CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 14 settembre 2006 1(1)
Causa C‑156/04
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica ellenica
«Inadempimento – Violazione dell’art. 90 CE e della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto – Utilizzazione provvisoria sul territorio greco di veicoli immatricolati in un altro Stato membro – Applicazione delle disposizioni doganali che si applicano ai veicoli provenienti da paesi terzi»
I – Introduzione
1. Nella causa in esame la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 90 CE e dell’art. 1 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (2) (in prosieguo: la «direttiva 83/182» o la «direttiva»). Il ricorso della Commissione mira a far dichiarare alla Corte che lo Stato greco è carente nell’adempiere gli obblighi gravanti su di esso in forza dell’art. 90 CE e dell’art. 1 della direttiva 83/132, in quanto siffatte disposizioni vengono violate dalla prassi amministrativa vigente in Grecia con riguardo all’importazione temporanea di autoveicoli a motore.
2. La presente causa è fondata su una serie di denunce, ricevute dalla Commissione e dal Parlamento europeo, aventi ad oggetto le modalità con cui le autorità greche accertano violazioni e impongono sanzioni quando non sono rispettate le disposizioni per l’importazione temporanea di autoveicoli a motore.
3. Non è del resto la prima volta che la prassi seguita dalle autorità elleniche con riguardo all’importazione temporanea di autoveicoli a motore viene esaminata dalla Corte (3). Già nel 1991 la Commissione ha avviato una procedura di inadempimento, che è sfociata in una condanna della Repubblica ellenica. Inoltre i giudici nazionali greci hanno posto diverse questioni pregiudiziali, in cui figura, come tema ricorrente, la proporzionalità del sistema sanzionatorio applicato dalle autorità greche in caso di violazione delle norme (4).
II – Ambito normativo
A – Art. 90 CE
4. L’art. 90 CE stabilisce:
«Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni».
B – Direttiva 83/182
5. La direttiva 83/182 è stata adottata al fine di sopprimere gli ostacoli alla libera circolazione dei residenti comunitari derivanti dai regimi fiscali applicati all’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto ad uso privato o professionale, tra cui gli autoveicoli a motore. A norma della direttiva, gli autoveicoli a motore ad uso privato possono essere temporaneamente importati in un altro Stato membro a determinate condizioni. In questo caso gli Stati membri accordano franchigia dall’imposta sulla cifra d’affari, dalle accise e dalle tasse che figurano in allegato alla direttiva (5).
6. La franchigia dalle imposte e dalle tasse è concessa qualora siano soddisfatte tre condizioni. Innanzitutto, il privato che importa i suddetti veicoli deve risiedere in uno Stato membro diverso da quello dell’importazione temporanea. In secondo luogo, i suddetti mezzi di trasporto devono essere utilizzati a fini privati, cioè non per esercitare attività retribuite o aventi scopo di lucro. In terzo luogo, i mezzi di trasporto non possono essere né ceduti né noleggiati nello Stato membro di importazione temporanea, né prestati a residenti di questo Stato (6).
7. Per poter invocare la franchigia un privato deve poter provare la sua residenza. In generale, è sufficiente a tal fine una carta d’identità o qualsiasi altro documento valido. Le autorità competenti dello Stato membro d’importazione possono, qualora abbiano dubbi circa l’esattezza della dichiarazione di residenza effettuata, chiedere qualsiasi elemento d’informazione o prove supplementari (7).
8. Le disposizioni rilevanti della direttiva sono riportate di seguito.
9. L’art. 1 così recita:
«1. Alle condizioni stabilite in appresso, gli Stati membri accordano, all’atto dell’importazione temporanea in provenienza da uno Stato membro di autoveicoli a motore – compresi i rimorchi –, roulottes da campeggio, imbarcazioni da diporto, aerei da turismo, velocipedi e cavalli da sella, una franchigia:
– dalle imposte sulla cifra d’affari, dalle accise e da ogni altra imposta sui consumi,
– dalle tasse che figurano in allegato alla presente direttiva.
(…)»
10. L’art. 3 cosi dispone:
«Importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto per uso privato
È concessa una franchigia dalle imposte e tasse di cui all’articolo 1, per una durata continua o non continua non superiore a sei mesi per ogni periodo di dodici mesi, all’atto dell’importazione temporanea dei veicoli da turismo, delle roulottes da campeggio, delle imbarcazioni da diporto, degli aerei da turismo e dei velocipedi, alle seguenti condizioni:
a ) il privato che importa i suddetti beni deve:
aa ) avere la sua normale residenza in uno Stato membro diverso da quello dell’importazione temporanea;
bb ) utilizzare i suddetti mezzi di trasporto per uso privato;
b ) i mezzi di trasporto non possono essere né ceduti né noleggiati nello Stato membro di importazione temporanea, né prestati a residenti di questo Stato. (...)».
11. L’art. 7 della direttiva 83/182 stabilisce:
«1. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si intende per “residenza normale” il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all’anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.
Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano risultati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un’università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.
2. I privati forniscono le prove del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, in particolare con la carta d’identità, o mediante qualsiasi altro documento valido.
3. Qualora la autorità competenti dello Stato membro d’importazione abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione della residenza normale effettuata in conformità del paragrafo 2 od anche ai fini di taluni controlli specifici, dette autorità possono chiedere qualsiasi elemento d’informazione o prove supplementari».
12. L’art. 9 della direttiva contiene alcune norme particolari. Una di queste norme, formulata al n. 1, così stabilisce:
«Gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore e/o di prevedere regimi più favorevoli di quelli contemplati dalla presente direttiva . Essi hanno in particolare facoltà di permettere, su richiesta dell’importatore, l’importazione temporanea per periodi più lunghi di quelli di cui all’articolo 3 e all’articolo 4 , paragrafo 2 . In quest ‘ultimo caso, gli Stati membri possono riscuotere le tasse elencate nell’allegato della presente direttiva per i periodi superiori a quelli previsti dalla presente direttiva. (...)».
13. All’art. 10 figurano le disposizioni conclusive della direttiva. Il n. 2 recita:
«Quando l’applicazione pratica delle disposizioni della presente direttiva pone difficoltà, le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano di comune accordo le decisioni necessarie, tenendo conto in particolare delle convenzioni e delle direttive comunitarie in materia di reciproca assistenza».
C – La normativa greca applicabile
14. L’art. 137 del Codice doganale, entrato in vigore con legge n. 2960/2001, intitolato «Violazioni e sanzioni», consiste nelle sezioni A – «Veicoli comunitari», B – «Veicoli provenienti da paesi terzi» e C – «Veicoli comunitari e veicoli provenienti da paesi terzi». Le norme delle parti A e C così dispongono:
«A. Veicoli comunitari
1. Il possesso o l’uso di veicoli comunitari da parte di persone residenti in Grecia, che non abbiano adempiuto ad una delle formalità menzionate negli artt. 129 e 130 del presente codice doganale, costituisce una contravvenzione doganale semplice ai sensi dell’art. 142, n. 1, del presente codice. Nei casi indicati è irrogata un’ammenda stabilita a seconda dell’ammontare degli oneri fiscali vigenti per il veicolo.
2. Le disposizioni del paragrafo precedente si applicano anche quando la dichiarazione di arrivo del veicolo è stata effettuata, ma il debitore del tributo non si presenta alle autorità doganali, nei tre mesi successivi alla data in cui la tassa di registrazione è divenuta esigibile, per regolarizzare la situazione del veicolo.
3. Le disposizioni del paragrafo A1 non si applicano qualora, prima dell’accertamento della violazione menzionata da parte delle autorità competenti, l’interessato si presenti spontaneamente alle autorità doganali per soddisfare le formalità previste secondo il caso. In questi casi vengono inflitte le ammende di cui al paragrafo A4 del presente articolo. Se l’interessato non produce documenti da cui risulti la data dell’arrivo del veicolo nel paese, invece dell’ammenda prevista al paragrafo A4 del presente articolo verrà irrogata una sanzione di EUR 1500.
4. Il compimento delle infrazioni sopra indicate è considerato come una contravvenzione doganale semplice, punita, a seconda dei casi, con una delle seguenti ammende.
a) Per la mancata presentazione della dichiarazione di cui all’art. 129, nn. 1 e 2, un’ammenda di EUR 300 per veicolo.
b) Per l’utilizzazione del veicolo dopo il termine indicato all’art. 129, n. 3, un’ammenda pari a EUR 1 500, che viene ridotta ad un quinto qualora il proprietario del veicolo abbia diritto ad una franchigia definitiva, ai sensi dell’art. 132.
c) Per il mancato rispetto di una delle condizioni di cui all’art. 136, n. 2, un’ammenda di EUR 150.
d) Per la presentazione tardiva della dichiarazione speciale di cui all’art. 130, n. 2, del presente codice, il tardivo rinvio o esportazione, o l’abbandono o la distruzione o l’immobilizzazione del veicolo, una penalità di mora per ogni giorno di ritardo che viene calcolata come segue:
Veicoli privati e veicoli del tipo JEEP:
– fino a 1 600 cc, EUR 30;
– da 1 601 a 2 000 cc, EUR 30;
– da 2 001 cc, EUR 60,
– Autocarri, di qualsiasi cilindrata, EUR 20.
