CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 30 novembre 2006 1(1)
Causa C-170/04
Klas Rosengren e altri
contro
Riksåklagaren
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Högsta domstolen (Svezia)]
«Bevande alcoliche – Monopolio svedese di vendita al dettaglio di alcolici – Divieto d’importazione da parte dei privati – Scindibilità dall’esistenza e dal funzionamento del monopolio – Art. 31 CE – Art. 28 CE – Compatibilità»
I – Introduzione
1. Con ordinanza di rinvio del 30 marzo 2004, lo Högsta domstolen (Corte suprema) (Svezia) ha sottoposto alla Corte quattro questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione degli artt. 28 CE, 30 CE e 31 CE.
2. Il giudice del rinvio domanda in sostanza se disposizioni come quelle della legge sull’alcol 16 dicembre 1994 [alkohollag (1738:1994), in prosieguo: la «legge sull’alcol»], che vietano, alle condizioni descritte nell’ordinanza di rinvio, l’importazione da parte di privati di bevande alcoliche la cui vendita al dettaglio è soggetta in Svezia a un regime di monopolio, debbano essere esaminate alla luce dell’art. 31 CE, relativo al riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, oppure alla luce dell’art. 28 CE, che vieta le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente (prima questione) e se, a seconda dei casi, tali disposizioni siano incompatibili con l’uno o l’altro di questi articoli (seconda, terza e quarta questione).
3. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una lite nella quale undici cittadini svedesi, tra i quali il sig. Rosengren, si contrappongono al Riksåklagaren (procuratore del Regno) in merito a un provvedimento di confisca di casse di vino importate per corrispondenza, ordinate in parte sul sito Internet di un distributore danese e in parte direttamente presso un produttore spagnolo, in violazione della legge sull’alcol.
4. La causa è stata inizialmente attribuita alla Terza Sezione della Corte, dinanzi alla quale si è tenuta un’udienza il 30 novembre 2005.
5. All’udienza del 30 marzo 2006 l’avvocato generale Tizzano, al quale la presente causa era stata precedentemente attribuita, ha presentato le sue conclusioni.
6. Nelle sue conclusioni l’avvocato generale Tizzano, in risposta alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio, ha proposto, in via principale, di valutare le disposizioni del capitolo 4 della legge sul’alcol, relative al divieto d’importazione di bevande alcoliche da parte dei privati, alla luce dell’art. 31 CE (2). A sostegno di tale conclusione, e facendo riferimento alla sentenza Franzén, vertente sul monopolio svedese di vendita al dettaglio di alcolici (3), l’avvocato generale Tizzano ha affermato che le disposizioni del capitolo 4 della legge sull’alcol non sono scindibili dal funzionamento del monopolio di vendita al dettaglio di alcolici, il Systembolaget Aktiebolag (in prosieguo: il «Systembolaget»), in quanto intrinsecamente connesse all’espletamento della specifica funzione assegnata dalla legge sull’alcol a tale monopolio, funzione che consiste non soltanto nel vendere le bevande alcoliche sul mercato svedese, bensì anche nel creare un canale, unico e controllato, di accesso all’acquisto di dette bevande (4).
7. Quanto alla questione se il divieto d’importazione di bevande alcoliche da parte dei privati, previsto dal capitolo 4 della legge sull’alcol, fosse compatibile con l’art. 31 CE – problematica oggetto della seconda questione sollevata dal giudice del rinvio – l’avvocato generale Tizzano ha ritenuto che dovesse essere risolta in senso negativo.
8. In proposito l’avvocato generale Tizzano, esaminando il sistema istituito dalla legge sull’alcol nel suo complesso, ha sottolineato che quest’ultima conferiva al Systembolaget, in forza delle disposizioni del capitolo 5, art. 5, nella versione vigente al momento dei fatti, la facoltà di opporsi per «gravi motivi» agli ordini specifici e alle richieste d’importazione dei clienti, relativamente a bevande alcoliche che non fossero disponibili nell’assortimento del monopolio di vendita al dettaglio, senza perciò escludere che il potere discrezionale così conferito al Systembolaget potesse essere utilizzato in maniera discriminatoria a svantaggio delle bevande alcoliche provenienti da altri Stati membri.
9. Ciò considerato, potendo tale discrezionalità essere esercitata in maniera discriminatoria, e nei limiti in cui il Regno di Svezia non aveva evocato alcuna esigenza oggettiva capace di giustificare lo svantaggio che i prodotti degli altri Stati membri potevano subire a causa della contestuale applicazione delle disposizioni dei capitoli 4 e 5, art. 5, della legge sull’alcol, l’avvocato generale Tizzano ha proposto di concludere che il divieto imposto ai privati di importare bevande alcoliche in Svezia era incompatibile con l’art. 31 CE (5).
