CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
CHRISTINE STIX-HACKL
presentate il 16 maggio 2006 1(1)
Causa C-248/04
Koninklijke Coöperatie Cosun UA
contro
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi)]
«Zucchero – Quote di produzione – Validità dei regolamenti (CEE) n. 1785/81 e n. 2670/81 – Regolamento (CEE) n. 1430/79 – Produttore di zucchero fuori quota (zucchero C) – Rimborso o sgravio di diritti – Sgravio per motivi d’equità»
I – Considerazioni introduttive
1. Il presente procedimento pregiudiziale (2) concerne la validità del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), e del regolamento (CEE) della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (4). In particolare, si tratta di verificare se la mancata previsione, da parte dei suddetti regolamenti, della possibilità di un rimborso o di uno sgravio dei prelievi sullo zucchero C sia conforme al principio d’equità.
II – Contesto normativo
2. Nel presente procedimento vengono in rilievo talune disposizioni delle normative riguardanti l’organizzazione dei mercati e la materia doganale.
A – Organizzazione dei mercati nel settore dello zucchero
3. La normativa sull’organizzazione dei mercati da applicare nel presente caso è costituita da un regolamento del Consiglio e dal relativo regolamento d’applicazione emanato dalla Commissione.
1. Regolamento n. 1785/81
4. Il regolamento del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, nel frattempo abrogato, disciplinava la produzione, l’importazione e l’esportazione di tale prodotto. Il regime delle quote di produzione serviva a garantire ai produttori i prezzi comunitari e lo smercio della loro produzione.
5. L’art. 24 del regolamento n. 1785/81 stabiliva, per ogni Stato membro e per ogni campagna di commercializzazione, i quantitativi di base per lo zucchero A e lo zucchero B, che poi ogni Stato membro distribuiva tra i produttori stabiliti nel proprio territorio. Il quantitativo eccedente la quota attribuita veniva trattato come zucchero C.
6. Per lo zucchero C non è previsto alcun sostegno dei prezzi, né alcuna restituzione all’esportazione. Ai sensi dell’art. 26, n. 1, lo zucchero C, non riportato alla successiva campagna di commercializzazione, non può nemmeno essere smerciato all’interno della Comunità, ma deve essere esportato.
7. Le disposizioni applicative dovevano essere adottate con il procedimento previsto dall’art. 41.
2. Regolamento n. 2670/81
8. Le modalità di applicazione per lo zucchero C sono state stabilite con il regolamento della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero.
9. L’art. 1 detta le disposizioni concernenti l’esportazione al di fuori della Comunità. Il paragrafo 1 di tale articolo, nella versione qui applicabile (5), dispone quanto segue:
«L’esportazione di cui all’articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è considerata come effettuata qualora:
a) lo zucchero C o l’isoglucosio C sia esportato dallo Stato membro nel cui territorio è stato prodotto;
b) la dichiarazione di esportazione in causa sia accettata dallo Stato membro di cui alla lettera a), anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale lo zucchero C o l’isoglucosio C è stato prodotto;
c) lo zucchero C o l’isoglucosio C ovvero un quantitativo corrispondente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 abbia lasciato il territorio doganale della Comunità al più tardi entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio di cui alla lettera b);
d) il prodotto sia stato esportato dallo Stato membro di cui alla lettera a) senza restituzione né prelievo sotto forma di zucchero bianco o di zucchero greggio, non denaturati o sotto forma di sciroppi ottenuti a monte dello zucchero allo stato solido di cui ai codici NC 1702 60 90 e 1702 90 90 o sotto forma di isoglucosio come tale.
Salvo caso di forza maggiore, se l’insieme delle condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte, il quantitativo di zucchero C o d’isoglucosio C in causa è considerato come smerciato sul mercato interno.
In caso di forza maggiore l’organismo competente dello Stato membro nel cui territorio lo zucchero C o l’isoglucosio C è stato prodotto adotta le misure necessarie in rapporto alle circostanze addotte dall’interessato».
