Causa T‑289/03
British United Provident Association Ltd (BUPA) e altri
contro
Commissione delle Comunità europee
«Intervento — Riservatezza»
Ordinanza del presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale 4 marzo 2005
Massime dell’ordinanza
1. Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti — Deroga — Trattamento riservato — Presupposti — Domanda di trattamento riservato — Motivazione — Esame da parte del presidente — Verifica della segretezza o riservatezza — Ponderazione degli interessi
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 2; istruzioni al cancelliere del Tribunale, art. 5, n. 4, primo comma)
2. Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti — Deroga — Trattamento riservato — Informazioni fornite da un assicuratore ad una pubblica autorità investita, dal legislatore nazionale, di determinati poteri di vigilanza ed applicazione delle disposizioni nazionali in materia di assicurazione malattia privata e tenuta a riferire al governo — Informazioni che non possono essere considerate riservate nei confronti dello Stato membro interessato
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 2)
3. Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti — Deroga — Trattamento riservato — Domanda di trattamento riservato nei confronti di uno Stato membro, giustificata da un rischio di comunicazione, da parte di quest’ultimo, a un altro interveniente, posto alle sue dipendenze, di informazioni di cui quest’ultimo non abbia contestato il carattere riservato — Rischio non dimostrato alla luce dell’inammissibilità di un siffatto comportamento da parte dello Stato membro
(Art. 10 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 2)
4. Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti — Deroga — Trattamento riservato — Domanda di trattamento riservato vertente su informazioni già ampiamente divulgate dai mezzi di informazione, in particolare in seguito a pressioni dello stesso ricorrente — Rigetto
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 2)
5. Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti — Deroga — Trattamento riservato — Domanda di trattamento riservato vertente su dati inidonei a rivelare specifiche informazioni economiche dannose per gli interessi commerciali dei ricorrenti — Rigetto
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 2)
1. L’art. 116, n. 2, prima frase, del regolamento di procedura del Tribunale sancisce il principio che tutti gli atti del procedimento notificati alle parti devono essere comunicati agli intervenienti. Pertanto è solo in deroga a questo principio che la seconda frase di tale disposizione consente il trattamento riservato di taluni atti di causa e, pertanto, di sottrarre questi ultimi all’obbligo di comunicazione agli intervenienti.
Per stabilire a quali condizioni si possa far uso di questa deroga è necessario determinare, per ogni atto o parte di atto di causa per cui venga chiesto un trattamento riservato, in quale misura si concili effettivamente il legittimo intento del ricorrente di evitare una lesione sostanziale dei propri interessi commerciali e l’esigenza, altrettanto legittima, degli intervenienti di disporre delle informazioni necessarie onde essere totalmente in grado di far valere i loro diritti e di esporre le loro tesi dinanzi al Tribunale.
È opportuno accogliere, in generale, una richiesta di trattamento riservato di informazioni che rientrano nel segreto commerciale. Inoltre, è possibile derogare al principio enunciato dall’art. 116, n. 2, prima frase, del regolamento di procedura solo al termine di un esame della natura riservata o meno di ogni atto del fascicolo per cui è stata presentata una richiesta di trattamento riservato adeguatamente motivata. È proprio allo scopo di consentire tale esame che l’art. 5, n. 4, primo comma, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale prevede che la domanda con cui una parte chiede il trattamento riservato di taluni elementi del fascicolo debba precisare gli elementi o i brani aventi carattere riservato e motivarne la riservatezza.
Pertanto, investito di una domanda di trattamento riservato, il presidente deve anzitutto decidere se gli elementi per cui è richiesto il trattamento riservato possano essere qualificati come segreti commerciali o informazioni riservate rispetto all’interveniente, il che porterebbe a dover decidere sull’opportunità di escludere la comunicazione a quest’ultimo di taluni elementi del fascicolo. È solo in tale eventualità che occorrerà ponderare gli interessi legittimi delle parti del procedimento secondo i principi precedentemente esposti.
