CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
F.G. Jacobs
presentate il 2 giugno 2005 (1)
Causa C-33/04
Commissione delle Comunità europee
contro
Granducato di Lussemburgo
1. In questa causa la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che il Granducato di Lussemburgo è venuto meno a determinati obblighi che gli incombono, in forza dell’art. 7, n. 5, della direttiva 97/33/CE (2), e dell’art. 18, nn. 1 e 2, della direttiva 98/10/CE (3), riguardo alla verifica annuale, operata da un organo indipendente, della conformità dei sistemi di contabilità dei costi degli operatori di telecomunicazioni ed alla pubblicazione annuale della dichiarazione di conformità.
2. Il governo lussemburghese sostiene in primo luogo che il ricorso è irricevibile in quanto le direttive in questione sono state sostituite da un’altra normativa comunitaria prima che esso fosse proposto. Pertanto, la Commissione non vanta alcun interesse ad agire ed i suoi richiami alla normativa più recente, figuranti nel ricorso, violano il procedimento precontenzioso nonché i diritti del Lussemburgo come convenuto. In ogni caso, sostiene detto governo, il ricorso è infondato.
Contesto normativo
Normativa comunitaria nel settore delle telecomunicazioni
3. Fin dal 1987 (4) la normativa comunitaria in materia di infrastrutture e servizi nel settore delle telecomunicazioni non ha cessato di evolversi al fine di rendere il settore più aperto alla concorrenza.
4. Una sua caratteristica fondamentale è rappresentata dal fatto che la funzione di regolamentazione e quella operativa devono essere separate e che la prima deve essere sottratta agli operatori pubblici delle telecomunicazioni (che prima fruivano, di solito, di un regime di monopolio) ed affidata ad un organo indipendente – ora designato come «autorità nazionale di regolamentazione» – in ciascuno Stato membro (5), al fine di garantire la concorrenza in termini paritari tra gli operatori pubblici e gli altri.
5. Come parte di questo processo, si sarebbe dovuta raggiungere la piena liberalizzazione a partire dal 1° gennaio 1998 mediante il «quadro normativo del 1998», che comprendeva un certo numero di direttive emanate principalmente nel periodo compreso tra il 1996 ed il 1998, incluse le due della cui presunta violazione si tratta nella presente causa.
6. Quindi, a seguito di una revisione nel 1999 e delle conclusioni tratte durante il Consiglio d’Europa a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000, veniva emanato nel 2002 un «nuovo quadro normativo» che doveva trovare attuazione entro il 24 luglio 2003. Il suo scopo generale era quello di «fornire una normativa comunitaria più armonizzata e meno onerosa sull’accesso al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica» (6). Una delle sue caratteristiche era di permettere che determinati obblighi, precedentemente imposti al fine di garantire il raggiungimento della libera concorrenza, potessero essere ridotti qualora fosse comprovata l’esistenza di un regime di concorrenza.
7. Il nuovo quadro normativo sostituiva ed in larga misura abrogava quello del 1998, con riserva, tuttavia, di talune disposizioni transitorie che sono state ampiamente discusse nella presente causa.
Quadro normativo del 1998
Direttiva 97/33
8. La direttiva 97/33 intendeva stabilire un quadro generale per l’interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazioni ed ai servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico oltre che fissare condizioni eque, proporzionali e non discriminatorie per l’interconnessione e l’interoperabilità (7). Queste condizioni includevano, nel caso in cui un organismo di servizi di telecomunicazioni detenesse una quota di mercato significativa o avesse diritti speciali od esclusivi in un settore diverso dalle telecomunicazioni, una separazione contabile tra le attività pertinenti al fine di scoraggiare sovvenzioni incrociate abusive e di identificare tutti i fattori di costo e di ricavo relativi a queste attività, garantendo così la trasparenza dei trasferimenti interni dei costi (8).
9. A questo fine, l’art. 7, n. 5, recitava:
«(…) La Commissione elabora raccomandazioni sui sistemi di contabilità dei costi e sulla separazione contabile relativi all’interconnessione. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i sistemi di contabilità dei costi utilizzati dagli organismi interessati [(9)] siano adeguati ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente articolo e siano sufficientemente dettagliati (...).
Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché sia resa disponibile, su richiesta, una descrizione dei sistemi di contabilità dei costi che precisi le principali categorie in cui sono raggruppati i costi nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione all’interconnessione. L’autorità nazionale di regolamentazione o un altro ente competente, indipendente dall’organismo di telecomunicazione e approvato dall’autorità nazionale di regolamentazione, verifica la conformità con il sistema di contabilità dei costi. Una relazione sulla conformità è pubblicata a scadenze annuali».
10. La Commissione adottava le raccomandazioni di cui all’art. 7, n. 5, in data 8 aprile 1998 (10).
11. L’art. 23, n. 1, della direttiva 97/33 recitava: «Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997».
Direttiva 98/10
12. La direttiva 98/10 concerneva in particolare la liberalizzazione del settore della telefonia vocale. Uno dei suoi fini riguardava la possibilità per gli utenti di usufruire di servizi a prezzi abbordabili (11). A questo proposito, nel suo preambolo si stabiliva in particolare che la «trasparenza dei prezzi dovrebbe far sì che gli abbonati residenziali non sovvenzionino sconti ai clienti professionali» (12).
13. Così, in relazione alla tariffazione, le autorità nazionali di regolamentazione, ai sensi dell’art. 17, n. 1, dovevano garantire che gli organismi fornitori di servizi di telefonia vocale e detentori di un «rilevante potere di mercato» rispettassero un certo numero di principi tariffari fissati all’art. 17, nn. 2‑6.
14. Nella parte che qui interessa, l’art. 18, intitolato «Principi contabili», recitava quanto segue:
«1. Qualora l’organismo sia tenuto a rispettare il principio di orientamento delle tariffe ai costi di cui all’articolo 17, gli Stati membri fanno sì che il sistema contabile utilizzato dall’organismo permetta di applicare l’articolo 17 e che ne sia controllata la conformità da un organo competente indipendente. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che ogni anno venga pubblicata una dichiarazione di conformità.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che venga loro fornita a richiesta una descrizione dei sistemi contabili di cui al paragrafo 1, con l’indicazione delle principali categorie in cui sono raggruppati i costi e delle norme di ripartizione dei costi dei servizi di telefonia vocale. A richiesta, le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono alla Commissione le informazioni sul sistema contabile applicato dagli organismi in questione.
(…)»
15. Ai sensi dell’art. 32, n. 1, gli Stati membri dovevano prendere le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 giugno 1998.
Nuovo quadro normativo
Direttiva 2002/21 (13)
16. L’art. 26 della direttiva 2002/21 abrogava, fra l’altro, le direttive 97/33 e 98/10 con effetto dal 25 luglio 2003.
17. Tuttavia, ai sensi dell’art 27, intitolato «Disposizioni transitorie», gli Stati membri dovevano «mantenere tutti gli obblighi ai sensi della legislazione nazionale di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e all’articolo 16 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) fino a che le autorità nazionali di regolamentazione non decidano riguardo a tali obblighi, conformemente all’articolo 16 della presente direttiva».
18. L’art. 16 stabiliva che le autorità nazionali di regolamentazione dovessero effettuare un’analisi del mercato. In sostanza, se queste autorità avessero appurato l’esistenza di una concorrenza effettiva, non avrebbero dovuto mantenere a carico delle imprese gli obblighi indicati, inter alia, all’art. 7 della direttiva 2002/19 e all’art. 16 della direttiva 2002/22; negli altri casi avrebbero dovuto imporre adeguati obblighi alle imprese.
Direttiva 2002/19 (14)
19. L’art. 7 della direttiva 2002/19, a cui è fatto rinvio negli artt. 16 e 27 della direttiva 2002/21, dispone in particolare che «gli Stati membri mantengono tutti gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione imposti alle imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione e vigenti prima dell’entrata in vigore della presente direttiva ai sensi [fra l’altro, dell’art. 7 della direttiva 97/33/CE], fintantoché tali obblighi non siano riesaminati e non sia adottata una decisione conformemente» all’art. 16 della direttiva 2002/21.
20. Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 24 luglio 2003.
Direttiva 2002/22 (15)
21. L’art. 16 della direttiva 2002/22, a cui è fatto rinvio negli artt. 16 e 27 della direttiva 2002/21, impone agli Stati membri di mantenere in essere tutti gli obblighi relativi, inter alia, alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l’uso della rete telefonica pubblica, sanciti all’art. 17 della direttiva 98/10, fintantoché questi obblighi non siano riesaminati e non sia adottata una decisione conformemente all’art. 16 della direttiva 2002/21.
22. Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 24 luglio 2003.
Sintesi
23. Gli Stati membri, quindi, dovevano provvedere, entro il 31 dicembre 1997, affinché fosse verificata la conformità agli obblighi di contabilità dei costi ai sensi dell’art. 7, n. 5, della direttiva 97/33 e affinché fosse pubblicata annualmente una dichiarazione in tal senso. L’art. 7, n. 5, veniva abrogato con effetto dal 25 luglio 2003 e sostituito da una nuova procedura di accertamento, che doveva trovare attuazione entro il 24 luglio 2003. Tuttavia, gli Stati membri dovevano mantenere in vigore tutti gli obblighi sulle imprese già vigenti ai sensi dell’art. 7, n. 5, fintantoché non venisse presa una decisione quanto alla necessità di imporre degli obblighi, conformemente alla procedura di accertamento.
24. Inoltre, gli Stati membri dovevano provvedere, entro il 30 giugno 1998, affinché fosse verificata la conformità agli obblighi di contabilità dei costi ai sensi dell’art. 18 della direttiva 98/10, i quali dovevano seguire il principio dell’orientamento ai costi conformemente all’art. 17 della stessa direttiva, e affinché fosse pubblicata annualmente una dichiarazione in tal senso. Anche queste disposizioni venivano abrogate con effetto dal 25 luglio 2003 e sostituite dalla stessa nuova procedura di accertamento. Tuttavia, gli Stati membri dovevano mantenere in vigore tutti gli obblighi sulle imprese già vigenti ai sensi dell’art. 17 della direttiva 98/10 fintantoché non fosse presa una decisione quanto alla necessità di imporre degli obblighi, conformemente alla procedura di accertamento.
25. Si può notare a questo punto che, in data 10 marzo 2005, nella causa C‑236/04, Commissione/Lussemburgo, la Corte ha dichiarato che, per non aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 2002/19, 2002/20, 2002/21 e 2002/22, il Granducato di Lussemburgo, era venuto meno agli obblighi che gli incombevano in forza di queste direttive. In quel procedimento il Granducato di Lussemburgo aveva ammesso di non aver provveduto alla trasposizione delle direttive nei termini prescritti.
Procedimento precontenzioso
26. Nel Lussemburgo l’operatore pubblico Entreprise des Postes et Télécommunications («ETP») detiene molto più della metà del mercato delle telecomunicazioni, sia in generale sia nel campo della telefonia vocale. È pacifico che l’EPT possiede una «quota di mercato significativa» come intesa all’art. 7, n. 1, della direttiva 97/33 e all’art. 17, n. 1, della direttiva 98/10, ciò che la rende soggetta agli obblighi di contabilità dei costi previsti all’art. 7, n. 5, della prima direttiva e all’art. 18, nn. 1 e 2, della seconda.
27. L’autorità nazionale di regolamentazione era originariamente l’Institut Luxembourgois de Télécommunications («ILT»), che successivamente è divenuto l’Institut Luxembourgois de Régulation («ILR») (16).
28. Nel 1998 il governo del Lussemburgo inviava alla Commissione copie di svariati provvedimenti legislativi che aveva adottato nella prospettiva di trasporre nella legislazione nazionale, inter alia, le direttive 97/33 e 98/10.
29. In data 9 marzo 2000 la Commissione chiedeva al governo del Lussemburgo, di fornire, fra l’altro:
– una descrizione dei sistemi di contabilità dei costi di cui agli artt. 7, n. 5, della direttiva 97/33 e 18, nn. 1 e 2, della direttiva 98/10, come prescritto da queste disposizioni; nonché
– copie delle dichiarazioni annuali di conformità richieste da queste stesse disposizioni per gli esercizi 1998 e 1999.
30. Nella sua risposta in data 8 giugno 2000 il governo del Lussemburgo forniva informazioni riguardo ai sistemi di contabilità dei costi, ma non produceva alcuna dichiarazione di conformità. Anzi, nella risposta si dichiarava che la legislazione pertinente non prescriveva alcuna approvazione del sistema di contabilità dei costi da parte dell’ILT o di altro organo e che, in ogni caso, non poteva essere emessa alcuna certificazione di conformità in quanto l’EPT non aveva fornito all’ILT tutte le informazioni pertinenti.
