CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
Christine Stix-Hackl
presentate il 10 maggio 2005 1(1)
Causa C-247/04
Transport Maatschappij Traffic BV
contro
Staatssecretaris van Economische Zaken
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi)]
«Codice doganale – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Presupposti – Nozione di “legalmente dovuto” – Avviso di pagamento di una autorità non competente secondo la legislazione nazionale»
I – Introduzione
1. Con decisione del 28 maggio 2004, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunale commerciale) olandese ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale concernente l’interpretazione del Codice doganale comunitario. Il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se un dazio sia «legalmente dovuto», ai sensi dell’art. 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (2), anche qualora la comunicazione, ugualmente prevista nel Codice doganale, presenti un vizio formale (nella specie, il difetto di competenza dell’autorità che ha emanato la comunicazione).
II – Ambito giuridico
A – Diritto comunitario
2. L’art. 4 del Codice doganale contiene le seguenti definizioni:
«Ai fini del presente codice, s’intende per:
(…)
9. Obbligazione doganale: l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione (obbligazione doganale all’importazione) o l’importo dei dazi all’esportazione (obbligazione doganale all’esportazione) applicabili in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore ad una determinata merce;
(…)
23. disposizioni in vigore: le disposizioni comunitarie o le disposizioni nazionali».
3. L’art. 20, n. 1, del Codice doganale, contenuto nel Titolo II, intitolato «Principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci», prevede quanto segue:
«I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee».
4. Il Capitolo 2 del Titolo VII del Codice doganale, disciplina la nascita dell’obbligazione doganale. Le disposizioni ivi contenute riguardano in particolare la fattispecie costitutiva dell’obbligazione doganale, il momento nonché il luogo della sua nascita.
5. L’art. 221, contenuto nel Capitolo 3 del Titolo VII del Codice doganale, intitolato «Riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale», dispone, per estratto:
«(1) L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.
(2) Quando l’importo dei dazi da pagare è iscritto, a titolo indicativo, nella dichiarazione in dogana, l’autorità doganale può prevedere che la comunicazione di cui al paragrafo 1 venga effettuata solo quando l’importo dei dazi indicato non corrisponde a quello da essa determinato.
(…)».
6. L’art. 236, n. 1 del Codice doganale, di cui al Capitolo 5 del Titolo VII, intitolato «Rimborso e sgravio dei dazi», sancisce:
«Si procede al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2».
7. Gli artt. 243‑246 compongono il Titolo VIII del Codice doganale, intitolato «Diritto di ricorso». L’art. 243, n. 1, primo comma, del Codice doganale, così dispone:
«Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall’autorità doganale, concernenti l’applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente ed individualmente».
B – Diritto interno
8. L’art. 22a, commi 1 e 2 dell’Algemene wet inzake rijksbelastingen (Legge sulle imposte statali, in proseguio: l’«AWR») così recita:
«(1) La comunicazione di cui all’art. 221, n. 1, del Codice doganale comunitario, relativa all’importo dei dazi all’importazione viene effettuata mediante avviso di pagamento emesso dall’ispettore (della dogana).
(2) In deroga al comma 1, l’avviso di pagamento per dazi antidumping e per dazi di compensazione viene emesso dal Ministro dell’economia».
III – Situazione di fatto e procedimento principale
9. Con avviso di pagamento del 18 dicembre 1997, l’ispettore dell’ufficio delle imposte/dogane del distretto di Roosendaal (autorità doganale del distretto di Roosendaal, in prosieguo: l’«ispettore») ha comunicato alla ricorrente, la Transport Maatschappij Traffic BV (in prosieguo: la «TMT»), che essa doveva dazi antidumping per un importo pari a HFL 62 045,20 (EUR 28 154,88). Il 19 febbraio 1998, la TMT ha proposto opposizione contro tale avviso di pagamento. Con lettera 18 maggio 1998, essa ha ritirato l’opposizione poichè questa era inammissibile per decorrenza del termine.