10. L’art. 2 fissa le modalità per l’assolvimento della prova del fatto che le condizioni stabilite dall’art. 1, n. 1, sono state soddisfatte.
11. L’art. 3 stabilisce quali importi possono essere riscossi a titolo di sanzione nel caso in cui i suddetti quantitativi siano stati smerciati sul mercato interno. Nella versione qui rilevante (6), tale articolo così dispone:
«1. Per i quantitativi che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, sono stati smerciati sul mercato interno, lo Stato membro interessato riscuote un importo pari alla somma:
a) relativamente allo zucchero C, per 100 chilogrammi di zucchero:
– del prelievo all’[importazione] più elevato, applicabile per 100 chilogrammi di zucchero bianco o greggio, secondo il caso, nel periodo in cui è compresa la campagna di commercializzazione durante la quale lo zucchero in causa è stato prodotto e sei mesi successivi a tale campagna,
e
– 1 ECU;
(…)
2. Anteriormente al 1° maggio successivo al 1° gennaio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b) lo Stato membro interessato comunica ai fabbricanti tenuti a pagare l’importo di cui al paragrafo 1 l’importo totale da pagare.
L’importo totale è pagato dai fabbricanti in causa anteriormente al 20 maggio dello stesso anno.
3. Qualora, tuttavia, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma l’organismo competente abbia prorogato il termine di presentazione della prova, le date del 1° maggio e del 20 maggio di cui al paragrafo 2 sono sostituite da quelle fissate dall’organismo competente in relazione alla proroga autorizzata.
4. Per i quantitativi di zucchero C e di isoglucosio C che, prima di essere esportati, siano stati distrutti o avariati senza aver potuto essere recuperati, in circostanze riconosciute dall’organismo competente dello Stato membro interessato come casi di forza maggiore, l’importo corrispondente di cui al paragrafo 1 non è riscosso».
B – Diritto doganale
12. Quanto alla normativa doganale applicabile, occorre richiamare un regolamento del Consiglio e il relativo regolamento d’applicazione della Commissione, che nel frattempo sono stati abrogati.
1. Regolamento (CEE) n. 1430/79
13. L’art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o alla sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione (7), nella versione qui rilevante (8) dispone quanto segue:
«Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione in situazioni particolari, diverse da quelle previste nelle sezioni da A a D, derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell’interessato.
Le situazioni in cui è possibile applicare il primo comma, nonché le modalità delle procedure da seguire a tal fine, sono definite secondo la procedura prevista all’articolo 25. Il rimborso o lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari».
14. Ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a), si considerano diritti all’importazione:
«sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, sia i prelievi agricoli e le altre imposizioni all’importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, in virtù dell’articolo 235 del trattato, a certe merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli».
15. L’art. 14 stabilisce tra l’altro che l’art. 13 è applicabile, mutatis mutandis, anche in materia di rimborso o di sgravio dei diritti all’esportazione.
16. Ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), si considerano diritti all’esportazione:
«prelievi agricoli e altre imposizioni all’esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, in virtù dell’articolo 235 del trattato, a certe merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli».
2. Regolamento (CEE) n. 3799/86
17. Le modalità d’applicazione sono state stabilite con il regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1986, n. 3799, che fissa le disposizioni d’applicazione degli articoli 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione (9). L’art. 4 del regolamento in esame definisce quali sono le situazioni particolari risultanti da circostanze che non implicano alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell’interessato. Ciò vale fatte salve altre situazioni da valutare caso per caso con decisione della Commissione nel quadro della procedura prevista agli artt. 6-10.
III – Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
18. La Koninklijke Coöperatie Cosun (in prosieguo: la «Cosun»), che gestisce un’impresa produttrice di zucchero, nel corso della campagna di commercializzazione 1992/1993 ha prodotto zucchero in quantità superiore alle quote A e B assegnatele. Un’impresa controllata dalla Cosun ha rivenduto ad altre imprese partite di zucchero per l’esportazione verso la Croazia, la Slovenia ed il Marocco.
