CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 13 luglio 2006 1(1)
Causa C‑34/04
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno dei Paesi Bassi
e
Causa C‑64/04
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
«Politica comune della pesca – Ristrutturazione del settore della pesca – Licenze di pesca – Trasferimento definitivo in Argentina»
I – Introduzione
1. Nell’anno 1996 sono state trasferite in Argentina due navi della flotta peschereccia dei Paesi Bassi e due di quella del Regno Unito. La Comunità ha sostenuto queste operazioni con un contributo ammontante, complessivamente, a ECU 7 464 585,60. Tuttavia, a parere della Commissione, questi aiuti non hanno raggiunto il loro scopo, in quanto gli Stati membri convenuti hanno autorizzato alla pesca nuove navi al posto di quelle trasferite. Pertanto, essa propone i due odierni ricorsi per inadempimento che, dal punto di vista giuridico, poggiano sostanzialmente sui medesimi presupposti. Nel prosieguo, tuttavia, dimostrerò che la Commissione ha basato tali ricorsi su un erroneo fondamento normativo.
II – Contesto normativo
2. Per essere autorizzati alla pesca, i pescherecci hanno bisogno di un’apposita licenza, la quale è collegata al peschereccio. Il diritto comunitario ha previsto una siffatta licenza per la prima volta all’art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquacoltura (2) (in prosieguo: il «regolamento sulla pesca»):
«1. Anteriormente al 31 dicembre 1993 il Consiglio istituisce, secondo la procedura [prevista] all’articolo 43 del trattato, un regime comunitario applicabile al più tardi dal 1° gennaio 1995, volto a disciplinare le informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca da rilasciare e gestire dagli Stati membri.
A decorrere dalla data di applicazione del regime comunitario gli Stati membri sono tenuti a porre in atto regimi nazionali di licenze di pesca. Salvo diversa disposizione, tutti i pescherecci comunitari dovranno essere muniti di una licenza di pesca, che accompagna il peschereccio.
Le disposizioni suddette si applicano fatti salvi i regimi specifici eventualmente vigenti a livello comunitario o i regimi instaurati in virtù di accordi internazionali attuali o futuri.
2. I regimi di licenze si applicano a tutti i pescherecci comunitari operanti nelle acque di pesca comunitarie o nelle acque di paesi terzi o in alto mare. Le prescrizioni minime comunitarie in materia di informazione si applicano anche ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque di pesca comunitarie nei casi previsti da accordi internazionali».
3. Le licenze di pesca unite in vincolo necessario con i pescherecci sono disciplinate più in dettaglio dal regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 3690, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca (3) (in prosieguo: il «regolamento sulle informazioni minime»). Le disposizioni rilevanti ai presenti fini sono le seguenti:
«Articolo 1
1. È istituito un regime comunitario che stabilisce le informazioni minime che devono figurare sulle licenze di pesca, di cui all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
2. Tutti i pescherecci comunitari devono aver ottenuto una licenza di pesca, rilasciata espressamente per il peschereccio in questione.
3. La licenza di pesca deve essere tenuta a bordo del peschereccio.
4. Ai pescherecci cui non sia stata rilasciata o sia stata ritirata o sospesa la licenza di pesca è fatto divieto di catturare e detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pesce.
(…)
Articolo 3
Lo Stato membro di bandiera rilascia e gestisce le licenze di pesca per le navi battenti la sua bandiera, nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
(…)
Articolo 5
Lo Stato membro di bandiera ritira temporaneamente o definitivamente le licenze di pesca delle navi cui sia stata applicata una misura di fermo temporaneo e ritira le licenze di pesca alle navi cui sia stata applicata una misura di arresto definitivo».
4. L’art. 11 del regolamento sulla pesca, richiamato dall’art. 3 del regolamento sulle informazioni minime, dava incarico al Consiglio di stabilire gli obiettivi della ristrutturazione della flotta comunitaria:
«Tenendo conto del titolo I e secondo la procedura prevista all’articolo 43 del trattato, il Consiglio stabilisce, su base pluriennale e per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1994, gli obiettivi e le modalità inerenti alla ristrutturazione del settore comunitario della pesca, nell’intento di conseguire un equilibrio sostenibile tra le risorse e lo sforzo di pesca. A tal fine l’adeguamento dello sforzo di pesca si incentra prioritariamente sull’adeguamento della capacità alle risorse disponibili e tiene conto, caso per caso, delle possibili conseguenze economiche e sociali».
