CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 26 aprile 2005 1(1)
Causa C-140/04
United Antwerp Maritime Agencies NV
Seaport Terminals NV
contro
Stato belga
(Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen)
«Libera circolazione delle merci – Unione doganale – Merci extracomunitarie sottratte successivamente allo sbarco nel territorio di uno Stato membro e prima di ricevere una destinazione doganale – Determinazione della persona tenuta al pagamento dei dazi dovuti – Interpretazione dell’art. 203, n. 3, ultimo trattino, primo periodo, del Codice doganale comunitario»
1. Il presente procedimento pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 203, n. 3, primo trattino, primo periodo, del Codice doganale comunitario (in prosieguo: il «Codice») (2).
2. Lo Hof van beroep (Corte d’appello) di Anversa chiede quale sia la persona che debba rispondere dell’obbligazione tributaria nel caso in cui merci introdotte nella Comunità, dichiarate in dogana e depositate, vengano sottratte prima di ricevere una destinazione.
I – Fatti e causa principale
3. Il 9 giugno 1996, la NV United Antwerp Maritime Agencies (in prosieguo: la «Unamar») presentava alla dogana di Anversa un container con 901 cartoni di sigarette di marca «L&M», unitamente alla relativa dichiarazione sommaria, che aveva trasportato dalla città brasiliana di Paranagua a bordo della motonave Cap. Trafalgar, appartenente alla società Hamburg Süd (3).
4. Il 18 dello stesso mese, la NV Seaport Terminals (divenuta NV Katoen Natie Terminals), impresa che svolge attività di stoccaggio e distribuzione, scaricava le merci dalla motonave e le custodiva, in attesa che fosse loro assegnata una destinazione doganale, su un’area di sua proprietà destinata a tale fine, sita sulla banchina.
5. La mattina del 19 giugno si constatava che il carico era stato sottratto e non poteva essere pertanto presentato alle autorità.
6. In data 13 marzo 1998 l’Amministrazione belga notificava un’ingiunzione alla Unamar e alla Seaport Terminal, invitandole a provvedere al pagamento della somma di EUR 785 555,04, oltre interessi e spese, a titolo di dazi doganali, accise e accise speciali.
7. Entrambe le società si opponevano alle rispettive ingiunzioni di pagamento, ma le loro domande venivano respinte dal Rechtbank van eerste aanleg (Tribunale di primo grado) di Anversa con sentenza 9 settembre 2002, contro la quale esse interponevano appello dinanzi allo Hof van beroep.
II – Ambito normativo
A – La norma oggetto di interpretazione
8. L’obbligazione tributaria per le importazioni nel territorio della Comunità può trarre origine da fatti diversi, indicati agli artt. 201-205 del Codice, tra i quali figura la sottrazione delle merci al controllo doganale, prevista all’art. 203 (4). Orbene, ai sensi del n. 3 di detta disposizione, risponde come debitore (5), oltre alle persone che hanno partecipato alla sottrazione e a coloro che hanno acquistato o detenuto la merce conoscendone l’origine illecita, «la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea [(6)] o l’utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata».
B – La presentazione in dogana, la dichiarazione sommaria e la custodia temporanea
9. L’importatore nella Comunità deve trasportare e presentare le merci in dogana; il secondo obbligo incombe anche alla persona incaricata del trasporto ad introduzione avvenuta [artt. 38, n. 1, lett. a), e 40 del Codice].
10. Dette persone devono anche adempiere un onere formale, ossia la presentazione della dichiarazione sommaria, che può eventualmente incombere al loro rappresentato (artt. 43 e 44, n. 2, del Codice). Tale documento, firmato dal dichiarante, serve a controllare che le merci cui si riferisce vengano assegnate ad una destinazione doganale nei termini stabiliti all’art. 49 del Codice (art. 183, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2454/93 (7); in prosieguo: il «regolamento di attuazione»).
11. Una volta evase tali formalità, la merce acquisisce lo status giuridico di «merce in custodia temporanea» e rimane nei luoghi e nelle condizioni stabiliti dall’Amministrazione, la quale può imporre al detentore la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento dell’obbligazione nel caso in cui i beni consegnati vengano sottratti al controllo doganale (artt. 50, 51 e 53, n. 2, in relazione all’art. 203, del Codice).