19. Nel 1994 è stato imposto alla Cosun il pagamento di un prelievo. Il 19 giugno 1995 è stata pronunciata sul punto una decisione dell’Hoofdproduktschap Akkerbouwproducten (in prosieguo: l’«HPA»).
20. Nell’agosto del 2001 il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto alla Commissione lo sgravio del prelievo riscosso. Il 2 maggio 2002 la Commissione ha dichiarato irricevibile tale istanza.
21. Avverso tale decisione la Cosun ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado. Il Tribunale, con sentenza 7 dicembre 2004, causa T‑240/02, ha respinto tale ricorso, ritenendolo infondato.
22. Oltre a ciò, la Cosun il 18 luglio 1995 ha presentato ricorso, dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven (in prosieguo: il «CBB»), contro il Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit a causa della decisione dell’HPA. Il CBB ha sospeso il procedimento in attesa della sentenza nella causa De Haan (10).
23. Il CBB ha respinto, in particolare, il motivo di ricorso con il quale la Cosun ha invocato la ricorrenza di un caso di forza maggiore. Esso ha ritenuto, infatti, che manchino le circostanze anormali e imprevedibili a tal fine richieste, giacché in ambito commerciale l’inadempimento delle obbligazioni da parte di un partner contrattuale rappresenta un rischio conosciuto.
24. Quanto alla tesi della Cosun, secondo cui sussisterebbe una situazione particolare che giustificherebbe uno sgravio ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79 e dunque la Commissione avrebbe a torto dichiarato l’irricevibilità della relativa istanza, il CBB ha ritenuto di non doversi occupare della validità della decisione della Commissione.
25. Tuttavia, il CBB si è posto la questione se, nel caso in cui la predetta possibilità di procedere allo sgravio non sia applicabile ai prelievi sullo zucchero C, l’assenza, nell’organizzazione dei mercati dello zucchero, di una previsione normativa che consenta lo sgravio di tali prelievi, non comporti l’invalidità del regolamento n. 1785/81 e del regolamento n. 2670/81. L’invalidità di tali disposizioni potrebbe comportare il fatto che anche i prelievi stessi si fondino su disposizioni parimenti invalide. Per verificare la validità dei regolamenti e le conseguenze di una loro eventuale invalidità, il CBB, con ordinanza 9 giugno 2004, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se – nel caso in cui si ritenga che la possibilità di procedere ad uno sgravio ai sensi dell’art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, attualmente sostituito dall’art. 239 del [regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un] codice doganale comunitario [(GU L 302, pag. 1)], non sia applicabile ad importi relativi allo zucchero C del tipo oggetto del presente procedimento – il regolamento (CEE) n. 1785/81 (…) ed il regolamento (CEE) n. 2670/81 (…) debbano essere considerati, per motivi d’equità, del tutto o in parte invalidi a causa della mancata previsione, da parte degli stessi, della possibilità di rimborso o di sgravio degli importi relativi allo zucchero C.
2) In caso di soluzione affermativa, se venga meno l’obbligo legale di versare [l’importo] relativo allo zucchero C, ovvero se l’autorità competente dello Stato membro interessato e/o la Commissione possano decidere di non riscuotere gli [importi] relativi a taluni quantitativi di zucchero C in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 del regolamento (CEE) n. 2670/81, qualora al debitore [dell’importo] non possa essere imputata alcuna simulazione né alcuna negligenza che abbiano in qualche modo contribuito alla mancata effettuazione della prevista esportazione dei predetti quantitativi e il debitore medesimo, nell’interesse di un’inchiesta avviata dalle autorità nazionali in ordine ad infrazioni ed irregolarità, non sia stato informato di tale inchiesta».
IV – Sulle questioni pregiudiziali
26. In via preliminare, la Cosun, il Consiglio e la Commissione invitano a considerare che le questioni pregiudiziali dovranno essere risolte soltanto nell’ipotesi in cui risulti esatto il presupposto sul quale esse poggiano, e cioè che la possibilità di procedere ad uno sgravio, prevista dall’art. 13 del regolamento n. 1430/79, non sia applicabile allo zucchero C.
