CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
F.G. JACOBS
presentate il 7 luglio 2005 1(1)
Causa C-26/04
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno di Spagna
1. Con il presente ricorso ai sensi dell’art. 226 CE la Commissione chiede che la Corte voglia dichiarare che la Spagna, non avendo «designato ufficialmente» come zone di balneazione le spiagge di «A Videira», «Niño do Corvo» e «Canabal» situate in Moaña, Ría de Vigo, sulle coste della Galizia, e non avendo adottato alcun programma di riduzione dell’inquinamento per la Ría de Vigo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 76/160/CEE (la «direttiva sulle acque di balneazione») (2) e dell’art. 5 della direttiva del Consiglio 79/923/CEE (la «direttiva sulle acque per molluschicoltura») (3).
Violazione della direttiva sulle acque di balneazione
La direttiva sulle acque di balneazione
2. A mente del primo ‘considerando’ del suo preambolo, lo scopo della direttiva sulle acque di balneazione è di proteggere l’ambiente e la sanità pubblica riducendo l’inquinamento delle acque di balneazione e preservando tali acque da un ulteriore deterioramento.
3. L’art. 1 definisce il suo ambito di applicazione come segue:
«1. La presente direttiva riguarda la qualità delle acque di balneazione, ad eccezione delle acque destinate ad usi terapeutici e delle acque di piscina.
2. Ai sensi della presente direttiva si intendono per:
a) “acque di balneazione” le acque, o parte di esse, dolci, correnti o stagnanti, e l’acqua di mare, nelle quali la balneazione:
– è espressamente autorizzata dalle autorità competenti dei singoli Stati membri oppure
– non è vietata ed è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti;
b) “zona di balneazione” il luogo in cui si trovano le acque di balneazione;
c) “stagione balneare” il periodo di tempo in cui, tenuto conto delle consuetudini locali, ivi comprese le eventuali misure locali che concernono la pratica della balneazione, e delle condizioni meteorologiche, si può contare su un congruo afflusso di bagnanti».
4. L’allegato della direttiva, che, ai sensi dell’art. 2, ne costituisce parte integrante, contiene una tabella con una serie di parametri fisico-chimici e microbiologici applicabili alle acque di balneazione. La suddetta tabella contiene, nella colonna G, valori indicativi e, nella colonna I, valori vincolanti, cui, in base all’art. 3 della direttiva, debbono essere conformi le acque di balneazione degli Stati membri.
5. In conformità all’art. 3, n. 1, gli Stati membri stabiliscono per tutte le zone di balneazione, o per ciascuna di esse, i valori applicabili alle acque di balneazione per ciò che concerne i parametri indicati nell’allegato. L’art. 3, n. 2, stabilisce che i valori fissati dagli Stati membri per le loro acque di balneazione «non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell’allegato». L’art. 3, n. 3, impone agli Stati membri di sforzarsi di rispettare i valori della colonna G dell’allegato, che hanno la funzione di valori di riferimento.
6. Secondo l’art. 4, n. 1, gli Stati membri debbono adottare tutte «le misure necessarie affinché, entro un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, la qualità delle acque di balneazione sia resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell’articolo 3».
7. Gli Stati membri debbono verificare la conformità delle acque ai valori vincolanti attraverso una procedura di campionamento specificamente regolata dagli artt. 5 e 6. La frequenza delle operazioni di prelievo e i parametri a cui debbono fare riferimento gli Stati membri sono stabiliti nell’allegato della direttiva.
8. L’art. 8 della direttiva contiene un elenco tassativo dei casi in cui sono consentite deroghe al rispetto di tali parametri.
9. Ai sensi dell’art. 13, come modificato dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente (4), i risultati delle operazioni di prelievo dei campioni debbono essere inviati alla fine di ogni stagione balneare alla Commissione, che pubblica una relazione sintetica.
10. L’art. 395 dell’Atto di adesione della Spagna e del Portogallo (5) non prevede per la Spagna alcun esonero dal recepimento e dall’attuazione della direttiva sulle acque di balneazione. Di conseguenza, dal 1° gennaio 1986 la qualità delle acque di balneazione della Spagna doveva essere conforme ai valori massimi vincolanti contenuti nella suddetta direttiva.
Valutazione
11. La Commissione chiede che la Spagna venga dichiarata inadempiente all’obbligo di «designare ufficialmente» come zone di balneazione le tre spiagge di cui trattasi in conformità alla direttiva sulle acque di balneazione. La Commissione sostiene, senza essere contraddetta dalla Spagna, che siffatto obbligo deriva dall’art. 4, n. 1, della suddetta direttiva.
