Causa T‑310/03 R
Kreuzer Medien GmbH
contro
Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
«Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Ricevibilità di una domanda proposta da una parte interveniente»
Ordinanza del Presidente del Tribunale 21 settembre 2004
Massime dell’ordinanza
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti di ricevibilità — Domanda presentata dalla parte interveniente — Parte interveniente che non ha impugnato l’atto controverso — Irricevibilità
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1, primo comma)
Risulta dall’art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale che la domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione ai sensi dell’art. 242 CE è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale.
La parte interveniente nel procedimento principale non è quindi legittimata a proporre una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato qualora non abbia a sua volta impugnato tale atto.
Una domanda del genere è irricevibile benché fondata sull’art. 243 CE in quanto non mira ad ottenere un provvedimento diverso da quello previsto dall’art. 242 CE, in quanto la parte interveniente non può eludere le regole contenute in tale disposizione del regolamento di procedura sottoponendo la propria domanda artificiosamente ad altre regole del medesimo regolamento.
(v. punti 18, 20-21)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
21 settembre 2004(1)
«Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Ricevibilità di una domanda proposta da una parte interveniente»
Nel procedimento T‑310/03 R,
Kreuzer Medien GmbH, con sede in Lipsia (Germania), rappresentata dall'avv. M. Lenz,
ricorrente, sostenuta da:Falstaff Verlags GmbH, con sede in Klosterneuburg (Austria), rappresentata dall'avv. W.‑G. Schärf,
interveniente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dalla sig.ra E. Waldherr e dal sig. U. Rösslein, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,eConsiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla sig.ra E. Karlsson, in qualità di agente,
convenuti, sostenuti da:Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle M.‑J. Jonczy, L. Pignataro‑Nolin e dal sig. F. Hoffmeister, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,daRegno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra L. Fraguas Gadea, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,e daRepubblica di Finlandia, rappresentata dalle A. Guimaraes‑Purokoski e T. Pynnä, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
avente ad oggetto una domanda, proposta dalla Falstaff Verlags GmbH sul fondamento dell'art. 243 CE, diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/33/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152, pag. 16),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale l’11 settembre 2003, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/33/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152, pag. 16; in prosieguo: la «direttiva controversa»).
2 Con ordinanza 12 marzo 2004, il presidente della Prima Sezione ha ammesso la Commissione, il Regno di Spagna e la Repubblica di Finlandia ad intervenire a sostegno delle conclusioni delle parti convenute. Esso ha altresì ammesso la società Falstaff Verlags ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.
3 Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 2004, la Falstaff Verlags GmbH (in prosieguo: la «società interveniente») ha proposto, sul fondamento dell’art. 243 CE, una domanda diretta a «sospendere gli effetti» della direttiva controversa.
4 Il Consiglio e il Parlamento hanno depositato le loro osservazioni sulla domanda di provvedimenti urgenti rispettivamente il 29 e il 30 giugno 2004. La Commissione ha depositato le sue osservazioni su tale domanda il 1° luglio 2004. La ricorrente e il Regno di Spagna hanno presentato le loro osservazioni il 2 luglio 2004.
In diritto
5 In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da una parte, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altra, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
6 Allo stato degli atti, il giudice dell’urgenza ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda, senza che sia utile sentire i chiarimenti orali delle parti.
7 Il giudice dell’urgenza ritiene che occorra innanzi tutto esaminare la ricevibilità della detta domanda.
Argomenti delle parti
8 La società interveniente sostiene che la sua domanda diretta a sospendere gli effetti della direttiva controversa, presentata sul fondamento dell’art. 243 CE, è ricevibile.
9 Essa fa rilevare che tutte le parti del procedimento contenzioso hanno il diritto di presentare una siffatta domanda per tutelare i loro interessi. Facendo riferimento alla sentenza della Corte 22 dicembre 1993, causa C‑244/91 P, Pincherle/Commissione (Racc. pag. I‑6965, punti 14 e segg.), essa fa valere che una parte interveniente dev’essere considerata come una «parte del procedimento» e deve, di conseguenza, essere autorizzata a proporre una domanda ai sensi dell’art. 243 CE. La società interveniente, essendo stata ammessa ad intervenire nella causa di merito, sarebbe quindi legittimata a proporre la presente domanda.