(v. punti 22-26)
2. Non possono essere considerate riservate nei confronti di uno Stato membro, che intervenga in un giudizio dinanzi al Tribunale, determinate informazioni relative alle conseguenze che potrebbe avere per il ricorrente l’attuazione di un sistema di equalizzazione dei rischi nel mercato nazionale delle assicurazioni malattia, che tale parte, operante sul detto mercato, ha fornito al riguardo ad un’autorità statale del citato Stato membro, investita dal legislatore nazionale di taluni poteri di vigilanza e di applicazione delle disposizioni nazionali disciplinanti l’assicurazione malattia privata, nonché del ruolo di consigliere del governo in materia, e tenuta a raccogliere, valutare e comunicare al ministro competente tutti gli elementi di fatto essenziali relativi al funzionamento del mercato dell’assicurazione malattia privata, per giudicare in merito alla pertinenza dell’introduzione del detto sistema di equalizzazione.
(v. punti 28 e 29)
3. La circostanza che uno Stato membro e un organo posto, per diversi aspetti, alle sue dipendenze possano avere, su una determinata questione, posizioni generali concordanti non consente di concludere che i loro rispettivi interventi, nell’ambito di un giudizio dinanzi al Tribunale, debbano necessariamente concordare in modo perfetto né che essi possano scambiarsi tra loro, a tal fine, qualsiasi informazione, anche riservata, relativa alla causa pendente, né che informazioni comunicate allo Stato membro, di cui il detto organo non ha contestato il carattere riservato nei propri confronti, possano essere nondimeno comunicate a quest’ultimo da parte dello Stato membro.
Pertanto, il rischio di una siffatta comunicazione non può essere considerato rilevante al fine di attribuire carattere riservato a queste informazioni nei confronti dello Stato membro, tanto più che l’ipotesi di un eventuale scambio tra gli intervenienti di talune informazioni che, dopo essere state contestate dalla controparte, sarebbero state loro comunicate dal Tribunale a titolo individuale e al solo fine della difesa dei loro interessi legittimi nel presente procedimento sarebbe, comunque, inammissibile ed equivarrebbe ad una grave lesione del principio della buona amministrazione della giustizia e, qualora uno Stato membro vi fosse coinvolto, del dovere di lealtà previsto dall’art. 10 CE.
(v. punti 31 e 32)
4. Le domande di trattamento riservato, nei confronti di un interveniente, di informazioni già ampiamente divulgate dai mezzi di informazione devono essere respinte, poiché queste ultime hanno perso il loro carattere riservato e, di conseguenza, non meritano più una tutela specifica da parte del Tribunale.
(v. punti 34 e 35)
5. Quando non è provato in modo inoppugnabile come, sulla base di dati aggregati e per giunta piuttosto datati, sarebbe concepibile che un terzo possa dedurre informazioni concrete, dannose per gli interessi commerciali dei ricorrenti, per quanto riguarda il fatturato, la contabilità e, in ultima analisi, la loro attuale redditività, non va accolta la loro domanda di escludere siffatti dati dai documenti da comunicare a un interveniente.
(v. punto 38)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE AMPLIATA DEL TRIBUNALE
4 marzo 2005 (*)
«Intervento – Riservatezza»
Nel procedimento T-289/03,
British United Provident Association Ltd (BUPA), con sede in Londra (Regno Unito),
BUPA Insurance Ltd, con sede in Londra,
BUPA Ireland Ltd, con sede in Dublino (Irlanda),
rappresentate dal sig. N. Green, QC, dai sigg. K. Bacon e J. Burke, barristers, e dall’avv. B. Amory,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. J. Flett, successivamente dal sig. N. Khan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. N. Bel, in qualità di agente,
da
Irlanda, rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Hogan, SC, e dal sig. E. Regan, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e da
Voluntary Health Insurance Board, con sede in Dublino, rappresentato dai sigg. D. Collins, G. FitzGerald e D. Clarke, solicitors,
intervenienti,
avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 13 maggio 2003, C (2003) 1322 def., relativa ad un sistema di equalizzazione dei rischi nel mercato irlandese delle assicurazioni malattia (aiuto di Stato n. 46/2003-Irlanda),
IL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE AMPLIATA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
1 Con atto introduttivo, registrato presso la cancelleria del Tribunale il 20 agosto 2003, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 13 maggio 2003, C (2003) 1322 def., relativa ad un sistema di equalizzazione dei rischi («Risk equalisation scheme»; in prosieguo: il «RES»), nel mercato irlandese delle assicurazioni malattia (aiuto di Stato n. 46/2003‑Irlanda).