10. Considerato quanto sia importante accertare se le caratteristiche delle disposizioni del capitolo 4 della legge sull’ alcol permettano di considerarle scindibili da quelle della medesima legge contenenti le regole di funzionamento del monopolio di vendita al dettaglio di alcolici e se esse debbano essere esaminate alla luce dell’art. 28 CE oppure dell’art. 31 CE, il 27 aprile 2006 la Terza Sezione della Corte ha deciso, conformemente all’art. 44, nn. 3 e 4, del regolamento di procedura, di rinviare la presente causa alla Corte, che l’ha rimessa dinanzi alla Grande Sezione.
11. Il 14 giugno 2006 la Grande Sezione ha disposto la riapertura della fase orale del procedimento, fissando l’udienza di trattazione orale al 19 settembre 2006.
12. Essa ha inoltre invitato le parti della causa principale e gli interessati che, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, avevano presentato osservazioni scritte prima dell’udienza del 30 novembre 2005 o orali nel corso della stessa, a concentrare le proprie difese sulla questione se le caratteristiche di disposizioni come quelle del capitolo 4 della legge sull’alcol, che hanno l’effetto di vietare l’importazione di alcol in Svezia da parte dei privati, consentano di far ritenere tali disposizioni scindibili da quelle della medesima legge e che fissano le regole di funzionamento del monopolio di vendita al dettaglio di alcolici.
13. La concentrazione di difese auspicata dalla Corte nella presente causa riecheggia direttamente il criterio da essa accolto nella citata sentenza Franzén.
14. Ai punti 35 e 36 di tale sentenza, la Corte ha infatti dichiarato che «occorre esaminare le norme relative all’esistenza ed al funzionamento del monopolio alla luce delle disposizioni dell’[art. 31 CE], specificamente applicabili all’esercizio, da parte di un monopolio nazionale di natura commerciale, dei suoi diritti di esclusiva» (6), mentre «l’incidenza, sugli scambi intracomunitari, delle altre disposizioni della legge nazionale, che sono scindibili dal funzionamento del monopolio pur avendo un’incidenza su quest’ultimo, dev’essere esaminata alla luce dell’[art. 28 CE]» (7).
15. In conformità all’ordinanza 14 giugno 2006, all’udienza svoltasi il 19 settembre 2006 sono stati sentiti i ricorrenti nella causa principale, il Regno di Svezia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia, la Commissione delle Comunità europee nonché l’Autorità di vigilanza AELS.
16. I tre governi intervenienti ritengono in sostanza che le norme in discussione nella causa principale non siano scindibili dall’esistenza e dal funzionamento del monopolio di vendita al dettaglio di alcolici e debbano pertanto essere valutate, conformemente al criterio elaborato nella citata sentenza Franzén, alla luce dell’art. 31 CE.
17. Essi fanno quindi propria la posizione assunta dall’avvocato generale Tizzano nelle conclusioni nella presente causa, in risposta alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio.
18. Fondandosi anch’essi sulla citata sentenza Franzén, i ricorrenti nella causa principale, la Commissione e l’Autorità di vigilanza AELS sostengono una tesi diametralmente opposta a quella propugnata dai governi intervenienti.
19. Essi ritengono che, sebbene le norme di cui trattasi incidano sul monopolio di vendita al dettaglio di alcolici, esse siano comunque scindibili dalla sua esistenza e dal suo funzionamento e debbano pertanto essere esaminate alla luce degli artt. 28 CE e 30 CE. In sostanza, la loro posizione si fonda sulla premessa secondo la quale soltanto le regole specificamente applicabili all’esercizio, da parte di un monopolio nazionale a carattere commerciale, dei suoi diritti di esclusiva non sono scindibili da tale monopolio. Queste parti ritengono che così non avvenga nel caso di specie. L’Autorità di vigilanza AELS aggiunge, da un lato, che l’art. 31 CE dev’essere interpretato restrittivamente e, dall’altro, che la funzione specifica di un monopolio si confonde con la portata dei suoi diritti di esclusiva.
20. Nelle presenti conclusioni intendo concentrare la mia attenzione principalmente su alcuni punti sviluppati dalle parti intervenute all’udienza del 19 settembre 2006, in risposta alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio.
21. Come si preciserà nel corso dell’esame di tale questione, la mia valutazione converge con quella esposta in via principale dall’avvocato generale Tizzano nelle conclusioni nella presente causa.
22. Ritengo tuttavia necessario formulare anche alcune osservazioni in ordine alla soluzione della seconda delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, in quanto il mio approccio diverge, sotto certi profili, dalle osservazioni che ad essa sono dedicate nelle conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nella presente causa.
23. Tenuto conto della risposta che propongo di dare alle prime due questioni, non occorre, a mio parere, esaminare la terza e la quarta questione, vertenti sull’interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE, che sono state sollevate dal giudice del rinvio soltanto in subordine.
II – Analisi giuridica
A – Sulla prima questione pregiudiziale
24. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se «il divieto delle importazioni private menzionate nella decisione di rinvio] possa essere considerato facente parte del sistema di funzionamento del monopolio della vendita al dettaglio e se, per tale motivo, non sia vietato dall’art. 28 CE, e se lo stesso divieto possa essere valutato solamente alla luce dell’art. 31 CE».
