra l’altro, all’annullamento della detta decisione. Inoltre, con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, il ricorrente ha chiesto la sospensione dell’esecuzione di tale decisione. Con ordinanza del presidente del Tribunale 27 settembre 2002, causa T‑236/02 R, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑181 e II‑941), la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta. Il ricorso d’impugnazione del ricorrente contro tale ordinanza è stato respinto con ordinanza del presidente della Corte 12 febbraio 2003, causa C‑399/02 P(R), Marcuccio/Commissione (Racc. pag. I‑1417). Con sentenza 24 novembre 2005, causa T‑236/02, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento delle decisione 18 marzo 2002. Il 3 febbraio 2006 il ricorrente ha proposto un ricorso di impugnazione (causa C‑59/06 P) contro la sentenza del Tribunale 24 novembre 2005. Tale ricorso è pendente dinanzi alla Corte.
6 Il 2 maggio 2002 il ricorrente ha inviato al suo direttore generale e, per conoscenza, al capo della Delegazione una nota con cui chiedeva informazioni in merito alla situazione dei suoi effetti personali alla luce delle conseguenze della decisione di riassegnarlo alla sede di Bruxelles. Desiderava sapere, in particolare, come recuperare lui stesso i suoi effetti personali sistemati nell’alloggio.
7 Con lettera 3 maggio 2002 la Commissione ha risposto che continuava a provvedere al servizio di guardiania dell’alloggio e ad assicurare la fornitura di acqua e di energia elettrica al fine di preservare gli effetti personali del ricorrente ivi sistemati.
8 L’8 ottobre 2002 la Commissione ha inviato al ricorrente una comunicazione relativa alla preparazione del suo trasloco che non gli è pervenuta.
9 Il 15 ottobre 2002 la Commissione ha inviato al ricorrente una nota dal titolo «Preparazione del suo trasloco» (in prosieguo: la «nota controversa»), pervenuta al ricorrente il 4 novembre 2002, nella quale essa indicava quanto segue:
«La Delegazione ha proceduto a recedere dal contratto di locazione (...) e la data del trasloco dei suoi effetti personali e della sua autovettura è stata fissata al 27 novembre 2002.
Potrà farsi rappresentare in loco da una persona di sua fiducia.
Insistiamo affinché ci comunichi, dopo il ricevimento della presente nota, le informazioni già richieste con la nostra lettera dell’8 ottobre, ossia:
– il nominativo di una persona di fiducia a Luanda con la quale la Delegazione possa mettersi in contatto;
– l’indirizzo presso il quale dovranno essere consegnati gli effetti personali e l’autovettura;
– qualsiasi altra informazione che lei ritenga utile comunicarci.
Qualora non ci comunichi il nominativo della persona di fiducia che la rappresenta in loco, il sig. [L.] – dipendente incaricato della sicurezza – ed un altro dipendente o agente della Delegazione saranno presenti durante l’imballaggio e redigeranno un elenco completo degli oggetti imballati.
In mancanza dell’indicazione di un indirizzo per il trasloco, i beni rimarranno immagazzinati a Luanda.
(…)».
10 Il 9 novembre 2002 il ricorrente ha risposto alla nota controversa diffidando chiunque dall’entrare nel suo alloggio e dal toccare i suoi effetti personali.
11 Il 18 novembre 2002 il ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, contro il trasloco previsto per il 27 novembre 2002. Tale reclamo è stato completato con lettera 25 novembre 2002, nella quale egli chiedeva l’annullamento della nota controversa.
12 Con lettera 2 dicembre 2002, il ricorrente ha chiesto al capo della Delegazione di essere informato sugli sviluppi della situazione. Dopo tale domanda, il ricorrente ha ricevuto una serie di note, l’ultima delle quali, datata 15 aprile 2003, lo informava che i suoi effetti personali si trovavano ancora nell’alloggio.
13 Il trasloco è stato infine effettuato il 30 aprile ed il 2 maggio 2003. In tale occasione, il capo dell’amministrazione della Delegazione e ufficiale di sicurezza, sig. L., ha redatto un rapporto. Da quest’ultimo risulta che al momento delle operazioni di trasloco erano presenti, oltre al sig. L., anche il direttore dell’AGS-Angola, società incaricata del trasloco, il personale di tale società nonché il personale di una società di vigilanza. I beni del ricorrente sono stati fotografati, ne è stato fatto l’inventario, hanno formato oggetto di una stima e sono stati imballati e poi trasportati nel deposito della società AGS-Angola a Luanda.
