Causa T‑265/03
Helm Düngemittel GmbH
contro
Commissione delle Comunità europee
«Aiuto alimentare — Ritenuta parziale della garanzia di consegna — Domanda di rimborso dell’importo trattenuto — Clausola compromissoria — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 9 giugno 2005
Massime dell’ordinanza
1. Ricorso di annullamento — Ricorso riguardante in realtà una controversia di natura contrattuale — Atto adottato sul fondamento di un regolamento e non di un contratto — Irrilevanza ai fini della natura contrattuale della controversia — Incompetenza del giudice comunitario — Irricevibilità
(Artt. 225 CE, 230 CE, 238 CE, 240 CE e 249 CE)
2. Ricorso di annullamento — Ricorso proposto contro una decisione puramente confermativa di una decisione precedente — Irricevibilità
(Art. 230 CE)
1. Gli atti adottati dalle istituzioni che si inscrivono in un ambito puramente contrattuale dal quale sono inscindibili non rientrano, per la loro stessa natura, tra gli atti di cui all’art. 249 CE, di cui può chiedersi l’annullamento al giudice comunitario in forza dell’art. 230 CE. La natura contrattuale della controversia non può essere negata solo per il fatto che l’atto impugnato è stato adottato sul fondamento di un regolamento e non in forza di un contratto allorché il contenuto di tale regolamento rientra tra le clausole contrattuali che legano le parti della controversia.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 225 CE e 238 CE, il Tribunale è competente a statuire sulle controversie in materia contrattuale per le quali è stato adito da persone fisiche o giuridiche solo in forza di una clausola compromissoria, altrimenti estenderebbe la propria competenza giurisdizionale al di là delle controversie la cui cognizione gli è limitativamente riservata dall’art. 240 CE, il quale lascia ai giudici nazionali la competenza di diritto comune per statuire sulle altre controversie in cui sia parte la Comunità.
(v. punti 39‑40, 53, 58)
2. Una decisione puramente confermativa di una decisione precedente non costituisce atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE, di modo che è irricevibile il ricorso diretto contro siffatta decisione.
(v. punto 62)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
9 giugno 2005 (*)
«Aiuto alimentare – Ritenuta parziale della garanzia di consegna – Domanda di rimborso dell’importo trattenuto – Clausola compromissoria – Ricorso di annullamento – Irricevibilità»
Nella causa T-265/03,
Helm Düngemittel GmbH, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dall’avv. W. Waschmann,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Berscheid e M. Niejahr, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso di annullamento della decisione asseritamente contenuta in una lettera della Commissione del 23 maggio 2003, relativa alla trattenuta di una parte della garanzia di consegna costituita dalla ricorrente in ragione del ritardo accumulato nella consegna di concime fornito nel quadro di un’azione di aiuto alimentare a favore della Corea del Nord, attuato ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 16 dicembre 1997, n. 2519, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l’aiuto alimentare comunitario (GU L 346, pag. 23),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1 L’art. 10 del regolamento (CE) della Commissione 16 dicembre 1997, n. 2519, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l’aiuto alimentare comunitario (GU L 346, pag. 23), dispone quanto segue:
«1. Il fornitore adempie i propri obblighi in conformità delle condizioni indicate nel bando di gara e rispetta gli impegni di cui al presente regolamento, compresi quelli risultanti dalla sua offerta.
Tutte le pertinenti condizioni generali e particolari si presumono conosciute e accettate dal fornitore.
2. Per garantire il rispetto dei propri obblighi, il fornitore presenta, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell’aggiudicazione della fornitura, una garanzia di consegna alla Commissione (…)».
2 L’art. 18 del regolamento n. 2519/97, relativo alla condizioni di pagamento e di liberazione delle garanzie, così recita:
«1. L’importo massimo da pagare al fornitore è quello dell’offerta, all’occorrenza maggiorato delle spese di cui all’articolo 19 e diminuito degli abbuoni di cui al paragrafo 3, delle ritenute di cui all’articolo 22, paragrafo 8, delle spese supplementari di controllo di cui agli articoli da 12 a 16 o delle spese risultanti dalle misure di cui all’articolo 13, paragrafo 4.