10. Essa ha al contempo presentato istanza di rimborso a norma dell’art. 236 del Codice doganale. Poiché, ai sensi dell’art. 22a, comma 2, AWR, l’ispettore non avrebbe avuto competenza in materia, l’importo riscosso a titolo di dazio antidumping non sarebbe stato legalmente dovuto. Tale istanza di rimborso è stata respinta con decisione del 12 aprile 2000, e il ricorso contro di essa è stato respinto il 9 ottobre 2000 dal convenuto nel procedimento principale.
11. Con sentenza 13 febbraio 2002, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (in prosieguo: il «College») ha accolto il ricorso contro la decisione di rigetto e ha annullato quest’ultima. Il 19 novembre 2002, il convenuto nella causa principale ha emanato una nuova decisione, con la quale respingeva nuovamente il ricorso della TMT contro il rigetto della sua domanda di rimborso del dazio antidumping. In data 24 dicembre 2002, la TMT ha proposto di nuovo ricorso contro tale decisione dinanzi al College.
IV – Questione pregiudiziale
12. In data 28 maggio 2004, il College ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la nozione di “legalmente dovuto”contenuta nell’art. 236 del Codice doganale debba essere interpretata nel senso che con essa si allude esclusivamente alla questione se siano soddisfatti i presupposti per l’esistenza di un’obbligazione doganale, quali stabiliti nel capitolo 2 del Titolo VII del CDC, o se si configuri un’esigibilità legale solo se non possa essere indicato, neppure in base alle disposizioni nazionali in vigore ai sensi dell’art. 4, punto 23, del CDC, alcun motivo per il quale la comunicazione secondo cui sono dovuti dazi possa essere impugnata».
13. Con tale questione il giudice di rinvio mira, in sostanza, a sapere se l’importo del dazio all’importazione da assolvere non sia, al momento del pagamento, «legalmente dovuto» ai sensi dell’art. 236 CDC, qualora la relativa comunicazione non venga effettuata secondo «modalità appropriate» e pertanto in violazione dell’art. 221, n. 1, CDC.
V – Valutazione giuridica
A – Sul tenore letterale dell’art. 236, n. 1, prima frase, del Codice doganale
14. L’art. 236, n. 1, prima frase, CDC, prevede il rimborso dei dazi all’importazione o all’esportazione quando si constati che, al momento del pagamento, il loro importo non era legalmente dovuto. Questa nozione di «legalmente dovuto» non viene meglio definita né nell’art. 236, né in altre disposizioni del Codice doganale. Una interpretazione univoca non si ricava neppure dall’uso corrente della lingua. Il termine «legalmente» può riferirsi tanto al solo diritto comunitario quanto anche all’insieme delle norme giuridiche applicabili.
15. È vero che l’art. 4, n. 23, CDC, rinvia alle «disposizioni comunitarie o alle disposizioni nazionali». Tuttavia, detto rinvio serve alla definizione del concetto di «disposizioni in vigore», per quanto il medesimo ricorra nel Codice doganale. Da ciò non può essere dedotto nulla riguardo al contenuto della nozione di «legale» ovvero di «legalmente dovuto».
16. Anche la formulazione secondo cui l’importo deve essere «dovuto», fa unicamente riferimento al fatto che devono essere soddisfatti i presupposti per l’esistenza di un dazio. Con ciò non si chiarisce ancora in che cosa tali presupposti consistano nello specifico, e, in particolare, se la comunicazione dell’importo del dazio secondo modalità appropriate, conformemente alle norme procedurali nazionali, sia da annoverare tra tali presupposti.
17. Poiché le disposizioni di diritto comunitario nelle diverse versioni linguistiche sono vincolanti allo stesso modo, l’interpretazione di una norma comunitaria richiede un raffronto di tutte le versioni linguistiche (3). La necessità di una interpretazione uniforme al fine di un’uniforme applicazione impedisce di considerare la disposizione in modo isolato ed impone di interpretare la medesima alla luce delle altre versioni (4). Tuttavia, per quanto riguarda l’art. 236, n. 1, prima frase, CDC, neppure dalle altre versioni linguistiche emergono indicazioni ulteriori in ordine alla portata della nozione di «legalmente dovuto» (5).
