CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
SHARPSTON
presentate il 30 novembre 2006 1(1)
Causa C-227/04 P
Lindorfer
contro
Consiglio
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Dipendente comunitario – Trasferimento di diritti a pensione – Calcolo delle annualità abbuonate – Parità di trattamento»
1. Queste sono le seconde conclusioni che vengono presentate nel presente ricorso, dopo la riapertura della fase orale del procedimento e dopo l’udienza svoltasi dinanzi alla Grande sezione per esaminare una serie di questioni sollevate dalla Corte.
2. Le prime conclusioni sono state presentate dall’avvocato generale Jacobs il 27 ottobre 2005. Come da lui ricordato, oggetto della presente causa è il calcolo delle annualità abbuonate nell’ambito del regime pensionistico comunitario a favore della sig.ra Lindorfer, una dipendente del Consiglio, a seguito del trasferimento dei diritti a pensione da essa precedentemente maturati in base ad un regime nazionale. Il caso solleva inoltre questioni fondamentali in ordine alla parità di trattamento.
3. La sig.ra Lindorfer ha asserito, in particolare, che l’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII allo Statuto del personale («le disposizioni di esecuzione»), su cui il calcolo era basato, violava il principio della parità di trattamento in quanto:
– i valori attuariali usati davano luogo ad una discriminazione (a) in base al sesso, essendo meno favorevoli per le donne e (b) in base all’età, essendo progressivamente meno favorevoli per i dipendenti di età più avanzata al momento dell’assunzione; e
– le due varianti della formula di conversione della valuta utilizzate erano discriminatorie nei confronti dei dipendenti che avevano versato contributi al regime pensionistico di uno Stato membro a valuta forte.
4. Con sentenza 18 marzo 2004 (2), il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso della sig.ra Lindorfer.
5. Per il rimanente contesto legislativo e procedurale, rinvio ai paragrafi 5-36 delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs.
6. Aggiungo peraltro che il 29 aprile 2004, dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale, ma prima che fosse depositato il ricorso contro di essa, il Consiglio ha abrogato e sostituito le disposizioni di esecuzione contestate. Tra le altre modifiche, sono stati introdotti nuovi valori attuariali, identici per uomini e donne, anche se rimanevano differenze a seconda dell’età. Su questa novità però nessuna delle parti ha attirato l’attenzione della Corte nel primo scambio di memorie del procedimento di impugnazione.
7. L’avvocato generale Jacobs, al termine di dettagliate considerazioni, ha concluso proponendo di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiarava che non esisteva un’illegittima discriminazione fondata sul sesso. Egli ha suggerito pertanto alla Corte di dichiarare l’invalidità dell’art. 10, n. 3, delle disposizioni di esecuzione, nella misura in cui prevedeva l’impiego di valori attuariali che operavano una distinzione in base al sesso, nonché di respingere gli altri motivi di impugnazione.
8. Così, a suo parere, le disposizioni di esecuzione implicavano una illegittima discriminazione in base al sesso ma non una discriminazione illegittima in base all’età.
9. Egli ha ammesso che il sistema di calcolo trattava i dipendenti in maniera diversa a seconda dell’età, e ha altresì rilevato che la sig.ra Lindorfer aveva individuato taluni vizi nel ragionamento del Tribunale di primo grado in ordine alla giustificazione addotta per tale disparità di trattamento. Tuttavia, a suo parere, la ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato che disparità di trattamento basate sull’età all’atto dell’assunzione non erano giustificate per il fatto che gli importi trasferiti permangono nel bilancio comunitario per periodi di tempo diversi. Inoltre, egli ha rilevato che nel diritto comunitario il divieto di discriminazione in base all’età ha carattere meno assoluto e più recente rispetto al divieto di discriminazioni in base al sesso. In particolare, le espressioni più specifiche del divieto di discriminazione in base all’età, compreso il divieto particolarmente rilevante ed esplicito contenuto nello Statuto del personale, sono successive all’adozione della decisione contestata dalla sig.ra Lindorfer (3).
10. Il 22 novembre 2005 la Corte (Grande Sezione) ha pronunciato la sentenza Mangold (4), nella quale ha dichiarato, in particolare, che «il solo obiettivo [della direttiva 2000/78 (5) è] di “stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”, dal momento che il principio stesso del divieto di siffatte forme di discriminazione (…) trova la sua fonte in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Il principio di non discriminazione in ragione dell’età deve pertanto essere considerato un principio generale del diritto comunitario» (6).
11. Il 1° dicembre 2005, la Prima sezione della Corte, alla quale il presente ricorso era stato assegnato, ha deciso di rinviare la causa perché fosse riassegnata alla Grande Sezione.
12. Il 26 aprile 2006, la Grande Sezione ha riaperto la fase orale del procedimento, fissando una data per l’udienza, e ha chiesto alla sig.ra Lindorfer, al Consiglio e alla Commissione di esprimere il loro parere sui seguenti quesiti (7):
a) determinare l’applicazione del principio generale della parità di trattamento ad un caso come quello in oggetto, e in particolare entro quale misura la situazione di un dipendente che entra a servizio presso un’istituzione comunitaria dopo essere stato iscritto per un certo periodo ad un regime pensionistico nazionale sia simile a quella di un dipendente che viene assunto dalle Comunità in età inferiore;
b) stabilire la portata del divieto di discriminazioni in base al sesso nel calcolo dei valori attuariali all’atto del trasferimento, al regime pensionistico comunitario, dei diritti maturati in base ad un regime previdenziale nazionale;
c) definire la portata del divieto di discriminazioni in base all’età nel medesimo contesto, alla luce della sentenza Mangold; e
d) indicare in quale misura il «principio di capitalizzazione» (8) possa giustificare una disparità di trattamento in base al sesso o all’età nel trasferimento dei diritti maturati in base ad un regime previdenziale nazionale al regime pensionistico comunitario, che è caratterizzato sostanzialmente dal principio della solidarietà.
13. Le parti hanno depositato osservazioni scritte su tali questioni e hanno svolto difese orali all’udienza del 28 giugno 2006.
Valutazione
Osservazioni preliminari
14. L’avvocato generale Jacobs ha esaminato non solo la discriminazione in base al sesso e all’età, ma anche i tipi di discriminazione che secondo la sig.ra Lindorfer derivavano dalle due varianti della formula utilizzata per la conversione della valuta(9).
15. Su questi ultimi aspetti la Corte non ha chiesto ulteriori osservazioni, né esse sono state presentate dalle parti. Procederò quindi sul presupposto che non occorrono analisi ulteriori su questi problemi.