2 Con tale atto, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo al RES, considerando che esso non comportava elementi costitutivi di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Dalla decisione impugnata risulta che tale regime prevedeva, in sostanza, un sistema di tasse parafiscali dirette ad assicurare l’armonizzazione del livello di rischio sostenuto dagli operatori del mercato delle assicurazioni malattia complementari, liberalizzato in Irlanda dall’inizio degli anni ‘90.
3 Con atti registrati nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 27 novembre 2003, il 12 dicembre 2003 e il 17 dicembre 2003, l’Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi e il Voluntary Health Insurance Board (Consiglio dell’assicurazione malattia privata; in prosieguo: il «VHI») hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della convenuta. Le domande d’intervento sono state notificate alle ricorrenti e alla convenuta.
4 Con lettere 4 dicembre 2003 e 22 gennaio 2004, la convenuta ha comunicato che essa non aveva osservazioni e neppure richieste di trattamento riservato da far valere rispetto all’intervento dell’Irlanda e del Regno dei Paesi Bassi. Con lettera 7 gennaio 2004, la convenuta ha comunicato al Tribunale che essa era dell’opinione che il VHI dovesse essere ammesso ad intervenire e che non occorresse escludere quest’ultimo da alcun elemento del fascicolo.
5 Con lettere 5 gennaio 2004 e 22 gennaio 2004, le ricorrenti hanno comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle richieste di intervento dell’Irlanda e del Regno dei Paesi Bassi. Con lettera 3 febbraio 2004, le ricorrenti hanno tuttavia chiesto il rigetto della richiesta di intervento del VHI.
6 Con atti separati, registrati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 5 gennaio 2004, il 22 gennaio 2004 e il 3 febbraio 2004, le ricorrenti hanno presentato, conformemente all’art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, una richiesta di trattamento riservato nei confronti delle tre parti intervenienti riguardante taluni elementi contenuti nel ricorso, compresi gli allegati, essendo il contenuto di tali richieste, in sostanza, identico.
7 Con ordinanze 3 febbraio 2004 e 2 aprile 2004 (ordinanza del presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale 2 aprile 2004, causa T‑289/03, BUPA e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta) , il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha ammesso l’intervento nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della convenuta rispettivamente, da un lato, dell’Irlanda e del Regno dei Paesi Bassi e, dall’altro, del VHI. Inoltre, il presidente ha ordinato di fissare un termine alle parti intervenienti per presentare le loro eventuali osservazioni sulle richieste di trattamento riservato e si è riservato di decidere sulla loro fondatezza (punto 3 del dispositivo di ogni ordinanza).
8 Con lettera 5 aprile 2004 il cancelliere del Tribunale in particolare ha comunicato a ciascuna delle parti intervenienti la versione non confidenziale del ricorso e dei suoi allegati e le ha invitate a presentare, entro il 28 aprile 2004, le loro eventuali osservazioni sulle richieste di trattamento riservato degli elementi provvisoriamente esclusi.
9 Con lettera 27 aprile 2004 il VHI ha informato il Tribunale che, rispetto alla richiesta di trattamento riservato presentata dalle ricorrenti nei suoi confronti, non aveva obiezioni quanto all’esclusione degli elementi in questione. Il Regno dei Paesi Bassi non ha reagito alla lettera del Tribunale del 5 aprile 2004.
10 Con lettera 28 aprile 2004 l’Irlanda ha espresso obiezioni riguardanti la richiesta di trattamento riservato presentata dalle ricorrenti e ha chiesto al Tribunale di comunicarle una serie completa di tutti gli atti del procedimento.
Sulle richieste di trattamento riservato
11 Il VHI e il Regno dei Paesi Bassi hanno, espressamente o tacitamente, rinunciato a rimettere in discussione la loro esclusione da taluni elementi del fascicolo. Ne consegne che non occorre più pronunciarsi sulla fondatezza delle richieste di trattamento riservato presentate dalle ricorrenti nei loro confronti. Pertanto la presente ordinanza si limiterà all’esame della richiesta di trattamento riservato presentata nei confronti dell’Irlanda.