(…)
5. L’importo da pagare è versato su richiesta del fornitore, presentata in due esemplari.
La domanda di pagamento del totale o del saldo è corredata dei seguenti documenti:
a) una fattura compilata per l’importo richiesto,
b) l’originale del certificato di assunzione a carico o del certificato di consegna,
c) una copia del certificato di conformità finale.
(…)».
3 L’art. 22 del regolamento n. 2519/97 dispone quanto segue:
«4. Salvo casi di forza maggiore, la garanzia di consegna è soggetta a ritenute parziali effettuate cumulativamente nei casi seguenti, fatta salva l’applicazione del paragrafo 8:
(…)
c) dello 0,2% del valore dei quantitativi consegnati oltre la scadenza del termine, per ciascun giorno di ritardo, o eventualmente, a condizione che il bando di gara lo preveda, dello 0,1% per ciascun giorno di consegna prematura.
Le ritenute di cui alle lettere a) e c) non sono applicate quando le inadempienze constatate non sono imputabili al fornitore.
(…)
8. La Commissione detrae gli importi delle ritenute da effettuare a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 dell’importo finale da pagare. La garanzia di consegna o di acconto è liberata contemporaneamente e interamente».
4 L’art. 23 del regolamento n. 2519/97 prevede quanto segue:
«La Commissione valuta i casi di forza maggiore che possono essere all’origine dell’inesecuzione di una fornitura o dell’inosservanza di uno degli obblighi del fornitore.
Le spese derivanti da un caso di forza maggiore riconosciuto dalla Commissione sono a carico di questa».
5 L’art. 24 del regolamento n. 2519/97 così recita:
«La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere di qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione, dall’inesecuzione o dall’interpretazione delle modalità delle forniture eseguite a norma del presente regolamento».
6 L’art. 25 del regolamento n. 2519/97 prevede quanto segue:
«Il diritto belga si applica a qualsiasi questione non disciplinata dal presente regolamento».
Fatti all’origine della controversia
7 Il 30 marzo 2001 la Commissione pubblicava un bando di gara per la fornitura di concime chimico (urea 46% N) alla Corea del Nord con il numero di riferimento EUROPAID/112402/C/S/KP. Il termine di consegna era fissato al 18 maggio 2001 al più tardi.
8 Il 17 aprile 2001 la ricorrente faceva pervenire alla Commissione la propria offerta, in cui proponeva di procurarsi in Cina un quantitativo pari a 30 398 mt di urea.
9 Il 18 aprile 2001 la Commissione assegnava l’appalto alla ricorrente, la quale, il 24 aprile 2001, ordinava in Cina le 30 398 mt di urea.
10 Il 25 aprile 2001 la ricorrente informava la Commissione che poteva procurarsi solo 10 000 mt di urea in Cina e proponeva di ordinare le rimanenti 20 398 mt in Egitto.
11 Con lettera 27 aprile 2001, la Commissione accettava la proposta della ricorrente, ma precisava che avrebbe dovuto essere rispettato il termine di consegna delle 30 398 mt di urea contrattualmente previsto.
12 Il 14 maggio 2001 la ricorrente informava la Commissione che non sarebbe stato possibile consegnare l’urea proveniente dalla Cina entro il termine fissato e chiedeva una proroga del termine di consegna. Inoltre, per quanto riguarda i quantitativi provenienti dall’Egitto, la ricorrente informava la Commissione che non era in grado di consegnarli entro il termine previsto e che le avrebbe comunicato la data di consegna appena possibile.
13 In definitiva, il quantitativo d’urea proveniente dalla Cina veniva consegnato con 16 giorni di ritardo e quello proveniente dall’Egitto con 44 giorni di ritardo.