18. La TMT argomenta che, poiché secondo il tenore letterale dell’art. 236, n. 1, CDC, «al momento del pagamento» il dazio non può essere stato legalmente dovuto, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le circostante sopraggiunte fino a quel momento. È certamente vero che l’esistenza di un debito viene valutata al momento del pagamento; dal disposto summenzionato non è tuttavia possibile evincere da quali elementi dipenda la sussistenza di un tale debito.
19. Dal solo testo della norma non si ricava quindi alcuna indicazione in merito all’interpretazione proposta.
B – Interpretazione sistematica
1. Sull’importanza della comunicazione di cui all’art. 221, comma 1, CDC, nel sistema del Codice doganale.
20. Nelle loro osservazioni, sia la TMT, in qualità di ricorrente nella causa principale, che il governo olandese hanno invocato tanto la collocazione sistematica della comunicazione nel codice doganale, quanto la funzione della medesima.
21. Secondo il governo olandese, dalla possibilità di prescindere totalmente da tale comunicazione, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 221, n. 2, CDC, deriva, che la sua mancanza non cambia nulla al fatto che il dazio sia legalmente dovuto. Detto argomento non è tuttavia convincente. L’art. 221, comma 2, CDC, prevede, infatti, come – per così dire – sostituzione alla mancata comunicazione, un’indicazione sull’importo del dazio da corrispondere nell’ambito della dichiarazione in dogana. Tale disposizione potrebbe dunque essere anche intesa nel senso che un’indicazione del genere assume la funzione della comunicazione anche riguardo alla nozione di «legalmente dovuto».
22. La TMT fa valere che l’art. 4, n. 9, CDC, definisce l’obbligazione fiscale come obbligazione di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione applicabili ad una determinata merce in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore. L’obbligo di pagamento sorgerebbe, tuttavia, solo a seguito della comunicazione di cui all’art. 221, n. 1, CDC. Ciò è corretto unicamente nella misura in cui, di regola [art. 222, primo comma, lett. a), CDC], il termine di pagamento decorre solo dal momento della comunicazione. Con ciò non si dice ancora, però, da quale momento l’obbligazione fiscale sia, in linea di principio, dovuta in quanto tale, poiché l’esistenza e l’esigibilità di un credito devono essere tenute distinte sul piano concettuale e valutate separatamente in relazione al momento in cui sorgono. Di conseguenza, dall’art. 4, n. 9, CDC, che tratta dell’obbligo di pagamento, non discende che esso sorga solo in seguito alla esigibilità del credito, quindi solo dopo che sia stata effettuata la comunicazione.
23. La formulazione dell’art. 221, n. 3, CDC, per contro conforta la tesi suesposta, secondo la quale la nascita e l’esigibilità dell’obbligazione doganale vanno rigorosamente separate. L’art. 221, n. 3, prima frase, CDC, per siffatta comunicazione pone un termine decorrente dalla nascita dell’obbligazione doganale, con ciò evidenziando che, nel momento in cui viene eseguita la comunicazione, la fattispecie costitutiva si è già perfezionata. Tale interpretazione è altresì suffragata dal disposto dell’art 221, n. 3, seconda frase, CDC, il quale consente alle autorità doganali, sempreché vengano soddisfatti i requisiti ivi contemplati, di effettuare una comunicazione anche dopo la scadenza del termine (dunque anteriore alla comunicazione), laddove non abbiano potuto determinare con precisione l’importo legalmente dovuto.
24. Il governo olandese ha inoltre fatto notare che l’art. 236, n. 1, seconda frase, CDC, prevede uno sgravio dai dazi all’importazione o all’esportazione nell’ipotesi in cui, al momento della contabilizzazione, l’importo non fosse legalmente dovuto, il che contrasterebbe con l’efficacia costitutiva della comunicazione. In effetti, poiché la comunicazione avviene in un momento successivo alla contabilizzazione di cui all’art. 221, n. 1, CDC, qualora essa avesse efficacia costitutiva ai fini del carattere di «legalmente dovuto», al momento della contabilizzazione un importo non sarebbe, in tal senso, mai «legalmente dovuto», di modo che sarebbe sempre ipotizzabile uno sgravio. Di conseguenza, l’importo considerato deve essere già legalmente dovuto prima che avvengano la comunicazione e la contabilizzazione.
