Causa T-253/03
Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd
contro
Commissione delle Comunità europee
«Intervento — Rigetto — Entità priva di personalità giuridica — Associazione non rappresentativa — Associazione che non ha come scopo la tutela degli interessi dei suoi membri — Assenza di interesse individuale dei suoi membri»
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 maggio 2004
Massime dell’ordinanza
1. Procedura — Intervento — Interessati — Domanda di intervento di un’entità priva di personalità giuridica — Presupposti
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)
2. Procedura — Intervento — Interessati — Associazione rappresentativa che ha come scopo la tutela dei suoi membri — Ricevibilità in cause che sollevano questioni di principio che possono pregiudicare i detti membri
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)
1. Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza del suo art. 53, primo comma, il diritto d’intervento nelle controversie dinanzi al Tribunale è riconosciuto non solo agli Stati membri e alle istituzioni della Comunità, bensì anche ad ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia.
Entità prive di personalità giuridica possono essere ammesse ad intervenire, purché possiedano i requisiti che costituiscono il fondamento di detta personalità, in particolare l’autonomia e la responsabilità, sia pure limitate.
Non soddisfa i requisisti minimi che costituiscono il fondamento della personalità giuridica di un ente, un’associazione senza personalità giuridica, non registrata, che raggruppa giuristi di impresa occupati in grandi società con sede in Europa, costituita con una semplice decisione informale dei suoi fondatori, che non ha uno statuto ed è unicamente un forum di scambio di informazioni ed esperienze pratiche nonché di discussioni di taluni aspetti che interessano i suoi membri.
(v. punti 16-19)
2. Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza del suo art. 53, primo comma, è ammesso l’intervento di associazioni rappresentative che hanno come scopo di tutelare i propri membri in cause che sollevano questioni di principio che possano pregiudicare questi ultimi. In particolare, un’associazione può essere ammessa ad intervenire in un procedimento qualora rappresenti un numero rilevante di operatori attivi nel settore interessato, contempli tra i suoi obiettivi la tutela degli interessi dei suoi membri, la controversia possa sollevare questioni di principio che riguardano il funzionamento del settore interessato e, quindi, qualora gli interessi dei suoi membri possano essere colpiti in modo rilevante dalla sentenza che sarà pronunciata.
Un’associazione il cui numero di membri è limitato a 25 non può essere considerata rappresentativa di un numero sufficientemente rilevante di professionisti attivi in un settore quale quello dei giuristi di impresa. Per il resto, in mancanza di uno statuto, risulta impossibile verificare se il suo scopo sia effettivamente quello di garantire la tutela degli interessi dei suoi membri.
I membri di un’associazione che non sono direttamente interessati dall’atto specifico di cui si chiede l’annullamento nell’ambito della causa sottoposta al Tribunale, in quanto tale atto non riguarda direttamente le società che essi rappresentano, non hanno un interesse diretto e attuale alla sorte dell’atto specifico impugnato, ma un semplice interesse in relazione ai motivi dedotti.
(v. punti 21-23)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
28 maggio 2004(1)
«Intervento – Rigetto – Associazione rappresentativa che non ha come scopo la tutela degli interessi dei suoi membri»
Nella causa T-253/03,
Akzo Nobel Chemicals Ltd, con sede in Surrey (Regno Unito),Akcros Chemicals Ltd, con sede in Surrey, rappresentate dagli avv.ti. C. Swaak e M. Mollica,
ricorrenti, sostenute da:Council of the Bars and Law Societies of the European Union, con sede in Bruxelles, rappresentato dal sig. J. Flynn, QC,Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, con sede in L'Aia , rappresentato dall'avv. O. Brouwer,e daEuropean Company Lawyers Association (ECLA), con sede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti. M. Dolmans, K. Nordlander, e dal sig. J. Temple-Lang, solicitor,
intervenienti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright e dalla sig.ra C. Ingen-Housz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto l'istanza d'intervento proposta dalla Section on Business Law of the International Bar Association a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti nella presente causa, relativa ad una domanda di annullamento della decisione 8 maggio 2003, C(2003) 1533 def., con la quale si respinge una richiesta di applicazione del segreto professionale che tutela le comunicazioni con gli avvocati (legal professional privilege) a determinati documenti raccolti nell'ambito di un accertamento imposto ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Il 30 gennaio 2003 la Commissione ha adottato, sulla base dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), la decisione C(2003) 85/4, con la quale ha imposto, in particolare, alla Akzo Nobel Chemicals Ltd e alla Akcros Chemicals Ltd (in prosieguo: le «ricorrenti») e alle loro rispettive società controllate di sottoporsi ad un accertamento volto alla ricerca di prove relative ad un’eventuale pratica anticoncorrenziale (in prosieguo: la «decisione 30 gennaio 2003»). Il 10 febbraio 2003 la Commissione ha adottato la decisione C (2003) 559/4, parimenti sulla base dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 (in prosieguo: la «decisione 10 febbraio 2003»), recante modifica della decisione 30 gennaio 2003.