5. In attuazione di tale disposizione il Consiglio ha adottato la decisione 20 dicembre 1993, 94/15/CE, relativa agli obiettivi e alle modalità inerenti alla ristrutturazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1996, del settore comunitario della pesca, al fine di conseguire un equilibrio sostenibile tra le risorse e il loro sfruttamento (4) (in prosieguo: la «decisione sulla ristrutturazione»). Essa stabilisce quanto segue:
«Articolo 1
1. Entro e non oltre il 31 dicembre 1996 gli sforzi di pesca delle flotte di ciascuno Stato membro vengono diminuiti:
– del 20 % per i pescherecci che praticano la pesca a strascico degli stock demersali;
– del 15 % per i pescherecci che utilizzano draghe e sfogliare per gli stock bentonici;
– dello 0 %, ossia crescita zero, per gli altri segmenti della flotta,
tenuto conto degli obiettivi fissati nei programmi transitori di orientamento al 31 dicembre 1991.
2. Almeno il 55 % delle riduzioni di sforzo di cui al paragrafo 1 devono essere riduzioni di pura capacità.
Articolo 2
La realizzazione degli obiettivi e delle modalità di cui all’articolo 1 è assicurata dalla Commissione nell’ambito dei programmi di orientamento pluriennali delle flotte pescherecce degli Stati membri, approvati con le decisioni della Commissione del 21 dicembre 1992 ed eventualmente modificati nell’ambito della stessa procedura».
6. Gli obiettivi specifici per il periodo rilevante nel caso di specie risultano, per i Paesi Bassi, dalla decisione della Commissione 21 dicembre 1992, 92/590/CEE, relativa ad un programma d’orientamento pluriennale per la flotta peschereccia dei Paesi Bassi per il periodo 1993-1996 conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio (5), e, per il Regno Unito, dalla decisione della Commissione 21 dicembre 1992, 92/593/CEE, relativa ad un programma d’orientamento pluriennale per la flotta peschereccia del Regno Unito per il periodo 1993-1996 conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio (6).
7. Le disposizioni concernenti i mezzi per raggiungere tali obiettivi sono contenute nel regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 1993, n. 3699, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (7) (in prosieguo: il «regolamento sugli interventi a finalità strutturale»). Per i casi in esame vengono in rilievo gli artt. 7 e 8 del suddetto regolamento.
«Articolo 7. Disposizioni comuni
1. Al termine del programma di orientamento pluriennale se per un determinato comparto della flotta di uno Stato membro le riduzioni di capacità finanziate esclusivamente con aiuti pubblici fanno sì che vengano superati gli obiettivi di tale comparto, la nuova situazione dovuta esclusivamente a detti aiuti non potrà essere invocata per mettere in servizio nuove capacità.
(…)
2. (…)
Articolo 8. Adeguamento dello sforzo di pesca
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per adeguare le attività di pesca almeno agli obiettivi dei programmi d’orientamento pluriennali di cui all’articolo 5.
Ove necessario gli Stati membri adottano misure di arresto definitivo o di limitazione delle attività di pesca delle navi.
2. Le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi possono comprendere, tra l’altro:
– la demolizione;
– il trasferimento definitivo verso un paese terzo, purché tale trasferimento non sia in contrasto con il diritto internazionale e non arrechi pregiudizio alla conservazione e alla gestione delle risorse ittiche;
– l’assegnazione definitiva della nave in questione a fini diversi dalla pesca nelle acque della Comunità.
(…)
Gli Stati membri provvedono affinché le navi interessate da queste misure siano radiate dai registri d’immatricolazione delle navi da pesca e dallo schedario comunitario delle navi da pesca. Essi provvedono inoltre affinché le navi radiate siano definitivamente escluse dall’esercizio della pesca nelle acque comunitarie.