25. In base alla posizione sistematica e alla funzione della comunicazione nell’impianto del codice doganale, si è dunque indotti a ritenere che questa non abbia efficacia costitutiva ai fini del carattere di «legalmente dovuto».
2. Sull’impiego della nozione di «legalmente dovuto» in altre disposizioni del Codice doganale.
26. Un’indicazione sul significato della nozione di «legalmente dovuto» potrebbe anche desumersi dall’impiego di detta nozione in altre disposizioni del codice doganale.
27. Nelle sue osservazioni, la Commissione ha sostenuto che il riferimento ai dazi «legalmente dovuti» di cui agli art. 220 e 228, CDC riguarda il loro calcolo in base alla tariffa doganale delle Comunità europee, il che dimostrerebbe che il ricorso a questa nozione nel Codice doganale rimanda esclusivamente al calcolo dell’importo del dazio. Tale conclusione non è comunque convincente poiché, secondo il tenore letterale dell’art. 220 nonché dell’art. 228, n. 2, seconda frase, CDC, questi si riferiscono inequivocabilmente (solo) al calcolo dell’obbligazione doganale. Ciò non è tuttavia quanto avviene nel caso dell’art. 236, n. 1, CDC.
28. L’art. 217 CDC, che disciplina la contabilizzazione e sul quale la Commissione si è fondata con la stessa argomentazione, al suo n. 1, seconda frase, lett. b), si riferisce all’importo dei dazi «dovuti a norma di legge». Ciò avvalora, a sua volta, l’ipotesi secondo cui i presupposti per cui un importo sia «legalmente dovuto» devono ricorrere già prima del suo rilevamento.
29. L’art. 201, n. 3, terza frase, CDC, ugualmente invocato dalla Commissione, sancisce in modo analogo «(…) che i dazi dovuti a norma di legge non possono essere riscossi in tutto o in parte», il che implica che essi (già) costituiscono dazi legalmente dovuti, che in seguito saranno riscossi o meno.
30. La Commissione ha, inoltre, fatto valere che emerge altresì dall’art. 20, n. 1, CDC, che l’unico fondamento del dazio da assolvere è la tariffa doganale comune (TDC), ragion per cui la nozione di «legalmente dovuto» si riferisce solo al calcolo dei dazi. Ai sensi dell’art. 20, n. 1, i dazi doganali dovuti per legge quando sorge una obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee. Considerata isolatamente, tale formulazione avvalora quindi l’ipotesi secondo cui la questione se un dazio sia «legalmente dovuto» dipende esclusivamente dal corretto calcolo del dazio.
31. Tuttavia, dall’art. 20, n. 1, CDC, emerge inoltre che i dazi sono già legalmente dovuti quando «sorge l’obbligazione doganale». La fattispecie costitutiva dell’obbligazione doganale è disciplinata nel capitolo 2 del Titolo VII del codice doganale comunitario; a norma di quest’ultimo, essa nasce in seguito all’immissione o al transito della merce in libera pratica al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana. La necessità della comunicazione relativa all’obbligazione doganale determinata dall’autorità doganale (art. 221) nonché la sua funzione di determinare l’esigibilità dell’obbligazione stessa, facendo con ciò decorrere il computo del termine di pagamento previsto dall’art. 222 CDC, sono invece disciplinati separatamente nel capitolo 3, intitolato «Riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale», del Titolo VII del codice doganale comunitario. Da questa separazione fra sussistenza del credito e sua riscossione si deduce, a sua volta, che la nascita dell’obbligazione doganale non dipende dalla comunicazione (temporalmente posteriore) e che, inoltre, tale comunicazione non deve avere alcuna influenza sull’esistenza dell’obbligazione doganale.