14 Il 2 agosto 2001 l’organismo di controllo Bureau Veritas emetteva il certificato finale di conformità richiesto dall’art. 18, n. 5, del regolamento n. 2519/97. In tale certificato era indicata la data di consegna dell’urea proveniente dalla Cina (3 giugno 2001) e quella dell’urea proveniente dall’Egitto (1° luglio 2001). Nel detto certificato si concludeva inoltre quanto segue:
«La presente fornitura è conforme alle specifiche CE alla data dell’ispezione, ad eccezione delle differenze relative alla data di consegna ed alla qualità constatate e specificate in prosieguo».
15 Il 6 agosto 2001 la ricorrente inviava la sua domanda di pagamento alla Commissione per un importo complessivo di EUR 4 999 863,04, senza tenere conto del superamento del termine di consegna.
16 La Commissione tratteneva lo 0,2% del valore di ognuno dei quantitativi consegnati oltre il termine per ciascun giorno di ritardo. Di conseguenza, dall’importo richiesto in pagamento dalla ricorrente venivano detratti EUR 346 221,20 (EUR 53 581 per i 16 giorni di ritardo nella consegna di 10 180 mt di urea proveniente dalla Cina ed EUR 292 640,20 per i 44 giorni di ritardo nella consegna delle 20 218 mt di urea proveniente dall’Egitto). Ad inizio ottobre 2001 veniva versata la differenza alla ricorrente.
17 Con fax 1° novembre 2001, la ricorrente chiedeva alla Commissione il rimborso dell’importo trattenuto, facendo valere che il superamento del termine di consegna era dovuto a motivi costituenti un caso di forza maggiore.
18 Con fax 21 dicembre 2001, la Commissione respingeva la domanda della ricorrente.
19 Con lettera 22 marzo 2002, la ricorrente chiedeva alla Commissione di riconsiderare la sua decisione e di versarle l’importo richiesto. Con lettera 16 settembre 2002, la Commissione confermava il proprio rifiuto.
20 La ricorrente, con lettera 25 ottobre 2002, chiedeva nuovamente alla Commissione il pagamento dell’importo controverso.
21 Con lettera 23 maggio 2003 (in prosieguo: l’«atto impugnato»), la Commissione confermava la propria posizione, respingendo la domanda della ricorrente.
Procedimento e conclusioni delle parti
22 Con ricorso depositato in cancelleria il 23 luglio 2003, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
23 Con lettera 20 dicembre 2004, il Tribunale ha rivolto un quesito scritto alla ricorrente, a titolo di misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale. Con tale lettera, esso ha invitato la ricorrente a precisare la sua posizione rispetto a talune osservazioni svolte dalla Commissione in merito alla ricevibilità del presente ricorso.
24 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare l’atto impugnato;
– condannare la Commissione alle spese.
25 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare irricevibile il ricorso;
– in subordine, dichiarare infondato il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
26 Nella risposta al quesito rivoltole dal Tribunale, la ricorrente ha proposto una domanda in subordine diretta a far condannare la Commissione a corrisponderle un importo pari ad EUR 346 221,20, con i relativi interessi, conformemente all’art. 18, n. 7, del regolamento n. 2519/97, e a tale proposito si è richiamata al complesso dei motivi in fatto e in diritto dedotti nel ricorso e nella replica.
Sulla ricevibilità
27 Ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale, statuendo nelle forme previste dall’art. 114, nn. 3 e 4, del medesimo regolamento, può, in qualsiasi momento, anche d’ufficio, rilevare l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico, tra cui figurano i presupposti di ricevibilità di un ricorso stabiliti dall’art. 230, quarto comma, CE (ordinanze del Tribunale 8 luglio 1999, causa T‑12/96, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑2301, punto 21, e 13 luglio 2004, causa T‑29/03, Comunidad Autónoma de Andalucía/Commissione, Racc. pag. II-2923, punto 22). L’art. 114, n. 3, del regolamento di procedura prevede che il procedimento sulla domanda incidentale prosegua oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale.
28 Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato sulla base dei documenti del fascicolo e decide quindi di statuire senza aprire la fase orale.