2 In data 12 e 13 febbraio 2003 sono stati effettuati, sulla scorta delle dette decisioni, accertamenti in loco presso i locali delle ricorrenti situati ad Eccles, Manchester (Regno Unito). Durante tali accertamenti, funzionari della Commissione hanno estratto copia di un rilevante numero di documenti. Nel corso di tali operazioni i rappresentanti delle ricorrenti hanno segnalato ai funzionari della Commissione che taluni documenti erano idonei a beneficiare del segreto professionale che tutela le comunicazioni con gli avvocati. Nell’esame dei documenti di cui trattasi è insorta una controversia in merito a cinque documenti, che sono stati oggetto di due tipi di trattamento. Infatti, i funzionari della Commissione non sono giunti sul momento ad una conclusione definitiva in merito alla tutela di cui dovessero eventualmente beneficiare due documenti. Li hanno quindi copiati ed inseriti in una busta sigillata che è stata portata via al termine dell’accertamento. Il funzionario della Commissione responsabile dell’accertamento ha ritenuto che gli altri tre documenti controversi non fossero tutelati dal segreto professionale e ne ha, dunque, estratto copie e le ha allegate al resto del fascicolo, senza inserirle in una busta sigillata.
3 Il 17 febbraio 2003 le ricorrenti hanno fatto pervenire una lettera alla Commissione, nella quale esponevano le ragioni per cui, a loro parere, tali cinque documenti erano tutelati dal segreto professionale. Con lettera 1° aprile 2003 la Commissione ha informato le ricorrenti che gli argomenti presentati nella loro lettera del 17 febbraio 2003 non le consentivano di stabilire che i documenti indicati fossero effettivamente coperti da segreto professionale. Nella medesima lettera la Commissione illustrava tuttavia alle ricorrenti che esse avevano la possibilità di presentare osservazioni su tali conclusioni preliminari entro un termine di due settimane, allo scadere del quale la Commissione avrebbe adottato una decisione definitiva.
4 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale in data 11 aprile 2003 le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione della Commissione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, della decisione 30 gennaio 2003, con la quale si obbligavano tali società e le loro rispettive controllate a sottoporsi all’accertamento di cui trattasi (causa T‑125/03, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione).
5 In data 8 maggio 2003 la Commissione ha adottato la decisione C (2003) 1533 def. ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 (in prosieguo: la «decisione 8 maggio 2003»). All’art. 1 di tale decisione, la Commissione respinge la domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere la restituzione dei documenti controversi e la conferma che la Commissione distrugga tutte le copie di tali documenti in suo possesso. Peraltro, all’art. 2 della decisione 8 maggio 2003, la Commissione ha dichiarato la propria intenzione di aprire la busta sigillata contenente due di tali documenti.
6 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2003, a norma dell’art. 230, quarto comma, CE, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione 8 maggio 2003.
7 Con istanze depositate, rispettivamente, il 30 luglio 2003, il 7 e il 18 agosto 2003, il Council of the Bars and Law Societies of the European Union (Consiglio degli ordini forensi dell’Unione europea; in prosieguo: il «CCBE»), l’Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (in prosieguo: l’«ordine degli avvocati olandesi») e la European Company Lawyers Association (Associazione europea dei giuristi d’impresa; in prosieguo: l’«ECLA») hanno depositato istanza d’intervento a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con la stessa ordinanza del presidente della Quinta Sezione 4 novembre 2003, il CCBE, l’ordine degli avvocati olandesi e l’ECLA sono stati ammessi ad intervenire.
8 Il 25 novembre 2003, la Section on Business Law of the International Bar Association (in prosieguo: la «SBL»), rappresentata dall’avv. J. Buhart, ha depositato un’istanza d’intervento a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti.