3. (…)».
8. Nei casi in esame, tuttavia, il trasferimento delle navi non è avvenuto direttamente sulla base del regolamento sugli interventi a finalità strutturale, bensì in virtù dell’Accordo del 24 maggio 1994 tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima (8).
9. Il nono ‘considerando’ del preambolo del suddetto accordo è così formulato:
«CONVINTE che questo nuovo tipo di cooperazione nel settore della pesca offre un accesso stabile a nuove possibilità di pesca, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di rinnovamento e di riconversione della flotta argentina, nonché di ristrutturazione del naviglio comunitario, e favorisce l’utilizzazione razionale delle risorse a lungo termine».
10. Le disposizioni dell’art. 5 dell’accordo rilevanti nel caso di specie stabiliscono quanto segue:
«1. Le parti creano le condizioni propizie all’insediamento in Argentina di imprese con capitale originario di uno o più Stati membri della Comunità, nonché alla costituzione di società miste e di associazioni temporanee di imprese nel settore della pesca tra armatori argentini e comunitari, ai fini dello sfruttamento e dell’eventuale trasformazione in comune delle risorse alieutiche argentine, alle condizioni stabilite nel protocollo I e negli allegati I e II.
2. (…)
3. La Comunità, nel quadro della sua politica di ristrutturazione della flotta, favorisce la cessione di pescherecci comunitari ad imprese costituite o da costituirsi in Argentina. (...)».
11. Il sostegno comunitario a tali attività è disciplinato dall’art. 7, n. 1, dell’accordo:
«1. Al fine di promuovere la creazione di imprese ai sensi dell’articolo 5, i progetti selezionati dalle parti conformemente all’articolo 6 fruiscono di un aiuto finanziario secondo le disposizioni del protocollo I».
III – Fatti e domande delle parti
Causa C‑34/04 – Commissione/Paesi Bassi
12. Il procedimento a carico dei Paesi Bassi concerne il trasferimento di due navi, la Wiron III e la Wiron IV, ad una società mista ai sensi dell’accordo con l’Argentina. Le navi furono trasferite nel luglio 1996. La Commissione, con decisione 16 dicembre 1996, indirizzata ai Paesi Bassi, ai proprietari delle navi e alla società mista, concesse un sussidio finanziario, che ammontava, per ciascuna nave, a ECU 1 852 236 per i vecchi proprietari e a ECU 277 835,40 per la società mista.
13. Successivamente i Paesi Bassi rilasciarono nuove licenze per altre navi che così prendevano il posto delle due navi trasferite nel registro d’immatricolazione dei pescherecci.
14. La Commissione chiede che la Corte voglia:
1. dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo ritirato le licenze di pesca dei pescherecci Wiron III e Wiron IV dopo il loro definitivo trasferimento in Argentina, ha violato l’art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 3690, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca;
2. condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese del procedimento.
15. Il Regno dei Paesi Bassi chiede che la Corte voglia:
1. respingere il ricorso della Commissione;
2. condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Causa C‑64/04 – Commissione/Regno Unito
16. Il caso al quale si riferisce il procedimento a carico del Regno Unito è il seguente: nella seconda metà dell’anno 1996 i proprietari delle navi Cleopatra e Ocean Quest richiesero al Ministero del Regno Unito per l’Agricoltura, la Pesca e l’Alimentazione un sussidio comunitario ai sensi dell’accordo con l’Argentina per il trasferimento delle suddette navi ad una società mista. Il Ministero inoltrò tali richieste alla Commissione, segnalando che le navi in questione erano state scelte per ridurre lo sforzo di pesca nel Mare del Nord.
17. Subito dopo i proprietari delle navi cedettero dietro compenso le licenze di pesca delle loro navi a terzi. Costoro, in base al diritto del Regno Unito, acquisivano in tal modo il diritto al rilascio di una corrispondente licenza di pesca per un peschereccio.
18. Allorché le autorità competenti del Regno Unito vennero a sapere del trasferimento delle licenze, chiesero alla Commissione se ciò fosse lecito. Gli organi competenti della Commissione negarono la liceità di tale condotta.