14 In tali condizioni, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2003, il ricorrente ha presentato il ricorso in esame.
15 Con comunicazione 12 giugno 2003, ricevuta dal ricorrente il 24 giugno 2003, la Commissione gli ha trasmesso la risposta che respingeva il suo reclamo del 18 novembre 2002. Tale risposta conteneva, tra l’altro, l’informazione che le operazioni di trasloco erano state effettuate.
16 Con comunicazione 12 agosto 2003, la Commissione ha informato il ricorrente dei dettagli dell’operazione di trasloco, ricordandogli inoltre di essere a sua disposizione per ogni questione in proposito. Il ricorrente sostiene di non avere ricevuto tale comunicazione e di essere venuto a conoscenza dei dettagli delle operazioni di trasloco solo al momento della notifica del controricorso.
Conclusioni delle parti
17 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la nota controversa;
– dichiarare illegittimo il trasloco previsto per il 27 novembre 2002;
– condannare la convenuta al risarcimento del danno «materiale, morale, psichico, biologico [ed] esistenziale» arrecatogli dal contenuto della nota controversa, nella misura di EUR 100 000, con specifica riserva di richiesta di risarcimento del danno ulteriore derivante dall’eventuale esecuzione delle azioni contemplate nella nota controversa ovvero dalla persistenza della situazione di illegalità o dalla persistenza ovvero ancora dall’aggravamento del suo stato di salute;
– condannare la convenuta alle spese.
18 Nella replica il ricorrente chiede altresì che il Tribunale voglia:
– condannare la convenuta a versargli, a titolo di indennizzo per la diminuzione della sua capacità lavorativa, 6/5 del suo stipendio annuo base calcolato in funzione degli stipendi mensili per i mesi da maggio 2002 ad aprile 2003, maggiorati degli interessi nella misura del 10% all’anno con capitalizzazione annuale, a partire dalla data della replica;
– condannare la convenuta alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio, inclusi gli onorari inerenti alla perizia medica di data 20 ottobre 2003, da maggiorarsi degli interessi nella misura del 10% all’anno con capitalizzazione annuale a partire dalla data in cui queste spese ed onorari sono stati pagati.
19 Come mezzo istruttorio, il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare:
– l’acquisizione agli atti del suo fascicolo personale;
– la trasmissione al Tribunale del suo intero fascicolo medico da parte del Servizio medico della Commissione e del Regime comune di assicurazione contro le malattie;
– una perizia medico-legale al fine di valutare il suo stato patologico e il rapporto causale tra la nota controversa ed il danno subìto dal ricorrente.
20 La convenuta chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile o respingerlo perché infondato;
– statuire sulle spese secondo diritto.
In diritto
21 Ai sensi dell’art. 113 del suo regolamento di procedura, il Tribunale può, alle condizioni previste dall’art. 114, nn. 3 e 4, dello stesso regolamento, sentite le parti, in qualsiasi momento, esaminare d’ufficio le eccezioni di irricevibilità di ordine pubblico, tra cui figurano, per costante giurisprudenza, le condizioni della ricevibilità di un ricorso (ordinanza della Corte 7 ottobre 1987, causa 248/86, Brüggemann/CES, Racc. pag. 3963, punto 6; ordinanza del Tribunale 1° aprile 2003, causa T‑11/01, Mascetti/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑117 e II‑579, punto 31, e sentenza del Tribunale 8 marzo 2005, causa T‑275/02, D/BEI, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42). L’art. 114, n. 3, del regolamento di procedura dispone che, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente.
22 In questa fattispecie occorre esaminare d’ufficio eventuali eccezioni di irricevibilità di ordine pubblico, vertenti sulla mancanza di un atto che arreca pregiudizio al ricorrente ai sensi dell’art. 90, n. 2, e dell’art. 91, n. 1, dello Statuto. Il Tribunale constata che le parti sono state sentite, dato che, senza eccepire l’irricevibilità del ricorso con atto separato presentato ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, la Commissione ha fatto valere taluni argomenti in questo senso ed il ricorrente le ha replicato. Alla luce di tali argomenti e considerati gli atti del fascicolo, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto e decide, in applicazione dell’art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, di statuire senza aprire la fase orale.
