CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
L.A. Geelhoed
presentate il 28 aprile 2005 1(1)
Causa C‑3/04
Poseidon Chartering BV
contro
Marianne Zeeschip VOF
Albert Mooij
Sjoerdtje Sijswerda
Gerrit Schram
[Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Rechtbank Utrecht (Paesi Bassi)]
«Nozione di agente commerciale − Intermediario indipendente che ha negoziato un contratto di noleggio a tempo (time charter) e la proroga dello stesso, di anno in anno, in nome e per conto dell’armatore, dietro compenso»
I – Introduzione
1. Nel presente procedimento, che ha per oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank (District Court) Utrecht (Paesi Bassi), si deve accertare se la direttiva sugli agenti commerciali (2) (in prosieguo: «la direttiva») si applichi anche agli intermediari che hanno partecipato alla conclusione di un solo contratto per un cliente, qualora tale contratto sia stato poi prorogato di anno in anno per diversi anni.
II – Contesto normativo
A – Diritto comunitario
2. Il Capitolo I della direttiva, che ne definisce la sfera di applicazione, dispone quanto segue.
«Campo di applicazione
Articolo 1
1. Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti.
2. Ai sensi della presente direttiva per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.
3. Per evitare qualsiasi dubbio, agente commerciale ai sensi della presente direttiva non può essere in particolare:
– una persona che, in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o associazione,
– un socio che è legalmente abilitato ad impegnare gli altri soci,
– un amministratore giudiziario, un liquidatore o un curatore di fallimento.
Articolo 2
1. La presente direttiva non si applica:
– agli agenti commerciali non retribuiti per la loro attività,
– agli agenti commerciali nella misura in cui essi operino nell’ambito delle camere di commercio o sui mercati di materie prime,
– all’organismo conosciuto sotto il nome “Crown Agents for Overseas Governments and Administrations”, quale è stato istituito nel Regno Unito in virtù della legge del 1979 relativa ai “Crown Agents”, o alle sue filiali.
2. Ogni Stato membro può prevedere che la direttiva non si applichi alle persone che svolgono le attività di agente commerciale considerate accessorie secondo la legge di tale Stato membro».
3. I Capitoli II‑IV della direttiva disciplinano diritti, obblighi e retribuzioni degli agenti, conclusione ed estinzione del contratto di agenzia, in presenza di un contratto di agenzia commerciale che rientri nel campo di applicazione della direttiva stessa. In particolare, l’art. 7, relativo alla provvigione dovuta per le operazioni concluse durante il contratto di agenzia, prevede quanto segue
«1. Per un’operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, l’agente commerciale ha diritto alla provvigione:
a) quando l’operazione è stata conclusa grazie al suo intervento, o
b) quando l’operazione è stata conclusa con un terzo che egli aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo.
2. Per un’operazione conclusa durante il contratto di agenzia l’agente commerciale ha parimenti diritto alla provvigione
- quando è incaricato di una determinata zona o di un determinato gruppo di persone,
- quando gode di un diritto d’esclusiva per una determinata zona o un determinato gruppo di persone, e l’operazione è stata conclusa con un cliente appartenente a tale zona o a tale gruppo.
Gli Stati membri devono inserire nella loro legislazione una delle possibilità cui ai due precedenti trattini».
4. Ai fini del presente procedimento, rileva anche l’art. 17, che regola le indennità e risarcimenti dovuti all’agente dopo l’estinzione del contratto. L’art. 17, n. 2, lett. a), così recita.
«2. (a) L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui:
– abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
– il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell’articolo 20».
B – Normativa olandese
5. La direttiva è attuata nel diritto olandese mediante gli artt. 428-445 del Codice civile (Burgerlijk Wetboek). I detti articoli ricalcano essenzialmente le disposizioni della direttiva, salvo che, mentre l’art. 1, n. 2, della direttiva si applica alla «vendita o acquisto di merci», le disposizioni nazionali si applicano anche ai servizi. L’art. 7:428, n. 1, del Codice civile olandese, che corrisponde all’art. 1, n. 2, della direttiva, è così formulato.
