CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 24 maggio 2005 1(1)
Causa C‑147/04
De Groot en Slot Allium BV e
Bejo Zaden BV
contro
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie e
Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales
(Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État della Repubblica francese)
«Libera circolazione di prodotti agricoli – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Disciplina nazionale che riserva la commercializzazione sotto la denominazione “scalogno” agli esemplari coltivati mediante moltiplicazione vegetativa a base di bulbi»
1. Il Conseil d’État della Repubblica francese chiede alla Corte di dichiarare se uno Stato membro possa impedire la distribuzione nel suo territorio, con il nome di scalogni, degli esemplari di allium ascalonicum (2) prodotti con sementi anziché con bulbi.
2. Detto giudice menziona, quali disposizioni comunitarie di riferimento, le direttive 70/458/CEE (3) e 92/33/CEE (4), relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, nonché delle piantine di ortaggi e di altri materiali di moltiplicazione di detti vegetali (5). Tuttavia, fatto salvo l’esame delle direttive, è indispensabile ampliare il panorama, prendendo in considerazione il contenuto del Trattato CE, al fine di fornire al giudice del rinvio una soluzione utile.
I – Ambito normativo
A – Legislazione comunitaria
1. Il diritto primario: mercato comune, libera circolazione delle merci e prodotti agricoli
3. Il mercato comune, che l’art. 2 CE si prefigge di instaurare, comprende l’agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli (6); il suo funzionamento viene garantito attraverso una politica comune [artt. 3, n. 1, lett. e), CE e 32 , nn. 1 e 2, CE], tra le cui finalità figura quella di incrementare la produttività dell’agricoltura, sviluppando il progresso tecnico e assicurando lo sviluppo razionale della produzione [art. 33 CE, n. 1, lett. a)]. L’azione comune richiede, in alcuni casi, il coordinamento delle diverse organizzazioni nazionali del mercato [art. 34, n. 1, lett. b), CE].
4. La creazione di tale struttura richiede altresì l’eliminazione degli ostacoli alla circolazione delle merci all’interno della Comunità [art. 3, n. 1, lett. c), CE], inclusi i prodotti agricoli (art. 32, nn. 1 e 2, CE), per cui sono vietate le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente (artt. 28 CE e 29 CE), fatte salve quelle giustificate dai motivi enunciati all’art. 30 CE (7), che tuttavia non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio.
5. In virtù dell’art. 37 CE, il potere normativo in tale ambito spetta al Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
2. Il diritto derivato: commercializzazione degli strumenti di moltiplicazione degli ortaggi
6. Il conseguimento di risultati soddisfacenti nell’orticoltura dipende in ampia misura dalla qualità e dallo stato fitosanitario delle sementi, delle piantine di ortaggi e degli altri materiali utilizzati per la loro moltiplicazione. Sul fondamento del detto art. 37 CE, il Consiglio ha adottato le direttive citate al fine di armonizzare le condizioni relative alla circolazione degli strumenti di moltiplicazione, eliminando gli ostacoli alla distribuzione dei vegetali menzionati derivanti da una disparità di trattamento negli Stati membri (secondo-quarto ‘considerando’ delle due direttive).
7. Si è optato per la creazione di un catalogo comune, la cui compilazione segue regole coordinate, di modo che l’iscrizione garantisce l’esclusione di qualsiasi restrizione commerciale (quinto, settimo, nono e decimo ‘considerando’ e art. 16 della direttiva sementi; decimo e quindicesimo ‘considerando’ e art. 14 della direttiva piantine di ortaggi).
8. Tuttavia, gli ambiti di applicazione delle due direttive sono diversi.
a) La direttiva sementi
9. Questa direttiva riguarda le sementi degli ortaggi di cui all’art. 2, n. 1, parte A – che non menziona lo scalogno – (8), le cui varietà, una volta ammesse ufficialmente almeno in uno Stato, possono essere certificate (9), controllate quali sementi autorizzate (10) e commercializzate nel territorio della Comunità (art. 3, n. 1).
10. Ogni Stato membro compila uno o più cataloghi (11), in base ai quali viene costituito catalogo comune, che la Commissione provvede a pubblicare (artt. 3, n. 3, e 17).
11. L’ammissione a tali cataloghi è subordinata alla condizione che la varietà sia distinta, stabile e sufficientemente omogenea, vale a dire che si distingua nettamente, per un carattere morfologico o fisiologico importante, da qualsiasi altra varietà ammessa o presentata all’ammissione; che, dopo le sue riproduzioni successive o alla fine di ogni ciclo, essa conservi i suoi caratteri essenziali e che le piante che la compongono – a parte qualche aberrazione – siano, tenendo conto delle particolarità del loro sistema di riproduzione, simili o geneticamente identiche (artt. 4 e 5). Se una varietà perde dette qualità, l’ammissione dev’essere revocata e annullata (artt. 14, n. 1, e 15, n. 1).