1. Sull’interpretazione dell’art. 31 CE
25. Nelle sue osservazioni orali, l’Autorità di vigilanza AELS ha affermato che l’art. 31 CE quale, lex specialis che deroga alle disposizioni dell’art. 28 CE, deve essere interpretato restrittivamente. Facendo riferimento al punto 35 della citata sentenza Franzén, essa ne deduce, sostenuta dai ricorrenti nella causa principale e dalla Commissione, che l’art. 31 CE si applica soltanto alle disposizioni nazionali specificamente vertenti sull’esercizio, da parte di un monopolio a carattere commerciale, dei suoi diritti di esclusiva. Secondo l’Autorità di vigilanza AELS, infatti, la funzione specifica di un monopolio si confonde con la portata dei suoi diritti di esclusiva.
26. Questa tesi mi pare discenda da una lettura parziale della giurisprudenza della Corte.
27. Anzitutto, quand’anche l’art. 31 CE potesse definirsi come lex specialis (8), diretta a riordinare i monopoli nazionali a carattere commerciale, una qualificazione siffatta non comporta che tale disposizione debba essere interpretata restrittivamente.
28. Invero la Corte ha ripetutamente sottolineato che l’art. 31 CE mira a garantire l’osservanza del principio fondamentale della libera circolazione delle merci in tutto il mercato comune, qualora, nell’uno o nell’altro degli Stati membri, un determinato prodotto sia soggetto a un monopolio nazionale a carattere commerciale (9). Ma ha precisato anche che l’art. 31 ha lo scopo di conciliare la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere taluni monopoli a carattere commerciale, in quanto strumenti per il perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico, con le esigenze dell’instaurazione e del funzionamento del mercato comune (10). Non si tratta pertanto di una disposizione derogatoria alla libera circolazione delle merci, contrariamente a quanto avviene, ad esempio, nel caso dell’art. 30 CE, per il quale si applica costantemente il principio dell’interpretazione restrittiva.
29. Pertanto, pur ammettendo che l’art. 31 CE abbia, in ragione del suo oggetto, un ambito di applicazione limitato, non penso tuttavia che le sue disposizioni debbano essere interpretate restrittivamente.
30. Ritengo poi che non si possa accogliere l’argomento dedotto dai ricorrenti nella causa principale, dalla Commissione e dall’Autorità di vigilanza AELS, fondato sul punto 35 della sentenza Franzén, secondo il quale soltanto le norme relative all’esistenza e al funzionamento del monopolio che siano specificamente applicabili all’esercizio da parte di quest’ultimo dei suoi diritti di esclusiva rientrerebbero nell’ambito dell’art. 31 CE.
31. Come l’avvocato generale Tizzano ha osservato al paragrafo 38 delle sue conclusioni nella presente causa, dalla giurisprudenza della Corte emerge che essa pone l’accento sulle attività che sono «intrinsecamente connesse all’esercizio della funzione specifica» assegnata al monopolio di cui trattasi (11). Nessuna delle parti intervenute dinanzi alla Corte nella presente causa ha rimesso in discussione questa giurisprudenza.
32. Occorre tuttavia sottolineare che la giurisprudenza della Corte, ivi compresa quella citata ai punti 35 e 36 della citata sentenza Franzén, non è scevra da una certa ambiguità quanto alla portata esatta della nozione di «funzione specifica» di un monopolio. È, mi pare, per questa ragione che l’Autorità di vigilanza AELS suggerisce anche di dichiarare che la funzione specifica di un monopolio si confonde con la portata dei suoi diritti di esclusiva.
33. Da una disamina di alcune sentenze della Corte, quest’interpretazione potrebbe, a priori, risultare convincente. In tal senso, al punto 7 della sentenza Cassis de Dijon (12), cui rinvia il punto 35 della citata sentenza Franzén, la Corte ha affermato che l’art. 31 CE «non è pertinente rispetto alle disposizioni nazionali che non riguardano l’esercizio, da parte di un pubblico monopolio, della sua funzione specifica – cioè del suo diritto di esclusiva (…)».
34. Tuttavia, la Corte ha anche dichiarato che l’applicazione dell’art. 31 CE «riguarda non solo le importazioni od esportazioni che costituiscono l’oggetto diretto del monopolio, ma anche qualsiasi azione connessa all’esistenza di questo ed avente un’incidenza sugli scambi, fra Stati membri, di determinati prodotti (…)» (13).
35. Peraltro, la Corte ha esaminato alla luce dell’art. 31 CE un monopolio a carattere commerciale la cui funzione specifica era quella di obbligare i produttori nazionali di determinati alcolici a mantenere la produzione di questi nei limiti di contingenti annui stabiliti dalle pubbliche autorità e a fornire la loro produzione solamente al monopolio, con l’obbligo correlativo per quest’ultimo di acquistare i detti prodotti a prezzi stabiliti d’autorità (14). La Corte ha quindi valutato sotto il profilo dell’art. 31 CE norme nazionali che eccedevano stricto sensu l’esercizio del diritto esclusivo di acquisto di alcolici attribuito al detto monopolio. Come l’avvocato generale Tizzano ha sottolineato ai paragrafi 41 e 42 delle sue conclusioni nella presente causa, la Corte ha adottato un’impostazione analoga nella citata sentenza Franzén.