12. Fino a quando le merci indicate nella dichiarazione non abbiano ricevuto una destinazione doganale e non siano state scaricate, le persone che le hanno importate o trasportate dopo la loro introduzione, ovvero la persona per conto della quale agiscono, sono responsabili dell’obbligo di presentare le merci ad ogni richiesta delle autorità. Dopo lo scarico, quest’onere incombe a chiunque detenga le merci per rimuoverle o immagazzinarle (art. 184 del regolamento di attuazione, in relazione all’art. 44, n. 2, del Codice e all’art. 183 del medesimo regolamento di attuazione).
III – Questioni pregiudiziali
13. In tale contesto, lo Hof van beroep di Anversa sottoponeva alla Corte le seguenti questioni:
«1. Se quale soggetto che deve adempiere gli obblighi connessi con la permanenza della merce in custodia temporanea [secondo l’accezione di cui all’art. 203, n. 3, ultimo trattino, del codice doganale comunitario, istituito dal regolamento (…) n. 2913/92 (…), in prosieguo: il «codice doganale»] possa considerarsi colui che deve presentare in dogana le merci (art. 40 del codice doganale) in ordine alle quali egli o il suo rappresentante deve presentare (art. 44, n. 2, del codice doganale) e sottoscrivere [art. 183, n. 1, delle disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario stabilite con il regolamento (…) n. 2454/93 (…), in prosieguo: il «regolamento d’attuazione»] la dichiarazione sommaria e ripresentare le merci alle autorità doganali, fintantoché non siano state scaricate dal mezzo di trasporto sul quale si trovavano al momento dell’ingresso nella Comunità e fintantoché le dette merci non abbiano ricevuto una destinazione doganale.
2. Se quale soggetto che deve adempiere gli obblighi connessi con la permanenza delle merci in custodia temporanea (secondo l’accezione dell’art. 203, n. 3, ultimo trattino, del codice doganale) possa considerarsi colui che, successivamente allo scarico, detenga le merci per rimuoverle o immagazzinarle, definito, ai sensi degli artt. 51, n. 2, e 53, n. 2, del codice doganale, detentore delle merci, e che per tale fatto sia tenuto, in base all’art. 184, n. 2, del regolamento di attuazione, a ripresentare integralmente le dette merci ad ogni richiesta dell’autorità doganale.
3. In caso di soluzione affermativa alla prima e alla seconda questione, se i soggetti indicati nelle dette questioni possano essere considerati contemporaneamente e, di conseguenza, solidalmente debitori dell’obbligazione doganale, ove si tratti di soggetti distinti (nella fattispecie, rispettivamente, il rappresentante della compagnia di navigazione tramite la quale le merci sono state introdotte nella Comunità e il magazziniere responsabile dell’immagazzinamento e della rimozione delle merci sul luogo di scarico/banchina indicati dalle autorità doganali).
4. In caso di soluzione affermativa alla terza questione, se il soggetto indicato nella prima questione resti responsabile fino al momento in cui alle merci viene attribuita una destinazione doganale, a prescindere dal fatto che, dopo essere state scaricate dal mezzo di trasporto con il quale sono state introdotte nel territorio della Comunità, le merci vengano immagazzinate o rimosse ad opera della persona indicata nella seconda questione.
5. In caso di soluzione negativa alla terza questione, se debba considerarsi che la persona indicata nella prima questione resta debitrice dell’obbligazione doganale fino al momento in cui le merci vengono ritirate dalla persona menzionata nella seconda questione e che la persona menzionata nella seconda questione diviene debitrice solo a decorrere dal momento in cui è responsabile per l’immagazzinamento e la rimozione delle merci.
6. In caso di soluzione affermativa alla prima delle questioni e, invece, di soluzione negativa alla seconda questione, se si debba considerare che la persona menzionata nella prima questione permane debitrice fino al momento in cui le merci vengano prese in consegna dalla persona indicata nella seconda questione, oppure fino al momento in cui le merci abbiano ricevuto una destinazione doganale».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
14. Hanno presentato osservazioni scritte, nei termini prescritti dall’art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la Commissione, il governo belga e le due società ricorrenti nella causa principale.
15. All’udienza, svoltasi il 7 del corrente mese di aprile, sono comparsi, per esporre oralmente le rispettive tesi, i rappresentanti delle parti che hanno partecipato alla fase scritta.
