CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
F. G. JACOBS
presentate il 15 dicembre 2005 1(1)
Causa C-167/04 P
JCB Service
contro
Commissione delle Comunità europee
1. Con il presente ricorso d’impugnazione la JCB Service chiede alla Corte di giustizia di annullare in tutto o in parte la sentenza del Tribunale di primo grado, pronunciata nella causa T-67/01, JCB Service/Commissione delle Comunità europee (2).
2. Tale sentenza ha sostanzialmente confermato la decisione della Commissione (3) che aveva constatato varie violazioni delle norme in materia di concorrenza da parte della JCB Service, ma ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima da EUR 39 614 000 a EUR 30 000 000.
3. La ricorrente nel presente procedimento eccepisce la lesione dei propri diritti della difesa in conseguenza dell’eccessiva durata del procedimento dinanzi alla Commissione, nonché la violazione della presunzione d’innocenza, l’errata qualificazione giuridica dei fatti, una distorsione degli elementi di prova, una motivazione contraddittoria, l’errata applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza e, infine, la violazione dei principi fondamentali applicabili alle ammende e delle disposizioni sul calcolo di queste ultime.
4. La Commissione si oppone a tutti i suddetti argomenti ed ha proposto un ricorso incidentale, in cui chiede di riportare l’ammenda inflitta alla ricorrente al suo importo originale.
Contesto normativo
5. L’art. 81, n. 1, CE vieta «tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune». L’art. 81, n. 2, CE stabilisce che tali accordi sono nulli.
6. Tuttavia, l’art. 81, n. 3, CE, permette di non applicare tale divieto ad accordi, decisioni o pratiche concordate «che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi».
7. All’epoca dei fatti, tali norme trovavano applicazione, in particolare, attraverso il regolamento del Consiglio n. 17 (4) e i regolamenti della Commissione n. 27 (5) e n. 99/63 (6).
8. L’art. 2 del regolamento n. 17 era così formulato: «La Commissione può accertare, su domanda delle imprese e associazioni di imprese interessate, che, in base agli elementi a sua conoscenza, essa non ha motivo di intervenire, a norma dell’[art. 81, n. 1, CE o dell’art. 82 CE] nei riguardi di un determinato accordo, decisione o pratica».
9. La domanda doveva essere presentata utilizzando il formulario A/B, allegato al regolamento n. 27, e doveva contenere tutte le informazioni specifiche ivi richieste. Tuttavia, come si spiega nella parte introduttiva al detto formulario, nella versione successiva, riportata in allegato al regolamento n. 3385/94, «la Commissione non è tenuta a rilasciare un’attestazione negativa. (L’articolo 2 del regolamento n. 17 dispone che [«] la Commissione può accertare [(...)»] Essa adotta tali decisioni solo ove sia necessario risolvere un problema importante d’interpretazione. Negli altri casi essa risponde alla domanda con una lettera amministrativa [di archiviazione]) (7)».
10. Quando reputava vi fosse una violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza, la Commissione doveva comunicare per iscritto alle imprese interessate gli addebiti a loro carico, ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 99/63. Tale atto di notificazione è noto come comunicazione degli addebiti.
11. L’art. 15 del regolamento n. 17 riguardava le ammende. L’art. 15, n. 2, permetteva alla Commissione di infliggere alle imprese o associazioni di imprese che avevano commesso un’infrazione dell’art. 81, n. 1, CE, ammende fino ad un massimo del 10% del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente, tenuto conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.
12. Nel 1998, allo scopo di assicurare l’obiettività e la trasparenza delle proprie decisioni in materia, la Commissione ha emanato alcuni orientamenti(8), in base ai quali l’importo delle ammende viene calcolato per stadi successivi.
13. La Commissione determina anzitutto un importo di base, distinguendo fra infrazioni poco gravi, gravi e molto gravi (9), in funzione della natura dell’infrazione, del suo impatto concreto sul mercato e dell’estensione del mercato geografico rilevante, e può stabilire una maggiorazione percentuale dell’ammenda in considerazione della durata dell’infrazione (10). La Commissione stabilisce poi se l’importo debba essere ulteriormente maggiorato, per la presenza di circostanze aggravanti, o ridotto, per la presenza di attenuanti (11); sono ammessi ulteriori aggiustamenti del calcolo in considerazione di alcuni elementi obiettivi (12).
14. L’art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17 escludeva la possibilità di infliggere ammende per comportamenti posteriori alla notificazione alla Commissione ed anteriori alla decisione ai sensi dell’attuale art. 81, n. 3, CE, se i detti comportamenti restavano compresi nei limiti dell’attività descritta nella notificazione.
15. Il regolamento (CEE) n. 1983/83 (13) disponeva l’esenzione per categoria degli accordi di distribuzione esclusiva. L’art. 2 di tale regolamento indicava quali restrizioni della concorrenza potessero essere imposte in tale contesto e, in particolare, menzionava l’obbligo di acquistare a fini di rivendita i prodotti oggetto del contratto unicamente presso il distributore esclusivo e l’obbligo di astenersi dalle vendite attive. Tuttavia, l’art. 3 stabiliva la disapplicazione dell’art. 1, in particolare, qualora:
«c) gli utilizzatori non possano acquistare nella zona assegnata i prodotti oggetto del contratto se non dal concessionario esclusivo e non esistano fonti alternative d’approvvigionamento al di fuori della zona assegnata;
(d le parti o una di esse limitino la possibilità, per gli intermediari o gli utilizzatori, di procurarsi i prodotti oggetto del contratto presso altri commercianti all’interno del mercato comune (…), in particolare qualora:
(…)
2. facciano valere altri diritti o adottino misure per ostacolare l’approvvigionamento di rivenditori o utilizzatori di prodotti oggetto del contratto al di fuori della zona assegnata o la vendita di detti prodotti da parte di questi rivenditori o utilizzatori nella zona assegnata».
Contesto materiale e procedurale
16. La JCB Service è una società di diritto inglese che possiede e controlla, direttamente o indirettamente, le 28 società del gruppo JBC (14). La JBC produce e commercializza macchine da costruzione, attrezzature per movimento terra e da costruzione, macchine agricole e pezzi di ricambio relativi a tali prodotti. La rete distributiva della JBC è strutturata su base nazionale, prevedendo una controllata o un importatore esclusivo per ogni paese.
17. Il 30 giugno 1973 la JCB ha notificato alla Commissione, usando il formulario A/B conformemente al regolamento n. 27, otto accordi standard di distribuzione, da stipularsi con i distributori o con i principali rivenditori legati al gruppo, situati, in particolare, nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania, nel Benelux, in Danimarca e in Italia.
18. Il 27 ottobre 1975 la Commissione ha comunicato alla JCB che gli accordi notificati contenevano numerose restrizioni contrarie alle disposizioni dell’attuale art. 81 CE. Essa ne ha chiesto la modifica e ha rivolto varie domande alla società.
19. Taluni accordi modificati, applicabili al Regno Unito e all’Irlanda, sono stati trasmessi alla Commissione il 18 dicembre 1975.
20. Il 13 gennaio 1976 la Commissione ha informato la JCB che alcune incompatibilità erano state risolte, mentre altre persistevano, e ha chiesto precisazioni in ordine a numerose clausole.
21. La JCB Sales ha risposto a tale richiesta nel marzo 1976, fornendo informazioni particolareggiate in ordine alle incompatibilità residue; durante una riunione con la Commissione la detta società ha fornito ulteriori informazioni ed ha prodotto una copia dell’accordo con la controllata francese.
22. Non vi sono stati ulteriori sviluppi della situazione fino al 6 marzo 1980, data in cui la JCB Sales ha inviato alla Commissione l’accordo standard con i distributori del Regno Unito, che sostituiva l’accordo notificato nel 1975. In seguito, il 29 dicembre 1995 la JCB Sales ha trasmesso alla Commissione un nuovo accordo standard con i distributori del Regno Unito che sotituiva quello stipulato nel 1980. La Commissione non ha risposto a tali comunicazioni, per le quali non era stato usato il formulario A/B come prescritto dal regolamento n. 27.
23. In data 11 dicembre 1995 una sentenza del Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi) ha parzialmente respinto l’azione di concorrenza sleale introdotta dalla controllata della JCB in Francia contro la società Central Parts SA, la quale si procurava pezzi di ricambio JCB nel Regno Unito per rivenderli in Francia. La JCB aveva accusato la Central Parts di utilizzare abusivamente l’insegna JCB e di spacciarsi per un distributore autorizzato. Tale sentenza è stata poi annullata, nel 1998, dalla Cour d’Appel de Paris (Corte d’appello di Parigi), la quale ha reputato che la Central Parts avesse compiuto atti di concorrenza sleale a danno della JCB.
24. Il 15 febbraio 1996, la Central Parts ha presentato alla Commissione una denuncia riguardante le pratiche commerciali attuate dalla JCB nella distribuzione dei suoi prodotti.
25. In data 5 novembre 1996 la Commissione ha effettuato un’ispezione nei locali della controllata francese della JCB nonché presso due distributori della stessa nel Regno Unito.
26. In seguito a tali ispezioni la Commissione ha inviato alla JCB una prima comunicazione degli addebiti, in cui tuttavia ha omesso di considerare la notificazione effettuata nel 1973, come ha rilevato la JCB. Una seconda comunicazione degli addebiti, che teneva conto della notificazione del 1973, è stata indirizzata alla JCB con lettera del 30 luglio 1999; l’interessata ha risposto il 13 dicembre 1999 ed è stata sentita nuovamente in data 16 gennaio 2000.
27. Il 21 dicembre 2000, la Commissione ha adottato la decisione controversa (15), in cui ha esaminato gli accordi notificati nel 1973, gli accordi modificati trasmessi in data successiva, nonché gli accordi di distribuzione della JCB e le pratiche documentate da prove di vario genere.
