Causa T-245/03 R
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) e altri
contro
Commissione delle Comunità europee
«Procedimento sommario — Concorrenza — Pagamento di ammenda — Garanzia bancaria — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi — Sospensione parziale e condizionale»
Ordinanza del presidente del Tribunale 21 gennaio 2004
Massime dell’ordinanza
1. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Urgenza — Carattere cumulativo — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Competenza del giudice dell’urgenza — Determinazione delle condizioni che consentono, per stabilire il limite massimo da rispettare nella fissazione dell’importo di un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza inflitta ad un’associazione di imprese, di tener conto del fatturato dei suoi membri — Esclusione
[Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2]
3. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda — Presupposti per la concessione — Circostanze eccezionali
(Art. 242 CE)
4. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda — Presupposti — Danno grave e irreparabile — Associazione di imprese — Presa in considerazione della situazione finanziaria dei suoi membri — Presupposto — Confusione degli interessi oggettivi dell’associazione e di quelli dei suoi membri
(Art. 242 CE)
5. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
6. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Modifica o revoca — Presupposto — Mutamento delle circostanze — Nozione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 108)
1. L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione dei provvedimenti richiesti. Questi presupposti sono cumulativi, cosicché una domanda di sospensione dell’esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco.
(v. punto 13)
2. La determinazione delle condizioni che consentono di tener conto, relativamente ad un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza inflitta ad un’associazione di imprese, del fatturato realizzato dai suoi membri ai fini dell’applicazione del limite massimo del 10% fissato all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 merita un esame approfondito e una valutazione del solo giudice del merito.
(v. punto 47)
3. Una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l’immediata riscossione dell’importo di un’ammenda può essere accolta solo se sussistono circostanze eccezionali. Infatti, la possibilità di esigere la costituzione di una garanzia finanziaria è espressamente prevista, nel caso dei procedimenti sommari, dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale e corrisponde ad una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione.
L’esistenza delle menzionate circostanze eccezionali può considerarsi, in linea di principio, assodata quando la parte che chiede di essere dispensata dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta fornisce la prova del fatto che per essa è oggettivamente impossibile costituire detta garanzia.
(v. punti 77-78)
4. Il giudice dell’urgenza adito con una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta ad un’associazione di imprese è tenuto a valutare il danno di tale associazione tenendo conto della situazione finanziaria dei suoi membri, allorché gli interessi oggettivi dell’associazione non presentano un carattere autonomo rispetto a quelli delle imprese che vi aderiscono. Al fine di valutare il grado di autonomia che presentano gli interessi oggettivi di un’associazione rispetto a quelli dei suoi membri, può essere presa in considerazione l’esistenza di norme interne che consentano all’associazione di rendere corresponsabili i suoi membri. Tuttavia, l’esistenza di una confusione degli interessi oggettivi dell’associazione con quelli dei suoi membri può risultare da altre circostanze indipendentemente dall’esistenza o dall’assenza di tali norme.
(v. punti 84, 87)
5. Spetta al giudice dell’urgenza, quando determina le modalità della sospensione dell’esecuzione dell’obbligo imposto ad un’associazione di imprese di costituire una garanzia bancaria come condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza, contemperare l’interesse dell’associazione ad evitare, non potendo costituire una garanzia bancaria, che si proceda alla riscossione immediata dell’ammenda con l’interesse finanziario della Comunità a poterne riscuotere l’importo, nonché, più in generale, con l’interesse pubblico connesso alla salvaguardia dell’efficacia delle regole comunitarie della concorrenza e dell’effetto dissuasivo delle ammende inflitte dalla Commissione.
(v. punto 119)
6. Al giudice dell’urgenza è data dall’art. 108 del regolamento di procedura del Tribunale la facoltà di modificare o revocare in qualsiasi momento l’ordinanza emessa in procedimento sommario in seguito a mutamento delle circostanze. Per «mutamento delle circostanze» il giudice dell’urgenza intende, in particolare, circostanze di fatto che possono modificare la valutazione del giudice dell’urgenza. Inoltre, tale possibilità esprime il carattere fondamentalmente precario, nel diritto comunitario, dei provvedimenti concessi dal giudice dell’urgenza.
(v. punto 129)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
21 gennaio 2004(1)
«Procedimento sommario – Concorrenza – Pagamento di ammenda – Garanzia bancaria – Fumus boni juris – Urgenza – Ponderazione degli interessi – Sospensione parziale e condizionale»
Nel procedimento T-245/03 R,
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), con sede in Parigi (Francia),Fédération nationale bovine (FNB), con sede in Parigi,Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), con sede in Parigi,Jeunes agriculteurs (JA), con sede in Parigi,rappresentati dagli avv.ti B. Néouze e V. Ledoux, con domicilio eletto in Lussemburgo,
richiedenti, richiedenti, sostenuti daRepubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e F. Million, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Oliver e A. Bouquet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
resistente,
avente ad oggetto una domanda mirante alla dispensa totale o parziale dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria imposta per evitare la riscossione delle ammende inflitte con la decisione della Commissione 2 aprile 2003, 2003/600/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) (GU L 209, pag. 12),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
1 Con decisione 2 aprile 2003, 2003/600/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 81 del Trattato CE (caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) (GU L 209, pag. 12; in prosieguo: la «decisione»), la Commissione ha constatato che i richiedenti, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), la Fédération nationale bovine (FNB), la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), e les Jeunes agriculteurs (JA) avevano violato l’art. 81, n. 1, CE partecipando, insieme a due federazioni francesi di macellatori del settore della carne bovina, la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV) e la Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), ad un’intesa avente ad oggetto di sospendere le importazioni di carne bovina in Francia e di fissare un prezzo minimo per talune categorie di carne bovina (art. 1 della decisione).
2 Dalla decisione risulta che il 24 ottobre 2001 in una situazione di crisi dell’encefalopatia spongiforme bovina (ESB), detta «crisi della mucca pazza», i richiedenti, che rappresentano gli agricoltori, da un lato, e le due federazioni di macellatori, dall’altro, hanno concluso un accordo con il quale determinavano prezzi minimi e si impegnavano a sospendere o quanto meno a limitare importazioni di carni bovine in Francia. Alla fine di novembre e all’inizio di dicembre 2001 queste stesse federazioni avrebbero concluso oralmente un accordo avente un oggetto analogo.
3 Nella decisione la Commissione ritiene che la conclusione di questi due accordi (in prosieguo: gli «accordi controversi») costituisca una violazione grave dell’art. 81 CE. Essa infligge un’ammenda di EUR 12 milioni alla FNSEA, un’ammenda di EUR 1,44 milioni alla FNB, un’ammenda di EUR 600 000 ai JA e un’ammenda di EUR 1,44 milioni all’FNPL (art. 3 della decisione).
4 L’art. 4 della decisione stabilisce che questa ammenda deve essere versata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica della decisione. Nella lettera di notifica in data 9 aprile 2003 si precisava che, se le richiedenti avessero presentato un ricorso dinanzi al Tribunale, la Commissione non avrebbe adottato alcun provvedimento di riscossione, purché sul credito fossero maturati interessi a decorrere dalla data di scadenza del termine di pagamento e una garanzia bancaria accettabile fosse stata costituita entro tale data.
5 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2003 i richiedenti hanno presentato, in forza dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso mirante all’annullamento della decisione e, in subordine, alla soppressione o alla riduzione delle ammende che sono state loro inflitte.
6 Con atto separato o depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 luglio 2003, i richiedenti hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori mirante ad ottenere, per quanto riguarda i JA, una dispensa dall’obbligo di costituire la garanzia bancaria imposta come condizione per evitare la riscossione immediata dell’importo dell’ammenda inflitta con la decisione, per quanto riguarda la FNSEA, la limitazione di tale obbligo a un importo di EUR 1,7 milioni e, con riguardo alla FNB, una limitazione del detto obbligo ad un importo di EUR 670 000. Nessuna domanda di provvedimenti urgenti è stata presentata per la FNPL.
7 La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti il 1° agosto 2003.
8 Con atto depositato nella cancelleria il 7 ottobre 2003, la Repubblica francese ha presentato una domanda di intervento a sostegno delle conclusioni dei richiedenti. Con ordinanza 14 ottobre 2003, il presidente del Tribunale ha ammesso l’intervento della Repubblica francese e l’ha invitata a presentare le sue osservazioni all’audizione.
9 L’audizione dinanzi al giudice dei provvedimenti urgenti si è svolta il 17 ottobre 2003.
10 Nel corso dell’audizione, il presidente del Tribunale ha autorizzato i richiedenti a presentare taluni documenti aggiuntivi. Questi documenti sono stati depositati il 30 ottobre 2003.
11 Nel corso dell’audizione, le parti sono impegnate ad esaminare la possibilità di uno scaglionamento concordato del pagamento delle ammende ed a comunicare al presidente del Tribunale il risultato delle loro discussioni. Le parti hanno comunicato il risultato di queste discussioni nonché taluni documenti ad esse relativi il 7 novembre 2003.
