CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JACOBS
presentate il 14 luglio 2005 1(1)
Causa C‑197/04
Commissione
contro
Germania
1. Nella presente causa, la Commissione chiede di dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo applicato l’aliquota fiscale per il tabacco trinciato a taglio fino per sigarette da arrotolare per rotoli di tabacco venduti con la denominazione «West Single Packs», è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 95/59/CE (2) e dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 92/79/CEE (3).
2. Il punto in questione tra le parti è stabilire se ai fini delle accise tali rotoli debbano essere considerati come sigarette o come tabacco trinciato a taglio fino per sigarette da arrotolare.
Contesto normativo
3. All’interno delle Comunità le aliquote di accisa sui tabacchi sono in una certa misura armonizzate. Un’esposizione delle norme particolareggiate applicabili a tale armonizzazione è inutile in questa sede. È necessario semplicemente sottolineare che l’accisa globale, che normalmente include un elemento specifico (per unità di prodotto) ed un elemento ad valorem, è soggetta ad un minimo che varia a seconda del tipo di prodotto.
4. Per le sigarette, ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 92/79 (4), tale minimo consiste nel 57% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, e in non meno di EUR 60 per 1 000 sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta.
5. Per i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per sigarette da arrotolare l’aliquota minima è fissata all’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 92/80/CEE (5) al 36% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o EUR 32 per chilogrammo.
6. La direttiva 95/59 contiene alcune definizioni relative ai tabacchi ai fini dell’armonizzazione della struttura delle accise sui tabacchi lavorati.
7. Ai sensi dell’art. 4, n. 1, sono considerati sigarette:
«(a) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti (…);
(b) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette;
(c) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette».
8. La definizione di cui all’art. 4, n. 1, lett. b), è preannunziata al ‘considerando’ 14 del preambolo della direttiva in cui si dichiara che «è opportuno considerare quali sigarette (…) i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali o previa una semplice manipolazione manuale, ai fini di una tassazione uniforme di detti prodotti».
9. Quello di tabacco trinciato a taglio fino per sigarette da arrotolare è un concetto di per sé notevolmente chiaro. È definito con maggior precisione all’art. 6 della direttiva 95/59, dove si fa riferimento alla larghezza di taglio; tale criterio però non è in discussione nella presente causa.
10. In Germania, le definizioni di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva 95/59 sono recepite, in termini sostanzialmente identici, nel § 2, n. 2, punto 2, del Tabaksteuergesetz (legge tedesca sulle accise gravanti sul tabacco), così come modificato.
Prodotto controverso
11. I West Single Packs sono tabacchi venduti in Germania. Sono rotoli di tabacco trinciato a taglio fino, ognuno dei quali è avvolto in un foglio di alluminio di forma tubolare aperto da entrambi i lati, di dimensioni tali da poter essere inserito in tubi per sigarette muniti di filtro, venduti anche con il marchio «West».
12. Per preparare una sigaretta con tali componenti il fumatore introduce il rotolo di tabacco, avvolto nel proprio involucro di alluminio, nei tubi per sigarette e indi ritira l’involucro, lasciando il tabacco dentro il tubo.
13. A tale scopo, il produttore commercializza un congegno chiamato «West Maker», di dimensioni e forme simili a quelle di una penna a sfera. Esso consiste essenzialmente in un tubo con un’estremità prensile e un’asta o stantuffo all’interno. L’estremità prensile stringe leggermente l’estremità dell’involucro in alluminio, il quale viene tolto delicatamente dal tubo per sigarette. Facendo scivolare l’asta o stantuffo il fumatore indi spinge il rotolo di tabacco e il tubo fuori dall’involucro in alluminio, in modo che essi formino una sigaretta finita, pronta da fumare (6).
Procedimento
14. Sembra che le aliquote di accisa imposte in Germania sulle sigarette e sul tabacco trinciato a taglio fino siano conformi alle rispettive aliquote minime di cui alla disciplina comunitaria, ma che la Germania applichi l’aliquota ridotta per il tabacco da arrotolare ai West Single Packs.
15. La Commissione, essendo contraria a tale classificazione, ha dato avvio al procedimento di cui all’art. 226 CE in data 18 ottobre 2002, inviando successivamente alla Germania un parere motivato in data 11 luglio 2003.
16. La Germania ha continuato a sostenere che la propria classificazione era corretta. La Commissione ha perciò proposto il presente ricorso in data 30 aprile 2004.
Valutazione
17. La presente causa concerne la classificazione tributaria di un singolo prodotto. Non essendo stato sottoposto alla Corte nessun argomento circa la classificazione di altri prodotti, simili ma non identici, l’unica questione è se tale specifico prodotto rientri o meno nella definizione di sigaretta di cui all’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 95/59. Qualora esso non vi rientri, nessun’altra classificazione è stata suggerita tranne quella di tabacchi trinciati a taglio fino per sigarette da arrotolare.
18. Nello stabilire se i West Single Packs rientrino o meno nella definizione di sigaretta sussiste un unico punto di disaccordo tra le parti: se il processo di preparazione costituisca una semplice manipolazione non industriale.