16. Inoltre, l’avvocato generale Jacobs si è già occupato di diversi risvolti delle questioni su cui la Corte ha invitato a presentare osservazioni. Dal momento che concordo con lui su tali risvolti, ritengo basti effettuare un semplice rinvio al suo ragionamento, salvo che non vi siano ragioni particolari per ripetere quest’ultimo.
17. All’udienza sono inoltre stati discussi alcuni ampi temi di politica generale riguardo al trasferimento dei diritti a pensione. Ad esempio, le condizioni di trasferimento non debbono scoraggiare il reclutamento di personale in possesso degli elevati livelli di competenza e di esperienza richiesti dalle istituzioni comunitarie (10). Sono pronto ad ammettere l’importanza di questi temi, ma ritengo che si tratti di materie rientranti nella competenza del legislatore anziché in quella della Corte. Non mi sembra che essi siano giuridicamente rilevanti per stabilire se la sentenza impugnata contenga errori di diritto che ne impongono l’annullamento.
18. Ricordo infine che la sig.ra Lindorfer non ha mai contestato le disposizioni basilari dello Statuto del personale in tema di pensione (artt. 77 e segg.), e che in sede di impugnazione essa non sostiene che il Tribunale abbia errato nel respingere il suo argomento circa l’illegittimità dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII allo Statuto stesso. Nel suo ricorso essa si limita a lamentare alcuni errori di diritto dovuti al fatto che il Tribunale ha respinto il suo argomento relativo al fatto che l’art. 10, n. 3, delle disposizioni di esecuzione comportava una discriminazione illegittima. In linea di principio, l’esame della Corte in sede di impugnazione è pertanto limitato a queste asserzioni, salvo che non vi sia una questione di ordine pubblico che la Corte sia tenuta a sollevare d’ufficio.
19. Fatte salve queste osservazioni, mi dedico ora all’esame dei quattro aspetti sui quali la Corte ha richiesto ulteriori commenti.
Applicabilità del principio generale della parità di trattamento
20. La Commissione ha manifestato dubbi circa la portata del problema sollevato dalla Corte a questo titolo, e le osservazioni sembrano riflettere interpretazioni divergenti. A mio parere, il problema riguarda il modo in cui il principio generale della parità di trattamento va applicato alla situazione di due dipendenti in servizio presso le Comunità, uno dei quali abbia contribuito al regime pensionistico comunitario unicamente tramite contributi prelevati dallo stipendio comunitario, l’altro anche tramite il trasferimento di diritti a pensione maturati in base ad un regime nazionale. In che modo si applica il principio della parità di trattamento in un caso del genere?
21. Secondo una consolidata giurisprudenza, il principio generale di parità di trattamento o di non discriminazione esige che situazioni simili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato (11).
22. Tale definizione implica un’analisi in due tempi. In primo luogo, occorre accertare se si è in presenza di situazioni simili tanto da richiedere lo stesso trattamento, ovvero di situazioni diverse, così che il loro trattamento debba essere differenziato. In secondo luogo, se le due situazioni non vengono trattate come indicato dalla risposta al primo quesito, occorre chiedersi se vi sia una giustificazione obiettiva per tale disparità di trattamento.
23. In pratica, però, vi può essere qualche confusione tra la valutazione delle caratteristiche che differenziano talune situazioni e la valutazione dell’obiettiva giustificazione per la disparità di trattamento di situazioni altrimenti simili (o per un trattamento uniforme di situazioni altrimenti diverse).
24. È chiaro che non si è mai in presenza di situazioni identiche sotto ogni profilo e che la valutazione della similitudine, della disparità o della giustificazione deve vertere su caratteristiche rilevanti per stabilire la natura o i termini del trattamento di cui trattasi. Si ha discriminazione illegittima quando ci si basa su criteri non rilevanti a discapito di criteri rilevanti. Occorre quindi sempre stabilire innanzi tutto quali criteri sono rilevanti per la scelta del trattamento e quali non lo sono.
25. Immaginiamo (12) il caso di due dipendenti comunitari, A e B, dello stesso sesso, della stessa età (diciamo 40 anni), e dello stesso grado e scatto. Il dipendente A, però, è appena entrato in servizio presso le Comunità dopo aver lavorato per 15 anni in uno Stato membro e aver versato contributi ad un regime pensionistico nazionale. Il dipendente B ha invece lavorato per le Comunità per lo stesso periodo di tempo. I diritti a pensione maturati dal dipendente A vengono trasferiti al regime comunitario. Lo stipendio comunitario del dipendente B è stato sottoposto a trattenute a titolo di contributi previdenziali per 15 anni, e i diritti a pensione da lui (o lei) maturati in forza del servizio prestato appartengono già al regime comunitario. Supponiamo ora che entrambi i dipendenti comunitari vadano in pensione allo stesso grado e scatto, all’età di 60 anni, dopo aver seguito la stessa progressione di carriera ed essere stati assoggettati alle stesse trattenute dallo stipendio nel corso dei successivi 20 anni.
26. Fino a che punto le due situazioni sono simili? Entro quali limiti e sotto quali profili le differenze tra i contributi versati dal dipendente A e quelli versati dal dipendente B durante i primi 15 anni impongono o giustificano un trattamento differenziato?
27. Per rispondere a tali domande, occorre considerare la natura dei contributi rispettivi e il loro rapporto con le pensioni comunitarie che verranno erogate ai dipendenti A e B.
28. Il regime pensionistico istituito dallo Statuto del personale prevede sostanzialmente un impegno da parte delle Comunità, e in definitiva degli Stati membri (13), di pagare ai dipendenti in pensione una quota del loro stipendio finale come riconoscimento del servizio prestato per le Comunità. Questa quota viene determinata unicamente in base alla durata del servizio. La pensione nel suo complesso si può considerare come un riconoscimento e un compenso, da un lato, del servizio prestato dal dipendente presso le Comunità (rispecchiato nello stipendio finale) e, dall’altro lato, della durata del suo impegno per le Comunità (rispecchiato nella durata del servizio). Al tempo stesso, però, il dipendente versa un contributo finanziario sotto forma di trattenute dallo stipendio. Queste trattenute vanno intese a titolo di quota di copertura dei costi del regime pensionistico (14). In ogni caso, la quota dello stipendio finale di ciascun dipendente che sarà erogata a titolo di pensione viene stabilita sulla base al periodo di tempo per il quale le trattenute vengono effettuate, e non sulla base del loro importo.