Argomenti delle parti
29 La Commissione eccepisce l’irricevibilità del ricorso sul fondamento che la lettera 23 maggio 2003 non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
30 A suo parere, l’atto impugnato costituisce un atto di natura puramente contrattuale e non una decisione unilaterale ai sensi dell’art. 249 CE contro cui possa proporsi un ricorso di annullamento in forza dell’art. 230, quarto comma, CE (ordinanze del Tribunale 3 ottobre 1997, causa T‑186/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II‑1633, punti 49-51; 9 gennaio 2001, causa T‑149/00, Innova/Commissione, Racc. pag. II‑1, punto 28, e 25 novembre 2003, causa T‑85/01, IAMA Consulting/Commissione, Racc. pag. II‑4973).
31 A tale proposito, la Commissione fa valere che, secondo la clausola compromissoria di cui all’art. 24 del regolamento n. 2519/97, la ricorrente avrebbe dovuto promuovere un’azione di pagamento dell’importo di EUR 346 221,20 trattenuto dalla Commissione al fine di ottenere una sentenza esecutiva ai sensi degli artt. 244 CE e 256 CE.
32 In subordine, la Commissione sostiene che, in ogni caso, l’atto impugnato non costituisce un atto contro cui possa proporsi un ricorso in forza dell’art. 230, quarto comma, CE, dal momento che si tratta di un atto confermativo di un atto precedente non impugnato nei termini.
33 Inoltre, la Commissione deduce l’irricevibilità della nuova domanda proposta in subordine dalla ricorrente nella sua risposta al quesito scritto postole dal Tribunale. A parere della Commissione, tale nuova domanda è tardiva e quindi irricevibile.
34 Secondo la ricorrente, il ricorso è ricevibile in quanto la lettera 23 maggio 2003 costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
35 A tale proposito essa fa valere che la natura contrattuale dei rapporti tra la Commissione e la ricorrente non esclude la proposizione di un ricorso di annullamento (sentenze della Corte 12 dicembre 1990, causa C‑172/89, Vandemoortele/Commissione, Racc. pag. I‑4677, e 21 marzo 1991, causa C‑226/89, Haniel Spedition/Commissione, Racc. pag. I‑1599).
36 Inoltre, secondo la ricorrente, non occorre esercitare un’azione di pagamento in quanto l’esecuzione dell’eventuale sentenza con cui il Tribunale accogliesse il suo ricorso di annullamento comporterebbe per la Commissione l’obbligo di rimborsarle l’importo trattenuto.
37 La ricorrente rileva che, a differenza delle circostanze esistenti nelle cause che hanno dato origine alle ordinanze Mutual Aid Administration Services/Commissione e Innova/Commissione, citate al precedente punto 30, nella fattispecie l’art. 24 del regolamento n. 2519/97 prevede espressamente la competenza dei giudici comunitari.
Giudizio del Tribunale
38 È opportuno ricordare come sia stato ripetutamente dichiarato che l’art. 230 CE attribuisce ai giudici comunitari una competenza esclusiva ad esercitare un controllo di legittimità degli atti di cui all’art. 249 CE, che le istituzioni adottano alle condizioni previste dal Trattato (v. ordinanza del Tribunale 10 maggio 2004, cause riunite T‑314/03 e T‑378/03, Musée Grévin/Commissione, Racc. pag. II‑1421, punto 63, e giurisprudenza ivi citata).
39 Ora, gli atti adottati dalle istituzioni che si inscrivono in un ambito puramente contrattuale dal quale sono inscindibili non rientrano, per la loro stessa natura, tra gli atti di cui all’art. 249 CE (ordinanze del Tribunale 10 luglio 2002, causa T‑387/00, Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commissione, Racc. pag. II‑3031, punto 39; IAMA Consulting/Commissione, citata al precedente punto 30, punto 53, e Musée Grévin/Commissione, citata al precedente punto 38, punto 64).