28. La Commissione ha constatato che la JCB aveva posto in essere varie restrizioni sulle vendite da parte dei suoi distributori ufficiali fuori dei territori assegnati in esclusiva, l’applicazione di sanzioni sulle vendite effettuate, la concertazione sul mantenimento dei prezzi di rivendita, nonché restrizioni sulle fonti di approvvigionamento che impedivano le forniture incrociate. Tali accordi avevano lo scopo o l’effetto di restringere la concorrenza pregiudicando il commercio tra Stati membri, e risultavano pertanto contrari all’art. 81, n. 1, CE. La Commissione ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 81, n. 3, CE giungendo ad una conclusione negativa. Tale istituzione ha stabilito che, agli effetti dell’art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17, solo gli accordi notificati il 30 giugno 1973 a mezzo del modulo A/B erano stati trasmessi nella forma prescritta, che gli altri accordi non erano stati notificati in modo analogo e che varie pratiche o esulavano dalla portata degli accordi notificati o costituivano un’applicazione abusiva degli stessi. Quando le clausole notificate avevano effetti restrittivi, tali effetti venivano rafforzati dalle restrizioni non notificate. Infine, la Commissione ha esaminato la gravità e la durata delle infrazioni ed ha tenuto conto di una circostanza aggravante – una sanzione inflitta a scopo di ritorsione contro un distributore per aver venduto prodotti fuori del territorio assegnatogli in esclusiva –, ma non ha riscontrato la presenza di alcuna circostanza attenuante.
29. La Commissione ha considerato le infrazioni in oggetto come «molto gravi» ed ha determinato un importo di base dell’ammenda, risultante dalla gravità, pari a EUR 25 000 000, cui ha aggiunto una maggiorazione del 5% per ciascuno degli 11 anni di durata comprovata delle infrazioni (per complessivi EUR 13 750 000), aggiungendo, infine, la somma di EUR 864 000 in considerazione della suddetta misura di ritorsione.
30. A termini dell’art. 1 della decisione controversa:
«JCB Service e le sue controllate hanno violato l’articolo 81 del trattato attuando con i distributori autorizzati accordi o pratiche concordate aventi per oggetto di restringere la concorrenza all’interno del mercato comune, allo scopo di compartimentare i mercati nazionali e di fornire una protezione assoluta nei territori esclusivi al di fuori dei quali si è impedito ai distributori autorizzati di effettuare vendite attive, e segnatamente ponendo in essere le seguenti pratiche:
a) restrizioni sulle vendite passive da parte dei distributori autorizzati nel Regno Unito, in Irlanda, in Francia e in Italia, incluse le vendite a distributori non autorizzati, utilizzatori finali e distributori autorizzati situati al di fuori dei territori esclusivi e, in particolare, in altri Stati membri;
b) restrizioni sulle fonti di approvvigionamento per quanto riguarda gli acquisti dei prodotti contrattuali da parte dei distributori autorizzati situati in Francia e in Italia, che impediscono le forniture incrociate tra distributori;
c) fissazione degli sconti o dei prezzi di rivendita applicabili dai distributori autorizzati nel Regno Unito e in Francia;
d) imposizione di contributi per l’assistenza tecnica sulle vendite in altri Stati membri effettuate da distributori autorizzati al di fuori dei territori esclusivi nel Regno Unito, su iniziativa della JC Bamford Excavators Ltd o di altre società controllate di JCB Service e in base a formule da questi prefissate, facendo così dipendere la remunerazione dei distributori dalla destinazione geografica delle vendite;
e) revoca degli sconti accordati a seconda che le vendite nel Regno Unito siano effettuate all’interno o all’esterno dei territori esclusivi o a seconda che i distributori autorizzati, nel territorio dei quali sono utilizzati i prodotti contrattuali, raggiungano un accordo con i distributori autorizzati che effettuano la vendita, facendo così dipendere la remunerazione dei distributori dalla destinazione geografica delle vendite».
31. L’art. 2 della decisione controversa respinge la domanda di esenzione presentata il 30 giugno 1973.
32. L’art. 3 del medesimo documento ingiunge alla JCB di porre fine alle infrazioni contestate. A termini di tale disposizione, le società appartenenti a tale gruppo:
«a) informano i loro distributori autorizzati nella Comunità che è loro permesso praticare vendite passive a utilizzatori finali e distributori autorizzati;
b) modificano gli accordi con i distributori autorizzati, consentendo le vendite passive a distributori non autorizzati all’interno dei territori esclusivi di altri distributori autorizzati, nonché le vendite attive e passive ai distributori non autorizzati nei loro territori, oppure autorizzando le vendite attive e passive da parte dei distributori autorizzati ad altri distributori autorizzati, utilizzatori finali o loro agenti debitamente nominati al di fuori dei loro territori esclusivi;
c) modificano gli accordi con i distributori autorizzati in Italia e in Francia, consentendo gli acquisti di prodotti contrattuali presso altri distributori autorizzati nella Comunità e informano di conseguenza tutti i distributori autorizzati nella Comunità;
d) informano i loro distributori autorizzati nella Comunità che le richieste, da parte delle controllate, di contributi di assistenza tecnica a carico dei distributori autorizzati, senza che si abbia la prova di un precedente disaccordo tra i distributori interessati, sono nulle e devono essere ignorate;
e) informano i loro distributori autorizzati nel Regno Unito che gli sconti nel quadro del sistema “Multiple Deal Trade Support” sono concessi indipendentemente dal fatto che le vendite siano effettuate all’interno o all’esterno del territorio dei distributori o dalla conclusione di accordi con altri distributori al di fuori del territorio;
(...)».
33. L’art. 4 infliggeva alla JCB un’ammenda di EUR 39 614 000.
34. Il 22 marzo 2001 la JCB Service ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee chiedendo l’annullamento della decisione controversa.
35. Il Tribunale di primo grado ha pronunciato la propria sentenza il 13 gennaio 2004. Esso non ha considerato dimostrate alcune infrazioni ed ha altresì ritenuto ingiustificata la maggiorazione dell’ammenda apportata in ragione della sanzione inflitta a titolo di ritorsione ad un distributore, in quanto tale sanzione costituiva una misura di applicazione di un accordo notificato. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato l’art. 1, lett. c), d) ed e), e l’art. 3, lett. d) ed e), della decisione controversa, ha disposto la riduzione dell’ammenda a EUR 30 milioni e, per il resto, ha respinto il ricorso.
36. Avverso tale sentenza del Tribunale, il 5 aprile 2004 la JCB ha proposto il presente ricorso di impugnazione in cui sostanzialmente, chiede che la Corte voglia:
– annullare nella sua integralità la sentenza impugnata dove essa viola il diritto comunitario attraverso la lesione dei diritti della difesa della ricorrente;
– in subordine, annullare la sentenza impugnata dove: i) accerta la restrizione generale delle vendite passive da parte di distributori autorizzati nonché una restrizione quanto alle fonti di approvvigionamento di distributori situati in Francia e in Italia, che avrebbe impedito approvvigionamenti incrociati; e ii) impone un’ammenda per tali violazioni;
– statuire definitivamente sul merito della causa, annullando in tutto o in parte la decisione controversa, e annullando o riducendo l’ammenda.
37. Nella comparsa di risposta la Commissione chiede che la Corte voglia respingere integralmente la presente impugnazione, e nel ricorso incidentale chiede di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui riduce l’importo dell’ammenda sottraendo la maggiorazione che era stata applicata in ragione della circostanza aggravante costituita dalla sanzione imposta ad un distributore.
Considerazioni preliminari
38. Prima di esaminare i motivi d’impugnazione, occorre fare due osservazioni generali riguardo all’approccio adottato dalla JCB nella sua argomentazione, in cui la ricorrente si richiama ampiamente agli elementi probatori esaminati dalla Commissione e dal Tribunale di primo grado, e sottolinea con insistenza il silenzio della Commissione tra il 1975 ed il 1996.
39. In primo luogo, per quanto riguarda i ruoli esercitati, rispettivamente, dalla Commissione e dai giudici comunitari nell’ambito della valutazione delle infrazioni delle norme comunitarie sulla concorrenza, quando la Commissione adotta una decisione in cui constata un’infrazione ed infligge un’ammenda, l’impresa interessata può contestare dinanzi al Tribunale di primo grado sia la fondatezza della valutazione effettuata dalla Commissione, sia l’ammontare dell’ammenda inflittale.
40. In ordine al primo aspetto, il detto sindacato giurisdizionale del Tribunale si limita ad un controllo di legittimità, nel cui ambito esso potrà verificare se la Commissione non abbia commesso errori manifesti di valutazione ma, riguardo al secondo aspetto, tale organo ha competenza illimitata per variare l’importo dell’ammenda. Tuttavia, compito del Tribunale di primo grado non è tanto riesaminare il caso, mettendosi al posto della Commissione, ma piuttosto verificare se la decisione sia affetta da vizi, che possono venire eccepiti dalla ricorrente ovvero sollevati d’ufficio dal Tribunale stesso, qualora si tratti di questioni di ordine pubblico.
41. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte di giustizia è assai più limitata. La Corte non può riesaminare i fatti, tranne nel caso in cui risulti uno snaturamento degli elementi di prova o un’errata qualificazione giuridica dei fatti (16); il ruolo della Corte si limita a determinare se il ricorrente nel procedimento d’impugnazione abbia individuato la presenza di errori di diritto commessi dal Tribunale di primo grado durante l’esame della legittimità della decisione della Commissione.
42. Nel presente procedimento, la JCB sembra, a più riprese, considerare il Tribunale di primo grado come l’organo che ha constatato l’infrazione del diritto della concorrenza ed ha irrogato la sanzione e, conseguentemente, chiede alla Corte di giustizia di sottoporre a riesame l’insieme degli elementi probatori. Tuttavia, la portata dell’esame della Corte in sede di impugnazione è, come appena ricordato, limitata.
43. In secondo luogo, si evince chiaramente dalle modalità procedurali stabilite dai regolamenti n. 17, n. 27 e n. 99/63 (17) che, se è vero che la Commissione può emettere un’attestazione negativa (o una lettera di archiviazione) in seguito ad una notifica che non rivela la presenza di infrazioni delle norme in materia di concorrenza, ciò non implica che essa sia tenuta a farlo. Tuttavia, in quanto previste, solo tali comunicazioni possono far legittimamente credere alle imprese interessate che le pratiche notificate non costituiscano un’infrazione; come rileva il Tribunale di primo grado nel punto 80 della sentenza impugnata, nessuna conclusione può essere tratta dal mero silenzio della Commissione. A fortiori, dal silenzio della Commissione in merito a situazioni che le sono state notificate non si possono trarre conclusioni in ordine alla regolarità di questioni che non siano esplicitamente riportate nella lettera di notifica.
Primo motivo d’impugnazione: diritti della difesa e presunzione d’innocenza
44. La JCB sostiene che il Tribunale di primo grado ha violato il diritto comunitario avendo leso: (i) i suoi diritti della difesa; e (ii) il suo diritto alla presunzione d’innocenza.