V – Analisi delle questioni pregiudiziali
A – – Osservazioni preliminari
16. Si impongono due precisazioni preliminari, una in punto di fatto e l’altra in linea di diritto.
17. La prima riguarda il fatto che la Unamar nega recisamente di ammettere di avere consegnato e sottoscritto il manifesto di carico che nella fattispecie costituisce la dichiarazione sommaria. Si tratta di un dato contenuto nell’ordinanza di rinvio, il cui accertamento spetta al giudice nazionale e rispetto al quale la Corte deve restare estranea. A tale proposito, pertanto, non si può avviare alcuna discussione ed occorre cercare la soluzione senza accertare chi abbia evaso tale formalità nella specie.
18. La seconda precisazione, formulata dalla Commissione, riguarda la circostanza che l’Amministrazione belga ha avviato il procedimento a carico della Unamar e della Seaport Terminals in forza dell’art. 202 del Codice, ritenendo che l’obbligazione avesse tratto origine dall’irregolare introduzione delle sigarette nella Comunità, laddove lo Hof van beroep di Anversa ritiene che la norma pertinente sia l’art. 203, che individua il fatto generatore dell’obbligazione nella sottrazione al controllo doganale. La Corte deve attenersi a quest’ultima impostazione, fornendo l’interpretazione al giudice remittente che, ai fini della risoluzione della lite, è competente ad individuare e ad applicare la norma (8).
B – Sulle prime due questioni
19. La controversia nella causa principale presenta contorni ben definiti e verte sull’individuazione del soggetto che, a seguito alla sottrazione dei beni, risponde dell’obbligazione doganale in solido con i responsabili e i partecipanti alla sottrazione, nonché con coloro che utilizzano detti beni conoscendone l’origine illecita. La norma fa riferimento alla «persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea» (art. 203, n. 3, ultimo trattino, primo periodo, del Codice), e i dubbi del Hof van beroep di Anversa riguardano l’individuazione del soggetto che riveste tale qualità.
20. Nel contesto giuridico supra riassunto si distinguono tre fasi. La prima consiste nella presentazione dei beni in dogana, che si concretizza nell’atto formale della dichiarazione sommaria. La fase successiva, in cui le merci vengono prese in custodia temporanea per essere presentate ogni volta che le autorità lo richiedano e che è decisiva ai fini della soluzione della questione pregiudiziale in esame, va dall’ingresso delle merci nel territorio della Comunità all’assegnazione alle stesse di una destinazione doganale. La terza fase ha inizio con tale assegnazione.
21. Nella prima fase l’obbligazione incombe sull’importatore, su colui che trasporta i beni dopo il passaggio della frontiera o sul soggetto per conto del quale agiscono i primi due. Con riguardo alla seconda fase, occorre distinguere due ipotesi: se le merci si trovano ancora sul mezzo di trasporto, l’obbligazione grava sugli stessi soggetti ai quali era riferibile nella prima fase; se le merci sono state scaricate, l’obbligazione incombe alle persone che le detengono per rimuoverle o immagazzinarle. L’art. 101, lett. a), del Codice dispone, infatti, che il depositario deve garantire che le merci non siano sottratte al controllo doganale durante la permanenza sulla banchina.
22. Pertanto, se le merci vengono sottratte al controllo dell’Amministrazione prima di avere ricevuto una destinazione doganale, l’obbligazione tributaria, oltre che agli autori della sottrazione, a coloro che vi hanno preso parte e ai ricettatori, incombe all’importatore, al trasportatore o al loro rappresentato, se le merci non sono ancora state scaricate; in caso contrario, l’obbligazione grava sulle persone che hanno la disponibilità delle merci per trasportarle o custodirle.
23. Questa interpretazione, fondata sul tenore letterale delle disposizioni pertinenti, è altresì conforme, come osserva la Commissione, alla loro finalità: poiché lo scopo è quello di evitare le importazioni illecite, fino a quando le merci importate non ricevano un determinato status doganale e non vengano assoggettate ad imposta o esentate, temporaneamente o definitivamente (9), il possessore deve presentarle ogni volta che gliene sia fatta richiesta e risponde della loro perdita (10). Per gli stessi motivi, l’art. 51, n. 2, del Codice autorizza l’Amministrazione ad esigere dalla persona che detiene le merci in custodia temporanea la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento dell’obbligazione tributaria nel caso in cui il controllo doganale venga eluso.