19. In udienza, il rappresentante della Commissione ha realizzato con destrezza una sigaretta facendo uso dei materiali e del metodo che ho descritto ai paragrafi 11‑13. Ciò si è rivelato senza dubbio molto semplice. Tuttavia, numerosi argomenti sono stati dedotti in merito all’interpretazione della direttiva 95/59.
20. Tali argomenti ruotano in larga misura attorno all’art. 4, n. 1, lett. b), e al ‘considerando’ 14 del preambolo. Non ritengo tuttavia che dall’esame di tale testo sia possibile ricavare una qualsiasi precisa indicazione.
21. Per esempio, l’espressione inglese «simple non-industrial handling» [«semplice manipolazione non industriale» nella versione italiana] («einfachen nichtindustriellen Vorgang» in tedesco) è tradotta in francese con «simple manipulation non industrielle», un costrutto (che trova eco in altre lingue neolatine) che potrebbe sottintendere una connessione tra «simple» e «non-industrial» diversa da quella in inglese o in tedesco, dando minore significato alla mancanza della virgola tra «simple» e «non-industrial» in entrambe queste ultime versioni. E dal mio punto di vista non è affatto possibile trarre una conclusione generale dal testo specifico del ‘considerando’ 14 nelle tre versioni linguistiche: «simple handling» in inglese, «simple manipulation manuelle» in francese e «einfachen Vorgang nicht industrieller Art» in tedesco [«semplice manipolazione manuale» in italiano]. Sembra poco probabile che il riferimento all’intera gamma delle versioni linguistiche possa fornire maggiore chiarezza.
22. Un tale grado di differenze semantiche tra le varie versioni linguistiche, come anche tra il preambolo e le disposizioni normative, esclude a mio parere qualsiasi interpretazione restrittiva dell’espressione «simple non-industrial handling», considerata isolatamente. È necessario, piuttosto, individuare un criterio sistematico. Le parti concordano sul fatto che, nell’interesse della certezza del diritto, tale criterio dev’essere chiaro e preciso. Ritengo che il testo della definizione riveli un siffatto criterio chiaro e preciso se correttamente interpretato nella cornice delle disposizioni in questione.
23. In forza della normativa comunitaria, il tabacco che si presenta sotto forma di sigarette, o che può essere lavorato come tale, è soggetto a due diverse aliquote minime d’imposta e sussiste, perlomeno attualmente, una differenza sostanziale tra queste due aliquote minime.
24. In tale contesto sarebbe inopportuno prendere quale criterio distintivo delle due categorie una qualsiasi linea di demarcazione su una scala di valori incerta, priva di esatte misure, che distingua tra semplicità e complessità nella preparazione di una sigaretta realizzata a partire dai suoi vari componenti. Anche qualora fosse ipotizzabile la determinazione di una siffatta linea di demarcazione, rimarrebbero sempre incertezze nella classificazione dei prodotti vicini al punto critico.
25. Infatti, ritengo che si possa affermare che, secondo un’interpretazione fondata sul comune buon senso, in pratica qualsiasi operazione mediante la quale un fumatore si prepari la sua sigaretta con componenti preconfezionati costituisce una semplice manipolazione non industriale. Se l’operazione non potesse essere compiuta, grazie a un minimo di pratica, con relativa facilità e senza bisogno di un’eccessiva destrezza da parte del fumatore medio in modo da ottenere una sigaretta accettabile, difficilmente i componenti troverebbero compratori.
26. Ciò che distingue i prodotti definiti come sigarette all’art. 4, n. 1, della direttiva 95/59 dai tabacchi trinciati a taglio fino per sigarette da arrotolare non è di conseguenza la relativa semplicità o complessità della preparazione manuale della sigaretta che si vuole ottenere.
27. Un chiaro elemento distintivo consiste tuttavia nel fatto che tutti i prodotti definiti come sigarette sono «rotoli» di tabacco (lavorati), mentre l’altra categoria si riferisce a prodotti «da arrotolare». Sebbene tale contrasto possa non apparire in forma così esplicita in altre versioni linguistiche così come risulta in quella inglese, vi è una chiara distinzione concreta tra il tabacco già confezionato dal produttore in singoli pezzi aventi forma e misura di una sigaretta, e il tabacco sfuso, che deve essere acconciato in tale forma dal fumatore.
28. In quest’ottica, i «West Single Packs» devono essere classificati come sigarette ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 95/59 e devono essere assoggettati all’aliquota minima di imposta prevista all’art. 2, n. 1, della direttiva 92/79. La Germania di conseguenza è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni, come sostenuto dalla Commissione.
Sulle spese
29. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ne ha fatto domanda.
Conclusione
30. Ritengo pertanto che la Corte debba:
– dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo applicato l’aliquota fiscale per il tabacco trinciato a taglio fino per sigarette da arrotolare per rotoli di tabacco venduti con la denominazione «West Single Packs», è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo di tabacchi lavorati, e dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette;
– condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – Direttiva 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40).
3 – Direttiva 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316, pag. 8).
4 – Nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE (GU L 46, pag. 26).
5 _ Direttiva 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (GU L 316, pag. 10), come modificata, con effetti a partire dal 1º luglio 2004, dalla direttiva 2002/10 (cit. nella nota precedente).
6 – I fumatori curiosi di età superiore ai 18 anni possono osservare tale operazione sul sito web della West: .
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