12. Né l’art. 4, n. 1, né alcun’altra disposizione della direttiva sulle acque di balneazione prevedono espressamente un obbligo per gli Stati membri di «designare» o «individuare» previamente, in maniera ufficiale o in qualunque altro modo, le acque nazionali che debbono essere considerate acque di balneazione ai sensi della direttiva. Nondimeno la Commissione cita a sostegno della sua interpretazione le conclusioni dell’avvocato generale Léger presentate nella causa C‑272/01, Commissione/Portogallo. Secondo le suddette conclusioni, un siffatto obbligo risulta da un’interpretazione teleologica della direttiva sulle acque di balneazione (6). Nella sua sentenza la Corte non ha affrontato questo tema, giacché ha deciso sulla controversia in base ad altri motivi.
13. Non ritengo che un obbligo di «designare ufficialmente» le acque di balneazione derivi dalle disposizioni della direttiva sulle acque di balneazione, o che possa essere dedotto dai suoi obiettivi.
14. Come ha sostenuto la Corte, la direttiva sulle acque di balneazione è una direttiva che impone «agli Stati membri che vengano raggiunti risultati assai precisi e concreti entro un certo termine» (7). Al fine di ottenere tali risultati essa impone agli Stati membri una serie di obblighi particolareggiati e specifici. Essa tuttavia non prevede espressamente alcun obbligo di «designare ufficialmente», né tanto meno di «individuare» le acque interessate. La mancanza di un siffatto obbligo nella direttiva sulle acque di balneazione è resa palese dal fatto che un’esplicita disposizione che impone agli Stati membri di «designare» o di «individuare» determinate zone o acque entro un termine prestabilito è contenuta in altre direttive concernenti la protezione dell’ambiente e della sanità pubblica (8).
15. Come ha sottolineato l’avvocato generale Léger, è chiaro che la realizzazione degli obiettivi della direttiva sulle acque di balneazione presuppone la previa individuazione da parte dello Stato membro delle acque di balneazione a cui la direttiva si applica. Ciò vale, in particolare, nel caso delle acque di balneazione di cui all’art. 1, n. 2, lett. a), secondo trattino, segnatamente per le zone in cui la balneazione non sia vietata e sia praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti.
16. Tuttavia, ammesso che un obbligo di identificare le acque di balneazione da tutelare in forza della direttiva possa dedursi dalle disposizioni della medesima (9), esso non equivale ad un obbligo degli Stati membri di «designare ufficialmente» tali acque. A mio parere, quest’ultimo obbligo comprende non soltanto l’identificazione da parte dello Stato membro delle acque che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva, ma anche l’adozione al riguardo di un formale atto esplicito.
17. Poiché nella direttiva sulle acque di balneazione non sono previsti né un esplicito obbligo di designazione, né una qualsivoglia procedura al riguardo, le modalità di individuazione di siffatte zone sono lasciate alla discrezione degli Stati membri purché, ovviamente, vengano prelevati campioni di tutte quelle acque che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva e siano raggiunti gli obiettivi da questa fissati. Si potrebbe ipotizzare il caso di uno Stato membro che non abbia stilato una lista ufficiale delle acque interessate ma che, tuttavia, abbia adempiuto agli obblighi specifici imposti dalla direttiva sulle acque di balneazione e abbia raggiunto i livelli qualitativi ivi stabiliti. In queste circostanze non rinvengo alcuna violazione della direttiva riconducibile alla mancanza di una designazione ufficiale.
18. Dagli atti di causa risulta che i campioni non sono stati prelevati dalle tre spiagge in questione con la frequenza richiesta, una censura che la Spagna non contesta. Qualora tali spiagge, come sostiene la Commissione, dovessero rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva sulle acque di balneazione nel periodo qui rilevante, la violazione deriverebbe non dal fatto che la Spagna abbia omesso di «designare ufficialmente» le tre spiagge in questione come acque di balneazione conformemente alla direttiva, ma dal fatto che essa ha omesso di effettuare i prelievi obbligatori (10).
19. Tuttavia, al riguardo la Commissione non chiede alla Corte una sentenza di questo tenore. Dato che, nell’ambito di un ricorso ai sensi dell’art. 226 CE, la Corte deve decidere se, sulla base di quanto asserito dalla Commissione, lo Stato membro in questione abbia o meno violato gli obblighi ad esso incombenti, ritengo che la Corte debba rigettare il ricorso della Commissione concernente l’asserita violazione della direttiva sulle acque di balneazione.
20. Ciò nondimeno devo esaminare gli argomenti esposti dalla Spagna per l’eventualità in cui la Corte decida di non aderire al ragionamento suesposto e ritenga, in linea con quanto sostenuto dalla Commissione, che un obbligo di «designare ufficialmente» le acque di cui trattasi conformemente alla direttiva sulle acque di balneazione derivi implicitamente dal suo schema generale e dal suo scopo implicito.