In diritto
12 In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art. 225, n. 1 CE, dall’altro, il Tribunale, quando reputi che le circostanze lo richiedono, può ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato oppure ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
13 L’art. 104, n. 2 del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione dei provvedimenti richiesti. Questi presupposti sono cumulativi, cosicché una domanda di sospensione dell’esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, Austria/Consiglio, causa C‑445/00 R, Racc. pag. I-1461, punto 73).
14 Prima di esaminare se queste condizioni siano soddisfatte nella fattispecie, occorre constatare che i richiedenti non hanno formulato alcuna conclusione nei confronti dell’FNPL. Stando così le cose, l’esame del giudice dei provvedimenti urgenti nell’ambito del presente procedimento sommario riguarderà esclusivamente la situazione della FNSEA, della FNB e dei JA.
Sul fumus boni iuris
Argomenti delle parti
15 Per dimostrare che la condizione relativa al fumus boni iuris è soddisfatta, i richiedenti deducono una serie di motivi che, a loro parere, devono portare all’annullamento della decisione.
16 In primo luogo, i richiedenti fanno valere che essi non costituiscono associazioni d’imprese né associazioni di associazioni d’imprese. In secondo luogo, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione addebitando loro un accordo relativo alle importazioni, il proseguimento in segreto dell’accordo sui prezzi dopo il 30 novembre 2001, nonché azioni locali successive al 30 novembre 2001. In terzo luogo, l’accordo di cui trattasi non avrebbe avuto alcun effetto restrittivo sulla concorrenza. In quarto luogo, l’esenzione prevista all’art. 2 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26 relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, 30, pag. 993) prevedrebbe che l’art. 81 CE non si applica alle intese che sono necessarie per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell’art. 33 CE.
17 In subordine, i richiedenti sostengono che le ammende inflitte con la decisione devono essere ridotte.
18 Esse fanno valere a tal riguardo, in primo luogo, che gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2 del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3) sono illegittimi in quanto il metodo di determinazione dell’importo di base ivi contenuto è incompatibile al tempo stesso con il principio di proporzionalità e con le disposizioni dell’art. 15 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. [81] e [82] del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204).
19 In secondo luogo, la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità e avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione circa la gravità e la durata dell’infrazione. I richiedenti fanno rilevare, in particolare, che la Commissione avrebbe essa stessa constatato il carattere molto specifico delle circostanze del caso, in ragione sia delle parti in causa – che sono tutte associazioni senza scopo di lucro che intervengono nel settore dell’agricoltura – sia delle particolarità collegate al prodotto di cui trattasi. Infatti, nella decisione, la Commissione avrebbe affermato che essa sanzionava «per la prima volta un’intesa che è stata conclusa esclusivamente tra federazioni che ha per oggetto un prodotto agricolo di base e che coinvolge due anelli della catena della produzione». Inoltre, la Commissione avrebbe qualificato la crisi come «evento eccezionale» e come «specifico contesto, che va oltre il semplice crollo dei prezzi o l’esistenza di una malattia ben nota all’opinione pubblica» (‘considerando’ 181 e 184 della decisione).
20 In terzo luogo, la Commissione avrebbe violato l’art. 15, n. 2 del regolamento n. 17 in quanto l’importo delle ammende inflitte supera il limite massimo autorizzato. Infatti, in presenza di un’associazione d’imprese che non realizza alcun fatturato, il limite massimo dell’ammenda previsto dall’art. 15 del regolamento n. 17 sarebbe di EUR 1 milione. Anche supponendo che si possano qualificare come «fatturato» i contributi annui riscossi dai richiedenti, le ammende inflitte eccederebbero ampiamente il 10% del loro importo, poiché corrisponderebbero al 200% delle entrate provenienti dai contributi riscossi dalla FNSEA, al 240% delle entrate provenienti dai contributi riscossi dalla FNB e a più del 200% delle entrate provenienti dai contributi riscossi dai JA.
21 Per quanto riguarda il fatturato dei loro membri, i richiedenti fanno rilevare che sarebbe consentito solo prendere in considerazione il fatturato dei membri di un’associazione d’imprese allorché quest’ultima, in forza delle sue regole interne, ha il potere di rendere corresponsabile i suoi membri (sentenza della Corte 16 novembre 2000, Finnboard/Commissione, causa C-298/98 P, Racc. pag. I-10157). Ora, nella fattispecie, nessuno dei richiedenti avrebbe il potere di rendere corresponsabili i suoi membri. Infatti, nessuna disposizione legislativa e nessuna disposizione dei loro rispettivi statuti li autorizzerebbe a assumere impegni in nome dei loro membri. A maggior ragione essi non potrebbero rendere corresponsabili i membri affiliati ai loro membri, ossia le aziende agricole affiliate ai sindacati locali (in prosieguo, anche le «aziende agricole iscritte al sindacato».
22 In quarto luogo, la Commissione avrebbe violato il principio non bis in idem. Infatti, la Commissione non avrebbe dimostrato, nel calcolare l’ammenda di ciascuna dei richiedenti, di aver tenuto conto del fatto che una parte delle aziende agricole iscritta al sindacato poteva, in taluni casi, essere collegata al tempo stesso alla FNSEA, alla FNB, alla FNPL e ai JA.
23 Infine, per quanto riguarda la procedura applicata dalla Commissione, i richiedenti fanno valere che la Commissione ha violato i diritti della difesa in quanto non ha indicato nella sua comunicazione degli addebiti che avrebbe calcolato l’importo delle ammende in funzione del fatturato dei loro membri. Inoltre, la Commissione avrebbe violato l’art. 253 CE, tenuto conto dell’assenza di motivazione relativa al rispetto del limite massimo imposto dal regolamento n. 17, mentre nella fattispecie sarebbe richiesta una motivazione estremamente precisa.
24 La Commissione ritiene che nessuno dei motivi dedotti dai richiedenti sia tale da soddisfare la condizione relativa al fumus boni iuris.
25 Per quanto riguarda innanzi tutto i motivi riportati sopra al punto 16, la Commissione ritiene che questi siano esposti in maniera troppo sommaria, il che non le consente di replicare. Poiché essi non soddisfano i criteri enunciati nell’ordinanza del presidente del Tribunale 7 maggio 2002, causa T-306/01 R, Aden e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-2387, punto 52), dovrebbero essere dichiarati irricevibili. In subordine, la Commissione respinge gli argomenti in quanto infondati.
26 Inoltre, per quanto riguarda i motivi miranti alla rettifica della decisione per quanto riguarda l’importo delle ammende, essi dovrebbero essere respinti in quanto infondati in diritto.
27 In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento dell’illegittimità degli orientamenti, esso sarebbe incompatibile con una giurisprudenza consolidata che avrebbe riconosciuto la loro legittimità (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-9/99, HFB e a./Commissione, Racc. pag. II-1487, punti 431 e segg.).
28 In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di proporzionalità e l’errore manifesto di valutazione circa la durata e la gravità della violazione, i richiedenti non fornirebbero alcun elemento tale da confutare i fatti constatati nella decisione. Inoltre, la Commissione avrebbe debitamente preso in considerazione la situazione di crisi, prima adottando, in quel tempo, strumenti comunitari destinati a stabilizzare i prezzi, e in particolare, oltre ai meccanismi di intervento tradizionali, regolamenti speciali di carattere eccezionale. Per di più l’ammenda inflitta a ciascuna delle parti sarebbe stata ridotta del 60% per tener conto della situazione eccezionale. In ogni caso, una crisi sul mercato non potrebbe giustificare una violazione grave delle regole di concorrenza (sentenza della Corte 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione cause C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C‑252/99 P e C-254/99 P, Racc. pag. I-8375, punto 487).
29 In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo al principio non bis in idem, la Commissione ritiene che esso sia esposto in maniera insufficiente e debba quindi essere dichiarato irricevibile (ordinanza Aden e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 52). In ogni caso la Commissione avrebbe tenuto conto dei legami tra i richiedenti e ciascuno di essi sarebbe stato sanzionato per la propria partecipazione all’accordo restrittivo.
30 In quarto luogo per quanto riguarda il limite massimo delle ammende, la Commissione rileva che i richiedenti non indicano quale sia il fatturato cumulativo dei loro membri e non dimostrano che le ammende superano il limite massimo del 10% di tale fatturato. Inoltre, tenuto conto del fatto che il volume d’affari del settore della produzione bovina è di EUR 4,4 miliardi e che la maggior parte dei produttori in questo settore è indirettamente affiliata ai richiedenti, l’ammenda non potrebbe aver superato il 10% del fatturato cumulativo dei membri. Infatti, se si considerasse che la FNSEA raggruppa, in definitiva, circa 600 000 membri e i JA circa 50 000, l’ammenda inflitta rappresenterebbe rispettivamente circa EUR 20 e EUR 12 per membro. Sarebbe difficile immaginare che tali importi si avvicinino al limite massimo del 10% del fatturato annuo.
