23.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/3
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-418/04) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Artt. 4 e 10 - Recepimento ed applicazione - IBA 2000 - Valore - Qualità dei dati - Criteri - Discrezionalità - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Art. 6 - Recepimento ed applicazione)
(2008/C 51/06)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. B. Doherty e sig. M. van Beek, agenti)
Convenuta: Irlanda (rappresentanti: sig. D. O'Hagan, agente, sig.ra E. Cogan, Barrister, sig. G. Hogan, SC)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: sig.ra E. Skandalou, agente), Regno di Spagna (rappresentante: sig.ra N. Díaz Abad, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4 e 10 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) — Violazione dell'art. 6 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7)
Dispositivo
1)
L'Irlanda
—
non avendo classificato, dal 6 aprile 1981, a norma dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata dalla direttiva della Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE, tutti i territori più idonei in numero e in superficie alle specie di cui all'allegato I della medesima direttiva, ad eccezione di quelli destinati a garantire la conservazione dell'oca lombardella (Anser albifrons flavirostris), nonché alle specie migratrici che ritornano regolarmente non previste da detto allegato I, ad eccezione di quelli destinati a garantire la protezione della pavoncella (Vanellus vanellus), della pettegola (Trinata totanus), del beccaccino (Gallinago gallinago) e del chiurlo (Numenius arquata);
—
non avendo garantito che, dal 6 aprile 1981, le disposizioni dell'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva 79/409, come modificata dalla direttiva 97/49, fossero applicate alle zone da classificare come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva medesima;
—
non avendo dato piena e corretta attuazione a quanto prescritto dall'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409, come modificata dalla direttiva 97/49;
—
non avendo adottato, per quanto riguarda tutte le zone di protezione speciale classificate ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva 79/409, come modificata dalla direttiva 97/49, o riconosciute in forza dell'art. 4, n. 2, della direttiva medesima, tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
—
non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'art. 6, n. 2, della direttiva 92/43, per quanto riguarda l'uso come zone turistiche di tutti i siti rientranti nell'ambito di applicazione di tale articolo;
—
non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43, riguardo ai piani;
—
non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, riguardo all'autorizzazione dei progetti di acquicoltura;
—
non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'art. 6, nn. 2-4, della direttiva 92/43, riguardo ai lavori di manutenzione dei canali di drenaggio della zona di protezione speciale di Glen Lough; e
—
non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'art. 10 della direttiva 79/409, come modificata dalla direttiva 97/49,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4, nn. 1, 2 e 4, e 10 della direttiva 79/409, come modificata dalla direttiva 97/49, nonché dell'art. 6, nn. 2-4, della direttiva 92/43.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L'Irlanda è condannata alle spese.
4)
La Repubblica ellenica e il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 6 dell'8.1.2005.
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