21. In primo luogo, la Spagna sostiene, alla luce dei suoi concreti sforzi di migliorare la qualità delle sue acque e di ridurre l’inquinamento in quella parte di costa in cui sono situate le tre spiagge (11), di aver agito in conformità all’obiettivo principale della direttiva sulle acque di balneazione, avendo infatti adottato provvedimenti finalizzati a migliorare e a ripristinare la qualità delle acque di balneazione.
22. Non mi è chiaro come un simile argomento possa assumere una qualche rilevanza nel presente procedimento, dal momento che esso non riguarda i motivi sui quali la Commissione fonda il suo ricorso d’inadempimento, segnatamente l’omessa «designazione ufficiale» delle acque in questione. In ogni caso, come ha sostenuto la Corte, la direttiva sulle acque di balneazione impone agli Stati membri «il raggiungimento di determinati risultati e non consente loro di invocare, al di fuori delle deroghe da essa previste, circostanze particolari per giustificare l’inosservanza di tale obbligo» (12). Qualora, come sostiene la Spagna, siano stati fatti concreti sforzi per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla direttiva, ciò, per quanto apprezzabile, non è tuttavia sufficiente ai fini dell’adempimento (13). Tale argomento deve pertanto essere respinto.
23. In secondo luogo la Spagna obietta che la prova fornita dalla Commissione non è sufficiente a dimostrare in maniera convincente che, nell’ottobre 2001, la Spagna abbia violato la direttiva sulle acque di balneazione e che tale violazione si sia protratta fino al settembre 2002.
24. Per poter pervenire alla conclusione che le tre spiagge in questione rientrano nella definizione di cui all’art. 1, n. 2, lett. a), di acque nelle quali «la balneazione (…) non è vietata ed è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti» e, dunque, che esse avrebbero dovuto essere «ufficialmente designate», la Commissione si è basata sulle informazioni relative a tali spiagge fornite dalla «Guida alle spiagge» (in prosieguo: la «Guida»), pubblicata dal Ministero spagnolo dell’Ambiente. La Guida contiene informazioni generali sulle spiagge spagnole, quali fotografie, cartine topografiche, caratteristiche principali, infrastrutture più vicine come ospedali, alberghi, campeggi, ecc. La Guida indica altresì il livello di frequentazione di ciascuna spiaggia. Dalle pagine che la Commissione ha allegato al suo ricorso risulta che le spiagge in questione sono molto frequentate.
25. In sostanza la Spagna eccepisce che la Guida costituisce un documento a scopo meramente divulgativo e che in essa non è citata la data a cui risalgono le suddette informazioni. Le pagine che la Commissione ha allegato al suo ricorso non dimostrano che, nelle date indicate dalla Commissione, la Spagna fosse inadempiente ai suoi obblighi.
26. A mio parere, una Guida ufficialmente pubblicata dal Ministero spagnolo dell’Ambiente, in cui si attesta che il livello di frequentazione delle spiagge di cui trattasi è alto, costituisce una prova sufficiente e idonea ad essere utilizzata dalla Commissione per dimostrare che sulle spiagge in questione la balneazione è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti. Inoltre, come ha sottolineato la Commissione, già in precedenza la Corte ha ritenuto gli opuscoli pubblicitari riguardanti aree di campeggio, che segnalavano determinate aree come zone di balneazione, quale indizio del fatto che tali zone fossero frequentate da un congruo numero di bagnanti (14).
27. Nei confronti di una siffatta prova, gravava sulla Spagna l’onere della prova contraria. Invece la Spagna si è limitata a sollevare dubbi sul valore della prova fornita dalla Commissione, senza illustrare alla Corte le ragioni per cui fosse errato quanto dedotto dalla Commissione sulla base della sua Guida. Difatti, a mio parere, la Spagna, quale autrice della Guida, era la sola in grado di rivelare tempi e modi di raccolta delle informazioni ivi contenute e, se lo avesse fatto, avrebbe potuto confutare la tesi della Commissione. Invece la Spagna ha mancato di assolvere il suo onere probatorio.
28. Pertanto, qualora la Corte ritenga che la direttiva sulle acque di balneazione contenga un obbligo implicito di «designare ufficialmente» le acque di balneazione interessate, si deve concludere che la Spagna, non avendo designato ufficialmente come zone di balneazione le spiagge di «A Videira», «Niño do Corvo» e «Canabal», situate in Moaña, Ría de Vigo, sulle coste della Galizia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 1, della medesima.
