CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JACOBS
presentate il 4 maggio 2005 1(1)
Causa C-30/04
Ursel Koschitzki
contro
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
1. Nella presente causa, il Tribunale di Bolzano ha deferito alla Corte una questione pregiudiziale sull’art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 (2).
2. Una questione simile è già stata analizzata dalla Corte nella sentenza Stinco e Panfilo (3). Nella presente causa alla Corte si chiede sostanzialmente di chiarire la giurisprudenza scaturita da quella sentenza.
Normativa comunitaria
3. L’art. 46 del regolamento n. 1408/71 stabilisce le condizioni per la concessione delle prestazioni di vecchiaia e di morte quando il lavoratore è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri. Il sistema istituito dall’art. 46, n. 2, intende porre rimedio a situazioni in cui la normativa di uno Stato membro nega in tutto o in parte le prestazioni a tale lavoratore perché sono stati compiuti periodi insufficienti di assicurazione o di residenza in quello Stato, nonostante il fatto che siano stati compiuti altri periodi di assicurazione o di residenza in un altro Stato membro. L’art. 46, n. 2, dispone quanto segue:
«a) L’istituzione competente calcola l’importo teorico delle prestazioni cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l’importo teorico di cui alla presente lettera;
b) l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione in base all’importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa».
4. Pertanto, se una persona ha lavorato per dieci anni nello Stato membro A e per venti anni nello Stato membro B, anche se in base alla normativa dello Stato membro A non avrebbe diritto a una pensione per un periodo di assicurazione di dieci anni (ad esempio, perché tale Stato richiede quindici anni di lavoro nel suo territorio), in forza dell’art. 46, n. 2, tale persona avrebbe diritto nello Stato membro A ad un terzo della prestazione che gli spetterebbe se avesse ivi lavorato per trenta anni. La prima fase della procedura così descritta [cioè il calcolo dell’importo teorico in base all’art. 46, n. 2, lett. a)] è conosciuta come cumulo e la seconda fase [cioè il calcolo della prestazione pro rata in base all’art. 46, n. 2, lett. b)] come ripartizione.
La sentenza Stinco e Panfilo
5. La legge italiana (4) prevede un livello minimo di pensione. Qualora la pensione totale cui si ha diritto (compresa ogni pensione dovuta da un altro Stato membro) ricada al di sotto di tale livello, è dovuta un’integrazione per compensare la differenza.
6. Nella sentenza Stinco ciascuno dei ricorrenti aveva presentato all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in prosieguo: l’«INPS») una domanda di pensione di vecchiaia. Alla stessa data ciascun ricorrente aveva anche diritto a una pensione di vecchiaia a carico di un altro Stato membro. L’INPS aveva concesso pensioni pro rata in conformità dell’art. 46, n. 2, calcolate in riferimento alle pensioni virtuali (o «importo teorico») che i ricorrenti avrebbero percepito se avessero lavorato per tutta la vita in Italia. L’importo della pensione virtuale considerato per il calcolo era tale che, se i ricorrenti avessero in effetti avuto diritto a pensioni nazionali di tale importo, la pensione sarebbe stata completata dall’integrazione prevista dalla legge italiana in modo da raggiungere il livello di pensione minimo previsto dalla legge.
7. Ciascuno dei ricorrenti sosteneva che la pensione virtuale utilizzata come base per il calcolo delle loro pensioni pro rata avrebbe dovuto comprendere l’integrazione e avrebbe dovuto pertanto essere pari al minimo previsto dalla legge. Alla Corte si chiedeva se, per determinare l’importo del pro rata italiano, l’INPS dovesse prendere come base di calcolo la pensione virtuale o teorica pura e semplice ovvero la pensione virtuale o teorica integrata al trattamento minimo per legge. La Corte dichiarò che l’art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 imponeva all’ente competente di prendere in considerazione, per determinare l’importo teorico della pensione assunto come base di calcolo del pro rata, un complemento destinato a raggiungere il trattamento minimo previsto dalla normativa nazionale.