32. L’argomentazione della Commissione poggia altresì sull’art. 79 CDC. Nella sua seconda frase, anche quest’ultimo utilizza l’espressione «legalmente dovuto», allorché fa riferimento alla «applicazione dei dazi legalmente dovuti».
33. Poiché la comunicazione fa parte dell’applicazione dei dazi disciplinata nel capitolo 3 del Titolo VII, da tale disposto discende parimenti, che il dazio è già legalmente dovuto, nel senso di cui al Codice doganale, prima della sua registrazione, la quale ha inizio con la contabilizzazione di cui all’art. 217 CDC.
34. Anche l’impiego dell’espressione «legalmente dovuto» in altre disposizioni del Codice doganale corrobora pertanto l’interpretazione secondo la quale la comunicazione sarebbe priva di rilievo in ordine alla questione se un importo sia «legalmente dovuto».
3. Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89
35. Il governo dei Paesi Bassi ha sottolineato nelle sue osservazioni che una delle funzioni della comunicazione ai sensi dell’art. 221, n. 1, CDC si desume dal regolamento n. 1552/89 (6), il cui art. 2, n. 1, prima frase dispone che un diritto delle comunità sulle risorse proprie è accertato «non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo». Contrariamente alla versione precedente, che recitava «non appena è nota l’identità del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia» (il corsivo è mio), il testo della versione più recente non consente di inferire che la menzionata «normativa doganale» ricomprende solo le disposizioni di diritto comunitario, oppure invece anche quelle di diritto nazionale.
36. La lettura congiunta di tale normativa con quella del codice doganale risulta dunque infruttuosa in riferimento alla presente questione interpretativa.
4. Sulle normative precedenti gli artt. 236 ovvero 221 CDC.
37. Nelle sue osservazioni, la TMT ha sostenuto il punto di vista secondo il quale dalle precedenti normative, sostituite dagli artt. 226 e 232, si può ricavare una corretta interpretazione delle disposizioni attualmente in vigore.
38. Essa fa leva sul testo della normativa precedente l’art. 236, n. 1, CDC, ovvero sull’art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1430/79 (7), adducendo che esso prevede la possibilità del rimborso nel caso in cui ? indipendentemente dal motivo ? l’importo contabilizzato sia superiore a quello dovuto a norma di legge. La disciplina successiva non avrebbe inteso modificare nulla al riguardo.
39. Non è necessario qui interrogarsi sul se il codice doganale davvero non abbia voluto apportare delle modifiche (8). In effetti, se ai sensi della precedente normativa era irrilevante il motivo per cui l’importo non era dovuto, nella presente fattispecie occorre proprio chiarire, se, malgrado una violazione delle norme nazionali sulla competenza nell’ambito della comunicazione in esame, l’importo sia «legalmente dovuto» ai sensi dell’art. 236, n. 1, CDC. La TMT giunge alla conclusione che tale ipotesi non ricorre, solo sulla base del presupposto che il rispettivo importo sia dovuto solo a seguito di comunicazione regolarmente avvenuta. Ciò è proprio quanto viene posto in discussione.
40. Conformemente al citato art. 2, n. 1, del regolamento n. 1430/79, comunque, «si procede al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione nella misura in cui viene apportata la prova, in modo soddisfacente per le autorità competenti, che l’importo di tali diritti (…) è superiore, per un qualsiasi motivo, a quello legalmente percepibile». Anche ciò depone nel senso che, con la possibilità di un rimborso dei dazi non dovuti e versati in eccesso, si fa riferimento solo a quei casi in cui la base di calcolo dell’importo doganale era errata, ragion per cui l’importo dell’obbligazione doganale è stato stabilito in modo non corretto (9). È quanto si evince anche dai ‘considerando’ del regolamento n. 1430/79, in cui si fa riferimento, tra l’altro, a errori di calcolo o di trascrizione, nonché a elementi di tassazione inesatti o incompleti. Occorre inoltre prendere in considerazione l’art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3040/83 (10), il quale, in sede di definizione giuridica, precisa che, per «importo legalmente percepibile» ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1430/79, si intende l’importo dei dazi all’importazione «che in applicazione della normativa in vigore alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ? ivi comprese le disposizioni relative alla concessione di un dazio ridotto o nullo ? avrebbe dovuto essere riscosso per le merci considerate, qualora tutti gli elementi e i documenti necessari per la l’applicazione di tale normativa fossero stati effettivamente dichiarati e presentati e qualora fossero stati effettivamente presi in considerazione dalle autorità competenti per il calcolo dei dazi medesimi».