– Motocicli, di qualsiasi cilindrata, EUR 10.
e) Per il mancato rispetto della condizione di cui all’art. 136, n. 4, o per il superamento del termine di permanenza o di impiego del veicolo provvisto dell’autorizzazione al traffico di cui all’art. 139, nn. 1 e 2, del presente codice, viene comminata, a seconda dei casi, la penalità di mora prevista al paragrafo A4, lett. d), del presente codice, per ogni giorno successivo alla scadenza dell’autorizzazione provvisoria al traffico.
f) Per il pagamento tardivo dell’imposta di registrazione relativa alla dichiarazione di cui all’art. 130, n. 2, del presente codice, presentata tardivamente o tempestivamente, per ogni giorno di ritardo viene inflitta la penalità di mora di cui alla menzionata lett. d). La sanzione non viene irrogata qualora il pagamento tardivo dell’imposta di registrazione non sia imputabile a chi ha ricevuto il veicolo.
g) Quando il veicolo utilizzato nel paese, in forza dell’art. 133, n. 2, del presente codice, è guidato da un’altra persona, non abilitata alla sua guida, viene irrogata un’ammenda di EUR 700, se la persona abilitata si trovava nel paese nel momento in cui è stata commessa la violazione. L’utilizzazione del menzionato veicolo da parte di altra persona, non abilitata, significa che il veicolo viene sottratto al regime di cui all’art. 133 del presente codice, quando, nel momento in cui la violazione viene constatata, la persona abilitata non si trova nel paese, cosicché alla persona non abilitata si applicano le disposizioni di cui al paragrafo A1 del presente articolo. L’insieme delle ammende previste al paragrafo A4 del presente articolo non può superare l’importo degli oneri fiscali esigibili per il veicolo.
5. L’onere di provare alle autorità fiscali il soddisfacimento delle condizioni per poter fruire dei vantaggi di cui agli artt. 132 e 133 del presente codice, grava sugli interessati.
B. Veicoli provenienti da paesi terzi
(…)
C. Veicoli comunitari e veicoli provenienti da paesi terzi
1. Oltre alla irrogazione delle ammende di cui ai precedenti paragrafi A1, A4, B4 e B5, i veicoli sono anche sottoposti a sequestro conservativo temporaneo con atto delle autorità doganali che hanno constatato l’infrazione. Il rilascio avviene dopo il pagamento delle ammende dovute e di eventuali altri oneri. Se il veicolo non è ritirato entro i sei mesi successivi alla data in cui l’atto con il quale sono state irrogate le ammende ha acquisito carattere definitivo, esso diviene di diritto proprietà dello Stato e le ammende inflitte vengono ridotte del 100%.
2. In caso di utilizzazione dei veicoli di cui all’art. 125, n. 1, del presente codice, prima del pagamento dell’imposta di registrazione dovuta, l’autorità doganale competente infligge ai proprietari o ai possessori una multa pari al quintuplo dell’imposta di circolazione esigibile per quei veicoli.
3. Le norme relative alle infrazioni doganali e al contrabbando di cui agli artt. 142 e segg. del presente codice si applicano anche nel caso di dichiarazioni inesatte o di falsificazione dei documenti probatori prodotti, in base ai quali si accerta in che anno i veicoli sono stati immessi in circolazione per la prima volta e di quale tecnologia ambientale sono dotati, al fine dell’esenzione dall’imposta di registrazione o della riscossione di un’imposta ridotta.
4. Le infrazioni indicate all’art. 155, n. 2, lett. g) e lett. h) del presente codice, valgono per analogia anche per l’imposta di registrazione e sono punite ai sensi delle disposizioni sul contrabbando contenute nel presente codice.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle infrazioni accertate prima della data di pubblicazione del presente codice nella Gazzetta Ufficiale, per cui penda un procedimento dinanzi a tribunali amministrativi o penali, o dinanzi alla dogana o ad altre autorità competenti, nei limiti in cui gli interessati, entro sei mesi dal ricevimento del testo contenente la cartella amministrativa, presentino domanda per venire assoggettati alle presenti disposizioni, rinuncino ai ricorsi e paghino le ammende o le imposte maggiorate previste dalle disposizioni dei presenti articoli.
6. Con delibera del ministro delle Finanze, possono essere adottate misure di controllo interne integrative, ove queste siano considerate necessarie per la corretta applicazione del presente codice».
III – Il procedimento precontenzioso
15. La Commissione ha ricevuto diverse denunce aventi ad oggetto le misure adottate dalle autorità elleniche nei confronti di autoveicoli a motore temporaneamente importati da un altro Stato membro. Siffatte denunce riguardano segnatamente:
– il sequestro di veicoli da parte di funzionari del ministero delle finanze, seguito dalla confisca ad opera dell’amministrazione fiscale;
– forti ammende per infrazioni relative all’utilizzazione di autoveicoli a motore temporaneamente importati, compreso l’immediato pagamento di tasse che di norma sono riscosse in caso di importazione definitiva;
– avvio del procedimento penale per contrabbando, delitto che può essere punito con la condanna a parecchi anni di carcere;
– mantenimento della presunzione che la nazionalità delle persone determina la loro residenza; le autorità elleniche impongono un onere della prova sproporzionato ai cittadini greci, quando questi devono dimostrare che la loro residenza si trova in un altro Stato membro.
16. Facendo seguito alle denunce sopra menzionate, il 17 maggio 1999 la Commissione indirizzava alla Repubblica ellenica una diffida, in cui sosteneva che questo Stato membro non aveva adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 90 CE e della direttiva 83/182. Le autorità greche rispondevano il 1º settembre 1999.