31 Per quanto riguarda la possibilità per i richiedenti di rendere corresponsabili i loro membri, nelle sue osservazioni scritte, la Commissione attira l’attenzione sull’art. 8 dello statuto della FNSEA, il quale prevedrebbe che questa federazione «dirige ogni azione sotto la forma che le circostanze consentono o richiedono». Disposizioni analoghe esisterebbero negli statuti della FNB (art. 7) e dei JA (art. 6). Nel corso dell’audizione, la Commissione ha fatto riferimento anche all’art. 7 dello statuto della FNSEA, il quale prevedrebbe la possibilità di radiare un membro per inosservanza dello statuto e del regolamento interno o per danno morale o materiale, in particolare, allorché l’attività del membro è incompatibile con la linea politica della FNSEA. Secondo la Commissione, disposizioni analoghe esistono nello statuto dei membri della FNSEA, il che consentirebbe, in ultimo luogo ai sindacati locali di espellere un agricoltore iscritto al sindacato se arreca danno all’organizzazione sindacale, ad esempio rifiutando di partecipare alle azioni sindacali. Ora, per tale motivo, i richiedenti sarebbero in grado di rendere corresponsabili tutti i loro membri, nonché le aziende agricole iscritte al sindacato. Infine, la Commissione si chiede perché i richiedenti abbiano concluso gli accordi se non erano in grado di rendere corresponsabili i loro membri.
32 In ultimo luogo, la Commissione fa valere che essa non è tenuta ad esporre, in una comunicazione degli addebiti, la base di calcolo che intende utilizzare per verificare il limite massimo (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB Asea Brown Boveri/Commissione, Racc. pag II-1881, punti 78, 79, 85 e 86). Per quanto riguarda la motivazione del limite massimo, essa avrebbe debitamente cercato di ottenere informazioni circa il fatturato dei membri della FNSEA, ma questa non avrebbe fornito alcuna risposta. Inoltre, l’ammenda inflitta rappresenterebbe una percentuale molto inferiore al 10% del fatturato dei membri dei richiedenti.
Valutazione del giudice dei provvedimenti urgenti
33 Occorre riconoscere che almeno alcuni dei motivi dei richiedenti appaiono, prima face, pertinenti e, in ogni caso, non del tutto privi di fondamento. Questo vale in particolare, da un lato, per quanto riguarda il motivo secondo cui la Commissione avrebbe fissato un’ammenda che supera il limite del 10% del fatturato dei richiedenti e, dall’altro, per quanto riguarda il motivo secondo cui mancherebbe la motivazione della decisione relativa al detto limite.
34 Relativamente al primo di questi due motivi, occorre rilevare che, per quanto riguarda le violazioni commesse da un’associazione d’imprese, il limite del 10% del volume d’affari previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 deve calcolarsi, all’occorrenza, rispetto al volume d’affari realizzato da tutte le imprese aderenti all’associazione, almeno quando, in virtù delle norme interne, questa può rendere corresponsabili i propri membri (sentenze del Tribunale 23 febbraio 1994, cause T‑39/02 e T-40/92, CB e Europay/Commissione, Racc. pag. II-49, punto 136; 21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO e a./Commissione, Racc. pag. II-289, punto 385; 22 ottobre 1997, causa T-213/95 e T‑18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-1739, punto 252; e 14 maggio 1998, causa T‑338/94, Finnboard/Commissione, Racc. pag. II-1617, punto 270, confermata in sede di impugnazione con sentenza 16 novembre 2000, Finnboard/Commissione, cit., punto 66).
35 In sostanza, la Commissione fa valere che, in forza dei loro statuti, i richiedenti potevano rendere corresponsabili tutti i loro membri, nonché le aziende agricole iscritte al sindacato e, per tale motivo, la presa in considerazione del loro fatturato ai fini del calcolo del limite massimo delle ammende era giustificata.
36 Nel corso dell’audizione i richiedenti hanno contestato il fatto che i loro statuti nonché quelli dei loro membri consentono la radiazione di un membro che rifiuta di partecipare ad un’azione sindacale. Essi hanno inoltre rilevato che, se l’accordo 24 ottobre 2001 è stato concluso nell’interesse dei loro membri, esso aveva come solo fine di dare un impulso psicologico e politico a questi ultimi. Essi hanno infine fatto rilevare che sono stati conclusi diversi accordi locali, il che dimostrerebbe l’assenza di carattere vincolante dell’accordo da essi concluso.
37 Dall’art. 8 dello statuto della FNSEA risulta che questa federazione ha essenzialmente per oggetto di «rappresentare e difendere (…) gli interessi della professione agricola nel campo morale, tecnico, sociale, economico e legislativo, ad esclusione di qualsiasi operazione commerciale». La FNSEA ha come compito, in particolare, «di assicurare la rappresentanza e la difesa degli interessi agricoli in tutte le occasioni, in particolare dinanzi alle autorità pubbliche e nell’ambito degli organismi interprofessionali, di preparare, di decidere e dirigere ogni azione sotto la forma che le circostanze consentono o richiedono» (art. 8, punto 5). La FNSEA ha anche come compito «di assicurare la rappresentanza e la difesa degli interessi dei datori di lavoro di dipendenti agricoli, in particolare presso le pubbliche autorità e le organizzazioni sindacali dei lavoratori» e, a tal fine, essa è «autorizzata a negoziare ed a concludere ogni convenzione o accordo collettivo di lavoro, ed a partecipare alla gestione di qualsiasi struttura tariffaria creata da queste convenzioni o accordi» (art. 8, punto 6). Inoltre, dall’art. 7 dello statuto risulta che la qualità di membro della FNSEA si perde, in particolare, «per radiazione per mancata osservanza dello statuto o del regolamento interno o per danno morale o materiale arrecato alla [FNSEA], in particolare nel caso in cui l’attività del membro sarebbe incompatibile con la linea politica generale della [FNSEA]».
38 Per quanto riguarda lo statuto della FNB, dal suo art. 7 risulta che questa federazione ha per oggetto «l’organizzazione, la rappresentanza e la difesa degli interessi comuni di tutti i produttori di animali della specie bovina». L’art. 4 di questo statuto prevede che la qualità di membro si perde per radiazione «per mancata osservanza dello Statuto o dei regolamenti interni o per danno materiale o morale arrecato alla [FNB]».
39 Infine, dall’art. 6 dello statuto dei JA risulta che questa federazione ha essenzialmente per oggetto «di organizzare, coordinare ed armonizzare l’insieme delle attività professionali, di presentare e difendere gli interessi dei centri dipartimentali che [la] costituiscono». L’art. 5 del suo statuto prevede che la qualità di membro si perde in particolare «per radiazione e per mancata osservanza dello statuto o del regolamento interno o per danno morale o materiale arrecato (ai JA), in particolare nel caso in cui l’attività del membro sarebbe incompatibile con la linea di politica generale [dei JA]».
40 Tranne l’art. 8, punto 6 dello statuto della FNSEA, che riguarda la questione specifica della negoziazione e della conclusione di accordi collettivi, nessuna disposizione degli statuti dei richiedenti sembra, prima facie, consentire loro di adottare decisioni tali da vincolare i loro membri. Se lo statuto della FNSEA consente a questa «di preparare, decidere e dirigere ogni azione» esso non sembra, prima facie e contrariamente a quando sostiene la Commissione, autorizzare questa federazione a rendere corresponsabili i suoi membri.
41 In particolare, gli Statuti dei richiedenti non contengono, prima facie, disposizioni che consentano loro di rendere corresponsabili i loro membri quali quelle identificate nelle sentenze CB e Europay/Commissione, SCK e FNK/Commissione, e 14 maggio 1998, Finnboard/Commissione, cit.
42 A tal riguardo, nelle sentenze CB e Europay/Commissione, cit. (punto 138), e 14 maggio 1998, Finnboard/Commissione, cit. (punti 275 e 280), il Tribunale ha sottolineato che i membri delle associazioni in questione erano, in forza degli statuti, congiuntamente e solidalmente responsabili per gli impegni assunti dall’associazione nei confronti dei terzi.
43 Nella causa che ha dato luogo alla sentenza SCK e FNK/Commissione, cit., lo statuto dell’associazione in questione prevedeva esplicitamente che questa poteva adottare decisioni che vincolavano i suoi membri e radiare i membri che non rispettavano tali decisioni.
44 Occorre anche rilevare che nell’ordinanza del presidente dal Tribunale 14 dicembre 2000 (causa T-5/00 R, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, Racc. pag. II-4121, punto 56), è stato constatato che i membri, in base allo statuto dell’associazione, erano tenuti a conformarsi scrupolosamente alle disposizioni dello statuto, del regolamento interno ed alle decisioni del consiglio di amministrazione e dell’assemblea.
45 In considerazione di questa decisione, la tesi fatta valere dalla Commissione nel corso dell’audizione, secondo cui è sufficiente che i richiedenti possano, in forza dello statuto, radiare i membri che non si conformano alla loro «politica generale», sembra andare oltre la giurisprudenza.
46 Inoltre, la presa in considerazione, nella fattispecie, del fatturato delle aziende agricole iscritte al sindacato nel calcolo dell’importo massimo delle ammende presuppone che le decisioni adottate dai richiedenti vincolino non solo i loro membri diretti, ma anche i membri indiretti. A tal riguardo, la Commissione non ha, a primo impatto, fornito spiegazioni né, a fortiori, documenti su cui basare tale ipotesi.