9 Nella sua istanza d’intervento la SBL sostiene di avere a maggior ragione un interesse alla soluzione della presente controversia. Essa afferma che quest’ultima solleva questioni di principio sul segreto professionale che tutela le comunicazioni con gli avvocati e che, pertanto, una sentenza in favore delle ricorrenti interesserebbe direttamente i suoi membri, giuristi d’impresa. La SLB rileva a tale proposito che, il 31 maggio 2002, essa ha approvato una risoluzione a sostegno del principio del segreto professionale per i giuristi d’impresa in tutte le giurisdizioni. La SBL considera di avere un interesse diretto e specifico all’esito del procedimento e che la sua istanza d’intervento è conforme alla giurisprudenza che autorizza le istanze d’intervento di associazioni rappresentative tra i cui scopi rientri la tutela degli interessi dei propri membri. La SLB chiede, infine, al Tribunale di condannare la Commissione alle spese del procedimento, ivi comprese quelle derivanti dalla presente istanza d’intervento.
10 L’istanza d’intervento è stata notificata alle parti, ai sensi dell’art. 116, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.
11 Con istanza depositata il 18 dicembre 2003 le ricorrenti hanno sostenuto che la SLB aveva dimostrato di avere un interesse alla soluzione di tale controversia e hanno domandato al Tribunale di accogliere la sua istanza d’intervento. Con atto separato depositato lo steso giorno, le ricorrenti hanno presentato altresì una domanda di trattamento riservato nei confronti della SLB.
12 Con atto depositato il 9 dicembre 2003 la Commissione ha ritenuto che la SBL non avesse fornito elementi sufficienti a determinare chiaramente la sua esistenza giuridica o, almeno, la capacità di stare in giudizio autonomamente, ai sensi dell’art. 44, n. 5, lett. a), del regolamento di procedura. Così, afferma, non si evince dal suo statuto interno che la SBL sia legittimata a proporre ricorso dinanzi al Tribunale. Infine, la Commissione ha chiesto al Tribunale di condannare la SLB alle spese da essa sostenute in relazione a tale istanza d’intervento. Con atto separato depositato lo stesso giorno la Commissione ha precisato di non chiedere il trattamento riservato nei confronti della SBL.
13 Nelle sue osservazioni, depositate il 7 gennaio 2004, il CCBE ha affermato che l’istanza d’intervento della SBL era irricevibile. Il CCBE ha manifestato dubbi in particolare sulla questione se la SBL possieda i requisiti che costituiscono il fondamento della personalità giuridica (ordinanza della Corte 11 dicembre 1973, cause riunite, 41/73, da 43/73 a 48/73, 50/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Générale sucrière e a./Commissione, Racc. pag. 1465, punto 3), in particolare in quanto non disporrebbe di autonomia per rappresentare i suoi membri. Il CCBE ha rilevato che la SBL era solo una parte dell’International Bar Association (in prosieguo: l’«IBA»), che essa non poteva rappresentare. Esso ha osservato parimenti che la SBL non era un’associazione rappresentativa di tutela degli interessi dei suoi membri.
14 Gli altri intervenienti non hanno sollevato obiezioni contro tale istanza d’intervento.
15 Conformemente all’art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura il presidente della Quarta Sezione ha deferito l’esame dell’istanza d’intervento alla Sezione.
Giudizio del Tribunale
16 Occorre osservare che la SLB è una delle tre sezioni dell’IBA, un organismo che rappresenta i giuristi a livello mondiale e comprende sia ordini forensi sia associazioni di giuristi d’impresa, nonché singoli giuristi e avvocati. La SBL comprende, a sua volta, singoli giuristi, in particolare più di 12 500 operatori del diritto commerciale internazionale, tra i quali sia praticanti indipendenti sia giuristi d’impresa (più di 3 000) residenti in 185 paesi.
17 Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, dello stesso, il diritto d’intervento nelle controversie dinanzi al Tribunale è riconosciuto non solo agli Stati membri e alle istituzioni della Comunità, bensì anche ad ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia.