Diritti della difesa
La sentenza impugnata
45. In primo grado, la JCB ha sostenuto che la Commissione aveva disatteso il proprio obbligo di prendere posizione entro un limite di tempo ragionevole, obbligo derivante sia da un principio generale di diritto comunitario sancito dalla giurisprudenza, sia dall’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
46. Il Tribunale di primo grado ha operato una distinzione tra il procedimento di esame degli accordi notificati nel 1973, che ha portato al rigetto della domanda di esenzione, e l’istruzione della denuncia presentata nel 1996, le cui conclusioni sono esposte negli altri articoli del dispositivo della decisione controversa (18).
47. Per quanto riguarda le notifiche del 1973, il Tribunale ha riconosciuto che la Commissione, avendo impiegato 27 anni per adottare una decisione, aveva violato l’obbligo di pronunciarsi entro un termine ragionevole, ma ha considerato che tale violazione non aveva potuto incidere né sulla legittimità del rigetto della domanda di esenzione, né sulla validità dell’accertamento dell’infrazione (19). Il semplice fatto che la decisione di rigetto della domanda di esenzione sia stata adottata oltre un termine ragionevole non rende illegittima la decisione (20). L’inosservanza di un termine ragionevole non giustifica l’annullamento di una decisione, salvo che non sia dimostrato che tale lasso di tempo abbia pregiudicato la capacità delle imprese di difendersi in modo efficace (21). Il Tribunale ha altresì rilevato che la decisione controversa non ha fondato l’accertamento dell’infrazione su elementi che fossero stati oggetto di notificazione ma su pratiche che si discostavano dalle clausole degli accordi notificati; di conseguenza il ritardo nell’adozione di tale decisione non aveva potuto incidere sulla regolarità dei procedimenti relativi a tali pratiche (22). In ogni caso, la JCB non sosteneva che la durata del procedimento avrebbe avuto come conseguenza una particolare irregolarità procedurale, ma si limitava ad affermare che il comportamento della Commissione rivelava una cattiva gestione del fascicolo (23).
48. In ordine alla denuncia del 1996, il Tribunale ha affermato che la durata totale del procedimento non risultava eccessiva, tenuto conto della complessità della questione, e che, di nuovo, essa avrebbe potuto comportare una decisione d’annullamento solo nel caso in cui fosse stato dimostrato che ne era derivata una violazione dei diritti della difesa, mentre la JCB Service si era limitata a sostenere che la durata del procedimento rivelava la parzialità e la cattiva gestione del fascicolo da parte della Commissione (24).
Argomenti delle parti
49. La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto ignorando le conseguenze della violazione dei suoi diritti della difesa da parte della Commissione. Il Tribunale avrebbe dato, a torto, una lettura restrittiva degli argomenti della JCB, in violazione: (i) dell’obbligo ad esso incombente di rispondere alle questioni che gli vengono sottoposte; e (ii) del principio iura novit curia, secondo cui è compito del Tribunale stesso, allorché la sua attenzione viene richiamata su una violazione specifica, definire i contorni di tale violazione e la natura dei diritti che si vogliono rivendicare. La JCB asserisce di avere espressamente eccepito l’inosservanza, da parte della Commissione, dei suoi diritti della difesa relativamente alla procedura di notifica; essa ha poi sottolineato l’obbligo di tenere conto della durata di ciascuna fase del procedimento di notifica, rilevando come la durata eccessiva del medesimo nel suo complesso sia risultata irragionevole. Era perciò evidente il fatto che essa stesse lamentando l’incapacità di difendersi in maniera efficace.
50. La Commissione ritiene che la JCB abbia invocato i propri diritti della difesa in modo meramente generico dinanzi al Tribunale di primo grado, in relazione ad un’asserita durata eccessiva dei procedimenti riguardanti la notificazione e l’accertamento dell’infrazione, senza peraltro precisare in che maniera la sua capacità di difendere la propria posizione sarebbe rimasta pregiudicata sotto tali due profili. I tentativi della ricorrente di ampliare tali argomenti in sede di impugnazione sono, per tale istituzione, inammissibili. La massima iura novit curia non può implicare un dovere del Tribunale di colmare argomenti laconici, che possono essere accolti solo qualora trovino conferma negli elementi di fatto. La ricorrente denuncia una generica inosservanza delle procedure previste, senza alcuna relazione con il ritardo verificatosi per portare a termine il procedimento relativo alla domanda di esenzione o con l’argomento presentato in primo grado.
51. In subordine, la JCB sostiene che l’eccessiva durata del procedimento avrebbe dovuto essere eccepita d’ufficio dal Tribunale di primo grado, in quanto questione di ordine pubblico, poiché la sua effettiva natura sarebbe stata quella di violazione di forme sostanziali.
52. La Commissione obietta che il Tribunale di primo grado non avrebbe potuto sollevare motu proprio alcuna questione concreta riguardante i diritti della difesa che fosse imputabile alla durata del procedimento, in quanto tali questioni generalmente non sono evidenti, come non lo erano nel presente caso.
Valutazione
53. Il Tribunale di primo grado ha considerato riprovevole il periodo di tempo trascorso tra le prime notificazioni effettuate dalla JCB nel 1973 e l’adozione della decisione controversa nel 2000, ma non tale da aver pregiudicato i diritti della difesa della JCB.
54. Tale opinione mi sembra corretta.
55. Poiché la detta decisione ha concluso che era stata commessa un’infrazione dell’art. 81 CE da parte della JCB, è chiaro che nessun punto di tale conclusione è stato fondato esclusivamente sulla mera applicazione degli accordi regolarmente notificati tra il 1973 ed il 1975. Sebbene la Commissione abbia affermato che le restrizioni non notificate rafforzavano l’effetto delle restrizioni notificate (25), è evidente che tutte le pratiche rispetto alle quali è stata accertata un’infrazione e che sono state punite con l’ammenda si basavano o su clausole di accordi che non erano stati regolarmente notificati, o su comportamenti indipendenti da qualsiasi accordo (26).
56. Dato che la decisione in oggetto ha respinto la domanda di esenzione presentata nel 1973 ed ha intimato alla JCB di porre termine a determinate pratiche, l’unico effetto del ritardo è stato quello di permettere alla JCB di perseverare in tale comportamento.
57. Poiché la decisione medesima ha irrogato un’ammenda alla JCB, è evidente che gli accordi correttamente notificati nel 1973 sono rimasti esclusi dal calcolo dell’importo della stessa, che si è basato esclusivamente su altri accordi o comportamenti (27).
58. Né la JCB ha fornito altre spiegazioni soddisfacenti su come il ritardo in questione avrebbe pregiudicato i suoi diritti della difesa. Essa menziona il proprio diritto di avviare un dialogo con la Commissione e di presentare un ricorso per carenza; ma nessuno di tali diritti poteva venire pregiudicato dal mero trascorrere del tempo, e la JCB è rimasta comunque libera di notificare, nella forma appropriata di cui era a conoscenza, ulteriori accordi e pratiche che aveva adottato.
59. Di conseguenza, il termine trascorso tra le notificazioni iniziali e l’adozione della decisione controversa non ha inciso minimamente sui diritti della difesa della JCB, e non c’è nessun motivo di analizzare se il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto sollevare motu proprio ulteriori questioni al riguardo. È sufficiente sottolineare che il Tribunale ha preso effettivamente in considerazione gli argomenti della JCB e ha stabilito che i diritti della difesa della ricorrente non erano in discussione (28).
60. In nessun punto di tale valutazione si deve leggere l’intenzione di assolvere la Commissione per l’eccezionale ritardo con cui ha trattato la domanda di esenzione presentata dalla JCB, che ha di gran lunga superato ogni limite accettabile di buona prassi ammministrativa; tuttavia, tale ritardo non ha pregiudicato i diritti della difesa della JCB, come asserito da quest’ultima.
Presunzione d’innocenza
La sentenza impugnata
61. In primo grado, la JCB ha sostenuto che la Commissione aveva disatteso il principio della presunzione d’innocenza e considerato i fatti con parzialità, non tenendo conto delle prove a favore della ricorrente e presumendone la colpevolezza, in violazione del principio del beneficio del dubbio.
62. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che una presunzione generale di colpevolezza avrebbe potuto essere eventualmente attribuita alla Commissione solamente qualora gli accertamenti di fatto svolti nella decisione controversa non fossero stati supportati dagli elementi di prova da essa prodotti.
63. Il Tribunale ha inoltre analizzato quattro esempi di presunta parzialità addotti dalla JCB – un memorandum interno datato 16 maggio 1995, una lettera interna del 13 aprile 1995, due sentenze emesse dai giudici francesi e la registrazione di un colloquio tra alcuni funzionari della Commissione ed un distributore della JCB intervenuto il 6 novembre 1996 – ed ha concluso che dalla gestione del procedimento amministrativo non risultava alcun elemento dal quale si potesse dedurre che la Commissione aveva interpretato i documenti e i fatti in maniera tendenziosa o inattendibile, né che la stessa avesse dimostrato un comportamento parziale nei confronti della JCB (29).
Argomenti delle parti
64. La JCB sostiene che la sentenza impugnata ha leso il suo diritto alla presunzione d’innocenza, in base al quale ogni ragionevole dubbio circa le prove dev’essere risolto a favore della parte accusata dell’infrazione, conformemente al principio in dubio pro reo.
65. In primo luogo, il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente dedotto dall’emissione di una seconda comunicazione degli addebiti che una generale presunzione di colpevolezza avrebbe potuto essere attribuita alla Commissione soltanto qualora gli accertamenti di fatto esposti nella decisione contestata non fossero stati supportati da elementi di prova prodotti dalla medesima istituzione. Il Tribunale avrebbe dovuto piuttosto riconoscere che una prima comunicazione degli addebiti basata su accordi notificati costituisce già una violazione del principio della presunzione d’innocenza, se non dimostra, come minimo, che i comportamenti censurati non restano «nei limiti dell’attività descritta nella notificazione» (30).
66. In secondo luogo, per quanto riguarda il memorandum e la lettera del 1995 e la registrazione del 1996 (31), il Tribunale di primo grado non avrebbe tenuto conto degli elementi probatori che la Commissione aveva ignorato o aveva interpretato in maniera erronea, venendo meno al proprio dovere di assicurare l’osservanza della presunzione d’innocenza.