Violazione della direttiva sulle acque per molluschicoltura
La direttiva sulle acque per molluschicoltura
29. Ai sensi del primo e del secondo ‘considerando’ del suo preambolo, gli obiettivi della direttiva sulle acque per molluschicoltura sono la protezione delle acque, comprese quelle destinate alla molluschicoltura, dall’inquinamento e la salvaguardia di talune popolazioni di molluschi dalle varie conseguenze nefaste dello scarico nelle acque marine di sostanze inquinanti.
30. L’art. 1 dispone quanto segue: «La presente direttiva riguarda la qualità delle acque che sono destinate [alla] molluschicoltura e si applica alle acque costiere e alle acque salmastre designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi (…) e per contribuire in tal modo alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l’uomo».
31. L’art. 3, n. 1, dispone che, «per le acque designate, gli Stati membri stabiliscono valori per i parametri di cui all’allegato, nella misura in cui nella colonna G o nella colonna I siano indicati valori. Essi si conformano alle osservazioni contenute in queste due colonne». L’art. 3, n. 2, impone agli Stati membri di non stabilire valori meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell’allegato e di sforzarsi di rispettare i valori riportati nella colonna G, che sono valori indicativi e non vincolanti.
32. L’art. 5 dispone che «gli Stati membri stabiliscono programmi per ridurre l’inquinamento e far sì che le acque designate siano conformi, entro sei anni dalla designazione ai sensi dell’art. 4, ai valori da essi fissati conformemente all’art. 3, nonché alle osservazioni contenute nelle colonne G ed I dell’allegato».
33. L’art. 6 stabilisce che «per l’applicazione dell’articolo 5, le acque designate si considerano conformi alla presente direttiva quando i campioni di queste acque prelevati nello stesso punto per un periodo di dodici mesi, con la frequenza minima prevista nell’allegato, indicano che esse rispettano i valori fissati dagli Stati membri conformemente all’articolo 3 nonché le osservazioni riportate nelle colonne G e I dell’allegato», in relazione a specifiche percentuali di campioni concernenti ciascun parametro elencato nell’allegato.
34. Al parametro 10 dell’allegato, «Coliformi fecali/100 ml», è stabilito un valore indicativo di «≤ 300 nella polpa del mollusco e nel liquido intervalvare». A prescindere dal fatto che questo valore è contenuto nella colonna G, nella relativa nota a piè di pagina è stabilito che «in attesa dell’adozione di una direttiva relativa alla protezione dei consumatori di prodotti della molluschicoltura, questo valore dovrebbe essere imperativamente rispettato nelle acque in cui vivono i molluschi direttamente commestibili per l’uomo», rendendo quindi vincolante tale valore nel periodo precedente la detta adozione.
35. L’art. 395 dell’Atto di adesione della Spagna e del Portogallo (15) non prevede nei confronti della Spagna alcun esonero dal recepimento e dall’attuazione della direttiva sulle acque per molluschicoltura. In conformità ai programmi menzionati nell’art. 5 della direttiva sulle acque per molluschicoltura, quest’ultima avrebbe dovuto essere attuata al più tardi entro il 30 ottobre 1987.
Ulteriori disposizioni comunitarie rilevanti
36. La direttiva sulla protezione dei consumatori di prodotti della molluschicoltura, menzionata nel precedente paragrafo 34 (in prosieguo: la «direttiva sulla protezione dei consumatori di molluschi»), è stata adottata dal Consiglio il 15 luglio 1991 (16). Il capitolo I del suo allegato impone alle competenti autorità di identificare le varie zone di produzione, incluse quelle dove i molluschi possono essere raccolti e destinati al diretto consumo umano. Siffatti molluschi debbono soddisfare i requisiti elencati nel capitolo V dell’allegato, che stabilisce le condizioni alle quali i molluschi bivalvi vivi (che chiamo genericamente «molluschi») possono essere destinati al consumo umano «immediato». Tali requisiti si riferiscono principalmente alle caratteristiche fisiche dei molluschi e alla loro composizione chimica e batteriologica.
Valutazione
37. La Commissione ritiene che la Spagna, avendo omesso di adottare per la Ría de Vigo un programma di riduzione dell’inquinamento, sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 5 della direttiva sulle acque per molluschicoltura.
38. La Commissione, senza essere contraddetta dalla Spagna, ha rilevato che le acque della Ría de Vigo sono state designate dalla Spagna come acque destinate alla molluschicoltura. La Ría de Vigo rientra dunque nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della direttiva sulle acque per molluschicoltura e si rende pertanto necessaria l’adozione di un programma che ne riduca l’inquinamento e assicuri la conformità delle sue acque ai valori fissati dalla direttiva. Poiché un programma siffatto non è stato mai trasmesso alla Commissione, nonostante la formale richiesta di quest’ultima, la Commissione è pervenuta alla conclusione che il programma non sia stato mai adottato.