29. La possibilità di trasferire al sistema pensionistico comunitario i diritti già maturati altrove esula da questo contesto. Si tratta di un’opzione, non di un obbligo (15). Se l’opzione viene esercitata, l’obbligo (futuro, eventuale) di uno o più enti pensionistici nazionali nei confronti di un singolo viene trasferito – e da questo accettato – al nuovo datore di lavoro, ossia le Comunità europee. Questo trasferimento di obblighi si concretizza con il trasferimento al bilancio comunitario di un capitale inteso sempre a titolo di quota di copertura dei costi del regime pensionistico. Il calcolo della somma in questione è compito dei regimi nazionali. Esso non è disciplinato dallo Statuto del personale né dalle sue disposizioni di esecuzione, e sfugge al controllo delle istituzioni comunitarie. Tuttavia, ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII allo Statuto del personale, detta somma dev’essere convertita in annualità abbuonata, tenuto conto del grado di inquadramento del dipendente all’atto della nomina in ruolo.
30. Così, la base per calcolare la pensione definitiva dei nostri due dipendenti A e B sarà in entrambi i casi il loro stipendio finale. Entrambi riceveranno il 40% dello stipendio in ragione dei loro 20 anni di servizio prestato presso le Comunità da 40 a 60 anni. Entro questi limiti la loro situazione è identica, e entro questi limiti essi ricevono lo stesso trattamento, per cui non sorgono problemi di discriminazione.
31. Per quanto riguarda il diritto alla pensione con riferimento all’attività da essi svolta da 25 a 40 anni, invece, essi vengono trattati diversamente. Il dipendente B riceverà un ulteriore 30% dello stipendio finale con riferimento ai suoi primi 15 anni di servizio presso le Comunità, indipendentemente dall’importo delle trattenute operate sul suo stipendio nel corso di detto periodo. Il dipendente A, invece, riceverà una percentuale (probabilmente) diversa, basata sul capitale trasferito al regime comunitario, che rappresenta i diritti a pensione maturati altrove nel corso del medesimo periodo e che rispecchia l’ammontare dei contributi a tal fine versati.
32. Quali sono le caratteristiche delle due situazioni sotto questo profilo che entrano in gioco per calcolare la suddetta percentuale? Si tratta di caratteristiche simili?
33. Nel caso del dipendente A, i soli criteri rilevanti, ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII allo Statuto del personale, sono l’importo trasferito e il grado di inquadramento all’atto della nomina in ruolo. Nel caso del dipendente B, l’unico criterio rilevante, ai sensi dell’art. 77 dello Statuto del personale, è la durata del servizio presso le Comunità. Fondamentalmente, una somma di denaro e un periodo di tempo non sono valori simili, e non debbono né possono ricevere lo stesso trattamento. Inoltre, la ricerca di altri criteri, maggiormente simili, sui quali basare tale parità implicherebbe necessariamente l’abbandono dei criteri indicati in almeno una delle due suddette disposizioni dello Statuto del personale, nessuna delle quali viene in esame nel presente procedimento.
34. In ogni caso, gli unici due aspetti che forse è possibile paragonare, e ai quali la sig.ra Lindorfer ha fatto riferimento, ossia la durata del periodo di contribuzione e l’importo dei contributi versati al bilancio comunitario, non sono a mio avviso simili.
35. I 15 anni durante i quali il dipendente A ha contribuito ad un regime nazionale non possono essere paragonati, ai fini della pensione comunitaria, ai primi 15 anni nel corso dei quali il dipendente B ha versato contribuiti al regime comunitario. Nel caso del dipendente B, il diritto a pensione maturato durante il suddetto periodo rappresenta il riconoscimento, in parte, dei contributi trattenuti sul suo stipendio (benché senza riferimento al loro importo effettivo), ma soprattutto del suo servizio presso le Comunità. Nel caso del dipendente A, non vi è stato un servizio presso le Comunità, e l’attività indubbiamente svolta dall’interessato (o dall’interessata) presso uno o più datori di lavoro nazionali non è e non può essere trasferita alle Comunità.
36. Seguendo lo stesso ragionamento, non è neppure possibile paragonare i contributi versati dall’uno e dall’altro. Come corrispettivo dell’abbuono di annualità per il dipendente A, le Comunità ricevono solo le somme trasferite corrispondenti al diritto a pensione nazionale. Come corrispettivo del diritto a pensione del dipendente B riferito ai suoi primi 15 anni di servizio, le Comunità beneficiano non solo delle trattenute sul suo stipendio (che rappresentano un risparmio per il bilancio) ma, cosa più importante, anche dei 15 anni di servizio prestati dal dipendente B. I due importi monetari non rappresentano, quindi, valori simili.
37. Pertanto, a mio parere, ai fini dell’applicazione del principio della parità di trattamento, la situazione di un dipendente il quale, entrando in servizio presso le Comunità, trasferisce al sistema pensionistico comunitario un capitale che rappresenta il diritti da lui (o da lei) maturati in base ad un sistema nazionale non è simile a quella di un dipendente che è entrato in servizio in età inferiore e che ha contribuito al regime comunitario attraverso il servizio prestato per le Comunità e attraverso trattenute operate sul suo stipendio.
Discriminazione in base al sesso
38. L’avvocato generale Jacobs si occupa della questione della discriminazione in base al sesso ai paragrafi 41-70 delle sue conclusioni. Il suo ragionamento, a mio modo di vedere, è stato in sostanza il seguente:
– il principio fondamentale della parità di trattamento per uomini e donne, all’epoca dei fatti sancito in particolare dall’art. 1 bis, n. 1, dello Statuto del personale, vieta qualunque discriminazione in base al sesso nel trattamento dei dipendenti comunitari;
– sono ammesse soltanto deroghe legislative esplicite a tale principio fondamentale (16); ogni deroga del genere va interpretata in modo restrittivo; non esistono comunque deroghe che si applicano al trattamento dei trasferimenti di diritti a pensione al regime previdenziale comunitario;
– una giustificazione obiettiva per una discriminazione in base al sesso è ammissibile, in via di principio, solo nel caso di discriminazione indiretta; tuttavia, la discriminazione in esame nel presente caso è direttamente basata soltanto sul sesso;
– anche ove fosse ammissibile una giustificazione, l’argomento accolto dal Tribunale (secondo cui per una sana gestione finanziaria del regime previdenziale comunitario bisogna tener conto delle differenze nell’aspettativa media di vita degli uomini e delle donne) non può giustificare una disparità di trattamento relativa unicamente al trasferimento dei diritti a pensione; una sana gestione finanziaria può essere garantita applicando una media complessiva per entrambi i sessi, come nel caso dei diritti a pensione maturati sulla base dello stesso regime comunitario.