36. La tesi che respinge l’equiparazione della funzione pubblica di un monopolio alla portata dei suoi diritti di esclusiva mi sembra infatti corretta. Da un lato, spetta agli Stati membri definire la funzione specifica assegnata al monopolio, fatto salvo il controllo da parte della Corte, posto che i suoi diritti di esclusiva altro non sono, in realtà, che il mezzo per assolvere la funzione assegnatagli. D’altro lato, se la funzione specifica di un monopolio si limitasse, in definitiva, alla portata dei suoi diritti di esclusiva, tale tesi si risolverebbe in una tautologia ben poco comprensibile, consistente nel sostenere che la funzione specifica di un monopolio è il monopolio stesso! Non si comprenderebbe allora la ragione per cui, da più di 30 anni, la giurisprudenza della Corte insista sulla nozione di «funzione specifica» e non semplicemente su quella di diritti di esclusiva.
37. Ritengo pertanto che siano soggette all’art. 31 CE tutte le disposizioni connesse all’esistenza e al funzionamento del monopolio di vendita al dettaglio di alcolici, a causa del loro collegamento intrinseco con l’esercizio della funzione specifica attribuita a tale monopolio, ivi comprese quelle che non corrispondono stricto sensu alla portata del diritto di esclusiva conferito a tale monopolio.
38. Occorre pertanto esaminare se il divieto d’importazione di bevande alcoliche da parte dei privati sia conforme al criterio esposto al paragrafo precedente delle presenti conclusioni, vale a dire se, pur non corrispondendo stricto sensu alla portata del diritto di esclusiva conferito al Systembolaget, esso sia intrinsecamente connesso all’esercizio della funzione specifica del monopolio di vendita al dettaglio di alcolici. Se così fosse, tale divieto sarebbe connesso all’esistenza e al funzionamento del monopolio e rientrerebbe pertanto nell’ambito di applicazione dell’art. 31 CE.
2. Sull’applicabilità dell’art. 31 CE alla fattispecie in questione
39. Il capitolo 4 della legge sull’alcol disciplina l’importazione di bevande alcoliche da parte dei privati. Esso precisa i casi in cui tale importazione è ammessa, in particolare quella effettuata da un viaggiatore di più di venti anni, per suo consumo personale, che risieda in Svezia. A parte i casi tassativamente ammessi, le importazioni di bevande alcoliche da parte dei privati sono vietate. Tale divieto riguarda quindi gli ordini effettuati a distanza da un consumatore svedese, senza spostarsi in un altro Stato membro. Tuttavia, nel caso delle bevande alcoliche non incluse nell’assortimento del Systembolaget, il capitolo 5, art. 5, della legge sull’alcol impone che, su richiesta del privato, sia tale impresa ad inoltrare l’ordine richiesto, salvo che vi ostino gravi motivi.
40. Le parti intervenute all’udienza del 19 settembre 2006 dissentono sulla portata delle norme di cui trattasi.
41. La Commissione ritiene che le disposizioni del capitolo 4 della legge sull’alcol, che essa qualifica come «divieto d’importazione imposto ai privati», riguardino uno stadio a monte della vendita al dettaglio di alcolici (esercitata in regime di esclusiva) e non rientrino pertanto nell’ambito di applicazione dell’art. 31 CE.
42. L’Autorità di vigilanza AELS ritiene che la normativa di cui trattasi miri non a vietare l’importazione di bevande alcoliche da parte dei privati, bensì a regolamentare il trasporto di tali bevande importate da un privato, il quale può provvedervi soltanto spostandosi egli stesso con le bevande. Essendo scindibili dall’esistenza e dal funzionamento del monopolio di vendita al dettaglio di alcolici, tali norme esulerebbero quindi, secondo l’Autorità di vigilanza AELS, dall’ambito di applicazione dell’art. 31 CE. I ricorrenti nella causa principale paiono, in sostanza, difendere una posizione simile. L’Autorità di vigilanza AELS fonda poi la propria linea argomentativa sulla sentenza HOB-vín della Corte dell’AELS (15).
43. Per contro il governo svedese, sostenuto dagli altri due governi intervenienti, afferma che il divieto delle importazioni di bevande alcoliche da parte dei privati costituisce solo un aspetto delle disposizioni nazionali che disciplinano l’acquisto a distanza di alcolici, le quali si inseriscono nell’ambito del sistema monopolistico della vendita al dettaglio di alcolici.
44. Anzitutto, mi pare del tutto chiaro che le norme di cui trattasi non costituiscono una regolamentazione del trasporto delle bevande alcoliche.