19. Ciò nonostante la Commissione, in data 16 dicembre 1996, adottava una decisione, indirizzata al Regno Unito, agli originari proprietari delle navi ed alle due società miste, con la quale concedeva aiuti finanziari comunitari. Per la Cleopatra venivano assegnati ECU 1 469 592 al proprietario della nave e ECU 220 438,80 alla società mista. Per la Ocean Quest il finanziamento ammontava, rispettivamente, a ECU 1 316 880 e ECU 197 532.
20. Nonostante una nuova segnalazione, da parte delle autorità competenti del Regno Unito, del trasferimento delle licenze, tali finanziamenti venivano erogati.
21. La Commissione chiede, nella causa C‑64/04, che la Corte voglia:
1. dichiarare che il Regno Unito, non avendo ritirato le licenze di pesca dei pescherecci Cleopatra e Ocean Quest dopo il loro definitivo trasferimento in Argentina, ha violato l’art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 3690, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca;
2. condannare il Regno Unito alle spese del procedimento.
Il Regno Unito chiede che la Corte voglia respingere il ricorso della Commissione e condannare la Commissione alle spese del procedimento.
IV – Valutazione
22. In entrambi i procedimenti la Commissione contesta ai due Stati membri di non aver ritirato le licenze di pesca dopo il definitivo trasferimento delle navi.
A – Sull’art. 5 del regolamento sulle informazioni minime
23. La Commissione fonda le proprie censure sull’art. 5 del regolamento sulle informazioni minime. Ai sensi di tale disposizione, lo Stato membro di bandiera ritira temporaneamente o definitivamente le licenze di pesca delle navi cui sia stata applicata una misura di fermo temporaneo e ritira le licenze di pesca alle navi cui sia stata applicata una misura di arresto definitivo. Conseguentemente, occorre prima di tutto verificare se alle navi in questione sia stata applicata una misura di blocco ai sensi della predetta disposizione, e quindi, in caso positivo, se gli Stati membri interessati abbiano ritirato le rispettive licenze di pesca.
1. Sulle misure di blocco
24. Le navi oggetto del presente procedimento – nel procedimento a carico dei Paesi Bassi la Wiron III e la Wiron IV, nel procedimento a carico del Regno Unito la Ocean Quest e la Cleopatra – sono state distaccate dalla flotta peschereccia, rispettivamente, dei Paesi Bassi e del Regno Unito con il sostegno economico della Comunità, e sono state trasferite nella flotta peschereccia argentina.
25. Poiché le navi continuano ad essere utilizzate per la pesca, a prima vista parrebbe doversi escludere un loro arresto. Tuttavia, l’art. 8 del regolamento sugli interventi a finalità strutturale chiarisce che anche il trasferimento definitivo di un peschereccio verso un paese terzo costituisce un’ipotesi di arresto definitivo. In effetti, i pescherecci definitivamente distaccati non fanno più parte della flotta comunitaria.
26. Benché il governo dei Paesi Bassi contesti l’applicabilità dell’art. 8 del regolamento sugli interventi a finalità strutturale al trasferimento di navi effettuato ai sensi dell’accordo con l’Argentina, sarebbe tuttavia un errore non trattare, ai fini del regime delle licenze, tale trasferimento come un arresto definitivo. Senza il ritiro delle licenze, infatti, le navi in questione in teoria avrebbero potuto pescare come navi della Comunità nelle acque comunitarie o nell’ambito delle quote comunitarie.
27. Inoltre, il trasferimento di navi verso l’Argentina, ai sensi dell’art. 5, n. 3, e del nono ‘considerando’ del preambolo dell’accordo, è destinato, tra l’altro, a favorire la ristrutturazione del naviglio comunitario. Ne deriva che le regole generali sugli interventi di ristrutturazione devono applicarsi, o direttamente o per analogia, anche al trasferimento di navi verso l’Argentina (9). In questa sede non occorre accertare se e in quale misura le regole speciali dell’accordo possano derogare alle norme del regolamento sugli interventi a finalità strutturale (10), dal momento che l’accordo comunque nulla dice in merito alla possibilità di considerare, o meno, il trasferimento di navi verso l’Argentina come un’ipotesi di arresto definitivo.