39. La Spagna fa valere due argomenti a sua difesa. In via principale essa sostiene che la Ría de Vigo non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva sulle acque per molluschicoltura; in subordine, nell’ipotesi in cui essa dovesse rientrarvi, la Spagna sostiene in alternativa di avere in ogni caso rispettato gli obblighi di cui all’art. 5.
40. Riguardo al primo e principale argomento la Spagna sostiene che, in base all’art. 1, la direttiva sulle acque per molluschicoltura si applica esclusivamente a quelle acque destinate all’allevamento di molluschi «direttamente» commestibili per l’uomo. Dato che, secondo l’ultima classificazione risalente al 1998, i molluschi raccolti nelle acque destinate alla molluschicoltura della Ría de Vigo sono sottoposti ad un trattamento ulteriore prima di essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano, le suddette acque non rientrano nella summenzionata categoria. La Spagna sostiene altresì che i numerosi provvedimenti comunitari che regolano la produzione e la commercializzazione di prodotti della molluschicoltura distinguono le diverse aree di allevamento a seconda che i prodotti della molluschicoltura ivi raccolti siano destinati al consumo umano diretto, ovvero ad un trattamento ulteriore prima del consumo. Nell’interesse di un’interpretazione uniforme e al fine di evitare discrepanze interne tra atti comunitari concernenti materie affini, la direttiva sulle acque per molluschicoltura dovrebbe essere interpretata alla luce di quei provvedimenti comunitari ad essa correlati. La Spagna fa riferimento al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 854, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (17), e in particolare al suo allegato II, che descrive i controlli ufficiali ai quali debbono essere sottoposti i molluschi destinati al consumo umano.
41. A mio parere questi argomenti debbono essere respinti.
42. Per quel che concerne l’ambito di applicazione della direttiva sulle acque per molluschicoltura, è pur vero che, facendo riferimento allo scopo di contribuire all’alta qualità dei «prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l’uomo», l’art. 1 della direttiva sulle acque per molluschicoltura crea alcune incertezze sul suo esatto ambito di applicazione. Condivido tuttavia la tesi della Commissione, secondo cui dall’interpretazione sistematica del suddetto art. deve concludersi che rientrano nel suo ambito di applicazione tutte le acque destinate alla molluschicoltura e non soltanto quelle da cui si ottengono prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l’uomo (18).
43. In primo luogo, l’ambito di applicazione della direttiva sulle acque per molluschicoltura è definito nell’art. 1 in termini ampi, come comprendente tutte le «acque costiere [e] (…) salmastre designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi (...)». L’espressione «vita e sviluppo dei molluschi» non viene ulteriormente chiarita. A mio parere, la frase «e per contribuire in tal modo alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l’uomo» non restringe l’ambito di applicazione della direttiva a quest’ultimo scopo, ma indica piuttosto un ulteriore obiettivo che deve essere raggiunto con gli stessi mezzi. Significativo al riguardo è l’uso della locuzione avverbiale «in tal modo».
44. In secondo luogo, nulla nel preambolo della direttiva sulle acque per molluschicoltura rivela l’intenzione del legislatore comunitario di restringere l’ambito di applicazione di tale direttiva nel senso indicato dalla Spagna. Difatti, il preambolo si riferisce alle acque destinate alla molluschicoltura sempre in maniera generica (19), e in nessuna disposizione si trova un riferimento alle acque in cui vengono raccolti «prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l’uomo». Parimenti dicasi per il titolo della direttiva, che si riferisce genericamente alla qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.
45. In terzo luogo, conformemente agli artt. 3, n. 1, e 5, gli Stati membri sono obbligati a rispettare le indicazioni contenute in entrambe le colonne G e I dell’allegato. Al parametro 10 dell’allegato, «Coliformi fecali/100 ml», è stabilito un valore indicativo di «≤ 300 nella polpa del mollusco e nel liquido intervalvare». Sebbene tale valore sia contenuto nella colonna G, un’apposita nota a piè di pagina stabilisce che «in attesa dell’adozione di una direttiva relativa alla protezione dei consumatori di prodotti della molluschicoltura, questo valore dovrebbe essere imperativamente rispettato nelle acque in cui vivono i molluschi direttamente commestibili per l’uomo».
46. Come rileva la Commissione, dalla precisazione contenuta nella nota discende che il valore contenuto nell’allegato rimane un valore indicativo per tutte le acque destinate alla molluschicoltura e non soltanto per quelle «in cui vivono i molluschi direttamente commestibili per l’uomo» e, dunque, che l’ambito di applicazione della direttiva è più ampio di quello sostenuto dalla Spagna.