47 Da quanto precede risulta che il presente motivo non è privo di qualsiasi fondamento. Inoltre, il giudice dei provvedimenti urgenti ritiene che la determinazione delle condizioni che consentono di tener conto del fatturato realizzato dai membri di un’associazione di imprese ai fini dell’applicazione del limite massimo del 10%, ai sensi dell’art. 15, n. 2 del regolamento n. 17, merita un esame approfondito ed una valutazione del solo giudice del merito.
48 Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione relativa al limite massimo delle ammende, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE deve essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione, da cui l’atto promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I-1719, punto 63). La portata dell’obbligo di motivazione imposto dall’art. 253 CE dipende dalla natura dell’atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punti 15 e 16, e Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 63).
49 Per quanto riguarda una decisione che infligge, come nella fattispecie, ammende a svariate imprese per una violazione delle regole comunitarie della concorrenza, la portata dell’obbligo di motivazione dev’essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali, segnatamente, le circostanze proprie del caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende, e ciò senza che a tal fine sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I‑1611, punto 54).
50 Occorre rilevare che i ‘considerando’ 162-186 della decisione sono dedicati all’applicazione dell’art. 15, n. 2 del regolamento n. 17. Al ‘considerando’ 170 della decisione, la Commissione ritiene che l’ammontare delle quote annue riscosse da ciascuno dei richiedenti sembra essere un criterio obiettivo dell’importanza relativa delle varie federazioni agricole e del loro grado di responsabilità nel commettere l’infrazione accertata. La Commissione, in, considerazione di questo elemento, ha fissato l’importo di base dell’ammenda della FNSEA a EUR 20 milioni e quello dei JA e della FNB, rispettivamente a 1/20 e a 1/10 di questo importo.
51 Per contro, nessun considerando della decisione è dedicato all’esame dell’eventuale superamento del limite massimo del 10% né, a fortiori, alla valutazione della possibilità di prendere in considerazione il fatturato delle aziende agricole iscritte al sindacato. La decisione non consente quindi, prima facie, agli interessati e al giudice comunitario di conoscere i motivi per cui la Commissione ha ritenuto opportuno tener conto di questi fatturati.
52 Si fa presente al riguardo che, poiché la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato (v. sopra punto 48), la Commissione deve sviluppare il suo iter logico in maniera esplicita qualora, nell’ambito della propria prassi sentenza decisionale, adotti una decisione che vada notevolmente al di là delle decisioni precedenti (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Fabricants de papiers peints/Commissione, Racc. pag. 1491, punto 31, e sentenza SCK e FNK, cit., punto 226). Questo vale a maggior ragione allorché, come sembra essere il caso nella presente causa (v. sopra punto 45) essa va al di là della giurisprudenza.
53 Nell’ambito del presente procedimento, la Commissione si è limitata a far valere che, prima di adottare la decisione, essa aveva debitamente cercato di informarsi circa il fatturato dei membri dei richiedenti presso questi ultimi, ma nessuna informazione al riguardo le era stata comunicata.
54 Occorre rilevare, relativamente a questo argomento, da un lato, che la Commissione non sembra effettivamente contestare l’argomento dei richiedenti secondo cui la decisione non contiene alcuna motivazione circa il limite massimo delle ammende e, dall’altro, che, se la Commissione non aveva una conoscenza dettagliata del fatturato dei membri dei richiedenti, questa circostanza non poteva, prima facie, esonerarla dall’enunciare, nel testo della decisione, i motivi per cui riteneva opportuno tener conto dei fatturati realizzati da questi membri.
55 Le considerazioni che precedono sono sufficienti per concludere che almeno una parte dei motivi dedotti dai richiedenti è, prima facie, pertinente e, in ogni caso, non del tutto priva di fondamento. Stando così le cose, occorre riconoscere nella fattispecie l’esistenza di un fumus boni iuris.
Sull’urgenza
Argomenti delle parti
56 I richiedenti ritengono che la condizione relativa all’urgenza sia soddisfatta nella fattispecie.
57 Essi fanno valere, in via preliminare, che il rischio di danno grave irreparabile deve essere valutato in relazione alla situazione di ciascuno di essi, e non in relazione alla situazione dei loro membri.
58 Infatti, poiché essi non hanno il potere di rendere corresponsabili i loro membri, i loro interessi obiettivi non potrebbero confondersi con quelli delle aziende agricole iscritte al sindacato. In tale contesto, non occorrerebbe prendere in considerazione la dimensione e la potenza economica degli allevatori di carne bovina nella valutazione del danno che essi rischiano di subire. Per il resto, i richiedenti non disporrebbero di informazioni relative al fatturato degli allevatori di carne.
59 Per quanto riguarda in particolare la FNSEA i richiedenti fanno osservare, innanzi tutto, che questa costituisce una federazione disciplinata dalle disposizioni del Code du travail francese (art. 1 dello statuto) i cui membri sono le federazioni dipartimentali dei sindacati degli imprenditori agricoli (FDSEA) o le unioni dipartimentali dei sindacati degli imprenditori agricoli (UDSEA), i JA e le associazioni specializzate per prodotto a livello nazionale, quali la FNB e la FNPL (art. 5 dello statuto). Essi rilevano inoltre che la FNSEA ha «essenzialmente per oggetto di rappresentare e difendere gli interessi della professione agricola nel campo morale, tecnico, sociale, economico e legislativo, ad esclusione di qualsiasi operazione commerciale» e che, a tal fine, «essa organizza, coordina e armonizza l’insieme degli interessi» (art. 8 dello statuto). Pertanto, l’attività esercitata in via principale dalla FNSEA non le procurerebbe alcun reddito. Per contro, relativamente al suo compito nel settore agricolo francese, in particolare presso le autorità pubbliche francesi, la FNSEA avrebbe costi di funzionamento estremamente elevati, collegati all’importanza della sua struttura e alla complessità della sua organizzazione.
60 Essi rilevano, poi, che l’ammenda di EUR 12 milioni inflitta alla FNSEA corrisponde precisamente all’importo delle sue entrate ordinarie per il 2001. Le dette entrate sarebbero costituite dai contributi sindacali fino a EUR 5,95 milioni, da sovvenzioni fino a EUR 3,28 milioni e da altri introiti fino a EUR 2,81 milioni.
61 Per quanto riguarda la situazione finanziaria della FNSEA, i richiedenti fanno rilevare che, se le voci dell’attivo (immobilizzazioni finanziarie, valori mobiliari di investimento e disponibilità) nel suo bilancio del 31 dicembre 2002 evidenziano un totale di circa EUR 14 milioni, il valore degli attivi realizzabili e disponibili ammonta a EUR 3 milioni.
62 I richiedenti fanno riferimento anche a lettere provenienti da tre banche francesi, le quali avrebbero rifiutato di costituire una garanzia bancaria. Una di queste banche avrebbe offerto alla FNSEA di istituire una garanzia per l’ammontare di EUR 1,7 milioni, mediante un pegno sui suoi attivi liberi.
63 Per quanto riguarda la FNB, i richiedenti fanno presente, in via preliminare, che questa costituisce una federazione disciplinata dalle disposizioni del Code du travail francese (art. 1 dello statuto) i cui membri sono le FDSEA o le UDSEA rappresentate dalla loro sezione specializzata (art. 2 dello statuto). La FNB avrebbe per oggetto «l’organizzazione, la rappresentanza e la difesa degli interessi comuni di tutti i produttori di animali della specie bovina e di altre specie similari che lo desiderano, in applicazione dello statuto della FNSEA» (art. 7 dello statuto). La FNB avrebbe quindi un’attività principale che non può procurarle reddito.
64 Le sue entrate deriverebbero essenzialmente dai contributi delle sezioni bovine delle federazioni dipartimentali e delle associazioni di allevatori. L’importo totale delle sue entrate nel 2001 sarebbe ammontato a EUR 816 935. L’importo dell’ammenda inflitta alla FNB dalla Commissione, di EUR 1,44 milioni, corrisponderebbe quindi a più del 176% dell’importo delle sue entrate per il 2001. Ora, questo importo sarebbe esorbitante in relazione alla sua qualità di associazione e delle sue capacità finanziarie. Al 31 dicembre 2002, essa disporrebbe di attivi liberi per un importo di EUR 1,091 milioni. Di conseguenza, la FNB non potrebbe smobilizzare una somma superiore a EUR 750 000.
65 Tre banche francesi le avrebbero rifiutato di costituire la garanzia bancaria relativa all’ammenda inflitta. Una delle dette banche si sarebbe dichiarata disposta a costituire una garanzia bancaria per un importo di EUR 670 000 mediante un pegno sugli attivi liberi.
66 Per quanto riguarda i JA, i richiedenti fanno presente, in via preliminare, che anche questi costituiscono una federazione disciplinata dal Code du travail francese (art. 1 dello statuto) i cui membri sono i centri dipartimentali di giovani agricoltori, i quali devono previamente essere membri della FDSEA o dell’UDSEA del loro dipartimento (art. 3 dello statuto). I JA avrebbero per oggetto «di organizzare, coordinare e armonizzare l’insieme delle attività professionali, di presentare e difendere gli interessi dei sindacati dipartimentali che li costituiscono» e avrebbero in particolare come compito di «rappresentare i giovani agricoltori dinanzi alle organizzazioni professionali, alle pubbliche autorità, all’opinione pubblica e di difendere gli interessi dei giovani agricoltori ovunque tale difesa si possa esercitare» (art. 6 dello statuto). L’attività principale dei JA non consentirebbe loro di produrre redditi.
