Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 25 aprile 2006 – Kreuzer Medien/Parlamento e Consiglio
(Causa T-310/03)
«Ricorso di annullamento – Direttiva 2003/33/CE – Persone fisiche o giuridiche – Legittimazione ad agire – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/33, art. 3, n. 1) (v. punti 45-47, 71-74)
Oggetto
Domanda di annullamento dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/33/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152, pag. 16)
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal Parlamento e dal Consiglio.
Il Regno di Spagna e la Commissione sopporteranno le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale.
La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.
La Falstaff Verlags-Gesellschaft mbH sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale.
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