41. Da quanto affermato discende che l’argomentazione basata sull’art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1430/79 non può essere accolta.
42. La TMT, inoltre, invoca la normativa precedente all’art. 221, n. 1, CDC, ovvero l’art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1854/89 (11). Al pari dell’attuale art. 221, n. 1, CDC – in ciò avendo il medesimo tenore – esso contemplava una comunicazione con «modalità appropriate». La TMT è del parere che, nel caso di una violazione delle relative disposizioni nazionali (12), nel vigore dell’art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1854/89, si sarebbe configurata anche una violazione di quest’ultimo (13); la successiva normativa di cui all’art. 221, n. 1, CDC, non avrebbe inteso modificare nulla a tal riguardo.
43. Non esiste giurisprudenza che rilevi ai fini dell’interpretazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1854/89. L’unica pronuncia (14) relativa alla norma in esame si riferisce esclusivamente al termine da essa previsto, non invece al significato del requisito che impone una comunicazione secondo «modalità appropriate». Anche qualora fosse corretta la tesi sostenuta dalla TMT, neppure con ciò sarebbe ancora dimostrato che la mancata osservanza del requisito che impone una comunicazione «secondo modalità appropriate», inciderebbe sulla qualificazione della nozione di «legalmente dovuto».
44. Va pertanto constatato che l’esame della normativa precedente, sopra citata, non è atto ad avvalorare l’interpretazione dell’art. 236, n. 1, CDC, fatta valere dalla TMT.
C – Interpretazione teleologica.
45. Qualche spunto per l’interpretazione richiesta della nozione di «legalmente dovuto» può infine essere tratto dalla ratio della normativa in esame.
46. I dazi all’importazione costituiscono risorse proprie della Comunità, la cui regolamentazione rientra nella competenza esclusiva di essa (15). Ne consegue ? come sostenuto a giusto titolo dal governo dei Paesi Bassi ? un particolare interesse ad una uniforme applicazione in tutta la Comunità, per cui eventuali particolarità del diritto nazionale vanno strettamente delimitati dal Codice doganale (16).
47. Se si seguisse la tesi della TMT e la regolare comunicazione fosse richiesta come presupposto per la qualifica di un importo come legalmente dovuto, ne deriverebbe, in definitiva, che il rimborso dei dazi, previsto dall’art. 236, n. 1, CDC, dipenderebbe in modo determinante dal rispetto delle norme procedurali nazionali. Queste ultime possono essere notevolmente divergenti, anche e soprattutto in relazione alla necessaria regolarità della comunicazione. Sulla base di tale concezione non verrebbe quindi garantita un’uniforme applicazione del Codice doganale. Ciò non produrrebbe solamente ripercussioni sul bilancio comunitario, bensì condurrebbe anche a distorsioni della concorrenza a causa delle prassi procedurali nazionali potenzialmente diverse da Stato membro a Stato membro. Pertanto, la nozione di «legalmente dovuto» deve essere intesa come riferita unicamente alla fattispecie costitutiva (di diritto comunitario).
