CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JACOBS
presentate il 30 giugno 2005 1(1)
Causa C‑201/04
Stato belga
contro
Molenbergnatie NV
1. Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il Hof van Beroep te Antwerpen (la Corte d’appello di Anversa) propone un certo numero di questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’art. 221 del Codice doganale comunitario (2).
2. La causa principale concerne la richiesta di recupero di una serie di obbligazioni doganali sorte tra il 1992 ed il 1994, ma la cui sussistenza non era nota né allo spedizioniere doganale responsabile né alle autorità doganali, fino al 1995, quando è apparso evidente che le merci in questione in realtà non avevano i requisiti per essere esentate dai dazi all’importazione. Lo spedizioniere doganale eccepisce che, almeno in ordine a taluni di questi dazi, l’importo dell’obbligazione doganale sarebbe stata notificata dopo la scadenza del termine e/o che non sarebbero state osservate talune formalità di tipo procedurale, ragion per cui sarebbe preclusa la riscossione.
3. Pertanto, in riferimento ai suddetti argomenti, il giudice del rinvio chiede, in sostanza:
– Se la notificazione debba seguire, ovvero possa precedere, la contabilizzazione dell’importo.
– Se l’obbligazione sia estinta o meramente inesigibile, qualora la notifica al debitore sia effettuata dopo la scadenza del termine stabilito di tre anni.
– Se uno Stato membro debba determinare le modalità con cui deve essere effettuata la notifica. Quali criteri debbano essere soddisfatti in assenza di detta determinazione.
4. Una questione preliminare, parimenti sollevata dal giudice del rinvio, attiene, tuttavia, all’applicabilità del Codice doganale comunitario rationae temporis; alcune delle summenzionate obbligazioni doganali sono sorte prima del 1° gennaio 1994, quando è divenuto applicabile il Codice doganale, mentre la procedura di riscossione è stata avviata solo dopo tale data.
Normativa doganale comunitaria
5. Sia la normativa attuale che quella precedente, contengono disposizioni che disciplinano il recupero a posteriori del dazio, vale a dire la sua riscossione dopo lo sdoganamento iniziale dell’importazione o esportazione dalla quale trae origine.
Il Codice doganale
6. Il Codice doganale comunitario è stato adottato nel 1992 al fine di sostituire le disposizioni, in precedenza contenute in un cospicuo numero di regolamenti e direttive, con un unico corpo di norme, più semplice, completo e coerente. Conformemente all’art. 253, esso si applica a partire dal 1° gennaio 1994.
7. Il Capitolo 3 (artt. 217-232) del Titolo VII è intitolato «Riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale». La Sezione 1 di tale capitolo (artt. 217‑221) tratta della «Contabilizzazione e notifica al debitore dell’importo del dazio».
8. L’art. 217, n. 1 dispone quanto segue: «Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione)».
9. Gli artt. 218 e 219 stabiliscono i termini per la contabilizzazione.
10. L’art. 220 contempla situazioni in cui viene posticipata la (esatta) contabilizzazione. L’art. 220, n. 1 così recita: «Quando l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli artt. 218 e 219 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori) (...)».
11. Nella versione vigente all’epoca dei fatti (3), l’art. 221, nn. 1 e 3, disponeva quanto segue:
«1. L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.
(…)
3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Tuttavia, qualora l’autorità doganale non abbia potuto determinare l’importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge, tale comunicazione avviene, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui sopra».
La normativa precedente
12. Prima che divenisse applicabile il Codice doganale, disposizioni analoghe erano contenute nei regolamenti (CEE) del Consiglio, nn. 1697/79 (4) e 1854/89 (5), entrambi abrogati dall’art. 251, n. 1 del Codice doganale, con effetto dal 1° gennaio 1994.
Regolamento n. 1697/79
13. Come sancito dall’art. 1, n. 1, il regolamento in esame determinava le condizioni cui era subordinato il recupero a posteriori, da parte delle autorità competenti, dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione che, per qualsiasi ragione, non erano stati richiesti al debitore per merci dichiarate per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento.
14. L’art. 1, n. 2, lett. c), stabiliva che ai sensi del presente regolamento, si considerava: «contabilizzazione», «l’atto amministrativo col quale viene debitamente stabilito l’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione che deve essere riscosso dalle autorità competenti».
15. L’art. 2 così disponeva:
«1. Quando le autorità competenti accertano che i dazi all’importazione o all’esportazione legalmente dovuti per una merce dichiarata per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento non siano stati richiesti in tutto o in parte al debitore, esse iniziano un’azione di recupero dei dazi non riscossi.
Tuttavia, tale azione non può più essere avviata dopo la scadenza di un termine di 3 anni a decorrere dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto al debitore ovvero, se non vi è stata contabilizzazione, a decorrere dalla data in cui è nato il debito doganale relativo alla merce in questione.