«Il contratto di agenzia è quel contratto in cui una parte, denominata il preponente, attribuisce all’altra parte, denominata l’agente di commercio, l’incarico di agire come intermediario nella trattativa e conclusione di contratti in nome e per conto del preponente, dietro compenso, e per una durata determinata o indeterminata, senza vincolo di subordinazione nei confronti del preponente».
III – Fatti e procedimento
6. Secondo quanto emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, nel 1994 la società di diritto olandese Poseidon Chartering BV (la «Poseidon»), agiva come intermediario in vista della conclusione di un contratto di nolo a tempo (charter) di una nave. Il detto contratto veniva poi prorogato di anno in anno dal 1994 al 2000, con la sola eccezione dell’esercizio 1999. In particolare, nel periodo di riferimento, la Poseidon formalizzava in un documento allegato al contratto il risultato delle trattative intercorse tra le parti per il rinnovo annuale del contratto stesso. Tra il 1994 e il 2000, la Poseidon riceveva un compenso pari al 2,5% del canone di noleggio.
7. Il procedimento principale verte sulla richiesta avanzata dalla Poseidon nei confronti degli armatori in cui si chiede, inter alia, (1) un indennizzo per inosservanza del termine contrattuale di preavviso; (2) il pagamento di una somma di EUR 14 229.89 a titolo di provvigione non corrisposta; (3) una somma di EUR 14 471.29 per sottrazione di clientela. Il Rechtbank Utrecht ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le questioni pregiudiziali che seguono.
«(1) Se un intermediario indipendente, che è intervenuto nella conclusione di (non vari contratti, bensì) un unico contratto (di nolo, a tempo, di una nave), poi prorogato di anno in anno, e a termini del quale, relativamente alle proroghe, le trattative annuali sono avvenute (dal 1994 al 2000, con l’unica eccezione del 1999) tra l’armatore e un terzo, mentre il risultato delle trattative è stato formalizzato in un documento, allegato al contratto, redatto dall’intermediario, debba essere considerato un agente commerciale ai sensi della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
(2) Se per la soluzione della prima questione sia rilevante, laddove occorre valutare se esista un contratto di agenzia, la circostanza che è stato pagato per anni un compenso (provvigione) pari al 2,5% del canone di noleggio e/o che nell’art. 7, n. 1, della direttiva si fa riferimento alla “operazione commerciale conclusa” e all’esistenza di un diritto a provvigione “quando l’operazione è stata conclusa con un terzo che (l’intermediario) abbia precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo”.
(3) Se per la soluzione della prima questione sia rilevante l’impiego, all’art. 17 della direttiva, del termine “clienti” e non del termine “cliente”».
8. In conformità all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la Poseidon Chartering e la Commissione.
9. La cancelleria della Corte ha invitato per iscritto il Rechtbank a confermare se intendesse tener ferma la domanda di pronuncia pregiudiziale anche a seguito dell’ordinanza della Corte 6 marzo 2003, emessa nella causa C‑449/01, Abbey Life, in cui la Corte ha dichiarato che non vi potevano ragionevolmente essere dubbi sul fatto che la direttiva non si applicava agli intermediari indipendenti incaricati di negoziare contratti relativi a servizi. (3)
10. Il Rechtbank ha risposto confermando la richiesta di interpretazione di talune nozioni contenute nella direttiva, e precisando che il legislatore olandese aveva deciso, nel dare attuazione alla direttiva nell’ordinamento nazionale, di ampliare la sfera di applicazione dell’espressione «agente commerciale», fino a ricomprendervi i contratti relativi a servizi. Il giudice a quo ritiene, tuttavia, che «il fatto che la direttiva sia servita da modello per la normativa nazionale, che ha accolto una nozione più vasta di contratto di agenzia, non implica che, per poter interpretare talune nozioni della direttiva, occorre che il procedimento pendente dinanzi al giudice a quo verta unicamente sulla nozione limitativa di agente di commercio/contratto».