39. Concordo sostanzialmente con questa analisi e non vedo motivo di estenderla o di limitarla. Mi limiterò pertanto a pochi commenti suggeriti dalle osservazioni o dagli argomenti presentati in occasione della riapertura del procedimento.
40. In primo luogo, la Commissione e il Consiglio sostengono che l’avvocato generale Jacobs ha indebitamente fatto riferimento all’art. 141 CE. Questa disposizione, a loro avviso, non è applicabile alla situazione in esame nel presente procedimento. In particolare, l’art. 141 CE riguarda il principio della parità di retribuzione a parità di lavoro. La Corte ha considerato la pensione come una forma di retribuzione differita quando viene erogata in relazione al rapporto di lavoro del beneficiario con un precedente datore di lavoro. Tuttavia, l’incremento della pensione cui la sig.ra Lindorfer avrà diritto a seguito del trasferimento dei suoi diritti a pensione al regime comunitario non verrà erogato su questa base, e pertanto non si può considerare come una retribuzione differita. Da parte sua, la sig.ra Lindorfer insiste sull’importanza e sull’applicabilità dell’art. 141 CE ai trasferimenti di diritti al regime previdenziale comunitario.
41. Quanto al rapporto tra il lavoro svolto dalla sig.ra Lindorfer in Austria e l’incremento della pensione comunitaria cui ella avrà diritto al momento del pesnionamento, sono propenso a condividere il parere delle istituzioni. In sostanza, il diritto della ricorrente alla pensione in Austria può essere considerato come retribuzione differita fino al momento della sua conversione in un capitale e del suo trasferimento al bilancio comunitario. Da quel momento in poi, non esiste più una retribuzione differita in Austria, e la somma trasferita non ha alcuna connessione una qualsiasi retribuzione cui ella ha diritto nei confronti delle Comunità.
42. Non ritengo però che, per giungere alla sua conclusione, l’avvocato generale Jacobs si sia basato o avesse necessità di basarsi particolarmente sull’art. 141 CE e sulla natura delle pensioni come retribuzione differita. Ai paragrafi 41-44 delle sue conclusioni, egli ha in primo luogo evidenziato il richiamo della sig.ra Lindorfer a tale articolo e le ragioni di tale richiamo. Egli ha poi menzionato il principio generale della parità di trattamento – di cui l’art. 141 CE è una delle espressioni – e la sua applicazione al diritto del pubblico impiego comunitario in generale e al trasferimento dei diritti a pensione in particolare. Infine, egli ha sottolineato l’esplicito richiamo contenuto nell’art. 1 bis, n. 1, dello Statuto del personale alla parità di trattamento senza alcun riferimento al sesso. La sua analisi pertanto era interamente basata sul principio generale come applicato nelle circostanze del caso di specie, facendo solo un unico, marginale riferimento alla nozione di pensione come retribuzione differita al paragrafo 61.
43. Da parte mia, ritengo che il principio generale e l’art. 1 bis, n. 1, dello Statuto del personale forniscano più che una giustificazione sufficiente per le conclusioni cui è giunto l’avvocato generale Jacobs. Il calcolo dell’abbuono di annualità in base al capitale trasferito al regime pensionistico comunitario è disciplinato interamente dallo Statuto del personale. All’epoca dei fatti, tale Statuto esigeva esplicitamente la parità di trattamento senza alcun riferimento al sesso. L’insistenza specifica della sig.ra Lindorfer sull’art. 141 CE non mi sembra necessaria né pertinente.
44. In secondo luogo, la Commissione manifesta dubbi circa la limitazione operata nell’analisi dell’avvocato generale Jacobs al caso specifico dello Statuto del personale e del regime pensionistico comunitario. Secondo la Commissione, se non si potevano usare valori attuariali differiti a seconda del sesso nel caso specifico, lo stesso dovrebbe valere anche in altri contesti, come quello delle assicurazioni sulla vita.
45. Non ritengo che questi dubbi siano rilevanti ai fini della decisione della presente impugnazione.
46. Non si sostiene che il legislatore comunitario non possa mai definire delle deroghe giustificate all’obbligo della parità di trattamento in modo da consentire l’uso di tabelle attuariali differenziate. Per esempio, ciò è avvenuto riguardo ai regimi pensionistici a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione (17). Si presume che lo stesso possa avvenire in altri settori di rilievo, come quello delle assicurazioni sulla vita (18). Nel caso di specie non si pone la questione di una contestazione di una deroga legislativa del genere (19). Non esistono deroghe di questo tipo nello Statuto del personale. Pertanto, l’obbligo generale, come specificamente enunciato nell’art. 1 bis, n. 1, dello Statuto del personale, resta chiaramente e direttamente applicabile alle disposizioni di esecuzione come quelle in esame nel caso di specie.
47. In terzo luogo, il punto di vista dell’avvocato generale Jacobs sembra essere confermato dal fatto che nel 2004 sono state introdotte tabelle attuariali «unisex», che allineano il trattamento dei trasferimenti dei diritti a pensione – per quel che riguarda il criterio del sesso – al trattamento dei diritti maturati in base al regime comunitario.
48. Se prima del 2004 la differenza tra uomini e donne quanto all’aspettativa di vita poteva costituire un fattore oggettivo che giustificava la deroga alla presunzione a favore dell’uniformità di trattamento, sembra improbabile che la situazione sia mutata nel 2004, a meno che le aspettative medie di vita rispettive degli uomini e delle donne non siano diventate uguali, il che non viene asserito nel caso di specie.
49. Non mi persuade neppure l’argomento del Consiglio e della Commissione secondo cui, poiché i valori «unisex» sono stati introdotti per promuovere una maggiore parità tra i dipendenti di sesso maschile e quelli di sesso femminile, si è trattato di una scelta legislativa dovuta ad imperativi etici più che giuridici e che non implica che le precedenti tabelle, le quali facevano distinzioni sulla base del sesso, avessero carattere discriminatorio.
50. Se i dipendenti hanno «diritto (…) alla parità di trattamento (…) senza alcun riferimento, diretto o indiretto, (…) al sesso» (20), tutto quel che fuoriesce dalla parità di trattamento è inadeguato. Il fatto che si possano utilizzare valori uniformi che esprimono una piena parità di trattamento dimostra, a mio parere, in maniera definitiva che le regole precedenti effettivamente non rispettavano i diritti sanciti.