2. Ai sensi del paragrafo 1, l’azione di recupero inizia con la notifica all’interessato dell’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione di cui è debitore».
Regolamento n. 1854/89
16. L’art. 1, n. 1, enunciava che il regolamento riguardava «la contabilizzazione e le condizioni di pagamento dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultanti da un’obbligazione doganale».
17. Ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. c), la «contabilizzazione» veniva definita come «l’iscrizione da parte dell’autorità doganale nei registri contabili, o su qualsiasi altro supporto che lo sostituisca, dell’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione corrispondente ad un’obbligazione doganale».
18. L’art. 2, n. 1, prevedeva: «Ogni importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultanti da un’obbligazione doganale – in appresso denominato “importo dei dazi”– deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena questa dispone degli elementi necessari e deve essere oggetto di contabilizzazione da parte della suddetta autorità».
19. Le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 avevano essenzialmente lo stesso tenore di quello degli artt. 218 e 219 del Codice doganale.
20. Ai termini dell’art. 5: «Se l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale non è stato contabilizzato conformemente agli artt. 3 e 4 o è stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dell’importo dei dazi da recuperare o che deve essere ancora recuperato deve aver luogo entro un termine di due giorni a decorrere dalla data in cui l’autorità doganale, resasi conto della situazione, è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinare la persona tenuta al pagamento di detto importo. (...)».
21. L’art. 6, n. 1 sanciva: «Non appena contabilizzato, l’importo dei dazi deve essere comunicato alla persona tenuta al suo pagamento, secondo modalità appropriate».
Fatti e procedimento
22. In una serie di occasioni, nel periodo compreso tra il 9 aprile 1992 ed il 23 giugno 1994, la Molenbergnatie NV (in prosieguo: la «Molenbergnatie») ha dichiarato, in qualità di spedizioniere doganale, l’importazione in Belgio di videocassette provenienti da Macao.
23. Ogni importazione era munita di un «certificato di origine Form A» rilasciato dalle autorità competenti di Macao e quindi esente da dazio in virtù del regime di preferenze tariffarie generiche applicabile a merci prodotte in Paesi in via di sviluppo.
24. Nel marzo 1992, tuttavia, da un’inchiesta condotta da una missione CEE a Macao, era emerso che le cassette di cui trattasi non soddisfacevano i criteri di origine richiesti ai fini di tale trattamento.
25. Di conseguenza, seppure non prima del 10 agosto 1994, il Comitato di origine (6) ha comunicato allo Stato membro che la tariffa preferenziale non andrebbe applicata a tali merci, le quali dovrebbero essere soggette sia ai dazi all’importazione sia a quelli antidumping in quanto prodotte in Cina.
26. Il 27 febbraio 1995, le autorità doganali belghe hanno informato la Molenbergnatie di tale situazione con lettera raccomandata, senza fare riferimento al Codice doganale, ma specificando l’importo dei dazi all’importazione e antidumping dovuti, rispettivamente ammontanti a BEF 712 228 e BEF 7 451 403.
27. Nelle sue osservazioni scritte, il Belgio sostiene che tali importi siano stati contabilizzati in data 7 marzo 1995. La Molenbergnatie fa valere, nelle sue osservazioni, che la data di contabilizzazione non possa essere verificata in quanto le autorità belghe si rifiuterebbero di produrre il documento contabile.
28. Il 29 settembre 1995, le autorità doganali hanno inviato alla Molenbergnatie un avviso di riscossione per gli importi di cui sopra (7), indicando espressamente l’art. 220, n. 1, del Codice doganale come fondamento di tale pretesa.
29. La Molenbergnatie ha presentato ricorso contro tale richiesta, e la causa è ora pendente dinanzi al Hof van Beroep, il quale chiede una pronuncia in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
«1) Se gli artt. 217‑232 del Codice doganale comunitario (...) siano applicabili alla riscossione di un’obbligazione doganale, sorta anteriormente al 1° gennaio 1994, ma la cui riscossione non è stata avviata o non ha avuto inizio prima del 1° gennaio 1994.
2) Qualora la prima questione venga risolta in senso affermativo, se la comunicazione prevista dall’art. 221 del Codice doganale comunitario, debba sempre avvenire dopo la contabilizzazione dell’importo dei dazi o, in altri termini, se la comunicazione prevista dall’art. 221 del Codice doganale comunitario, debba essere, pertanto, sempre preceduta dalla contabilizzazione dell’importo dei dazi.
3) Se la comunicazione tardiva dell’importo dei dazi al debitore, ossia una comunicazione effettuata dopo la scadenza del termine di tre anni previsto nella versione originaria dell’art. 221, n. 3 del Codice doganale comunitario (...) laddove le autorità doganali erano in grado di fissare l’importo corretto dei dazi legalmente dovuti entro il medesimo termine di tre anni, determini l’impossibilità di esigere ulteriormente il pagamento dell’obbligazione doganale in questione, ovvero il venir meno dell’obbligazione doganale in questione o abbia un altro effetto giuridico.