48. Per lo stesso motivo non va neppure accolta l’argomentazione fondata sull’art. 221, n. 3, CDC. La TMT fa valere, a tal proposito, che il termine triennale, ivi contemplato, sarebbe privo di contenuto, qualora la sua scadenza rimanesse priva di effetti ai fini del carattere di «legalmente dovuto». La TMT fa, bensì, giustamente presente che, in base alla tesi opposta, qui sostenuta, la scadenza del termine non implicherebbe che il debito doganale non sarebbe (più) legalmente dovuto ai sensi dell’art. 236, n. 1, CDC. Tuttavia, la scadenza del termine impedisce la comunicazione a posteriori e con ciò la possibilità di far valere l’obbligazione doganale, esplicando, pertanto, efficacia in tutti i casi in cui l’obbligazione doganale non sia ancora stata assolta. In tali casi, essa comporterebbe che il debito doganale (sorto) non diventi mai esigibile (17). Ogni diversa interpretazione comporterebbe, ancora una volta, che il rimborso delle entrate comunitarie rappresentate dai dazi all’importazione, dipenderebbe dall’osservanza delle norme procedurali nazionali, cui fa riferimento l’art. 221, n. 1, CDC, con l’espressione «modalità appropriata». Ciò, nella prospettiva di una applicazione uniforme del CDC a livello comunitario e della conseguente parità di trattamento di tutti i debitori doganali, non può essere compatibile con il contenuto della normativa (18).
49. La tesi esposta dalla TMT riguardo all’art. 243 CDC non conduce a nessun’altra conclusione. La TMT, in questo contesto, sottolinea infatti che la comunicazione di cui all’art. 221, n. 1, CDC non costituisca una decisione ai sensi dell’art. 243 CDC. La TMT motiva tale opinione, dapprima, affermando che altrimenti, con l’art. 243 CDC, da una parte, e la richiesta di rimborso conformemente all’art. 236 CDC, dall’altra, sussisterebbero due mezzi di ricorso aventi la stessa finalità e che si sovrappongono l’uno all’altro. La TMT sostiene, inoltre, che la comunicazione è assoggettata al diritto nazionale, per cui, se non si seguisse tale opinione, nell’ambito del mezzo di ricorso di cui all’art. 243 CDC, andrebbe esaminata la normativa nazionale e la relativa decisione dipenderebbe pertanto da quest’ultima. Ne deriverebbe che l’interessato, in riferimento alla comunicazione, potrebbe richiedere un rimborso o uno sgravio solo ai sensi dell’art. 236 CDC; solo la decisone a tal riguardo rappresenterebbe una decisione nel senso dell’art. 243 CDC. Ad avviso della TMT vi sarebbe pertanto una lacuna nella tutela giuridica in relazione alla comunicazione qualora la sua erroneità non potesse essere fatta valere nell’ambito dei mezzi di ricorso di cui all’art. 236, n. 1, CDC.
50. La summenzionata lacuna nella tutela giuridica emerge solo supponendo che la comunicazione non possa essere impugnata mediante il ricorso di cui all’art. 243 CDC. Non è tuttavia qui necessario valutare la correttezza di tale supposizione, poiché in ogni caso tale argomentazione, asseritamente volta proprio ad evitare la dipendenza da normative nazionali, comporta che la decisione relativa all’istanza di rimborso dipenda da vizi della comunicazione previsti dalle normative procedurali nazionali; in tal modo, le differenze nazionali in definitiva penetrano comunque nella normativa doganale comunitaria.
51. Anche dall’interpretazione teleologica si evince pertanto che l’importo del dazio è «legalmente dovuto» indipendentemente da qualsiasi vizio della comunicazione risultante dalle norme procedurali nazionali.
VI – Conclusione
52. Propongo pertanto di risolvere la questione sottoposta alla Corte dal College van Beroep voor het bedrijfsleven nei seguenti termini:
La locuzione «legalmente dovuto» contenuta nell’art. 236 del Codice doganale [regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un Codice doganale comunitario] deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce esclusivamente ai presupposti per la nascita di un’obbligazione doganale, quali stabiliti nel capitolo 2 del Titolo VII del Codice doganale, non invece alle disposizioni nazionali dalle quali derivano o possono derivare i vizi della comunicazione prevista dall’art. 221, n. 1 del Codice doganale, cosicché l’importo del dazio dovuto al momento del pagamento è «legalmente dovuto» ai sensi dell’art. 236 del Codice doganale, anche qualora la comunicazione dell’importo del dazio non sia avvenuta secondo «modalità appropriate», così contravvenendo all’art. 221, n. 1, del Codice doganale.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
3 Sentenze 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit (Racc. pag. 3415, punto 18), 14 dicembre 1988, causa 291/87, Huber (Racc. pag. 6449, punto 11) e 17 dicembre 1998, causa C-236/97, Codan (Racc. pag. I‑8679, punto 25).
