Causa T-292/03
Messe Berlin GmbH
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Rifiuto parziale di registrazione — Ritiro della domanda — Non luogo a provvedere»
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 22 aprile 2004
Massime dell’ordinanza
Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Ricorso proposto avverso la decisione di una commissione di ricorso concernente una domanda di registrazione di un marchio — Ritiro della detta domanda — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 113)
Il ritiro di una domanda di registrazione di un marchio comunitario presentata all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) rende privo di oggetto il ricorso proposto dinanzi al Tribunale avverso la decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI concernente la detta domanda, di modo che il Tribunale non è più tenuto a provvedere.
(v. punto 3)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
22 aprile 2004(1)
«Marchio comunitario – Rifiuto parziale di registrazione – Ritiro della domanda – Non luogo a provvedere»
Nel procedimento T-292/03,
Messe Berlino GmbH, con sede in Berlino (Germania), rappresentata dagli avv.ti R. Lange e E. Schalast,
ricorrente,
contro
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra I. Mayer e dal sig. G. Schneider, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 5 giugno 2003 (procedimento R 646/2001-2), relativa ad una domanda di registrazione del marchio comunitario HOMOTECH come marchio comunitario,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dal sig. J. Pirrung, presidente di sezione, dai sigg. A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2003, la ricorrente ha informato il Tribunale di aver ritirato la domanda di registrazione del marchio comunitario e ha dichiarato che, a suo avviso, non vi era più luogo a provvedere nel procedimento in esame. Non ha presentato conclusioni sulle spese.
2 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2004, l’Ufficio ha dichiarato di essere d’accordo sulla domanda di non luogo a provvedere. Non ha presentato conclusioni sulle spese.
3 Conseguentemente, in conformità dell’art. 113 del regolamento di procedura, è sufficiente constatare che, stante il ritiro della domanda di registrazione, il presente ricorso è divenuto privo di oggetto. Ne consegue che non vi è più luogo a provvedere [v., per analogia, ordinanza del Tribunale 3 luglio 2003, causa T‑10/01, Lichtwer Pharma/UAMI – Biofarma (Sedonium), Racc. pag. II‑2225, punti 16‑18].
4 L’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura dispone che, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.
5 Nelle circostanze del caso di specie, poiché l’Ufficio non ha presentato conclusioni sulle spese, il Tribunale ritiene che si debba ordinare che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Non vi è luogo a provvedere sul ricorso.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 22 aprile 2004
Il cancelliere
Il presidentee
H. Jung
J. Pirrung
1 – Lingua processuale: il tedesco.
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