4) Se gli Stati membri debbano stabilire le modalità con cui deve essere effettuata la comunicazione dell’importo dei dazi al debitore, prescritta dall’art. 221 del Codice doganale comunitario. Qualora la precedente questione sia risolta in senso affermativo, se lo Stato membro che abbia omesso di stabilire le modalità con cui deve essere effettuata la comunicazione dell’importo dei dazi al debitore, prescritta dall’art. 221 del Codice doganale comunitario, possa sostenere che qualunque documento in cui è indicato l’importo dei dazi e che è comunicato al debitore (dopo la contabilizzazione) equivalga alla comunicazione dell’importo dei dazi al debitore, prescritta dall’art. 221 del Codice doganale comunitario, anche se il documento in questione non fa alcun riferimento all’art. 221 del Codice doganale comunitario o non menziona che si tratta di una comunicazione dell’importo dei dazi al debitore».
30. La Molenbergnatie, il Belgio nonché la Commissione hanno depositato osservazioni scritte. Non è stata richiesta né tenuta alcuna udienza.
Questione 1: Applicabilità degli artt. 217‑232 del Codice doganale
31. È pacifico che solo le disposizioni del Codice doganale possano essere applicate alla riscossione di obbligazioni doganali sorte dopo il 1° gennaio 1994.
32. In ordine alle prime sei obbligazioni, sorte anteriormente al 1° gennaio 1994, si pone, tuttavia, la questione se la loro riscossione, avviata solo dopo tale data, debba essere assoggettata alla disciplina precedentemente in vigore o al Codice doganale.
33. Il punto di partenza per tale valutazione deve essere dato dal principio coerentemente seguito dalla Corte, secondo il quale le norme di procedura sono generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui esse entrano in vigore, a differenza delle norme di merito che sono abitualmente interpretate come non applicabili a situazioni sorte antecedentemente alla loro entrata in vigore (8).
34. Il Belgio argomenta che gli artt. 217‑232 del Codice doganale contengono solo norme sostanziali che, pertanto, non si applicano a obbligazioni doganali che derivano da importazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1994.
35. La Molenbergnatie e la Commissione richiamano, tuttavia, la sentenza Salumi (9) e ritengono che gli articoli di cui trattasi contengano «sia norme procedurali che sostanziali che formano un tutt’unico inscindibile e le cui singole disposizioni non possono essere considerate isolatamente in ordine alla loro efficacia nel tempo» (10). Stando alla giurisprudenza sopra citata, a tali disposizioni non va riconosciuta efficacia retroattiva a meno che indizi sufficientemente chiari non conducano a concludere in tal senso (11), e siffatte indicazioni non si rinvengono nelle disposizioni in esame o altrove nel Codice doganale.
36. Entrambe le soluzioni conducono quindi alla conclusione che gli artt. 217‑232 del Codice doganale, non si applichino a situazioni esistenti anteriormente al 1° gennaio 1994.
37. Le parti non concordano, tuttavia, circa il momento in cui le situazioni rilevanti sono venute in essere.
38. Secondo il Belgio e la Commissione, la «situazione» è stata posta in essere quando è sorto il dazio all’importazione (in sei casi, prima del 1° gennaio 1994). La Molenbergnatie adduce che la «situazione» sia costituita dalla procedura di riscossione, avente inizio con la contabilizzazione dell’importo del dazio (in tutti i casi, prima del 1° gennaio 1994).
39. Per quanto mi riguarda, tuttavia, non posso condividere l’affermazione del Belgio secondo cui le norme in questione siano tutte sostanziali, e mi discosto dalla Molenbergnatie e dalla Commissione per quanto riguarda l’applicabilità alla presente fattispecie della soluzione adottata nella causa Salumi.
40. Anzittutto e in via principale, sembra che le norme di cui agli artt. 217‑232 del Codice doganale, siano prevalentemente e in modo alquanto evidente di natura procedurale. Solo poche di esse attengono a diritti sostanziali od obbligazioni e – su questo punto sono in disaccordo pure con la Commissione – nessuna di esse si rinviene nell’art. 221, che forma oggetto delle restanti questioni del giudice a quo. (È vero che qualora si risolvesse la terza questione nel senso che l’obbligazione sia estinta, ne discenderebbe una norma sostanziale, ma non ritengo che ricorra tale ipotesi – v. infra paragrafo 73 e segg.).
41. Tale elemento da solo dovrebbe costituire una ragione sufficiente per seguire il principio ordinario e per non applicare al caso di specie le norme procedurali contenute nella normativa precedente.
