CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 14 luglio 2005 1(1)
Causa C‑215/04
Marius Pedersen A/S
contro
Miljøstyrelsen
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca)]
«Regolamento (CEE) n. 259/93 in materia di spedizione di rifiuti – Rifiuti destinati ad operazioni di ricupero – Nozione di notificatore – Obblighi incombenti al notificatore – Termini di procedura»
1. Nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale, l’Østre Landsret (Danimarca) chiede alla Corte di interpretare varie disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (2).
2. Più in particolare, le questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio invitano la Corte a precisare taluni importanti elementi della procedura applicabile al trasferimento tra Stati membri di rifiuti destinati al ricupero.
I – Contesto giuridico-normativo comunitario
3. Come indicato dalla Corte (3), il regolamento mira a stabilire un sistema armonizzato di procedimenti attraverso i quali limitare la circolazione dei rifiuti, al fine di garantire la tutela dell’ambiente.
4. Il regolamento disciplina al suo titolo II il procedimento applicabile alle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità. Il capitolo A del titolo II, che comprende gli articoli 3‑5, si occupa dei rifiuti destinati allo smaltimento, mentre il capitolo B dello stesso titolo, che contiene gli articoli 6‑11, riguarda i rifiuti destinati al ricupero. Le regole applicabili alle spedizioni a fine di ricupero sono meno rigide di quelle relative alle spedizioni a fine di smaltimento. Tale differenza di trattamento si spiega per la volontà del legislatore comunitario di garantire priorità al ricupero (4). Le nozioni di «smaltimento» e di «ricupero» dei rifiuti vengono definite dalla direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (5), alla quale il regolamento rinvia espressamente (6).
5. Il regolamento impone a qualsiasi persona fisica o giuridica che voglia realizzare un trasferimento di rifiuti da uno Stato membro ad un altro al fine del loro smaltimento o del loro ricupero – soggetto denominato il «notificatore» – di rendere noto il proprio progetto di spedizione alle autorità competenti nonché al destinatario dei rifiuti.
6. L’art. 2, lett. g), del regolamento definisce il notificatore come segue:
«g) “notificatore”, qualsiasi persona fisica o ente giuridico cui venga assegnato l’obbligo della notifica, cioè una delle seguenti persone che intenda trasferire o far trasferire i rifiuti:
i) la persona la cui attività abbia prodotto i rifiuti in questione (produttore iniziale);
oppure
ii) qualora questo risultasse impossibile, un operatore riconosciuto a tal fine da uno Stato membro oppure un commerciante o intermediario iscritto o riconosciuto che si occupi dello smaltimento o del ricupero dei rifiuti;
oppure
iii) qualora le succitate persone fossero ignote o non riconosciute, la persona che detiene i rifiuti o che ne ha il controllo legale (detentore);
(…)»
7. Ai sensi del nono ‘considerando’ del regolamento, la notifica preliminare delle spedizioni di rifiuti alle autorità competenti ha il fine di consentire che queste ultime «siano debitamente informate in particolare del tipo, dei movimenti e dello smaltimento o del ricupero dei rifiuti, in modo che dette autorità possano prendere tutte le misure necessarie per la protezione della salute umana e dell’ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione».
8. Riguardo alla procedura di notifica dei rifiuti destinati al ricupero, l’art. 6 del regolamento così dispone:
«1. Quando il notificatore intende trasferire rifiuti destinati al ricupero (…) da uno Stato membro all’altro e/o farli transitare attraverso uno o più altri Stati membri, (…) invia una notifica all’autorità competente di destinazione trasmettendone copia alle autorità competenti di spedizione e di transito nonché al destinatario.
(…)
3. La notifica si effettua mediante il documento di accompagnamento rilasciato dall’autorità competente di spedizione.
4. Nell’ambito di tale notifica, il notificatore compila il documento di accompagnamento e fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni e documentazione addizionali.
5. Il notificatore fornisce informazioni sul documento di accompagnamento concernenti in particolare:
– l’origine, la composizione e l’entità dei rifiuti destinati al ricupero, compresa l’identità del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un inventario particolareggiato degli stessi nonché, se è nota, l’identità dei produttori iniziali;
(…)»
9. Inoltre, l’art. 7 del regolamento dispone quanto segue:
«1. Ricevuta la notifica, l’autorità competente di destinazione invia conferma entro tre giorni lavorativi al notificatore e copia della medesima alle altre autorità competenti e al destinatario.
2. Le autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito dispongono di 30 giorni dopo la spedizione della conferma per formulare obiezioni sulla spedizione. Tali obiezioni si basano sul paragrafo 4. Qualsiasi obiezione dev’essere formulata per iscritto al notificatore e alle altre autorità competenti interessate entro 30 giorni.
Le autorità competenti interessate possono decidere di formulare un consenso scritto entro un periodo inferiore a 30 giorni.
(…)
4. a) Le autorità competenti di destinazione e di spedizione possono sollevare obiezioni motivate sulla spedizione programmata:
– conformemente alla direttiva 75/442/CEE, in particolare all’articolo 7,
oppure
– se la spedizione non è conforme alle leggi ed ai regolamenti nazionali relativi alla protezione dell’ambiente, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica,
(…)»
10. L’art. 8, n. 1, del regolamento prevede quanto segue:
«1. Se non è stata presentata nessuna obiezione, la spedizione può essere effettuata al termine del periodo di 30 giorni. Tuttavia il tacito consenso scade un anno civile da tale data.
Se le autorità competenti decidono di dare un consenso scritto, la spedizione può essere effettuata non appena ricevuti tutti i consensi necessari».
11. Peraltro, l’art. 10 del regolamento contiene disposizioni speciali applicabili in particolare ai rifiuti destinati al ricupero che non siano ancora stati inclusi in uno degli allegati II, III o IV. Esso prevede infatti che tali rifiuti siano soggetti alle stesse procedure previste dagli artt. 6, 7 e 8, salvo «consenso delle autorità competenti interessate formulato per iscritto prima dell’inizio della spedizione». Risulta dal fascicolo che tale procedura è applicabile nel contesto della spedizione di rifiuti di apparecchiature elettroniche in questione nel procedimento principale.
12. Infine, richiamo l’attenzione sul fatto che la Commissione delle Comunità europee ha presentato il 30 giugno 2003 una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (7), e successivamente, l’8 marzo 2004, una proposta modificata di questo testo (8), che a tutt’oggi non è ancora stata adottata dalle due istituzioni. Richiamerò in seguito alcune delle modifiche previste in relazione alla procedura di notifica dei rifiuti destinati al ricupero.