Sulla ricevibilità della domanda di annullamento
Argomenti delle parti
23 La convenuta ritiene, senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, che il ricorso sia irricevibile in quanto la nota controversa non costituisce un atto che arreca pregiudizio al ricorrente.
24 In proposito la Commissione osserva che la nota controversa è l’automatica conseguenza della scadenza della convenzione di alloggio dovuta alla riassegnazione del ricorrente alla sede di Bruxelles nell’interesse del servizio.
25 Orbene, lo spostamento dei mobili del ricorrente dalla sua abitazione costituirebbe una misura organizzativa interna che segue il momento in cui termina l’attività del ricorrente presso la Delegazione. Essa sarebbe diretta a consentire ad un altro funzionario o agente della Delegazione di usufruire dell’immobile che viene adibito esclusivamente ad abitazione di un funzionario dell’istituzione ed è legato alla permanenza in servizio del funzionario presso la Delegazione, come risulterebbe dall’art 5 della convenzione di alloggio. La convenuta ritiene che siffatta misura di organizzazione interna non sia suscettibile di ricorso giurisdizionale (v. ordinanza del Tribunale 25 ottobre 1996, causa T‑26/96, Lopes/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-487 e II-1357, punti 35-36, e la giurisprudenza citata).
26 Il ricorrente sostiene che la nota controversa e la sua conseguente esecuzione costituiscono atti e fatti che gli arrecano pregiudizio.
27 In proposito, in primo luogo, il ricorrente rileva che è stato arrecato pregiudizio alla sua riservatezza, in quanto è stato redatto un inventario, peraltro incompleto, vago ed impreciso, dei suoi effetti personali presenti nell’alloggio, è stata conservata copia di tale inventario e sono state scattate numerose fotografie digitali degli effetti personali del ricorrente, fotografie – e relativi file – di cui il ricorrente ignora 1’attuale detentore. In secondo luogo, il ricorrente afferma di essere stato privato del godimento dei suoi effetti personali giacenti nell’alloggio e della sua automobile, ovvero della facoltà di disporne, a partire dall’esecuzione della nota controversa e finché questi non gli saranno di nuovo consegnati. In terzo luogo, il ricorrente, a causa della nota controversa e della sua esecuzione, avrebbe subìto un sensibile peggioramento delle sue condizioni di salute, come risulterebbe da un certificato medico di data 20 ottobre 2003.
28 Il ricorrente contesta altresì la tesi della Commissione secondo cui la nota controversa rientrerebbe nella categoria delle misure di organizzazione interna.
29 A tale proposito, in primo luogo, egli osserva che, diversamente da quanto affermato dalla Commissione, la nota controversa e la sua esecuzione non erano dirette a consentire ad un altro dipendente o agente della Delegazione di usufruire dell’immobile che viene adibito esclusivamente ad abitazione dei dipendenti dell’istituzione. Infatti, dall’allegato B 2 del controricorso risulterebbe che, dopo l’esecuzione della nota controversa, l’alloggio è stato occupato da una persona legata alla Delegazione da un contratto di prestazione di servizi, che pertanto non può essere qualificata né come dipendente di ruolo, né come agente, né come dipendente della Delegazione.
30 In secondo luogo, l’eventuale esistenza di un obbligo incombente alla Delegazione di assicurare un alloggio ad un suo dipendente non osta, ad avviso del ricorrente, al fatto che la nota controversa e la sua esecuzione, a prescindere dalla loro eventuale illiceità, arrechino danno al ricorrente.
31 In terzo luogo, il ricorrente ritiene che il citato riferimento all’ordinanza Lopes/Corte di giustizia, effettuato dalla convenuta, non sia pertinente, poiché il Tribunale ha dichiarato, in tale causa, che il ricorso era irricevibile in quanto aveva ad oggetto un atto preparatorio e non in quanto si trattava di una misura di organizzazione interna, come argomenta invece la convenuta. Peraltro, il ricorrente sostiene che la nota controversa non può essere considerata un atto preparatorio.