12 Le ricorrenti chiedono il trattamento confidenziale rispetto all’Irlanda di taluni passi del loro ricorso e dei suoi allegati, a proposito dei quali esse affermano che contengono informazioni confidenziali e segreti d’affari sensibili, in particolare rispetto al loro unico concorrente, il VHI. Esse ritengono che tali passaggi siano da escludere dal fascicolo da comunicare all’Irlanda in quanto contengono:
– dettagli di discussioni riservate con la Health Insurance Authority (in prosieguo: la «HIA»), l’autorità irlandese investita, in conformità degli Health Insurance Acts 1994-2003, di taluni poteri di supervisione, di esecuzione e di consulenza del governo irlandese nell’ambito della regolamentazione nazionale delle assicurazioni malattia private;
– dati fondati su una valutazione degli oneri potenziali della BUPA Ireland Ltd a titolo del RES, con riferimento ai profitti delle sue operazioni in Irlanda;
– informazioni che rivelavano la possibilità che la BUPA Ireland abbandonasse il mercato irlandese e la sua probabile strategia commerciale in seguito all’attuazione del RES.
13 Secondo le ricorrenti si tratta, in concreto, dei passi seguenti:
– il punto 11 del ricorso, nel suo complesso (pagg. 6-7);
– l’ultima frase del primo punto del riassunto del ricorso (pag. 58);
– l’ultima frase del punto 150 del ricorso (pag. 44);
– la parte del punto 94, che comincia con «A tal fine» e termina con «costo delle richieste di rimborso», e i punti 95 e 96 della testimonianza del sig. Martin O’Rourke, contenuta nell’allegato 22 al ricorso (pagg. 1392 e 1393);
– l’ultima frase del punto 99 della testimonianza del sig. O’Rourke, precedentemente citata (pag. 1394);
– il primo trattino della sezione 4.5 della relazione della Nera Economic Consulting (in prosieguo: la «relazione NERA») che comincia con «L’impatto sulla BUPA» e termina con «fornitore monopolistico», contenuta nell’allegato 23 al ricorso (pag. 1425);
– l’ultima frase del secondo trattino della sezione 4.5 della relazione NERA che comincia con «Come BUPA» e termina con «il mercato irlandese» (pag. 1425);
– l’ultima frase della sezione 4.6 della relazione NERA che comincia con «In occasione delle riunioni» e termina con «costi delle richieste di rimborso» (pag. 1427);
– la parte della sezione 5.2 della relazione NERA che comincia con «I fornitori stranieri» e termina con «concorrenti effettivi del VHIB», che costituisce una citazione della testimonianza del sig. O’Rourke (pag. 1430).
14 Inoltre, le ricorrenti chiedono il trattamento riservato delle tabelle 2.1 e 2.2 della relazione NERA (pag. 1404), in quanto conterrebbero dettagli riguardanti le entrate della BUPA Ireland e la frequenza delle richieste anticipate di rimborso.
15 L’Irlanda contesta che le informazioni contenute nei documenti citati abbiano essenzialmente un carattere delicato o confidenziale dal punto di vista commerciale. D’altro canto, essa ritiene che l’accesso a tali informazioni sarebbe indispensabile affinché essa potesse utilmente far valere il suo punto di vista sulle questioni essenziali sollevate dalla presente controversia e respingere le affermazioni delle ricorrenti.
16 In primo luogo, per quanto riguarda la «probabile» strategia commerciale della BUPA Ireland come reazione all’attuazione del RES, l’Irlanda afferma che tale strategia, incerta e subordinata ad un’ulteriore decisione della BUPA Ireland, non potrebbe costituire un elemento confidenziale. Inoltre, le ricorrenti non avrebbero formulato una richiesta di trattamento riservato riguardo al controricorso, il cui punto 16 menzionerebbe una posizione adottata a tale proposito. Infine l’impatto del RES sulle attività delle ricorrenti sarebbe già stato in gran parte commentato, in seguito alle dichiarazioni pubbliche rilasciate dalle stesse ricorrenti ai mezzi d’informazione irlandesi, come negli articoli dell’Irish Independent, in data 24 giugno 2002, dell’Irish Medical News, in data 29 ottobre 2002, e nel comunicato stampa della stessa BUPA Ireland del 30 giugno 2003, pubblicato sul suo sito Internet.