II – Procedimento principale
13. La società Marius Pedersen A/S (in prosieguo: la «Pedersen») ha richiesto al Miljøstyrelsen – che costituisce l’agenzia nazionale per l’ambiente e l’autorità competente in Danimarca a ricevere le notifiche di importazione e le copie delle notifiche di esportazione di rifiuti (9) – l’autorizzazione ad inviare 2 000 tonnellate di rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici all’impresa sua corrispondente in Germania, al fine del loro ricupero.
14. La notifica prevista dall’art. 6 del regolamento veniva ricevuta il 25 febbraio 2000 dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione. Il 2 marzo 2000 queste ultime inviavano una conferma di ricezione alla Pedersen nonché al Miljøstyrelsen.
15. Con lettera del 14 marzo 2000, il Miljøstyrelsen comunicava alla Pedersen che desiderava ricevere una descrizione più dettagliata dei rifiuti che dovevano essere esportati. A tale richiesta facevano seguito uno scambio di corrispondenza tra le due parti del procedimento principale, un incontro tenutosi il 18 ottobre 2000, poi altre due lettere inviate dal Miljøstyrelsen, rispettivamente il 31 ottobre 2000 e il 9 luglio 2001, con cui l’autorità danese precisava alla Pedersen le informazioni che riteneva necessarie per poter concedere l’autorizzazione.
16. Il Miljøstyrelsen rifiutava di autorizzare l’esportazione per il fatto che la Pedersen non avrebbe fornito, in particolare, le seguenti informazioni necessarie all’esame della domanda:
– l’elenco dei produttori iniziali dei rifiuti, nonché le procure rilasciate da tali produttori comprovanti che la Pedersen li rappresentava in relazione alle esportazioni dei rifiuti raccolti. Pertanto, la Pedersen non avrebbe potuto agire in qualità di notificatore del trasporto;
– la prova che l’impianto tedesco avrebbe trattato i rifiuti in modo equivalente da un punto di vista ecologico a quanto previsto dalla normativa danese;
– sufficienti informazioni circa la composizione dei rifiuti; infatti, nel formulario relativo al trasporto transfrontaliero, la ricorrente nella causa principale indicava che si trattava di una spedizione di «rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici».
Peraltro, in considerazione del carattere asseritamente incompleto della notifica, il Miljøstyrelsen riteneva che non potesse iniziare a decorrere il termine di 30 giorni previsto dall’art. 7, n. 2, del regolamento affinché l’autorità competente di spedizione possa concedere il suo assenso oppure sollevare obiezioni.
La Pedersen presentava un ricorso dinanzi all’Østre Landsret, sostenendo di aver fornito una documentazione sufficiente affinché il Miljøstyrelsen fosse in grado di rilasciare l’autorizzazione richiesta, ed affermando che il termine per sollevare le obiezioni era spirato e che, conseguentemente, essa aveva il diritto di procedere alle esportazioni.
III – Rinvio pregiudiziale
17. Nutrendo dubbi circa l’interpretazione di varie disposizioni del regolamento, l’Østre Landsret ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) a) Se l’espressione “qualora questo risultasse impossibile”, di cui all’art. 2, lett. g), sub ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, debba essere interpretata nel senso che un operatore autorizzato alla raccolta dei rifiuti non può automaticamente svolgere il compito di notificatore di un’esportazione di rifiuti destinati al ricupero.
b) In caso affermativo, si chiede alla Corte di chiarire in base a quali criteri l’operatore autorizzato alla raccolta dei rifiuti possa svolgere il compito di notificatore di un’esportazione di rifiuti destinati al ricupero.
c) Se tale criterio possa essere costituito dal fatto che il produttore dei rifiuti è ignoto, ovvero che il numero di produttori è tanto elevato e la loro produzione così ridotta che sarebbe irragionevole che ciascuno notificasse individualmente l’esportazione di rifiuti.
2) Se l’art. 7, n. 2, in combinato disposto con il n. 4, lett. a), primo e secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 259/93 (…) consenta alle autorità competenti dello Stato di spedizione di opporsi a una domanda di autorizzazione all’esportazione di rifiuti in vista del loro ricupero, qualora manchino informazioni da parte del notificatore relative al fatto che tali rifiuti verranno trattati dallo Stato di destinazione seguendo metodi equivalenti, sotto il profilo ecologico, a quelli imposti dalla normativa dello Stato di spedizione.
3) Se l’art. 6, n. 5, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 259/93 (…) debba essere interpretato nel senso che l’obbligo d’informazione relativo alla composizione dei rifiuti è soddisfatto con l’indicazione da parte del notificatore del fatto che si tratta di rifiuti di un determinato tipo, ad es. “rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici”.
4) a) Se si debba interpretare l’art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 259/93 (…) nel senso che il termine di cui all’art. 7, n. 2, inizia a decorrere a partire dal momento in cui la competente autorità dello Stato di destinazione ha inviato la conferma, indipendentemente dal fatto che la competente autorità dello Stato di spedizione ritenga di non aver ricevuto tutte le informazioni menzionate all’art. 6, n. 5.
b) In caso negativo, si chiede quali informazioni debbano essere allegate alla notifica perché il termine di 30 giorni di cui all’art. 7, n. 2, possa iniziare a decorrere.
c) Se il superamento del termine di 30 giorni possa comportare, quale effetto giuridico, che le autorità competenti non possono più sollevare ulteriori obiezioni o chiedere ulteriori informazioni».
IV – Valutazione
A – Sulla prima questione
18. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio desidera anzitutto sapere, in sostanza, se l’espressione «qualora questo risultasse impossibile», che figura all’art. 2, lett. g), sub ii), del regolamento, debba essere interpretata nel senso che un operatore autorizzato alla raccolta dei rifiuti non può essere automaticamente il notificatore di un’esportazione di rifiuti destinati al ricupero. In caso di risposta affermativa, esso chiede poi quali criteri possano permettere al predetto raccoglitore autorizzato di acquisire la qualifica di notificatore. Al riguardo, il giudice del rinvio si interroga sulla pertinenza di due criteri, ossia, da una parte, che il produttore dei rifiuti sia ignoto e, dall’altra, che il numero di produttori sia tanto elevato e la loro produzione così ridotta che sarebbe irragionevole imporre loro di notificare individualmente la spedizione di rifiuti.
19. Al pari dei governi danese, austriaco e polacco nonché della Commissione, anch’io ritengo che si debba interpretare l’espressione «qualora questo risultasse impossibile» che figura all’art. 2, lett. g), sub ii), del regolamento nel senso che un raccoglitore autorizzato non può essere automaticamente, ossia in tutti i casi, il notificatore di un’esportazione di rifiuti destinati al ricupero.