Fatti e procedimento dinanzi al giudice nazionale
8. La sig.ra Koschitzki, ricorrente nella presente causa, è titolare di una pensione di vecchiaia con decorrenza ottobre 1996. Essa ha maturato 262 settimane contributive in Italia e 533 settimane in un altro Stato membro, per un totale di 795 settimane contributive.
9. L’importo teorico della pensione a cui la sig.ra Koschitzki avrebbe avuto diritto se avesse passato in Italia tutta la sua vita lavorativa era, come nella causa Stinco, inferiore alla pensione minima italiana. Tuttavia, risulta che un ulteriore requisito per aver diritto all’integrazione che porta la pensione al livello minimo per legge, elemento su cui la causa Stinco non verteva direttamente, è che il reddito familiare del richiedente sia inferiore al limite indicato dalla legge italiana (5). Nell’ottobre 1996 la sig.ra Koschitzki disponeva di un reddito familiare (comprendente quello del coniuge) superiore a tale limite.
10. La sig.ra Koschitzki sosteneva che il pro rata della pensione italiana avrebbe dovuto essere calcolato prendendo come base l’importo teorico della pensione integrato dall’importo minimo previsto dalla legge.
11. L’INPS replicava che, dal momento che il reddito familiare della sig.ra Koschitzki eccedeva il limite reddituale, la pensione teorica non avrebbe dovuto essere integrata fino all’importo minimo per legge ai fini del calcolo ai sensi dell’art. 46, n. 2, lett. a).
12. La sig.ra Koschitzki ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Bolzano, il quale ritiene che il testo della sentenza Stinco e Panfilo, citata, sembri dare ragione alla sig.ra Koschitzki per quanto riguarda la modalità di calcolo proposta: la base per il calcolo del pro rata italiano è costituita dalla pensione virtuale integrata. Tuttavia, rileva anche che quella sentenza non sembra aver specificato se il complemento debba essere sempre preso in considerazione, anche nel caso in cui il reddito familiare superi il tetto indicato dalla legge italiana. Il Tribunale di Bolzano ha pertanto sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale volta a stabilire sostanzialmente se l’art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che la base di calcolo del pro rata italiano deve essere costituita sempre dalla pensione virtuale integrata al minimo per legge, anche qualora siano superati i limiti di reddito sanciti dalla legge nazionale italiana per l’integrazione al trattamento minimo.
13. La sig.ra Koschitzki, l’INPS e la Commissione, tutti rappresentati all’udienza, hanno presentato osservazioni scritte.
Analisi
14. La sig.ra Koschitzki sostiene che la base di calcolo del pro rata italiano deve essere l’importo teorico comprensivo dell’integrazione. L’INPS e la Commissione sono di opinione contraria, sebbene per ragioni diverse.
15. A mio avviso, la risposta alla questione deferita alla Corte discende dal testo e dalla finalità dell’art. 46, n. 2, lett. a), nonché dalla ratio sottesa all’interpretazione di tale norma data dalla Corte.
16. L’art. 46, n. 2, lett. a), obbliga l’ente competente a calcolare «l’importo teorico delle prestazioni cui l’interessato avrebbe diritto»(6) se avesse compiuto tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza nello Stato membro interessato. Sia nella causa Stinco che nella causa in esame il punto di partenza per il calcolo dell’importo teorico della prestazione è la normativa italiana, ivi comprese, quindi, le soglie di reddito che danno diritto all’integrazione. Nella causa Stinco, se i ricorrenti avessero completato tutti i detti periodi in Italia, avrebbero avuto diritto, ai sensi della legislazione italiana, all’integrazione al minimo della pensione in questione. Nella causa in esame, al contrario, è pacifico che, se la sig.ra Koschitzki avesse completato tutti i periodi in Italia, non avrebbe avuto tale diritto, poiché alla data rilevante il suo reddito familiare superava il limite indicato dalla legge italiana a tale fine. A mio avviso, quindi, sarebbe in contrasto con la lettera e la finalità dell’art. 46, n. 2, lett. a), che l’importo teorico della prestazione comprendesse l’integrazione al minimo della pensione.