Discriminazione sulla base dell’età, alla luce della sentenza Mangold
51. Nell’analisi che l’avvocato generale Jacobs ha effettuato riguardo alla discriminazione in base all’età si possono individuare tre linee principali (21). Egli ha sostenuto, in sostanza, quanto segue:
– alcuni dei fattori che il Tribunale di primo grado ha ammesso per giustificare il differente trattamento dei diritti a pensione a seconda dell’età del dipendente interessato non erano rilevanti per un simile trattamento; altri non erano atti a giustificare una disparità di trattamento riguardo ai trasferimenti solo quando non vi fossero differenze rispetto ai diritti a pensione maturati in base allo stesso regime comunitario;
– tuttavia, non era stato dimostrato a sufficienza che una disparità di trattamento non potesse essere giustificata per il fatto che si può considerare che un capitale trasferito al bilancio comunitario permane a disposizione di detto bilancio fino al pensionamento del dipendente e, quindi, per un periodo di durata diversa a seconda dell’età di ciascun dipendente al momento del trasferimento;
– inoltre, il divieto di discriminazioni in base all’età, sia per la sua stessa natura sia per la sua storia, dovrebbe essere interpretato e applicato in modo meno rigoroso rispetto alla discriminazione in base al sesso.
52. Con la sua formulazione dal problema, la Corte ha portato la discussione sostanzialmente sull’ultima linea di ragionamento. Nella sentenza Mangold, essa ha dichiarato che «[i]l principio di non discriminazione in ragione dell’età deve (…) essere considerato un principio generale del diritto comunitario», derivante dalle tradizioni costituzionali comuni e dagli strumenti internazionali. Questo potrebbe tendere a suggerire che tale obbligo è da più a lungo in essere e più profondamente radicato di quanto ritenuto dall’avvocato generale Jacobs. In tal caso, dovrebbe forse essere interpretato ed applicato con lo stesso rigore seguito per il divieto di discriminazione in base al sesso.
53. Non sono però convinto del fatto che la sentenza Mangold influisca in maniera significativa sull’analisi del caso in esame.
54. Nelle conclusioni presentate relativamente a tale causa, l’avvocato generale Tizzano ha affrontato il problema sollevato dal giudice nazionale riguardo all’interpretazione della direttiva 2000/78 ricordando che «anche prima dell’adozione [di tale] direttiva e delle specifiche disposizioni in essa contenute, è stata riconosciuta dalla Corte l’esistenza di un principio generale d’eguaglianza, che vincola gli Stati membri “quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie” e che può quindi essere da quella impiegato per sindacare le normative nazionali che “rientra[no] nella sfera di applicazione del diritto comunitario”» (22). Egli ha sottolineato che gli obblighi di tale generale principio di uguaglianza (23) e quello specifico della direttiva «in buona sostanza coincidono» e ha sostenuto che «[i]l ricorso al principio di eguaglianza – evocato, sia pure incidentalmente, anche dal giudice del rinvio – sarebbe forse preferibile poiché, proprio in quanto principio generale del diritto comunitario il cui precetto è preciso e incondizionato, esso spiega i propri effetti su tutti i consociati e, a differenza della direttiva, potrebbe quindi essere invocato direttamente dal sig. Mangold nei confronti dell’avv. Helm e così applicato dal [giudice del rinvio] nel giudizio principale» (24).
55. Nella sua sentenza, la Corte ha messo in risalto che il principio stesso del divieto delle forme di discriminazione individuate dall’art. 1 della direttiva 2000/78, trova la sua fonte in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (25). Qui viene sicuramente fatto riferimento al principio generale di uguaglianza. Il divieto specifico di discriminazioni in base all’età, in contesti sia nazionali sia internazionali, è troppo recente e saltuario per rispondere a tale descrizione (26). Il diritto all’eguaglianza di fronte alla legge, però, che può essere considerato come fonte primaria, è fondamentale per gli ordinamenti giuridici degli Stati membri (27).
56. È quindi ragionevole interpretare il punto 74 della sentenza, così come il preambolo della direttiva 2000/78, nel senso che il divieto di discriminazioni in base all’età, al pari di altri divieti di discriminazione su basi specifiche, rappresenta «l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza che (…) costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità» (28).
57. Vero è che nei punti 74-78 della sentenza si alternano i riferimenti al principio generale di parità di trattamento e al divieto di discriminazioni in base all’età. Gli ambienti accademici si sono preoccupati del fatto che il punto 75 potesse essere interpretato come individuazione di un principio fondamentale del diritto comunitario finora non riconosciuto (il «divieto di discriminazioni in base all’età») (29). È possibile che la questione e le sue implicazioni vengano ulteriormente approfondite e sviluppate nella causa Palacios de la Villa (30), nella quale gli Stati membri hanno avuto opportunità di presentare osservazioni.
58. Allo stato attuale delle cose, ritengo che il senso corretto della sentenza Mangold sia non che nel diritto comunitario esisteva già uno specifico principio di non discriminazione in base all’età, ma che la discriminazione su tale base è sempre stata vietata in forza del principio generale di uguaglianza, e che la direttiva 2000/78 ha introdotto un quadro specifico e dettagliato per trattare questo e ad altri particolari tipi di discriminazione. Questa interpretazione sembra avvalorata dall’affermazione contenuta al punto 76 della sentenza, secondo cui «il rispetto del principio generale della parità di trattamento, in particolare in ragione dell’età, non dipende, come tale, dalla scadenza del termine concesso agli Stati membri per trasporre una direttiva intesa a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sull’età».
59. In ogni caso, i divieti di tipi particolari di discriminazione rientrano chiaramente nella regola generale secondo cui situazioni analoghe non vanno trattate in maniera differenziata e situazioni diverse non vanno trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.
60. In che modo può cambiare l’analisi se un caso viene esaminato alla luce di uno specifico divieto di discriminazioni in base all’età anziché del principio generale di uguaglianza?
61. Una differenza è data dal fatto che, nel caso generale, è necessario anzitutto stabilire quali caratteristiche – condivise o meno – siano rilevanti per la scelta del trattamento in questione, mentre la norma specifica indica già che una particolare caratteristica (in questo caso l’età) dev’essere considerata in via di principio non rilevante.
62. Un’altra differenza è che i divieti specifici sono tutti, in varia misura, chiariti e disciplinati nel diritto comunitario da disposizioni del Trattato e/o di diritto derivato, per cui si possono dettare regole con riferimento, per esempio, ai tipi di comportamento (come un’azione positiva) sottratti al divieto, ai tipi di giustificazione che si possono invocare e all’onere della prova nel caso in cui venga fatta valere una giustificazione. Nel caso in cui si applichi solo il principio generale, una giustificazione obiettiva naturalmente è ancora possibile ma non accompagnata da regole specifiche, a parte le linee-guida che si possono derivare dalla giurisprudenza della Corte.