45. Si ricordi che la liceità dell’esistenza del monopolio svedese di vendita al dettaglio di alcolici non è rimessa in discussione dalle parti intervenute all’udienza. Essa è stata confermata dalla citata sentenza Franzén. Orbene, come sostiene il governo svedese, la vendita delle bevande alcoliche in Svezia, in assenza di consumo in loco, viene canalizzata attraverso la rete di distribuzione del Systembolaget. Il Systembolaget è quindi l’unico intermediario che fornisce bevande alcoliche ai privati in Svezia (16). Ciò significa anche che il privato che intenda ordinare bevande alcoliche in Svezia deve necessariamente farne richiesta al Systembolaget. Qualora tali bevande siano disponibili nell’assortimento del monopolio di vendita al dettaglio di alcolici, il privato potrà acquistarle direttamente in uno dei punti vendita del Systembolaget o, eventualmente, ordinarle a distanza (17). Se invece tali bevande non sono disponibili nell’assortimento del monopolio di vendita al dettaglio di alcolici, troverà applicazione la norma contenuta nel capitolo 5, art. 5, della legge sull’alcol, la quale è già stata interpretata come inerente al funzionamento del monopolio di vendita al dettaglio di alcolici nella citata sentenza Franzén (18).
46. Il divieto d’importazione di bevande alcoliche da parte dei privati, come contemplato dalla prima questione sollevata dal giudice del rinvio, va esaminato in questo contesto. Esso è diretto non a regolamentare uno stadio a monte del commercio al dettaglio, come sostiene la Commissione, bensì ad evitare che i privati, mediante ordini effettuati a distanza direttamente presso produttori in altri Stati membri, eludano il sistema di canalizzazione delle vendite di bevande alcoliche istituito dal Regno di Svezia e riconosciuto compatibile con l’art. 31 CE nella citata sentenza Franzén.
47. È in questo senso che, come sostiene giustamente l’avvocato generale Tizzano nelle sue conclusioni nella presente causa, il compito di importare gli alcolici richiesti è intrinsecamente connesso all’espletamento della specifica funzione assegnata dalla legge sull’alcol al Systembolaget, funzione consistente nel creare un canale, unico e controllato, di accesso all’acquisto di dette bevande (19). Orbene, la norma che impone di passare gli ordini delle bevande alcoliche al Systembolaget (capitolo 5, art. 5, della legge sull’alcol) e quella relativa al divieto delle importazioni di tali bevande da parte dei privati (capitolo 4 della legge sull’alcol) si integrano a vicenda e sono iscindibili: l’una e l’altra sono volte a incanalare la domanda di alcolici dei consumatori svedesi nel sistema esclusivo di vendita al dettaglio di alcolici controllato dal Systembolaget (20).
48. Si potrebbe certo obiettare, come fa l’Autorità di vigilanza AELS, che la normativa svedese non vieta espressamente ai privati di trasmettere direttamente ordini a distanza presso un produttore o un distributore, svedese o straniero, di loro scelta, segnatamente via Internet.
49. Mi sembra tuttavia che un divieto espresso in tal senso sarebbe superfluo. Infatti, posto che la sola modalità di commercializzazione prevista dalla legge sull’alcol è la vendita di bevande alcoliche tramite il monopolio di vendita al dettaglio di alcolici, il quale, del resto, si inscrive nella funzione specifica assegnata a tale monopolio e si applica indipendentemente dall’origine dei prodotti, non vi è alcun bisogno di vietare espressamente l’acquisto a distanza di alcolici da parte dei privati direttamente presso i fornitori.
50. Peraltro, l’obiezione della Commissione secondo la quale il Systembolaget non provvede al trasporto di bevande alcoliche che siano state ordinate e acquistate direttamente da un privato presso un produttore stabilito in un altro Stato membro si rivela anch’essa poco pertinente.
51. Infatti, proprio perché la funzione specifica del monopolio di vendita al dettaglio di alcolici è quella di creare un canale unico e controllato di accesso all’acquisto di bevande alcoliche, e perché il Systembolaget non è certamente una società di trasporto merci, esso non può inoltrare bevande alcoliche per conto di un privato che non si sia ad esso rivolto, in spregio alla funzione specifica assegnatagli dal legislatore nazionale.
52. Quanto, poi, all’argomento più generale che l’Autorità di vigilanza AELS trae dalla citata sentenza HOB-vín, vertente sul funzionamento del monopolio islandese di vendita al dettaglio di alcolici (ÁTVR), a mio parere esso deve essere disatteso.
53. Secondo l’Autorità di vigilanza AELS, dalla citata sentenza emergerebbe che una disposizione nazionale è inseparabile dal funzionamento del monopolio unicamente nell’ipotesi in cui riguardi direttamente tale monopolio. Per contro, le disposizioni relative all’attività degli operatori e dei privati, in senso lato, sarebbero scindibili dal funzionamento del monopolio e dovrebbero essere esaminate alla luce dell’art. 28 CE.