32 Nella sua controreplica, la Commissione afferma che gli argomenti del ricorrente, secondo cui la nota controversa e la successiva esecuzione hanno violato la sua riservatezza, non riguardano la nota controversa, bensì la realizzazione del trasloco o i documenti redatti in tale occasione. Di conseguenza, i presunti pregiudizi sarebbero, eventualmente, conseguenza non della nota controversa, ma di atti materiali seguiti a quest’ultima. Peraltro, tali pregiudizi deriverebbero dal fatto che il ricorrente ha omesso di nominare una persona di fiducia incaricata di sovrintendere al trasloco.
33 La Commissione sostiene inoltre di essere stata tenuta a liberare l’alloggio per poterlo assegnare ad un’altra persona al suo servizio. In proposito, a suo avviso, non rileva la qualifica specifica del singolo interessato ai sensi dello Statuto, posto che l’alloggio in questione era stato comunque destinato ad una persona che lavorava per la Delegazione.
Giudizio del Tribunale
34 In via preliminare, occorre dichiarare che il ricorso in esame, che ha origine nel rapporto di impiego tra il ricorrente e la Commissione, deve seguire lo specifico percorso di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto e 236 CE (v., per analogia, sentenza della Corte 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhardt/Commissione, Racc. pag. 1171, punto 7). Nel caso di specie, dato che il ricorrente ha presentato all’APN, prima del ricorso, un reclamo contro la nota controversa, egli si è così posto nel sistema di rimedi giurisdizionali istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto e 236 CE.
35 Occorre inoltre ricordare che l’esistenza di un atto recante pregiudizio ai sensi degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello Statuto costituisce un presupposto indispensabile per la ricevibilità di ogni ricorso d’annullamento proposto dai dipendenti contro l’istituzione cui appartengono. Spetta pertanto al Tribunale verificare se la nota controversa sia un atto che arreca pregiudizio al ricorrente e se essa sia quindi impugnabile nel contesto del presente ricorso di annullamento.
36 In proposito va rilevato che, per costante giurisprudenza, arrecano danno solo gli atti che possono pregiudicare direttamente ed immediatamente la situazione giuridica del dipendente in questione e che eccedono quindi le semplici misure di organizzazione interna del servizio che non pregiudicano la posizione statutaria del dipendente interessato (sentenza della Corte 14 luglio 1976, causa 129/75, Nemirovsky/Commissione, Racc. pag. 1259, punto 17; ordinanza del Tribunale 4 luglio 1991, causa T‑47/90, Herremans/Commissione, Racc. pag. II‑467, punto 22; sentenze del Tribunale 6 luglio 1995, causa T‑36/93, Ojha/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑497, punto 41, e 2 marzo 2004, causa T‑234/02, Michael/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑39 e II‑157, punto 22; v. anche, in questo senso, sentenza della Corte 10 dicembre 1969, causa 32/68, Grasselli/Commissione, Racc. pag. 505, punti 4-7).
37 Relativamente a questa fattispecie, va innanzi tutto rilevato che la decisione 18 marzo 2002, avente effetto a partire dal 1° aprile 2002, ha posto fine alla convenzione di alloggio, in conformità all’art. 5 di quest’ultima. Occorre pertanto constatare che solo la decisione 18 marzo 2002 e la convenzione di alloggio sono le fonti dell’obbligo, incombente al ricorrente, di liberare l’alloggio. La nota controversa, quindi, non ha affatto modificato la situazione giuridica del ricorrente a tale riguardo, ma, al contrario, si è limitata ad applicare i termini della convenzione di alloggio.
38 Pertanto, se il ricorrente intendeva – come emerge dai suoi argomenti presentati nel merito a sostegno della domanda di annullamento – disporre dell’alloggio fino al momento, imprecisato, in cui avrebbe deciso di recarsi a Luanda per effettuare personalmente il trasloco, egli non è stato privato di tale possibilità dalla nota controversa, bensì a causa alla scadenza della convenzione di alloggio. Inoltre, anche se la Commissione, per le difficoltà di carattere personale del ricorrente, ha accettato di conservare i suoi effetti personali nell’alloggio dopo la scadenza della convenzione di alloggio (v. supra, punto 7), occorre constatare che essa non poteva prolungare tale stato di fatto, dannoso per gli interessi del servizio, oltre un termine ragionevole. In ogni caso, il Tribunale constata che tale trattamento di favore non ha affatto modificato la situazione giuridica del ricorrente, che risultava dalla decisione 18 marzo 2002 e dalla stipulazione della convenzione di alloggio.