63. Quali conclusioni si possono trarre da queste considerazioni nel valutare il modo in cui il Tribunale di primo grado ha preso in esame le affermazioni della sig.ra Lindorfer riguardo alla discriminazione in base all’età?
64. In primo luogo, poiché la Corte ha valutato una serie di giustificazioni per la disparità di trattamento derivante dall’uso di valori attuariali, deve implicitamente aver ammesso che vi era bisogno di una giustificazione, e che quindi il criterio dell’età non era intrinsecamente pertinente per il calcolo delle annualità da abbuonare alla sig.ra Lindorfer. Tale approccio sarebbe stato corretto sia in caso di specifico divieto di discriminazioni in base all’età, sia in caso di divieto generale di discriminazione. In questo senso pertanto non fa differenza interpretare la sentenza Mangold come applicazione del principio generale di uguaglianza o come istitutiva di uno specifico divieto di discriminazioni sulla base dell’età.
65. In secondo luogo, appare chiaro che, al momento della decisione contestata nel caso della sig.ra Lindorfer (31), non erano in vigore disposizioni comunitarie, nello Statuto del personale o in altri settori, che disciplinassero lo specifico divieto di discriminazioni in base all’età. L’art. 13 CE non ha effetto diretto, ma si limita a conferire al Consiglio il potere di intraprendere azioni per combattere questo tipo di discriminazione, e nessuna di queste azioni era stata intrapresa fino a circa tre settimane dalla decisione contestata, quando è stata adottata la direttiva 2000/78. Solamente nel 2004 un divieto specifico è stato inserito nello Statuto del personale.
66. Di conseguenza, per quanto riguarda la valutazione effettuata in merito alla giustificazione per la disparità di trattamento derivante dall’applicazione di valori attuariali diversi a seconda dell’età nel caso della sig.ra Lindorfer, il Tribunale di primo grado non era tenuto a prendere in esame criteri specifici come quelli elencati nell’art. 6 della direttiva 2000/78 o individuati dall’art. 1 quinquies, n. 6 dell’attuale Statuto del personale (32). Anche se fosse stato però tenuto a farlo, non ritengo che le giustificazioni che esso ha ammesso possano essere considerate in contrasto con i criteri contenuti in tali disposizioni, formulate in termini alquanto ampi e aperti.
67. Ciò detto, e indipendentemente dai futuri sviluppi nel diritto comunitario riguardo al trattamento della discriminazione in base all’età, concordo ampiamente con le considerazioni generali espresse dall’avvocato generale Jacobs ai paragrafi 83 e segg. delle sue conclusioni. In sostanza, egli non ritiene opportuno – né possibile – applicare al caso in esame il divieto di discriminazioni in base all’età con lo stesso rigore usato per il divieto di discriminazioni in base al sesso. Tuttavia, anche su tale base, egli non concorda con tre delle quattro giustificazioni accolte dal Tribunale di primo grado. Debbo soltanto fare alcuni brevi commenti al riguardo.
68. Secondo l’avvocato generale Jacobs le giustificazioni accolte dal Tribunale sono le seguenti (33): (i) la probabile durata del periodo in cui il capitale trasferito si troverà nel bilancio comunitario, (ii) l’avanzamento previsto della carriera del dipendente, (iii) la probabilità che tali prestazioni gli siano versate e (iv) la durata probabile del periodo in cui tali versamenti verranno effettuati.
69. Per quanto riguarda il punto (i), egli non ha di buon grado accettato la giustificazione (34), ma ha ritenuto che spettasse alla sig.ra Lindorfer fornire la prova della sua invalidità. Al paragrafo 82 delle conclusioni egli afferma difatti: «Benché con una più approfondita analisi finanziaria sia possibile contestare siffatto assunto del ragionamento del Tribunale di primo grado, non ritengo si possa dire che la sig.ra Lindorfer lo abbia fatto». Concordo con tale punto di vista, e ritengo che la sig.ra Lindorfer non abbia dedotto argomenti o elementi di prova più completi in occasione della riapertura del procedimento.
70. Quanto al punto (ii), concordo pienamente con l’analisi effettuata dall’avvocato generale Jacobs al paragrafo 79 delle sue conclusioni. Aggiungerei che in pratica, all’interno di ciascuna categoria figurante nella versione anteriore al 2004 dello Statuto del personale, le carriere della maggior parte dei dipendenti tendevano a concludersi praticamente al medesimo grado, e le differenze sotto questo aspetto dipendevano essenzialmente da fattori diversi dall’età al momento dell’assunzione.
71. Per quanto riguarda il punto (iii), concordo ancora con l’analisi contenuta al paragrafo 78. Anche se l’aspettativa media di vita di un gruppo di soggetti giovani è minore di quella di un gruppo di individui di età più avanzata (dato che alcuni dei primi possono mancare prima di raggiungere l’età del gruppo di età più avanzata), questo vale sia per i dipendenti già in servizio presso le Comunità, sia per quelli che vi entrano in un momento successivo. Non esistono disparità di trattamento per quanto riguarda i dipendenti in servizio (gli anni di servizio non contano per una quota dello stipendio finale che diminuisce in maniera inversamente proporzionale all’età del dipendente). Nella sentenza impugnata non si spiega perché, stando così le cose, vi sia bisogno di fare distinzioni a seconda dell’età per quanto riguarda i trasferimenti al regime pensionistico comunitario.
72. Infine, ritengo (iv) che forse il Tribunale intendesse riferirsi unicamente alla disparità di trattamento in base al sesso. In ogni caso, non risulta che ciò sia in qualche modo connesso all’età di un dipendente all’atto dell’assunzione. Malgrado le differenze nell’aspettativa media di vita tra individui giovani e anziani cui ho fatto riferimento nel paragrafo precedente, la durata del periodo per il quale verrà pagata una pensione è legata solo all’aspettativa di vita al momento del pensionamento, momento in cui le differenze nell’aspettativa di vita all’atto dell’assunzione saranno state per forza eliminate.
Possibile giustificazione sulla base del «principio di capitalizzazione»
73. Come ho sottolineato in precedenza, i quesiti posti alle parti erano formulati in francese e sono stati naturalmente discussi in francese, lingua processuale nella causa in esame.
74. Il termine «capitalisation» in francese ha i seguenti significati: (i) conversione dell’interesse o profitto in capitale; (ii) determinazione del valore di un capitale con riferimento al reddito da esso prodotto; o (iii) accumulazione di capitale (35).