54. Mi permetto di ricordare che, nella citata causa HOB-vín, la Corte AELS, adita da un giudice islandese, era chiamata ad accertare se due condizioni commerciali – imposte dal monopolio islandese di vendita al dettaglio di alcolici per via regolamentare e contrattuale, alle quali dovevano essere conformi i bancali dei suoi fornitori (21) – dovessero essere esaminate sotto il profilo dell’art. 11 dell’Accordo sullo spazio economico europeo (in prosieguo: l’«Accordo SEE»), il cui testo è sostanzialmente identico all’art. 28 CE, oppure alla luce dell’art. 16 dell’Accordo SEE, il cui testo coincide sostanzialmente con quello dell’art. 31 CE.
55. Fondandosi sulla distinzione delineata ai citati punti 35 e 36 della citata sentenza Franzén, la Corte AELS ha dichiarato che, nel caso di specie, il fattore determinante per accertare se le condizioni commerciali in esame fossero inseparabili dal funzionamento del monopolio islandese di vendita al dettaglio di alcolici consisteva nel fatto che esse si applicavano unicamente all’ÁTVR, restandone escluse altre imprese che, per le loro attività commerciali, gestivano anch’esse dei depositi. Nei limiti in cui esse disciplinavano esclusivamente i rapporti contrattuali dell’ÁTVR, le condizioni commerciali in parola sono state quindi considerate inseparabili dal funzionamento del detto monopolio ed esaminate alla luce dell’art. 16 dell’Accordo SEE (22).
56. Orbene, sono convinto che sarebbe azzardato trarre conseguenze d’indole generale dalla distinzione operata dalla Corte AELS nella citata sentenza HOB‑vín. Tale giudice, infatti, rileva prudentemente che la linea di demarcazione ivi tracciata vale «nel caso di specie». In altri termini, se è vero che condizioni regolamentari o, a maggior ragione, condizioni commerciali imposte dal monopolio stesso, come nella causa giudicata dalla Corte AELS, applicabili unicamente al monopolio, possono essere considerate inseparabili dal suo funzionamento, norme nazionali che si rivolgono ad altri operatori o a privati non sono necessariamente separabili dal funzionamento di tale monopolio. Mi permetto d’altronde di osservare che, nelle cause citate al paragrafo 35 delle presenti conclusioni, la Corte ha esaminato alcune norme nazionali alla luce dell’art. 31 CE, ancorché tali norme non si rivolgessero direttamente al monopolio di cui si trattava. In definitiva, come ho già precisato, tutto dipende secondo me dalla funzione specifica assegnata dalla legge nazionale al monopolio in parola.
57. Infine, secondo i ricorrenti nella causa principale, la Commissione e l’Autorità di vigilanza AELS, la circostanza che in Finlandia il monopolio di vendita al dettaglio di alcolici espleti le sue funzioni indipendentemente da un divieto analogo a quello oggetto della nostra causa dimostrerebbe che un tale divieto è scindibile dal funzionamento del monopolio.
58. L’avvocato generale Tizzano ha già respinto questo argomento, ponendo giustamente in rilievo il fatto che non si tratta di verificare se, in assoluto, un monopolio possa funzionare anche senza il divieto in questione, bensì di valutare se il previsto divieto sia o meno intrinsecamente connesso all’esercizio della specifica funzione che il legislatore ha deciso di assegnare al suo monopolio (23).
59. Volendo sviluppare ulteriormente questo suggerimento, senza, credo, snaturarlo, mi pare che il criterio elaborato nella citata sentenza Franzén, ossia quello della scindibilità delle disposizioni nazionali rispetto all’esistenza e al funzionamento del monopolio di vendita al dettaglio di alcolici, debba indurre la Corte a chiedersi se il divieto in esame manterrebbe una sua ragion d’essere indipendentemente dall’esistenza e dal funzionamento del monopolio svedese di vendita al dettaglio di alcolici.
60. Invero, ammettere che una norma è «scindibile» dall’esistenza e dal funzionamento del monopolio di vendita al dettaglio di alcolici equivale, a mio parere, a ritenere che tale norma possegga una ragion d’essere di per sé e sia idonea a esistere, fatta salva la sua compatibilità con il diritto comunitario, indipendentemente dall’esistenza e dal funzionamento del detto monopolio (24). Orbene, il divieto di cui trattasi non avrebbe alcuna ragion d’essere senza l’esistenza e il funzionamento di tale monopolio, atteso che, come ho già detto, esso è intrinsecamente connesso all’espletamento della specifica funzione assegnata dalla legge nazionale al monopolio svedese di vendita al dettaglio di alcolici.
61. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che il divieto delle importazioni di alcolici da parte dei privati, evocato dalla decisione di rinvio, dev’essere valutato alla luce dell’art. 31 CE.
B – Sulla seconda questione pregiudiziale
62. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se il divieto d’importazione di bevande alcoliche da parte dei privati sia compatibile con i precetti contenuti nell’art. 31 CE.