10 Il Consiglio, il Parlamento, la Commissione e il Regno di Spagna ritengono che la presente domanda di provvedimenti urgenti sia irricevibile.
11 Secondo il Consiglio e il Parlamento, una parte interveniente non può chiedere né la sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 242 CE né la prescrizione di altri provvedimenti provvisori di cui all’art. 243 CE. Riconoscere tale diritto ad una parte interveniente urterebbe contro le disposizioni dell’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi delle quali le parti intervenienti possono solo sostenere le conclusioni della parte a sostegno della quale essi intervengono. Inoltre, il fatto di permettere ad una parte interveniente di proporre una domanda di provvedimenti urgenti sarebbe difficilmente conciliabile con altre disposizioni del regolamento di procedura che riguardano espressamente le parti intervenienti quando esse sono interessate (v., in particolare, l’art. 87, n. 4, terzo comma, l’art. 115, l’art. 116 e l’art. 134, n. 2, del regolamento di procedura).
12 La Commissione fa valere che, in forza dell’art. 104, n. 1, del regolamento di procedura, va operata una distinzione tra, da un lato, una domanda di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 242 CE, che può essere proposta solo dalla parte ricorrente nella causa di merito, e, dall’altro, una domanda diretta a veder ordinare altri provvedimenti provvisori sul fondamento dell’art. 243 CE, che può essere presentata da chiunque sia parte nella causa di merito. Nella fattispecie, la domanda di sospensione fondata sull’art. 243 CE sarebbe in realtà una domanda di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 242 CE. Ora, tenuto conto del fatto che la società interveniente non avrebbe proposto il ricorso di merito contro la direttiva controversa, la sua domanda dovrebbe essere dichiarata irricevibile, conformemente all’art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura.
13 Il Regno di Spagna sostiene, in particolare, che una parte interveniente, così come non è legittimata a sollevare un’eccezione di irricevibilità (v. sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T‑174/95, Svenska Journalistförbundet/Consiglio, Racc. pag. II‑2289, punti 77‑79), non può proporre una domanda diretta alla sospensione dell’esecuzione di un atto.
14 La ricorrente non ha formulato obiezioni nei confronti della ricevibilità della presente domanda di provvedimenti urgenti.
Giudizio del giudice dell’urgenza
15 L’art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura prevede che «[l]a domanda, ai sensi [dell’art. 242 CE,] per la sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale».
16 Ai sensi dell’art. 104, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, «la domanda relativa agli altri provvedimenti provvisori contemplati [dall’art. 243 CE] è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa per la quale il Tribunale è stato adito e si riferisce alla causa stessa».
17 Nella fattispecie, la società interveniente ha proposto una «domanda di sospensione presentata ai sensi dell’art. 243 CE». Con tale domanda, essa intende ottenere dal giudice dell’urgenza la sospensione «degli effetti della direttiva [controversa] sia nei suoi confronti sia nei confronti della ricorrente sino a quando [il Tribunale] non abbia statuito [sul] merito».
18 Benché fondata sull’art. 243 CE, tale domanda non mira ad ottenere un provvedimento diverso da quello previsto dall’art. 242 CE. Il fondamento normativo appropriato della presente domanda è pertanto l’art. 242 CE. A questo proposito è importante sottolineare che non può essere consentito ad una parte di eludere le regole contenute in una disposizione del regolamento di procedura sottoponendola artificiosamente ad altre regole previste dal detto regolamento.
19 Ne consegue che la ricevibilità della presente domanda dev’essere valutata alla luce dell’art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura.
20 Ora, risulta da quest’ultima disposizione che la domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale.
21 Nella fattispecie, è pacifico che la società interveniente non ha impugnato la direttiva controversa in un ricorso dinanzi al Tribunale. Di conseguenza, essa non può essere legittimata a proporre la sua domanda.
22 Occorre pertanto respingere la presente domanda in quanto irricevibile.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 21 settembre 2004
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B.Vesterdorf
1 – Lingua processuale: il tedesco.
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