28. Conseguentemente, alle navi trasferite doveva essere ritirata la licenza di pesca ai sensi dell’art. 5 del regolamento sulle informazioni minime.
2. Sul ritiro delle licenze
29. Le parti – compresa la Commissione – concordano sul fatto che le navi trasferite non dispongono più della licenza di pesca.
30. In base a quanto riferito dal governo olandese, le licenze delle navi olandesi sono state ritirate automaticamente, ope legis. Si sarebbe quindi semplicemente provveduto ad assegnare i posti liberatisi nel registro olandese d’immatricolazione dei pescherecci a nuove navi, alle quali sarebbero state rilasciate nuove licenze di pesca.
31. Il Regno Unito sostiene che i titolari delle licenze le avrebbero vendute a terzi, i quali le avrebbero utilizzate per altre navi. Pertanto le navi, al momento del loro definitivo distacco dalla flotta britannica, non avrebbero più disposto di licenze che potessero essere ritirate.
32. Tali affermazioni risultano, a prima vista, incompatibili con la necessaria connessione della licenza ad una determinata nave. Ai sensi dell’art. 5, n. 1, secondo comma, del regolamento sulla pesca, infatti, tutti i pescherecci comunitari devono essere muniti di una licenza di pesca, che accompagna il peschereccio.
33. Tuttavia, in base a quanto riferito dal Regno Unito e dalla Commissione, oggetto di compravendita in realtà non sono le licenze stesse, bensì i «licence entitlements», vale a dire il diritto di ottenere una licenza. La licenza vera e propria può essere rilasciata solo quando il richiedente dispone di un siffatto diritto. Ciò è quanto sembra essere avvenuto nel presente caso a seguito della vendita dei diritti.
34. Pare, quindi, che si sia realizzata la situazione richiesta dall’art. 5 del regolamento sulle informazioni minime: le navi in questione non dispongono più della licenza di pesca.
3. Sulla sostituzione delle licenze delle navi trasferite
35. La vera censura della Commissione si appunta, tuttavia, sul fatto che i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno rilasciato nuove licenze per altri pescherecci, e che tali licenze corrispondevano alle licenze delle navi trasferite nella flotta di un paese terzo con il sostegno economico della Comunità. La Commissione, pertanto, censura il fatto che le capacità dismesse siano state sostituite, in quanto al posto delle navi uscenti sono subentrate nuove navi.
36. Nel diritto attualmente vigente tale situazione è univocamente disciplinata dall’art. 11, n. 3, del regolamento n. 2371/2002 (11): le sovvenzioni vengono concesse solo dopo il ritiro della licenza. Tale licenza non può essere sostituita. Tuttavia, all’epoca dei fatti controversi non esisteva una corrispondente disciplina espressa.
37. Secondo la tesi della Commissione, l’art. 5 del regolamento sulle informazioni minime imponeva il ritiro senza sostituzioni della licenza di pesca anche in assenza di una siffatta disposizione espressa (12). Il Regno Unito condivide tale interpretazione, che viene invece contestata dai Paesi Bassi.
38. Tuttavia, dal tenore letterale dell’art. 5 del regolamento sulle informazioni minime risulta che tale norma non disciplinava il rilascio di licenze sostitutive di quelle ritirate. Piuttosto, essa si occupava soltanto del ritiro delle licenze.
39. La Commissione tenta dunque di desumere il divieto di rilascio di licenze sostitutive dagli obiettivi degli interventi di ristrutturazione di cui all’art. 8 del regolamento sugli interventi a finalità strutturale e, in particolare, dagli obiettivi del sostegno economico al trasferimento di navi verso l’Argentina.
40. Poiché, infatti, in base all’accordo con l’Argentina il trasferimento di navi verso tale Stato è rivolto a favorire la ristrutturazione del naviglio comunitario, esso mira a ridurre le capacità di pesca della Comunità. Tuttavia, una tale riduzione risulta ostacolata se, in sostituzione delle navi trasferite, si concedono licenze per nuove navi.