IV – Analisi
A – Osservazioni preliminari
11. Va esaminata anzitutto la ricevibilità della domanda pregiudiziale in esame, posto che, mentre è evidente che la direttiva come tale si applica solo alle operazioni di vendita o acquisto di merci,(4) il contratto oggetto del procedimento principale verte su una prestazione di servizi (e precisamente sul noleggio di una nave).
12. Come già osservato, è pacifico che la normativa olandese sui contratti di agenzia commerciale ha un campo d’applicazione più vasto di quello della direttiva, in quanto si applica sia alle operazioni relative a merci che a quelle relative a servizi.
13. La Corte, a mio avviso, deve pronunciarsi sulle questioni sollevate. E’ senza dubbio rilevante in proposito la giurisprudenza della Corte in sentenze quali Leur-Bloem, Giloy, Kofisa e BIAO, che vertevano su questioni pregiudiziali che non erano direttamente disciplinate dal diritto comunitario, ma su situazioni in cui i legislatori nazionali avevano scelto di modellare le normative interne sul diritto comunitario. (5) Così, nella sentenza Leur-Bloem, la Corte ha dichiarato che:
«(…) La Corte è competente, ai sensi dell’art. [234] del Trattato CE, ad interpretare il diritto comunitario qualora quest’ultimo non disciplini direttamente la situazione di cui è causa, ma il legislatore nazionale abbia deciso, all’atto della trasposizione in diritto nazionale delle disposizioni di una direttiva, di applicare lo stesso trattamento alle situazioni puramente interne e a quelle disciplinate dalla direttiva, di modo che ha modellato la sua normativa nazionale sul diritto comunitario». (6)
14. La Corte ha avuto cura di operare un distinguo in casi, quali quello oggetto della causa Kleinwort Benson (7), in cui la disposizione di diritto comunitario non era direttamente vincolante per il giudice nazionale che doveva applicare la normativa nazionale; effettivamente, in quel caso, la normativa nazionale rilevante prevedeva espressamente l’adozione da parte delle autorità degli Stati membri di modifiche «destinate a produrre divergenze» fra la detta normativa e le norme del diritto comunitario (nel caso di specie la Convenzione di Bruxelles).
15. E’ chiaro che, in casi del genere, l’elemento decisivo per la ricevibilità della domanda pregiudiziale era il fatto che il procedimento principale potesse effettivamente essere deciso applicando la disposizione di diritto comunitario pertinente. In questo caso, l’interpretazione uniforme delle nozioni di diritto comunitario rilevanti, attraverso la pronuncia pregiudiziale, presentava un «interesse comunitario certo… per evitare future divergenze d’interpretazione». (8) Spettava, peraltro, al giudice nazionale valutare la portata esatta del rinvio al diritto comunitario, in considerazione dei limiti fissati dal legislatore nazionale all’applicazione del diritto comunitario a situazioni puramente interne (9).
16. Quest’interpretazione vale, a mio avviso, con altrettanto vigore, nel caso in esame. Come emerge dall’ordinanza di rinvio e dalla successiva corrispondenza col Rechtbank, la normativa olandese in esame, pur avendo un campo di applicazione più esteso di quello della direttiva, applicandosi anche ai servizi, è stata adottata allo scopo di attuare e rispecchiare il disposto della direttiva. Per di più, il procedimento verte chiaramente sull’interpretazione di una nozione di diritto comunitario, precisamente quella di «incarico permanente». Mentre in linea teorica i giudici olandesi possono attenersi ad una diversa interpretazione di questa nozione per i contratti di agenzia relativi a merci e servizi, nella corrispondenza inviata alla Corte il Rechtbank ha indicato la volontà di prevenire, nell’applicazione pratica, ogni divergenza tra i due settori. Rileva inoltre il fatto che ampliando il campo di applicazione della norme relative ai contratti di agenzia, il legislatore olandese ha inteso evitare che «potessero coesistere, una accanto all’altra, due normative simili» [vale a dire: non identiche], tali da ingenerare confusione (10).