67 L’importo dell’ammenda inflitta ai JA rappresenterebbe più del 200% dell’importo dei loro contributi e più del 200% anche dell’importo dei loro fondi propri e riserve.
68 L’importo dei debiti esigibili dei JA sarebbe considerevole, in quanto ammonta a EUR 1,51 milioni del 2001 e a EUR 2,9 milioni alla fine del 2002. Inoltre, i JA avrebbero realizzato perdite negli anni precedenti con un deficit di EUR 64 775 nel 2001 e di EUR 42 175 nel 2002.
69 Gli attivi di cui dispongono i JA non consentirebbero loro di costituire una qualsiasi garanzia bancaria. Ciascuna delle banche cui è stata sottoposta tale richiesta avrebbe rifiutato di costituire una garanzia bancaria a causa, in particolare, dell’assenza di fondi propri nonché a causa dei loro risultati deficitari e della rilevanza dei loro debiti esigibili.
70 La Commissione ritiene che i richiedenti non abbiano dimostrato sufficientemente in diritto che la condizione relativa all’urgenza sia soddisfatta nella fattispecie.
71 Essa fa rilevare innanzi tutto che, poiché i richiedenti possono rendere corresponsabili i loro membri, i loro interessi coincidono con quelli dei loro membri ultimi, le aziende agricole. Pertanto, i richiedenti avrebbero concluso gli accordi controversi per conto e nell’interesse dei loro membri.
72 In tale contesto, il danno grave e irreparabile fatto valere dovrebbe essere valutato in considerazione delle capacità finanziarie dei membri dei richiedenti. Ora, non vi sarebbe alcun dubbio sul fatto che con l’aiuto di questi ultimi i richiedenti potrebbero costituire la garanzia bancaria necessaria, ad esempio prelevando un contributo straordinario. Essa rileva, a tal riguardo, che l’ammenda inflitta alla FNSEA rappresenta circa EUR 20 per ciascuno dei 600 000 agricoltori che essa rappresenta e che l’ammenda inflitta ai JA rappresenta circa EUR 12 per ciascuno dei loro 50 000 membri. Nel corso dell’audizione, la Commissione ha fatto rilevare che la FNSEA ha 68 membri diretti, tra cui la FNPL, la quale sarebbe stata in grado di costituire la garanzia bancaria. Pertanto sarebbe chiaro che, anche fermandosi a questo livello, la FNSEA potrebbe basarsi finanziariamente sui suoi membri. Infatti, il suo consiglio di amministrazione potrebbe riunirsi, fissare un contributo per l’anno successivo, e obbligare così i suoi 68 membri a pagare il contributo. La Commissione precisa che essa non conosce la situazione finanziaria esatta dei membri della FNSEA, poiché quest’ultima non le ha mai comunicato le informazioni richieste a tal riguardo.
73 La Commissione aggiunge che, se i membri dei richiedenti decidessero di non costituire la garanzia bancaria e se, eventualmente, la riscossione per via giudiziaria dell’ammenda dovesse portare alla scomparsa di talune federazioni, questa conseguenza non deriverebbe dall’obbligo da essa imposto, ma dalla decisione di questi membri. Stando così le cose, non vi sarebbe alcun nesso di causalità diretto e necessario tra questa scomparsa e l’azione della Commissione [ordinanza del presidente del Tribunale 4 giugno 1996, causa T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-407, punti 36-38, confermata in sede d’impugnazione con ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FMK/Commissione, Racc. pag. I-4971; ordinanza Nederlandse Federative Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, cit., punti 52, 54, 58 e 59, confermata in sede d’impuganzione con ordinanza del presidente della Corte 23 marzo 2001, causa C‑7/01 P(R), FEG/Commissione, Racc. pag. I-2559, punti 42-44 e 46]. Inoltre, il ragionamento che porta a tener conto delle risorse del gruppo d’imprese di cui un’impresa fa parte sarebbe del tutto valido anche per un’associazione d’imprese [ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C-335/99 P(R) HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-8705, punti 62 e 63].
74 La Commissione fa rilevare anche che, se i richiedenti dovessero costituire oggetto di una procedura di risanamento o di liquidazione giudiziaria, l’obiettivo di una tale procedura sarebbe la salvaguardia delle federazioni interessate, ed è probabile che le imprese membri apporterebbero il sostegno necessario al risanamento di queste. In ogni caso, non vi sarebbe alcun interesse a mantenere in essere una federazione i cui i membri non vogliono sopravviva.
75 Poiché i richiedenti non hanno dimostrato l’impossibilità di ottenere le garanzie bancarie richieste con la cauzione dei loro membri, la condizione relativa all’urgenza non sarebbe soddisfatta.
76 In subordine, la Commissione procede ad un’analisi della situazione finanziaria di ciascuno dei richiedenti e ne conclude che questi dispongono di risorse sufficienti per costituire le garanzie bancarie necessarie. Essa aggiunge che i documenti contabili depositati dalla FNB e dai JA non hanno un valore probatorio assoluto, in quanto non sono stati certificati, e le lettere provenienti dalle banche, che i richiedenti fanno valere per attestare l’impossibilità di costituire le garanzie richieste, non sono pertinenti in quanto da esse non risulta che i richiedenti erano disposti ad impegnare tutti i propri beni disponibili per ottenere una garanzia bancaria.
Valutazione del giudice dei provvedimenti urgenti
77 Secondo una costante giurisprudenza, una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione dell’importo di un’ammenda può essere accolta solo se sussistono circostanze eccezionali (ordinanze del presidente della Corte 6 maggio 1982, causa 107/82 R, AEG/Commissione, Racc. pag. 1549, punto 6, e FEG/Commissione, cit., punto 44). Infatti, la possibilità di esigere la costituzione di una garanzia finanziaria è espressamente prevista, nel caso dei procedimenti sommari, dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale e corrisponde ad una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione (ordinanza del presidente del Tribunale 5 agosto 2003, causa T-79/03 R, IRO/Commissione, Racc. pag. I-0000, punto 25).
78 L’esistenza delle menzionate circostanze eccezionali può considerarsi, in linea di principio, assodata quando la parte che chiede di essere dispensata dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta fornisce la prova del fatto che per essa è oggettivamente impossibile costituire detta garanzia (ordinanza IRO/Commissione, cit., punto 26).
79 Nella fattispecie, i richiedenti fanno valere che, tenuto conto della situazione finanziaria della FNSEA, della FNB e dei JA, la costituzione della totalità della garanzia bancaria, con le relative spese, potrebbe solo comportare la loro scomparsa. A sostegno di questa affermazione, essi fanno riferimento alla situazione dei loro rispettivi patrimoni alla data del 31 dicembre 2002 (v. punti 61, 62, 64 e 68 sopra). Inoltre, essi presentano una serie di lettere provenienti da tre, e, per quanto riguarda i JA, da quattro, banche francesi che rifiutano di fornire loro una garanzia bancaria che copra l’importo delle ammende inflitte, in considerazione, in particolare, dell’insufficienza dei loro patrimoni. Per quanto riguarda la FNSEA e la FNB, una delle banche cui è stata sottoposta la richiesta ha proposto di costituire una garanzia per un importo inferiore a quello richiesto.
80 Nel corso dell’audizione i richiedenti hanno risposto ad una serie di quesiti circa il loro patrimonio ed hanno chiarito le diverse voci dei loro bilanci. Successivamente all’audizione, i richiedenti si sono impegnati ad esaminare la possibilità di uno scaglionamento concordato del pagamento delle ammende controverse ed a fare una proposta a tal riguardo alla Commissione.
81 Il 7 novembre 2003, i richiedenti e la Commissione hanno comunicato il risultato delle loro discussioni. Ne è risultato che la FNSEA ha offerto la costituzione immediata di una garanzia bancaria di EUR 1,7 milioni, il pagamento di EUR 1,5 milioni al 31 dicembre 2003 e il pagamento di EUR 1,5 milioni al 15 maggio 2004; la FNB ha offerto la costituzione di una garanzia bancaria immediata di EUR 670 000 ed il pagamento di EUR 200 000 al 31 dicembre 2003; i JA hanno offerto il pagamento di EUR 15 000 al 31 dicembre 2003 ed il pagamento di EUR 85 000 al 15 luglio 2004.
82 Le offerte dei richiedenti sono state respinte dalla Commissione. Secondo quest’ultima, non vi sarebbe alcun dubbio sul fatto che i richiedenti, con l’aiuto dei loro membri diretti e indiretti, possono pagare l’ammenda o finanziare la costituzione delle garanzie bancarie richieste. Essa fa osservare in particolare che i richiedenti non chiariscono perché, dopo un’assemblea generale, sarebbe loro impossibile adottare i provvedimenti necessari per ottenere le garanzie bancarie aggiuntive o pagare l’ammenda. Inoltre, la Commissione fa valere che i richiedenti non hanno dimostrato che il loro patrimonio è tale che sarebbe loro obiettivamente impossibile costituire le dette garanzie.