20. Infatti, risulta esplicitamente dal testo dell’art. 2, lett. g), sub i) ed ii), del regolamento che il legislatore comunitario ha voluto stabilire un preciso ordine gerarchico quanto ai soggetti idonei a notificare un’esportazione di rifiuti alle autorità competenti. Infatti, dalla lettura della detta disposizione risulta che la qualifica di notificatore spetta in primo luogo, e a titolo principale, «[al]la persona la cui attività abbia prodotto i rifiuti», ossia al produttore iniziale dei rifiuti.
21. «[Q]ualora questo risultasse impossibile», e solamente in tale caso, un operatore riconosciuto da uno Stato membro può rivestire tale ruolo di notificatore, in quanto figura al secondo posto nell’ordine stabilito dall’art. 2, lett. g), sub i) ed ii), del regolamento. Un operatore autorizzato alla raccolta dei rifiuti acquisisce quindi la qualifica di notificatore soltanto a titolo sussidiario rispetto al produttore iniziale dei rifiuti, e non automaticamente.
22. La questione in esame invita più in particolare la Corte a stabilire con precisione in quali circostanze sia impossibile che il produttore iniziale dei rifiuti possa essere considerato come il solo notificatore autorizzato ai sensi del regolamento.
23. A tal riguardo il giudice del rinvio sottopone alla valutazione della Corte due criteri. Il primo sarebbe costituito dal fatto che il produttore dei rifiuti sia ignoto, e il secondo che il numero dei produttori sia così elevato e la loro produzione così limitata che sarebbe irragionevole che essi notificassero individualmente la spedizione di rifiuti.
24. Credo che i criteri suggeriti dal giudice del rinvio, al fine di permettere ad un raccoglitore autorizzato di acquisire la qualità di notificatore ai sensi del regolamento, siano pertinenti.
25. Infatti, riguardo al primo criterio, è a mio parere evidente che quando nessuno conosce l’identità del produttore iniziale dei rifiuti da trasferire – come può avvenire nel caso in cui si sia in presenza di rifiuti abbandonati e nessuna etichettatura riveli chi li abbia prodotti (10) – è in pratica impossibile riconoscere a tale produttore la qualifica di notificatore. In tale ipotesi, un raccoglitore autorizzato, in quanto menzionato al secondo posto nell’elenco dei soggetti che possono giuridicamente rivestire il ruolo di notificatore, sarà legittimato ai sensi del regolamento a notificare egli stesso alle autorità competenti la spedizione dei rifiuti in questione (11).
26. Relativamente al secondo criterio, ossia un numero elevato di operatori che producono singolarmente quantità ridotte di rifiuti, mi sembra difficile interpretare il regolamento nel senso che esso imponga perentoriamente che siano tali piccoli produttori, ed essi soli, a dover notificare le spedizioni di rifiuti previste. Al riguardo, ritengo che si debba interpretare estensivamente l’espressione «qualora questo risultasse impossibile», al fine di garantire l’efficacia della procedura di notifica. Infatti, la moltiplicazione delle notifiche provenienti da produttori di quantità ridotte di rifiuti sarebbe, a mio parere, inconciliabile con l’obbligo imposto dal regolamento alle autorità competenti di esaminare queste notifiche entro termini relativamente brevi.
27. In più, rifiutare di riconoscere ad un operatore autorizzato alla raccolta di rifiuti la qualifica di notificatore in tali circostanze non contribuirebbe ad incoraggiare la raccolta differenziata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ora, anche se la direttiva 2002/96 non era in vigore al tempo dei fatti controversi nel procedimento principale, è interessante osservare come essa menzioni espressamente l’obiettivo di «raggiungere un elevato livello di raccolta separata» di tali rifiuti (12).
28. Questo obiettivo è giustificato dal fatto che la presenza di componenti pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche esige un trattamento specifico dei rifiuti che ne derivano. La raccolta differenziata costituisce a questo riguardo una condizione preliminare per garantire la realizzazione di un tale trattamento specifico nonché il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in condizioni tali da rispettare l’ambiente (13).
29. In questa prospettiva, sostengo che risponde all’obiettivo di tutela dell’ambiente perseguito dal regolamento l’interpretazione secondo cui, in presenza di un numero elevato di operatori che singolarmente producono quantità ridotte di rifiuti, un raccoglitore autorizzato dev’essere riconosciuto come notificatore ai sensi dell’art. 2, lett. g), del regolamento stesso. È opportuno a tal proposito rilevare che, secondo il sesto ‘considerando’ del regolamento, «è importante organizzare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti in modo da tener conto della necessità di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente».
30. Tenuto conto di tali elementi, propongo di rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’espressione «qualora questo risultasse impossibile», che figura all’art. 2, lett. g), sub ii), del regolamento, dev’essere interpretata nel senso che un operatore autorizzato alla raccolta dei rifiuti non può automaticamente acquisire la qualifica di notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al ricupero. Per contro, un tale raccoglitore autorizzato potrà essere considerato, in base al detto regolamento, come il notificatore di una spedizione segnatamente nel caso in cui il produttore dei rifiuti sia ignoto o esista un numero elevato di operatori che producono singolarmente quantità ridotte di rifiuti.
B – Sulla seconda questione
31. Con tale questione, il giudice del rinvio chiede se si debba interpretare l’art. 7, nn. 2 e 4, lett. a), primo e secondo trattino, del regolamento nel senso che esso consente all’autorità competente di spedizione di opporsi ad una spedizione di rifiuti destinati al ricupero, nel caso in cui tale autorità non disponga di informazioni da parte del notificatore atte a dimostrare che il trattamento dei rifiuti in questione sarà effettuato nello Stato membro di destinazione seguendo metodi equivalenti, sotto il profilo ecologico, a quelli imposti dalla normativa dello Stato membro di spedizione.
32. Per risolvere tale questione è opportuno porre l’accento sulla recente sentenza del 16 dicembre 2004 pronunciata nel caso EU‑Wood‑Trading (14). In questa causa la Corte ha stabilito, da un lato, che l’art. 7, n. 4, lett. a), primo trattino, del regolamento, dev’essere interpretato nel senso che le obiezioni ad una spedizione di rifiuti destinati al ricupero, che le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono legittimate a sollevare, possono vertere su considerazioni legate non solo all’operazione di trasporto stesso dei rifiuti nel territorio di competenza di ciascuna autorità, ma anche all’operazione di recupero prevista mediante tale spedizione. Dall’altro lato, la Corte ha stabilito che questa stessa disposizione del regolamento dev’essere interpretata nel senso che l’autorità competente di spedizione, per opporsi ad una spedizione di rifiuti, può, valutando l’incidenza sulla salute e sull’ambiente del ricupero programmato nel luogo di destinazione, e rispettando il principio di proporzionalità, basarsi sui criteri cui, per evitare tale incidenza, è soggetto il recupero dei rifiuti nello Stato membro di spedizione, anche qualora i detti criteri siano più restrittivi di quelli in vigore nello Stato membro di destinazione.