42. In aggiunta, però, considero inappropriata alla presente fattispecie la soluzione adottata nella causa Salumi, in base alla quale un corpo misto di norme sostanziali e procedurali debba essere trattato come se fossero tutte sostanziali.
43. In primo luogo, ritengo che, in linea generale, tale orientamento vada seguito con cautela. Qualora venisse seguito in modo troppo liberale, si correrebbe il rischio di inficiare la distinzione basilare tra nuove norme procedurali che si applicano a procedimenti pendenti e nuove norme sostanziali che non si applicano a situazioni preesistenti. Molti provvedimenti contengono sia norme sostanziali che procedurali, ma la soluzione delineata nella sentenza Salumi è appropriata solo allorquando esse siano inscindibilmente connesse.
44. Al fine di stabilire se questo sia il caso, non può essere sufficiente considerare isolatamente il loro combinato disposto; occorre altresì confrontarle con la normativa precedente prima di poter decidere se gli aspetti procedurali possano essere applicati, indipendentemente, a procedimenti avviati quando detta normativa era in vigore.
45. A tal riguardo, a mio parere, la transizione dalla normativa comunitaria precedente al Codice doganale deve essere tenuta distinta dalla transizione ancora anteriore da una raccolta disparata di norme di diritto interno ad una normativa comunitaria unificata, situazione riscontrabile nella causa Salumi.
46. I procedimenti pendenti all’atto dell’entrata in vigore del regolamento n. 1697/79 erano regolati da una varietà di norme nazionali sul recupero a posteriori, in particolare, per quanto riguarda l’obbligo di procedere alla riscossione ed i termini entro cui andava effettuata tale riscossione; neppure le norme sulla nascita delle obbligazioni doganali erano state ancora armonizzate (12). Come evidenziato dalla Corte al punto 14 della sentenza Salumi, se le nuove norme comunitarie venissero applicate a tali procedimenti, ciò comporterebbe una disparità di trattamento ingiustificata a fronte di operazioni effettuate in condizioni analoghe e sarebbe incompatibile con i principi di uguaglianza e di equità, poiché siffatta applicazione dipenderebbe dalle diverse prassi nazionali concernenti l’avvio di procedimenti giudiziari.
47. Ciò non vale nel presente contesto, in cui la normativa e i procedimenti anteriori al 1994 erano uniformi all’interno di tutta la Comunità e si trovano ora, in ampia misura, semplicemente consolidati nel Codice doganale. In simili circostanze, non si vede l’esigenza di derogare al principio di base considerando gli artt. 217‑232 del Codice doganale come costituenti un tutt’unico inscindibile i cui elementi procedurali non possono essere applicati a procedimenti pendenti al momento della loro entrata in vigore. Anche nella misura in cui tali elementi si differenzino dalle norme procedurali precedentemente in vigore, la loro applicazione ex nunc non da luogo ad alcuna sovrapposizione, atteso che esse operano all’interno di un quadro armonizzato e ampiamente invariato. E, occorre ancora sottolinearlo, le disposizioni qui in esame sono quelle di cui all’art. 221, le quali sono puramente procedurali.
48. Qualora si adottasse la soluzione contemplata nella sentenza Salumi, vi sarebbero inoltre implicazioni problematiche o sorprendenti.
49. Ne conseguirebbe, per esempio, la distinzione di 16 dei 253 articoli del Codice doganale, come costituenti un tutt’unico inscindibile separato, malgrado essi compongano due dei cinque capitoli del titolo riguardante l’obbligazione doganale, di per se stesso costituente, in tutta evidenza, un’unità coerente all’interno di un codice che è stato specificatamente elaborato come corpo unitario di norme. Tale suddivisioni non sembrano né facili né auspicabili.
50. Nel caso di specie e con ogni probabilità anche in ogni altro caso che possa sorgere sulla base della normativa in questione, ciò significherebbe ugualmente riesumare le disposizioni procedurali di provvedimenti abrogati al fine di applicarli a procedimenti non ancora pendenti al momento dell’abrogazione, nonché a situazioni di cui allora si ignorava ancora l’esistenza. Un tale risultato non viene certamente richiesto dai principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento e può perfino essere considerato con essi in contrasto. Se, in via generale, avviene che nuove norme procedurali vengano applicate a procedimenti pendenti, ciò deve valere a fortiori in riferimento a procedimenti che devono ancora essere avviati.
51. Infine, occorre porre in rilievo che nella causa Paesi Bassi contro Commissione (13), la Corte ha raffrontato una serie di disposizioni del Codice doganale, tra cui l’art. 221 qui in esame, con le corrispondenti disposizioni di cui alla normativa precedentemente in vigore. Pur avendo evidenziato che le norme procedurali erano applicabili a procedimenti pendenti al 1° gennaio 1994, a differenza delle norme sostanziali che non andavano applicate retroattivamente, la Corte non ha cercato di seguire l’orientamento tracciato nella causa Salumi, ma ha trattato ogni norma separatamente. Anche se tale modo di procedere non viene motivato nella sentenza, si può presumere che abbiano avuto peso considerazioni analoghe a quelle da me svolte supra.