12. Gli Stati membri pubblicano ufficialmente i cataloghi delle varietà ammesse nel loro territorio e ne notificano le modifiche agli altri Stati membri e alla Commissione, unitamente ad una breve descrizione delle caratteristiche riguardanti la loro utilizzazione (artt. 10, n. 1, e 11, nn. 1 e 2).
13. Si deve evitare che le sementi catalogate siano soggette ad alcuna restrizione, sebbene uno Stato membro possa essere autorizzato, secondo la procedura prevista all’art. 40 della stessa direttiva, a vietare la commercializzazione delle sementi di una varietà indistinta, instabile o non sufficientemente omogenea (art. 16, nn. 1 e 2).
14. Come ho osservato in precedenza, la Commissione pubblica, sotto la designazione «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi», le varietà le cui sementi, ai sensi dell’art. 16, non sono soggette ad alcuna restrizione (art. 17).
15. Gli Stati membri sono autorizzati, conformemente al citato art. 40, a vietare la vendita di una delle varietà ammesse nel menzionato Catalogo unico qualora la relativa coltura nuoccia sul piano fitosanitario alla coltura di altre specie (art. 18).
16. La direttiva sementi è stata codificata nella direttiva del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/55/CE (12), che, mantenendone il titolo, l’ha sostituita. Il nuovo testo è entrato in vigore nell’agosto 2002, ma non è applicabile alla presente causa, in quanto la controversia verte, come si vedrà in prosieguo, su due tipi di sementi iscritte nel Catalogo comune nel 1997.
b) La direttiva piantine di ortaggi
17. La direttiva riguarda la commercializzazione all’interno della Comunità delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione (13), ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi e alle specie, nonché ai loro ibridi, degli ortaggi elencati nell’allegato II (art. 1), tra cui figura lo scalogno.
18. Detti materiali di moltiplicazione dei vegetali che, enumerati nell’allegato, figurano anche nella direttiva sementi, sono commercializzati liberamente nella Comunità se appartengono a una varietà ammessa ai sensi di quest’ultima direttiva (art. 9, n. 1, della direttiva piantine di ortaggi). Diversamente, per esempio nel caso dello scalogno, la commercializzazione è subordinata all’ammissione ufficiale almeno in uno Stato membro, alle condizioni e secondo le formalità previste dalla direttiva sementi (art. 9, n. 2). In entrambi i casi, l’ammissione al Catalogo comune avviene alle condizioni e con gli effetti di cui agli artt. 16-19 della direttiva sementi (art. 9, n. 4). In particolare, essi non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione oltre a quelle contemplate dalla stessa direttiva piantine di ortaggi (art. 14).
B – Diritto francese: il decreto 17 maggio 1990 (14)
19. Detto decreto riguarda gli esemplari in natura destinati al consumatore (art. 2); esso autorizza l’impiego della denominazione «scalogno» esclusivamente per gli esemplari di Allium cepa L. var ascalonicum derivanti da moltiplicazione vegetativa, mediante bulbi di determinate caratteristiche, e vieta, di conseguenza, la commercializzazione sotto tale nome degli esemplari che si riproducono in altro modo.
20. In virtù dell’art. 214‑2 del Code de la consommation (codice delle leggi per la tutela del consumatore) e del decreto 19 agosto 1955, n. 55‑1126, di applicazione della legge 1° agosto 1905, relativa alla lotta contro le frodi nell’ambito della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli (15), la violazione delle disposizioni del decreto 17 maggio 1990 è sanzionata penalmente come contravvenzione.
II – Fatti, procedimento principale e questione pregiudiziale
21. Lo scalogno è un ortaggio della famiglia delle liliacee, tradizionalmente coltivato mediante moltiplicazione vegetativa (16), con l’impiego di bulbi. Tale metodo di coltivazione è impiegato soprattutto nelle regioni francesi della Bretagna e della Valle della Loira.
22. Le società olandesi De Groot En Slot Allium BV e Bejo Zaden BV (in prosieguo: «De Groot e Bejo») hanno prodotto due varietà di sementi di detto tubercolo, denominate «ambition» e «matador», per la riproduzione sessuata dello scalogno. Il 29 giugno 1995, dopo le prove pertinenti, i due tipi venivano ammessi, conformemente alla direttiva sementi, al catalogo dei Paesi Bassi quali derivati della specie allium ascalonicum L. – Echalote; l’ammissione veniva comunicata, con la descrizione delle caratteristiche dell’ortaggio, agli altri Stati membri e alla Commissione.
23. Il 18 marzo 1997, quest’ultima pubblicava un supplemento alla diciannovesima edizione integrale del Catalogo comune, che includeva le suddette classi sotto la denominazione allium ascalonicum L (17), e le pubblicazioni successive non modificavano la situazione (18). A partire da questa data, gli esemplari di «ambition» e «matador» venivano commercializzati negli Stati membri sotto la denominazione di scalogni, fuorché in Francia, per effetto del decreto 17 maggio 1990.