27. Al riguardo, la Cosun e il Minister van Landbouw, Natur en Voedselkwaliteit sostengono che l’art. 13 del regolamento n. 1430/79 può essere applicato ai prelievi sullo zucchero C.
28. La Commissione, invece, è dell’avviso che la clausola generale di equità di cui all’art. 13 del regolamento n. 1430/79 non costituisca un principio giuridico generale del diritto comunitario, ma trovi applicazione soltanto in connessione con la legislazione doganale comunitaria, sicché il presupposto sul quale poggiano le questioni pregiudiziali sarebbe esatto.
A – Sulla prima questione pregiudiziale
29. Con la prima questione pregiudiziale il giudice a quo desidera sapere se il regolamento n. 1785/81 e il regolamento n. 2670/81 siano invalidi. Quale parametro di giudizio della validità di tali regolamenti, il giudice a quo invoca soltanto i «motivi d’equità». Altri parametri di valutazione non vengono menzionati. Per quanto concerne la conformità al principio di proporzionalità, il giudice a quo, nella propria ordinanza di rinvio, afferma espressamente che non sussiste una violazione di tale principio. Pertanto, la questione relativa alla conformità al principio di proporzionalità volutamente non è stata sollevata.
30. Da ciò deriva una consequenziale delimitazione anche dell’oggetto del presente procedimento pregiudiziale, il quale, pertanto, si limita ad un esame condotto sulla scorta del generale principio giuridico di equità.
1. Argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte
31. In relazione al regolamento n. 1785/81, la Cosun rileva che esso non prevede alcun presupposto formale per l’applicabilità dei prelievi sullo zucchero C, affidando invece alla Commissione, ai sensi degli artt. 26 e 41, l’incarico di adottare disposizioni al riguardo. Conseguentemente, tale regolamento in nessun caso potrebbe essere considerato invalido.
32. A proposito del regolamento n. 2670/81, la Cosun osserva, in via principale, che esso deve essere interpretato ed applicato in conformità dei principi generali del diritto. Conseguentemente, l’art. 3 di tale regolamento dovrebbe essere interpretato nel senso che prevede la possibilità per le autorità nazionali competenti di concedere, in presenza di determinate circostanze, come ad esempio quelle di cui al procedimento principale, uno sgravio per motivi d’equità. Il regolamento n. 2670/81 sarebbe, pertanto, valido. In subordine, per l’ipotesi in cui la Corte non dovesse seguire l’interpretazione dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81 proposta dalla Cosun, si sostiene che il regolamento sarebbe invalido per violazione dei principi di uguaglianza, di parità di trattamento, di equità e di certezza del diritto.
33. Il Minister e il governoolandese sono dell’avviso che lo zucchero C smerciato sul mercato comunitario si trovi nella stessa situazione dello zucchero importato da Stati terzi, e che pertanto queste due tipologie di zucchero debbano essere trattate allo stesso modo. Conseguentemente, violerebbe il principio di uguaglianza il fatto che un importatore di zucchero da Stati terzi, il quale si trova in una particolare situazione rispetto all’applicazione dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79, possa ottenere, in forza di tale disposizione, lo sgravio dei diritti, mentre tale possibilità non sia concessa al produttore di zucchero C, che si trova nella medesima, particolare situazione.
34. Il governo olandese ritiene che, in conformità della costante giurisprudenza (11), eventuali lacune nella legislazione possano essere colmate, in singoli casi, attraverso un’applicazione analogica del diritto comunitario, qualora ciò risulti necessario per soddisfare un principio generale del diritto comunitario. Tale giurisprudenza sarebbe applicabile anche nel presente caso, con la conseguenza che l’art. 13 del regolamento n. 1430/79 dovrebbe essere applicato analogicamente ai prelievi sullo zucchero C.
35. Qualora la Corte non dovesse ammettere una siffatta applicazione analogica, il Minister ed il governo olandese ritengono che la mancata previsione della possibilità di uno sgravio dei prelievi sullo zucchero C dovrebbe comportare, in singoli casi e per motivi d’equità, l’invalidità parziale dei regolamenti n. 1785/81 e n. 2670/81, dal momento che tale mancanza violerebbe il principio di uguaglianza.