52. Per tali motivi, ritengo che la prima questione sollevata dal giudice nazionale andrebbe risolta dichiarando che le norme procedurali contenute negli artt. 217‑232 del Codice doganale comunitario, si applicano alla riscossione di obbligazioni doganali sorte anteriormente al 1° gennaio 1994, mentre le norme sostanziali non si applicano a situazioni preesistenti la loro entrata in vigore.
53. Poiché le norme di cui trattasi nelle restanti questioni pregiudiziali sembrano essere di natura procedurale, perlomeno a livello di analisi, va applicato l’art. 221 del Codice doganale; ciò nondimeno, nell’esaminare dette questioni, occorre considerare sia la disposizione in parola sia la normativa precedentemente in vigore.
Questione 2: Ordine cronologico della contabilizzazione e della comunicazione al debitore
54. Il secondo quesito del giudice nazionale attiene ad una questione temporale.
55. Ad ogni modo, sia in base alla normativa precedente sia in base a quella presente, qualora emerga che un’obbligazione doganale sia sorta ma non sia stata contabilizzata, si deve procedere alla contabilizzazione entro due giorni dalla data in cui le autorità doganali siano in grado di calcolare l’importo e di determinarne il debitore (14) nonché alla immediata notifica al debitore (15). Tuttavia, tale notifica non può più essere validamente effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale (16); in precedenza, ai sensi del regolamento n. 1697/79 (17), il termine di prescrizione era di tre anni dalla data di contabilizzazione.
56. La prima importazione ha avuto luogo il 9 aprile 1992. Il 27 febbraio 1995, ossia entro tre anni da tale data, le autorità doganali hanno comunicato alla Molenbergnatie che era soggetta ai dazi. Secondo il governo belga, l’importo sarebbe stato da esse contabilizzato in data 7 marzo 1995, ovvero sempre entro il termine di tre anni. Un avviso di riscossione è stato poi da esse inviato il 29 settembre 1995, ossia dopo la scadenza dei tre anni dalla prima importazione, ma entro il termine di tre anni decorrente dalla data delle restanti importazioni.
Regolamento n. 1697/79
57. La Commissione, la quale ritiene che la questione vada risolta nell’ambito del regolamento n 1697/79, cita la pronuncia della Corte nella causa Antero (18): «L’espressione “contabilizzazione”, che figura agli artt. 1, n. 2, lett. c) e 2, n. 1, secondo comma, del [regolamento n. 1697/79] designa l’atto amministrativo con il quale viene debitamente stabilito l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione che deve essere riscosso dalle autorità competenti, e non l’iscrizione di tale importo, da parte delle autorità doganali, nei registri contabili o in altri supporti che ne tengano luogo. Tale iscrizione non rappresenta un presupposto necessario per intentare un’azione di ricupero a posteriori».
58. È opportuno aggiungere che nella sentenza William Hinton & Sons (19), citata nell’ordinanza summenzionata, la Corte ritenne che, per quanto rileva nella specie, la contabilizzazione è un atto amministrativo che pur non dovendo necessariamente consistere nell’effettiva iscrizione nei registri contabili, deve precedere la notifica ed il recupero, in quanto va considerato adottato al più tardi alla data in cui tale importo viene comunicato al debitore.
59. Conseguentemente, ai sensi del regolamento n. 1697/79, si considera che la contabilizzazione abbia preceduto la comunicazione tanto se quest’ultima sia stata effettuata con lettera 27 febbraio 1995 quanto con quella datata 29 settembre 1995.
60. Qualora il regolamento n. 1697/79 sia effettivamente applicabile e l’importo dell’obbligazione sia stato effettivamente iscritto nei libri contabili il 7 marzo 1995, come sostenuto dal governo belga nelle sue osservazioni, è prospettabile una soluzione più semplice alla questione su cui il giudice nazionale è chiamato a pronunciarsi.
61. In applicazione del regolamento n. 1697/79, il limite temporale per avviare un’azione per la riscossione dei dazi è di «tre anni dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto al debitore, ovvero, se non vi è stata contabilizzazione, dalla data in cui è nato il debito doganale relativo alle merci in questione».
62. Ciò posto, appare evidente che l’avviso del 29 settembre 1995, la cui validità non viene altrimenti contestata dalla Molenbergnatie, sia stato inviato successivamente, ed entro il termine di tre anni, alla materiale contabilizzazione eseguita il 7 marzo 1995, sempreché tale data possa essere dimostrata, vale a dire comunque entro il termine di tre anni dalle date relative a tutte le importazioni.