67. In terzo luogo, secondo la ricorrente, il Tribunale di primo grado ha negato qualsiasi rilevanza alle decisioni emesse da vari giudici nazionali senza motivare adeguatamente tale rigetto. La Cour d’appel de Paris aveva riconosciuto che all’origine del rifiuto di rifornire la Central Parts vi era unicamente il comportamento illecito di quest’ultima. Il Tribunale di primo grado non può far leva sul comportamento presumibilmente tenuto dalla JCB nei confronti di importazioni parallele ad opera della Central Parts, con l’obiettivo di provare che la JCB aveva violato l’art. 81 CE (32), e, contemporaneamente, negare la rilevanza della decisione della Corte d’appello francese. La JCB cita inoltre una sentenza del Tribunal de commerce de Nîmes e alcune decisioni rese dalle autorità garanti della concorrenza francese e irlandese che, secondo la ricorrente, sarebbero tutte a favore della sua difesa.
68. Come quarto punto, la JCB sostiene che il Tribunale di primo grado ha ignorato un telefax del 1996 ed un memorandum del 1997, ambedue considerati dalla ricorrente elementi a discarico, in ciò violando ancora una volta la presunzione d’innocenza.
69. La Commissione ritiene che la JCB stia confondendo la massima in dubio pro reo, che è un principio classico applicabile alla valutazione degli elementi di prova, e la regola più generale della presunzione d’innocenza, di cui si discute in questa sede. La violazione di quest’ultima implica una condotta ben più grave di un mero errore nella valutazione degli elementi di prova.
70. Il memorandum del 1995 (33) non costituisce un elemento a discarico in mancanza della prova che vi sia stata data attuazione, e il Tribunale di primo grado ha ritenuto che vi fossero sufficienti elementi atti a comprovare che l’imposizione di restrizioni alle vendite passive era continuata fino al 1998. Per di più, il Tribunale ha considerato assolutamente plausibile la spiegazione fornita dalla Commissione per giustificare l’esclusione della registrazione del 1996.
71. Le citate decisioni dei giudici nazionali sono state prese in considerazione dal Tribunale di primo grado il quale, però, secondo la Commissione, le ha correttamente giudicate irrilevanti rispetto alle diverse infrazioni di cui si tratta nel caso di specie. Le decisioni rese dalle autorità garanti della concorrenza francese ed irlandese non sono state menzionate in tale contesto dinanzi al Tribunale di primo grado, e pertanto gli argomenti al riguardo sono irricevibili. I restanti argomenti mirano, secondo la Commissione, ad un riesame della valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale di primo grado e sono anch’essi irricevibili.
Valutazione
72. La JCB fa valere, in sostanza, che il Tribunale di primo grado ha erroneamente dedotto dagli elementi di prova che la Commissione nei suoi confronti non si era dimostrata parziale, in violazione della presunzione di innocenza di cui la ricorrente avrebbe dovuto godere.
73. La JCB sta dunque chiedendo, almeno in termini generali, una nuova valutazione degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale di primo grado. Poiché il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado è limitato alle questioni di diritto, non spetta alla Corte di giustizia, di norma, effettuare tale valutazione. La Corte si limiterà a considerare se non vi sia stato uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale o se, dai documenti del fascicolo, non risulti un’inesattezza materiale negli accertamenti (34).
74. Nessuna di queste ipotesi sembra pertinente al caso di specie. Sebbene la JCB richiami la giurisprudenza riguardante lo snaturamento degli elementi di prova e la manifesta inesattezza degli accertamenti di fatto, i punti della sentenza impugnata censurati dalla ricorrente riguardano conclusioni che il Tribunale di primo grado ha tratto dal proprio esame degli elementi probatori e che, a mio parere, rientrano benissimo nei limiti di una regolare valutazione, senza denotare alcuno snaturamento. La JCB non individua in alcun modo un’inesattezza materiale nella lettura effettuata dal Tribunale dei documenti ad esso sottoposti – a differenza dei casi in cui la Corte di giustizia ha riscontrato la presenza di un tale vizio (35).
75. Esaminerò brevemente gli argomenti specifici dedotti dalla JCB.
76. Da una parte, l’invio di una comunicazione degli addebiti non può in nessun caso essere considerato, di per sé, come prova di una presunzione di colpevolezza; se così fosse, il semplice avvio di un qualunque procedimento penale o penale-amministrativo, ovvero di un’inchiesta, potrebbe essere oggetto di contestazione. E’ soltanto la successiva fase di gestione del procedimento che può far emergere tale elemento e, nel caso di specie, l’errore commesso nella prima comunicazione degli addebiti era stato corretto nella seconda.
77. Dall’altra, il Tribunale di primo grado ha esaminato gli elementi citati dalla JCB come esempi di asserita parzialità da parte della Commissione (in quanto quest’ultima non avrebbe tenuto conto della loro natura assertivamente scriminante). Nella sua conclusione su questo punto, il Tribunale non ha escluso che tali elementi potessero scagionare la ricorrente, ma piuttosto che non risultava esservi nulla di tendenzioso nel modo in cui la Commissione aveva considerato tali elementi. L’argomento sostenuto dalla JCB nel ricorso d’impugnazione, tuttavia, mira a dimostrare la valenza scriminante di tali elementi, questione totalmente diversa. La semplice esistenza di prove a discarico non sempre implica una conclusione favorevole, qualora esistano altre prove di diversa natura, né può portare ineluttabilmente a concludere per la presenza di un pregiudizio nel caso in cui venga presa una decisione sfavorevole.
78. Ritengo pertanto che il primo motivo d’impugnazione debba essere dichiarato irricevibile o debba essere respinto.
Secondo motivo d’impugnazione: violazione dell’art. 81 CE
79. La JCB sostiene che il Tribunale di primo grado è incorso in errori di diritto per il fatto di: (i) «averla condannata» per aver imposto un divieto generale di effettuare vendite passive in Francia, nel Regno Unito e in Irlanda; (ii) «averla condannata» per aver ristretto le fonti di approvvigionamento dei distributori situati in Francia e in Italia; e altresì (iii) aver respinto la richiesta di annullamento della decisione di rigetto della sua domanda di esenzione.
Il divieto di effettuare vendite passive in Francia, nel Regno Unito e in Irlanda
La sentenza impugnata
80. In primo grado, la JCB ha sostenuto che la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di restrizioni sulle vendite passive da parte di distributori autorizzati stabiliti nel Regno Unito, in Irlanda, in Francia ed in Italia, agli utilizzatori finali ed ai distributori autorizzati situati fuori del territorio concesso, e che l’unico divieto espressamente stabilito negli accordi riguardava le vendite ai distributori non autorizzati.
81. In relazione al Regno Unito, il Tribunale di primo grado ha rilevato che la clausola n. 4 dell’accordo modificato nel 1975 non prevedeva tale divieto generale ma che, secondo la Commissione, tale clausola è stata interpretata come implicante un simile divieto. Il Tribunale di primo grado ha esaminato vari documenti sui quali la Commissione ha basato la sua decisione (36) ed ha concluso che «nel Regno Unito [erano] state attuate pratiche restrittive diverse rispetto al contenuto degli accordi notificati (37)».
82. Riguardo all’Irlanda, il Tribunale di primo grado ha seguito un’analisi simile. Gli accordi notificati nel 1973 e nel 1975 non contenevano clausole che vietassero le vendite all’ingrosso ad agenti non autorizzati ma, al contrario, un accordo del 1992 non notificato vietava le vendite attive e passive che non fossero dirette ad un rivenditore ovvero ad un subrivenditore autorizzato. Anche in questo caso il Tribunale ha esaminato i documenti sui quali si è basata la decisione della Commissione (38) e li ha ritenuti atti a dar prova di restrizioni imposte alle vendite passive fuori del territorio assegnato. L’esenzione concessa dalla Irish Competition Authority (autorità irlandese garante della concorrenza), invocata dalla ricorrente, era irrilevante con riferimento all’esercizio, da parte della Commissione, dei poteri che le sono conferiti al riguardo dal diritto comunitario, ma era comunque basata su un accordo non notificato alla Commissione (39).
83. Con riferimento alla Francia, il Tribunale di primo grado ha constatato che il contratto standard di concessione non notificato sanciva espressamente un divieto di effettuare vendite passive fuori del territorio assegnato. Ad ogni modo, i documenti citati dalla Commissione (40) denotavano l’esistenza di pratiche restrittive. La decisione del consiglio della concorrenza francese, citata dalla JCB, era irrilevante, poiché si riferiva ad un diverso accordo in materia di concessione e di reti di distribuzione (41).
Argomenti delle parti
84. Riguardo alla Francia, la JCB sostiene che l’accordo di concessione non può essere interpretato nel senso che ponga espressamente un divieto di effettuare vendite passive; che uno dei tre documenti considerati – una lettera riguardante i contributi per l’assistenza tecnica – era stato altrove (42) considerato dal Tribunale di primo grado come elemento di prova insufficiente; e che in un altro di tali documenti si riconosceva l’esistenza di una pressione concorrenziale tra i distributori che si usurpavano a vicenda i rispettivi territori.
85. La Commissione replica che la decisione controversa non era comunque basata sulla previsione di un divieto esplicito nell’accordo di concessione, ma sull’effettiva applicazione di tale accordo; che il Tribunale di primo grado non ha messo in dubbio il valore probatorio della lettera riguardante i contributi all’assistenza tecnica; che gli altri documenti citati attestano chiaramente l’esistenza di accordi sulle vendite per territorio; e che la JCB non ha presentato argomenti circa il terzo documento, esaminato sia nella decisione che nella sentenza.
86. Riguardo al Regno Unito e all’Irlanda, la JCB sostiene fondamentalmente che il Tribunale di primo grado ha interpretato in modo errato le varie comunicazioni sottoposte al suo esame, argomento che, secondo la Commissione, rappresenta il tentativo dissimulato di ottenere una nuova valutazione della prova.
Valutazione
87. Non riscontro alcun elemento in questa parte del motivo sostenuto dalla JCB che riguardi una possibile violazione dell’art. 81 CE. Quello che cerca di dimostrare la ricorrente è che il Tribunale di primo grado avrebbe tratto conclusioni errate dagli elementi di prova. Come ho ricordato poc’anzi, la Corte di giustizia non è competente a riesaminare tali conclusioni, salvo nel caso di uno snaturamento delle prove.
88. Nella fattispecie, è possibile che il Tribunale di primo grado abbia frainteso il significato dell’accordo di concessione (43) quando ha dedotto che vietava esplicitamente le vendite passive.
89. Comunque, come ha rilevato la Commisisone, tale eventuale fraintendimento riguarda un punto irrilevante ai fini della validità della decisione controversa, la quale non è basata sulle clausole dell’accordo ma sulla loro attuazione.