24. Le suesposte considerazioni mi inducono a suggerire alla Corte di risolvere le prime due questioni pregiudiziali nel senso che l’art. 203, n. 3, ultimo trattino, primo periodo, del Codice, laddove menziona la persona soggetta agli obblighi connessi con la custodia temporanea, fa riferimento:
– se le merci rimangono sul mezzo di trasporto con cui sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, a) alla persona che le ha introdotte, o b) alla persona che, anteriormente e successivamente alla loro presentazione, sia incaricata del trasporto, o c) alla persona per conto della quale agiscono i due soggetti sopra menzionati;
– se le merci sono state scaricate, a coloro che le abbiano nella propria disponibilità per spostarle o immagazzinarle.
C – Sulle questioni 3)-6)
25. Con queste quattro questioni, il giudice belga chiede se nelle due fattispecie ivi descritte sussista una responsabilità simultanea e solidale o se vi sia successione nel tempo, e, in questo secondo caso, in quale momento abbia luogo tale successione. La soluzione è implicita nelle considerazioni svolte in precedenza e nella soluzione proposta per le prime due questioni.
26. Nei casi contemplati dall’art. 203 del Codice, il soggetto cui incombono gli obblighi inerenti alla permanenza dei beni in custodia temporanea è parimenti debitore dei dazi doganali. Tali obblighi, fondamentalmente quello di mantenere le merci a disposizione delle autorità, gravano sul possessore, che l’art. 184 del regolamento di attuazione individua in base ad un criterio oggettivo, vale a dire lo scarico delle merci. Pertanto non esiste un’obbligazione concorrente e solidale, bensì un’obbligazione successiva, per cui il soggetto tenuto a presentare le merci in dogana, nonché a redigere e a sottoscrivere la dichiarazione sommaria, è responsabile fino a quando le merci vengono scaricate, momento a decorrere dal quale diviene debitrice la persona incaricata di rimuoverle e custodirle.
27. Considerata la finalità di tale norma, l’elemento decisivo è costituito dal possesso delle merci e, quindi, dal loro controllo materiale: chi ha i beni nella propria disponibilità e risulta quindi responsabile della loro integrità risponde dell’obbligazione tributaria nel caso in cui le merci in suo possesso vengano sottratte al controllo doganale. Ciò è quanto si desume dall’art. 51, n. 2, del Codice, che induce a chiedere garanzie, durante il possesso temporaneo, per il pagamento dei dazi dovuti nel caso in cui le merci sfuggano al detto controllo.
28. Ai sensi dell’art. 213 del Codice, quando esistano più debitori per una medesima obbligazione, essi sono tenuti al pagamento in solido; tuttavia tale disposizione presuppone un obbligo concorrente (11) che nella fattispecie non sussiste, dato che, come già rilevato, l’art. 184 del regolamento di attuazione esclude qualsiasi obbligazione solidale, stabilendo una successione nella responsabilità con riferimento allo scarico delle merci.
29. Come evidenzia il governo belga, il dichiarante o le persone menzionate all’art. 44, n. 2, del Codice sono tenute ad assegnare alle merci una destinazione doganale, sostenendo le spese determinate dai provvedimenti adottati dalle autorità al fine di regolarizzare la loro posizione (art. 187 del regolamento di attuazione, in relazione all’art. 53 del Codice), ma tali disposizioni sono autonome rispetto a quelle dell’art. 203, n. 3, ultimo trattino, primo periodo, del Codice, che fa riferimento agli obblighi connessi alla custodia, in particolare quello di porre le merci sotto il controllo delle autorità. In altre parole, l’ultima disposizione costituisce una regola per individuare il debitore doganale nei casi in cui siano stati elusi i controlli e considera responsabili, tra gli altri, coloro ai quali incombono gli obblighi connessi con la permanenza delle merci in custodia temporanea, mentre il detto art. 187 contempla una situazione diversa, in cui occorre assegnare una destinazione alle merci affinché escano dal circuito doganale, dopo lo svolgimento delle relative formalità.
30. Pertanto, le persone menzionate nelle questioni 1 e 2 non rispondono in solido, bensì in via successiva, per cui i soggetti indicati nella prima questione sono responsabili solo fino al momento in cui le merci, dopo lo scarico, vengono prese in consegna dai soggetti menzionati nella seconda questione, i quali, a partire da tale momento, diventano gli unici obbligati ai sensi dell’art. 203, n. 3, ultimo trattino, primo periodo, del Codice.