41. Si deve pertanto convenire con la Commissione che nel caso del trasferimento sovvenzionato di pescherecci il rilascio di licenze sostitutive pregiudica gli obiettivi della sovvenzione.
42. Tuttavia, un tale pregiudizio per gli obiettivi della sovvenzione non autorizza ancora a ritenere che il rilascio di licenze sostitutive violi l’art. 5 del regolamento sulle informazioni minime, considerato da solo o in combinato disposto con l’art. 8 del regolamento sugli interventi a finalità strutturale.
43. Infatti, nessuna delle due menzionate norme offriva il benché minimo elemento per sostenere l’esistenza di una disciplina intesa a salvaguardare i predetti obiettivi attraverso un divieto di sostituzione delle licenze di pesca ritirate. L’art. 8 del regolamento sugli interventi a finalità strutturale non menziona nemmeno una volta la licenza di pesca. L’art. 5 del regolamento sulle informazioni minime impone solo l’obbligo di ritirare la licenza di pesca di una determinata nave. Tale obbligo è adempiuto con il ritiro di questa licenza. Dall’obbligo di ritiro non può, invece, desumersi a quali condizioni possano essere rilasciate nuove licenze per altre navi. Ciò costituisce piuttosto l’oggetto di altre disposizioni, che tengono conto anche degli obiettivi di una sovvenzione del blocco dei pescherecci (13).
44. Come accennato dal governo dei Paesi Bassi, la Commissione, per procedere contro gli Stati membri, poteva fare riferimento, nell’ambito della disciplina relativa al rilascio delle licenze, all’art. 3 del regolamento sulle informazioni minime. Poteva inoltre essere preso in considerazione l’art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento sugli interventi a finalità strutturale.
45. Tuttavia, tali disposizioni, non rientrano nell’oggetto dei due attuali ricorsi. Dunque, esse neppure possono fungere da fondamento per l’accoglimento di questi ultimi (14). Pertanto, giustamente il governo olandese ha osservato che la Commissione ha basato il proprio ricorso su un erroneo fondamento normativo.
46. Di conseguenza, entrambi i ricorsi devono essere respinti.
B – Esame, in via subordinata, di altre disposizioni
47. Solo in via subordinata per il caso in cui la Corte volesse riconoscere una maggiore ampiezza all’oggetto del ricorso, e per sottolineare che non è necessaria l’interpretazione, proposta dalla Commissione, dell’art. 5 del regolamento sulle informazioni minime in combinato disposto con l’art. 8 del regolamento sugli interventi a finalità strutturale, desidero qui di seguito evidenziare che la Commissione nei presenti procedimenti neppure ha dimostrato la violazione dell’art. 3 del regolamento sulle informazioni minime o dell’art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento sugli interventi a finalità strutturale.
1. Sull’art. 3 del regolamento sulle informazioni minime
48. Ai sensi dell’art. 3 del regolamento sulle informazioni minime, lo Stato membro di bandiera rilascia e gestisce le licenze di pesca per le navi battenti la sua bandiera, nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento sulla pesca. Tale competenza nazionale è ribadita anche dai primi due commi dell’art. 5, n. 1, del regolamento sulla pesca.
49. Contrariamente alla tesi in un primo momento sostenuta dai Paesi Bassi, ma successivamente del tutto abbandonata, gli Stati membri, nel rilasciare le licenze, non possono agire liberamente, bensì devono osservare l’art. 11 del regolamento sulla pesca. Questa disposizione dava mandato al Consiglio di stabilire gli obiettivi e le modalità inerenti alla ristrutturazione del settore comunitario della pesca, nell’intento di conseguire un equilibrio sostenibile tra le risorse e lo sforzo di pesca.
50. Il Consiglio ha stabilito tali obiettivi con la decisione del 1993 sulla ristrutturazione. In base a tale decisione le capacità delle flotte dovevano essere ridotte in determinati segmenti, mentre per il resto non potevano comunque essere aumentate. Per raggiungere tali obiettivi, gli Stati membri dovevano dare attuazione, sotto la vigilanza della Commissione, ai cosiddetti programmi di orientamento pluriennali. Pertanto, il rinvio operato dall’art. 3 del regolamento sulle informazioni minime all’art. 11 del regolamento sulla pesca obbliga indirettamente gli Stati membri ad osservare, nel rilasciare le licenze di pesca, gli obiettivi della ristrutturazione.