90. Quanto al resto, è evidente che la JCB cerca soltanto di ottenere un riesame delle prove presentate dinanzi al Tribunale di primo grado, e non è compito della Corte di giustizia effettuare tale riesame in sede di impugnazione.
Restrizione delle fonti di approvvigionamento in Francia e in Italia
La sentenza impugnata
91. In primo grado, la JCB ha sostenuto che la Commissione ha erroneamente interpretato gli accordi riguardanti la Francia e l’Italia nel senso che obbligavano i distributori autorizzati a rifornirsi unicamente presso la controllata nazionale JCB e vietavano gli approvvigionamenti incrociati, laddove lo scopo delle clausole in questione era semplicemente quello di assicurare che i distributori commercializzassero solo prodotti JCB, ed ha altresì rilevato che la Commissione non ha verificato se le clausole controverse fossero state effettivamente applicate.
92. Il Tribunale di primo grado ha stabilito che gli accordi non notificati avevano carattere restrittivo, che erano stati applicati in Francia, se non anche in Italia, ma che, ai fini dell’accertamento dell’infrazione, i loro effetti erano irrilevanti (44); perciò la Commissione ha giustamente ritenuto provato tale elemento dell’infrazione (45).
Argomenti delle parti
93. La JCB sostiene che la conclusione del Tribunale di primo grado su questo punto era contraria all’esenzione per categoria ai sensi del regolamento n. 1983/83 (46) − e, precedentemente, ai sensi del regolamento n. 67/67 (47)−, di cui avrebbero potuto beneficiare le clausole rilevanti degli accordi.
94. La Commissione rileva che tale argomento è completamente nuovo e quindi irricevibile; essa fa inoltre valere che, in primo grado, la JCB aveva implicitamente ammesso che gli accordi riguardanti la Francia e l’Italia non beneficiavano dell’esenzione per categoria, e che, in ogni caso, l’art. 3, lett. c) e d), punto 2), del regolamento n. 1983/83 prevede l’accesso a fonti di approvvigionamento alternative fuori dei territori esclusivi.
Valutazione
95. La JCB non ha cercato di negare che si tratta di un argomento nuovo, non dedotto dinanzi al Tribunale di primo grado, né ha asserito che l’argomento medesimo riguarda una questione di ordine pubblico che avrebbe dovuto essere sollevata d’ufficio dal Tribunale. L’argomento in oggetto è direttamente legato alla validità della decisione della Commissione e il Tribunale di primo grado non può essere censurato per il fatto di non averlo esaminato. Di conseguenza, esso non soltanto è irricevibile (48), ma oltretutto inidoneo ad individuare un qualsiasi errore di diritto nella sentenza impugnata.
Il rifiuto di annullare la decisione di rigetto della domanda di esenzione
La sentenza impugnata
96. In primo grado, la JCB ha sostenuto che la sua domanda d’esenzione era giustificata poiché, conformemente a quanto prescritto dall’art. 81, n. 3, CE (49), la combinazione dell’esclusività territoriale e della selettività dei rivenditori non danneggiava i consumatori ma, al contrario, garantiva una migliore distribuzione del prodotto; essa ha altresì asserito che la Commissione non aveva addotto ragioni valide per giustificare il rigetto della domanda. La ricorrente ha citato due casi, in particolare, comparabili a quello di specie – BMW e Ivoclar (50) – in cui l’esenzione è stata concessa.
97. Il Tribunale di primo grado ha affermato che la JCB si era limitata ad asserire in maniera generica che l’accordo in questione (l’accordo standard di distribuzione ed esportazione per l’Irlanda, la Svezia e le Isole del Canale notificato nel 1973) presentava i requisiti per l’esenzione, senza indicare quali fossero i vantaggi specifici in forza dei quali quest’accordo potesse essere oggetto di una simile decisione. I motivi che hanno spinto la Commissione al rigetto della domanda sono stati ampiamente esposti nei punti 201-222 della decisione controversa. Inoltre, la Commissione aveva dimostrato che le decisioni nei casi citati dalla JCB non erano comparabili al caso di specie (51).
Argomenti delle parti
98. La JCB sostiene, anzitutto, che il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente limitato il suo esame ad uno solo degli accordi notificati, mentre la domanda d’esenzione copriva tutti gli accordi notificati tra il 1973 ed il 1995, incluse le versioni modificate.
99. In secondo luogo, il Tribunale di primo grado si sarebbe contraddetto quando ha avallato il ragionamento svolto dalla Commissione nei punti 201−222 della decisione controversa, che si basava, inter alia, su tre presunte infrazioni che il Tribunale medesimo non aveva altrove considerato sufficientemente provate (52).
100. In terzo luogo, il Tribunale di primo grado avrebbe dato un’errata interpretazione delle norme sulle esenzioni. Non vi erano restrizioni sulle vendite passive, pertanto i principi all’origine delle decisioni BMW e Ivoclar dovevano applicarsi per analogia al caso di specie e quindi portare alla concessione dell’esenzione.
101. Infine, il Tribunale di primo grado avrebbe, a torto, affermato (53) che la JCB non aveva precisato quali vantaggi specifici fossero connessi alla sua rete di distribuzione. In realtà, tali vantaggi erano elencati nei punti 207 e 208 della stessa decisione, e la ricorrente aveva il diritto di avvalersene.
102. La Commissione ritiene che la JCB stia soltanto cercando di ottenere un riesame generale del sindacato effettuato dal Tribunale di primo grado sulla complessa valutazione materiale ed economica svolta dalla Commissione; pertanto, per questo solo motivo, tali argomenti dovrebbero essere dichiarati irricevibili.
103. Quanto agli argomenti specifici, la Commissione considera, anzitutto, che il riferimento da parte del Tribunale di primo grado al solo accordo standard di distribuzione ed esportazione per l’Irlanda, la Svezia e le Isole del Canale, notificato nel 1973, costituisca un semplice errore materiale privo di conseguenze, poiché l’analisi della Commissione aveva contemplato tutti gli accordi notificati ed è stata poi confermata dal Tribunale di primo grado il quale, per di più, ha assicurato che nessuna ammenda era stata inflitta relativamente ad uno qualsiasi degli accordi notificati.
104. In secondo luogo, il rinvio ai punti 201-222 della decisione controversa serviva solo da riferimento. L’analisi di merito è stata svolta dal Tribunale di primo grado in altra sede. In ogni caso, la detta decisione riferiva di ulteriori infrazioni (54) che, secondo il Tribunale, rivestivano un’importanza determinante (55) ed erano rilevanti al fine di stabilire che non venivano soddisfatti i criteri di cui all’art. 81, n. 3, CE.
105. In terzo luogo, secondo la Commissione, la JCB mira nuovamente a confutare la conclusione in merito alle restrizioni sulle vendite passive, che distingue il caso di specie dai casi BMW ed Ivoclar. Per di più, gli accordi BMW oggetto dell’esenzione autorizzavano anche le vendite attive fuori del territorio, purché assolvessero gli obblighi promozionali. Gli accordi stipulati dalla JCB, invece, pongono restrizioni alle vendite sia attive che passive, nonché all’approvvigionamento incrociato, e non sono comparabili. Gli accordi Ivoclar riguardavano punti vendita multimarca e l’esenzione non è stata rinnovata.
106. Infine il riferimento del Tribunale di primo grado ai presunti vantaggi connessi agli accordi in oggetto si collega alle condizioni cumulative enunciate all’art. 81, n. 3, CE, ovvero al requisito che tali vantaggi siano condivisi dai consumatori. Il Tribunale di primo grado ha giustamente concluso che la JCB non aveva dimostrato che gli accordi in oggetto presentavano tali requisiti, essendosi limitata ad effettuare generiche affermazioni al riguardo.
Valutazione
107. Concordo con la Commissione sul fatto che non sia compito di questa Corte esaminare gli argomenti della JCB quando essi mirano unicamente al riesame dell’analisi svolta dalla Commissione nella decisione controversa. Vi sono, inoltre, altre difficoltà legate a tali argomenti.
108. La critica della JCB riguardo al primo punto appare irrilevante. Emerge chiaramente dai punti 201−222 della decisione controversa, in particolare, dal punto 205, che la Commissione ha analizzato tutti gli accordi notificati, congiuntamente alle modalità con cui erano stati applicati. Il Tribunale di primo grado ha approvato tale valutazione senza limitare il proprio esame ad un solo accordo. E’ pertanto ininfluente il fatto che esso abbia indicato – per sbaglio o per altro motivo – che la domanda riguardava un solo accordo.
109. Quanto al secondo punto, il fatto che, al punto 161 della sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado precisi che «la questione generale se il sistema distributivo di JCB potesse essere oggetto di una decisione ai sensi dell’art. 83, n. 3, CE (…) è affrontata ai ‘considerando’ 201-222 della decisione impugnata», unito alla considerazione che il Tribunale ha approvato complessivamente la conclusione che ne veniva tratta, non può essere intepretato nel senso che tale organo abbia approvato ogni singolo passaggio del ragionamento esposto dalla Commissione in tale parte della decisione, tanto meno quando, in altri punti della sentenza, ha ritenuto infondate alcune parti della decisione. La stessa JCB ammette che la decisione era fondata «inter alia» – e quindi solo in parte – sulle tre presunte infrazioni che il Tribunale ha respinto, poiché non erano state sufficientemente dimostrate.
110. Riguardo al terzo punto, l’argomento addotto dalla JCB potrebbe essere rilevante solo qualora l’accertamento materiale di restrizioni delle vendite passive venisse invalidato, e non spetta a questa Corte compiere un tale esame in sede d’impugnazione.
111. Per quanto riguarda l’ultimo problema, nei punti 207 e 208 della decisione controversa la Commissione ha chiaramente elencato alcuni benefici legati al sistema di distribuzione della JCB, poi trasferiti sui consumatori. Infine, la decisione passa in rassegna altre caratteristiche che non arrecano alcun beneficio, elencando altresì le restrizioni che non sono indispensabili, per poi concludere, ai punti 221 e 222, che non tutte le condizioni cumulative di cui all’art. 81, n. 3, CE, erano soddisfatte e che pertanto l’esenzione non poteva essere concessa. Per poter sormontare tale conclusione, la JCB avrebbe dovuto dimostrare che tutte le condizioni cumulative erano soddisfatte. Essa tuttavia non afferma di averlo fatto, e la formulazione, probabilmente infelice, del punto 166 della sentenza impugnata non è rilevante al riguardo.