83 Alla luce dei chiarimenti forniti dai richiedenti nonché del contenuto delle loro offerte, il giudice dei provvedimenti urgenti ritiene sufficientemente fondate le affermazioni dei richiedenti secondo cui il loro patrimonio non consente loro i sbloccare fondi aggiuntivi rispetto a quelli già proposti nell’ambito del presente procedimento.
84 Tuttavia, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, il danno di un’associazione di imprese deve essere valutato tenendo conto della situazione finanziaria dei suoi membri, allorché gli interessi oggettivi dell’associazione non presentano un carattere autonomo rispetto a quelli delle imprese che vi aderiscono (ordinanze 14 ottobre 1996, SCK e FNK/Commissione, cit., punti 35‑38, e HFB e a./Commissione, cit., punto 63).
85 Occorre pertanto esaminare se, nella fattispecie, la situazione finanziaria dei richiedenti debba essere valutata prendendo in considerazione quella dei suoi membri.
86 Nelle loro memorie, i richiedenti fanno rilevare che, poiché, in forza del loro statuto, non potevano rendere corresponsabili i loro membri, sarebbe impossibile ritenere che i loro interessi si confondano con quelli dei loro membri.
87 Ora, se è vero che, nella fattispecie, le norme interne della FNSEA, della FNB e dei JA non consentono, prima facie, a queste federazioni di rendere corresponsabili i loro membri ai sensi della giurisprudenza applicabile (v. punti 40 e 46 sopra), questa circostanza non porta automaticamente a concludere che le azioni dei richiedenti nell’ambito della crisi bovina del 2001 non rispondevano agli interessi obiettivi dei loro membri. Infatti, dalla giurisprudenza cit. (v., in particolare ordinanza 14 ottobre 1996, SCK e FNK/Commissione, cit., punto 37) risulta che, al fine di valutare il grado di autonomia che presentano gli interessi oggettivi di un’associazione rispetto a quelli dei suoi membri, può essere presa in considerazione l’esistenza di norme interne che consentano all’associazione di rendere corresponsabili i suoi membri. Tuttavia, l’esistenza di una confusione degli interessi oggettivi dell’associazione con quelli dei suoi membri può risultare da altre circostanze indipendentemente dall’esistenza o dall’assenza di tali norme.
88 Nella loro domanda di provvedimenti urgenti, i richiedenti non hanno dedotto alcun argomento tale da dimostrare che le loro azioni non rispondevano agli interessi obiettivi dei loro membri e, in particolare, dei membri che operano nella produzione bovina.
89 In risposta a un quesito posto dal giudice dei provvedimenti urgenti nel corso dell’audizione a tal riguardo, i richiedenti hanno richiamato l’attenzione sul fatto, esposto al ‘considerando’ 10 della decisione, che, in Francia, vi sono circa 240 000 aziende con oltre 5 bovini adulti. Pertanto, come essi fanno rilevare, anche supponendo che il tasso di sindacalizzazione sia del 50%, 120 000 dei 650 000 della FNSEA sono produttori bovini, ossia meno del 20%. Per tale motivo, sarebbe evidente che la maggior parte dei membri della FNSEA non avrebbe interesse ad assistere quest’ultima per il pagamento dell’ammenda o la costituzione della garanzia bancaria.
90 Ora, il giudice dei provvedimenti urgenti ritiene che queste considerazioni, che rivestono il carattere di semplici supposizioni e riguardano del resto solo la FNSEA e non la FNB né i JA, non sono sufficienti per concludere che le azioni della FNSEA all’atto della conclusione degli accordi controversi rispondevano ad un interesse autonomo rispetto a quello dei suoi membri.
91 Infatti, per quanto riguarda la FNSEA occorre ricordare che, secondo l’art. 8 del suo statuto, questa federazione ha «essenzialmente per oggetto di rappresentare e di difendere gli interessi della professione agricola nel campo morale, tecnico sociale, economico e legislativo» e che essa ha per compito, tra gli altri, «di assicurare la rappresentanza e la difesa degli interessi agricoli in tutte le occasioni, in particolare dinanzi alle autorità pubbliche e nell’ambito degli organismi interprofessionali, di preparare, di decidere e di dirigere qualsiasi azione sotto la forma che le circostanze consentono o richiedono».
92 Ne deriva che il compito e le azioni della FNSEA sono basate su un principio di solidarietà, in forza del quale questa federazione difende gli interessi della totalità dei suoi membri. Allorché una federazione quale la FNSEA ingloba un gran numero di membri di diverse produzioni agricole, le sue azioni non possono, in qualsiasi momento, riguardare, o interessare direttamente, tutti i suoi membri. Tuttavia questi ultimi hanno in comune l’interesse, basato sul principio di solidarietà, a che la FNSEA conduca azioni destinate ad assistere i membri più esposti, in particolare allorché un determinato mercato viva una situazione di crisi.
93 Pertanto, anche se le azioni della FNSEA nell’ambito delle crisi della mucca pazza sono state avviate al fine di assistere solo una certa parte dei suoi membri, ossia i produttori bovini iscritti al sindacato, ciò non toglie che le sue azioni riflettevano gli interessi obiettivi di tutti i suoi membri.
94 È quindi irrilevante accertare se, in un caso concreto, i produttori interessati dalle azioni della FNSEA rappresentino o meno una scarsa percentuale dell’insieme dei suoi membri.
95 Occorre sottolineare inoltre che la FNSEA non avrebbe potuto sottoscrivere gli accordi controversi senza avere il sostegno necessario di una maggioranza dei membri che compongono il suo consiglio di amministrazione. Ora, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione ha ritenuto che la conclusione di un accordo inteso a tutelare gli interessi dei produttori bovini era sufficientemente importante perché la FNSEA vi si impegnasse, invece di lasciare il compito di agire alle associazioni specializzate nelle produzioni bovine.
96 Per quanto riguarda i JA, essi hanno per oggetto «di organizzare, coordinare e armonizzare l’insieme delle attività professionali, di presentare e difendere gli interessi dei sindacati dipartimentali che li costituiscono» ed hanno quindi in particolare come missione «di rappresentare i giovani agricoltori dinanzi alle organizzazioni professionali, alle autorità pubbliche, all’opinione pubblica e di difendere gli interessi dei giovani agricoltori dovunque tale difesa si possa esercitare» (art. 6 dello statuto).
97 Per quanto riguarda la FNB, dall’art. 7 del suo statuto risulta che questa ha per oggetto «l’organizzazione, la rappresentanza e la difesa degli interessi comuni di tutti i produttori di animali della specie bovina e di altre specie similari che lo desiderano, in applicazione dello statuto della FNSEA».
98 Se ne può dedurre che gli obiettivi dei JA e della FNB sembrano essere ampiamente analoghi a quelli della FNSEA e che il loro interesse alla conclusione degli accordi controversi non presentava, prima facie, un carattere autonomo rispetto a quello dei loro membri. Questa conclusione è tanto più evidente in quanto riguarda la FNB che raggruppa le aziende agricole più interessate dai detti accordi, ossia gli agricoltori attivi nella produzione bovina.
99 Pertanto, nessun elemento del fascicolo e nessun argomento dedotto dai richiedenti consentono di mettere in dubbio il fatto che le azioni dei richiedenti rispondevano agli interessi dei loro membri. Gli interessi oggettivi dei richiedenti non possono quindi essere considerati nel senso che presentano un carattere autonomo rispetto a quelli dei loro membri.
100 Questa conclusione è del resto corroborata dai chiarimenti dei richiedenti. Infatti, nel corso dell’audizione, essi hanno affermato che sarebbe inconcepibile che una federazione sindacale sostenga di aver agito contro l’interesse dei suoi membri.
101 Ne deriva che, secondo la giurisprudenza menzionata sopra al punto 84, occorre valutare il rischio del danno grave ed irreparabile che deriverebbe dalla costituzione di garanzie bancarie considerando la dimensione e la potenza economica delle imprese aderenti alle federazioni richiedenti.
102 Se, come i richiedenti hanno fatto valere nel corso dell’audizione, è possibile che la maggioranza dei loro membri rifiutino di votare a favore del sostegno finanziario necessario alla sopravvivenza dei richiedenti, cosa che del resto non è stata dimostrata, tale questione è senza rilevanza nell’ambito di una valutazione della loro potenza economica (v., in tal senso, ordinanza FEG/Commissione, cit., punto 46). Per il resto, nessun elemento del fascicolo consente di ritenere che sarebbe inconcepibile che la maggioranza dei membri approvino un aumento dei contributi dei membri più interessati dagli accordi controversi, ossia gli agricoltori che operano nella produzione bovina.
103 Occorre anche rilevare che i richiedenti non hanno fatto valere né, a fortiori, hanno dimostrato che tutte le aziende agricole iscritte al sindacato o i soli agricoltori attivi nella produzione bovina non avessero la capacità finanziaria di fornire il sostegno necessario al pagamento dell’ammenda o alla costituzione della totalità della garanzia bancaria.