24. A partire dal 1999, De Groot e Bejo, che si occupavano principalmente della distribuzione del prodotto agricolo ai fini della vendita al consumatore, si specializzavano nella vendita di sementi, segnatamente dei due tipi controversi.
25. Nel 2000 e nel 2001 pervenivano alla Commissione due denunce relative alla libera circolazione di detti ortaggi, rimaste entrambe senza seguito. La prima veniva presentata da coltivatori francesi e olandesi contro l’ammissione nel Catalogo comune delle specie citate; la seconda veniva presentata da produttori olandesi, i quali facevano valere l’incompatibilità del menzionato decreto francese con il diritto comunitario.
26. In una data imprecisata del 2001 (19), De Groot e Bejo proponevano un ricorso amministrativo dinanzi ai ministeri competenti, con cui chiedevano l’abrogazione del decreto, senza però ricevere risposta; di conseguenza, esse esercitavano un’azione contenziosa dinanzi al Conseil d’État, avviando un procedimento cui prendeva parte anche il Comité économique agricole régional «Fruits et légumes de la Région Bretagne» (in prosieguo: il «CERAFEL»).
27. Con ordinanza 4 febbraio 2004, il supremo organo giurisdizionale ha chiesto alla Corte di chiarire se le direttive 70/458 e 92/33 riservino la possibilità di iscrivere nel Catalogo comune solo le varietà di scalogni che si riproducono senza sementi, mediante moltiplicazione vegetativa, e se anche le varietà «matador» e «ambition» possano essere iscritte nella voce riservata a tali ortaggi.
III – Procedimento dinanzi alla Corte
28. Hanno presentato osservazioni scritte, entro il termine fissato dall’art. 20 dello Statuto CE della Corte, la Commissione, i governi francese e dei Paesi Bassi, le società ricorrenti nel procedimento principale e il CERAFEL, i cui rappresentanti sono comparsi all’udienza svoltasi il 21 aprile 2005 per esporre oralmente le rispettive tesi.
IV – Analisi della questione pregiudiziale
29. Nella controversia da cui trae origine la questione pregiudiziale, si chiede di annullare la normativa che disciplina in Francia la commercializzazione degli scalogni destinati al consumatore senza previa trasformazione, in quanto contraria al diritto comunitario. Alla luce di quanto precede, è d’uopo esaminare due aspetti strettamente connessi e trattati in ampia misura in alcune osservazioni scritte: da un lato, l’ambito di applicazione ratione materiae delle direttive interpretate, e, dall’altro, la possibilità che l’ambito normativo di riferimento subisca modifiche, comporti l’abbandono dei testi normativi sopra indicati e integri principi fondamentali del diritto primario, quale il divieto di restrizioni quantitative all’importazione e delle misure di effetto equivalente, sancito dall’art. 28 CE.
A – L’oggetto delle direttive sementi e piantine di ortaggi
30. Queste disposizioni comunitarie attengono agli elementi destinati alla produzione di ortaggi (le sementi, per quanto riguarda la prima, le piantine di ortaggi e altri materiali di moltiplicazione, per quanto riguarda la seconda); il decreto impugnato dinanzi al Conseil d’État riguarda gli esemplari in natura prodotti per la vendita, che costituiscono il risultato del processo di moltiplicazione. In altre parole, il contenuto oggettivo delle normative da confrontare non è coincidente, poiché le discipline comunitarie riguardano la commercializzazione all’interno della Comunità senza restrizioni dei menzionati elementi di moltiplicazione, mentre il decreto concerne la commercializzazione del prodotto agricolo nel territorio francese, ai fini della vendita al pubblico.
31. Tale constatazione consente di fornire una risposta immediata e coerente ai dubbi espressi dal giudice del rinvio, affermando che le direttive controverse non si applicano al procedimento principale in quanto non disciplinano né la commercializzazione né la denominazione del prodotto finale, per cui il decreto 17 maggio 1990 non violerebbe il diritto comunitario. Questa soluzione, sostenuta sia dalla Commissione che da De Groot e Bejo, è conforme non solo alla lettera della legge, ma anche al suo spirito.
32. In linea con gli obiettivi enunciati all’art. 33, n. 1, lett. a), CE, le direttive sementi e piantine di ortaggi mirano ad incrementare la produttività della coltivazione di ortaggi mediante uno strumento particolare: il controllo della qualità e dello stato fitosanitario dei materiali di moltiplicazione, di modo che all’interno della Comunità siano commercializzati senza restrizioni solo i prodotti che soddisfano le condizioni stabilite; a tal fine viene compilato il Catalogo comune, quale strumento di pubblicità e di certezza del diritto.
33. Vero è che gli scalogni comunitari sono prodotti agricoli che non devono incontrare ostacoli interni; tuttavia, tale necessità non discende dalle direttive citate, bensì è imposta dal mercato comune come previsto dal Trattato CE, segnatamente agli artt. 3, n. 1, lett. c), e 32, nn. 1e 2 (20).