17. Ritengo che la risposta alla questione in esame nella presente causa discenda dal ragionamento svolto nel paragrafo precedente. Ciononostante, analizzerò alcuni argomenti dedotti dalla sig.ra Koschitzki e un punto sollevato dall’INPS.
La corretta interpretazione della sentenza Stinco
18. All’udienza l’avvocato della sig.ra Koschitzki ha fatto riferimento al punto 9 della sentenza Stinco, che, nella sua interpretazione, indicherebbe che i ricorrenti in quella causa, se avessero compiuto tutti i periodi assicurativi in Italia, non avrebbero avuto diritto all’integrazione al minimo. Sotto questo profilo, la sua posizione coinciderebbe con la loro, per cui non vi sarebbe ragione di distinguere la presente causa dalla causa Stinco.
19. Nel punto citato della causa Stinco, la Corte faceva riferimento a quanto dichiarato dal giudice nazionale, secondo cui la pensione effettivamente ricevuta dai ricorrenti non era stata integrata fino a raggiungere il minimo previsto dalla legge poiché, in entrambi i casi, tenuto conto delle pensioni erogate dal Regno Unito e dalla Francia, la pensione complessivamente liquidata loro superava il livello che faceva scattare il pagamento dell’integrazione in base alla legge italiana.
20. Tale affermazione, tuttavia, come osservato dalla Commissione, non significa che i ricorrenti nella causa Stinco non avrebbero avuto diritto all’integrazione della pensione se avessero compiuto tutti i periodi assicurativi rilevanti in Italia. Nel precedente punto della sentenza, la Corte aveva già dichiarato che l’importo delle pensioni virtuali che i ricorrenti avrebbero percepito se avessero sempre lavorato in Italia era tale che, se in effetti i ricorrenti avessero avuto diritto a pensioni nazionali di tale importo, sarebbe stata loro accordata l’integrazione al minimo prevista dalla legge italiana. Il punto 9 riguardava un problema distinto, cioè se la pensione effettivamente ricevuta dai ricorrenti, una volta portate a termine le operazioni di cumulo e ripartizione previste dall’art. 46, n. 2, fosse di importo tale da conferire loro il diritto all’integrazione.
21. Conseguentemente, non mi persuade l’interpretazione data dalla sig.ra Koschitzki alla sentenza Stinco.
22. L’avvocato della sig.ra Koschitzki, all’udienza, ha fatto altresì riferimento ad una serie di paragrafi delle mie conclusioni nella causa Stinco che, a suo avviso, conforterebbero la sua interpretazione (7). Nei passi citati si esprime l’opinione secondo cui «l’importo teorico della pensione da calcolarsi [dovrebbe] comprendere l’integrazione» (8). Nel contesto della causa Stinco, tuttavia, le cose stavano certamente così: come ho chiarito nella frase successiva, se i ricorrenti in quella causa «avessero compiuto in Italia il numero totale di settimane lavorate, risulta che essi avrebbero potuto far valere un diritto a pensioni irrisorie, integrate in ciascun caso al trattamento pensionistico minimo» (9). Non è questa la situazione della sig.ra Koschitzki.
L’interpretazione corretta del regolamento n. 1408/71
23. La sig.ra Koschitzki formula altresì una serie di obiezioni fondate su altre disposizioni del regolamento n. 1408/71.
Art. 1, lett. t) – Definizione di «prestazioni»
24. In primo luogo, la sig.ra Koschitzki sostiene che si deve prendere in considerazione la definizione di «prestazioni» di cui al regolamento n. 1408/71, vale a dire «tutte le prestazioni (…), compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici» (10). In quanto elemento della prestazione di base, l’integrazione non potrebbe essere esclusa dalla determinazione della pensione teorica.
25. Tale argomento non mi convince. Equivale a dire che l’espressione «prestazioni» ricomprende prestazioni alle quali la persona interessata non ha di fatto diritto, il che non può essere stato nelle intenzioni del legislatore.