18 Secondo una giurisprudenza costante, è ammesso l’intervento di associazioni rappresentative che hanno la funzione di tutelare i propri aderenti in cause che sollevano questioni di principio che possono pregiudicarli [ordinanze del presidente della Corte del 17 giugno 1997, cause riunite C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), National Power e PowerGen, Racc. pag. I-3491, punto 66, e 28 settembre 1998, causa C-151/98 P, Pharos/Commissione, Racc. pag. I-5441, punto 6; ordinanze del presidente del Tribunale 22 marzo 1999, causa T-13/99 R, Pfizer/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 15, e 28 maggio 2001, causa T-53/01 R, Poste Italiane/Commissione, Racc. pag. II-1479, punto 51]. In particolare, un’associazione può essere ammessa ad intervenire in un procedimento qualora rappresenti un numero rilevante di operatori attivi nel settore interessato, contempli tra i suoi obiettivi la tutela degli interessi dei suoi membri, la controversia possa sollevare questioni di principio che riguardano il funzionamento del settore interessato e, quindi, qualora gli interessi dei suoi membri possano essere colpiti in modo rilevante dalla sentenza che sarà pronunciata (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 8 dicembre 1993, causa T-87/92, Kruidvat/Commissione, Racc. pag. II-1375, punto 14, con la quale si respinge l’istanza d’intervento della Yves Saint Laurent Parfums SA).
19 Il Tribunale osserva a tale proposito che, in conformità con l’art. II dello statuto della SBL, lo scopo perseguito da quest’ultima è di promuovere tra i suoi membri uno scambio d’informazioni e di punti di vista sulle legislazioni, le pratiche e le responsabilità professionali in materia commerciale e finanziaria nel mondo, di agevolare la comunicazione tra i suoi membri e di intraprendere progetti connessi che possano essere approvati dal «Section Council».
20 Orbene, il Tribunale constata che lo statuto della SBL non prevede tra gli scopi di quest’ultima la tutela degli interessi dei suoi membri o la rappresentanza degli stessi. La SBL, infatti, ha unicamente lo scopo di promuovere gli scambi d’informazioni e di contatti tra i suoi membri, nonché di organizzare conferenze destinate a facilitare lo studio di determinati rami del diritto. Infatti, nella sua istanza d’intervento, la SLB rileva che la sua missione è di fornire ai suoi membri giuristi d’impresa un forum di discussione e di indirizzo sul metodo di lavoro efficace nell’ambito delle imprese, nel rispetto degli obiettivi dell’impresa e in conformità con le norme professionali più rigorose.
21 Inoltre il Tribunale osserva che, ai sensi dell’art. III, sezione 1, dello statuto della SLB, i suoi membri sono formalmente membri dell’IBA, di cui la SBL costituisce una sezione. Così, secondo l’art. I del suo statuto, la SBL è stata fondata in seno all’IBA. Occorre notare che, ai sensi dell’art. VII, sezione 6, del suo statuto, la SLB non può intraprendere alcuna attività per conto o in rappresentanza dell’IBA senza l’autorizzazione o approvazione specifica del «Council» di quest’ultima. Nella sua memoria, la SBL precisa a tale proposito che la sua istanza d’intervento non è stata proposta a nome dell’IBA o di un’altra sezione di quest’ultima.
22 Pertanto il Tribunale considera che la SBL non costituisce un’associazione rappresentativa che ha come scopo la tutela degli interessi dei giuristi membri ai sensi della giurisprudenza citata (v. supra, punto 18).
23 Alla luce delle considerazioni suesposte si deve concludere che la SBL non ha dimostrato un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello statuto della Corte.
24 Di conseguenza, l’istanza d’intervento è respinta.
Sulle spese
25 Ai sensi dell’art. 87, n. 1 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa. Poiché la presente ordinanza pone fine alla causa riguardo alla SBL, occorre provvedere sulle spese relative alla sua istanza d’intervento.
26 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del medesimo regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la SBL è rimasta soccombente, quest’ultima, conformemente alla domanda della Commissione, dev’essere condannata alle spese da essa sostenute nonché a quelle sostenute dalla Commissione in relazione al presente procedimento di intervento. Le spese sostenute dalle ricorrenti e dagli intervenienti, che non hanno presentato domande a tal riguardo, restano a loro carico.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
così provvede:
1) L’istanza d’intervento della Section on Business Law of the International Bar Association è respinta.
2) Non occorre statuire sulla domanda di trattamento riservato presentata dalle ricorrenti nei confronti della Section on Business Law of the International Bar Association.
3) La Section on Business Law of the International Bar Association è condannata a sostenere le spese della Commissione relative al procedimento di intervento nonché le proprie.
4) Le ricorrenti e gli intervenienti sopporteranno le proprie spese relative al procedimento di intervento.
Lussemburgo, 28 maggio 2004
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
P. Lindh
1 – Lingua processuale: l'inglese.
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