17. Osservo inoltre che i soggetti che hanno presentato osservazioni scritte alla Corte, e precisamente la Poseidon e la Commissione, hanno entrambi chiesto alla Corte di pronunciarsi sui quesiti sollevati dal Rechtbank.
18. In vista di un’applicazione uniforme del diritto comunitario, ritengo pertanto che la Corte debba pronunciarsi sulle questioni sollevate dal giudice nazionale.
B – Prima questione
19. Con la prima questione il giudice nazionale chiede di accertare se la nozione di intermediario indipendente, che ha partecipato alla conclusione di un unico contratto (e non di più contratti) di noleggio di nave, che è stato prorogato di anno in anno dal 1994 al 2000 (eccezion fatta per il 1999), a seguito di trattative tra l’armatore e un terzo, il risultato delle quali è stato formalizzato in un documento redatto dall’intermediario e allegato al contratto, rientri nella nozione di agenzia commerciale di cui all’art. 1, n. 2, della direttiva.
20. Si evince chiaramente dall’ordinanza di rinvio che il giudice a quo chiede in sostanza di accertare se il fatto che un agente abbia partecipato alla conclusione di un solo contratto sia condizione sufficiente per l’applicazione della direttiva.
21. La soluzione del quesito dipende evidentemente dall’interpretazione data all’art. 1, n. 2, della direttiva, e segnatamente al significato attribuito alla nozione di «incarico permanente» (in olandese, «permanent is belast»; in francese, «chargé de façon permanente»).
22. Per l’interpretazione di questa nozione è importante, a mio avviso, distinguere il caso in cui l’agente indipendente sia incaricato dal preponente di negoziare un solo contratto, dal caso in cui l’agente sia incaricato dal preponente di negoziare un contratto e le sue successive ripetute proroghe.
23. E’ evidente che la prima fattispecie non può essere ragionevolmente definita «incarico permanente». Se l’agente incaricato di negoziare un unico contratto rientrasse nella nozione in esame, l’aggettivo «permanente» sarebbe svuotato di ogni significato.
24. Per contro, mi pare che la seconda fattispecie – quella cioè in cui l’agente è stato incaricato della negoziazione di un contratto e delle successive proroghe – vada, a rigor di logica, compresa nella nozione in esame. A mio avviso, l’idea di incarico «permanente» implica semplicemente che l’agente sia incaricato della negoziazione di più distinti contratti oppure della (ri‑)negoziazione del medesimo contratto in più di una occasione. Ciò è inerente alla natura stessa dell’«incarico», che denota essenzialmente la potestà di incidere sulla situazione giuridica del preponente, agendo per conto di questo. Poiché l’agente incaricato di rinnovare o rinegoziare un contratto ha il potere di incidere sulla situazione giuridica del preponente in più di una occasione, parrebbe logico ritenere che siamo in presenza di un «incarico permanente».
25. L’interpretazione letterale è suffragata peraltro dallo scopo della direttiva, che consiste nel ravvicinamento del diritto degli Stati membri in materia di contratti di agenzia commerciale nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, e in particolare a garanzia di «un livello minimo di protezione sociale degli agenti commerciali», (11) della certezza delle operazioni commerciali, oltre che per eliminare gli ostacoli frapposti ai contratti transfrontalieri di rappresentanza commerciale. (12) Se, in occasione di una proroga contrattuale in cui il preponente può scegliere una controparte diversa dalla controparte originaria, l’agente fosse coperto dalla direttiva soltanto nei casi in cui il contratto è concluso con la nuova controparte e non nei casi in cui il preponente conferma l’impegno con la controparte originaria, si rischierebbe di compromettere in maniera arbitraria la protezione sociale degli agenti voluta dalla direttiva.