17 In secondo luogo, in merito all’asserita riservatezza dei profitti della BUPA Ireland, l’Irlanda sostiene che taluni dati relativi ai suoi risultati finanziari sarebbero già stati divulgati attraverso la comunicazione alle parti intervenienti del punto 16 del controricorso, a cui le ricorrenti non si sarebbero opposte. L’Irlanda ritiene d’altronde che l’accesso al solo fatturato della BUPA Ireland, in mancanza di informazioni sui suoi oneri compresi i sinistri e le spese di amministrazione, non sarebbe comunque sufficiente, dato che la redditività della BUPA Ireland e, in misura ancora maggiore, la cronistoria della sua sinistrosità, sarebbero elementi essenziale nella presente causa. Per quanto riguarda, in particolare, l’allegato 23 al ricorso (pag. 1404), e cioè le tabelle 2.1 e 2.2 della relazione NERA, l’Irlanda afferma che i profitti della BUPA Ireland sono già stati comunicati alle autorità irlandesi.
18 In terzo luogo, per quanto concerne le valutazioni della BUPA Ireland dell’entità potenziale dei suoi impegni in seguito all’attuazione del RES, l’Irlanda fa osservare che essi sono già presentati sul sito Internet (//whatsnew/papers) e sono stati pubblicati in un articolo del Sunday Business Post del 18 gennaio 2004. D’altronde, poiché il merito della presente controversia riguarderebbe questioni come il carattere proporzionato del RES e il suo impatto sulla concorrenza, le parti intervenienti avrebbero bisogno, per lo meno, di avere accesso a informazioni finanziarie circoscritte sulla BUPA Ireland, come quelle presentate nel ricorso.
19 Infine, per quanto riguarda le informazioni che sono state oggetto di discussioni tra la BUPA Ireland e la HIA, l’Irlanda osserva che esse sono già state divulgate dalla stampa o dal controricorso e che non richiederebbero quindi una protezione particolare. Inoltre, il fatto di rendere accessibili informazioni sulle discussioni avvenute tra la BUPA Ireland e la HIA non avrebbe alcuna conseguenza sulla lealtà di future discussioni tra i medesimi interlocutori.
20 L’Irlanda conclude che le informazioni rientranti nella richiesta di trattamento riservato dovrebbero esserle comunicate nella loro integralità.
21 L’art. 116, n. 2, del regolamento di procedura dispone quanto segue:
«Se un intervento per il quale l’istanza è stata proposta entro il termine di sei settimane prescritto dall’art. 115, paragrafo 1, è dichiarato ammissibile, l’interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti. Tuttavia, a richiesta d’una delle parti, il presidente può escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati».
22 L’art. 116, n. 2, prima frase, del regolamento di procedura sancisce il principio che tutti gli atti del procedimento notificati alle parti devono essere comunicati agli intervenienti. Pertanto è solo in deroga a questo principio che la seconda frase di tale disposizione consente il trattamento riservato di taluni atti di causa e pertanto di sottrarre questi ultimi all’obbligo di comunicazione agli intervenienti (ordinanza del Tribunale 4 aprile 1990, causa T‑30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II‑163, pubblicazione per estratti, punto 10).
23 Per stabilire a quali condizioni si possa far uso di questa deroga è necessario determinare, per ogni atto o parte di atto di causa per cui venga richiesto un trattamento riservato, in quale misura si concili effettivamente il legittimo intento della ricorrente di evitare una lesione sostanziale dei propri interessi commerciali e l’esigenza, altrettanto legittima, degli intervenienti di disporre delle informazioni necessarie onde essere totalmente in grado di far valere i loro diritti e di esporre le loro tesi dinanzi al Tribunale (v., ad esempio, ordinanze del Tribunale Hilti/Commissione, cit., punto 11; 6 febbraio 1995, causa T‑66/94, Auditel/Commissione, Racc. pag. II‑239, punto 31, e 3 giugno 1997, causa T‑102/96, Gencor/Commissione, Racc. pag. II‑879, punto 12).