36. Il Consiglio sostiene, in via principale, che la circostanza che tra le disposizioni dell’organizzazione comune dei mercati relative allo zucchero non vi sia una clausola generale di equità, simile a quella contenuta nelle disposizioni doganali e nell’art. 13 del regolamento n. 1430/79, non viola il principio di parità di trattamento. Le disposizioni doganali e le disposizioni sullo zucchero riguarderebbero due ambiti completamente diversi e le deroghe che tali disposizioni prevedono, o anche non prevedono, riguarderebbero obbligazioni del tutto differenti relative a contesti giuridici completamente diversi.
37. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte (12) si evincerebbe che il legislatore comunitario non è obbligato a concedere la possibilità di uno sgravio per motivi d’equità, potendo decidere liberamente se concedere o meno una siffatta possibilità in un determinato settore. In considerazione del fatto che l’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero viene finanziata in larga misura con i contributi degli operatori economici, la possibilità di uno sgravio dei prelievi sullo zucchero C comporterebbe gravi conseguenze poiché rappresenterebbe un incitamento a produrre sempre più zucchero fuori quota. Peraltro, sembrerebbe ragionevole la scelta del legislatore comunitario di non prevedere una procedura per lo sgravio dei prelievi simile a quella valevole per i dazi doganali.
38. In subordine, il Consiglio sostiene che, qualora la mancata previsione della possibilità di uno sgravio per motivi d’equità dovesse violare il principio di parità di trattamento, risulterebbe invalido il solo regolamento n. 2670/81 della Commissione, in quanto il Consiglio ha attribuito alla Commissione l’incarico di emanare disposizioni relative ai prelievi sullo zucchero C.
39. La Commissione sostiene che né la Corte né il Tribunale hanno accolto un principio giuridico generale in base al quale sarebbe consentito invocare una violazione del principio di equità qualora la normativa applicabile non preveda espressamente la possibilità di uno sgravio dei prelievi sullo zucchero C per motivi d’equità. I regolamenti n. 1785/81 e n. 2670/81 non potrebbero essere invalidi per il solo fatto che non prevedono espressamente la possibilità di un siffatto sgravio.
40. La Commissione osserva inoltre che essa, anche nell’ipotesi in cui dovesse decidere di verificare in ogni singolo caso la fondatezza di una presunta violazione del principio di equità, giungerebbe alla conclusione che nel presente caso i prelievi imposti alla Cosun non violano tale principio.
41. Da una parte, infatti, la Corte avrebbe già statuito che i prelievi sullo zucchero C, imposti a motivo dell’inadempimento di formalità doganali, non violano il principio di proporzionalità, in quanto tali formalità sono indispensabili per evitare effetti non desiderati sull’OCM dello zucchero (13). Le medesime considerazioni assumerebbero rilevanza anche laddove si tratti di stabilire se il principio di equità sia stato violato a causa dell’imposizione di siffatti prelievi.
42. Dall’altra parte, dalla sentenza Peter (14) risulterebbe che in nessun caso sarebbe consentito che l’eventuale applicazione del principio di equità nel settore della politica agricola comune renda praticamente impossibile l’attuazione del sistema comunitario interessato, ad esempio mettendo in pericolo il regime delle quote per la limitazione della produzione. Se, invece, si ritenesse possibile concedere ad un produttore, in un caso come quello in esame, uno sgravio per motivi d’equità, ciò comprometterebbe, ad avviso della Commissione, i regimi delle quote stabiliti nell’OCM dello zucchero.
2. Valutazione
43. Pare opportuno, in via preliminare, fare alcune precisazioni. Infatti, nella problematica qui rilevante occorre distinguere diversi profili connessi con il concetto di equità.
44. In via di principio occorre tener separati i seguenti fenomeni giuridici. Da un lato, in relazione al principio di equità si deve prima di tutto distinguere a seconda che si tratti di un principio nazionale ovvero di un principio di diritto comunitario. Se ci si colloca sul piano degli Stati membri, allora ci si deve porre la questione dell’ammissibilità, sotto il profilo del diritto comunitario, dell’applicazione di un principio giuridico nazionale di equità.