40 Dalla giurisprudenza emerge che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 225 CE e 238 CE, il Tribunale è competente a statuire sulle controversie in materia contrattuale per le quali è stato adito da persone fisiche o giuridiche solo in forza di una clausola compromissoria, altrimenti estenderebbe la propria competenza giurisdizionale al di là delle controversie la cui cognizione gli è limitativamente riservata dall’art. 240 CE, il quale lascia ai giudici nazionali la competenza di diritto comune per statuire sulle altre controversie in cui sia parte la Comunità (v. ordinanza Musée Grévin/Commissione, citata al precedente punto 38, punto 65, e giurisprudenza ivi richiamata).
41 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre esaminare se nella fattispecie l’atto impugnato costituisca un atto di natura contrattuale.
42 A tale proposito va rilevato anzitutto come, in forza della normativa comunitaria in materia di politica e gestione dell’aiuto alimentare, tale aiuto sia fornito sulla scorta di impegni contrattuali (sentenza della Corte 11 febbraio 1993, causa C‑142/91, Cebag/Commissione, Racc. pag. I‑553, punto 11). Invero, ai sensi dell’art. 24, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 1996, n. 1292, relativo alla politica e alla gestione dell’aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (GU L 166, p. 1), la Commissione decide «le condizioni di fornitura e di attuazione dell’aiuto, in particolare:
– le clausole generali applicabili ai beneficiari,
– l’inizio delle procedure di mobilizzazione, di fornitura dei prodotti e di attuazione delle altre azioni, nonché la conclusione dei contratti corrispondenti».
43 Nella fattispecie, il Tribunale constata che il regolamento n. 2519/97 enuncia le modalità generali di mobilizzazione dei prodotti da fornire nel quadro di un’azione di aiuto alimentare comunitario e, in particolare, le varie modalità di fornitura, le procedure di aggiudicazione dell’appalto, le rubriche che devono figurare nel bando di gara, nonché i diritti e gli obblighi del fornitore. Le modalità particolari secondo cui dev’essere realizzata una mobilizzazione specifica di prodotti, quali quelle relative al prodotto da mobilizzare e alla qualità e quantità di tale prodotto, al prezzo o al termine di consegna, sono fissate nel bando di gara.
44 Dal fascicolo risulta che la Commissione ha indetto una gara d’appalto al fine di effettuare un’azione di aiuto alimentare a favore della Corea del Nord, consistente nella fornitura di un determinato quantitativo di concime. Alla ricorrente, in seguito alla presentazione della sua offerta, è stato aggiudicato il detto appalto di fornitura, che essa ha accettato di eseguire alle condizioni definite nel bando di gara e nel regolamento n. 2519/97.
45 Pertanto, per effetto del bando di gara indetto dalla Commissione e dell’accettazione del contratto di fornitura in questione da parte della ricorrente, le disposizioni del regolamento n. 2519/97 e le condizioni del bando di gara sono divenute le clausole di un contratto di fornitura che lega le due parti della presente controversia.
46 Inoltre, la natura contrattuale dei rapporti esistenti tra le parti emerge anche dall’art. 24 del regolamento n. 2519/97, che attribuisce al Tribunale competenza esclusiva a statuire su qualsiasi controversia avente per oggetto l’esecuzione, l’inesecuzione o l’interpretazione delle modalità delle forniture effettuate ai sensi del detto regolamento. Tale disposizione dev’essere considerata clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE (sentenza del Tribunale 19 settembre 2001, causa T‑26/00, Lecureur/Commissione, Racc. pag. II-2623, punto 39).
47 Inoltre, la presente controversia riveste natura contrattuale in quanto la ritenuta controversa è stata effettuata, come peraltro ammette la ricorrente, ai sensi dell’art. 22, n. 4, del regolamento n. 2519/97, disposizione rientrante tra le clausole del contratto che disciplina i rapporti tra le parti.
48 Infatti, l’atto impugnato relativo alla ritenuta di un importo pari ad EUR 346 221,20 costituisce la sanzione per l’inadempimento di uno degli obblighi contrattuali della ricorrente e, in particolare, del ritardo nella consegna del prodotto da fornire.