24 Da una giurisprudenza costante risulta anche che è opportuno accogliere, in generale, una richiesta di trattamento riservato di informazioni che rientrano nel segreto commerciale (v., ad esempio, ordinanze del Tribunale 19 febbraio 1993, cause riunite T-7/93 R e T‑9/93 R, Langnese-Iglo e Schöller Lebensmittel/Commissione, Racc. pag. II‑131, punto 19, e 21 giugno 1999, causa T‑74/97, Büchel & Co. Fahrzeugteilefabrik/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 8).
25 Inoltre, è possibile derogare al principio enunciato dall’art. 116, n. 2, prima frase, del regolamento di procedura solo al termine di un esame della natura riservata o meno di ogni atto del fascicolo per cui è stata presentata una richiesta di trattamento riservato adeguatamente motivata. È proprio allo scopo di consentire tale esame che l’art. 5, n. 4, primo comma, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale 3 marzo 1994 (GU L 78, pag. 32, modificate da ultimo il 5 giugno 2002, GU L 160, pag. 1), prevede che la domanda con cui una parte chiede il trattamento riservato di taluni elementi del fascicolo debba precisare gli elementi o i brani aventi carattere riservato e motivarne la riservatezza (ordinanza del Tribunale 5 agosto 2003, causa T‑168/01, Glaxo Wellcome/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 36 e 37).
26 Pertanto occorre anzitutto esaminare la questione se gli elementi per cui è richiesto il trattamento riservato possano essere qualificati come segreti commerciali o informazioni riservate rispetto all’Irlanda. È solo in tale eventualità che occorrerà ponderare gli interessi legittimi delle parti del procedimento secondo i principi precedentemente esposti.
Sull’asserita riservatezza delle discussioni con la HIA e dei dati riguardanti l’attività economica della BUPA Ireland
27 Poiché le discussioni tra la BUPA Ireland e la HIA, come descritte nel ricorso e nei suoi allegati, si riferiscono in particolare ai dati relativi all’attività economica della BUPA Ireland e all’incidenza di un eventuale inserimento del RES su tale attività, occorre esaminare insieme queste due parti della richiesta di trattamento riservato.
28 Per quanto riguarda l’asserita riservatezza e la pretesa necessità di garantire la lealtà delle discussioni tra la BUPA Ireland e la HIA, occorre rilevare, in via preliminare, che la HIA costituisce un’autorità irlandese, istituita sulla base degli Health Insurance Acts 1994‑2003, investita dal legislatore nazionale di taluni poteri di vigilanza e di applicazione delle disposizioni nazionali disciplinanti l’assicurazione malattia privata nonché del ruolo di consigliere del governo irlandese in materia. È altresì indiscusso che la HIA, in conformità della normativa nazionale citata, detiene poteri specifici in materia di introduzione e di attuazione del RES. Ciò comporta l’obbligo di raccogliere, valutare e comunicare al ministro competente, in forma di relazione, tutti gli elementi di fatto essenziali relativi al funzionamento del mercato dell’assicurazione malattia privata, per giudicare della pertinenza in merito all’introduzione del RES. Inoltre, come risulta in particolare dai passi del ricorso di cui le ricorrenti chiedono al Tribunale il trattamento riservato rispetto all’Irlanda, è precisamente nell’ambito dell’esercizio di tali funzioni regolamentari ed amministrative, e cioè dell’eventuale introduzione del RES, che la HIA ha tenuto delle riunioni informali con la BUPA Ireland per discutere dell’impatto del nuovo regime su quest’ultima.
29 Poiché la HIA, come autorità statale, è responsabile rispetto all’Irlanda della corretta esecuzione della normativa nazionale in questione, da quanto precede risulta che né l’esistenza in quanto tale dei contatti informali con la HIA né le informazioni fornite in tale occasione dalla BUPA Ireland, relative alle eventuali conseguenze che potrebbe avere per essa l’attuazione del RES, possono essere considerate come elementi riservati rispetto all’Irlanda.