51. Conseguentemente – come pacificamente riconoscono anche i governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito – in via di principio non possono essere autorizzate nuove capacità di pesca. Entrambi i governi, per contro, ritengono di norma possibile la sostituzione delle capacità dismesse.
52. In questa sede non occorre illustrare diffusamente a quali condizioni sia ammissibile la sostituzione delle capacità dismesse. In particolare, non occorre procedere ad una dettagliata disamina delle tesi a tal proposito sostenute dai due governi (15).
53. Infatti, una violazione dell’art. 3 del regolamento sulle informazioni minime, dell’art. 11 del regolamento sulla pesca, della decisione del 1993 sulla ristrutturazione, nonché dei rispettivi programmi d’orientamento pluriennali, presupporrebbe in ogni caso quanto meno che gli obiettivi fissati da tali programmi non siano stati raggiunti proprio a causa della sostituzione delle capacità trasferite. Tuttavia, la Commissione non ha formulato alcuna allegazione in tal senso. Non si sa se i due Stati membri abbiano mancato gli obiettivi, e neppure si sa se il ritiro delle licenze senza alcuna sostituzione avrebbe fornito un contributo al raggiungimento di tali obiettivi mancati (16).
54. Pertanto, non è dato constatare alcuna violazione dell’art. 3 del regolamento sulle informazioni minime.
2. Sull’art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento sugli interventi a finalità strutturale
55. Il rilascio sostitutivo di licenze potrebbe inoltre aver comportato, nei casi in esame, la violazione dell’art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento sugli interventi a finalità strutturale. A prescindere dagli obiettivi di riduzione posti dai programmi d’orientamento pluriennali, tale disposizione fa divieto di sostituire le riduzioni di capacità. Essa, tuttavia, presuppone che la riduzione sia stata finanziata esclusivamente con aiuti pubblici.
56. La Commissione non ha però sostenuto che il trasferimento sia stato finanziato esclusivamente con aiuti pubblici. E di ciò è anche lecito dubitare nei casi in esame, giacché i proprietari delle navi si proponevano evidentemente di trarre profitto dall’attività di pesca in acque argentine. Inoltre, almeno nel caso del trasferimento delle navi del Regno Unito, il guadagno ricavato dalla vendita dei diritti di licenza costituiva un ulteriore motivo per il trasferimento.
57. Conseguentemente non può essere constatata nemmeno la violazione dell’art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento sugli interventi a finalità strutturale.
3. Conclusione dell’esame condotto in via subordinata
58. Entrambi i ricorsi dovrebbero essere respinti anche qualora la Corte dovesse ritenere che nel loro oggetto rientri l’art. 3 del regolamento sulle informazioni minime o l’art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento sugli interventi a finalità strutturale. L’esame di tali disposizioni evidenzia, piuttosto, che l’interpretazione, proposta dalla Commissione, dell’art. 5 del regolamento sulle informazioni minime in combinato disposto con l’art. 8 del regolamento sugli interventi a finalità strutturale costituirebbe un modo per aggirare le condizioni poste dall’art. 3 del regolamento sulle informazioni minime e dall’art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento sugli interventi a finalità strutturale.
V – Sulle spese
59. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione risulta soccombente in entrambi i procedimenti, deve essere condannata alle spese in conformità alla domanda dei governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito.
VI – Conclusione
60. Per i motivi suesposti propongo alla Corte di decidere, tanto nella causa C‑34/04 quanto nella causa C‑64/04, nei seguenti termini:
1. Il ricorso è respinto.
2. La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – GU L 389, pag. 1, nella versione di cui all'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, ALLEGATO I – Elenco di cui all’articolo 29 dell’atto di adesione – X. Pesca (GU 1994, C 241, pag. 189). Il suddetto regolamento è stato sostituito, con effetto dal 1° gennaio 2003, dal regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59).