17. Giudicando che la Repubblica ellenica non avesse adottato misure adeguate per porre fine alla violazione, la Commissione, il 29 novembre 2000, le inviava un parere motivato. Nella sua risposta scritta del 21 febbraio 2001 il governo greco spiegava lo sviluppo della normativa greca e della prassi amministrativa.
18. Dopo aver esaminato tale risposta, e tenendo conto della rilevante normativa greca come modificata allo scadere del termine stabilito nel parere motivato, la Commissione ha deciso di avviare la presente procedura di inadempimento, in cui fa valere soltanto le censure formulate nel suo parere motivato.
19. La Commissione e il governo greco sono stati sentiti all’udienza dibattimentale del 22 giugno 2006.
IV – Osservazioni preliminari
20. L’antefatto del ricorso della Commissione è rappresentato da una serie di denunce ricevute dalla Commissione e dal Parlamento europeo sulle irregolarità prodottesi in Grecia. All’udienza dibattimentale la Commissione ha sottolineato di voler dimostrare che si tratta di una prassi diffusa e non di incidenti sporadici. Essa pertanto non chiede alla Corte di giudicare i singoli casi, ma i problemi che ancora permangono nella prassi amministrativa greca in sede di applicazione della normativa doganale.
21. Il governo greco si oppone a questo approccio della Commissione. L’esistenza di una prassi amministrativa in contrasto con la direttiva non può essere dimostrata sulla base di alcune denunce di privati, ricevute dalla Commissione. La Commissione non può chiedere alla Corte di pronunciarsi su controversie individuali. In ogni caso, la Repubblica ellenica sostiene che la valutazione dei fatti rientra nel potere esclusivo delle autorità nazionali competenti, con la supervisione degli organi giurisdizionali interni. Inoltre il governo greco mette in dubbio la rappresentatività degli esempi invocati dalla Commissione.
22. Presentando la sua domanda in questo modo, la Commissione vuole ottenere una dichiarazione che la prassi amministrativa in Grecia non è compatibile con il risultato perseguito dalla direttiva in senso generalizzato e strutturale. Pertanto la Commissione sembra chiedere alla Corte di giudicare per analogia con la sentenza nella causa Commissione contro Irlanda sul rispetto della direttiva sui rifiuti (8).
23. Per ottenere dalla Corte una sentenza come quella richiesta dalla Commissione, dovranno essere soddisfatte le condizioni formulate nella menzionata sentenza Commissione contro Irlanda. Secondo la Corte, occorre dimostrare che le autorità di uno Stato membro hanno sviluppato una prassi reiterata e persistente contraria alle disposizioni di una direttiva (9). Innanzitutto deve trattarsi di una prassi più generale o di un modello in cui l’inadempimento tende a ripetersi costantemente. Inoltre la situazione di inadempimento deve essersi prolungata per un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo l’entrata in vigore dell’obbligo comunitario in questione. Infine l’inadempimento deve aver prodotto effetti negativi sul raggiungimento degli obiettivi della normativa comunitaria (10). I casi invocati dalla Commissione devono offrire una base adeguata per poter constatare la sussistenza di un inadempimento strutturale.
24. Nella valutazione dei fatti e delle circostanze illustrate dalla Commissione, con cui essa cerca di dimostrare l’esistenza di una prassi amministrativa, occorre tenere presente che questa domanda della Commissione non rappresenta un caso isolato. Già più volte è stato chiesto alla Corte di esprimere un giudizio su prassi amministrative analoghe. Da quelle pronunce della Corte emerge già che il regime e la prassi di applicazione e di controllo vigenti in Grecia danno certamente luogo ad obiezioni (v. par. 3).
25. Il ricorso della Commissione contiene sostanzialmente le quattro censure qui di seguito formulate, che verranno trattate nel seguente ordine:
– i problemi vertenti sulla determinazione del luogo di residenza;
– le sanzioni sproporzionate inflitte in caso di violazione delle prescrizioni;
– la riscossione sistematica dell’imposta stabilita per l’importazione definitiva di veicoli in caso di secondo furto di veicoli temporaneamente importati;
– i problemi connessi con l’applicazione della direttiva 83/182.
V – Valutazione
A – La prova della residenza
26. La Commissione sostiene che la prassi greca è incompatibile con l’art. 7, n. 2, della direttiva 83/182 e con la presunzione di innocenza in quanto impone un onere più gravoso per la prova della residenza. Le autorità greche considererebbero sistematicamente i proprietari di veicoli registrati in un altro Stato membro come cittadini greci residenti in Grecia. Segnatamente, per i Greci che abitano in un altro Stato membro sarebbe particolarmente difficile dimostrare che non risiedono in Grecia. La Commissione ha inoltre ricevuto diverse denunce da privati che non hanno la nazionalità greca e che hanno del pari incontrato difficoltà per provare la loro residenza. Neppure certificati rilasciati dalle autorità amministrative di altri Stati membri sono stati accettati come prova della residenza.