104 Tuttavia, nel corso dell’audizione, i richiedenti hanno fatto rilevare che, per aumentare i contributi annuali, occorrerebbe che un’assemblea generale sia convocata, il che richiederebbe tempo. A titolo di esempio, l’assemblea generale ordinaria della FNSEA avrebbe luogo solo nell’aprile 2004. Inoltre, una serie di assemblee generali dovrebbero aver luogo a diversi livelli. Infatti, tenuto conto della struttura dei richiedenti, perché si facciano versare i contributi ai produttori agricoli iscritti al sindacato, occorrerebbe che i membri dei richiedenti nonché i loro stessi membri richiedano un contributo straordinario ai loro membri.
105 Occorre rilevare, a tal riguardo, innanzi tutto che dai chiarimenti dei richiedenti risulta che questi riconoscono la possibilità di aumentare i contributi delle aziende agricole iscritte al sindacato, in via eccezionale, al fine del pagamento dell’ammenda o della costituzione della garanzia bancaria.
106 Inoltre, anche se i richiedenti non hanno fatto valere che i loro membri diretti non avevano la capacità finanziaria di pagare l’ammenda o di costituire la garanzia bancaria necessaria, il fascicolo contiene, tuttavia, sufficienti elementi fondati per consentire al giudice dei provvedimenti urgenti di ritenere che questa possibilità non sia reale. Infatti, nonostante il fatto che la FNPL, che è membro della FNSEA, abbia costituito la garanzia bancaria richiesta e, per tale motivo, dia prova di una certa potenza finanziaria, l’importo che ciascuno dei membri diretti delle federazioni dei richiedenti deve pagare resta non trascurabile.
107 Occorre, in tale contesto, esaminare se, ed eventualmente in quali circostanze, i richiedenti possano aumentare i contributi delle aziende agricole iscritte al sindacato in un futuro relativamente prossimo.
108 A tal riguardo, dallo statuto dei richiedenti risulta che qualsiasi aumento dei contributi dei membri deve essere approvato dalle loro rispettive assemblee generali (art. 44 dello statuto della FNSEA, art. 9 dello statuto dei JA e art. 20 dello statuto della FNB). Inoltre, nulla sembra impedire che i richiedenti, invece di attendere un’assemblea generale ordinaria, convochino un’assemblea generale straordinaria a tal fine. Infatti, se l’art. 44 dello statuto della FNSEA prevede che «l’importo dei contributi versati dalle federazioni e dai gruppi è proposto ogni anno dal consiglio dell’amministrazione ed è sottoposto alla ratifica dell’assemblea generale», dall’art. 14 dello statuto risulta che «l’assemblea generale si riunisce tutte le volte che lo richiede l’interesse della [FNSEA]». Questo è confermato dall’art. 17 secondo il quale l’assemblea generale straordinaria può essere riunita quando gli interessi della FNSEA lo richiedano.
109 Disposizioni analoghe figurano all’art. 9 dello statuto della FNB e all’art. 8 dello statuto dei JA.
110 Inoltre, dallo statuto della FNSEA (art. 14) risulta che ogni assemblea generale deve essere convocata con semplice lettera almeno un mese in anticipo. Lo statuto dei JA (art. 8) prevede che l’assemblea generale straordinaria può essere convocata con semplice lettera almeno 15 giorni in anticipo, mentre lo Statuto della FNB (art. 20) precisa che nessun termine deve essere rispettato per convocare l’assemblea generale straordinaria in caso di urgenza.
111 Per quanto riguarda la possibilità di aumentare i contributi delle aziende agricole iscritte al sindacato, i richiedenti hanno fatto rilevare, nel corso dell’audizione, che a tal fine occorrerebbe passare attraverso quattro fasi. In un primo tempo, occorrerebbe che i richiedenti aumentino i contributi delle loro federazioni membri, le quali dovrebbero, in secondo luogo, convocare un’assemblea generale e chiedere un contributo eccezionale ai loro membri, ossia le federazioni dipartimentali. Queste ultime dovrebbero, in terzo luogo, richiedere i detti contributi ai loro membri, ossia ai sindacati, i quali dovrebbero, in quarto luogo, chiedere i contributi ai produttori agricoli iscritti al sindacato.
112 Il giudice dei provvedimenti urgenti ritiene che i chiarimenti dei richiedenti circa la loro struttura e gli obblighi che si impongono per aumentare i contributi delle aziende agricole siano sufficientemente giustificati dai documenti del fascicolo. Sussiste solo un dubbio circa il numero di fasi necessari e per poter aumentare i contributi delle aziende agricole. Infatti, secondo gli elementi del fascicolo, sembra che, nella maggior parte dei casi, tre fasi siano sufficienti, ossia, in primo luogo, le assemblee generali dei richiedenti, in secondo luogo, le assemblee generali dei loro membri, ossia le FDSEA e le UDSEA, e, in terzo luogo, le assemblee generali dei sindacati locali di aziende agricole.
113 Da quanto precede deriva che i richiedenti hanno dimostrato sufficientemente in diritto l’esistenza di circostanze eccezionali in quanto essi rischiano di subire un danno grave ed irreparabile se non viene sospeso l’obbligo di costituire la totalità della garanzia bancaria per un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente ordinanza.
Sulla ponderazione degli interessi
Argomenti delle parti
114 I richiedenti fanno rilevare che la Commissione non corre alcun rischio se la presente domanda di provvedimenti urgenti è accolta. Infatti, tenuto conto del compito fondamentale che sarebbe affidato alla FNSEA nel settore agricolo francese a decorrere dalla sua creazione nel 1946, del suo ruolo presso le pubbliche autorità francesi e delle abilitazioni sue proprie, questa federazione continuerebbe ad esercitare la sua attività rigorosamente allo stesso modo per la durata della procedura di ricorso. I JA e la FNB continuerebbero anch’essi la loro attività allo stesso modo.
115 La Commissione fa valere innanzi tutto che queste affermazioni dei richiedenti circa la continuità della loro attività non sono compatibili con i loro argomenti circa il carattere asseritamente irreparabile di un’eventuale esecuzione forzata. Inoltre, dato che la continuità della loro attività dipende dalla loro volontà, vi sarebbe il rischio che essi si mettano in liquidazione per ricostituire con gli stessi membri una nuova associazione.
116 Inoltre, esisterebbe un rischio che il patrimonio dei richiedenti diminuisca con il tempo, di modo che la parte dell’ammenda che può essere riscossa si riduce sempre più.
117 In generale la Commissione fa valere che, se le associazioni di imprese, a causa delle loro scarse risorse finanziarie, potessero essere esonerate dalla costituzione della garanzia bancaria senza che le risorse finanziarie dei loro membri siano prese in considerazione, le imprese che intendono adottare comportamenti anticoncorrenziali avrebbero sempre interesse a costituire un’associazione d’imprese per concludere accordi incompatibili con il diritto della concorrenza.
118 Infine, la necessità di salvaguardare l’efficacia delle regole comunitarie della concorrenza ed il loro impatto dissuasivo sarebbe tanto più rilevante nella fattispecie in quanto i richiedenti hanno partecipato ad un’infrazione molto grave alle regole comunitarie della concorrenza (ordinanza del presidente del Tribunale 28 giugno 2000, causa T‑191/98 R II, Cho Yang Shipping/Commissione, Racc. pag. II-2551, punto 54).
Valutazione del giudice dei provvedimenti urgenti
119 Occorre contemperare l’interesse dei richiedenti ad evitare, non potendo costituire una garanzia bancaria, che si proceda alla riscossione immediata dell’ammenda con l’interesse finanziario della Comunità a poterne riscuotere l’importo, nonché, più in generale, con l’interesse pubblico connesso alla salvaguardia dell’efficacia delle regole comunitarie della concorrenza e dell’effetto dissuasivo delle ammende inflitte dalla Commissione (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 13 giugno 1989, causa 56/89 R, Publishers Association/Commissione, Racc. pag. 1693, punto 35; ordinanze del presidente del Tribunale 16 giugno 1992, cause T-24/92 R e T-28/92 R, Langnese-Iglo e Schöller Lebensmittel/Commissione, Racc. pag. II‑1839, punto 28, 15 giugno 1994, causa T-88/94 R, Société commerciale des potasses et de l’azote et Entreprise minière et chimique/Commissione, Racc. pag. II-401, punto 32, e Cho Yang Shipping/Commissione, cit., punto 53).
120 Per quanto riguarda gli interessi finanziari della Comunità, occorre rilevare innanzi tutto che, come è stato constatato sopra, il patrimonio dei richiedenti non consente loro di pagare l’intera ammenda né di costituire la garanzia bancaria richiesta. Inoltre, come la Commissione ha ammesso nelle sue osservazioni scritte, non vi è alcun obbligo legale per i membri dei richiedenti di pagare l’ammenda. È quindi molto verosimile che, se la Commissione procedesse all’esecuzione forzata delle ammende presso i richiedenti, essa non otterrebbe l’importo corrispondente all’ammenda inflitta. È inoltre pacifico che, in caso di fallimento dei richiedenti, la Commissione non avrebbe alcuna possibilità di dichiarare i suoi crediti insoluti presso nuove federazioni sindacali che si costituirebbero, eventualmente, nel settore. Stando così le cose, risulta che gli interessi finanziari della Commissione sono meglio tutelati concedendo ai richiedenti il tempo necessario per chiedere il sostegno finanziario volontario dei loro membri diretti e indiretti.