4 Sentenze 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder (Racc. pag. 419, punto 3), 12 luglio 1979, causa 9/79, Koschniske (Racc. pag. 2717, punti 6 e ss.) e 7 luglio 1988, causa 55/87 (Racc. pag. 3845, punto 15).
5 «Skyldigt efiter lovgivningen» nella versione danese, «legally owed» nella versione inglese, «légalement dû» nella versione francese, «legalmente dovuto» nella versione italiana, «wettelijk verschuldigd» nella versione olandese, «legalmente devido» in quella portoghese e «legalmente debido» in quella spagnola.
6 Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 155, pag. 1), come modificato dall'art. 1 del regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (GU L 175. pag. 3); tale disposizione corrisponde all'art. 2, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).
7 Regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1).
8 A sostegno di tale tesi è il primo ‘considerando’ del codice doganale, il quale recita che: «la Comunità si fonda sull’unione doganale; nell’interesse sia degli operatori economici della Comunità sia delle amministrazioni delle dogane, occorre riunire in un codice le disposizioni del diritto doganale attualmente disperse in un gran numero di regolamenti e direttive comunitarie; questo compito è particolarmente importante in vista del mercato interno». In tal senso, Witte «Das Neue am neuen Zollkodex der Gemeinschaft», ZfZ 1993, 162, 167, nonché Fabian, Erstattung, Erlass und Nacherhebung von Einfuhr- und Ausfuhrabgaben der Europäischen Gemeinschaft (1994), pag. 48.
9 V., con riferimento alle diverse ipotesi, Fabian (cit. alla nota 8, pag. 48 e segg.).
10 Regolamento (CEE) della Commissione 28 ottobre 1983, n. 3040, che fissa talune disposizioni d'applicazione degli artt. 2 e 14 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione (GU L 297, pag. 13).
11 In tal senso, v. sentenza 18 aprile 1991, causa C‑79/89, Brown Boveri (Racc. pag. I‑1853, punti 33 e segg.), con riferimento a vizi sostanziali della riscossione del dazio (ai fini dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1430/79) V. anche Friedrich, «Erstattung, Erlass und Nacherhebung von Zöllen, Steuern und abgaben» in: Kruse (Hrsg.) Zolle, Verbrauchssteuern, europäisches Marktordnungsrecht (1988), pag. 118.
12 – V. supra, punto 8.
13 – E ciò in quanto l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1854/89 fa riferimento al diritto degli Stati membri al fine di determinare la forma della comunicazione.
14 – Sentenza 7 settembre 1999, causa C-61/98, De Haan Beheer (Racc. pag. I‑5003).
15 – V. art. 26 CE, art. 95 CE, art. 133 CE, art. 269 CE nonché art. 2, n. 1, della decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom (GU L 293, pag. 9) sostituito dalla decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 200/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità Europee (GU L 253, pag. 42).
16 – Ciò vale per il rimborso e lo sgravio dei dazi di cui agli artt. 235 e 236 del CDC, per la proroga del termine di pagamento di cui all’art. 222, n. 1, del CDC, per la sospensione dell’obbligo di pagamento ai sensi dell’art. 222, n. 2, del CDC, per la dilazione di pagamento prevista dagli artt. 224‑228, del CDC e per la riduzione o rinuncia a richiedere un interesse di mora ex art. 232, rispettivamente nn. 1 e 2, del CDC.
17 – In tal senso anche Witte (citato alla nota 8), 162, 167.
18 – V. sentenza 14 novembre 1985, causa 299/84, Karl-Heinz Neuman, (Racc. 3663, punto 25).
Full & Egal Universal Law Academy