47. Riguardo all’argomento della Spagna relativo alla necessità di interpretare la direttiva sulle acque per molluschicoltura alla luce dei successivi provvedimenti comunitari disciplinanti la produzione e la commercializzazione dei prodotti della molluschicoltura, ritengo che dal preambolo della direttiva sulle acque per molluschicoltura (20) si evince che il principale obiettivo di quest’ultima è la protezione dell’ambiente piuttosto che la protezione dei consumatori. Il fatto che la direttiva disciplini alcuni aspetti concernenti la protezione dei consumatori di prodotti della molluschicoltura è marginale rispetto al suo obiettivo principale. Tali disposizioni erano destinate ad avere efficacia transitoria fino all’adozione di una specifica direttiva di protezione dei consumatori in questo settore, ossia della direttiva sulla protezione dei consumatori di molluschi (21).
48. È quest’ultima direttiva a specificare i requisiti sanitari per la produzione e la commercializzazione sia dei molluschi destinati all’«immediato» consumo umano, sia di quelli destinati ad un trattamento ulteriore prima del consumo umano. Benché le due direttive siano strettamente correlate, esse tuttavia rimangono due atti legislativi distinti che perseguono finalità diverse seppur complementari. Pertanto, sebbene l’obiettivo della direttiva sulle acque per molluschicoltura riguardi principalmente la qualità delle acque dove vivono e si sviluppano i molluschi, lo scopo della direttiva sulla protezione dei consumatori di molluschi concerne specificamente la qualità dei molluschi medesimi al fine di renderli idonei al consumo umano o direttamente, oppure a seguito di un trattamento ulteriore. Ciò è dimostrato chiaramente dal fatto che parametri, valori e strumenti di controllo elencati nelle rispettive disposizioni e nei rispettivi allegati sono ampiamente diversi, sebbene alcuni possano coincidere.
49. Lo stesso ragionamento si applica ai provvedimenti comunitari adottati nei settori collegati, incluso il regolamento (CE) n. 854/2004, citato dalla Spagna a sostegno delle proprie ragioni (22). L’obiettivo principale di tale regolamento è l’organizzazione di controlli ufficiali su prodotti di origine animale e, tra questi, su molluschi, e non la qualità delle stesse acque per molluschicoltura.
50. Infine, sia nella direttiva sulla protezione dei consumatori di molluschi, che nel regolamento (CE) n. 854/2004, non trovo alcuna disposizione a sostegno della tesi secondo cui l’intenzione del legislatore fosse quella di sostituire o modificare l’ambito di applicazione della direttiva sulle acque per molluschicoltura nel senso indicato dalla Spagna.
51. La Spagna sembra confondere obiettivi, ambiti d’applicazione e obblighi di tali distinti provvedimenti comunitari. Sono il capitolo I dell’allegato della direttiva sulla protezione dei consumatori di molluschi e l’allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 le disposizioni che impongono alle competenti autorità nazionali di effettuare una distinzione tra zone di produzione dei molluschi a seconda che vengano o meno allevati molluschi destinati al consumo umano immediato. Di conseguenza, è solo riguardo all’attuazione di tali provvedimenti comunitari che una siffatta classificazione diventa rilevante.
52. Considerato quanto prima esposto, sono convinto che l’ambito di applicazione della direttiva sulle acque per molluschicoltura non è limitato a quelle acque destinate alla molluschicoltura dove vengano raccolti prodotti della molluschicoltura destinati al diretto consumo umano, ma comprende tutte le acque designate dagli Stati membri come acque destinate alla molluschicoltura conformemente all’art. 1 della medesima. Poiché la Spagna non contesta che le acque della Ría de Vigo siano da classificare come acque destinate alla molluschicoltura, ad esse si applica la direttiva sulle acque per molluschicoltura.
53. In subordine, la Spagna sostiene di avere in ogni caso adottato provvedimenti sufficienti a soddisfare gli obblighi di cui all’art. 5 della direttiva sulle acque per molluschicoltura, segnatamente il «Plan General de Saneamiento de Galicia» per gli anni 2000-2015 e la legge della Comunidad Autónoma de Galicia n. 8/2001, sulla tutela della qualità delle acque delle Rías de Galizia, nonché il regolamento concernente il servizio pubblico di trattamento delle acque reflue urbane.