75. Esiste però anche un significato specifico nel campo delle pensioni, in cui i «régimes par capitalisation» (in italiano, regimi a carattere contributivo) sono contrapposti ai «régimes par répartition» (regimi a ripartizione).
76. Nel primo tipo di sistema, i contributi vengono versati da e/o per conto dei futuri beneficiari, in un fondo generalmente costituito al fine di fornire future risorse sufficienti al finanziamento di future pensioni. Ciascuna generazione attiva sul piano lavorativo paga in realtà per la propria pensione. Come corollario, ad ogni dato momento è possibile in genere individuare un determinato capitale in corrispondenza al diritto di un determinato assicurato.
77. Nel secondo tipo di regime, invece, i contributi versati da e/o per conto di assicurati attivi sul piano lavorativo servono a finanziare le pensioni di chi è in pensione. Ogni generazione paga in realtà per le pensioni della generazione precedente (il sistema è pertanto basato sulla solidarietà) e non vi sono capitali corrispondenti a future spettanze di assicurati attuali.
78. Il regime comunitario è evidentemente più simile al secondo tipo di regime pensionistico, vista la sua struttura fondamentale in cui le pensioni sono erogate in base al servizio prestato presso le Comunità. I dipendenti in servizio rinunziano ad una quota del loro stipendio correlata al costo delle pensioni erogate agli ex dipendenti. Per quanto riguarda i trasferimenti di diritti al sistema, invece, il regime comunitario non presenta analogie con nessuno dei due sistemi pensionistici citati. Vi è semplicemente un’unica prestazione in capitale, ma nessun fondo.
79. Tali trasferimenti possono essere basati su regimi a carattere contributivo o su regimi a ripartizione che presentano la caratteristica della solidarietà (36). Nel primo caso, l’importo da trasferire può essere identificato nel fondo originario; nel secondo caso, dev’essere stabilito attraverso la “capitalizzazione” (nel senso meno specialistico di traduzione in un capitale) del futuro diritto a pensione maturato dal singolo.
80. La Corte ha sollevato il problema di stabilire se il «principio di capitalizzazione» possa in qualche misura giustificare una disparità di trattamento sulla base del sesso o dell’età riguardo al trasferimento di diritti a pensione da un regime nazionale al regime comunitario, che è basato sulla solidarietà.
81. Non ritengo ammissibile una giustificazione di questo tipo, qualunque sia il possibile concetto di «capitalizzazione» cui si fa riferimento.
82. Sotto il profilo del regime comunitario, non ha rilievo se il regime nazionale da cui viene effettuato il trasferimento abbia carattere contributivo o sia un sistema a ripartizione – se il capitale trasferito sia già identificabile come «proprio» del dipendente, o se debba essere «capitalizzato» dal regime nazionale sulla base dei contributi da lui già versati o dei suoi futuri diritti. In entrambi i casi, una somma di danaro viene versata al bilancio comunitario. Il modo in cui si è giunti a tale somma sfugge al controllo o al vaglio delle istituzioni comunitarie. Ciò che è in discussione è il modo in cui questa somma viene trattata all’interno del regime comunitario.
83. A questo proposito, il principio della parità di trattamento dev’essere rispettato trattando situazioni simili allo stesso modo e situazioni diverse a seconda delle differenze che esistono tra esse. Se vengono trasferite somme identiche, esse dovrebbero ricevere in linea di principio lo stesso trattamento.
84. Il fatto che il trasferimento assuma la forma di un capitale (e non di un impegno ad un obbligo futuro, eventuale, continuo – ossia ciò in cui dev’essere convertito nel sistema comunitario) non può giustificare una disparità di trattamento sulla base del sesso o dell’età. La differenza tra questo capitale e un impegno di questo tipo non ha nulla a che fare con le differenze basate sul sesso o sull’età.
85. A mio parere, non possono neppure influire sulla situazione possibili disparità di trattamento in base al sesso o all’età nella precedente determinazione nel regime nazionale – vale a dire, nella capitalizzazione – della somma trasferita. Ma anche in caso contrario, una disparità di trattamento a livello comunitario dovrebbe dipendere dalla misura in cui fosse necessario correggere disparità di trattamento a livello nazionale in ogni singolo caso. Non sarebbe possibile giustificare disparità sistematiche di trattamento semplicemente a seconda del sesso o dell’età all’interno del regime comunitario.
Effetti della sentenza nel tempo
86. Di conseguenza, come l’avvocato generale Jacobs, ritengo che la contestata prescrizione delle disposizioni di esecuzione del Consiglio sia invalida in quando discrimina sulla base del sesso.
87. In udienza, l’agente del Consiglio ha espresso il timore che, ove la Corte giungesse a tale soluzione, tutte le dipendenti di sesso femminile che abbiano trasferito diritti a pensione al sistema comunitario, senza però che i loro diritti a pensione definitivi siano ancora stati determinati, possano chiedere una rivalutazione della loro situazione. Pertanto, egli ha domandato alla Corte di fissare un limite temporale ad eventuali effetti del genere della sua pronuncia, sull’esempio della sentenza Barber (37).
88. Tuttavia, condizione necessaria perché si possa procedere a tale limitazione è l’esistenza di gravi ripercussioni economiche in sua assenza – nel caso di specie, per il bilancio comunitario (38).
89. Poiché il Consiglio non ha prodotto alcuna prova per dimostrare che tale condizione sussista, a mio avviso non vi è motivo di esaminare la sua richiesta in ulteriore dettaglio.
90. In ogni caso, come sottolineato dalla Commissione, i termini entro i quali è possibile presentare ricorsi sulla base dello Statuto del personale sono rigorosi e una volta scaduti tali termini (39) non si può impugnare la validità di decisioni adottate in passato sulla base delle disposizioni di esecuzione anteriori al 2004, che operavano una discriminazione tra uomini e donne.
Conclusione
91. Pertanto, l’esame dei problemi sollevati nel corso della riapertura del procedimento nella presente causa non mi ha dato alcun motivo per discordare dal punto di vista dell’avvocato generale Jacobs secondo cui la Corte dovrebbe:
– annullare la sentenza nella causa T-204/01 nella misura in cui ha respinto il ricorso in ragione del fatto che non vi fosse una discriminazione basata sul sesso;
– dichiarare l’invalidità dell’art. 10, n. 3, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII allo Statuto del personale, adottate dal Consiglio il 13 luglio 1992, nella misura in cui dispone l’impiego di valori attuariali che operano una distinzione in ragione del sesso;
– annullare la controversa decisione del Consiglio del 3 novembre 2000;
– condannare il Consiglio alle spese, sia in primo grado, sia in sede di impugnazione.