3 – GU L 341, pag. 93. Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 25 aprile 2006, n. 700, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93 che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca (GU L 122, pag. 1), ed è stato sostituito dal regolamento (CE) della Commissione 3 agosto 2005, n. 1281, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza (GU L 203, pag. 3).
4 – GU 1994, L 10, pag. 20.
5 – GU L 401, pag. 15.
6 – GU L 401, pag. 33.
7 – GU L 346, pag. 1, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1624 (GU L 155, pag. 1). Il citato regolamento è stato codificato con il regolamento (CE) del Consiglio 3 novembre 1998, n. 2468, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca e dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 312, pag. 19), e sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2792, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337, pag. 10).
8 – GU 1993, L 318, pag. 2.
9 – In tal senso, v. sentenza 13 gennaio 2005, causa C‑254/03 P, Eduardo Vieira/Commissione (Racc. pag. I-237, punti 36 e segg., nonché 63 e segg.).
10 – V. gli argomenti della ricorrente nella sentenza Vieira (cit. alla nota 9, punto 58), e le conclusioni presentate il 16 settembre 2004 nella stessa causa dall’avvocato generale Tizzano (paragrafi 71 e segg.).
11 – Cit. alla nota 2.
12 – Secondo la motivazione della proposta della Commissione per il regolamento (CE) n. 2371/2002 [COM(2002) 185 def., pag. 4], la disposizione di cui all’art. 11, n. 3, del regolamento n. 2371/2002 coincide con la disciplina previgente. Tuttavia, nel corso del procedimento legislativo, Spagna, Francia, Grecia e Italia si sono a lungo opposte a tale disposizione (v. i documenti del Consiglio 14231/1/02 REV 1, nota 31, e 15271/02, nota 14).
13 – Peraltro il Regno Unito prospetta un’ulteriore possibilità per garantire l’efficacia della sovvenzione: la Commissione avrebbe potuto chiedere la restituzione dell’aiuto comunitario, oppure avrebbe potuto disciplinarlo in modo tale da poterne chiedere la restituzione in caso di mancato raggiungimento dello scopo. Questa sarebbe stata una misura razionale per evitare lo spreco di risorse pubbliche.
14 – Sull’ampliamento dell’oggetto del ricorso, v. sentenza 20 ottobre 2005, causa C‑6/04, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I-9017, punti 57 e segg.).
15 – Il governo del Regno Unito sostiene essenzialmente che l’obbligo di ritirare la licenza, senza sostituirla, sarebbe sorto solo allorché le navi non disponevano più della licenza. Il governo dei Paesi Bassi si oppone, invece, all’applicazione del regolamento sugli interventi a finalità strutturale al trasferimento di navi effettuato ai sensi dell’accordo con l’Argentina.
16 – Tale silenzio è del resto del tutto logico se riguardato nella prospettiva della Commissione che ha, infatti, erroneamente fondato il suo ricorso sull’art. 5 del regolamento sulle informazioni minime in combinato disposto con l’art. 8 del regolamento sugli interventi a finalità strutturale. Nel presente procedimento non può essere preso in considerazione il fatto che la Commissione, in altra sede, ha comunicato che i due Stati membri tra il 1993 e il 1996 non avrebbero raggiunto gli obiettivi dei programmi d’orientamento [rapporto annuale di fine 1996 al Consiglio e al Parlamento europeo sullo stato d’attuazione dei programmi d’orientamento pluriennali per la flotta peschereccia, COM(1997) 352, pag. 36, in relazione ai Paesi Bassi, e pag. 45, in relazione al Regno Unito]. Poiché, infatti, la Commissione non si è espressa sul punto, i due Stati membri, nel corso del presente procedimento, non erano tenuti a prendere posizione in merito. In base al rapporto annuale di fine 1997 [COM(1999) 157, pag. 32, in relazione ai Paesi Bassi, e pag. 38, in relazione al Regno Unito], l’anno successivo la distanza dal raggiungimento degli obiettivi, per lo meno per il Regno Unito, non risultava più in modo così netto.
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