34. Riassumendo, ai fini della soluzione della controversia, il Conseil d’État non ha bisogno di sapere se il combinato disposto della direttiva sementi, che non menziona gli scalogni, e della direttiva piantine di ortaggi, che li menziona, comporti il divieto di iscrivere tali prodotti nel Catalogo comune delle sementi di questa varietà di liliacee, senza garantirne la libera circolazione, poiché il decreto su cui il giudice nazionale deve pronunciarsi non disciplina i materiali di moltiplicazione, bensì gli esemplari prodotti ai fini della vendita al dettaglio.
35. Con il divieto di commercializzare sotto il nome di scalogno gli esemplari derivanti da sementi, si incide in maniera indiretta sulla distribuzione di queste ultime, pregiudicando la commercializzazione di tali ortaggi, ma questo aspetto è proprio della discussione nel procedimento principale. La Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio i criteri per accertare se la normativa nazionale sia conforme al diritto comunitario, e a tal fine le direttive piantine di ortaggi e sementi sono irrilevanti.
36. Ma il discorso non si esaurisce qui (21). Tutti i prodotti agricoli devono circolare senza restrizioni (22), poiché questo prescrive l’art. 28 CE, fatta eccezione per le restrizioni giustificate da uno dei motivi enunciati all’art. 30 CE, a prescindere dal fatto che si tratti di esemplari finali, più o meno trasformati, pronti al consumo, o di materiali vegetali per la loro produzione (23).
B – L’applicazione dell’art. 28 CE
1. Una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa
37. Il governo francese si fonda sulla sentenza DaimlerChrysler (24) per sostenere che, quando una materia è armonizzata, essa dev’essere esaminata con riferimento al diritto derivato e non alle norme del Trattato. Tuttavia, questa impostazione comporta un grave inconveniente, in quanto le direttive citate si riferiscono ai materiali di moltiplicazione, ma non agli scalogni, intesi quali prodotti finali. Nulla osta, quindi, a che la Corte si pronunci alla luce del Trattato CE.
38. Dalla sentenza 11 luglio 1974, Dassonville (25), in cui la Corte ha coniato una formula definita «celebre» in un’altra occasione (26), emerge che l’art. 28 CE vieta ogni normativa che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari e vada quindi considerata come una misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative (punto 5).
39. Una normativa che determini una disparità di trattamento tra le merci nazionali e quelle estere presenta tale caratteristica e può essere giustificata unicamente se risponde a uno dei motivi di interesse generale elencati all’art. 30 CE (27).
40. Rientrano altresì nella stessa categoria le disposizioni che, equiparando il regime dei beni importati e di quelli nazionali, rendano più difficile, in qualsiasi modo, l’accesso dei primi al mercato (28). Questi casi si verificano di frequente nei settori non coordinati, in cui le disparità esistenti ostacolano la libera circolazione all’interno della Comunità (29). Tuttavia, tali ostacoli vanno accettati qualora perseguano uno degli obiettivi stabiliti dall’art. 30 CE o siano necessari per l’efficacia dei controlli fiscali, la protezione della salute pubblica, la lealtà dei negozi commerciali e la difesa dei consumatori (30).
41. La dottrina della sentenza Dassonville, più volte ribadita, in alcuni casi in materia di alimenti (31), ha influito su cause caratterizzate da un quadro fattuale analogo a quello del procedimento principale, fornendo criteri utili ai fini della soluzione.
42. La sentenza Miro (32) ha statuito che l’art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) osta a una misura nazionale che subordini l’uso della denominazione di gin, per le bevande alcoliche, all’osservanza di una gradazione alcolica prestabilita e impedisca la commercializzazione delle bevande alcoliche provenienti da altri Stati membri sotto detta denominazione qualora non osservino la gradazione minima fissata, nonostante nel paese d’origine il prodotto sia tradizionalmente consumato e sia garantita un’adeguata informazione agli acquirenti. La sentenza Deserbais (33) si esprime nello stesso senso in relazione ai formaggi Edam.
43. Da parte sua, la sentenza nella citata causa Smanor ha stabilito che la suddetta disposizione non consente che si limiti l’utilizzo del termine «yogurt» nel caso degli yogurt surgelati, legalmente venduti in altri Stati membri, qualora le caratteristiche dei prodotti non siano sostanzialmente diverse da quelle degli yogurt freschi. Nella sentenza 22 ottobre 1998, Commissione/Francia (34), la Corte ha rilevato che detto Stato contravveniva all’art. 28 CE, in quanto negava la distribuzione come «foie gras» del prodotto estero confezionato conformemente a norme e procedure diverse da quelle previste dalla normativa francese. La sentenza Guimont (35) ha interpretato la menzionata disposizione al fine di evitare che uno Stato membro (ancora la Francia) vietasse l’utilizzo della denominazione «formaggio emmenthal» per i prodotti lavorati legalmente senza crosta nella Comunità, al di fuori dei confini nazionali. Anche Spagna e Italia hanno contravvenuto alla suddetta disposizione, secondo le sentenze 16 gennaio 2003 (36), per avere ostacolato l’immissione in commercio, con la denominazione di «cioccolato», di taluni surrogati noti con questo nome in altri paesi comunitari.