26. Va menzionato in proposito che, nella proposta originaria della Commissione, era previsto che la direttiva non si applicasse agli intermediari che intervenivano soltanto nella trattativa o nella conclusione di una o più operazioni determinate, in nome di un unico preponente. (13) Va sottolineato che nella versione finale ritenuta dal Consiglio la detta disposizione è stata espunta.
27. Osservo poi che la Corte, nella sentenza in cui dichiara che il beneficio della tutela della direttiva non può essere subordinato all’iscrizione in un albo, ha sottolineato che solo le condizioni espressamente previste all’art. 1, n. 2, possono essere invocate come condizioni di applicazione della direttiva e di ammissione al beneficio di tutela della stessa. (14)
28. Permettetemi di aggiungere che i termini «cliente» e «contratto» (e loro equivalenti) compaiono, nel testo della direttiva, a volte al plurale e a volte al singolare, e non possono costituire indizi decisivi ai fini dell’interpretazione della nozione di incarico permanente. I detti termini non compaiono nel capitolo che definisce la sfera di applicazione della direttiva, ma negli articoli che disciplinano, ad esempio, i diritti e gli obblighi degli agenti commerciali e la provvigione che è loro dovuta. Nulla consente di affermare che i detti termini sono idonei ad incidere sulla sfera di applicazione della direttiva. Ad ogni modo, il fatto stesso che i detti termini sono usati talvolta al plurale e talvolta al singolare indica che non possono essere decisivi per la soluzione della questione in esame. (15)
29. Per questi motivi, ritengo che la prima questione del giudice a quo vada risolta dichiarando che la nozione di agente commerciale comprende gli intermediari incaricati in maniera permanente di negoziare un contratto e le relative proroghe.
C – Seconda questione
30. Con la seconda questione il giudice nazionale chiede alla Corte di precisare se sia rilevante per la soluzione della prima questione la circostanza che è stato versato un compenso (provvigione) in misura pari al 2,5% del canone di noleggio, e/o il fatto che all’art. 7, n. 1, della direttiva si parla di «operazione … conclusa» e di esistenza di un diritto a provvigione «quando l’operazione è stata conclusa con un terzo che [l’intermediario] aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo».
31. In primo luogo, in merito alla rilevanza del pagamento di una provvigione, l’art. 2, n. 1, della direttiva precisa che la direttiva non si applica agli agenti commerciali non retribuiti per la loro attività. Una qualche forma di retribuzione è dunque presupposto necessario per l’applicazione della direttiva. Tuttavia, si evince chiaramente dal testo degli artt. 1 e 2 che il requisito dell’incarico permanente, nel senso illustrato nella mia soluzione della prima questione, costituisce condizione necessaria, distinta e autonoma, per l’applicazione della direttiva all’agente.
32. Di conseguenza, non è convincente l’argomento della Poseidon secondo cui il pagamento di una provvigione costituirebbe un indizio sufficiente dell’esistenza del contratto di agenzia. Il pagamento di una provvigione non può, di per sé, risolvere la questione distinta dell’esistenza o meno di un incarico permanente.
33. In secondo luogo, quanto alla pertinenza del riferimento ad una «operazione … conclusa» contenuto all’art. 7, n. 1, della direttiva, e al sussistere di un diritto a provvigione «quando l’operazione è stata conclusa con un terzo che [l’intermediario] aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo», per le ragioni già esposte al paragrafo 27, non ritengo tali elementi decisivi per la soluzione della prima questione. In particolare, l’uso del singolare in questo punto si inserisce naturalmente nel tenore generale del paragrafo, che prescrive in sostanza che l’agente di commercio ha diritto ad una provvigione per le operazioni concluse durante il periodo di vigenza del mandato (1) grazie al suo intervento o (2) con un terzo che egli abbia precedentemente acquisito come cliente per operazioni analoghe. Esso non indica in alcun modo, a mio avviso, la posizione del legislatore comunitario sul problema sollevato con il primo quesito.