Art. 46 bis – Riduzione delle prestazioni
26. In secondo luogo, la sig.ra Koschitzki sostiene che la norma italiana in esame, assoggettando il diritto alla pensione integrata alla condizione che il reddito familiare non superi una certa soglia, si configura come una clausola anticumulo ai sensi dell’art. 46 bis del regolamento n. 1408/71. Tale articolo dovrebbe quindi essere applicato insieme all’art. 46 quater.
27. Come regola generale, il regolamento n. 1408/71 consente agli Stati membri di disporre la riduzione, la sospensione o la soppressione delle prestazioni in caso di cumulo delle prestazioni con altre prestazioni di sicurezza sociale o qualsiasi altra forma di reddito, anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro (11). Tali disposizioni sono generalmente indicate come disposizioni per la prevenzione del cumulo delle prestazioni o disposizioni anticumulo. Gli artt. 46 bis - 46 quater, tuttavia, temperano tale principio per il caso di norme nazionali relative al cumulo, in particolare, di pensioni di vecchiaia.
28. Per giurisprudenza consolidata, una norma nazionale dev’essere qualificata clausola di riduzione della prestazione, ai sensi del regolamento n. 1408/71, se il calcolo che essa impone ha la conseguenza di ridurre l’importo della pensione alla quale l’interessato può aver diritto in conseguenza del fatto che egli beneficia di una prestazione in un altro Stato membro (12). La norma nazionale controversa nella presente causa, tuttavia, manifestamente non è una norma di riduzione di una prestazione, negando semplicemente il diritto ad una prestazione collegata al reddito qualora le risorse del richiedente superino una determinata soglia.
29. Comunque, anche se con un notevole sforzo di immaginazione considerassimo che tali misure riducono la pensione spettante (disponendo il pagamento della pensione non integrata piuttosto che della pensione integrata nelle circostanze della sig.ra Koschitzki), tale «riduzione» avverrebbe non già per il fatto che la sig.ra Koschitzki riceva una prestazione da un altro Stato membro, bensì perché il suo reddito familiare complessivo eccede una certa misura.
30. Il testo dell’art. 46 bis conferma che le disposizioni anticumulo su cui verte non ricomprendono le norme che disciplinano il cumulo di una pensione e di un altro reddito quando questi provengono dal medesimo Stato membro. L’art. 46 bis è intitolato «Disposizioni generali relative alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione applicabili alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti in virtù delle legislazioni degli Stati membri». I suoi primi due numeri enunciano alcune definizioni. L’essenza delle norme generali anticumulo è dichiarata al n. 3. L’art. 46 bis, n. 3, lett. a) e d), tratta del cumulo delle prestazioni con altri redditi, e da entrambe le disposizioni risulta chiaramente che quelle regole si applicano solo laddove gli «altri redditi» in questione siano stati «acquisiti in un altro Stato membro» [art. 46 bis, n. 3, lett. a)] o «acquisiti sul territorio degli altri Stati membri» [art. 46 bis, n. 3, lett. d)].
31. Mi sembra chiaro, pertanto, che la norma nazionale controversa nella presente causa non è una disposizione anticumulo ai sensi dell’art. 46 bis.
Art. 46 quater – Confronto tra pensioni pro rata e pensioni autonome
32. La sig.ra Koschitzki afferma, poi, che ai sensi dell’art. 46, n. 3, la prima fase del calcolo della pensione spettantele in conformità dell’art. 46, n. 2, deve avvenire senza tener conto delle clausole nazionali di riduzione. L’applicazione delle clausole di riduzione interverrebbe solamente nella seconda fase del calcolo, quando si effettua il confronto tra l’importo dovuto in virtù della sola legislazione nazionale con le sue regole anticumulo e l’importo dovuto in virtù del diritto comunitario con le sue regole anticumulo. A sostegno di tale argomento, all’udienza la sig.ra Koschitzki ha fatto riferimento alla sentenza Di Crescenzo e Casagrande (13), citandone in particolare il punto 27, in cui la Corte dichiarò:
«Va ricordato infine che, a termini dell’art. 12, n. 2, del regolamento 1408/71, l’ente competente deve prescindere, ai fine della determinazione dell’importo teorico, da qualsiasi clausola nazionale di riduzione. Ne consegue che, in casi come quello sottoposto al giudice di rinvio, l’importo teorico della prestazione è pari a quello della pensione integrale spettante nello Stato membro di cui trattasi».