31. In data 30 aprile 2001 la Commissione inviava al governo del Lussemburgo una lettera di diffida nella quale sosteneva che i provvedimenti nazionali di attuazione non esprimevano con chiarezza un obbligo di pubblicazione di una dichiarazione annuale di conformità e rilevava che una tale dichiarazione non era, di fatto, stata pubblicata. Chiedeva quindi al governo del Lussemburgo di inviare le proprie osservazioni entro due mesi.
32. In data 13 luglio 2001 il governo del Lussemburgo rispondeva producendo la copia di un regolamento granducale del 18 aprile 2001, nel quale si specificava che la conformità dei sistemi di contabilità dei costi in questione doveva essere verificata da un organo competente ed indipendente e che la certificazione di conformità doveva essere pubblicata annualmente. Tuttavia, poiché queste disposizioni non erano entrate in vigore fino al 6 maggio 2001, la prima certificazione di conformità poteva essere pubblicata soltanto per l’esercizio 2000 o 2001.
33. In data 21 marzo 2002 la Commissione inviava al governo del Lussemburgo un parere motivato conformemente all’art. 226 CE («il primo parere motivato»), riguardante l’art. 7, n. 5, della direttiva 97/33, oltre ad un’ulteriore lettera di diffida, riguardante sia quella disposizione, sia l’art. 18, n. 1, della direttiva 98/10.
34. Nel primo parere motivato la Commissione affermava che l’ILT non aveva adottato le misure necessarie per verificare la conformità con il sistema di contabilità dei costi né aveva pubblicato le relative dichiarazioni di conformità per gli esercizi 1998 e 1999, come richiesto in entrambi i casi dall’art. 7, n. 5, della direttiva 97/33. Quindi, invitava il Lussemburgo a conformarsi a questo parere entro un termine di due mesi.
35. In risposta, il governo del Lussemburgo ripeteva che le disposizioni di cui trattavasi erano state approvate nell’ambito del regolamento del 18 aprile 2001, che era entrato in vigore il 6 maggio 2001, ma senza effetto retroattivo.
36. Nella seconda lettera di diffida in data 21 marzo 2002 la Commissione dichiarava che, a quanto pareva, non era stata ancora effettuata alcuna verifica di conformità dei sistemi di contabilità dei costi e che non era stata pubblicata alcuna dichiarazione di conformità per l’esercizio 2000, contrariamente a quanto previsto dall’art. 7, n. 5, della direttiva 97/33 e dall’art. 18, n. 1, della direttiva 98/10. Chiedeva quindi al governo del Lussemburgo di presentare le sue osservazioni entro due mesi.
37. Il governo del Lussemburgo rispondeva, in data 28 maggio 2002, essenzialmente negli stessi termini usati in precedenza, ossia dichiarando che il regolamento del 18 aprile 2001, che aveva apportato le pertinenti rettifiche normative, era entrato in vigore il 6 maggio 2001, ma senza effetto retroattivo.
38. In data 11 luglio 2003 la Commissione inviava al governo del Lussemburgo un ulteriore parere motivato ai sensi dell’art. 226 CE («il secondo parere motivato»), nel quale dichiarava che, secondo le informazioni in suo possesso, a quella data non era stata ancora effettuata alcuna verifica di conformità né era stata rilasciata alcuna dichiarazione di conformità come richiesto dall’art. 18, nn. 1 e 2, della direttiva 98/10. Concludeva quindi sostenendo che, non avendo di fatto applicato correttamente le misure adottate con lo scopo di dare attuazione a dette disposizioni, il Lussemburgo era venuto meno agli obblighi che gli incombevano in forza di quella direttiva e lo invitava a conformarsi a questo parere entro un termine di due mesi.
39. Il governo del Lussemburgo rispondeva in data 1° ottobre 2003 sostanzialmente negli stessi termini della sua precedente lettera 28 maggio 2002, allegando anche una copia delle linee‑guida dell’ILR per la tenuta di contabilità separate e dichiarando che l’ILR intendeva applicare sanzioni amministrative all’EPT qualora quest’ultima non avesse adempiuto i propri obblighi.