VI – Conclusione
31. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni sottopostele dallo Hof van beroep di Anversa nei termini seguenti:
«1) L’espressione “la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea”, di cui all’art. 203, n. 3, ultimo trattino, del Codice doganale comunitario, approvato con regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, riguarda:
– nel caso in cui le merci rimangano sul mezzo di trasporto con cui sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, a) alla persona che le ha introdotte, o b) alla persona che, anteriormente e successivamente la loro presentazione, sia incaricata del trasporto, o c) alla persona per conto della quale agiscono i due soggetti sopra menzionati;
– nel caso in cui merci siano state scaricate, a coloro che le abbiano nella propria disponibilità per spostarle o immagazzinarle.
2) I due gruppi di soggetti sopra indicati non rispondono simultaneamente e in solido, bensì in via successiva, ragion per cui le persone ricomprese nel primo gruppo restano obbligate solo fino al momento in cui i beni, dopo essere stati scaricati, vengono presi in consegna dalle persone del secondo gruppo, le quali, a decorrere da tale momento, risultano le uniche obbligate ai sensi dell’art. 203, n. 3, ultimo trattino, primo periodo, del Codice».
1 – Lingua originale: lo spagnolo.
2 – Approvato con regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (GU L 302, pag. 1).
3 – La Unamar nega recisamente di avere effettuato la menzionata dichiarazione, dato che emerge dall’ordinanza di rinvio. Nelle sue osservazioni, essa sostiene che il detto documento sarebbe stato firmato e presentato dal rappresentante dell’impresa Hamburg Süd.
4 – Conformemente alla giurisprudenza comunitaria, la disposizione si applica quando, mediante azioni od omissioni, si impedisca alle autorità, anche solo momentaneamente, di accedere ai prodotti e di effettuare i controlli previsti all’art. 37, n. 1, del Codice [sentenze 1° febbraio 2001, causa C‑66/99, D. Wandel (Racc. pag. I-873, punto 47), 11 luglio 2002, causa C-371/99, Liberexim (Racc. pag. I-6227, punto 55), 12 febbraio 2004, causa C‑337/01, Hamann International, punto 31, 29 aprile 2004, causa C‑222/01, British American Tobacco, punto 47, e 20 gennaio 2005, causa C‑300/03, Honeywell Aerospace, punto 19; le ultime tre sentenze non sono ancora state pubblicate nella Raccolta].
5 – Nella sentenza 23 settembre 2004, causa C‑414/02, Spedition Ulustrans (C‑414/02, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39) la Corte ha confermato che il Codice indica esaustivamente i requisiti per individuare le persone debitrici dell’obbligazione doganale. La dottrina sostiene, invece, che il legislatore comunitario, dotato di un lodevole spirito pratico, ha rinunciato a definire il fatto imponibile ed il soggetto passivo, limitandosi ad indicare gli elementi che di volta in volta determinano la nascita dell’obbligazione tributaria e i soggetti tenuti ad adempiere tale obbligazione (v. F. Pelechá Zozaya, El Código aduanero comunitario y su aplicación en España, ed. Marcial Pons, Madrid 1995, pag. 49).
6 – Il corsivo è mio.
7 – Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
8 – Tale scelta risulta corretta, anche perché le merci controverse non sono entrate nel territorio della Comunità illecitamente, bensì in conformità delle procedure indicate negli artt. 38‑41 del Codice; esse sono state sottratte al controllo doganale solo dopo essere state scaricate in attesa di una destinazione.
9 – I beni importati da paesi o territori esterni all’Unione europea acquistano la qualità di prodotti comunitari con l’immissione in libera pratica, operazione che implica l’applicazione dei dazi doganali legalmente dovuti (artt. 79 e 201, n. 1, del Codice). Tuttavia, i beni in questione possono rimanere in regime di transito esterno, immagazzinate, in regime di perfezionamento attivo o in regime di ammissione temporanea, situazioni nelle quali, in linea di principio, non sorge l’obbligazione tributaria (artt. 91, 98, 114 e 137).
10 – Conformemente all’art. 37 del Codice, le merci introdotte nella Comunità sono sottoposte a vigilanza e soggette a controlli da parte delle autorità. Tale situazione si protrae per il tempo necessario a determinarne la posizione doganale.
11 – Così, nel contesto del periodo della cui interpretazione si discute nel caso di specie, sono responsabili in solido l’importatore, il trasportatore e il loro rappresentato, da un lato, o i possessori, dall’altro, a seconda che i prodotti siano stati scaricati o meno dall’imbarcazione.
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