27. Il governo greco nega che le autorità competenti impongano un onere della prova più gravoso di quanto consentito dalla direttiva 83/182. Non sarebbe neppure vero che l’onere della prova viene praticamente invertito e la presunzione di innocenza violata. Le autorità farebbero solo un uso legittimo delle possibilità offerte dall’art. 7, n. 3, della direttiva con riguardo all’onere della prova. In caso di dubbio – ad esempio nel caso di privati con la nazionalità greca che abbiano stretti legami con la Grecia – le autorità competenti possono chiedere elementi d’informazione o prove supplementari, in forza della citata disposizione.
28. Dal sistema dell’art. 7 consegue che le autorità nazionali devono accontentarsi, in linea di principio, dei documenti indicati al n. 2, e possono chiedere prove supplementari solo quando esista un giustificato dubbio, derivante da fattori oggettivi. In altri termini, le autorità nazionali non devono partire dal presupposto che le prove fornite ai sensi del n. 2 siano insufficienti. Infatti l’art. 7 si fonda sul principio secondo cui l’affidabilità della dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti di un altro Stato membro deve essere presunta. In caso contrario, la circolazione interna delle persone, dei servizi e dei beni sarebbe gravemente ostacolata. Per questo motivo l’applicazione della possibilità offerta dall’art. 7, n. 3, della direttiva 83/182 deve essere subordinata alla rigorosa condizione che sussista un ragionevole dubbio emergente da fatti oggettivi.
29. I fatti e le circostanze addotti dalla Commissione portano a constatare che nella prassi amministrativa greca viene applicato più o meno regolarmente l’onere della prova più gravoso, di cui all’art. 7, n. 3, della direttiva 83/182, per lo meno nei confronti dei cittadini greci. Inoltre il valore probatorio dei documenti rilasciati dalle autorità competenti di altri Stati membri non viene riconosciuto. In questo senso sono illustrativi i casi richiamati dalla Commissione.
30. Ad esempio, i casi del sig. Louloudakis e del sig. Modinos, le cui automobili sono state sequestrate in occasione di un controllo come beni di contrabbando, in quanto i funzionari competenti ritenevano che gli interessati fossero residenti in Grecia. Inoltre è stata loro inflitta un’ammenda che nel caso del sig. Modinos ha raggiunto gli EUR 147 000. In entrambi i casi sono stati del tutto ignorati documenti da cui risultava che queste persone non avevano la loro residenza in Grecia. Il sig. Louloudakis aveva prodotto tra l’altro documenti rilasciati in Italia, contenenti informazioni sulla situazione di soggiorno e di lavoro sua e della sua famiglia. Le competenti autorità greche non hanno tenuto conto di questi documenti. Anche il sig. Modinos, che è nato a Cipro, è cittadino britannico e al momento degli avvenimenti oggetto della controversia risiedeva in Germania, non è riuscito a convincere le competenti autorità elleniche del fatto che il suo luogo di residenza non si trovava in Grecia.
31. Tra l’altro, le denunce dei sigg. Louloudakis e Modinos dimostrano l’esistenza di una prassi per cui le autorità greche si basano sulla presunzione che la nazionalità di una persona o quella dei suoi familiari determina la sua residenza. Le autorità greche impongono a tal fine un onere della prova sproporzionato.
32. Ne consegue che questa censura della Commissione è fondata.
B – Il sistema delle sanzioni
33. La Commissione afferma che il complesso di sanzioni applicato all’inosservanza del sistema di importazione temporanea introdotto dalla direttiva è sproporzionato. Dalle denunce presentate emerge che vengono inflitte ammende che possono arrivare a decine di migliaia di euro. Il livello delle ammende è pertanto sproporzionato, se si guarda alla gravità della violazione, che è una contravvenzione alle norme in materia di importazione temporanea degli autoveicoli a motore.
34. Inoltre i veicoli in questione sono stati sequestrati sino al pagamento delle ammende. Ciò può durare anni nel caso in cui sia pendente un procedimento dinanzi ai tribunali amministrativi o penali o alla dogana o ad altre autorità competenti. A giudizio della Commissione questo è inaccettabile e contrario al diritto fondamentale di proprietà.
35. La Commissione contesta ancora il fatto che nell’irrogazione delle ammende non si tiene conto della buona fede del trasgressore.
36. Infine la Commissione censura l’art. 137C, n. 5, del codice doganale, entrato in vigore con legge n. 2960/2001, il quale dispone che alle infrazioni accertate prima della data di pubblicazione della legge n. 2960/2001 e per cui pende un procedimento dinanzi ai giudici amministrativi o penali o dinanzi alla dogana o ad altre autorità competenti, può essere applicato il regime più favorevole, purché il richiedente rinunci ai ricorsi. La Commissione sostiene che questa disposizione è contraria al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale.