Conclusioni della ricorrente
40. La Commissione chiede alla Corte di dichiarare quanto segue:
– essendo venuto meno all’obbligo di verificare la conformità dei sistemi di contabilità dei costi attraverso un organo competente e indipendente e di pubblicare una dichiarazione di conformità per gli esercizi 1998 e 1999, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 7, n. 5, della direttiva 97/33/CE;
– non avendo di fatto applicato correttamente le misure adottate con lo scopo di dare attuazione all’art. 18, nn. 1 e 2, della direttiva 98/10/CE per quanto concerne la verifica della conformità del sistema di contabilità dei costi da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione o di altro organo competente, indipendente dall’organismo delle telecomunicazioni ed approvato dall’autorità nazionale di regolamentazione, e per quanto concerne la pubblicazione annuale di una dichiarazione di conformità, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 18 di detta direttiva.
Ricevibilità del ricorso
41. Il Granducato di Lussemburgo sostiene essenzialmente che, per quanto riguarda la presunta violazione della direttiva 98/10, quest’ultima era stata abrogata prima della scadenza del termine concessogli per conformarsi al secondo parere motivato; il ricorso della Commissione è pertanto irricevibile su questo punto. Inoltre, anche se formalmente non si può dire lo stesso per quanto riguarda la direttiva 97/33, la situazione è non di meno sostanzialmente comparabile per il fatto che la Commissione aveva già finalizzato le sue proposte per il nuovo quadro normativo, che avrebbe abrogato quella direttiva, al momento in cui inviava il primo parere motivato. In ogni caso, poiché entrambe le direttive di cui si presume la violazione erano state abrogate prima che la questione fosse portata dinnanzi alla Corte di Giustizia, la Commissione non ha interesse ad agire. I richiami – figuranti nel ricorso – alle disposizioni transitorie, delle quali non era stata fatta menzione nel procedimento preliminare, costituiscono un inammissibile tentativo di cambiare la base giuridica legale del procedimento nonché una lesione dei diritti della difesa del Lussemburgo.
42. La Commissione afferma che le disposizioni transitorie del nuovo quadro normativo mantengono gli obblighi esistenti in forza del quadro normativo del 1998 fintantoché non si sia presa una decisione conformemente al nuovo quadro normativo per quanto riguarda la corretta iniziativa da intraprendere; sottolinea inoltre che il Granducato di Lussemburgo non ha ancora dato attuazione al nuovo quadro normativo. La Commissione cita a suo sostegno la giurisprudenza della Corte secondo cui, «allorché una modifica del diritto comunitario interviene nel corso della fase precontenziosa del procedimento, la Commissione è legittimata a far costatare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto comunitario, successivamente modificata o abrogata, che sono stati confermati da nuove disposizioni» (17). Questa giurisprudenza dimostra sia che il ricorso è ricevibile, sia che il richiamo alle disposizioni transitorie non estende in alcun modo l’oggetto della controversia né viola i diritti della difesa del convenuto.
43. Entrambe le parti hanno discusso alquanto sulla pertinenza di tale giurisprudenza ai fatti di causa, un compito certamente non facilitato dalle sottili complessità delle disposizioni transitorie nonché dei loro rapporti reciproci e con le disposizioni di cui si deduce la violazione.
44. Tuttavia, a mio parere, la discussione, ed anzi tutta la questione della ricevibilità così come è stata sollevata, è fondata su un equivoco.
45. Come giustamente rilevato dal governo del Lussemburgo, l’oggetto del procedimento ai sensi dell’art. 226 CE è definito nel procedimento precontenzioso, in particolare nel parere motivato (18).
46. Risulta evidente dagli atti in causa che la censura della Commissione riguarda il presunto inadempimento da parte del Lussemburgo dell’obbligo di verifica, ad opera di un organo competente indipendente, della conformità dell’operato dell’EPT ai requisiti di contabilità dei costi stabiliti dall’art. 7, n. 5, della direttiva 97/33 per gli esercizi 1998 e 1999, nonché ai requisiti equivalenti stabiliti dall’art. 18, nn. 1 e 2, della direttiva 98/10 per l’esercizio 2000, e dell’obbligo di provvedere alla pubblicazione di una dichiarazione di conformità per ognuno degli esercizi in questione.
