Causa T-253/03
Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd
contro
Commissione delle Comunità europee
«Intervento — Ammissione — Associazione rappresentativa avente come scopo la tutela dei propri membri»
Massime dell’ordinanza
Procedura — Intervento — Interessati
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)
Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del medesimo statuto, il diritto d’intervento nelle controversie dinanzi al Tribunale è riconosciuto non solo agli Stati membri e alle istituzioni della Comunità, bensì anche ad ogni soggetto che dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia.
È ammesso l’intervento di associazioni rappresentative che abbiano come scopo di tutelare i propri membri in cause che sollevano questioni di principio idonee a pregiudicarli. Più in particolare, un’associazione può essere ammessa ad intervenire in un procedimento qualora rappresenti un numero rilevante di operatori attivi nel settore interessato, tra i suoi scopi rientri la tutela degli interessi dei suoi membri, la controversia possa sollevare questioni di principio che riguardano il funzionamento del settore interessato e, quindi, qualora gli interessi dei suoi membri possano essere colpiti in modo rilevante dalla sentenza che sarà pronunciata.
Deve essere ammessa ad intervenire in una controversia che solleva fondamentali questioni riguardanti la riservatezza delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente un’organizzazione che rappresenta un numero rilevante di operatori attivi nel settore delle prestazioni di consulenza e assistenza legale e che in particolare ha lo scopo di aiutare le associazioni degli ordini forensi e le Law societies ed i propri membri a sviluppare e migliorare l’organizzazione e lo status della professione, nonché di aiutare i propri membri ovunque nel mondo, nel settore dell’istruzione giuridica o in altri, a sviluppare e migliorare i servizi giuridici resi al pubblico.
(v. punti 14-18)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE
DEL TRIBUNALE
26 febbraio 2007 (*)
«Intervento – Ammissione – Associazione rappresentativa avente come scopo la tutela dei propri membri»
Nella causa T‑253/03,
Akzo Nobel Chemicals Ltd, con sede in Surrey (Regno Unito),
Akcros Chemicals Ltd, con sede in Surrey,
rappresentate dai sigg. C. Swaak e M. Mollica, avocats,
ricorrenti,
sostenute da:
Conseil des barreaux européens (CCBE), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato dal sig. J. Flynn, QC,
da:
Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, con sede in L’Aia (Paesi Bassi), rappresentato dal sig. O. Brouwer, avocat,
da:
Association européenne des juristes d’entreprise (AEJE)/(ECLA), con sede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti M. Dolmans e K. Nordlander, e dal sig. J. Temple Lang, solicitor,
e da:
American Corporate Counsel Association (ACCA) – European Chapter, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall’avv. G. Berrisch, e dal sig. D. Hull, solicitor,
intervenienti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. R. Wainwright e dalla sig.ra C. Ingen-Housz, quindi dai sigg. Wainwright e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto un’istanza di intervento presentata dall’International Bar Association a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti nella presente causa, la quale concerne una domanda di annullamento della decisione 8 maggio 2003, C (2003) 1533 def., con cui è stata respinta una richiesta volta ad ottenere l’applicazione del segreto professionale che tutela le comunicazioni con gli avvocati (legal professional privilege) a determinati documenti raccolti nell’ambito di un accertamento disposto ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204),
IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE
DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
1 Il 30 gennaio 2003 la Commissione ha adottato, sulla base dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), la decisione C (2003) 85/4, con la quale ha imposto alla Akzo Nobel Chemicals Ltd e alla Akcros Chemicals Ltd (in prosieguo: le «ricorrenti») e alle loro rispettive società controllate di sottoporsi ad un accertamento volto alla ricerca di prove relative ad eventuali pratiche anticoncorrenziali (in prosieguo: la «decisione 30 gennaio 2003»). Il 10 febbraio 2003 la Commissione ha adottato la decisione C (2003) 559/4, parimenti sulla base dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 (in prosieguo: la «decisione 10 febbraio 2003»), recante modifica della decisione 30 gennaio 2003.
2 In data 12 e 13 febbraio 2003 sono stati effettuati, sulla scorta delle dette decisioni, accertamenti in loco presso i locali delle ricorrenti situati ad Eccles, Manchester (Regno Unito). Durante tali accertamenti, i funzionari della Commissione hanno estratto copia di un rilevante numero di documenti. Nel corso di tali operazioni i rappresentanti delle ricorrenti hanno segnalato ai funzionari della Commissione che taluni documenti erano idonei a beneficiare del segreto professionale che tutela le comunicazioni con gli avvocati. Durante l’esame dei documenti di cui trattasi è insorta una controversia in merito a cinque documenti, che sono stati oggetto di due tipi di trattamento. Infatti, i funzionari della Commissione non sono giunti sul momento ad una conclusione definitiva in merito alla tutela di cui dovessero eventualmente beneficiare due documenti. Li hanno quindi copiati ed inseriti in una busta sigillata che è stata portata via al termine dell’accertamento. Quanto agli altri tre documenti controversi, il funzionario della Commissione responsabile dell’accertamento ha ritenuto che essi non fossero tutelati dal segreto professionale e ne ha, dunque, estratto copie e le ha allegate al resto del fascicolo, senza inserirle in una busta sigillata.