63. Si ricordi che l’art. 31, n. 1, CE dispone che gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e agli sbocchi. Con riferimento ai monopoli di vendita, la Corte ha dichiarato che «non sono ammessi monopoli riordinati di guisa che lo scambio di merci in provenienza dagli altri Stati membri sia svantaggiato, in diritto o in fatto, rispetto a quello delle merci nazionali» (25). La Corte ha peraltro dichiarato che, al fine di verificare se un monopolio di vendita sia riordinato in modo da escludere qualsiasi discriminazione ai sensi dell’art. 31, n. 1, CE, occorre esaminare se tale monopolio possa svantaggiare i prodotti provenienti dagli altri Stati membri o se li svantaggi nella pratica (26).
64. Quanto alla causa principale, condivido appieno la posizione assunta dall’avvocato generale Tizzano quando afferma che, nell’ambito della legge sull’alcol, il divieto d’importazione di alcolici da parte dei privati non svantaggia, di per sé, i prodotti provenienti dagli altri Stati membri, ma che, al contrario, esso li pone esattamente sullo stesso piano di quelli nazionali. Infatti, da un lato, gli uni e gli altri possono essere acquistati dai privati soltanto nei negozi e punti di vendita del Systembolaget e, dall’altro, se non sono disponibili nell’assortimento del Systembolaget, gli uni e gli altri devono essere ordinati attraverso tale società, in applicazione del capitolo 5, art. 5, della legge sull’alcol (27).
65. Tuttavia, contrariamente a quanto ritiene l’avvocato generale Tizzano, questa valutazione mi pare sufficiente a rispondere utilmente al giudice del rinvio, viste le circostanze della causa principale.
66. Non si deve infatti perdere di vista il fatto che i ricorrenti nella causa principale hanno effettuato ordini direttamente presso un distributore e un produttore stranieri, senza nemmeno tentare di chiedere al Systembolaget che vi provvedesse, in contrasto con le modalità previste dal capitolo 5, art. 5, della legge sull’alcol.
67. È per tale ragione che il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con l’art. 31, n. 1, CE del divieto d’importazione di alcolici da parte dei privati, in combinato disposto con il principio stesso dell’obbligo di inoltrare gli ordini presso il Systembolaget per ottenere le bevande alcoliche non incluse nell’assortimento disponibile presso il monopolio di vendita al dettaglio di alcolici.
68. Per contro, il giudice del rinvio non interroga la Corte in merito alla compatibilità del divieto in oggetto con l’art. 31, n. 1, CE, nella situazione ipotetica in cui i ricorrenti nella causa principale abbiano effettivamente passato i loro ordini al Systembolaget e abbiano poi subìto un rifiuto da parte di quest’ultimo per «motivi gravi», in applicazione del capitolo 5, art. 5, in fine, della legge sull’alcol, nella versione vigente al momento dei fatti (28).
69. Peraltro, è pacifico che il Systembolaget non si è mai avvalso della possibilità di diniego per «gravi motivi», in applicazione dell’art. 5, art. 5, in fine, della legge sull’alcol.
70. Ne consegue, a mio parere, che un divieto d’importazione di bevande alcoliche da parte dei privati, come quello previsto dalla legge sull’alcol, non è, in via di principio, contrario all’art. 31 CE.
71. Qualora, nonostante quanto sin qui detto, la Corte dovesse ritenere di essere investita anche della questione se il divieto di cui trattasi sia compatibile con l’art. 31, n. 1, CE, nei limiti in cui tale divieto possa applicarsi in concomitanza con il diniego per «gravi motivi» da parte del Systembolaget di dar corso agli ordini dei privati aventi ad oggetto bevande alcoliche non disponibili nell’assortimento del monopolio di vendita al dettaglio di alcolici, in applicazione del capitolo 5, art. 5, in fine, della legge sull’alcol, occorrerebbe allora risolvere tale questione nel modo seguente: un divieto come quello cui fa riferimento la decisione di rinvio è compatibile con l’art. 31, n. 1, CE soltanto qualora ne derivi un trattamento non discriminatorio, tanto in diritto quanto in fatto, per i prodotti provenienti dagli altri Stati membri. Spetta al giudice del rinvio verificare se così avvenga nelle circostanze che caratterizzano la causa principale.
III – Conclusione
72. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni sollevate dallo Högsta domstolen nel modo seguente:
«1) Un divieto d’importazione di bevande alcoliche da parte dei privati, come quello previsto dalla legge sull’alcol 16 dicembre 1994 [alkohollag (1738:1994)], va considerato, nell’ambito dello specifico regime istituito da tale legge, quale norma intrinsecamente connessa all’esistenza e al funzionamento di un monopolio di vendita al dettaglio di alcolici. In quanto tale, dev’essere esaminato alla luce dell’art. 31 CE.
2) Nell’ambito di un regime specifico come quello istituito dalla legge sull’alcol, il divieto d’importazione di bevande alcoliche da parte dei privati è, in via di principio, compatibile con l’art. 31, n. 1, CE.