47. Alcuni altri punti come la possibile omissione iniziale di definire i pertinenti sistemi di contabilità dei costi o di sancire con sufficiente chiarezza l’obbligo di verifica della conformità erano stati sollevati nel corso del procedimento precontenzioso, ma i due pareri motivati non ne hanno fatto menzione, ragione per cui si può presumere che su di essi la Commissione si sia ritenuta soddisfatta. I pareri motivati si limitano al fatto di aver omesso, in pratica, di verificare la conformità e di pubblicare le dichiarazioni di conformità.
48. Con il primo parere motivato (direttiva 97/33) si precisa che si tratta degli esercizi 1998 e 1999. Nel secondo parere motivato (direttiva 98/10), effettivamente l’esercizio 2000 non è più menzionato specificamente, come lo era invece nella precedente lettera di diffida; il parere si limita ad affermare che nessuna verifica o pubblicazione ha avuto luogo «jusqu’à present». Queste parole potrebbero essere interpretate nel senso che estendono la censura di inadempimento a tutti gli esercizi a partire dal 1998, anno di entrata in vigore della direttiva, fino al 2002, l’ultimo anno precedente il parare motivato. Tuttavia, non c’è alcuna indicazione specifica in questo senso ed in via di principio non si può estendere l’oggetto del ricorso al di là di quello che è definito nella lettera di diffida, a meno che si tratti di piccoli dettagli; pertanto ritengo preferibile considerare che solo l’esercizio 2000 sia interessato. Anche il secondo capo delle conclusioni deve essere quindi interpretato alla luce di quanto detto sopra.
49. In ogni caso, risulta evidente dall’insieme del procedimento precontenzioso che questa causa riguarda soltanto specifiche omissioni di garantire verifica e pubblicazione relativamente agli esercizi nel corso dei quali le direttive erano pienamente in vigore e gli Stati membri erano tenuti a conformarsi ad esse.
50. Non si tratta affatto dell’omissione di conformarsi ad un qualsiasi obbligo in relazione al periodo successivo, durante il quale erano in vigore il nuovo quadro normativo e/o le disposizioni provvisorie. A mio parere, dunque, queste disposizioni sono del tutto irrilevanti agli effetti di questo procedimento.
51. Né è rilevante sotto qualsiasi altro profilo l’abrogazione delle direttive 97/33 e 98/10 con effetto dal 25 luglio 2003. Poiché queste direttive non erano state abrogate con effetto retroattivo, gli obblighi dalle stesse imposti agli Stati membri relativamente a periodi anteriori all’abrogazione non erano venuti meno. Pertanto, se il Lussemburgo entro quella data non aveva ancora adottato le misure necessarie ad assicurare la verifica e la pubblicazione di cui trattasi per gli esercizi dal 1998 al 2000, non era esonerato dall’obbligo di agire in tal senso.
52. L’argomento del Lussemburgo secondo il quale la direttiva 98/10 aveva «esaurito la propria efficacia» prima della fine del termine concessogli per conformarsi al secondo parere motivato è pertanto irrilevante; essa non aveva infatti esaurito la sua efficacia relativamente ai periodi in questione. A questo proposito, sono infruttuosi i richiami alla giurisprudenza della Corte che sottolinea la necessità di valutare la situazione alla scadenza del termine concesso per conformarsi e la necessità che la violazione sia ancora in atto in quel preciso momento.
53. Invero, senza che occorra considerare l’efficacia delle disposizioni transitorie, la censura della Commissione è che il Granducato di Lussemburgo non aveva ancora adempiuto, alla scadenza del termine fissato a tale scopo, l’obbligo di effettuare le verifiche e di pubblicare le dichiarazioni di conformità per gli esercizi in relazioni ai quali quell’obbligo non era stato abrogato. Questa situazione è molto diversa da quella, per esempio, dell’omissione di trasporre una direttiva che sia stata abrogata prima della scadenza del termine stabilito per conformarvisi. Lo stesso ragionamento deve valere, a maggior ragione, in relazione alla direttiva 97/33, che era ancora in vigore alla fine del termine prescritto nel primo parere motivato. Si può aggiungere che l’interesse ad ottenere una sentenza che dichiari la violazione può risiedere nella possibilità per le parti di fondarsi sulla medesima per eventuali richieste di risarcimento danni.