39 In tali condizioni, il trasloco previsto dalla nota controversa deve essere considerato un atto di carattere pratico con cui la Commissione ha cercato di ovviare, coi propri mezzi, alle difficoltà in cui era incorso il ricorrente nell’esecuzione del suo obbligo di liberare l’alloggio. In proposito va ricordato che, dal 4 gennaio 2002, il ricorrente si trovava in congedo di malattia presso la sua abitazione in Italia e che, al momento della redazione della nota controversa, ossia più di sei mesi dopo la scadenza della convenzione di alloggio, egli non aveva ancora traslocato i suoi effetti personali spostandoli dal suo ex alloggio di servizio. Dal fascicolo risulta poi che il ricorrente, nel gennaio e nel febbraio 2002, ha prodotto certificati medici attestanti che non era in grado di effettuare lunghi viaggi e quindi non poteva recarsi a Bruxelles per sottoporsi ad un esame medico di controllo. Come risulta dalla citata sentenza Marcuccio/Commissione, a causa dell’incapacità del ricorrente di muoversi, il 20 giugno 2002 il consulente medico lo ha visitato presso la sua abitazione in Italia (punti 23-31 e 145).
40 Dal fascicolo emerge inoltre che, alla luce della reazione del ricorrente, che ha diffidato chiunque dall’entrare nel suo appartamento, la Commissione ha sospeso le operazioni di trasloco previste per il 27 novembre 2002 e ne ha informato il ricorrente, prima della presentazione del ricorso in esame (v. supra, punto 12). Ne consegue che il ricorrente ha disposto di un ulteriore periodo di tempo per effettuare da sé il trasloco o, eventualmente, per proporre soluzioni alternative.
41 Pertanto, l’unica modifica alla situazione del ricorrente provocata dalla nota controversa è stata l’espressione dell’intenzione della Commissione di organizzare il trasloco in assenza del ricorrente, secondo talune modalità, e, qualora quest’ultimo non avesse indicato un indirizzo per il trasloco, di immagazzinare i suoi effetti personali a Luanda. Di conseguenza, il Tribunale dichiara che la nota controversa non ha prodotto gli effetti giuridici necessari per essere considerata un atto che arreca pregiudizio al ricorrente ai sensi dell’art. 91 dello Statuto e della giurisprudenza citata supra, al punto 36.
42 Inoltre, nessuno degli argomenti presentati dal ricorrente in merito alla ricevibilità della domanda di annullamento è idoneo a dimostrare la ricevibilità di quest’ultima.
43 In primo luogo, con la nota controversa la Commissione non ha privato il ricorrente del godimento dei suoi effetti personali o della facoltà di disporne, come invece afferma quest’ultimo, ma ha semplicemente indicato che, qualora il ricorrente non avesse comunicato un indirizzo per il trasloco, i suoi effetti personali sarebbero rimasti immagazzinati a Luanda. La situazione giuridica del ricorrente a tale riguardo non è stata quindi affatto modificata poiché, ad ogni modo, egli non aveva diritto di occupare l’alloggio dopo la scadenza della convenzione di alloggio.
44 In secondo luogo, quanto agli argomenti relativi alla violazione della riservatezza del ricorrente a causa della redazione dell’inventario e delle foto ai suoi effetti personali scattate e conservate, occorre dichiarare, come ha giustamente osservato la Commissione, che tali danni, ammettendo che siano dimostrati, non sono conseguenza della nota controversa, bensì degli atti materiali compiuti in occasione dell’operazione di trasloco del 30 aprile e 2 maggio 2003. Orbene, la contestazione di tali atti o fatti dinanzi a questo Tribunale non è stata preceduta dalla preliminare procedura amministrativa di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto.