44. La presente causa s’inscrive in un contesto analogo (37), dal momento che il divieto di commercializzare con la denominazione «scalogni» esemplari prodotti con sementi non riguarda unicamente gli scalogni coltivati in Francia, bensì anche quelli coltivati al di fuori del territorio di detto Stato. Al pari delle cause citate (38) e di altre analoghe (39), sembra che detto divieto, nel momento in cui riguarda gli scalogni prodotti in altri Stati membri, costituisca un ostacolo alla loro importazione, in quanto comporta l’obbligo di utilizzare una denominazione diversa, ignota ai consumatori o da essi meno apprezzata, rendendo più difficile la commercializzazione dei prodotti in questione e ostacolando indirettamente gli scambi fra gli Stati membri (40).
45. Occorre dunque valutare se le disposizioni del decreto francese siano giustificate da una delle deroghe enunciate nella sentenza «Cassis de Dijon». L’ordinanza di rinvio e le osservazioni presentate nel presente procedimento pregiudiziale non forniscono chiarimenti a tale proposito. Il governo francese e il CERAFEL non si esprimono al riguardo. Tuttavia, il preambolo del decreto 17 maggio 1990 fornisce alcuni indizi attraverso il rinvio alla disciplina relativa alle frodi e alle falsificazioni in materia di prodotti e servizi. Tale richiamo conduce a due possibili ambiti: quello della protezione della proprietà commerciale e quello della tutela dei consumatori (41); nel caso di specie, il primo ambito va senz’altro escluso dall’analisi, in quanto, come ho rammentato al paragrafo 65 delle conclusioni presentate lo scorso 10 maggio nelle cause riunite «Feta II» (42), la deroga di cui all’art. 30 CE va intesa in senso restrittivo e non può essere estesa a casi diversi da quelli previsti, ed è pacifico che la denominazione «scalogno» non rientra affatto in detto ambito specifico (43).
2. La tutela dei consumatori
46. Tale giustificazione per limitare la circolazione delle merci implica che il destinatario dev’essere correttamente informato in merito alle stesse, di modo che la sua scelta non risulti viziata da errore (44).
47. Per informare l’acquirente spesso è sufficiente un’indicazione adeguata (45), con la quale si avverta che gli alimenti offerti, benché siano designati con la medesima denominazione, non sono identici. Questo è quanto impone il principio di proporzionalità (46).
48. Ora, se la differenza tra le merci è marcata, le sentenze Smanor (punto 21) e Deserbais (in un obiter dictum del punto 13) (47) riconoscono allo Stato membro la facoltà di subordinare la commercializzazione di un alimento importato al cambiamento della denominazione, sempreché, sotto il profilo della composizione o della lavorazione del prodotto, esso presenti caratteristiche che lo distinguono in maniera rilevante dai prodotti noti con lo stesso nome nella Comunità, in modo che si possa capire che essi appartengono a categorie diverse.
49. A questo punto non è semplice fornire una soluzione. Innanzi tutto, è fuori discussione che gli scalogni tradizionali e gli scalogni prodotti con sementi presentano, esteriormente, un aspetto simile, anche se, al taglio, emergono differenze sensibili, in quanto solo questi ultimi assomigliano alle cipolle. Inoltre, il processo produttivo si svolge attraverso fasi diverse, giacché nel caso dei primi ha luogo una moltiplicazione vegetativa mediante bulbi, che vengono trapiantati affinché producano piantine proprie, mentre i secondi si riproducono in forma sessuata, con la semina, senza che il prodotto finale dia origine a nuovi esemplari. Tuttavia, nonostante i processi di moltiplicazione differenti, non bisogna dimenticare che, sotto il profilo tassonomico, le due modalità corrispondono alla stessa specie (allium ascalonicum L.).
50. Gli scalogni prodotti con sementi hanno fatto la loro comparsa di recente sul mercato e la loro incidenza sul volume totale della coltivazione comunitaria è molto scarsa. Questo dato si spiega con il fatto che in Francia, primo produttore dell’Unione europea (90% del totale), in generale si impiega il metodo della moltiplicazione vegetativa, in quanto in tale Stato, proprio per effetto del decreto 17 maggio 1990, gli scalogni prodotti mediante moltiplicazione sessuata non ricevono tale denominazione, con la quale vengono invece commercializzati in altri Stati membri, quali i Paesi Bassi (48).
51. La soluzione più adeguata la fornisce la Commissione nelle sue osservazioni scritte, in cui, pur non proponendo una soluzione della questione pregiudiziale, essa propende per un’iniziativa legislativa volta all’armonizzazione della denominazione dei prodotti che riservi la denominazione «scalogni prodotti con sementi» agli esemplari la cui moltiplicazione avviene con sementi; tuttavia, in mancanza di provvedimenti in tal senso, spetta alla Corte fornire al Conseil d’État i criteri pertinenti per risolvere la controversia principale.