37. Il governo greco oppone alle censure della Commissione che gli Stati membri, in mancanza di armonizzazione in questo settore, hanno il potere di fissare il livello delle ammende. Posto che nessun regolamento comunitario stabilisce una sanzione specifica per un’infrazione, gli Stati membri sono liberi nella loro scelta delle ammende da comminare.
38. Il governo greco ritiene inoltre che le sanzioni non siano in contrasto con il principio di proporzionalità. Sanzioni severe sono necessarie per prevenire la frode. Secondo il predetto governo, l’imposta di registrazione in Grecia è molto alta rispetto agli altri Stati membri, per cui esiste il rischio che i veicoli vengano importati a norma della direttiva al fine di eludere le tasse ed altre imposte dovute. Ammende elevate sono pertanto giustificate per opporsi a prassi fraudolente.
39. Allo stato attuale del diritto comunitario gli Stati membri hanno il potere di adottare provvedimenti adeguati con riguardo alle sanzioni per le infrazioni in materia di importazione, al fine di opporsi all’elusione fiscale. Essi devono tuttavia esercitare siffatto potere nel rispetto del diritto comunitario e dei suoi principi generali (11). In alcune sentenze la Corte ha già spiegato quali requisiti debbano possedere i provvedimenti amministrativi o penali per non costituire un ostacolo alle libertà garantite dal Trattato (12).
40. A mio giudizio, la giurisprudenza della Corte può essere intesa come segue. Segnatamente laddove si tratta di norme puramente amministrative – ad esempio relative alla denuncia e ai termini – la cui trasgressione non è stata intenzionale, la sanzione da applicare deve essere proporzionale alla gravità relativamente modesta dell’infrazione. Solo se il mancato rispetto di queste norme è manifestamente intenzionale, con il palese obiettivo di eludere la normativa fiscale nazionale, sono consentite sanzioni proporzionalmente più pesanti.
41. Dalla giurisprudenza consolidata consegue anche che il sistema sanzionatorio deve essere trasparente. Ciò significa che un cumulo di sanzioni, ognuna relativamente lieve se considerata di per sé, non può avere per effetto che l’ammenda concretamente inflitta divenga sproporzionata alla gravità dell’infrazione.
42. Infine dalla giurisprudenza emerge che l’esame delle infrazioni più lievi constatate deve avvenire con una rapidità tale da consentire all’interessato di regolarizzare la sua situazione entro un termine ragionevole, che gli offra adeguate garanzie con riguardo ai diritti a lui spettanti in forza dell’ordinamento comunitario.
43. Occorre pertanto esaminare se le sanzioni applicate dalle autorità greche, come asserito dalla Commissione, siano tanto sproporzionate alla gravità dell’infrazione da poter compromettere il regime dell’importazione temporanea dei veicoli.
44. Il complesso delle sanzioni comprende segnatamente:
– un’ammenda comminata forfettariamente (13),
– un’ammenda sulla base del criterio della cilindrata del veicolo (14),
– un dazio maggiorato, che può arrivare fino al quintuplo dell’imposta di registrazione di cui trattasi (15).
45. Oltre all’irrogazione di queste ammende, i veicoli sono sottoposti anche ad un sequestro conservativo temporaneo da parte delle autorità doganali che hanno constatato l’infrazione. La restituzione del veicolo avviene solo previo pagamento delle ammende dovute e di eventuali altri dazi (16).
46. Di per sé, dall’impostazione del sistema di sanzioni non deve necessariamente dedursi l’esistenza di un ostacolo alle libertà sancite dal Trattato. Tuttavia dalle denunce prodotte dalla Commissione emerge che le norme menzionate sono interpretate in pratica in modo tale da divenire sproporzionate quando vengono applicate. I proprietari delle automobili non hanno quasi modo di dimostrare la loro innocenza e la loro buona fede. In caso di sospetto vengono subito esposti a misure come il sequestro dell’automobile. Inoltre gli importi a cui arrivano le ammende sono eccezionalmente elevati, in quanto in pratica si verifica sempre un cumulo di sanzioni. Infine il risultato della procedura è a lungo incerto e le automobili, una volta sequestrate, vengono restituite con grande lentezza (17). Siffatta combinazione di sanzioni appare sproporzionata, soprattutto nei casi in cui si tratta di semplici infrazioni amministrative.
47. Inoltre le numerose denunce aventi ad oggetto sanzioni sproporzionate stanno già ad indicare che nella prassi greca, non si tiene conto, per determinare la sanzione amministrativa, della buona fede delle persone che si avvalgono della libera circolazione. Secondo la Corte invece, nello stabilire la sanzione effettivamente irrogata al contravventore, occorre tenere conto della sua buona fede allorché la determinazione del regime applicabile ha comportato difficoltà (18).
48. Infine occorre esaminare se l’art. 137C, n. 5, del codice doganale, entrato in vigore con legge n. 2960/2001, soddisfa i requisiti posti dal diritto comunitario perché si possa parlare di un’effettiva tutela giuridica.