54. A mio parere, pertanto, l’eccezione di irricevibilità è infondata.
Merito
55. Il Lussemburgo avanza due argomenti principali a sostegno della sua tesi dell’infondatezza del ricorso.
56. Innanzi tutto, cita la sentenza della Corte nella causa Inter‑Environnement Wallonie (19), secondo cui durante il termine fissato per la trasposizione di una direttiva gli Stati membri devono astenersi dall’adottare provvedimenti che possano compromettere gravemente il conseguimento del risultato prescritto. Di conseguenza, dal momento della pubblicazione delle direttive costituenti il nuovo quadro normativo, in data 24 aprile 2002, l’ulteriore trasposizione degli obblighi sanciti nel quadro normativo del 1998 poteva essere effettuata solo se ciò fosse compatibile con il nuovo quadro normativo. Gli obblighi automatici sanciti nelle direttive 97/33 e 98/10 non erano compatibili con il sistema di valutazione della necessità di imporre o meno degli obblighi in base al nuovo quadro normativo.
57. Ancora un volta, a mio parere, questa argomentazione sembra fondata su un equivoco riguardo alla portata del ricorso. La Commissione non rimprovera al Lussemburgo di essere venuto meno a qualsivoglia obbligo relativamente a periodi successivi al 24 aprile 2002, ma di essere venuto meno all’obbligo di garantire la verifica e la pubblicazione pertinenti con riguardo agli esercizi 1998 e 1999 (direttiva 97/33) nonché all’esercizio 2000 (direttiva 98/10). Non vedo come il conformarsi a questi obblighi potrebbe avere il benché minimo effetto sulla trasposizione delle nuove direttive le quali riguardano, necessariamente, gli anni successivi.
58. In secondo luogo, il Granducato di Lussemburgo sostiene che le disposizioni transitorie del nuovo quadro normativo sono inapplicabili ai fatti di causa. Ciò è, a mio parere, pienamente corretto ratione temporis, come ho già spiegato sopra, a prescindere dalla loro applicabilità ratione materiae. Essendo inapplicabili, sono semplicemente prive di pertinenza ai fini della valutazione del ricorso della Commissione.
59. Infine, il Lussemburgo prospetta brevemente un terzo argomento difensivo «ad abundantiam» («à titre surabondant»). Sottolinea che, per ogni anno a partire dal 1998, l’ILT ed il suo successore ILR hanno esaminato ed approvato le offerte di interconnessione di riferimento dell’EPT e che queste offerte sono state pubblicate. Questo processo presuppone che si verifichi la conformità dell’EPT al principio di orientamento ai costi, il che comporta necessariamente che si controlli che i corretti meccanismi di contabilità dei costi siano stati applicati. Di conseguenza, le autorità del Lussemburgo hanno in realtà adempiuto gli obblighi di verifica della conformità e di pubblicazione delle dichiarazioni di conformità.
60. Questa argomentazione, se valida, ha certamente un’importanza maggiore di quella che il Lussemburgo sembra accordarle. Tuttavia, a mio parere, non richiede un lungo esame.
61. Le offerte di interconnessione di riferimento sono contemplate all’art. 7, nn. 2 e 3, della direttiva 97/33, che si applica, come l’art. 7, n. 5, agli operatori pubblici di telecomunicazioni detentori di una quota di mercato significativa. Per ciò che qui rileva, queste disposizioni recitano:
«2. Le tariffe di interconnessione devono rispettare i principi della trasparenza e dell’orientamento ai costi. L’organismo che garantisce l’interconnessione alle proprie strutture deve dimostrare che le tariffe applicate sono basate su costi effettivi incluso un margine di profitto ragionevole sugli investimenti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere ad un organismo di giustificare dettagliatamente le tariffe di interconnessione applicate e, se del caso, provvedere ad adeguarle (…).
3. (…) Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di un’offerta di interconnessione di riferimento. Questa comprende una descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni relativi, ivi comprese le tariffe.
Differenti tariffe, termini e condizioni di interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi che sono autorizzati a fornire reti e servizi, quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di interconnessione fornito e/o delle relative condizioni nazionali di licenze. (…) le autorità nazionali di regolamentazione si accertano che tali differenze non comportino distorsioni della concorrenza e in particolare che l’organismo applichi tariffe, termini e condizioni di interconnessione appropriati nel fornire l’interconnessione ai propri servizi o a quelli delle sue società affiliate o dei suoi interlocutori commerciali.