112. Ritengo pertanto che il secondo motivo d’impugnazione debba essere dichiarato irricevibile o debba essere respinto.
Terzo motivo d’impugnazione: irrogazione e calcolo dell’ammenda
La sentenza impugnata
113. In primo grado, la JCB ha sostenuto che i fatti non dimostravano l’esistenza di un’infrazione ed erano comunque basati su accordi notificati, rispetto ai quali non poteva essere inflitta alcuna ammenda. Inoltre, la ricorrente ha obiettato che l’ammenda risultava sproporzionata in confronto ad ammende inflitte in circostanze analoghe alla Volkswagen e alla Opel (56). La Commissione avrebbe esagerato la gravità della presunta infrazione, non prendendone in considerazione l’effettivo impatto, l’ambito di effettiva applicazione delle restrizioni, l’impatto variabile di queste ultime nel tempo o le circostanze attenuanti, quale l’esenzione individuale concessa dalla Irish Competition Authority oppure la sentenza della Cour d’appel de Paris.
114. Il Tribunale di primo grado ha rilevato che, ai sensi dell’art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17, non poteva essere inflitta alcuna ammenda per comportamenti che rientravano nei limiti dell’attività descritta negli accordi notificati nel 1973 e nel 1975. Poiché, inoltre, talune infrazioni non risultavano provate, l’ammenda doveva essere inflitta soltanto con riferimento alle restrizioni imposte alle vendite passive, di cui all’art. 1, lett. a), della decisione controversa, che andavano ben oltre le disposizioni contenute negli accordi notificati, ed alle limitazioni delle fonti d’approvvigionamento, di cui all’art. 1, lett. b), della decisione medesima, che non erano state oggetto della notificazione (57).
115. L’importo dell’ammenda dev’essere commisurato alle circostanze e alla gravità dell’infrazione. In applicazione delle disposizioni del regolamento n. 17, e seguendo i propri orientamenti per il calcolo delle ammende, la Commissione ha determinato l’importo dell’ammenda inflitta alla JCB in una somma pari a EUR 39 614 000 – di cui EUR 25 000 000 con riferimento alla gravità dell’infrazione, più EUR 13 750 000, in considerazione della durata dell’infrazione, ritenuta pari a 11 anni (corrispondente quindi ad un tasso annuo di maggiorazione del 5%), e EUR 864 000, in ragione delle circostanze aggravanti (58).
116. Le infrazioni accertate venivano considerate gravi poiché minacciavano di compromettere il buon funzionamento del mercato interno, avendo l’obiettivo e l’effetto di creare una compartimentazione dei mercati nazionali, e pertanto giustificavano un’ammenda elevata. Inoltre, la JCB era un’impresa relativamente importante all’interno dell’Unione europea e nel settore considerato (59).
117. Tuttavia, in base ai fatti riportati dalla Commissione, la durata globale dell’infrazione doveva essere considerata pari non ad 11 bensì a 10 anni, dal 1989 al 1998 incluso (60).
118. Le ammende inflitte alla Volkswagen ed alla Opel sono state decise in circostanze differenti; inoltre la Commissione non è vincolata a calcolare gli importi delle ammende come percentuale del fatturato, né a seguire alla lettera la sua precedente prassi in materia di decisioni o ad applicare una formula matematica precisa. Pertanto, il fatto che l’importo delle ammende inflitte alla Volkswagen, alla Opel e alla JCB corrisponda a percentuali diverse dei rispettivi fatturati non rivela un trattamento discriminatorio (61).
119. Quanto alle circostanze attenuanti, la JCB non poteva sostenere validamente che l’assenza di una formale presa di posizione della Commissione in ordine ai suoi accordi valesse quale «implicita approvazione», in quanto un simile approccio è estraneo al diritto comunitario della concorrenza. Le decisioni emesse dalla Irish Competition Authority e dalla Cour d’appel de Paris riguardavano fatti differenti (62).
120. Comunque, la circostanza aggravante, riscontrata dalla Commissione nel fatto che la JCB aveva inflitto una sanzione pecuniaria ad una società controllata per la violazione di una clausola contenuta in un accordo regolarmente notificato, non avrebbe dovuto essere qualificata come tale (63).
121. Poiché l’aumento dell’importo dell’ammenda determinato da circostanze aggravanti non era giustificato e tre elementi dell’infrazione rilevati nella decisione controversa non erano stati sufficientemente dimostrati, il Tribunale di primo grado, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa anche al merito ex art. 229 CE ed ex art. 17 del regolamento n. 17, ha ritenuto giustificato ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla somma di EUR 30 milioni (64).
122. Nel presente procedimento, la JCB sostiene che il Tribunale di primo grado ha: (i) violato principi fondamentali – di buon andamento dell’amministrazione, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento, applicabili ai procedimenti di irrogazione delle ammende; ed ha altresì (ii) applicato erroneamente le norme sul calcolo delle ammende, con riferimento alla gravità e alla durata dell’infrazione nonché all’esistenza di circostanze attenuanti o aggravanti.
Principi fondamentali applicabili all’irrogazione delle ammende
Argomenti delle parti
123. La JCB sostiene, anzitutto, che la violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione, che il Tribunale di primo grado ha riconosciuto reputando eccessivo il ritardo con cui la Commissione aveva risposto alle notificazioni, avrebbe dovuto portare ad una considerevole riduzione dell’ammenda.
124. In secondo luogo, il Tribunale di primo grado avrebbe omesso di prendere in considerazione le legittime aspettative della JCB secondo cui, in seguito alla notificazione ed all’iniziale corrispondenza con la Commissione − e alla luce delle decisioni rese dai giudici nazionali e dalle autorità garanti della concorrenza −, esisteva una fondata possibilità che gli accordi di distribuzione della ricorrente beneficiassero di un’esenzione.
125. In terzo luogo, il Tribunale di primo grado avrebbe violato il principio della parità di trattamento, non avendo risposto al rilievo mosso dalla JCB secondo cui l’ammenda inflittale era smisuratamente alta in confronto a quelle inflitte alla Volkswagen e alla Opel in circostanze analoghe, e non avendo ridotto l’ammenda ad un livello che poteva essere stabilito in una fase anteriore, qualora la Commissione avesse agito con diligenza.
126. In replica ai primi due argomenti ed alla seconda parte del terzo, la Commissione evidenzia che nessuna ammenda era stata inflitta con riferimento agli accordi notificati ma solo riguardo a comportamenti che non rispettavano il contenuto dei detti accordi e che non erano stati notificati. Sotto tale aspetto, il procedimento amministrativo non avrebbe quindi avuto una durata eccessiva; nessuna legittima aspettativa poteva sorgere da un qualsiasi atteggiamento adottato o non adottato dalla Commissione rispetto agli accordi notificati, e la Commissione non avrebbe potuto infliggere un’ammenda in nessuna fase precedente, prima di aver ricevuto la denuncia della Central Parts in ordine alle pratiche non notificate.
127. Riguardo alle ammende inflitte alla Volkswagen e alla Opel, la Commissione asserisce che il Tribunale di primo grado ha risposto all’argomento sollevato dalla JCB con una valutazione motivata, esposta ai punti 187-189 della sentenza impugnata.
Valutazione
128. Sono d’accordo con la Commissione sul fatto che, per quanto possa essere censurabile, il ritardo nella conduzione dell’esame e nell’adozione della decisione di rigetto della domanda di esenzione degli accordi notificati non può avere alcun effetto ai fini della determinazione dell’ammenda.
129. Ai punti 175−177 della sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado ha statuito chiaramente che, in forza dell’art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17, la Commissione non poteva tenere conto di qualsiasi comportamento che rientrasse nei limiti dell’attività descritta negli accordi notificati nel 1973 e nel 1975. Esso ha perciò esaminato la legittimità della decisione di infliggere un’ammenda unicamente con riferimento alle restrizioni imposte alle vendite passive, di cui all’art. 1, lett. a), della decisione controversa, che erano diverse dalle clausole contenute negli accordi notificati (65), e alle restrizioni imposte alle fonti di approvvigionamento, di cui all’art. 1, lett. b), della decisione contestata, che non erano state oggetto di notificazione.
130. Siffatta limitazione della portata dell’esame appare del tutto corretta. Ne deriva che il Tribunale di primo grado non poteva legittimamente tenere conto del ritardo della Commissione al fine di ridurre l’importo dell’ammenda inflitta in ragione di comportamenti rispetto ai quali non vi era stato alcun ritardo nella gestione del procedimento istruttorio (66); tale ritardo non poteva indurre nella JCB alcuna legittima aspettativa riguardo a comportamenti che non erano stati notificati (67); e, infine, non potrebbe ricevere giustificazioni una riduzione dell’ammenda ad un importo che poteva essere determinato qualora la Commissione fosse venuta a conoscenza del comportamento censurato in tempi anteriori.
131. Quanto al confronto con le ammende inflitte alla Volkswagen ed alla Opel, risulta chiaramente che il Tribunale di primo grado ha effettivamente risposto all’argomento della JCB nei punti 186-189 della sentenza impugnata, e che la JCB non ha contestato il richiamo, da parte del Tribunale, al potere discrezionale di cui gode la Commissione rispetto al numero di elementi da considerare. La ricorrente sembra piuttosto propensa a richiedere l’applicazione di una formula rigida, in contrasto con la giurisprudenza citata dal Tribunale di primo grado (68), che però, ancora una volta, non viene messa in discussione dalla JCB.
Norme per il calcolo delle ammende
Argomenti delle parti
132. La JCB sostiene che, allorché ha esaminato l’importo delle ammende contestate, il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto seguire gli orientamenti della Commissione (69), come nel caso della sentenza Archer Daniels Midland (70). Non avendolo fatto, tale organo giurisdizionale sarebbe incorso in una serie di errori di diritto.
133. Anzi tutto, il Tribunale di primo grado avrebbe commesso un errore formale, affermando che i comportamenti censurati costituivano un’infrazione «grave», mentre confermava la legittimità di un’ammenda irrogata per infrazioni «molto gravi». Ma in ogni caso né la natura, né l’impatto degli asseriti comportamenti giustifica la qualificazione «molto grave».