49. Il principio dell’effettività della tutela giuridica è un principio generale di diritto comunitario (19). Esso implica, da un lato, che la tutela giuridica deve essere garantita da un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e prestabilito per legge e in un processo equo e pubblico, mentre, d’altro canto, obbliga gli organi giurisdizionali interni a collaborare per garantire siffatta tutela giuridica.
50. L’art. 137C, n. 5, del codice doganale, non soddisfa il requisito del controllo giurisdizionale, in quanto agli interessati non sono più consentiti ricorsi. La disposizione prevede che alle infrazioni accertate prima della data di pubblicazione della legge n. 2960/2001 e per cui pende un procedimento dinanzi ai giudici amministrativi o penali o alla dogana o ad altre autorità competenti, può essere applicato il regime più favorevole, a condizione che il richiedente rinunci ai ricorsi. Tale disposizione pone il soggetto dinanzi al dilemma se assoggettarsi al più severo regime sanzionatorio precedente, che era sproporzionato, oppure rinunciare ai ricorsi a sua disposizione, scelta con cui concretamente si priva di un’effettiva tutela giuridica. Quale che sia la sua scelta, in entrambi i casi l’applicazione delle disposizioni legislative greche implica una violazione del diritto comunitario.
51. Ne consegue che questa censura della Commissione è fondata.
C – La riscossione sistematica del dazio imposto per l’importazione definitiva di veicoli nel caso di un secondo furto di veicoli importati temporaneamente
52. La Commissione rimprovera al governo greco il fatto che le persone che sono vittime di un secondo furto di veicoli temporaneamente importati sono tenute a corrispondere l’imposta di registrazione come se i veicoli fossero stati importati definitivamente. A giudizio della Commissione ciò è in contrasto con l’art. 90 CE. Dovrebbe essere accertato di volta in volta in quali circostanze ha avuto luogo il furto del veicolo. Un’eventuale imposta potrebbe così essere meglio adattata alla situazione concreta.
53. Nella sua difesa il governo greco spiega che siffatta norma viene applicata non solo ai prodotti importati, ma a tutti i prodotti che rientrano in un regime condizionato. In caso di furto di un veicolo – che sia importato o meno – per cui è stata pagata un’imposta e che è registrato in Grecia, non viene imposto un dazio, in quanto questo è già stato pagato. Per prodotti per cui non sono ancora state pagate imposte e che sono rubati in territorio greco, non viene concessa alcuna franchigia fiscale.
54. Il governo greco osserva che la direttiva 83/182 non prevede una franchigia permanente in caso di furto. Le autorità greche potrebbero pertanto imporre il pagamento dell’imposta di registrazione già al momento del primo furto, ma lo fanno solo in caso di un secondo furto. Ad ogni modo non si riscontra qui alcuna disparità di trattamento dei cittadini comunitari, ma una misura preventiva per arginare le frodi.
55. La disposizione di cui si tratta è l’art. 12, n. 1, della delibera ministeriale D.247/1988, che stabilisce:
«L’avente diritto che denuncia il furto dell’automobile che ha ricevuto a norma del regime di importazione temporanea, ai sensi delle disposizioni della presente delibera o delle norme a cui rinvia l’art. 18 della presente delibera, non è tenuto a pagare i dazi doganali e le altre imposte relative all’automobile rubata, e le misure coercitive del decreto legge n. 346/74 non trovano applicazione, a condizione che in seguito non si accerti che l’avente diritto è implicato nell’uso illecito dell’automobile in Grecia, e nei limiti in cui sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono.
(…)
d) a condizione che in passato l’avente diritto non abbia denunciato nessun furto di un’altra automobile da lui ricevuta in regime di importazione temporanea».
56. Dalle osservazioni delle parti emerge che la motivazione di questa disposizione è la seguente: in caso di denuncia di un secondo furto di un autoveicolo si presume che sia stata commessa una frode. Si presume infatti che in questo caso l’imposta di registrazione e le altre tasse vengano evase intenzionalmente. A questa presunzione si ricollega l’effetto che i dazi doganali e le altre imposte dovute per l’automobile rubata devono essere pagati.
57. Di per sé sono giustificati provvedimenti ragionevoli degli Stati membri per prevenire la frode fiscale. Siffatti provvedimenti tuttavia non devono essere tali da costituire un ostacolo alla libertà delle persone in buona fede di fare uso della libera circolazione. La mancanza di una possibilità per l’interessato di provare la sua buona fede costituisce un ostacolo. Una persona il cui veicolo sia stato rubato una volta in Grecia – si può presumere che il furto di automobili non sia un fenomeno meno frequente in Grecia che in un altro Stato membro – non tornerà molto facilmente in territorio greco con un veicolo registrato in un altro Stato membro in quanto, in caso di un secondo furto, non solo sarà privato del veicolo, ma dovrà anche pagare l’importo totale dei dazi doganali greci ed altre imposte. La mancanza di una effettiva possibilità di discolparsi ostacola pertanto la libera circolazione.