45 In terzo luogo, il fatto che la nota controversa abbia provocato il deterioramento dello stato di salute del ricorrente non è idoneo, alla luce di quanto precede, ad attribuire alla detta nota gli effetti giuridici necessari affinché essa possa essere considerata atta ad arrecare pregiudizio ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto. Tale circostanza, se la si considera dimostrata, potrebbe eventualmente essere presa in considerazione ai fini di una domanda di risarcimento, che dovrebbe tuttavia iniziare, in conformità all’art 90, n. 1, dello Statuto, con una domanda dell’interessato che inviti l’APN a risarcire tale danno, eventualmente seguita da un reclamo (v., in questo senso, la sentenza del Tribunale 6 giugno 1996, causa T‑391/94, Baiwir/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑269 e II‑787, punto 46). Occorre dichiarare che, in questa fattispecie, manca una procedura precontenziosa di questo genere.
46 Infine, il fascicolo non contiene alcuna indicazione di «circostanze particolari» ai sensi della giurisprudenza (sentenze del Tribunale 24 giugno 1993, causa T‑69/92, Seghers/Consiglio, Racc. pagg. II‑651, punto 38, e Michael/Commissione, cit., punto 23), a causa delle quali la nota controversa potrebbe essere considerata idonea ad arrecare pregiudizio al ricorrente. Quest’ultimo, infatti, non ha prodotto alcun elemento tale da smentire l’interpretazione secondo cui la detta nota controversa è stata adottata in applicazione della convenzione di alloggio al fine di ovviare ai problemi in cui il ricorrente era incorso nell’esecuzione del suo obbligo di liberare l’alloggio.
47 Se ne evince che la nota controversa non ha modificato la situazione giuridica del ricorrente e che quindi tale misura non costituisce un atto che arreca pregiudizio. Conseguentemente, la domanda diretta al suo annullamento è irricevibile.
48 Quanto alla domanda, contenuta nel secondo capo delle conclusioni, diretta a far dichiarare l’illegittimità del trasloco previsto per il 27 novembre 2002, si deve ricordare che, nell’ambito del controllo di legittimità basato sull’art. 91 dello Statuto, il giudice comunitario non è competente a rendere dichiarazioni di diritto (sentenza del Tribunale 5 novembre 1996, cause riunite T‑21/95 e T‑186/95, Mazzocchi-Alemanni/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑501 e II‑1377, punto 44).
49 Ne consegue che il primo ed il secondo capo delle conclusioni devono essere dichiarati irricevibili.
Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento
Argomenti delle parti
50 La Commissione ricorda come dalla giurisprudenza emerga che, quando un’azione di risarcimento risulta strettamente connessa a un’azione di annullamento e quest’ultima è dichiarata irricevibile, anche l’azione di risarcimento, come quella di annullamento, dev’essere dichiarata irricevibile (ordinanza del Tribunale 24 marzo 1993, causa T‑72/92, Benzler/Commissione, Racc. pag. II‑347, punti 21 e 22, e sentenza del Tribunale 30 novembre 1995, causa T‑507/93, Branco/Corte dei conti, Racc. PI pagg. I‑A‑265 e II‑797, punto 42). Nella fattispecie, secondo la Commissione, considerato che le due domande presentate dal ricorrente sono strettamente connesse, l’applicazione di questo principio giurisprudenziale deve condurre alla dichiarazione di irricevibilità della domanda di risarcimento danni.
51 Quanto alla ricevibilità della sua domanda di risarcimento, il ricorrente afferma che il ricorso presentato da un dipendente contro l’istituzione cui appartiene è un ricorso di piena giurisdizione. Pertanto, un’eventuale irricevibilità della domanda di annullamento della nota controversa non implicherebbe l’irricevibilità del ricorso nella sua totalità.
Giudizio del Tribunale
52 Il Tribunale ricorda che occorre distinguere fra due ipotesi quando si tratta di valutare la ricevibilità di un ricorso per risarcimento. La prima ipotesi è quella in cui la domanda di risarcimento è strettamente connessa a un ricorso per annullamento. Se ciò si verifica, l’irricevibilità del ricorso d’annullamento implica l’irricevibilità del ricorso di risarcimento. La seconda ipotesi è quella in cui manca una stretta connessione del genere fra i due ricorsi. In tal caso, la ricevibilità della domanda di risarcimento dev’essere valutata indipendentemente da quella del ricorso di annullamento. A tal riguardo, occorre ricordare che la ricevibilità di tale ricorso è subordinata al regolare svolgimento del previo procedimento amministrativo contemplato dagli artt. 90 e 91 dello Statuto (sentenze del Tribunale 25 settembre 1991, causa T‑5/90, Marcato/Commissione, Racc. pag. II‑731, punto 49, e 8 giugno 1993, causa T‑50/92, Fiorani/Parlamento, Racc. pag. II‑555, punto 45).