49 A tale proposito è stato dichiarato che l’atto con il quale la Commissione si rifiuta di versare l’intero prezzo di trasporto richiesto dalla ricorrente costituisce un atto di natura contrattuale in ragione della sua inscindibilità dall’obbligo incombente alla Commissione, ossia l’obbligo di versare al vettore il prezzo che costituisce la contropartita delle operazioni di trasporto svolte (ordinanza Mutual Aid Administration Services/Commissione, citata al precedente punto 30, punto 49).
50 Del pari, nella fattispecie si deve dichiarare che l’atto impugnato non è un atto scindibile dal rapporto contrattuale che lega le parti della presente controversia e pertanto non può essere considerato un atto previsto dall’art. 249 CE contro cui possa proporsi un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE.
51 Ora, è giocoforza constatare che, nonostante la natura contrattuale della presente controversia e dell’atto impugnato, la ricorrente non ha adito il Tribunale con una domanda ex art. 238 CE, bensì con un ricorso di annullamento in forza dell’art. 230 CE.
52 Infatti, la ricorrente qualifica la sua azione come ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE e chiede al Tribunale di dichiarare illegittimo e quindi annullare l’atto impugnato, con cui la Commissione ha informato la ricorrente in merito alla trattenuta dell’importo controverso in ragione del ritardo nella consegna della merce.
53 Tuttavia, come si è già ricordato, gli atti come quello di cui è causa nella fattispecie, che si inscrivono in un quadro puramente contrattuale da cui sono inscindibili, non figurano, per la loro stessa natura, tra gli atti previsti dall’art. 249 CE, di cui può chiedersi l’annullamento al giudice comunitario in forza dell’art. 230 CE.
54 Certo, se adito con un ricorso d’annullamento sebbene la controversia fosse in realtà di natura contrattuale, il Tribunale ha già accettato di riqualificare il ricorso (sentenza del Tribunale Lecureur/Commissione, citata al precedente punto 46, punto 38). Nella fattispecie, tuttavia, il Tribunale ritiene che non occorra procedere a tale riqualificazione. Da un lato, come emerge dal punto 9 della replica, la ricorrente ha espressamente rinunciato ad esercitare un’azione di pagamento in forza dell’art. 238 CE. Essa ha infatti affermato che nella specie non era necessaria una siffatta azione, in quanto la Commissione sarebbe tenuta in ogni caso a versarle l’importo richiesto per conformarsi ad un’eventuale sentenza che accogliesse la domanda di annullamento.
55 Orbene, il Tribunale ritiene che la scelta operata dalla ricorrente per motivi propri non possa modificare i presupposti di ricevibilità del ricorso di annullamento previsti dal Trattato.
56 D’altro lato, è opportuno rilevare che la ricorrente, al punto 10 della replica, ha anche invocato l’art. 24 del regolamento n. 2519/97 e la clausola compromissoria ivi contenuta quale fondamento della ricevibilità del presente ricorso di annullamento.
57 Tuttavia, nella risposta al quesito scritto postole dal Tribunale, la ricorrente ha espressamente affermato, al punto 5, che nella fattispecie il ricorso di annullamento costituiva l’unico mezzo giuridico adeguato, pur riaffermando che non era necessario esercitare un’azione di pagamento in forza dell’art. 238 CE. Al punto 2 della risposta al quesito scritto postole dal Tribunale, la ricorrente ha sostenuto che l’art. 24 del regolamento n. 2519/97 non limitava i mezzi di ricorso previsti dal Trattato e, in particolare, non impediva di proporre un ricorso di annullamento.