54. Devo iniziare rilevando che dagli atti risulta che la Spagna non ha trasmesso alla Commissione i provvedimenti che essa asserisce di avere adottato in attuazione dell’art. 5 della direttiva sulle acque per molluschicoltura, nonostante la Commissione ne avesse fatto richiesta. La Spagna non ha neppure replicato al parere motivato della Commissione, e nel suo controricorso essa si limita a menzionare gli atti a sostegno della propria difesa, senza produrli in copia. Tali inadempienze potrebbero già da sole giustificare l’azione della Commissione (23).
55. Nella causa Commissione/Germania (24), la Commissione, tra l’altro, ha sostenuto che la Germania, non avendo presentato i programmi richiesti dall’art. 5 della direttiva sulle acque dolci (25) e dell’art. 5 della direttiva sulle acque per molluschicoltura, è venuta meno agli obblighi ivi stabiliti e ad essa incombenti. La Corte ha sostenuto che «emerge con chiarezza dalla lettera dell’art. 5 dell[a] direttiv[a] (…) 79/923, nonché dalla complessa procedura di controllo della qualità delle acque definita dall[a] direttiv[a], che gli Stati membri hanno l’obbligo di stabilire programmi specifici volti a ridurre l’inquinamento delle (…) acque destinate alla molluschicoltura entro un periodo di (…) sei anni» (26).
56. La Corte ha respinto l’argomento della Germania secondo cui i programmi generali di risanamento delle acque potrebbero essere considerati un’adeguata attuazione dell’art. 5 della direttiva sulle acque dolci. Essa ha inoltre sottolineato che l’obiettivo della riduzione dell’inquinamento idrico provocato dalle acque di scarico non corrisponde necessariamente a quello, più specifico, della direttiva sulle acque dolci, ossia al miglioramento della qualità delle acque dolci per renderle idonee alla vita dei pesci (27).
57. Sebbene quanto sopra statuito riguardi l’art. 5 della direttiva sulle acque dolci, le conclusioni cui è pervenuta la Corte possono considerarsi parimenti applicabili al presente contesto, dato che il tenore letterale delle disposizioni è praticamente identico. A mio parere, i provvedimenti di attuazione adottati dalla Spagna non sono sufficienti a soddisfare gli obblighi imposti dalla direttiva sulle acque per molluschicoltura. Sia il «Plan General de Saneamiento de Galicia», sia la legge n. 8/2001 mancano, a mio parere, di quella precisione necessaria a soddisfare gli obblighi di cui all’art. 5 della direttiva sulle acque per molluschicoltura secondo l’interpretazione che ne ha dato la Corte. Come ha sostenuto giustamente la Commissione, non è stato adottato alcun apposito provvedimento di attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva sulle acque per molluschicoltura, ma soltanto provvedimenti idonei, piuttosto, ad assicurare l’attuazione di altre direttive comunitarie nel settore del trattamento e della qualità delle acque (28).
58. Ma il fatto più importante, come sottolinea la Commissione senza essere contraddetta dalla Spagna, è che nessuno di questi provvedimenti contiene precise disposizioni atte a far sì che la qualità delle acque della Galizia, in particolare di quelle della Ría de Vigo, rispetti i precisi e particolareggiati parametri fisici e chimici stabiliti nell’allegato della direttiva, obiettivo che, inoltre, avrebbe dovuto essere raggiunto entro l’ottobre 1987. Come ho avuto occasione di affermare in precedenza, mentre siffatti provvedimenti a carattere generale possono indirettamente contribuire a migliorare la pulizia delle acque, non è altrettanto ovvio, quantomeno in mancanza di elementi a sostegno, che essi conseguano lo scopo perseguito dalla direttiva sulle acque per molluschicoltura, e cioè quello di sostenere la vita e lo sviluppo dei molluschi (29).
Conclusioni
59. Concludo, pertanto, proponendo alla Corte di:
1) dichiarare che la Spagna, avendo omesso di adottare entro la data stabilita un programma per la riduzione dell’inquinamento nella Ría de Vigo, ha omesso di adempiere agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 5, della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;
2) per il resto, rigettare il ricorso della Commissione;
3) disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – Direttiva 8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU 1976, L 31, pag. 1).
3 – Direttiva 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (GU 1979, L 281, pag. 47).
4 – GU L 377, pag. 48.
5 – GU 1985, L 302, pag. 32.
6 – «[Gli obiettivi della direttiva sulle acque di balneazione] non potrebbero essere raggiunti se le spiagge (…) in cui la balneazione non è espressamente autorizzata, ma neppure vietata (…), e in cui esiste la pratica della balneazione, non fossero individuate come zone di balneazione conformemente alla direttiva e fossero con ciò stesso sottratte al controllo della Commissione», conclusioni 23 ottobre 2003 (Racc. 2004, pag. I-0000, paragrafo 34).