45. Dall’altro lato, se ci si colloca sul piano del diritto comunitario, occorre distinguere tra disposizioni esplicitamente concernenti l’equità, contenute ad esempio nelle norme sull’organizzazione dei mercati, da una parte, e un generale principio giuridico di equità, dall’altra.
46. Nel presente procedimento alcuni dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte hanno fatto riferimento ad un obbligo, di fonte comunitaria, di applicazione analogica, per motivi d’equità, dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79. A ben guardare, in tal caso si tratta della questione dell’applicabilità di una disposizione esplicitamente concernente l’equità. Tale questione costituisce l’oggetto del procedimento parallelo nella causa C-68/05 P, ma non del presente procedimento.
47. Nel presente procedimento si tratta soltanto di verificare se talune disposizioni del diritto comunitario derivato rispettino il generale principio giuridico di equità. Per risolvere tale questione occorre, tuttavia, preliminarmente stabilire se davvero il diritto comunitario ammetta un siffatto principio di equità.
48. Per quanto concerne i parametri di giudizio, il presente procedimento si limita, come già detto sopra, al solo principio giuridico generale di equità, e non chiama in causa anche ulteriori principi, come ad esempio quello di uguaglianza e quello di proporzionalità.
49. Ciò significa che gran parte della giurisprudenza della Corte citata dai soggetti che hanno presentato osservazioni potrà essere presa in considerazione, nel prosieguo, soltanto nella misura in cui da essa possa ricavarsi qualcosa di utile per la soluzione della questione giuridica qui rilevante. Esce di scena, pertanto, la giurisprudenza relativa ad aspetti differenti. Ciò vale, in particolare, per la sentenza Peter, che concerne la possibilità di applicare una norma di diritto interno riguardante l’equità. In tale sentenza la Corte ha stabilito che il diritto comunitario, in presenza di determinati presupposti, non osta all’applicazione di una norma di diritto interno che in determinati casi attribuisce alle autorità nazionali la facoltà di non riscuotere i prelievi dovuti per motivi d’equità riferiti alla persona (15).
50. Qui di seguito occorre, pertanto, prima di tutto verificare se nel diritto comunitario esista un principio giuridico generale di equità.
51. In primo luogo si deve fare riferimento alla giurisprudenza della Corte, in base alla quale non vi è nel diritto comunitario alcuna base giuridica che consenta lo sgravio di diritti per motivi d’equità (16).
52. Nella sentenza Hoche la Corte ha precisato siffatta giurisprudenza ricordando di aver negato l’esistenza, in diritto comunitario, di un principio generale d’iniquità oggettiva (17). In questa stessa sentenza la Corte ha, altresì, stabilito che l’applicazione di una determinata disposizione di un regolamento non può essere sospesa in un caso specifico per motivi d’equità (18).
53. Da questa giurisprudenza si possono, tuttavia, ricavare anche ulteriori chiarimenti. La Corte, infatti, si è pronunciata in senso contrario all’accoglimento di un principio generale di equità, in quanto un simile principio potrebbe impedire che le disposizioni comunitarie spieghino la loro piena efficacia negli Stati membri e lederebbe il principio fondamentale dell’applicazione uniforme del diritto comunitario nell’intera Comunità (19).
54. Nelle sentenze Neumann e Hoche la Corte ha, inoltre, stabilito che il diritto comunitario ignora un principio giuridico generale secondo il quale una norma vigente del diritto comunitario può venir disapplicata da un’autorità nazionale, qualora detta norma implichi per l’interessato un onere che il legislatore comunitario avrebbe manifestamente cercato di evitare, se avesse avuto presente il caso nel momento in cui ha adottato la norma stessa (20).