33. Le premesse del ragionamento svolto dalla Corte per giungere a questa conclusione offrono a mio parere la risposta alla questione sollevata dal giudice del rinvio.
34. È opportuno, infatti, notare che la Corte ha chiaramente posto l’accento sulla necessità di prendere in esame ogni spedizione di rifiuti tra Stati membri nel suo complesso, ossia dal momento della partenza dei rifiuti nello Stato membro di spedizione fino al termine del loro trattamento nello Stato membro di destinazione, al fine di soddisfare gli obiettivi di tutela della salute e dell’ambiente. Ora, l’esame di una spedizione di rifiuti nella sua integralità sarebbe compromesso se le autorità competenti non fossero debitamente informate dei dettagli dell’operazione di spedizione. In quest’ottica, l’art. 6, n. 5, del regolamento ha precisamente l’obiettivo di imporre al notificatore di comunicare una serie di informazioni, quali l’origine, la composizione e l’entità dei rifiuti destinati al ricupero, ovvero le modalità del loro trasporto.
35. La Corte ha interpretato tale articolo del regolamento nel senso che impone al notificatore di fornire informazioni anche sulle modalità con le quali si dovrà procedere al ricupero dei rifiuti in questione. Al riguardo la Corte rileva che il legislatore comunitario ha «stabilito che tutte le autorità competenti siano informate sull’intero processo di trattamento dei rifiuti fino al momento in cui essi non presentino più pericoli per la salute e per l’ambiente» (15). Tale informazione completa delle autorità competenti è il presupposto indispensabile perché queste adottino le misure necessarie alla protezione della salute umana e dell’ambiente, quale ad esempio la possibilità di sollevare obiezioni motivate.
36. Questo approccio ha così consentito alla Corte di riconoscere all’autorità competente di spedizione un diritto di verificare le modalità con le quali si procederà al ricupero dei rifiuti nello Stato membro di destinazione. Tale diritto di verifica implica che la detta autorità può formulare un’obiezione alla spedizione, sulla base dell’art. 7, n. 4, lett. a), primo trattino, del regolamento, qualora essa ritenga, tenuto conto delle informazioni di cui deve disporre, che il ricupero previsto nel luogo di destinazione potrà avere incidenza negativa sulla salute umana e sull’ambiente (16). Su questa base, l’autorità competente di spedizione può anche valutare, in ogni singola fattispecie e nel rispetto del principio di proporzionalità, se il ricupero previsto nello Stato di destinazione, sebbene disciplinato da norme più flessibili, sia comunque tale da garantire una tutela comparabile a quella perseguita dalle proprie norme nazionali.
37. Questa valutazione in concreto dei rischi da parte dell’autorità competente di spedizione – che secondo la Corte dev’essere condotta non sulla base di considerazioni di carattere generale, bensì alla luce di ricerche scientifiche pertinenti – è impossibile ove manchino informazioni da parte del notificatore sulle modalità con le quali il ricupero sarà effettuato nello Stato membro di destinazione (17).
38. Ora, come si è visto, quest’obbligo di informazione viene direttamente imposto al notificatore dall’art. 6, n. 5, del regolamento così come interpretato dalla Corte.
39. Ne segue, a mio parere, che l’art. 7, n. 4, lett. a), primo trattino, del regolamento, in combinato disposto con l’art. 6, n. 5, del medesimo, dev’essere interpretato nel senso che consente all’autorità competente di spedizione di opporsi ad una spedizione di rifiuti destinati al ricupero, nel caso in cui tale autorità non disponga di informazioni da parte del notificatore atte a dimostrare che il trattamento di detti rifiuti nello Stato membro di destinazione sarà effettuato seguendo metodi equivalenti, da un punto di vista ecologico, a quelli imposti dalla normativa dello Stato membro di spedizione.
C – Sulla terza questione
40. Con tale questione il giudice nazionale desidera sapere se l’art. 6, n. 5, primo trattino, del regolamento, debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di informazione relativo alla composizione dei rifiuti è soddisfatto qualora il notificatore faccia solamente riferimento, nell’ambito della notifica, ad una categoria di rifiuti, nella fattispecie quella relativa ai «rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici».
41. Ritengo, al pari dei governi danese, belga, austriaco e polacco e della Commissione, che tale disposizione del regolamento imponga al notificatore di fornire informazioni dettagliate e complete sulla composizione dei rifiuti destinati al ricupero, e questo al fine di mettere le autorità competenti in condizione di controllare quali rifiuti vengono spediti e di valutare la loro pericolosità per l’ambiente.
42. Ne segue, a mio parere, che la semplice menzione della categoria a cui appartengono i rifiuti in questione non è sufficiente per rispettare il detto obbligo di informazione. Quanto al tipo di rifiuti in questione nel procedimento principale, la semplice menzione di una categoria di rifiuti è troppo generica ed imprecisa, tenuto conto della grande varietà dei rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici, dal punto di vista sia delle loro dimensioni sia delle specifiche sostanze in essi contenute. Infatti, questa indicazione da sola non informa l’autorità competente né sulla composizione chimica, né sulle caratteristiche fisiche dei rifiuti, sicché le autorità in questione non sono in grado di valutare se il ricupero previsto sia appropriato.
43. Ora, risulta espressamente dalla lettera dell’art. 6, n. 5, primo trattino, del regolamento che sul notificatore grava un obbligo di informazione dettagliata che va oltre la semplice menzione del tipo di rifiuti. Ricordo infatti che, ai sensi della detta disposizione, il notificatore deve fornire nel documento di accompagnamento, che costituisce il supporto della formalità della notificazione, informazioni concernenti in particolare «l’origine, la composizione e l’entità dei rifiuti destinati al ricupero» (18). Inoltre, ove si tratti di rifiuti di origini diverse, la medesima disposizione impone al notificatore di procedere ad un «inventario particolareggiato [dei rifiuti] stessi».
44. Così, in un caso come quello in questione nel procedimento principale, ossia una raccolta di rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici, siano questi o meno di origini diverse, l’art. 6, n. 5, primo trattino, del regolamento impone sempre, a mio parere, al notificatore di fornire alle autorità competenti informazioni relative alla natura dei componenti, dei materiali e delle sostanze contenuti nei predetti rifiuti.