Il Codice doganale
63. Tuttavia, con la seconda questione il giudice nazionale chiede specificatamente un’interpretazione dell’art. 221 del Codice doganale, che io ritengo trovi applicazione, piuttosto che il regolamento n. 1697/79.
64. In tale ipotesi, il termine non sarebbe di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione, bensì di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale, vale a dire la data dell’importazione (20). La questione che si pone è dunque se la lettera 27 febbraio 1995 possa costituire una valida notifica nella misura in cui, a quanto pare, abbia preceduto la contabilizzazione, laddove le disposizioni del codice doganale sembrano richiedere la contabilizzazione prima della comunicazione.
65. Le ordinanze emesse nelle cause Antero e Hinton erano basate su una nozione di «contabilizzazione» specifica al regolamento n. 1697/79, ossia quella di un atto amministrativo mediante il quale viene debitamente stabilito l’importo che deve essere riscosso e del quale si presume, a rigor di logica, che sia stato adottato prima della comunicazione dell’importo.
66. L’art. 217, n. 1 del Codice doganale, definisce, tuttavia, lo stesso termine come atto mediante il quale l’importo del dazio viene «iscritto dalle autorità (doganali) nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci», definizione manifestamente derivante non dal regolamento n. 1697/79 bensì dal regolamento n. 1854/89 – «iscrizione da parte dell’autorità doganale nei registri contabili o su qualsiasi altro supporto che lo sostituisca».
67. Pertanto, ai sensi del Codice doganale, non è ipotizzabile che la contabilizzazione possa aver luogo in ogni momento diverso dall’effettiva iscrizione su adeguato supporto.
68. A norma dell’art. 221, n. 1, del Codice doganale, l’importo del dazio deve essere comunicato al debitore «[n]on appena sia stato contabilizzato». Tale formulazione, confermata in altre versioni linguistiche, non può fare riferimento ad una sequenza diversa dalla contabilizzazione seguita dalla comunicazione.
69. Non ritengo che siffatta interpretazione debba essere condizionata dalla sentenza De Haan (21), citata nella causa Antero, ovvero dalla sentenza Covita (22), citata nella causa De Haan, secondo le quali l’inosservanza dei termini stabiliti dagli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1854/89 non pregiudica la facoltà di procedere al recupero a posteriori in quanto tali termini sono rilevanti soltanto per quanto riguarda i rapporti fra Stati membri e Comunità e hanno come unico obiettivo quello di garantire un’applicazione rapida ed uniforme delle norme da parte delle autorità doganali.
70. In primo luogo, i limiti temporali cui si fa riferimento nelle suddette cause, riguardano la contabilizzazione entro un dato termine decorrente dal momento in cui le autorità doganali si sono rese conto dell’esistenza del debito, e non la notifica al debitore entro un determinato termine decorrente dalla contabilizzazione. In secondo luogo, l’art. 221 del Codice doganale, rappresenta una nuova disposizione con una nuova struttura; esso colloca la definizione di contabilizzazione derivante dal regolamento n. 1854/89 in un rapporto diretto con il termine di notifica al debitore derivante dal regolamento n. 1697/79, e non può essere inteso come inerente solamente ai rapporti tra gli Stati membri e la Comunità.
71. A mio avviso, dunque, la seconda questione del giudice nazionale dovrebbe essere risolta nel senso che l’art. 221 del Codice doganale comunitario, impone che l’importo del dazio sia contabilizzato prima che venga comunicato al debitore.
72. Di conseguenza, nella specie, la lettera 27 febbraio 1995 è stata inviata entro il termine di tre anni in tutti i casi in esame, ma non è stata validamente preceduta dalla contabilizzazione; la lettera 29 settembre 1995 è stata inviata entro il termine di tre anni per tutte le importazioni ad eccezione della prima, ed è stata validamente preceduta dalla contabilizzazione qualora le autorità riescano a dimostrare che la data di contabilizzazione sia effettivamente il 7 marzo 1995.
Questione 3: Conseguenze giuridiche della comunicazione effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale
73. L’art. 221, n. 3, del Codice doganale, dispone che la comunicazione al debitore, di regola (23), non possa essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale, nel caso di specie l’importazione. Il giudice nazionale chiede quali siano le conseguenze giuridiche della comunicazione trascorso tale periodo, e più precisamente, se l’obbligazione sia estinta o meramente inesigibile.
74. La prima importazione è stata effettuata il 9 aprile 1992. Sulla base delle soluzioni da me proposte in ordine alle prime due questioni, non è ipotizzabile che alcuna valida notifica sia stata eseguita nei tre anni seguenti tale data, sebbene il problema sembra non porsi negli altri casi qualora le autorità riescano a dimostrare la contabilizzazione in data 7 marzo 1995. Qualora si ritenesse applicabile il regolamento n. 1697/79, tuttavia, il termine da esso previsto sarebbe in ogni caso osservato, vedasi paragrafi 57‑62 di cui sopra.