55. Non può, tuttavia, tacersi il fatto che dalla giurisprudenza della Corte possono essere desunte anche indicazioni di segno opposto. In effetti, nella sentenza First City Trading la Corte ha statuito che «i principi generali del diritto comunitario, in particolare la forza maggiore, il legittimo affidamento, la proporzionalità o l’equità, non impongono che, nelle circostanze descritte dal giudice di rinvio, sia consentito agli esportatori conservare, in tutto o in parte, le restituzioni all’esportazione percepite anticipatamente» (21).
56. Da questa sentenza, che è più recente delle altre, potrebbe dunque dedursi che la Corte, nella fase attuale, accolga un principio giuridico generale di equità. Nondimeno, un ulteriore passaggio della medesima sentenza fa chiarezza sul punto, giacché la Corte ivi afferma che «l’equità non consente di derogare all’applicazione delle norme comunitarie al di fuori dei casi previsti dalla normativa o nell’ipotesi in cui la normativa stessa sia dichiarata invalida» (22).
57. L’analisi della giurisprudenza della Corte fino ad oggi mostra dunque come quest’ultima non abbia accolto un principio giuridico generale di equità.
58. Atteso il mancato accoglimento, da parte della Corte, di un principio giuridico generale di equità, si potrebbe pensare di desumere la vigenza di un siffatto principio giuridico dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
59. Già una sommaria analisi degli ordinamenti giuridici nazionali dimostra, tuttavia, che non in tutti gli Stati membri vige un principio giuridico di equità. Invero, non è assolutamente necessario il riconoscimento di tale principio da parte di tutti gli Stati membri, tuttavia sarebbe quanto meno richiesto il suo accoglimento nelle materie giuridiche rilevanti per il presente procedimento, le quali vanno annoverate nell’ambito del diritto pubblico dell’economia. Non basta che singole disposizioni nazionali prevedano espressamente lo sgravio o il rimborso di diritti per motivi d’equità. Da ciò, infatti, non può ancora trarsi la conclusione che nello Stato membro in questione viga un corrispondente principio.
60. Dall’analisi della giurisprudenza è risultato che nel diritto comunitario non vige un principio giuridico generale di equità. Poiché, dunque, non esiste un parametro di giudizio fondato su tale principio, viene necessariamente meno anche la possibilità di valutare la conformità a tale parametro dei regolamenti controversi.
61. La prima questione pregiudiziale deve quindi essere risolta nel senso che – nel caso in cui si ritenga che la possibilità di procedere ad uno sgravio ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79 (attualmente sostituito dall’art. 239 del codice doganale comunitario) non sia applicabile ai prelievi sullo zucchero C, quali quelli oggetto del presente procedimento – il regolamento n. 1785/81 ed il regolamento n.. 2670/81 non possono essere considerati in tutto o in parte invalidi per motivi d’equità a causa della mancata previsione in essi della possibilità di un rimborso o di uno sgravio dei detti prelievi sullo zucchero C.
B – Sulla seconda questione pregiudiziale
1. Argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte
62. La Cosun sostiene che – qualora la Corte dovesse risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando l’invalidità del regolamento n. 2670/81, e in particolare dell’art. 3 di quest’ultimo, a causa della mancata previsione, da parte dello stesso, della possibilità di uno sgravio dei diritti per motivi d’equità – il CBB dovrebbe dichiarare l’inesistenza di qualsiasi fondamento giuridico che consenta all’HPA di pretendere il pagamento degli importi controversi. In subordine, la Corte dovrebbe decidere che la Commissione, in analogia con quanto previsto dall’art. 233 CE, è tenuta ad introdurre nel regolamento n. 2670/81, con effetto retroattivo, la possibilità di concedere, in un caso come quello in esame, uno sgravio per motivi d’equità.
63. Il Minister ritiene che le autorità competenti dei Paesi Bassi e/o la Commissione potrebbero esentare dal prelievo soltanto quei quantitativi di zucchero che la Cosun ha ceduto ai suoi partner commerciali per l’esportazione, dopo che le autorità dei Paesi Bassi erano venute a conoscenza dell’inchiesta.