7 – Sentenza 18 giugno 2002, causa C-60/01, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑5679, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
8 – V., ad esempio, art. 4, n. 1, della direttiva sulle acque per molluschicoltura (cit. alla nota 3); art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU L 222, pag. 1); art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1). V., inoltre, art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40).
9 – Vale la pena notare che nella causa Commissione/Portogallo (cit. alla nota 6), la Commissione ha addebitato al Portogallo il fatto di non avere identificato tutte le acque interne interessate e non quello di non averle «designate ufficialmente», come nel presente procedimento.
10 – La mancata osservanza della frequenza minima di campionamento ivi prevista costituisce una violazione degli obblighi imposti dalla suddetta direttiva, anche qualora tale violazione abbia una portata limitata e conseguenze pratiche trascurabili: sentenza 30 gennaio 2003, causa C‑226/01, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I-1219, punti 32 e 33); v., inoltre, sentenza 8 giugno 1999, causa C‑198/97, Commissione/Germania (Racc. pag. I-3257, punto 46).
11 – La Spagna menziona al riguardo il «Plan General de Saneamiento de Galicia» (piano generale di risanamento della Galizia) per il 2000-2015, adottato dalla Xunta de Galicia (giunta della Galizia) nel novembre 2000, uno dei cui obiettivi consiste nell’effettuare i necessari investimenti per garantire la possibilità di una balneazione protetta nelle spiagge della Galizia, nonché la nuova rete fognaria del Comune di Moaña, dove sono situate le tre spiagge, la cui costruzione era iniziata al tempo in cui è stato presentato il ricorso ed è terminata nel luglio 2003.
12 – Causa Commissione/Germania (cit. alla nota 10, punto 35).
13 – V. ibid. e la giurisprudenza ivi citata. V. la più recente sentenza Commissione/Portogallo (cit. alla nota 6, punto 34).
14 – Sentenza 25 maggio 2000, causa C-307/98, Commissione/Belgio (Racc. pag. I‑3933, punto 32).
15 – Cit. alla nota 5.
16 – Direttiva del Consiglio 91/492/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU L 268, pag. 1).
17 – GU L 139, pag. 206.
18 – Si noti che l’art. 1 della versione originale del provvedimento spagnolo di attuazione della direttiva sulle acque per molluschicoltura, ossia il regio decreto n. 38/1989, concerneva soltanto i molluschi commestibili per l’uomo, senza alcuna specificazione riguardante la loro «diretta» commestibilità. Siffatta distinzione è stata introdotta, in linea con quanto richiesto dalla direttiva, solo al momento dell’attuazione della direttiva sulla protezione dei consumatori di molluschi, dal regio decreto n. 345/1993 (Normas de calidad de las aguas y de la producción de moluscos y otros invertebrados marinos vivos, BOE n. 74, del 27 marzo 1993, pag. 9301). Quest’ultimo regio decreto ha abrogato il regio decreto n. 38/1989, e ha integrato le disposizioni di quest’ultimo con il suo testo, consolidando entrambi gli atti normativi. La versione consolidata è stata mantenuta al momento dell’attuazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1997, 97/61/CE, che modifica l’allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU L 295, pag. 35). Quest’ultima direttiva è stata attuata con il regio decreto 9 aprile 1999, n. 571 (BOE n. 86, del 10 aprile 1999, pag. 13522).
19 – V., ad esempio, il primo, il terzo, il settimo e il decimo ‘considerando’.
20 – V. il primo, il secondo e il decimo ‘considerando’.
21 – Cit. alla nota 16.
22 – Cit. alla nota 17.
23 – V. sentenza 16 giugno 2005, causa C‑456/03, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑0000, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
24 – Sentenza 12 dicembre 1996, causa C-298/95 (Racc. pag. I-6747).
25 – Direttiva del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU L 222, pag. 1).
26 – Causa Commissione/Germania (cit. alla nota 24, punto 24).
27 – Ibid., punti 25 e 26. V., inoltre, le conclusioni da me presentate nella medesima causa, paragrafi 17 e 18.
28 – Dallo stesso tenore letterale del «Plan General de Saneamiento de Galicia» si evince che esso è stato adottato soprattutto per attuare gli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271 (cit. alla nota 8). Sebbene la legge n. 8/2001 stabilisca alcuni obiettivi riguardanti la qualità delle acque delle Rías della Galizia, essa si occupa, in generale, della gestione e del controllo degli scarichi di acque reflue urbane e industriali nelle Rías della Galizia.
29 – V. le conclusioni da me presentate nella causa Commissione/Germania (cit. alla nota 24, paragrafi 17 e 18). V., inoltre, il punto 26 della sentenza nella medesima causa.
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