33. Non ritengo che l’art. 46, n. 3, sia rilevante con riferimento alla situazione della sig.ra Koschitzki. Ai sensi del n. 1 di quella norma, l’interessato ha diritto a ricevere l’importo più elevato calcolato conformemente a quanto disposto dall’art. 46, nn. 1 e 2, dall’ente competente di ciascuno Stato membro, fatta salva l’applicazione delle disposizioni sulla riduzione, la sospensione o la soppressione previste dalla normativa ai sensi della quale è dovuta la prestazione. Il n. 2 stabilisce che, laddove necessario, il confronto deve effettuarsi con gli importi determinati in seguito all’applicazione delle dette disposizioni.
34. Lo scopo dell’art. 46, n. 3, è di fissare un limite massimo all’importo delle pensioni cumulative spettanti a un lavoratore migrante che abbia diritto ad una cosiddetta «pensione autonoma» in virtù dell’art. 46, n. 1, diritto che sussiste senza che sia necessario ricorrere a periodi compiuti in altri Stati membri, e a una pensione «pro rata» calcolata in seguito a cumulo e ripartizione in conformità dell’art. 46, n. 2. Tale limite è l’importo teorico più elevato, cioè l’importo a cui la persona interessata avrebbe avuto diritto se avesse compiuto l’intero percorso assicurativo nello Stato membro con la normativa più favorevole tra quelli in cui è stato assicurato (14). Al fine di determinare l’importo più elevato, le due (15) pensioni devono essere messe a confronto. L’art. 43, n. 2, stabilisce che tale confronto deve avvenire in seguito all’applicazione delle regole nazionali sulla riduzione, la sospensione o la soppressione.
35. Nel caso di specie, tuttavia, non si è sostenuto che la sig.ra Koschitzki abbia diritto ad una pensione autonoma; non vedo, quindi, come possa trovare applicazione l’art. 46, n. 1, e, conseguentemente, l’art. 46, n. 3. In ogni caso, ho precedentemente spiegato le ragioni per cui ritengo che la norma nazionale in esame nella presente causa manifestamente non sia una disposizione sulla riduzione della prestazione ai sensi del regolamento n. 1408/71.
36. A mio avviso, neanche la giurisprudenza della Corte nella causa Di Crescenzo e Casagrande va a favore della sig.ra Koschitzki. Tale causa verteva su una situazione che, poiché vi era diritto sia ad una pensione autonoma sia ad una pensione pro rata, rientrava chiaramente nell’ambito di applicazione dell’art. 46, n. 3. Inoltre, controversa era un’autentica norma anticumulo ai sensi del regolamento n. 1408/71: la legislazione belga stabiliva che le pensioni dei minatori dovessero essere aumentate di un certo numero di anni fittizi, ma ridotte di altrettanti anni fittizi qualora il lavoratore avesse diritto anche ad una pensione di un altro Stato membro. Tale normativa ha chiaramente l’effetto di ridurre l’importo della pensione cui l’interessato avrebbe diritto, per il fatto che riceve una prestazione da un altro Stato membro, e rientra quindi nella definizione di norma sulla riduzione della prestazione ai sensi del regolamento n. 1408/71.
Art. 46 quater, n. 2 – Ripartizione di «altri redditi»
37. Infine, la sig.ra Koschitzki fa riferimento all’art. 46 quater, n. 2. Constata che, a norma della legislazione italiana, i suoi redditi e quelli del suo coniuge hanno rilevanza ai fini della determinazione dell’integrazione e sostiene che, per effetto dell’art. 46 quater, n. 2, l’importo che incide sulla misura dell’integrazione dev’essere considerato non per intero, ma pro rata conformemente alla ripartizione determinata ai sensi dell’art. 46, n. 2.