1 – Lingua originale: l'inglese.
2 – Causa T-204/01, Lindorfer/Consiglio (Racc. pagg. IA-83 e II-361).
3 – V. paragrafi 71-93 delle conclusioni.
4 – Causa C-144/04 (Racc. pag. I-9981). Il rinvio era da parte di un giudice del lavoro, ma risulta che la causa è attualmente dinanzi al Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale) in circostanze che possono comportare un qualche esame da parte di tale giudice della pronuncia della Corte.
5 – Direttiva (CE) del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
6 – Paragrafi 74 e 75.
7 – La traduzione dalla versione originale in francese, con qualche semplificazione, è mia.
8 – Per un esame del significato di questa espressione, v. infra, paragrafi 73 e segg.
9 – V. supra, paragrafo 3, nonché paragrafi 94-108 delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs.
10 – V. sentenza della Corte 20 ottobre 1981, causa C-137/80, Commissione/Belgio (Racc. pag. 2393, punto 11).
11 – Per un esempio assai recente, v. sentenza 12 settembre 2006, causa C-300/04, Eman e Sevinger (Racc. pag. I-0000, punto 57) nonché la giurisprudenza ivi citata.
12 – Tenuto conto del fatto che lo Statuto del personale è stato riformato nel maggio 2004, debbo precisare che ogni supposizione da me fatta in questo esempio ipotetico è basata sulla situazione vigente all’epoca del caso della sig.ra Lindorfer, prima della riforma.
13 – V. art. 83 dello Statuto del personale.
14 – Anche se la realtà di bilancio può essere più nebulosa: v. paragrafi 15 e 81, e nota a piè di pagina 6, delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs.
15 – Un «neo dipendente» può – e se prudente dovrebbe – ottenere dall’istituzione comunitaria interessata un calcolo del valore della futura pensione comunitaria che si presume venga prodotta da qualsiasi capitale possa essere trasferito dal regime pensionistico nazionale sulla base dei diritti maturati nell’ambito di tale regime. Il dipendente può successivamente decidere se lasciare al regime nazionale i diritti maturati o chiederne il trasferimento al regime comunitario.
16 – Naturalmente, si può aggiungere che ogni deroga del genere dev’essere giustificata dal perseguimento di un altro legittimo obiettivo (anche se parzialmente incompatibile), e proporzionata al raggiungimento dello stesso.
17 – Art. 6, n. 1, lett. h), della direttiva del Consiglio 86/378/CEE, citata alla nota a piè di pagina 3 nelle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs; v. paragrafi 8-10 di tali conclusioni. La disposizione è ora contenuta nell’art. 9, n. 1, lett. h), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).
18 – Infatti, è quanto risulta sia avvenuto con l’art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373, pag. 37), anche se la delimitazione della portata di tale disposizione rispetto all’art. 5, n. 1, resta ancora da definire. V. i ‘considerando’ 18 e 19 della direttiva.
19 – Nel caso in cui si proceda ad una contestazione contro tale misura, spetterà naturalmente alla Corte valutare se la deroga sia giustificata perché persegue un obiettivo legittimo e se sia proporzionata al raggiungimento dello stesso.
20 – Art. 1 bis, n. 1, dello Statuto del personale.
21 – V. paragrafi 71-93 delle sue conclusioni.
22 – Paragrafo 83, in cui viene citata fra l’altro la sentenza 12 dicembre 2002, causa C-442/00, Caballero (Racc. pag. I-11915, punti 30-32).
23 – Sintetizzato come principio secondo cui «è vietato “trattare situazioni analoghe in maniera differenziata e situazioni diverse in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato” dal perseguimento di una finalità legittima e sempre che esso “sia adeguato e necessario per raggiungere” tale finalità»: ibidem, con la giurisprudenza ivi citata; cfr. anche supra, paragrafi 21-24.
24 – Paragrafo 84.
25 – Punto 74.
26 – Per esempio, nella Relazione della Commissione del 1999 sulle disposizioni normative degli Stati membri per la lotta agli stati discriminatori, si afferma a pag. 70: «Esistono pochissime norme sulla discriminazione fondata sull’età negli Stati membri. Di recente, però, alcuni paesi hanno introdotto misure volte a facilitare l’assunzione di lavoratori di età maggiore». V. anche Clare McGlynn, «EC legislation prohibiting age discrimination: “Towards a Europe for All Ages”?», Cambridge Yearbook of European Legal Studies (2000), pag. 179.
27 – V. ‘considerando’ 1 e 4 della direttiva 2000/78, la cui formulazione viene ribadita nei preamboli di altre direttive che attuano specifici aspetti della parità di trattamento.
28 – V. sentenza 3 ottobre 2006, causa C-17/05, Cadman (Racc. pag. I-0000, punto 28). La stessa frase si ritrova, con lievi variazioni, in tutta la giurisprudenza della Corte, a partire chiaramente dalla sentenza 19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckdeschel (Racc. pag. 1753, punto 7).
29 – V., per esempio, «Editorial Comments: Horizontal direct effect – A law of diminishing coherence?», 2006, Common Market Law Review, pag. 1, e Hermann Reichold, «Der Fall Mangold: Entdeckung eines europäischen Gleichbehandlungsprinzips?», Zeitschrift für Europäisches Arbeits- und Sozialrecht, 5, 2006, pag. 55.
30 – Causa C-411/05, attualmente pendente dinanzi alla Grande Sezione.
31 – Il 7 novembre 2000: v. paragrafo 26 delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs.
32 – V. nota a piè di pagina 5 delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs.
33 – Paragrafo 77 delle sue conclusioni.
34 – V. paragrafi 80 e 81 delle sue conclusioni, che espongono gli elementi che indicano ciascuna delle possibilità.
35 – V., per esempio, le voci ‘capitalisation’ e ‘capitaliser’ contenute nei dizionari Robert.
36 – A quanto risulta, il regime nazionale dal quale la sig.ra Lindorfer ha operato il trasferimento non era un regime a carattere contributivo.
37 – Sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88 (Racc. pag. I-1889, punti 40-45).
38 – V., per esempio, sentenza 27 aprile 2006, causa C-423/04, Richards (Racc. pag. I-0000, punto 42).
39 – V., per esempio sentenza 21 febbraio 1974, cause riunite 15/73-33/73, 52/73, 53/73, 57/73-109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 e 135/73-137/73, Schots-Kortner e a./Commissione (Racc. pag. 177), e sentenza 14 settembre 1999, causa C-310/97 P, Assidomän Kraft Products (Racc. pag. I–5363, punti 53 e segg.).
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