75. La Molenbergnatie, il Belgio e la Commissione concordano sul fatto che la scadenza del termine di tre anni non abbia per effetto l’estinzione dell’obbligazione, bensì quello di renderla inesigibile. Tale valutazione mi sembra quella esatta.
76. Come rilevato dal Belgio, ciò è in linea con la pronuncia della Corte nella causa SPKR (24). Inoltre, nella causa Conserchimica (25), la norma equivalente di cui al regolamento n. 1697/79, è stata descritta dalla Corte come «norma relativa alla prescrizione». E, come è stato messo in rilievo in tutte e tre le serie di osservazioni, gli artt. 233 e 234 del Codice doganale, elencano in modo esaustivo le situazioni in cui può estinguersi un’obbligazione doganale; essi non ricomprendono la scadenza del termine previsto dall’art. 221, n. 3.
77. Va tenuto presente inoltre, che sempre a norma dell’art. 221, n. 3, in presenza di determinati presupposti, la comunicazione può essere effettuata dopo la scadenza dei tre anni, laddove l’autorità doganale non abbia potuto determinare l’importo esatto dovuto a causa di un atto perseguibile a norma di legge. Secondo la versione attuale della medesima disposizione (26), il periodo è sospeso per la durata dei procedimenti di ogni grado con cui si impugna la decisione dell’autorità doganale. Pertanto, non in ogni circostanza, la scadenza del termine di tre anni osta all’azione di recupero, elemento che conferma che l’obbligazione non è con ciò estinta.
78. La terza questione posta dal giudice a quo dovrebbe pertanto essere risolta dichiarando che qualora l’importo del dazio da versare non venga comunicato al debitore entro il termine di tre anni prescritto dall’art. 221, n. 3, del Codice doganale comunitario, l’obbligazione doganale non si estingue ma risulta preclusa ogni azione di recupero, fatti salvi i casi specificatamente contemplati in tale articolo.
Questione 4: Forma della notifica
79. La quarta questione del giudice nazionale è intesa essenzialmente ad accertare se gli Stati membri siano tenuti a definire le «modalità appropriate» con cui l’importo del dazio deve essere notificato al debitore e se, in mancanza, qualunque documento inviato al debitore e indicante l’importo del dazio, possa costituire notifica anche quando non faccia riferimento all’art. 221 del Codice doganale, o non menzioni che si tratti di una notifica dell’importo del dazio dovuto.
80. Tale questione rileva ai fini dell’esito del procedimento a quo solo se la comunicazione è stata effettuata entro il periodo rilevante di tre anni ed era valida sotto altri aspetti.
81. E’ stato rilevato (27) che qualora, come ritengo, sia applicabile il Codice doganale, la lettera 27 febbraio 1995 è stata inviata in tutti i casi entro il periodo di tre anni ma non è stata validamente preceduta dalla contabilizzazione e che la lettera 29 settembre 1995 è stata inviata entro il termine di tre anni per tutte le importazioni ad eccezione della prima, ed è stata validamente preceduta dalla contabilizzazione qualora le autorità siano in grado di dimostrare che la data di contabilizzazione corrisponda davvero al 7 marzo 1995. Se fosse applicabile la normativa precedente, tuttavia, entrambe le lettere sarebbero state validamente precedute dalla «contabilizzazione» a norma del regolamento n. 1697/79.
82. L’art. 221, n. 1, del Codice doganale, dispone che l’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore «secondo modalità appropriate»; la formulazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1854/89 è lievemente diversa, ma le differenze, che variano secondo le versioni linguistiche, non sembrano sostanziali. L’art. 2, n. 2, del regolamento n. 1697/79 stabiliva che l’azione di recupero iniziava con la «notifica all’interessato dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione di cui è debitore».
83. Da tale disposto non appare possibile desumere alcun obbligo per gli Stati membri di definire una particolare forma o procedura di comunicazione, peraltro non risultanti neppure stabilite dalla normativa comunitaria.
84. Tuttavia, ai termini del Codice doganale e del regolamento n. 1854/89, tale modalità deve essere «appropriata».
85. La Molenbergnatie e la Commissione sostengono in modo persuasivo che, ad ogni modo, al fine di assicurare la certezza giuridica nonché la tutela del legittimo affidamento, un debitore debba poter essere in grado di accertare con chiarezza la natura, i motivi e gli effetti della comunicazione, nonché la data in cui questa produce i suoi effetti. La Commissione rileva, tuttavia, che in assenza di specifiche norme a riguardo, la conformità a tali criteri, in realtà, debba essere valutata dai giudici nazionali competenti.