38. L’art. 46 quater, n. 2, stabilisce che, se una prestazione è calcolata conformemente all’art. 46, n. 2, «la o le prestazioni di natura diversa degli altri Stati membri, o gli altri redditi, e tutti gli elementi previsti dalla legislazione dello Stato membro per l’applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione sono presi in considerazione in funzione del rapporto tra i periodi di assicurazione o di residenza previsti all’articolo 46, paragrafo 2, lettera b), e considerati ai fini del calcolo della suddetta prestazione».
39. È chiaro dal tenore letterale di tale disposizione che, come l’art. 46 bis, essa riguarda le norme nazionali sulla riduzione, la sospensione o la soppressione delle prestazioni. Ho già spiegato il significato delle disposizioni nazionali sulla riduzione ai fini del regolamento n. 1408/71. Per le ragioni sopra esposte, non ritengo che la normativa italiana che nega l’integrazione alla pensione ad un richiedente i cui redditi familiari eccedano un certo limite costituisca una disposizione di tale fatta.
40. Inoltre, credo che l’art. 46 quarter non potrebbe comunque aver rilevanza nel caso di specie in quanto, come l’art. 46 bis, riguarda chiaramente la sovrapposizione di prestazioni con altri redditi provenienti da un altro Stato membro. Ciò discende dall’economia degli artt. 46 bis - 46 quater. L’art. 46 bis stabilisce disposizioni generali sul cumulo di prestazioni; come spiegato precedentemente (16), quest’articolo non considera i cumuli di pensioni e redditi provenienti dallo stesso Stato membro. Sarebbe singolare che la portata degli artt. 46 ter e 46 quater, che dettano precise disposizioni sul cumulo, fosse diversa. Tale interpretazione è ulteriormente confermata nel caso dell’art. 46 quater, che reca il titolo «Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di una o più prestazioni di cui all’articolo 46 bis, paragrafo 1, con una o più prestazioni di natura diversa o con altri redditi, qualora siano interessati due o più Stati membri».
41. La sig.ra Koschitzki cita la causa Stefanutti (17) a sostegno del suo argomento attinente all’art. 46 quater, a quanto pare per il fatto che quella norma è stata inserita nel regolamento n. 1408/71 dal regolamento n. 1248/92 (18) con l’effetto di sostituire l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 574/72 (19), su cui verteva la causa Stefanutti. All’udienza l’avvocato della sig.ra Koschitzki ha aggiunto che da quella sentenza risulta che i redditi che incidono sulla prestazione da erogare devono essere assoggettati allo stesso coefficiente di riduzione di quello utilizzato per il calcolo della ripartizione.
42. All’epoca dei fatti nella causa Stefanutti, il cumulo di prestazioni era disciplinato dal regolamento n. 1408/71 solo mediante la regola generale esposta all’art. 12; l’art. 7 del regolamento n. 574/72 conteneva norme generali per l’attuazione di quell’articolo. L’art. 7, n. 1, si applicava nel caso in cui un avente diritto ad una prestazione ai sensi della legislazione di uno Stato membro avesse «anche diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati membri». Poiché così non è nella situazione della causa in esame, in cui la prestazione (alla quale la sig.ra Koschitzki non ha comunque diritto) non scaturisce dalla legislazione di uno Stato membro diverso dall’Italia, non vedo come possa rilevare l’interpretazione di quella disposizione nella causa Stefanutti.
Art. 50 e allegato II, parte A – Diritto indipendente all’integrazione e impossibilità di esportarlo
43. L’INPS rileva che l’integrazione, in quanto prestazione speciale a carattere non contributivo menzionata all’allegato II, parte A, del regolamento n. 1408/71, non è esportabile ad altri Stati membri ai sensi dell’art. 10 bis dello stesso regolamento, secondo il quale tali prestazioni devono essere erogate esclusivamente nello Stato membro di residenza del beneficiario. A suo avviso, quindi, se l’integrazione fosse considerata parte dell’importo teorico ai sensi dell’art. 46, n. 2, lett. a), quella condizione sarebbe elusa nel caso in cui il beneficiario risiedesse in un altro Stato membro. Quanto ai residenti in Italia, sulla base dell’interpretazione della sig.ra Koschitzki quell’integrazione sarebbe concessa due volte: dapprima sulla pensione italiana pro rata basata sulla pensione teorica già integrata e, poi, ai sensi dell’art. 50 del regolamento n. 1408/71, che dispone l’attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovute in seguito a cumulo e ripartizione è inferiore al minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario.