52. Alla luce di tali circostanze e tenuto conto del fatto che la finalità perseguita dalle autorità francesi può essere raggiunta informando adeguatamente l’acquirente, mediante idonea etichettatura, che l’ortaggio acquistato è stato prodotto con sementi, propongo alla Corte di confermare al giudice del rinvio che l’art. 28 CE osta a una normativa nazionale quale quella in esame, che pone ostacoli non necessari, la cui tutela penale ne evidenzia il carattere sproporzionato.
V – Conclusione
53. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sottopostale dal Conseil d’État francese dichiarando quanto segue:
«1) Le direttive del Consiglio 29 settembre 1970, 70/458/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, e 28 aprile 1992, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, non si applicano ad una fattispecie come quella del procedimento principale.
2) L’art. 28 CE osta a una normativa nazionale che riservi il diritto di utilizzare la denominazione “scalogno” agli scalogni prodotti mediante moltiplicazione vegetativa, escludendo quelli prodotti con sementi, quando questi ultimi vengono commercializzati e prodotti legalmente sotto questo nome in altri Stati membri e un’etichettatura adeguata è sufficiente per garantire una corretta informazione dei consumatori in merito al diverso processo di moltiplicazione».
1 – Lingua originale: lo spagnolo.
2 – Lo scalogno è un tubercolo, appartenente allo stesso genere della cipolla (allium cepa L.) e dell’aglio (allium sativum), utilizzato come condimento. Proviene dall’Asia centrale e deve la denominazione all’antica città palestinese di Ascalon, dove veniva coltivato.
3 – Direttiva del Consiglio 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 225, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva sementi»).
4 – Direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 157, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva piantine di ortaggi»).
5 – A tutt’oggi la Corte non ha fornito un’interpretazione di dette direttive; essa ha unicamente dichiarato in due occasioni che la Repubblica italiana è venuta meno ai propri obblighi comunitari per non aver recepito le due direttive entro il termine stabilito: v. per la direttiva sementi, sentenza 26 febbraio 1976, causa 52/75, Commissione/Italia (Racc. pag. 277), e per la direttiva piantine di ortaggi, sentenza 30 novembre 1995, causa C‑118/95, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑4281).
6 – Nelle conclusioni presentate il 28 aprile 2005 nelle cause riunite C‑346/03, Atzeni e a., e C‑529/03, Scalas e Lilliu, decise con sentenza 23 febbraio 2006 (Racc. pag. I‑1875, paragrafi 104 e segg.), ho esaminato l’interdipendenza tra produzione agricola, mercato comune e concorrenza.
7 – Tale disposizione si riferisce all’ordine pubblico, alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale e alla tutela della proprietà industriale e commerciale.
8 – L’indice può variare, dato che sono previste modifiche ai sensi dell’art. 2, n. 1 bis (introdotto dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 78/55/CE; GU 1978, L 16, pag. 23).
9 – L’art. 2, n. 1, definisce le «sementi di base» (parte B) e le «sementi certificate» (parte C).
10 – Si tratta delle sementi che l’art. 2, n. 1, parte D, denomina «sementi standard», come si desume da altre versioni linguistiche diverse da quella spagnola, per esempio le versioni francese («semences standard»), inglese («standard seed»), tedesca («Standardsaatgut»), italiana («sementi standard») e portoghese («sementes-tipo»). Rientrano in questa categoria le sementi che presentano sufficienti identità e uniformità, sono previste soprattutto per la produzione di ortaggi e, se soddisfano le condizioni di purezza, tenore in materia grassa di altre specie e di facoltà germinativa di cui all’allegato II della direttiva, sono sottoposte a posteriori a controllo ufficiale mediante sondaggi.
11 – Esistono cataloghi delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione, al controllo in quanto sementi standard e alla commercializzazione (art. 3, n. 2).
12 – GU L 193, pag. 33.
13 – Per «materiali di moltiplicazione» si intendono le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di ortaggi, mentre per «piantine» si intendono le piante intere o le parti di piante, comprese le marze, destinate a essere piantate per la produzione di altri ortaggi [art. 3, lett. a) e b)].
14 – Decreto pubblicato nel Journal officiel de la République française n. 127 del 2 giugno 1990.
15 – Journal officiel de la République française del 23 agosto 1955.
16 – La moltiplicazione delle piante pluricellulari avviene con metodo asessuale, fondato sul distacco naturale o indotto di parti di un esemplare (stoloni, bulbi, tubercoli, rizomi) atti a crescere e generare, in condizioni favorevoli, un nuovo esemplare.
17 – GU 1997, C 87 A, pagg. 1 e segg., segnatamente pag. 4. Il governo francese contesta l’inclusione e ne critica l’illegittimità, ma tale contestazione non ha avuto seguito, in quanto non è stata sollevata entro i termini fissati dalla direttiva sementi.
18 – Ventesima (GU 1998, C 130 A, pag. 5), ventunesima (GU 1999, C 167 A, pag. 5), ventiduesima (GU 2003, C 308 A, pag. 5) e ventitreesima (GU 2004, C 260 A, pag. 8) edizione.