45. La necessità di una informativa tanto dettagliata risulta del resto accresciuta allorché vengono in questione rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Al riguardo mi limito a richiamare la direttiva 2002/96 – peraltro solo a titolo illustrativo, dato che non era in vigore all’epoca dei fatti del procedimento principale – la quale, tenuto conto del trattamento specifico che questo tipo di rifiuti richiede e della necessità di incoraggiarne la raccolta differenziata, afferma che «[l]’informazione sull’identificazione delle componenti e dei materiali fornita dai produttori è importante per facilitare la gestione e, in particolare, il trattamento e il recupero/riciclaggio dei RAEE» (19). È importante altresì sottolineare la presenza di componenti pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, la quale solleva «grandi problemi nella fase di gestione dei rifiuti» (20).
46. Tenuto conto di tali considerazioni, ritengo che occorra rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’art. 6, n. 5, primo trattino, del regolamento dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo di informazione che grava sul notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al ricupero non risulta rispettato quando nella notifica si fa soltanto menzione della categoria alla quale appartengono i rifiuti in questione.
D – Sulla quarta questione
47. Con tale ultima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento debba essere interpretato nel senso che il termine di 30 giorni, di cui dispongono le autorità competenti per sollevare obiezioni contro la spedizione, inizia a decorrere con l’invio della conferma di ricezione della notifica da parte dell’autorità competente di destinazione, anche nel caso in cui l’autorità competente di spedizione ritenga di non aver ricevuto tutte le informazioni previste dall’art. 6, n. 5, del regolamento. Il giudice del rinvio desidera anche sapere se il superamento di questo termine di 30 giorni comporti quale effetto che le autorità competenti non possono più opporre obiezioni alla spedizione o richiedere informazioni supplementari al notificatore.
48. Per quanto riguarda la prima parte della questione pregiudiziale, la Pedersen, il governo belga e la Commissione sono dell’opinione che il termine di 30 giorni inizi a decorrere dall’invio della conferma di ricezione della notifica da parte dell’autorità competente di destinazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che le informazioni fornite dal notificatore siano insufficienti. Secondo la Commissione, se l’autorità competente di spedizione ritiene che la notifica sia incompleta, può sollevare un’obiezione alla spedizione prima della scadenza del termine di 30 giorni. Inoltre, la Pedersen ritiene che questo termine costituisca una garanzia contro un trattamento arbitrario delle notifiche, e che tanto il rispetto dei diritti della difesa quanto le esigenze di certezza giuridica per il notificatore impongano un’interpretazione restrittiva di tale termine.
49. I governi danese, austriaco e polacco non condividono questa valutazione e ritengono che il termine di 30 giorni cominci a decorrere soltanto dal momento in cui la notifica presenta un carattere completo. Ammettere il contrario porterebbe, a loro avviso, ad una situazione in cui le autorità competenti non sarebbero messe in grado di sollevare obiezioni alla spedizione entro detto termine.
50. Il governo austriaco, inoltre, sostiene la tesi secondo cui il regolamento non affronta concretamente l’ipotesi in cui l’autorità competente di spedizione richieda, conformemente all’art. 6, n. 4, informazioni o documenti a integrazione della notifica, pure quando l’autorità competente di destinazione abbia già inviato conferma della ricezione di detta notifica. Il governo austriaco ritiene che sarebbe opportuno in una situazione del genere, tenuto conto dell’economia sistematica del regolamento, sospendere il decorso del termine di 30 giorni fino al momento in cui tutti i documenti richiesti siano stati forniti dal notificatore.
51. Al pari del governo austriaco, constato che il regolamento non stabilisce quali conseguenze comporti una richiesta di informazioni e documenti supplementari, formulata da un’autorità competente ai sensi dell’art. 6, n. 4, del regolamento stesso, sul decorso del termine di 30 giorni menzionato all’art. 7, n. 2, di quest’ultimo. Inoltre, si deve tener presente che il testo dell’art. 7, n. 1, del regolamento – il quale prevede che l’autorità competente di destinazione ricevuta la notifica ne invii conferma – non stabilisce espressamente alcun requisito affinché tale notifica possa considerarsi completa.
52. È importante precisare che la fattispecie sottoposta al giudice del rinvio, e sulla cui base quest’ultimo interroga la Corte, non corrisponde a quella in cui l’autorità competente di destinazione ritenga di non dover inviare conferma della ricezione della notifica fintantoché questa presenti carattere incompleto (21).
53. È dunque opportuno definire con precisione la fattispecie nel cui ambito il giudice del rinvio interroga la Corte: si tratta del caso in cui la conferma di ricezione sia già stata inviata dall’autorità competente di destinazione ed in cui, parallelamente, l’autorità competente di spedizione ritenga di non disporre delle informazioni necessarie per prendere una decisione. Si deve ritenere che in questa ipotesi il termine di 30 giorni sia cominciato comunque a decorrere? Penso che occorra rispondere a questa domanda in modo affermativo.
54. La problematica così sollevata dal giudice del rinvio impone a tal riguardo di arrivare a conciliare due esigenze imperative: da una parte, la garanzia di cui beneficia il notificatore, nel quadro della procedura stabilita dal regolamento, di veder esaminato il proprio progetto di spedizione entro i termini fissati dal regolamento stesso e, dall’altra, il potere delle autorità competenti di formulare obiezioni contro una spedizione di rifiuti destinati al ricupero.
55. In primo luogo, per quanto riguarda la garanzia di cui beneficia il notificatore di vedere il proprio progetto di spedizione esaminato entro i termini fissati dal regolamento, è opportuno ricordare le modalità di svolgimento della procedura d’esame della notifica da parte delle autorità competenti.
56. L’art. 7, n. 1, del regolamento prevede che, una volta ricevuta la notifica, l’autorità competente di destinazione trasmetta entro tre giorni lavorativi una conferma della ricezione al notificatore, nonché una copia di questo documento alle altre autorità competenti ed al destinatario. L’invio della conferma di ricezione rappresenta, secondo il paragrafo 2 del detto articolo, il momento in cui comincia a decorrere il termine di 30 giorni di cui dispongono le autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito per sollevare obiezioni alla spedizione (22).
57. Non si trova alcuna indicazione nel testo dell’art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento che induca a ritenere che, in caso di notifica incompleta, eccezionalmente il termine di 30 giorni non cominci a decorrere. Al contrario, ciò che dalla lettura di queste disposizioni risulta determinante per stabilire il momento iniziale del detto termine è l’adempimento della sola formalità dell’invio della conferma di ricezione da parte dell’autorità competente di destinazione.
58. Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte che «[i]l procedimento così definito dal regolamento garantisce al notificante che il suo progetto di spedizione sarà esaminato nei termini fissati dal suddetto regolamento e che egli sarà informato, al più tardi alla scadenza di tali termini, della possibilità di effettuare la spedizione e delle sue eventuali modalità» (23). Questa interpretazione porta a consacrare un’importante garanzia procedurale per il notificatore, che è così certo che la sua domanda verrà esaminata rapidamente e che sarà informato dell’esito riservatogli prima dello scadere del termine di 30 giorni. Mi sembra che tale interpretazione osti alla tesi secondo cui, ove reputasse la notifica incompleta, l’autorità competente di spedizione potrebbe, basandosi sul regolamento, ritenere che il termine di 30 giorni non sia cominciato a decorrere.
59. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il potere delle autorità competenti di spedizione e di destinazione di sollevare obiezioni, previsto dall’art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento, è chiaro che l’applicazione effettiva delle disposizioni di tale articolo, che definiscono i casi nei quali le dette autorità possono opporsi ad una spedizione di rifiuti destinati al ricupero, presuppone che queste ultime dispongano preliminarmente delle informazioni necessarie all’esame approfondito delle modalità della spedizione prevista.
60. A tal proposito ricordo che l’enumerazione a carattere non esaustivo delle informazioni che devono essere fornite dal notificatore figura all’art. 6, n. 5, del regolamento. Deriva, inoltre, dal sistema messo in opera dal regolamento che le autorità competenti destinatarie della notifica devono verificare che questa contenga le informazioni necessarie per valutare la conformità della spedizione prevista al regolamento. In questo modo tali autorità competenti si assicurano, infatti, di disporre dei mezzi che permettono loro di esercitare il controllo sulle modalità della spedizione progettata. A mio avviso, da ciò consegue che tutte le autorità competenti possono opporsi ad una spedizione di rifiuti destinati al ricupero, sollevando un’obiezione, in particolare, nel caso in cui non dispongano delle informazioni necessarie per un esame dettagliato del progetto di spedizione.
61. In un’ipotesi del genere, con riferimento a quanto statuito dalla Corte nella citata sentenza ASA in relazione ad un errore nella qualificazione dell’operazione di spedizione (smaltimento o ricupero) da parte del notificatore (24), ritengo che l’autorità competente debba poter fondare la propria obiezione alla spedizione sul motivo legato al carattere incompleto delle informazioni contenute nella notifica, senza che sia necessario un riferimento ad una delle specifiche disposizioni del regolamento che definiscono le obiezioni che gli Stati membri possono opporre alle spedizioni di rifiuti. Peraltro, preciso che una tale obiezione relativa al carattere incompleto della notifica dev’essere sollevata entro il termine di 30 giorni previsto dall’art. 7, n. 2, del regolamento. Una soluzione in senso opposto finirebbe infatti per violare la garanzia procedurale di cui beneficia il notificatore di vedere il proprio fascicolo esaminato entro tale termine di 30 giorni.
62. Risulta dunque dalle sopra esposte considerazioni che, in presenza di una notifica a carattere incompleto, ossia che non contenga tutte le informazioni necessarie per il controllo della conformità della spedizione prevista al regolamento, l’autorità competente di spedizione mi pare legittimata a sollevare un’obiezione a detta spedizione, e questo entro il termine di 30 giorni, il cui inizio corrisponde, anche in questo caso, all’invio della conferma di ricezione da parte dell’autorità competente di destinazione.
63. Precisato tutto ciò, desidero tuttavia far presente che mi sembra conforme ad un’esigenza di buona amministrazione che l’autorità competente di spedizione, prima di sollevare una tale obiezione alla spedizione, domandi al notificatore di completare la propria notifica.
64. A tale riguardo, è importante ricordare che l’art. 6, n. 4, del regolamento prevede che, «[n]ell’ambito di tale notifica, il notificatore compila il documento di accompagnamento e fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni e documentazione addizionali».
65. Questa disposizione del regolamento mira, in particolare, a disciplinare il caso in cui l’autorità competente di spedizione si trovi in presenza di una notifica incompleta. Questa autorità dovrebbe, a mio parere, fare uso della facoltà prevista dal detto articolo, indirizzando al notificatore una richiesta di informazioni e di documenti supplementari.
66. Tuttavia, come ho già indicato, il regolamento non ha previsto le conseguenze di una domanda del genere sul decorso dei termini procedurali. Senza dubbio si potrebbe ritenere che la risposta del notificatore a tale richiesta debba essere fornita entro il termine di 30 giorni, senza ulteriori adattamenti. Tuttavia, una soluzione del genere mi sembra poco realistica nella pratica perchè, se si tiene conto del termine, peraltro breve, che è necessario al notificatore per raccogliere e far pervenire all’autorità competente di spedizione le informazioni e i documenti richiesti, non resterebbe verosimilmente che qualche giorno alla detta autorità per esaminare in dettaglio le modalità della spedizione progettata prima che il termine di 30 giorni giunga a scadenza.
67. In considerazione di ciò, ritengo che tanto la salvaguardia dell’effetto utile dell’art. 6, n. 4, del regolamento, quanto la necessità di inscrivere il contenuto di tale articolo nel quadro procedurale tracciato dal legislatore comunitario, autorizzino un’interpretazione differente, ossia quella secondo cui l’invio da parte dell’autorità competente di spedizione di una richiesta di informazioni e di documenti supplementari al notificatore ha l’effetto di sospendere il termine di 30 giorni fino a che la detta autorità non abbia ottenuto le informazioni ed i documenti richiesti.
68. Intendo per «sospensione del termine» la situazione in cui un atto, quale una richiesta di informazioni, «interrompe il decorso del termine senza annullare retroattivamente il tempo già trascorso», di modo che si tiene conto del periodo già maturato se e quando il termine ricominci a decorrere (25).
69. Inoltre, al fine di garantire l’efficacia della procedura di notifica, pur nel pieno rispetto delle garanzie procedurali di cui beneficia il notificatore, l’autorità competente di spedizione dovrebbe a mio avviso inoltrare la richiesta di informazioni e di documenti supplementari una volta soltanto e indirizzarla al notificatore rapidamente dopo l’inizio del decorso del termine di 30 giorni. Tale richiesta dovrebbe anche imporre al notificatore il rispetto di un termine per la trasmissione delle informazioni e dei documenti supplementari richiesti, termine che spetterebbe agli Stati membri stabilire tenendo conto dell’obiettivo di celerità perseguito dal legislatore comunitario. In tal modo il termine di 30 giorni riprenderebbe il suo corso, alternativamente, nel momento in cui l’autorità competente di spedizione riceve le informazioni ed i documenti supplementari richiesti oppure, al più tardi, allo scadere del breve termine entro cui il notificatore avrebbe dovuto fornire tali informazioni e documenti supplementari. Risulta da queste precisazioni che in nessun caso la sospensione del termine di 30 giorni potrebbe eccedere una durata corrispondente al breve termine imposto dalla detta autorità al notificatore per la comunicazione delle informazioni e dei documenti supplementari.