134. In secondo luogo, il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente concluso che la durata dell’infrazione ammontava a 10 anni. Tuttavia, la durata dovrebbe venir valutata alla luce della condotta negligente della Commissione; il prolungato silenzio di quest’ultima ha indotto la JCB a credere ragionevolmente che i suoi accordi di distribuzione non violassero le norme in materia di concorrenza. Se la Commissione avesse agito diligentemente, non si sarebbe verificato alcun comportamento illecito. In tale contesto, la durata non dovrebbe essere fatta valere per aumentare l’importo di un’ammenda. In ogni caso, le prove su cui il Tribunale ha fondato il proprio giudizio sull’esistenza delle infrazioni, non supportano la conclusione che stabilisce una durata dell’infrazione pari a 10 anni, e lo stesso Tribunale non avrebbe dovuto, al punto 184 della sentenza impugnata, riferirsi ad altri elementi di prova sui quali si era fondata la Commissione.
135. In terzo luogo, il Tribunale di primo grado avrebbe omesso di considerare la presenza di circostanze attenuanti. I presunti comportamenti illeciti non erano stati messi in atto dolosamente, ma erano una conseguenza della negligenza e della cattiva amministrazione da parte della Commissione; la JCB non aveva applicato le stesse pratiche in Italia, ed aveva il diritto di nutrire un ragionevole dubbio sul fatto che il comportamento censurato costituisse un’infrazione.
136. Infine, secondo la ricorrente, il Tribunale di primo grado ha compiuto una valutazione errata delle asserite circostanze aggravanti, in particolare riguardo alle comunicazioni interne relative alle norme sui cartelli.
137. La Commissione osserva che gli orientamenti esprimono la sua politica di irrogazione delle ammende sulla base del regolamento n. 17. Con tali orientamenti essa si è dotata di norme supplementari a carattere generale, che valgono unicamente per la Commissione e per nessun’altra istituzione e solo fino a quando essa non deciderà di ritirarle o modificarle; i suddetti orientamenti non vincolano né il Tribunale di primo grado, né la Corte di giustizia.
138. In ogni caso, secondo la Commissione, il primo rilievo formale mosso dalla JCB è di carattere puramente semantico, poiché i comportamenti di cui trattasi ricadono chiaramente nella categoria delle infrazioni «molto gravi» ai sensi dei citati orientamenti.
139. Quanto alla durata dell’infrazione, l’eccessivo ritardo nell’esame degli accordi notificati è irrilevante ai fini delle indagini su pratiche non notificate nelle forme previste.
140. In ordine alla circostanze attenuanti o aggravanti, ancora una volta la JCB tenta erroneamente di collegare il ritardo relativo all’esame degli accordi notificati con l’indagine riguardante le pratiche non notificate, e la comunicazione interna concernente le norme sui cartelli dimostra che la JCB era al corrente delle norme, ma non vi sono prove sul fatto che le abbia applicate.
Valutazione
141. È evidente che gli orientamenti della Commissione non possono vincolare il Tribunale di primo grado nell’esercizio della sua competenza estesa anche al merito allorché modifica gli importi di un’ammenda. Né la JCB sostiene di aver eccepito, in primo grado, uno scostamento della Commissione dai suddetti orientamenti che il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto censurare.
142. Stando così le cose, non si può considerare l’uso del termine «grave» da parte del Tribunale di primo grado come riferito strettamente alla categoria delle infrazioni «gravi» e non anche a quelle «molto gravi», ai sensi degli orientamenti. Ad ogni modo, le infrazioni accertate rientrano chiaramente nella definizione delle infrazioni molto gravi, quali: «(…) Pratiche che pregiudicano il buon funzionamento del mercato interno, ad esempio quelle miranti a compartimentare i mercati nazionali (...)» e che hanno «[un vasto] impatto sul mercato (...) e (...) sono atte a produrre effetti su ampie zone del mercato comune (...) (71)». Di conseguenza, il Tribunale non aveva motivo di fissare l’importo dell’ammenda ad un livello che si addice ad infrazioni meno gravi.
143. Concordo con la Commissione sul fatto che il ritardo nel rispondere agli accordi notificati, per quanto possa essere di per sé insoddisfacente, non ha inciso sulla durata delle infrazioni, che consistevano o in pratiche non notificate, o in pratiche che eccedevano il contenuto delle attività descritte negli accordi notificati. Anche qualora la Commissione avesse risposto tempestivamente alle notificazioni iniziali, la sua risposta non avrebbe indicato alla JCB se pratiche diverse da quelle notificate fossero ammissibili, che venissero considerate separatamente oppure in combinazione con gli accordi notificati. Né tale ritardo potrebbe mitigare, direttamente o indirettamente, la gravità delle pratiche non notificate, o giustificare una qualsiasi presunzione o incertezza circa la loro legalità.
144. Per quanto riguarda la prova che l’infrazione sia durata 10 anni, la JCB tenta di far leva sulle date dei documenti specificamente citati dal Tribunale di primo grado in una parte iniziale della sentenza come probanti l’infrazione. Tale ragionamento mi sembra errato. Il Tribunale non era tenuto, al momento di verificare se la Commissione avesse accertato un’infrazione sulla base delle prove presentate, a elencare in ordine cronologico tutti i documenti che avevano permesso di effettuare l’accertamento. Di conseguenza, non gli era neppure precluso, allorché ha dovuto esaminarne la durata, far riferimento ad altri fatti citati dalla Commissione, come ha fatto al punto 184 della sentenza.
145. Quanto all’asserzione che il Tribunale di primo grado avrebbe negletto di considerare il fatto che la pratica censurata non era stata applicata in Italia, la JCB afferma che tale organo «prende atto che le vendite passive fuori dei territori erano una pratica comune», citando due punti della sentenza impugnata. Tuttavia, in tali punti (72), il Tribunale si riferisce unicamente agli argomenti addotti dalla stessa ricorrente a tal fine, ma non si pronuncia in merito alla loro esattezza.
146. Infine, per quanto concerne il memorandum interno che la Commissione ha considerato un elemento aggravante, ma che la JCB riteneva una circostanza attenuante (73), non mi sembra manifestamente errato considerare un’aggravante − allorché un’impresa mette in atto pratiche anticoncorrenziali − la prova del fatto che l’interessata sapeva che le dette pratiche erano contrarie al diritto comunitario e non dovevano pertanto essere seguite.
147. Sono pertanto del parere che nessuno dei motivi d’impugnazione dedotti dalla JCB individui nella sentenza impugnata un errore di diritto da parte del Tribunale di primo grado e che, di conseguenza, il presente ricorso debba essere respinto.
Ricorso incidentale: l’aver giudicato irrilevante una circostanza aggravante
La sentenza impugnata
148. Nei punti 191 e 192 della sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado ha rilevato che, nella decisione controversa, la Commissione aveva aumentato l’importo dell’ammenda di EUR 864 000, poiché considerava una misura di ritorsione (74), e quindi una circostanza aggravante, la sanzione pecuniaria inflitta dalla JCB ad un suo distributore per violazione della clausola n. 4 dell’accordo dei distributori del Regno Unito (divieto di effettuare vendite a rivenditori non autorizzati), corrispondente a perdite di utili sulle vendite di pezzi di ricambio risultanti dalle vendite realizzate fuori del territorio concesso. Tuttavia, la clausola di un accordo notificato beneficia dell’immunità da ammenda in base all’art. 15, n. 5, del regolamento n. 17, cosicché la Commissione non poteva legittimamente aumentare l’importo dell’ammenda per tenere conto di tale circostanza. Di conseguenza, il Tribunale di primo grado ha ridotto l’ammenda di un importo pari alla maggiorazione applicata.
Argomenti delle parti
149. La Commissione sostiene che il Tribunale di primo grado ha sviluppato un’errata interpretazione dell’art. 15, n. 5, del regolamento n. 17. La circostanza aggravante non era data dalla clausola n. 4 come notificata, ma dal rafforzamento del suo carattere restrittivo attraverso l’imposizione di sanzioni pecuniarie che, secondo quanto notificato espressamente dalla JCB, non sarebbero state inflitte e che, pertanto, non rientravano «nei limiti dell’attività descritta nella notificazione», ai sensi del suddetto art. 15, n. 5, lett. a). Tale disposizione mira ad incoraggiare le imprese a fornire informazioni complete nelle loro notifiche, e non dovrebbe venire interpretata come una norma che protegge dalle ammende pratiche non notificate che, se applicate congiuntamente alle clausole notificate, possono rafforzare il carattere restrittivo che già di per sé queste ultime possiedono. La Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui riduce l’importo dell’ammenda inflitta di un ammontare pari a EUR 864 000.
150. La JCB replica che, in primo luogo, la sua richiesta di ottenere un risarcimento da parte del suo distributore costituiva un’applicazione della sola clausola in oggetto – una sorta di risarcimento «stragiudiziale dei danni contrattuali» – e non già un’applicazione di pratiche non notificate. L’affermazione della Commissione, secondo cui la JCB aveva espressamente indicato nella notifica che non sarebbero state inflitte sanzioni alle parti degli accordi riguardanti il Regno Unito, si è basata esclusivamente sul fatto che gli altri accordi notificati prevedevano tali sanzioni. Ma le parti non sono tenute a specificare, al momento di redigere un accordo, quali penalità applicheranno in caso di inadempimento; se non lo specificano, possono, al momento opportuno, chiedere il risarcimento dei danni. Un risarcimento era necessario allo scopo di assicurare la validità degli accordi di distribuzione selettiva e di evitare discriminazioni illegittime fra i distributori. Infine, la penale in oggetto è stata impropriamente descritta dalla Commissione come una «misura di ritorsione», poiché tali sono definite negli orientamenti quelle misure che vengono prese nei confronti di «altre imprese per fare “rispettare” le pratiche configuranti infrazione».
Valutazione
151. Al punto 40 della decisione controversa, la Commissione dichiarava:
«Nei due formulari A/B compilati per il Regno Unito, è stato chiesto a JCB di fornire informazioni sui contenuti dell’accordo o della pratica concordata e, più in particolare, alla sezione II, punto 3, lettera f), sulle “sanctions which may be taken against participating undertakings (penalty clause, expulsion, withholding of supplies, etc.)” (sanzioni che potrebbero essere adottate contro le imprese partecipanti [(]clausola penale, espulsione, rifiuto di fornitura ecc. [(]. In entrambi i moduli, la risposta fornita è stata “No”. Tale risposta non è stata fornita per negligenza o meccanicamente. Nel formulario A/B allegato all’accordo notificato per la Danimarca il 30 giugno 1973, è stata indicata una penale di 250 sterline o tre volte i prezzi dei pezzi di ricambio acquistati da fonti diverse da JCB».
152. Tale affermazione non è stata confutata nella sentenza impugnata, né la JCB ha contestato la validità dei formulari A/B come elementi di prova.