19 – Nell’ordinanza con cui solleva la questione pregiudiziale, il Conseil d’État indica la data del 28 febbraio 2001 (secondo ‘considerando’); le ricorrenti nel procedimento principale non specificano la data del ricorso; il governo francese si riferisce al 21 febbraio 2001 quale data in cui le società De Groot e Bejo hanno chiesto l’abrogazione del decreto; neanche il CERAFEL, nella domanda di intervento, chiarisce questo punto; da ultimo, la Commissione data il ricorso al 26 febbraio 2001 (punto 17 delle sue osservazioni scritte), giorno indicato quale data del ricorso anche nella relazione d’udienza (punto 23).
20 – Nelle conclusioni relative alle cause Atzeni e a. e Scalas e Lilliu, cit., ho osservato che la politica agricola costituisce una delle modalità di integrazione per conseguire gli obiettivi di natura economica della Comunità (paragrafo 104).
21 – La sentenza 20 maggio 2003, causa C‑469/00, Ravil (Racc. pag. I‑5053, punto 27), rammenta che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’art. 234 CE, spetta a quest’ultima fornire al giudice a quo una soluzione utile che consenta di dirimere la controversia sottopostagli; la Corte può riformulare la questione (sentenza 28 novembre 2000, causa C‑88/99, Roquettes Frères, Racc. pag. I‑10465, punto 18) e prendere in considerazione norme di diritto comunitario cui non si è fatto riferimento nell’ordinanza di rinvio (sentenza 18 maggio 2000, causa C‑230/98, Schiavon, Racc. pag. I‑3547, punto 37).
22 – La libera circolazione dei prodotti agricoli consiste nella commercializzazione senza ostacoli dai luoghi di produzione a quelli di trasformazione e consumo. In tal senso v. L. Lorvellec, in «La liberté de circulation des marchandises agricoles», Derecho agrario ante el tercer milenio (VI Congreso Mundial de Derecho Agrario), edizione dell’Università di Almería e Dykinson, S.L., Madrid 2002, pag. 709.
23 – Secondo il ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva sementi, le sementi rispondenti alle condizioni stabilite devono essere soggette, «fatta salva l’applicazione dell’articolo 36 del Trattato [CE]» (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE), unicamente alle restrizioni previste dalle norme comunitarie.
24 – Sentenza 13 dicembre 2001, causa C‑324/99 (Racc. pag. I‑9897).
25 – Sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74 (Racc. pag. 837, punto 5).
26 – Paragrafo 48 delle conclusioni nella causa C‑317/95, Canadane Cheese Trading e Kouri (Racc. 1997, pag. I‑4681), archiviata con ordinanza 8 agosto 1997, in seguito al ritiro da parte del giudice del rinvio delle questioni pregiudiziali sollevate.
27 – In questi termini si esprime la sentenza 10 gennaio 1985, causa 229/83, Leclerc (Racc. pag. 1, punto 29).
28 – V. paragrafo 33 delle mie conclusioni nella causa C‑398/98, Commissione/Grecia, decisa con sentenza 25 ottobre 2001 (Racc. pag. I‑7915).
29 – Va ricordato che, conformemente alla sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C‑267/91 e C‑268/91, Keck e Mithouard (Racc. pag. I‑6097), l’art. 28 CE non riguarda le differenze derivanti dalla diversa disciplina relativa alle modalità di vendita, sempreché tale disciplina valga nei confronti di tutti gli operatori che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia esteri (punti 16 e 17).
30 – Questa valutazione è stata formulata per la prima volta nella sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe (Racc. pag. 649, punto 8), nota come «Cassis de Dijon», e confermata in più occasioni, per esempio nella sentenza 14 luglio 1988, causa 298/87, Smanor (Racc. pag. 4489, punto 15).