Tuttavia, nei limiti in cui sia applicabile in concomitanza con la possibilità per il monopolio di vendita al dettaglio di alcolici di opporsi per gravi motivi all’ordine, da parte di privati, di bevande alcoliche non disponibili nell’assortimento dal detto monopolio, tale divieto può essere compatibile con l’art. 31, n. 1, CE soltanto qualora ne derivi un trattamento non discriminatorio, tanto in diritto quanto in fatto, dei prodotti provenienti da altri Stati membri. Spetta al giudice del rinvio verificare se così avvenga nelle circostanze che caratterizzano la causa principale».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Conclusioni dell'avvocato generale Tizzano nella presente causa (paragrafo 43).
3 – Sentenza 23 ottobre 1997, causa C-189/95, Franzén (Racc. pag. I-5909).
4 – Paragrafi 41-43 delle citate conclusioni.
5 – Ibidem, paragrafi 58-61.
6 – Punto 35.
7 – Punto 36.
8 – V., in tal senso, sentenze 17 febbraio 1976, causa 91/75, Miritz (Racc. pag. 217, punto 5), e 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta «Cassis de Dijon» (Racc. pag. 649, punto 7).
9 – V., segnatamente, sentenze 14 dicembre 1995, causa C-387/93, Banchero (Racc. pag. I-4663, punto 27), e Franzén, cit. (punto 37).
10 – Sentenze Franzén, cit., punto 39, e 31 maggio 2005, causa C-438/02, Hanner (Racc. pag. I-4551, punto 35).
11 – V., in proposito, sentenza 13 marzo 1979, causa 86/78, Peureux (Racc. pag. 897, punto 35), alla quale rimanda il punto 36 della citata sentenza Franzén, e sentenza 29 aprile 1982, causa 17/81, Pabst & Richarz (Racc. pag. 1331, punto 23), nelle quali si afferma che: «l'art. [31 CE] riguarda (…) solo le attività intrinsecamente connesse all'esercizio della funzione specifica del monopolio, ma non si applica alle norme nazionali che esulano dall'esercizio di questa specifica funzione».
12 – Sentenza «Cassis de Dijon», cit.
13 – Sentenze 16 dicembre 1970, causa 13/70, Cinzano (Racc. pag. 1089, punto 5), e Miritz, cit., (punto 8).
14 – Sentenza 13 marzo 1979, causa 119/78, Peureux (Racc. pag. 975, punto 29).
15 – Sentenza 17 gennaio 2006, causa E-4/05 (non ancora pubblicata nella Raccolta della Corte AELS). Una versione di tale sentenza è disponibile sul sito internet: .
16 – Il fatto che, oltre alla propria rete di punti vendita, il Systembolaget deleghi, in alcuni comuni scarsamente popolati e decentrati, la concreta distribuzione delle bevande alcoliche agli uffici postali o ad altri soggetti resta irrilevante. In tutti i casi, il Systembolaget rimane il fornitore unico di bevande alcoliche ai consumatori svedesi.
17 – Si noti peraltro che, come il governo svedese ha precisato, il Systembolaget non commercializza bevande alcoliche via Internet.
18 – Conclusioni dell'avvocato generale Tizzano nella presente causa (paragrafo 41).
19 – Ibidem (paragrafo 42).
20 – Ibidem ( paragrafo 45).
21 – Come risulta infatti dal punto 4 della citata sentenza HOB-vín, da un lato l'ÁTVR aveva adottato un regolamento («rule») di tipo generale, relativo all'acquisto e alla vendita delle bevande alcoliche, che precisava le condizioni cui dovevano conformarsi i bancali, e, dall'altro, tali condizioni erano riprodotte anche nei contratti che l'impresa stipulava con i suoi fornitori di bancali.
22 – Sentenza HOB-vín, cit. (punti 24-26).
23 – Conclusioni citate (paragrafo 47).
24 – Si noti che tale sembra essere stata, sostanzialmente, anche la posizione della Commissione dinanzi alla Corte AELS nella citata causa HOB-vín. Si afferma infatti al punto 23 della sentenza che «(…) l'agente della Commissione ha proposto un criterio in forza del quale una data misura dovrebbe essere considerata rientrare nell'ambito dell'art. 16 dell'Accordo SEE nel caso in cui essa non esisterebbe senza il monopolio» (traduzione non ufficiale dall'originale inglese).
25 – Sentenze Franzén, cit. (punto 40), e Hanner, cit. (punto 36).
26 – V., in tal senso, sentenza Hanner cit. (punti 37 e 38).
27 – V., in tal senso, conclusioni, cit. (paragrafo 55).
28 – Ricordo che, dal 1° gennaio 2005, il legislatore svedese ha posto fine alla possibilità per il Systembolaget di rifiutare per «gravi motivi» gli ordini di bevande alcoliche presentatigli dai privati, in applicazione del capitolo 5, art. 5, in fine, della legge sull'alcol.
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