64. Il governo olandese sostiene la tesi che, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse dichiarare la parziale invalidità dei regolamenti n. 1785/81 e n. 2670/81, si potrebbero esonerare dal prelievo soltanto quei quantitativi di zucchero sui quali comunque nessun prelievo sarebbe stato riscosso, qualora il soggetto passivo fosse stato subito informato dell’inizio di un’inchiesta internazionale su presunte operazioni commerciali fraudolente.
65. Il Consiglio e la Commissione non hanno preso posizione in merito alla seconda questione.
2. Valutazione
66. La seconda questione pregiudiziale viene posta soltanto per il caso in cui la soluzione della prima questione pregiudiziale sia nel senso dell’invalidità totale o parziale del regolamento n. 1785/81 e del regolamento n. 2670/81.
67. Poiché dall’indagine svolta nell’ambito della prima questione pregiudiziale è risultato che i due regolamenti non sono invalidi per motivi inerenti alla violazione del principio di equità, risulta superfluo risolvere la seconda questione pregiudiziale.
V – Conclusione
68. In base a quanto sopra esposto, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:
Nel caso in cui si ritenga che la possibilità di procedere ad uno sgravio ai sensi dell’art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 (attualmente sostituito dall’art. 239 del codice doganale comunitario) non sia applicabile ai prelievi sullo zucchero C, quali quelli oggetto del presente procedimento, il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, ed il regolamento (CEE) della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione nel settore dello zucchero, non sono né in tutto né in parte invalidi per motivi d’equità a causa della mancata previsione in essi della possibilità di un rimborso o di uno sgravio dei detti prelievi sullo zucchero C.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – V. il parallelo procedimento d’impugnazione nella causa C‑68/05 P, Koninklijke Coöperatie Cosun UA/Commissione.
3 – GU L 177, pag. 4.
4 – GU L 262, pag. 14.
5 – Regolamento (CEE) della Commissione 14 dicembre 1988, n. 3892, che modifica il regolamento (CEE) n. 2670/81 che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 346 del 15 dicembre 1988, pag. 29).
6 – Regolamento (CEE) della Commissione 6 dicembre 1991, n. 3559, che modifica il regolamento (CEE) n. 2670/81 che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 336, pag. 26).
7 – GU L 175, pag. 1.
8 – Regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069, che modifica il regolamento (CEE) n. 1430/79 relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione (GU L 286, pag. 1).
9 – GU L 352, pag. 19.
10 – Sentenza 7 settembre 1999, causa C‑61/98, De Haan (Racc. pag. I‑5003).
11 – V., ad esempio, sentenza 12 dicembre 1985, causa 165/84, Krohn (Racc. pag. 3997, punti 13 e segg.).
12 – Sentenza 28 giugno 1977, causa 118/76, Balkan-Import-Export (Racc. pag. 1177).
13 – Sentenze 29 gennaio 1998, causa C‑161/96, Südzucker Mannheim (Racc. pag. I‑281, punti 42 e segg.), e 19 febbraio 2004, causa C‑329/01, British Sugar II (Racc. pag. I‑1899, punti 46 e 48).
14 – Sentenza 27 maggio 1993, causa C‑290/91, Peter (Racc. pag. I‑2981).
15 – Sentenza Peter, cit. alla nota 14 (punti 11 e 17).
16 – Sentenze Balkan-Import-Export, cit. alla nota 12 (punti 8 e 10), e 14 novembre 1985, causa 299/84, Neumann (Racc. pag. 3663, punto 24).
17 – Sentenza 28 giugno 1990, causa C‑174/89, Hoche (Racc. pag. I‑2681, punto 31).
18 – Sentenza Hoche, cit. alla nota 17 (punto 36).
19 – Sentenza Neumann, cit. alla nota 16 (punto 25).
20 – Sentenze Neumann, cit. alla nota 16 (punto 33), e Hoche, cit. alla nota 17 (punto 31).
21 – Sentenza 29 settembre 1998, causa C‑263/97, First City Trading (Racc. pag. I‑5537, punto 62) (il corsivo è mio).
22 – Sentenza First City Trading, cit. alla nota 21 (punto 48) (il corsivo è mio).
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