31 – In tal senso v. sentenze 12 marzo 1987, causa 176/84, Commissione/Grecia (Racc. pag. 1193), e causa 178/84, Commissione/Germania (Racc. pag. 1227), in cui la Corte ha dichiarato l’inadempimento degli obblighi comunitari da parte degli Stati membri convenuti, in quanto essi vietavano nei relativi territori la commercializzazione di birre di altri paesi della Comunità prodotte con metodi diversi da quelli previsti nelle rispettive legislazioni. Le sentenze 14 luglio 1988, causa 407/85, Glocken e a. (Racc. pag. 4233), e causa 90/86, Zoni (Racc. pag. 4285), hanno esaminato il sistema italiano che vietava la vendita di paste prodotte con grano tenero o con una miscela di grano tenero e grano duro. In termini analoghi si è espressa la sentenza 14 luglio 1994, causa C‑17/93, Van der Veldt (Racc. pag. I‑3537), secondo cui costituiva una misura di effetto equivalente a una restrizione all’importazione la disciplina nazionale che impediva l’offerta di pane e di altri prodotti della panificazione con un determinato tenore in sale. Il prosciutto sagomato olandese, composto di pezzi di spalla di suino e il divieto di vendita in Germania sono stati oggetto della sentenza 9 febbraio 1999, causa C‑383/97, Van der Laan (Racc. pag. I‑731). Nella sentenza 19 giugno 2003, causa C‑420/01, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑6445), la Repubblica italiana è stata dichiarata inadempiente ai propri obblighi in quanto non consentiva lo smercio di bevande energetiche contenenti un dato tenore in caffeina. Da ultimo, la stessa censura è stata rivolta al Regno di Danimarca e al Regno dei Paesi Bassi nelle sentenze 23 settembre 2003, causa C‑192/01, Commissione/Danimarca (Racc. pag I‑9693), e 2 dicembre 2004, causa C‑41/02, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I‑11375), in quanto subordinavano la commercializzazione nei rispettivi territori di alimenti arricchiti, legalmente commercializzati in altri Stati membri, alla prova che detto arricchimento rispondesse a un fabbisogno nutrizionale delle loro popolazioni. Sulla stessa linea si collocano le sentenze 29 aprile 2004, causa C‑387/99, Commissione/Germania, e causa C‑150/00, Commissione/Austria (Racc. pag. I‑3887), in cui la Corte ha dichiarato che detti Stati erano venuti meno ai loro impegni in quanto classificavano sistematicamente come medicinali i preparati vitaminici commercializzati legalmente in altri Stati della Comunità come integratori alimentari.
32 – Sentenza 26 novembre 1985, causa 182/84 (Racc. pag. 3731).
33 – Sentenza 22 settembre 1988, causa 286/86 (Racc. pag. 4907).
34 – Detta sentenza è stata pronunciata nella causa C‑184/96 (Racc. pag. I‑6197).
35 – Sentenza 5 dicembre 2000, causa C‑448/98 (Racc. pag. I‑10663).
36 – Sentenze Commissione/Spagna, causa C‑12/00 (Racc. pag. I‑459), e Commissione/Italia, causa C‑14/00 (Racc. pag. I‑513).
37 – Il governo francese sostiene che la giurisprudenza citata si applica solo agli alimenti lavorati, e non allo scalogno; dinanzi a tale argomento, si deve osservare che il Trattato CE garantisce la libera circolazione dei prodotti agricoli, a prescindere dal relativo grado di trasformazione.
38 – Nella sentenza Commissione/Francia, cit., la Corte rileva come una normativa che vieti la messa in commercio di un foie-gras lavorato secondo le norme dello Stato membro d’origine, ma che non è pienamente conforme alla prassi tradizionale dello Stato membro di destinazione, può ostacolare, per lo meno potenzialmente, il commercio fra gli Stati (punto 18).
39 – Sentenze 12 marzo 1987, Commissione/Grecia (punto 26), Commissione/Germania (punto 29), Glocken e a. (punto 11) e Zoni (punto 11), cit.
40 – Sentenze Miro (punto 22), Smanor (punti 12 e 13), Guimont (punto 26), Commissione/Spagna (punti 79 e 82) e 16 gennaio 2003, Commissione/Italia (punto 75), cit.
41 – A quest’ultimo settore ha fatto riferimento in udienza la rappresentante del governo francese.
42 – Cause riunite C‑465/02 e C‑466/03, Germania/Commissione e Danimarca/Commissione, non ancora decise alla data di questo documento.
43 – La sentenza 10 novembre 1992, causa C‑3/91, Exportur (Racc. pag. I‑5529), ha statuito, sulla base della sentenza 31 ottobre 1974, causa 16/74, Centrafarm (Racc. pag. 1183), che l’art. 36 del Trattato ammette deroghe alla libera circolazione delle merci unicamente qualora queste siano giustificate dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l’oggetto specifico della proprietà industriale o commerciale (punto 24).
44 – V., tra l’altro, sentenze Smanor, punto 18, e Commissione/Spagna, punto 84, cit.
45 – Le sentenze Guimont, punto 31, e Commissione/Spagna, punto 86, che ho già richiamato, applicano questo criterio.
46 – La sentenza Van der Laan, cit., rammenta che gli interessi dei consumatori devono essere tutelati con mezzi che non ostacolino l’importazione di merci legalmente prodotte e smerciate in altri Stati membri, in particolare collocando un’etichetta che ne specifichi le caratteristiche (punto 24). La sentenza Smanor conferma espressamente tale principio ai punti 15 e 23.
47 – Il principio è stato successivamente ribadito nella sentenza 12 settembre 2000, causa C‑366/98, Geffroy (Racc. pag. I‑6579, punto 22). V. parimenti sentenze Commissione/Francia, punto 23; Guimont, punto 30; Commissione/Spagna, punto 85, e 16 gennaio 2003, Commissione/Italia, punto 80, cit.
48 – Prima del più recente allargamento della Comunità e con esclusione degli scalogni coltivati in Francia, quelli originati da sementi rappresentavano il 50% della produzione comunitaria.
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