30 D’altronde, dalla richiesta di trattamento riservato rispetto all’Irlanda, in gran parte identica alle richieste riguardanti il VHI e il Regno dei Paesi Bassi, risulta che le ricorrenti cercano di proteggere la riservatezza di taluni elementi del fascicolo, in particolare nei confronti del VHI, loro unico concorrente sul mercato irlandese dell’assicurazione malattia privata, piuttosto che nei confronti dell’Irlanda stessa.
31 Come il presidente della Terza Sezione ampliata ha già rilevato nella sua ordinanza BUPA e a./Commissione, punto 7 supra, è vero che esistono vincoli statutari tra lo Stato irlandese e il VHI consistenti, in particolare, nel fatto che il Ministero irlandese della Sanità ha un’influenza determinante sulla composizione del suo consiglio di amministrazione e che può richiedergli qualsiasi informazione relativa alle sue attività. In tal modo, non è possibile escludere un certo allineamento della gestione generale del VHI sugli orientamenti politici emessi dal ministro irlandese competente e, di conseguenza, una certa concordanza delle posizioni generali del VHI e dell’Irlanda. Tuttavia, da ciò non si può dedurre che gli interventi rispettivi, nell’ambito del presente procedimento, dell’Irlanda e del VHI debbano necessariamente concordare in modo perfetto (v. ordinanza BUPA e a./Commissione, punto 7 supra, punto 9) e che, di conseguenza, le parti intervenienti potrebbero quindi, per qualsiasi motivo, scambiarsi qualsiasi informazione, anche riservata, relativa alla causa pendente. Inoltre, a parte il fatto che il VHI costituisce un ente sottoposto ad un certo controllo dello Stato irlandese, le ricorrenti non hanno fornito alcuna indicazione pertinente che permetta di concludere che il VHI o il suo consiglio di amministrazione sarebbero in grado di avere accesso a informazioni delicate, eventualmente comunicate all’Irlanda nell’ambito della presente controversia.
32 A tale proposito occorre aggiungere che l’ipotesi di un eventuale scambio tra le parti intervenienti di talune informazioni che, dopo essere state contestate dalla controparte, sarebbero state loro comunicate dal Tribunale a titolo individuale e al solo fine della difesa dei loro interessi legittimi nel presente procedimento sarebbe, comunque, inammissibile ed equivarrebbe ad una grave lesione del principio della buona amministrazione della giustizia e, qualora uno Stato membro fosse coinvolto, del dovere di lealtà previsto all’art. 10 CE.
33 Di conseguenza, deve essere respinta la richiesta di trattamento riservato dei passi che espongono il contenuto delle discussioni tra la BUPA Ireland e la HIA, compresi i dati relativi all’attività economica della BUPA Ireland e comunicati da quest’ultima alla HIA in occasione di tale riunione. Quindi non è necessario pronunciarsi sulla questione se taluni di questi dati abbiano già comunque perduto il loro carattere riservato in seguito agli articoli pubblicati sui giornali irlandesi e al fatto che sono stati menzionati dalla convenuta nel suo controricorso, alla comunicazione del quale le ricorrenti non si sono opposte.
Sull’asserita riservatezza delle informazioni relative alla possibilità per la BUPA Ireland di abbandonare il mercato irlandese e alla sua probabile strategia commerciale in seguito all’attuazione del RES
34 Per quanto riguarda il pericolo indicato dalla BUPA Ireland di dover abbandonare il mercato irlandese in seguito all’introduzione del RES, l’Irlanda ha giustamente fatto valere che tale rischio era già stato ampiamente segnalato dagli organi di informazione irlandesi, in particolare su iniziativa della BUPA Ireland stessa, come confermano gli articoli apparsi nell’Irish Independent del 24 giugno 2002 e nell’Irish Medical News del 29 ottobre 2002. Infatti i passi di cui si tratta del ricorso e dei suoi allegati sono essenzialmente concordanti, nella loro sostanza, con le constatazioni riferite dalla stampa irlandese. Quindi tali constatazioni hanno, comunque, perso il loro carattere riservato e non meritano più una tutela specifica da parte del Tribunale. Lo stesso vale per le affermazioni delle ricorrenti in merito alla loro strategia commerciale progettata in seguito all’introduzione del RES, poiché essa consiste appunto nell’abbandonare eventualmente il mercato irlandese.