121 Inoltre, gli interessi finanziari della Commissione sono tutelati anche dagli impegni della FNSEA e della FNB di costituire garanzie bancarie che coprono una parte non trascurabile dell’ammenda (v. sopra punto 81).
122 Infine, per quanto riguarda il rischio che i richiedenti siano lルoggetto di una liquidazione e si ricostituiscano immediatamente dopo, i richiedenti hanno fatto valere che questo rischio non era reale, tenuto conto del loro compito e del loro ruolo presso le pubbliche autorità francesi. Tuttavia, questa affermazione dei richiedenti, che sembra del resto difficilmente conciliabile con la tesi secondo cui un danno irreparabile sarebbe loro causato in caso di rigetto della presente domanda di provvedimenti urgenti, non è per niente fondata. Stando così le cose, occorre imporre ai richiedenti di comunicare mensilmente alla Commissione, fino a che le garanzie bancarie richieste siano costituite, da un lato, i dati principali relativi all’andamento della loro situazione economica e finanziaria, che saranno definiti dalla Commissione dal momento della notifica della presente ordinanza, e, dall’altro, qualunque decisione atta ad incidere sostanzialmente sulla loro posizione economica o volta a modificare il loro status giuridico, preliminarmente all’adozione della stessa.
123 Per quanto riguarda l’interesse pubblico che si ricollega alla salvaguardia dell’efficacia delle regole comunitarie della concorrenza e dell’effetto dissuasivo delle ammende inflitte dalla Commissione, occorre constatare che la Commissione non ha dimostrato come la concessione di una sospensione parziale e limitata nel tempo comprometta, nella fattispecie, tale interesse.
124 Alle osservazioni che precedono si aggiunge il fatto che, in considerazione del compito particolare e altamente specifico dei richiedenti e in particolare del ruolo che viene loro affidato dalle pubbliche autorità francesi nei negoziati degli accordi collettivi (v. punto 37 sopra), i richiedenti non si trovano in una situazione comparabile a quella di tutte le altre associazioni di imprese. Esistono quindi motivi seri per credere che lo scioglimento dei richiedenti, in caso di esecuzione forzata della decisione, potrebbe pregiudicare gravemente l’organizzazione della vita sindacale del settore agricolo in Francia e che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, la ricostituzione dei richiedenti, dopo il loro scioglimento, non sarebbe tale da porre rimedio al danno che ne deriverebbe.
125 In considerazione di quanto precede, occorre concedere alla FNSEA la sospensione richiesta a condizione, da un lato, che entro tre settimane a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, essa versi EUR 1,5 milioni alla Commissione e costituisca a favore di quest’ultima una garanzia fino a EUR 1,7 milioni o, in alternativa, costituisca a favore della Commissione una garanzia bancaria fino a EUR 3,2 milioni e, dall’altro, che, entro 5 mesi a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, essa versi alla Commissione il saldo dell’ammenda ancora dovuto, oltre agli interessi, o costituisca una garanzia bancaria fino a tale importo.
126 Per quanto riguarda la FNB, occorre concederle la sospensione richiesta a condizione, da un lato, che, entro tre settimane a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, essa versi EUR 200 000 alla Commissione e costituisca a favore di quest’ultima una garanzia fino a EUR 670 000 o, in alternativa, costituisca a favore della Commissione una garanzia bancaria fino a EUR 870 000 e, dall’altro, che, entro cinque mesi a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, essa versi alla Commissione il saldo dell’ammenda ancora dovuto, oltre agli interessi, o costituisca una garanzia bancaria fino a tale importo.
127 Per quanto riguarda i JA, occorre concedere loro la sospensione richiesta a condizione, da un lato, che, entro tre settimane a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, essi versino EUR 15 000 alla Commissione o, in alternativa, costituiscano a favore di quest’ultima una garanzia fino a questo stesso importo e, dall’altro, che entro cinque mesi a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, essi versino alla Commissione il saldo dell’ammenda ancora dovuto, oltre agli interessi, o costituiscano una garanzia bancaria fino a tale importo.
128 La sospensione menzionata ai punti 126 e 127 della presente ordinanza dovrà cessare di produrre i suoi effetti se i richiedenti non comunicano alla Commissione, entro sei settimane a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, i conti annuali della FNB e dei JA relativi all’esercizio 2001 e 2002, verificati e certificati da uno studio di revisori contabili di reputazione internazionale.
129 Occorre osservare, del resto, che al giudice dell’urgenza è data dall’art. 108 del regolamento di procedura la facoltà di modificare o revocare in qualsiasi momento l’ordinanza emessa in un procedimento sommario in seguito a mutamento delle circostanze [ordinanza del presidente del Tribunale 4 aprile 2002, causa T‑198/01 R, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, Racc. pag. II-2153, punto 123, confermata in sede d’impugnazione con ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 2002, causa C-232/02 P(R), Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, Racc. pag. I-8977]. Da tale giurisprudenza risulta che, per «mutamento delle circostanze», il giudice dell’urgenza intende, in particolare, circostanze di fatto che possono modificare la valutazione nel caso di specie del criterio dell’urgenza. Inoltre, secondo la Corte, tale possibilità esprime il carattere fondamentalmente precario, nel diritto comunitario, dei provvedimenti concessi dal giudice dell’urgenza [ordinanza della Corte 14 febbraio 2002, causa C-440/01 P(R), Commissione/Artegodan, Racc. pag. I-1489].
130 Spetterà quindi eventualmente alla Commissione adire il Tribunale nel caso in cui, in particolare, dalle informazioni di cui ai punti 122 e 128 della presente ordinanza risultasse un mutamento delle circostanze tale da modificare la presente decisione.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) È sospeso l’obbligo per la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles di costituire a favore della Commissione una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell’ammenda che le è stata inflitta dall’art. 3 della decisione 2 aprile 2003, 2003/600/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 81 del Trattato CE (caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi), alle seguenti condizioni:
a)
entro tre settimane a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles verserà EUR 1,5 milioni alla Commissione e costituirà a favore di quest’ultima una garanzia fino a EUR 1,7 milioni o, in alternativa, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles costituirà a favore della Commissione una garanzia bancaria fino a EUR 3,2 milioni;
b)
entro cinque mesi a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles verserà alla Commissione il saldo dell’ammenda ancora dovuto, oltre agli interessi, oppure costituirà una garanzia bancaria fino a questo importo.
2) È sospeso l’obbligo per la Fédération nationale bovine di costituire a favore della Commissione una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell’ammenda che le è stata inflitta dall’art. 3 della decisione 2003/600 alle condizioni seguenti:
a) entro tre settimane a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, la Fédération nationale bovine verserà EUR 200 000 alla Commissione e costituirà a favore di ques’ultima una garanzia fino a EUR 670 000 o, in alternativa, la Fédération nationale bovine costituirà a favore della Commissione una garanzia bancaria fino a EUR 870 000;
b) entro cinque mesi a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, la Fédération nationale bovine verserà alla Commissione il saldo dell’ammenda ancora dovuto, oltre agli interessi, oppure costituirà una garanzia bancaria fino a questo importo.
3) È sospeso l’obbligo per i Jeunes agriculteurs di costituire a favore della Commissione una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell’ammenda che è stata loro inflitta dall’art. 3 della decisione 2003/600 alle condizioni seguenti:
a) entro tre settimane a decorrere dalla notifica della presente ordinanza i Jeunes agriculteurs verseranno alla Commissione EUR 15 000 o, in alternativa, costituiranno a favore di quest’ultima una garanzia fino a questo importo;
b) entro cinque mesi a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, i Jeunes agriculteurs verseranno alla Commissione il saldo dell’ammenda ancora dovuto, oltre agli interessi, oppure costituiranno una garanzia bancaria fino a questo importo.
4) La sospensione concessa ai punti 2 e 3 del dispositivo della presente ordinanza cesserà di produrre i suoi effetti se i richiedenti non comunicano alla Commissione, entro sei settimane a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, i conti annuali della Fédération nationale bovine e dei Jeunes agriculteurs relativi all’esercizio 2001 e 2002, verificati e certificati da uno studio di revisori contabili di reputazione internazionale.
5) Fino a che le garanzie bancarie comprendenti gli interessi siano costituite, i richiedenti comunicheranno alla Commissione:
a) su base mensile, i dati principali relativi all’andamento della loro situazione economica e finanziaria, i quali saranno definiti dalla Commissione dal momento della notifica della presente ordinanza;
b) qualunque decisione atta ad incidere sostanzialmente sulla loro posizione economica o volta a modificarne lo status giuridico, preliminarmente all’adozione della stessa.
6) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 21 gennaio 2004.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B. Vesterdorf
1 – Lingua processuale: il francese.
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