34. La seconda questione va risolta pertanto precisando che non è rilevante per la soluzione della prima questione la circostanza che sia stato corrisposto un compenso (provvigione) pari al 2,5% del canone di noleggio, o il fatto che l’art. 7, n. 1, della direttiva parli di «operazione … conclusa» e di esistenza del diritto a provvigione «quando l’operazione è stata conclusa con un terzo che [l’intermediario] aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo».
D – Terza questione
35. Con la terza questione il giudice nazionale chiede di accertare se per la soluzione della prima questione sia rilevante il fatto che all’art. 17 della direttiva – per la precisione, all’art. 17, n. 2, lett. a) – sia usato il termine «clienti» al plurale anziché «cliente».
36. Per i motivi già esposti al paragrafo 27, la questione va risolta negativamente. Aggiungerò che il riferimento ad ipotetici «clienti», fatto all’art. 17, n. 2, lett. a), è puramente teorico, e illustrativo delle circostanze in cui un agente di commercio che ricade nel campo di applicazione della direttiva ha diritto ad un indennizzo. Di conseguenza, i detti riferimenti sono irrilevanti per la soluzione della prima questione.
V – Conclusione
37. Ritengo quindi che le questioni sottoposte alla Corte dal Rechtbank Utrecht debbano essere risolte nel senso che:
La nozione di «agente commerciale» ai sensi della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, comprende anche gli intermediari incaricati in maniera permanente di negoziare un contratto e le relative proroghe, indipendentemente dal fatto che all’art. 7, n. 1, della direttiva, si usi l’espressione «operazione … conclusa» e che all’art. 17, n. 2, lett. a), della stessa direttiva si usi il termine «clienti» al plurale. La valutazione dell’esistenza di un incarico permanente è indipendente dalla circostanza del pagamento di una provvigione.
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU 1986 L 382, pag. 17).
3 – Ordinanza della Corte 6 marzo 2003, causa C‑449/01, Abbey Life (non pubblicata nella Raccolta, pag. 13).
4 – V. art. 1, n. 2, della direttiva e ordinanza Abbey Life, cit. alla nota 3.
5 – Sentenze 17 luglio 1997, causa C‑28/95, Leur-Bloem (Racc. pag. I‑4161); causa C‑130/95, Giloy (Racc. pag. I‑4291); 11 gennaio 2001, causa C‑1/99, Kofisa, (Racc. pag. I‑207), e 7 gennaio 2003, causa C‑306/99, BIAO, (Racc. pag. I‑1).
6 – Sentenza Leur-Bloem, cit., punto 34.
7 – Sentenza 28 marzo 1995, causa C‑346/93, Kleinwort Benson (Racc. pag. I‑615).
8 – Sentenza Leur-Bloem, cit., punto 32.
9 – Leur-Bloem, cit., punto 33.
10 – V. F.M. Smit, De Agentuurovereenkomst tussen handelsagent en principaal, pag. 26, nota 31.
11 – V. conclusioni dell’avv. gen. Léger, causa C‑381/98, Ingmar, (Racc. pag. I‑9305, par. 50), e dell’avv. gen. Cosmas, causa C‑215/97, Bellone, (Racc. pag. I‑2191, par. 13).
12 – Preambolo della direttiva, terzo ‘considerando’.
13 – Proposta di direttiva del Consiglio COM/76/670 def., relativa al coordinamento delle legislazioni degli Stati Membri per quanto riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio (indipendenti) (GU 18.01.1997 C 13, pag. 2, art. 3, n. 3).
14 – V., ad esempio, sentenza Bellone, cit., punto 13, e, analogamente, ordinanza 10 febbraio 2004, causa C‑85/03, Mavrona, non ancora pubblicata, punto 15.
15 – V., ad esempio, gli artt. 3, n. 2, («affari»), 7, nn. 1 e 2, («operazione conclusa»), 17, n. 2, («clienti»).
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