70. Questa soluzione presenterebbe, a mio parere, il vantaggio di conciliare la garanzia di cui beneficia il notificatore di vedere la propria notifica esaminata in un breve termine e il potere di cui dispongono le autorità competenti di sollevare, in occasione dell’esame dettagliato della notifica, obiezioni relative alle modalità della spedizione di rifiuti.
71. Quanto all’ultima parte della questione pregiudiziale, con la quale, lo ricordo, il giudice del rinvio chiede se il superamento del termine di 30 giorni abbia come effetto che le autorità competenti non possono più sollevare obiezioni contro la spedizione o richiedere informazioni supplementari al notificatore, ritengo che sia opportuno rispondere in modo affermativo.
72. Da un lato, infatti, la garanzia procedurale sancita dalla Corte, secondo cui al notificatore viene garantito che il suo progetto di spedizione verrà esaminato nei termini fissati dal regolamento e che egli verrà informato dell’esito riservato alla sua notifica al più tardi allo scadere di questi termini, svanirebbe se si ritenesse che le autorità competenti possano sollevare obiezioni una volta scaduto il termine di 30 giorni. Inoltre, un’interpretazione in questo senso contrasterebbe apertamente con la lettera dell’art. 7, n. 2, del regolamento, ai sensi del quale «[l]e autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito dispongono di 30 giorni dopo la spedizione della conferma per formulare obiezioni sulla spedizione. (…)».
73. Dall’altro lato, il testo degli artt. 6, n. 4, e 7, n. 2, del regolamento non offre esplicitamente una risposta alla questione se le autorità competenti possano domandare al notificatore informazioni e documenti supplementari una volta scaduto il termine di 30 giorni. Ad ogni modo, l’economia sistematica di queste due disposizioni mi induce a ritenere che una richiesta di informazioni e di documenti supplementari da parte di un’autorità competente debba essere presentata entro il detto termine, il quale costituisce, come si è visto, il tempo che in linea di principio le autorità possono dedicare all’esame di ogni notifica.
74. Per poter fornire una risposta esauriente al giudice del rinvio, tenuto conto del fatto che dal fascicolo risulta che la particolare procedura prevista dall’art. 10 del regolamento è applicabile nell’ambito della spedizione di rifiuti di apparecchiature elettroniche di cui al procedimento principale, è opportuno infine verificare se l’interpretazione che propongo sia valida anche nel caso di una spedizione di rifiuti ricadente sotto tale articolo.
75. Ricordo a tale proposito che l’art. 10 del regolamento contiene disposizioni particolari applicabili, segnatamente, ai rifiuti destinati al ricupero non ancora inclusi in uno degli allegati II, III o IV. Il detto articolo prevede che tali rifiuti siano soggetti alle stesse procedure previste dagli artt. 6, 7 e 8 del regolamento, salvo «consenso delle autorità competenti interessate formulato per iscritto prima dell’inizio della spedizione».
76. Risulta espressamente dal testo dell’art. 10 del regolamento che le procedure previste dagli artt. 6, 7 e 8, ivi inclusi quindi i termini che vi sono menzionati, sono applicabili a queste specifiche categorie di rifiuti. L’unica particolarità è costituita dalla necessità di un consenso scritto da parte delle autorità competenti prima dell’inizio della spedizione. Pertanto, la spedizione di rifiuti del tipo previsto dall’art. 10 del regolamento non si potrà considerare come autorizzata, e quindi non potrà essere messa in esecuzione, in virtù di un eventuale accordo tacito di queste autorità allo scadere del termine di 30 giorni.
77. Dal momento che la particolarità della procedura applicabile ai rifiuti considerati dall’art. 10 del regolamento risulta in tal modo chiaramente definita, mi sembra che nulla impedisca di applicare alle fattispecie regolate dal predetto articolo la soluzione che propongo di fornire al giudice del rinvio.
78. In altri termini, anche nell’ipotesi in cui il regolamento esiga un consenso scritto da parte delle autorità competenti prima che cominci la spedizione, queste ultime restano vincolate al rispetto del termine di 30 giorni previsto dall’art. 7, n. 2, del regolamento per sollevare le loro obiezioni e/o inoltrare una richiesta di informazioni e documenti supplementari.
79. Al termine di questa analisi propongo quindi di rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento dev’essere interpretato nel senso che il termine di 30 giorni di cui dispongono le autorità competenti per sollevare obiezioni contro la spedizione inizia a decorrere dal momento dell’invio della conferma di ricezione della notifica da parte dell’autorità competente di destinazione, anche nel caso in cui l’autorità competente di spedizione ritenga di non aver ricevuto tutte le informazioni previste dall’art. 6, n. 5, del regolamento. Tuttavia, in questo caso, l’invio da parte dell’autorità competente di spedizione di una richiesta di informazioni e di documenti supplementari al notificatore, ai sensi dell’art. 6, n. 4, del regolamento, ha l’effetto di sospendere il termine di 30 giorni per un periodo che in nessun caso può eccedere il breve termine imposto dalla detta autorità per la trasmissione di tali informazioni e documenti supplementari. Infine, il superamento di questo termine di 30 giorni comporta che le autorità competenti non possono più sollevare obiezioni contro la spedizione o richiedere informazioni e documenti supplementari al notificatore.
V – Conclusione
80. Sulla base dell’insieme delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dall’Østre Landsret dichiarando quanto segue:
«1) L’espressione “qualora questo risultasse impossibile”, che figura all’art. 2, lett. g), sub ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, come modificato dalla decisione della Commissione 24 novembre 1999, 1999/816/CE, dev’essere interpretato nel senso che un operatore autorizzato alla raccolta dei rifiuti non può automaticamente acquisire la qualifica di notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al ricupero. Per contro, un tale raccoglitore autorizzato potrà essere considerato, in base al detto regolamento, come il notificatore di una spedizione segnatamente nel caso in cui il produttore dei rifiuti sia ignoto o esista un numero elevato di operatori che producono singolarmente quantità ridotte di rifiuti.
2) L’art. 7, n. 4, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 259/93, come modificato dalla decisione 1999/816, in combinato disposto con l’art. 6, n. 5, del medesimo regolamento, dev’essere interpretato nel senso che consente all’autorità competente di spedizione di opporsi ad una spedizione di rifiuti destinati al ricupero, nel caso in cui tale autorità non disponga di informazioni da parte del notificatore atte a dimostrare che il trattamento di detti rifiuti nello Stato membro di destinazione sarà effettuato seguendo metodi equivalenti, da un punto di vista ecologico, a quelli imposti dalla normativa dello Stato membro di spedizione.