58 A tale proposito, ai punti 4-8 della risposta al quesito scritto posto dal Tribunale, la ricorrente ha aggiunto che, a differenza delle cause che hanno dato origine alle ordinanze Mutual Aid Administration Services/Commissione e Innova/Commissione, citate al precedente punto 30, in cui, oltre al fatto che non esisteva alcuna clausola compromissoria, le decisioni impugnate erano state adottate esclusivamente in forza del contratto tra le parti, l’atto impugnato è stato adottato sul fondamento del diritto comunitario derivato. Pertanto, essa ritiene che l’art. 230 CE costituisca il mezzo di ricorso istituito dagli autori del Trattato per controllare la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie, quale quello oggetto del presente ricorso. Orbene, nella fattispecie tale argomento non può essere accolto. Infatti, la natura contrattuale della presente controversia non può essere negata solo per il fatto che l’atto impugnato è stato adottato sul fondamento di un regolamento e non in forza di un contratto. Infatti si deve ricordare che il contenuto del regolamento n. 2519/97, nella fattispecie, rientra tra le clausole contrattuali che legano le parti della presente controversia.
59 Infine, nella risposta al quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha anche presentato una domanda in subordine diretta a far condannare la Commissione al pagamento dell’importo di EUR 346 221,20. Orbene, in questa stessa risposta, come si è già constatato (v. punti 57 e 58), la ricorrente ha anche espressamente insistito sull’interpretazione del suo ricorso quale ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE. In tali circostanze, il Tribunale si trova nell’impossibilità di riqualificare, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 54, la domanda di annullamento della ricorrente con cui quest’ultima ha fissato, nel suo atto introduttivo, l’oggetto della presente controversia nei confronti della Commissione e del Tribunale.
60 Infatti, la domanda proposta in subordine dalla ricorrente nella risposta al quesito postole dal Tribunale, diretta a far condannare la Commissione al pagamento dell’importo di EUR 346 221,20, costituisce una nuova conclusione che amplia l’oggetto della controversia quale fissato nel ricorso, in contrasto con le condizioni stabilite dal combinato disposto degli artt. 44, n. 1, e 48, n. 2, del regolamento di procedura, e va quindi dichiarata irricevibile (v. sentenze del Tribunale 12 luglio 2001, causa T‑3/99, Banatrading/Consiglio, Racc. pag. II‑2123, punto 29, e 11 gennaio 2002, causa T‑210/00, Biret & Cie/Consiglio, Racc. pag. II‑47, punto 49, e giurisprudenza ivi citata).
61 Ad abundantiam, anche supponendo – quod non – che l’atto impugnato vada considerato come un atto idoneo a costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, tale ricorso dovrebbe comunque essere dichiarato irricevibile. Infatti, l’atto impugnato si limita a confermare il rigetto della domanda della ricorrente da parte della Commissione, comunicato il 21 dicembre 2001, contro cui la ricorrente ha presentato reclamo il 22 marzo 2002 e il 25 ottobre 2002, reclami nuovamente respinti dalla Commissione il 16 settembre 2002 e il 23 maggio 2003 (v. precedenti punti 16‑21).
62 Orbene, secondo costante giurisprudenza, non costituisce atto impugnabile una decisione puramente confermativa di una decisione precedente, di modo che è irricevibile il ricorso diretto contro siffatta decisione (v. sentenze della Corte 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione, Racc. pag. 1875, punto 4, e 5 maggio 1998, causa C‑180/96, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I‑2265, punti 27 e 28; ordinanza del Tribunale 10 giugno 1998, causa T‑116/95, Cementir/Commissione, Racc. pag. II‑2261, punto 19, e giurisprudenza ivi citata).
63 Nella fattispecie, l’atto impugnato, con cui viene rifiutato il pagamento alla ricorrente dell’importo di EUR 346 221,20 detratto dall’importo totale da essa richiesto, non modifica la posizione espressa dalla Commissione nel fax 21 dicembre 2001. Infatti, l’atto impugnato si limita a confermare il fax del 21 dicembre 2001. Pertanto, il presente ricorso è in ogni caso irricevibile.
64 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare irricevibile il ricorso.
65 Peraltro, fatta salva la questione relativa alla fondatezza di un tale ricorso, nulla impedisce alla ricorrente di presentare al Tribunale un ricorso ai sensi dell’art. 238 CE.
Sulle spese
66 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così dispone:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
Lussemburgo, 9 giugno 2005
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
M. Jaeger
* Lingua processuale: il tedesco.
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