3 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale in data 11 aprile 2003, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, della decisione 30 gennaio 2003, che hanno imposto alle dette società e alle loro rispettive controllate di sottoporsi all’accertamento di cui trattasi (causa T‑125/03, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione).
4 In data 8 maggio 2003 la Commissione ha adottato la decisione C (2003) 1533 def. ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 (in prosieguo: la «decisione 8 maggio 2003»), recante rigetto dell’istanza delle ricorrenti volta ad ottenere il rispetto del carattere riservato dei documenti controversi.
5 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2003, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione 8 maggio 2003, sulla base dell’art. 230, quarto comma, CE.
6 Con istanze depositate, rispettivamente, il 30 luglio, il 7 e il 18 agosto ed il 25 novembre 2003, il Conseil des barreaux eropéens (Consiglio degli ordini forensi dell’Unione europea; in prosieguo: il «CCBE»), l’Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (in prosieguo: l’«Ordine degli avvocati olandesi»), l’Association européenne des juristes d’entreprise (Associazione europea dei giuristi d’impresa; in prosieguo: l’«AEJE») e l’American Corporate Counsel Association (ACCA) – European Chapter hanno chiesto di intervenire in giudizio a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con ordinanze del presidente della Quinta Sezione in data 4 novembre 2003 e 10 marzo 2004, il CCBE, l’Ordine degli avvocati olandesi, l’ECLA e l’ACCA sono stati ammessi ad intervenire.
7 Con istanza depositata il 25 novembre 2003, la Section on Business Law dell’International Bar Association ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con ordinanza 28 maggio 2004 il Tribunale ha respinto tale istanza di intervento.
8 Il 20 febbraio 2006 l’International Bar Association (in prosieguo: l’«IBA»), rappresentata dall’avv. J. Buhart, ha depositato un’istanza di intervento a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti.
9 Nella sua istanza di intervento l’IBA sostiene di avere un interesse diretto e specifico nella presente causa e di soddisfare le condizioni stabilite dalla giurisprudenza in merito alle istanze di intervento proposte da associazioni. In primo luogo, l’IBA fa osservare come essa sia un’associazione internazionale, dotata di personalità giuridica e rappresentativa di un numero rilevante di operatori attivi nel settore interessato. Essa costituirebbe infatti la più importante associazione mondiale per la rappresentanza della professione legale. In secondo luogo, l’IBA fa valere che i propri obiettivi comprendono la tutela, la difesa e la rappresentanza degli interessi dei propri membri – ivi compreso il principio del segreto professionale delle comunicazioni di questi ultimi –, se necessario dinanzi agli organi giurisdizionali, in particolare al fine di garantire che i detti aderenti all’associazione possano esercitare la loro professione liberamente e senza ostacoli. In terzo luogo, l’IBA fa osservare come la presente controversia sollevi fondamentali questioni riguardanti il principio del segreto professionale, ed evidenzia come la posizione che il Tribunale adotterà in merito a tali questioni produrrà senza dubbio effetti nei confronti dei membri dell’IBA stessa a tutti i livelli – membri individuali, ordini forensi ed associazioni di giuristi d’impresa.
10 L’istanza d’intervento è stata notificata alle parti, ai sensi dell’art. 116, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.
11 Con atto in data 11 aprile 2006 le ricorrenti hanno sostenuto che l’IBA aveva dimostrato di avere un interesse alla soluzione della presente controversia e hanno invitato il Tribunale a dichiarare ricevibile l’istanza di intervento della detta associazione. Con atto separato depositato lo stesso giorno, le ricorrenti hanno presentato altresì una domanda di trattamento riservato nei confronti dell’IBA.
12 Con atto in data 27 marzo 2006 la Commissione ha chiesto al Tribunale di respingere l’istanza di intervento dell’IBA. Essa sostiene, in particolare, che gli scopi dell’IBA, quali definiti dall’art. 1 del suo statuto, non comprendono né la tutela degli interessi dei suoi membri né la rappresentanza di questi ultimi, posto che gli obiettivi della detta associazione consistono semplicemente nell’«aiutare» i propri membri e nel «promuovere» lo stato di diritto e l’amministrazione della giustizia. Orbene, la giurisprudenza attribuirebbe la massima importanza al fatto che gli scopi dell’associazione siano chiaramente enunciati nello statuto della medesima (ordinanza del Tribunale 28 maggio 2004, causa T‑253/03, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, Racc. pag. II‑1603, punto 20, che ha rigettato l’istanza di intervento della Section on Business Law of the International Bar Association). La Commissione fa peraltro osservare come il Tribunale sembri operare una netta distinzione tra la «promozione» e la «rappresentanza e tutela», da parte di un’associazione, degli interessi dei propri membri. Un’associazione mirante alla promozione degli interessi generali e collettivi di una professione non avrebbe un interesse sufficiente per essere ammessa come interveniente (ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 25 giugno 1999, causa T‑13/99, Pfizer Animal Health/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 28).