53 Nel caso di specie, nel suo ricorso, il ricorrente chiede «il risarcimento del danno materiale, morale, psichico, biologico, esistenziale causato[gli] dal contenuto della nota [controversa], nella misura di EUR 100 000, con specifica riserva di richiesta di risarcimento del danno ulteriore derivante dall’eventuale esecuzione delle azioni contemplate nella nota [controversa] ovvero dalla persistenza della situazione di illegalità di cui in appresso ovvero dalla persistenza ovvero ancora dall’aggravamento [del suo] stato di salute (…) in relazione ai fatti [esposti nel ricorso]». Nella replica, il ricorrente chiede al Tribunale di condannare la Commissione al «risarcimento del danno morale, esistenziale, biologico, fisico, psichico e materiale causatogli dalla [nota] controversa nella misura: (a) di EUR 100 000 (diconsi euro centomila); (b) in più, a titolo di indennizzo per la diminuzione della sua capacità lavorativa, dei 6/5 (diconsi sei quinti) del suo stipendio annuo base calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi tra il maggio 2002 e 1’aprile 2003 inclusi, somma questa da maggiorarsi degli interessi nella misura del 10% (dicesi dieci per cento) all’anno con capitalizzazione annuale, a partire dalla data [della replica]».
54 Nella replica il ricorrente fa inoltre valere che il danno lamentato deriva: «(a) dal fatto che l’inventario degli effetti personali del ricorrente sia assolutamente incompleto, carente della dovuta precisione e vago; (b) dal fatto che la valorizzazione [dei suoi] effetti personali (…) è pari a non più di un decimo del valore di questi; (c) [dal suo] timore (…) che una parte consistente dei suoi effetti personali sia andata perduta o non sia stata comunque imballata; (d) dal vulnus alla sua riservatezza derivante dal fatto che sia stato redatto un inventario dei suoi effetti personali, addirittura anche da una persona estranea alla Delegazione; (e) dal vulnus alla sua riservatezza derivante dal fatto che i suoi effetti personali siano stati addirittura fotografati in modo digitale, con la conseguente possibilità di far circolare molto facilmente queste fotografie; (f) dalla violazione di legge di cui è stato vittima; (g) dagli effetti nefasti dei fatti lamentati in termini del peggioramento delle condizioni di salute dell’attore, documentati dalla perizia medica datata 20 ottobre 2003 e firmata dal dott. [U.]».
55 Risulta quindi dagli scritti del ricorrente che egli intende ottenere il risarcimento dei presunti danni causati, da un lato, dal contenuto della nota controversa e, dall’altro, dagli atti compiuti e dai comportamenti tenuti in occasione delle operazioni di trasloco del 30 aprile e del 2 maggio 2003.
56 Per quanto riguarda, da una parte, la domanda di risarcimento dei danni derivanti della nota controversa di cui il ricorrente ha chiesto l’annullamento, occorre dichiarare che tali domande sono strettamente connesse e, quindi, l’irricevibilità della domanda di annullamento comporta l’irricevibilità di quella di risarcimento (v., in questo senso, ordinanza del Tribunale 24 giugno 1992, causa T‑11/90, H. S./Consiglio, Racc. pag. II‑1869, punto 25, e sentenza del Tribunale 9 febbraio 1994, causa T‑82/91, Latham/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑15 e II‑61, punto 34). In ogni caso, anche se mancasse tale stretto nesso, la domanda di risarcimento dovrebbe comunque essere dichiarata irricevibile in quanto non è stata preceduta da una domanda che inviti l’APN a risarcire i presunti danni subiti, seguita da un reclamo che contesti la fondatezza del rigetto implicito o esplicito della domanda (v., in questo senso, sentenza Marcato/Commissione, cit., punto 50).