153. Mi sembra chiaro che la risposta “No” nei formulari allegati agli accordi notificati per il Regno Unito significa che sanzioni come quella pecuniaria inflitta al distributore in parola non rientrano nei limiti delle attività descritte nella notifica e, pertanto, non possano beneficiare dell’immunità di cui all’art. 15, n. 5, del regolamento n. 17. In ogni caso, la clausola pertinente degli accordi notificati vietava le vendite ai distributori non autorizzati, mentre la penale in oggetto era stata inflitta in ragione di vendite effettuate fuori dei territori assegnati (75), circostanza che non può, evidentemente, essere ricondotta all’applicazione di una clausola notificata.
154. Il Tribunale di primo grado ha perciò commesso un errore nei punti 191 e 192 della sentenza impugnata, la quale deve essere annullata nella parte in cui, a tale titolo, riduce l’importo dell’ammenda di EUR 864 000.
Sulle spese
155. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 e 122 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
156. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la JCB, rimasta soccombente, va condannata alle spese del presente procedimento.
157. Il Tribunale di primo grado aveva condannato la JCB a sopportare tre quarti delle proprie spese e la Commissione a sopportare un quarto delle spese della JCB, conformemente all’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, poiché il ricorso era stato parzialmente accolto.
158. Se il ricorso incidentale viene accolto, come ritengo sia opportuno, l’esito del ricorso di primo grado si sposta leggermente a favore della Comissione. Tuttavia, la differenza è esigua e non giustifica, a mio parere, una modifica della decisione sulle spese di cui alla sentenza impugnata. Invero, la Commissione non ha chiesto tale modifica.
Conclusione
159. Sono pertanto dell’opinione che la Corte debba:
– respingere l’impugnazione proposta dalla JCB;
– annullare la sentenza impugnata nella parte in cui riduce di EUR 864 000 l’importo dell’ammenda inflitta con la decisione controversa e, conseguentemente, stabilire un importo della detta ammenda pari a EUR 30 864 000;
– condannare la JCB alle spese del procedimento d’impugnazione.
1 – Lingua originale: l'inglese.
2 – Racc. pag. II-49.
3 – Decisione della Commissione 21 dicembre 2000, 2002/190/CE, relativa ad un procedimento in forza dell’articolo 81 del Trattato CE (Caso COMP.F.1/35.918 – JCB) (GU 2002, L 69, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).
4 – Primo regolamento d'applicazione degli articoli [81 CE] [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), ora abrogato, con l’eccezione temporanea dell’art. 8, n. 3, e sostituito, con effetto a partire dal 1° maggio 2004, dal regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), che ha trasferito alle autorità nazionali degli Stati membri buona parte delle responsabilità che erano precedentemente attribuite alla Commissione.
5 – Regolamento 3 maggio 1962, primo regolamento d’applicazione del regolamento n. 17 adottato dal Consiglio, abrogato e sostituito dal regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1994, n. 3385, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande e delle notificazioni presentate in forza del regolamento n. 17 del Consiglio (GU L 377, pag. 28).
6 – Regolamento della Commissione 25 luglio, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268), abrogato e sostituito dal regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2842, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell’articolo 85 e dell’articolo 86 del Trattato CE (GU L 354, pag. 18).
7 – V., inoltre, la comunicazione della Commissione relativa alle procedure concernenti le domande d'attestazione negativa (GU 1982, C 343, pag. 4).
8 – Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del Trattato CECA (GU C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»).
9 – Cui si applicano, rispettivamente, ammende fino ad EUR 1 milione, 20 milioni ed oltre 20 milioni (punto 1.A degli orientamenti).
10 – Orientamenti, punto 1.B.
11 – Ibidem, rispettivamente punti 2 e 3.
12 – Ibidem, punto 5, lett. b).
13 – Regolamento 22 giugno 1983, relativo all’applicazione dell’articolo [81, n. 3, CE] a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU L 173, pag. 1).
14 – In prosieguo userò il nome «JBC» per riferirmi alla JCB Service in qualità di parte nel presente procedimento e altresì per indicare, tranne nel caso in cui si possa creare confusione, il gruppo JCB nel suo insieme e, qualora rappresentino le attività di quest’ultimo, le varie società del gruppo.
15 – Cit. supra, alla nota 3.
16 – V. sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I‑123, punti 47 e segg.); v. inoltre, infra, paragrafi 73 e 74.
17 – V. supra, paragrafi 7 e segg.
18 – Punto 37 della sentenza.
19 – Ibidem, punto 38.
20 – Punto 39 della sentenza impugnata, in cui si citano le sentenze 14 febbraio 2001, cause T‑26/99, Trabisco/Commissione (Racc. pag. II‑633, punto 52), e T‑62/99, Sodima/Commissione (Racc. pag. II‑655, punto 94).
21 – Punto 40 della sentenza impugnata, in cui si cita la sentenza 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, LVM e a./Commissione (Racc. pag. II‑931, punto 122).
22 – Ibidem, punto 41.
23 – Punto 42.
24 – Punti 43 −45.
25 – V. punto 205 della decisione controversa.
26 – V., in particolare, i punti 149, 158, 163, 171, 175 e 252 della decisione controversa.
27 – V. punti 231 e segg. della decisione controversa.
28 – Punto 45 della sentenza impugnata.
29 – Punti 53−60 della sentenza impugnata.
30 – V. art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17, cit. nella precedente nota 14.
31 – V. supra, paragrafo 63.
32 – V. punti 92 e 98 della sentenza impugnata.
33 – V. supra, paragrafo 63.
34 – V., per esempio, sentenze 2 marzo 1994, causa C‑53/92 P, Hilti/Commissione (Racc. pag. I‑667, punto 42); 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I‑1981, punti 47-49), e, da ultimo, 14 luglio 2005, causa C‑40/03 P, Rica Foods/Commissione (Racc. pag. I‑0000, punto 60).
35 – V., a titolo di esempio, sentenze 27 gennaio 2000, causa C‑164/98 P, DIR International Film e a./Commissione (Racc. pag. I‑447, punti 43-48); 3 aprile 2003, causa C‑277/01 P, Parlamento/Samper (Racc. pag. I‑3019, punti 45-49), 11 settembre 2003, causa C‑197/99 P, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑8461, punti 64–67).
36 – Descritti nei particolari nei punti 84-91 della decisione controversa.
37 – Punti 86-89 della sentenza impugnata.
38 – Punto 122 della decisione controversa.
39 – Punti 90-95 della sentenza impugnata.
40 – In particolare, al punto 113 della decisione controversa.
41 – Punti 96-100 della sentenza impugnata.
42 – Punti 139-145 della sentenza impugnata.
43 – Nella clausola rilevante, si legge: «Il distributore ufficiale si impegna inoltre a non vendere né a distribuire prodotti JCB o singoli pezzi da una sede, una controllata o da un deposito situati fuori del territorio. Il distributore ufficiale si impegna a non promuovere direttamente o indirettamente i prodotti o singoli pezzi JCB fuori del territorio» [Traduzione libera].
44 – In conformità alla giurisprudenza: v. sentenze della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione (Racc. pag. 457); 6 aprile 1995, causa T‑143/89, Ferriere Nord/Commissione (Racc. pag. II‑917, punti 30 e 31); 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P, Ferriere Nord/Commissione (Racc. pag. I‑4411, punti 13-15), e 30 giugno 1966, causa 56/65, Société Technique Minière (Racc. pag. 261).
45 – Punti 111-118 della sentenza impugnata.
46 – V. supra, punto 15.
47 – Regolamento della Commissione 22 marzo 1967, n. 6767/CEE, relativo all’applicazione dell’articolo [81, n. 3, CE] a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU 1967, n. 57, pag. 849).
48 – V., per esempio, sentenza Brazzelli Lualdi (punto 59), cit. supra, alla nota 34.
49 – V. supra, paragrafo 6.
50 – Decisione della Commissione 13 dicembre 1974, 75/73/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo [81 CE] (IV/14 650 ─ Bayerische Motoren-Werke AG) (GU 1975, L 29, pag. 1), e decisione della Commissione 27 novembre 1985, 85/559/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo [81 CE] (IV/30.846 ─ Ivoclar) (GU 1985, L 369, pag. 1).
51 – Punti 160-169 della sentenza impugnata.
52 – Segnatamente, nei punti 133, 145 e 154 della sentenza impugnata.
53 – Punto 166 della sentenza impugnata.
54 – In particolare, ai punti 209, 214, 215 e 218.
55 – V. punto 185 della sentenza impugnata.
56 – Decisione della Commissione 28 gennaio 1998, 98/273/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/35.733 ─ VW) (GU L 124, pag. 60), e decisione della Commissione 20 settembre 2000, 2001/146/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 (…) CE (COMP/36.653 ─ Opel) (GU 2001, L 59, pag. 1), citate al punto 171 della sentenza impugnata.
57 – Punti 175-177 della sentenza impugnata.
58 – Punti 178-180 della sentenza impugnata.
59 – Ibidem, punti 182 e 183.
60 – Ibidem, punti 184 e 185.
61 – Punti 186-189 della sentenza impugnata.
62 – Ibidem, punto 190.
63 – Ibidem, punti 191 e 192.
64 – Punti 193 e 194.
65 – V., inoltre, punti 86-89 della sentenza impugnata.
66 – V., inoltre, supra, paragrafi 47 e 55.
67 – V. supra, paragrafi 7 e segg., e paragrafo 43.
68 – V. sentenza Ferriere Nord/Commissione, cit. supra, alla nota 44; v., inoltre, sentenze 20 marzo 2002, causa T‑23/99, LR AF 1998/Commissione (Racc. pag. II‑1705, punti 234, 236 e 279), e 14 maggio 1998, causa T‑354/94, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (Racc. pag. II‑2111, punto 119).
69 – V. supra, paragrafi 12 e segg.
70 – Sentenza 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione (Racc. pag. II‑2597, punto 42).
71 – Punto 1.A degli orientamenti.
72 – Rispettivamente, 102 e 117.
73 – «(…) Una nota datata 16 maggio 1995 del direttore del servizio delle vendite, inviata ai dirigenti delle società del gruppo, che precisa che il divieto delle importazioni parallele è contrario alle decisioni della Commissione nonché alla giurisprudenza della Corte di giustizia» (punto 54 della sentenza impugnata).
74 – La somma di EUR 864 000 è pari al doppio dell’importo della sanzione pecuniaria inflitta dalla JCB al suo distributore.
75 – V. punto 191 della sentenza impugnata.
Full & Egal Universal Law Academy