86. La soluzione al quarto quesito posto dal giudice nazionale dovrebbe, pertanto, essere delineata nel senso che l’art. 221 del Codice doganale non impone agli Stati membri di stabilire la forma con cui l’importo del dazio deve essere comunicato al debitore, ma che tale comunicazione deve essere effettuata in modo che il debitore possa accertarne chiaramente la natura, i motivi e gli effetti, con particolare riguardo all’importo del dazio, all’evento in virtù del quale l’obbligazione è sorta, nonché alla data in cui produce i suoi effetti.
Conclusione
87. Ritengo, pertanto, che la Corte dovrebbe fornire al Hof van Beroep te Antwerpen le seguenti soluzioni:
1) Le norme procedurali contenute negli artt. 217‑232, del Codice doganale comunitario si applicano alla riscossione di obbligazioni doganali sorte anteriormente al 1° gennaio 1994; le norme sostanziali non si applicano a situazioni esistenti prima della loro entrata in vigore.
2) Ai sensi dell’art. 221 del Codice doganale, l’importo del dazio deve essere contabilizzato prima che venga comunicato al debitore.
3) Qualora l’importo del dazio da versare non venga comunicato al debitore entro il termine di tre anni prescritto dall’art. 221, n. 3, del Codice doganale, l’obbligazione doganale non si estingue ma non può più essere intrapresa alcuna azione di recupero salvo i casi specificatamente contemplati in detto articolo.
4) Ai sensi dell’art. 221 del Codice doganale, gli Stati membri non sono tenuti a stabilire la forma con cui l’importo del dazio deve essere comunicato al debitore. La comunicazione deve comunque essere effettuata in modo da consentire al debitore di accertarne la natura, i motivi e gli effetti, segnatamente con riguardo all’importo del dazio, all’evento in virtù del quale l’obbligazione è sorta, nonché alla data in cui essa produce effetto.
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
3 – Il paragrafo 3 è stato sostituito da nuovi paragrafi 3 e 4, dopo l’epoca dei fatti nel caso di specie, dal Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700 (GU 2000 L 311, pag. 17).
4 – Del 24 luglio 1979, relativo al recupero a posteriori dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento (GU 1979 L 197, pag. 1).
5 – Del 14 giugno 1989, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultanti da un’obbligazione doganale (GU 1989 L 186, pag. 1).
6 – Istituito dall’art. 12 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU L 148, pag. 1).
7 – Con una lieve rettifica riguardante l’importo dei dazi all’importazione, aumentato a BEF 712 243.
8 – Per un esempio recente, v. sentenza 1° luglio 2004, cause riunite C‑361/02 e C‑362/02, Tsapalos e Diamantakis (Racc. I‑0000, punto 19) con la giurisprudenza ivi citata.
9 – Sentenza 12 novembre 1981, cause riunite 212/80‑217/80, Salumi e altri (Racc. pag. 2735, punti 6‑12); v. altresì sentenza 6 novembre 1997, causa C‑261/96, Conserchimica (Racc. pag. I‑6177, punti 14‑22). Entrambe le sentenze riguardavano il regolamento n. 1697/79.
10 – Salumi, punto 11.
11 – Ibidem, punto 12.
12 – Ciò avvenne ad opera della direttiva del Consiglio 25 giugno 1979, 79/623/CEE, relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’obbligazione doganale (GU 1979 L 179, pag. 31), da attuarsi entro il 1° gennaio 1982.
13 – Sentenza 13 marzo 2003, causa C‑156/00, Paesi Bassi /Commissione (Racc. pag. I‑2527; v., in particolare, punti 35, 36 e 62‑67).
14 – Art. 220, n. 1 del codice doganale; art. 5 del regolamento n. 1854/89.
15 – Art. 221, n. 1, del codice doganale; art. 6, n. 1 del regolamento n. 1854/89.
16 – Art. 221, n. 3 del codice doganale.
17 – Art. 2, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1697/79.
18 – Ordinanza 8 luglio 2002, causa C‑203/01, Antero, non pubblicata nella Raccolta; v. GU 2002 C 274, pag. 16.
19 – Ordinanza 11 ottobre 2001, causa C‑30/00, William Hinton & Sons (Racc. pag. I‑7511, punti 45 e 46).
20 – Più precisamente, la data di accettazione in dogana (v. art. 201, n. 2, del codice doganale).
21 – Sentenza 7 settembre 1999, causa C‑61/98, De Haan (Racc. pag. I‑5003, punto 34).
22 – Sentenza 26 novembre 1998, causa C‑370/96, Covita (Racc. pag. I‑7711, punti 36 e 37).
23 – V. paragrafo 77 infra.
24 – Sentenza 14 novembre 2002, causa C‑112/01, SPKR (Racc. pag. I‑10655, segnatamente, punti 30‑32).
25 – Citato alla nota 9; punto 20.
26 – V. nota 3.
27 – V. paragrafo 72.
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