57 Per quanto concerne, dall’altra parte, la domanda di risarcimento dei danni derivanti dagli atti compiuti o dai comportamenti tenuti in occasione delle operazioni di trasloco del 30 aprile e del 2 maggio 2003, il Tribunale constata che tale domanda è stata formulata solo nella fase della replica. Orbene, dal combinato disposto degli artt. 44, n. 1, e 48, n. 2, del regolamento di procedura, risulta che l’oggetto della domanda deve essere determinato nel ricorso e che una domanda formulata per la prima volta nella replica modifica l’oggetto iniziale del ricorso e dev’essere pertanto considerata come una domanda nuova e, di conseguenza, dichiarata irricevibile (ordinanza del Tribunale 14 febbraio 2005, causa T‑406/03, Ravailhe/Comitato delle regioni, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 53).
58 Ad ogni modo, anche supponendo che tale nuova domanda di risarcimento, tenuto conto delle «riserve» espresse dal ricorrente nel suo ricorso, costituisca un’estensione della domanda contenuta nel ricorso, si dovrebbe comunque dichiararne l’irricevibilità. Infatti, come ricordato sopra, nei limiti in cui il preteso danno non risulta da un atto di cui si persegue l’annullamento, ma da atti illeciti ed omissioni che si asseriscono commessi dall’amministrazione, il procedimento precontenzioso doveva iniziare, a pena di irricevibilità, con una domanda con cui l’APN era invitata a risarcire tale danno e proseguire, eventualmente, con un reclamo diretto contro la decisione di rigetto della domanda (v., in questo senso, ordinanza Lopes/Corte di giustizia, cit., punto 47). Orbene, in questa fattispecie tale procedimento precontenzioso non ha avuto luogo.
59 Di conseguenza, la domanda di risarcimento deve essere dichiarata irricevibile in toto.
Sulla domanda di mezzi istruttori
Argomenti delle parti
60 Oltre ai mezzi istruttori che il ricorrente ha richiesto nelle sue conclusioni (v. supra, punto 19), egli chiede altresì al Tribunale di sentire, come testimone, il sig. L., capo dell’amministrazione della Delegazione, per domandargli chi ha occupato l’alloggio dopo l’esecuzione della nota controversa e, in particolare, se si trattava o meno di un dipendente o agente della Commissione. Il ricorrente ritiene necessaria tale audizione per consentire al Tribunale di convincersi dei reali motivi dell’adozione e dell’esecuzione della nota controversa.
61 La Commissione ritiene che per dirimere la controversia in esame non sia necessario alcun mezzo istruttorio.
Giudizio del Tribunale
62 Nelle sue conclusioni, il ricorrente chiede che il Tribunale ordini la produzione del suo fascicolo personale e del suo fascicolo medico ed una perizia medico-legale al fine di valutare lo stato della sua patologia ed il rapporto causale tra la nota controversa ed il pregiudizio che egli avrebbe subìto.
63 A tale proposito basta ricordare che spetta al Tribunale valutare l’utilità dei mezzi istruttori (sentenza del Tribunale 10 luglio 1992, causa T‑53/91, Mergen/Commissione, Racc. pag. II‑2041, punto 26). Nel caso di specie, le domande presentate dal ricorrente devono essere respinte in quanto gli elementi contenuti nel fascicolo sono sufficienti per permettere al Tribunale di pronunciarsi. Il Tribunale constata, in particolare, che i documenti relativi allo stato di salute del ricorrente, come risulta da tutto quanto precede, non presentano alcuna incidenza sulla soluzione della controversia.
Sulle spese
64 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell’art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, ai sensi di tale articolo e dell’art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all’altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.
65 Alla luce delle circostanze della fattispecie e, in particolare, del fatto che il ricorrente si sia ostinato ad ostacolare la Commissione rifiutandosi di collaborare con essa, sebbene quest’ultima si sia sempre comportata nei suoi confronti con sollecitudine e benevolenza, e poiché egli ha optato senza alcuna giustificazione per la via contenziosa, il Tribunale ritiene che occorra applicare l’art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura. Il Tribunale ritiene dunque di fare una giusta valutazione delle circostanze della causa decidendo che il ricorrente sopporti, oltre alle proprie spese, anche quelle della Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.
Lussemburgo, 17 maggio 2006
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
R. García-Valdecasas
* Lingua processuale: l'italiano.
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