L’autorità nazionale di regolamentazione ha la possibilità di imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all’offerta di interconnessione di riferimento.
(…)»
62. A mio parere, un’appropriata verifica della conformità al pertinente sistema di contabilità dei costi è effettivamente un presupposto essenziale per un’adeguata valutazione delle offerte di interconnessione di riferimento. Tuttavia, la conclusione che ne traggo non è nel senso che l’aver effettuato quest’ultima valutazione provi la conformità ai requisiti di contabilità dei costi. Al contrario, è soltanto quando ci si è uniformati a questi requisiti che si può garantire la validità della valutazione dell’offerta di interconnessione di riferimento.
63. Di conseguenza, l’argomento finale del governo del Lussemburgo non sembra militare a suo favore in questo procedimento. Inoltre, come ha sottolineato la Commissione, esso è in contrasto con l’esplicito riconoscimento di detto governo, nel corso del procedimento precontenzioso, del fatto di non aver effettuato alcuna verifica o pubblicazione del genere richiesto dall’art. 7, n. 5, della direttiva 97/33 o dall’art. 18, nn. 1 e 2 della direttiva 98/10 per gli esercizi in questione in quanto, tra l’altro, l’EPT non aveva fornito tutte le informazioni pertinenti.
Sulle spese
64. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
65. Nella presente causa la Commissione non ha chiesto la condanna alle spese, ragion per cui queste devono essere compensate.
Conclusione
66. Pertanto, chiedo alla Corte di voler
1) dichiarare che:
– essendo venuto meno all’obbligo di verificare la conformità del sistema di contabilità dei costi attraverso un organo competente e indipendente e di pubblicare una dichiarazione di conformità per gli esercizi 1998 e 1999, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 7, n. 5, della direttiva 97/33/CE; e che
– non avendo di fatto applicato correttamente, per l’esercizio 2000, le misure adottate con lo scopo di dare attuazione all’art. 18, nn. 1 e 2, della direttiva 98/10/CE per quanto concerne la verifica della conformità del sistema di contabilità dei costi da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione o di un altro organo competente, indipendente dall’organismo di telecomunicazioni ed approvato dall’autorità nazionale di regolamentazione, e per quanto concerne la pubblicazione annuale di una dichiarazione di conformità, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 18 di detta direttiva.
2) Disporre che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
1 – Lingua originale: l'inglese.
2 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 30 giugno 1997 sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199, pag. 32).
3 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998 sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (GU L 101, pag. 24).
4 – V. «Verso un’economia europea dinamica» carta verde sullo sviluppo del mercato comune per i servizi e le apparecchiature nel settore delle telecomunicazioni, Com (87) 290 definitiva.
5 – V., per esempio, l’art. 6 della direttiva della Commissione 16 maggio 1988, 88/301/CE, sulla concorrenza nei mercati dei terminali per telecomunicazioni (GU L 131, pag. 73), e l’art. 7 della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CE, sulla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione (GU L 192, pag. 10).
6 – V. il primo ‘considerando’ della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21).
7 – Secondo ‘considerando’.
8 – Undicesimo ‘considerando’.
9 – Ossia, essenzialmente, operatori pubblici di telecomunicazioni detentori di una «quota di mercato significativa» (art. 7, n. 1).
10 – Raccomandazione della Commissione 98/322/CE dell’8 aprile 1998 sull’interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (Parte seconda – Separazione contabile e contabilità dei costi) (GU L 141, pag. 6).
11 – Quarto ‘considerando’.
12 – Quattordicesimo ‘considerando’.
13 – Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).
14 – Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7).
15 – Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51).
16 – Legge 24 luglio 2000 in materia di gestione del mercato dell’elettricità.
17 – Causa C-363/00 Commissione/Italia Racc. 2003. pag. I–5767, punto 22.
18 – V., per una recente espressione di questo principio, causa C-350/02 Commissione/Paesi Bassi, Racc. 2004 pag. I-0000, punti 18‑21.
19 – Causa C-129/96 Racc. 1997 pag. I‑7411, punto 45.
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