44. Sulla base di quell’analisi, l’INPS conclude che nella causa in esame il metodo corretto di calcolo consiste: i) nella determinazione dell’importo virtuale che sarebbe spettato se tutti i periodi di contribuzione fossero stati versati sotto la legislazione italiana; ii) nell’applicazione all’importo della pensione virtuale del coefficiente di riduzione dato dal rapporto tra i periodi di contribuzione in Italia e dal totale dei periodi di contribuzione estera; iii) nell’individuazione del pro rata della pensione italiana che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legislazione italiana e comunitaria, dev’essere integrata al trattamento minimo previsto dalla legge italiana.
45. Come già detto, concordo con tale proposta per quanto riguarda il metodo corretto di calcolo nella causa in esame, con la precisazione che, per il diritto comunitario, il diritto del richiedente all’integrazione dev’essere determinato con riferimento alla pensione totale spettante in seguito a cumulo e ripartizione (20). Poiché, tuttavia, le affermazioni dell’INPS intendono avere una portata più generale, e ciò al fine di porre in dubbio i risultati della causa Stinco, rimando ai punti 17 e 20 della relativa sentenza in cui l’argomento è confutato.
46. Per le ragioni esposte, reputo che in un caso come quello in esame l’importo teorico della prestazione ai sensi dell’art. 46, n. 2, lett. a), non debba comprendere l’integrazione della pensione.
Conclusione
47. Conseguentemente, ritengo che la questione proposta dal Tribunale di Bolzano debba essere risolta come segue:
Nel determinare, in conformità dell’art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, l’importo teorico della pensione su cui si basa il calcolo della pensione pro rata, l’ente competente è tenuto a prendere in considerazione l’integrazione volta a portare la pensione al livello minimo per legge solo se la persona interessata, qualora avesse compiuto nello Stato membro in questione tutti i periodi assicurativi e/o di residenza compiuti nell’Unione europea, avrebbe avuto di fatto diritto a quell’integrazione ai sensi della legislazione nazionale rilevante.
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2). Il testo del regolamento rilevante all’epoca dei fatti può essere trovato nella parte I dell’allegato A del regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU 1997, L 28, pag. 1).
3 – Sentenza 24 settembre 1998, causa C‑132/96 (Racc. pag. I‑5225).
4 – V. paragrafi 8-11 delle mie conclusioni e punto 7 della sentenza Stinco.
5 – Art. 6 della legge n. 668/83, come modificato dall’art. 4 del decreto legislativo n. 503/92.
6 – Il corsivo è mio.
7 – In particolare paragrafi 19, 30, 32, 35, 46 e 51.
8 – Paragrafo 46.
9 – Ibidem.
10 – Art. 1, lett. t).
11 – Art. 12, n. 2.
12 – V. sentenza 7 marzo 2002, causa C‑107/00, Insalaca (Racc. pag. I‑2403, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
13 – Sentenza 11 giugno 1992, cause riunite C‑90/91 e C‑91/91 (Racc. pag. I-3851).
14 – Per un’utile trattazione dell’art. 46, v. relazione sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 574/72 [COM(89) 370 def].
15 – Ovviamente, ci possono essere più di due pensioni; mi attengo ad un esempio con due pensioni per ragioni di (relativa) semplicità.
16 – Paragrafo 30.
17 – Sentenza 6 ottobre 1987, causa 197/85 (Racc. pag. 3855).
18 – Regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71e il regolamento (CEE) n. 574/72 (GU L 136, pag. 7).
19 – Regolamento del Consiglio (CEE) 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1).
20 – V. art. 50, riassunto al precedente paragrafo 42.
Full & Egal Universal Law Academy