3) L’art. 6, n. 5, primo trattino, del regolamento n. 259/93, come modificato dalla decisione 1999/816, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo di informazione che grava sul notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al ricupero non risulta rispettato quando nella notifica si fa soltanto menzione della categoria alla quale appartengono i rifiuti in questione.
4) L’art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 259/93, come modificato dalla decisione 1999/816, dev’essere interpretato nel senso che il termine di 30 giorni di cui dispongono le autorità competenti per sollevare obiezioni contro la spedizione inizia a decorrere dal momento dell’invio della conferma di ricezione della notifica da parte dell’autorità competente di destinazione, anche nel caso in cui l’autorità competente di spedizione ritenga di non aver ricevuto tutte le informazioni previste dall’art. 6, n. 5, del detto regolamento. Tuttavia, in questo caso, l’invio da parte dell’autorità competente di spedizione di una richiesta di informazioni e di documenti supplementari al notificatore, ai sensi dell’art. 6, n. 4, del detto regolamento, ha l’effetto di sospendere il termine di 30 giorni per un periodo che in nessun caso può eccedere il breve termine imposto dalla detta autorità per la trasmissione di tali informazioni e documenti supplementari. Infine, il superamento di questo termine di 30 giorni comporta che le autorità competenti non possono più sollevare obiezioni contro la spedizione o richiedere informazioni e documenti supplementari al notificatore».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – GU L 30, pag. 1. Regolamento come modificato dalla decisione della Commissione 24 novembre 1999, 1999/816/CE (GU L 316, pag. 45; in prosieguo: il «regolamento»).
3 – Sentenza 28 giugno 1994, causa C-187/93, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I‑2857, punto 26).
4 – Sentenza 25 giugno 1998, causa C-203/96, Dusseldorp e a. (Racc. pag. I‑4075, punto 33).
5 – GU L 194, pag. 39. Direttiva come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32).
6 – V. art. 2, lett. i) e k).
7 – COM (2003) 379 def..
8 – COM (2004) 172 def..
9 – V. art. 2 del decreto danese 19 novembre 1996, n. 971/1996, relativo alle importazioni ed esportazioni di rifiuti.
10 – La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 2003, 2002/96/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU 2003, L 37, pag. 24), usa, al suo ventesimo ‘considerando’, l’espressione «prodotti orfani» per designare prodotti il cui produttore abbia cessato ogni attività o non possa essere identificato.
11 – Noto sul tema che la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti accoglie lo stesso concetto, pur introducendovi alcune aggiunte. Così, ai sensi dell’art. 2, n. 7, sub i), lett. d), di tale proposta modificata, nell’ipotesi in cui i soggetti appartenenti alle tre categorie menzionate al primo posto della nuova gerarchia che s’istituisce «siano ignoti, insolventi o comunque non disponibili», potrà giuridicamente essere considerato come notificatore «un raccoglitore autorizzato ovvero un commerciante o un intermediario registrato».
12 – V. sedicesimo ‘considerando’.
13 – V. quindicesimo ‘considerando’.
14 – Causa C‑277/02 (Racc. pag. I-0000).
15 – Sentenza EU-Wood-Trading, cit. (punto 37).
16 – In un’ipotesi di questo tipo, il motivo dell’obiezione è che la spedizione viola le prescrizioni dettate dalla direttiva 75/442 e, in particolare, dall'art. 4 di quest'ultima, ai sensi del quale «[g]li Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (…)». V. sentenza EU-Wood-Trading, cit. (punto 42).
17 – Aggiungo a tal proposito, come ho già evidenziato nelle mie conclusioni presentate il 23 settembre 2004 nella causa EU-Wood-Trading, cit. (par. 68), che il notificatore, che ha dovuto stipulare un contratto con l’impresa destinataria per il ricupero dei rifiuti, dovrebbe logicamente essere in grado di dimostrare che il ricupero previsto soddisfa i requisiti stabiliti dalle norme in vigore nello Stato membro di spedizione. Inoltre, tale questione dovrebbe poter dar luogo, per quanto necessario e nel rispetto dei termini previsti dal regolamento, ad un confronto in contraddittorio tra l’autorità competente di spedizione ed il notificatore.
18 – Il corsivo è mio.
19 – V. ventiduesimo ‘considerando’ della direttiva 2002/96. V. inoltre l’art. 11, n. 1, della medesima.
20 – V. settimo ‘considerando’ della direttiva 2002/96.
21 – Questa fattispecie, che non viene espressamente disciplinata dal regolamento, è considerata all’art. 9 della proposta modificata di regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. Quest’articolo stabilisce che l’autorità competente di destinazione quando riceve una notifica debitamente compilata ne invia conferma. L’art. 5, n. 3, di detta proposta stabilisce al riguardo che la notifica si considera come debitamente compilata quando il notificatore abbia fornito le informazioni e la documentazione ivi elencate, nonchè le informazioni e la documentazione addizionali che possono venirgli richieste. Si deve procedere all’invio della conferma della ricezione di una notifica debitamente compilata, in linea di principio, nei tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della notifica da parte dell’autorità competente di destinazione. Tuttavia, se risulta che la notifica non è correttamente formata, l’art. 9, n. 2, prevede che tale autorità richieda le informazioni e la documentazione mancanti. In tale ipotesi, il detto termine di tre giorni «è sospeso fino al momento in cui l’autorità competente di destinazione riceve le informazioni e la documentazione richieste».
22 – A titolo indicativo, segnalo anche che, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento, queste stesse autorità dispongono di un termine di 20 giorni a partire dalla spedizione della conferma per fissare le condizioni relative al trasporto dei rifiuti nell’ambito della loro giurisdizione.
23 – Sentenza 13 dicembre 2001, causa C-324/99, DaimlerChrysler (Racc. pag. I‑9897, punto 70). V. inoltre sentenze 27 febbraio 2002, causa C-6/00, ASA (Racc. pag. I‑1961, punto 49), e 19 ottobre 2004, causa C-472/02, Siomab (Racc. pag. I‑0000, punto 29).
24 – Punto 47. V. inoltre l’ordinanza 27 febbraio 2003, cause riunite da C‑307/00 a C‑311/00, Oliehandel Koeweit e a. (Racc. pag. I‑1821, punto 107), e sentenza Siomab, cit. (punto 28).
25 – V. la definizione della nozione di «sospensione» nel diritto francese nel Lexique de termes juridiques Dalloz, Paris, 1981.
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