58. Ne consegue che questa censura della Commissione è fondata.
D – Le autorità greche non applicano la direttiva 83/182
59. La Commissione addebita al governo greco di applicare a veicoli registrati in altri Stati membri le norme per l’importazione temporanea di veicoli provenienti da paesi terzi, invece del regime previsto dalla direttiva 83/182. A sostegno della sua censura la Commissione rinvia all’art. 133, n. 2, del codice fiscale greco.
60. Il governo greco respinge la tesi della Commissione, sostenendo che il regime di favore applicabile ai veicoli comunitari è stato ampliato ai veicoli provenienti dai paesi terzi. In entrambi i casi pertanto per l’importazione temporanea di veicoli trova applicazione il regime previsto dalla direttiva 83/182.
61. Per cominciare, occorre richiamare l’art.133, n. 2, del Codice fiscale greco, che stabilisce quanto segue:
«I veicoli comunitari possono restare temporaneamente nel paese, senza che sia richiesto il pagamento di imposta di registrazione e di imposta sul valore aggiunto (IVA). Ai fini della concessione della franchigia temporanea dall’imposta di registrazione e dall’IVA si applicano per analogia i termini e le condizioni previsti dalle disposizioni del regime doganale per l’importazione temporanea, a condizione che i veicoli provenienti da paesi terzi temporaneamente importati nel paese, vengano successivamente riesportati».
62. Da questa norma non consegue in linea di principio che le autorità greche applichino norme per l’importazione temporanea di veicoli provenienti da paesi terzi invece delle norme della direttiva 83/182. Come tale l’art.133, n. 2, del Codice fiscale greco pertanto non configura una violazione della direttiva 83/182. Tuttavia, se il regime greco in sede di interpretazione e di applicazione è più restrittivo di quanto perseguito dalla direttiva 83/182 – cosa inequivocabilmente dimostrata dalle violazioni sopra constatate – l’equiparazione delle norme per l’importazione temporanea di veicoli provenienti da paesi terzi alle disposizioni della direttiva 83/182 configura un’infrazione.
63. Ne consegue che anche questa censura della Commissione è fondata.
VI – Conclusione
64. Avendo riguardo a quanto precede suggerisco alla Corte:
1) di dichiarare fondate le censure della Commissione concernenti:
– l’accertamento della residenza, ai sensi dell’art. 7 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione;
– l’applicazione del sistema sanzionatorio greco in caso di violazione delle disposizioni in materia di importazione temporanea di autoveicoli a motore;
– la violazione del principio dell’effettività della tutela giuridica;
– la riscossione sistematica del dazio stabilito per l’importazione definitiva di veicoli in caso di secondo furto di veicoli temporaneamente importati e
– l’applicazione della direttiva 83/182;
2) di condannare la Repubblica ellenica alle spese del procedimento.
1 – Lingua originale: l'olandese.
2 – GU L 105, pag. 59.
3 – V., tra l'altro, sentenze 2 agosto 1993, causa C‑9/92, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑4467); 29 maggio 1997, causa C‑389/95, Klattner (Racc. pag. I‑2719), e 12 luglio 2001, causa C‑262/99, Louloudakis (Racc. pag. I‑5547).
4 – V. segnatamente sentenza Louloudakis, sopra citata.
5 – Art. 1 direttiva 83/182.
6 – Art. 3 direttiva 83/182.
7 – Art. 7 direttiva 83/182.
8 – Sentenza 26 aprile 2005, causa C‑494/01, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I‑3331).
9 – Sentenza Commissione/Irlanda, già citata, punto 47.
10 – V. anche le mie conclusioni del 23 settembre 2004, presentate per la sentenza nella causa Commissione/Irlanda, citata alla nota 8, paragrafi 43-48.
11 – V. sentenza Louloudakis, citata alla nota 3, punto 67, e la giurisprudenza ivi citata.
12 – V., tra l'altro, sentenze 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati (Racc. pag. 2595, punto 27); 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone (Racc. pag. 377); 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione/Grecia (Racc. pag. 2965), e 16 dicembre 1992, causa C‑210/91, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑6735, punto 20).
13 – V., ad esempio, art. 137A, n. 4, lett. b), del Codice doganale, entrato in vigore con legge n. 2960/2001.
14 – V., ad esempio, art. 137A, n. 4, lett. d), del Codice doganale, entrato in vigore con legge n. 2960/2001.
15 – V., ad esempio, art. 137C, n. 2, del Codice doganale, entrato in vigore con legge n. 2960/2001.
16 – V. ad esempio art. 137C, n. 1, del Codice doganale, entrato in vigore con legge n. 2960/2001.
17 – V., ad esempio, il caso del sig. Louloudakis, al quale dopo più di 8 anni non è ancora stata restituita la sua automobile.
18 – V. sentenza Louloudakis, citata alla nota 3, punto 76.
19 – Sentenza 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston (Racc. pag. 1651, punti 18 e 19).
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