35 Di conseguenza, le domande di trattamento riservato delle affermazioni relative al rischio per la BUPA Ireland di dover abbandonare il mercato irlandese e la sua strategia commerciale probabile in seguito all’attuazione del RES devono essere respinte.
Sull’asserita riservatezza dei dati contenuti nelle tabelle 2.1 e 2.2 della relazione NERA
36 Per quanto riguarda i dati contenuti nelle tabelle 2.1 e 2.2 della relazione NERA, le ricorrente confermano che esse rivelerebbero «informazioni approfondite a carattere operativo», compresi i dettagli sulle entrate della BUPA e la frequenza delle richieste di rimborso, la cui divulgazione potrebbe consentire, in combinazione «con altre informazioni», di valutare la sua redditività.
37 In via preliminare, occorre notare che gli elementi del fascicolo non permetterebbero chiaramente di stabilire se le informazioni contenute nelle dette tabelle siano già state oggetto di scambi di opinioni tra la BUPA Ireland e la HIA, cosicché esse avrebbero, comunque, perso il loro carattere di riservatezza rispetto all’Irlanda (v. punti 26 e segg. supra). Inoltre, non si può contestare che i dati trattati dalla NERA in tali tabelle riguardino l’attività commerciale della BUPA Ireland sul mercato irlandese dell’assicurazione malattia privata e possano, quindi, in linea di principio, costituire un segreto commerciale.
38 Al contrario, è evidente che le tabelle soprammenzionate contengono solo dati aggregati, riprodotti in forma di grafici, relativi alle attività commerciali della BUPA Ireland nel 2002, come in particolare l’età media degli assicurati presso la BUPA Ireland, le polizze pagate per i «piani BUPA» e la frequenza delle domande di rimborso. Orbene, le ricorrenti non hanno provato in modo inoppugnabile come, sulla base di tali dati aggregati e per giunta piuttosto datati, sarebbe concepibile che un terzo possa dedurre informazioni concrete, dannose per i loro interessi commerciali, per quanto riguarda il fatturato, la contabilità e, in ultima analisi, l’attuale redditività della BUPA Ireland (v., anche, ordinanza del Tribunale 19 giugno 1996, cause riunite T‑134/94, da T‑136/94 a T‑138/94, T‑141/94, T‑145/94, T‑147/94, T‑148/94, T‑151/94, T‑156/94 e T‑157/94, NMH Stahlwerke e a./Commissione, Racc. pag. II‑537, punto 24). Infine, le ricorrenti non precisano neppure in che modo la combinazione di tali dati «con altre informazioni», di cui esse non specificano l’eventuale contenuto, potrebbe consentire di stabilire la redditività dell’attività commerciale attuale della BUPA Ireland.
39 Pertanto non si deve accogliere la domanda delle ricorrenti di escludere le tabelle 2.1 e 2.2 della relazione NERA dagli elementi da comunicare all’Irlanda. Per quanto riguarda l’argomento presentato dall’Irlanda secondo cui l’accesso in misura ancora maggiore ai dati relativi ai risultati economici della BUPA Ireland sarebbe necessario ai fini di questo procedimento, occorre osservare che esso manifestamente non ha un nesso con la richiesta di trattamento riservato che costituisce l’oggetto della presente ordinanza e, quindi, non può essere accolto.
Sulle spese
40 Le spese sono riservate.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE AMPLIATA
DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) Non occorre pronunciarsi sulla fondatezza delle richieste di trattamento riservato delle ricorrenti del 22 gennaio 2004 e del 3 febbraio 2004 rispetto al Regno dei Paesi Bassi e del Voluntary Health Insurance Board.
2) La richiesta di trattamento riservato delle ricorrenti nei confronti dell’Irlanda è respinta.
3) Una versione completa degli atti del procedimento, come comunicata dalle ricorrenti al Tribunale, sarà notificata all’Irlanda.
4) Sarà fissato un termine alle parti intervenienti per presentare una memoria di intervento.
5) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 4 marzo 2005
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
M. Jaeger
* Lingua processuale: l'inglese.
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