13 Con atti in data, rispettivamente, 5 e 10 aprile 2006, il CCBE e l’Ordine degli avvocati olandesi si sono espressi a favore dell’istanza di intervento dell’IBA. Gli altri intervenienti non hanno sollevato obiezioni riguardo a tale istanza di intervento.
Giudizio del Tribunale
14 Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del medesimo statuto, il diritto d’intervento nelle controversie dinanzi al Tribunale è riconosciuto non solo agli Stati membri e alle istituzioni della Comunità, bensì anche ad ogni soggetto che dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia.
15 Secondo una giurisprudenza costante, è ammesso l’intervento di associazioni rappresentative che abbiano come scopo di tutelare i propri membri in cause che sollevano questioni di principio idonee a pregiudicarli [ordinanze del presidente della Corte 17 giugno 1997, cause riunite C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), National Power e PowerGen, Racc. pag. I‑3491, punto 66, e 28 settembre 1998, causa C‑151/98 P, Pharos/Commissione, Racc. pag. I-5441, punto 6]. Più in particolare, un’associazione può essere ammessa ad intervenire in un procedimento qualora rappresenti un numero rilevante di operatori attivi nel settore interessato, tra i suoi scopi rientri la tutela degli interessi dei suoi membri, la controversia possa sollevare questioni di principio che riguardano il funzionamento del settore interessato e, quindi, qualora gli interessi dei suoi membri possano essere colpiti in modo rilevante dalla sentenza che sarà pronunciata (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 8 dicembre 1993, causa T-87/92, Kruidvat/Commissione, Racc. pag. II‑1375, punto 14, recante rigetto dell’istanza di intervento della Yves Saint Laurent Parfums SA, e ordinanza Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, cit., punto 18).
16 Nel caso di specie occorre constatare, in primo luogo, che l’IBA è un’organizzazione che rappresenta un numero rilevante di operatori attivi nel settore interessato dalla presente controversia. Infatti, essa annovera tra i propri membri più di 20 000 giuristi individuali – dei quali circa 3 000 giuristi d’impresa –, nonché 195 ordini forensi e numerose associazioni di giuristi d’impresa – tra cui l’Istituto dei giuristi d’impresa.
17 In secondo luogo, dallo statuto dell’IBA risulta che tra gli scopi di tale associazione rientra quello della tutela degli interessi dei propri membri. Infatti, ai sensi dell’art. 1, nn. 2 e 3, dello statuto dell’IBA, quest’ultima si propone in particolare di aiutare le associazioni degli ordini forensi e le Law societies ed i propri membri giuristi a sviluppare e migliorare l’organizzazione e lo status della professione, nonché di aiutare i propri membri giuristi ovunque nel mondo, nel settore dell’istruzione giuridica o in altri, a sviluppare e migliorare i servizi giuridici resi al pubblico. Orbene, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, tale riferimento al fatto che l’obiettivo dell’IBA è segnatamente di «aiutare» i propri membri dev’essere inteso nel senso che una delle finalità di tale associazione è la tutela degli interessi dei propri membri. Invero, le previsioni contenute nelle disposizioni statutarie in questione vanno oltre la semplice promozione degli interessi generali e collettivi di una professione, ai sensi della citata ordinanza Pfizer Animal Health/Consiglio. Difatti, lo statuto dell’IBA contempla questioni idonee ad incidere direttamente su interessi concreti dei propri membri, quali l’organizzazione e lo status della professione di avvocato e la prestazione dei servizi giuridici.
18 Infine, in terzo luogo, considerato che la controversia di cui trattasi solleva fondamentali questioni riguardanti la riservatezza delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente, occorre considerare che l’emananda sentenza può influire in misura rilevante tanto sul funzionamento del settore interessato quanto sugli interessi dei membri dell’IBA.
19 Conseguentemente, da quanto precede risulta che l’IBA ha dimostrato il proprio interesse alla soluzione della controversia e si deve pertanto ammetterne l’intervento ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte. Poiché la sua istanza di intervento è stata presentata dopo la scadenza del termine di sei settimane previsto dall’art. 115, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’intervento dell’IBA dovrà essere limitato alla presentazione di osservazioni nel corso della fase orale del procedimento, a norma dell’art. 116, n. 6, del detto regolamento. Per tale motivo, l’IBA potrà avere comunicazione, a tempo debito, soltanto della relazione di udienza che verrà redatta nella presente causa. Non vi è quindi luogo a statuire sulla domanda di trattamento riservato proposta dalle ricorrenti nei confronti dell’IBA.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) L’International Bar Association è ammessa ad intervenire nella causa T‑253/03 a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. In conformità di quanto disposto dall’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, il cancelliere comunicherà in tempo utile la relazione di udienza alla detta associazione, ai fini della presentazione di sue eventuali osservazioni nell’ambito della fase orale del procedimento.
2) La decisione sulle spese è riservata.
Lussemburgo, 26 febbraio 2007
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
J. D. Cooke
* Lingua processuale: l’inglese.
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