CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 28 aprile 2005 1(1)
Causa C-288/04
AB
contro
Finanzamt für den 6., 7. und 15. Bezirk
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Finanzsenat (Austria)]
(Interpretazione degli artt. 13, primo comma, e 16, secondo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee – Imposta sul reddito di una persona assunta in qualità di agente locale – Discrezionalità delle autorità nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego di tale agente)
I – Introduzione
1. Nel presente procedimento pregiudiziale, l’Unabhängiger Finanzsenat (camera fiscale indipendente) sottopone alla Corte due questioni vertenti sulle disposizioni fiscali del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Tuttavia il problema soggiacente a tali questioni è se le autorità di uno Stato membro, al fine di assoggettare all’imposta sul reddito nazionale una persona assunta in qualità di agente locale da un’istituzione comunitaria, possano stabilire se detta persona sia stata inquadrata correttamente sulla base delle mansioni affidatele. Come risulterà in prosieguo, su tale questione i giudici austriaci assumono posizioni diverse.
II – Normativa pertinente
2. Le questioni pregiudiziali vertono sugli artt. 13 e 16 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (in prosieguo: il «Protocollo»). Tali disposizioni sono così redatte:
Articolo 13
«Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità».
Articolo 16
«Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti della Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri».
3. Per determinare, ai sensi dell’art. 16, primo comma, del Protocollo, le categorie dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee cui è applicabile, tra l’altro, l’art. 13, secondo comma, del medesimo Protocollo, è stato adottato il regolamento n. 549/69 (2), il cui art. 2, lett. a), dispone quanto segue:
«Delle disposizioni dell’articolo 13, secondo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità fruiscono le seguenti categorie:
a) le persone soggette allo Statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, compresi i titolari dell’indennità prevista in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio, ad eccezione degli agenti locali;
(…)».
4. Gli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (3), determinano rispettivamente lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e il Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»). L’art. 1, primo comma, dello Statuto prevede quanto segue:
«È funzionario delle Comunità ai sensi del presente Statuto chiunque sia stato nominato, alle condizioni in esso previste, ad un impiego permanente presso un’istituzione delle Comunità mediante atto scritto dell’autorità di detta istituzione che ha il potere di nomina».
5. Il RAA si applica, ai sensi dell’art. 1, ad ogni agente assunto dalle Comunità con contratto. Detta disposizione distingue tra agenti temporanei, agenti ausiliari, agenti locali e consiglieri speciali. L’art. 4, primo comma, del RAA così recita:
«È considerato agente locale, ai sensi del presente regime, l’agente assunto, conformemente agli usi locali, per svolgere compiti manuali o di servizio in un impiego non previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione e retribuito con gli stanziamenti globali aperti a tal fine in detta sezione del bilancio. A titolo eccezionale può essere considerato agente locale anche l’agente assunto per svolgere mansioni esecutive presso gli uffici del servizio stampa e informazione della Commissione delle Comunità europee».
6. Per quanto riguarda le controversie tra le istituzioni comunitarie e i loro funzionari, l’art. 236 CE e l’art. 81, n. 1, del RAA dispongono rispettivamente quanto segue:
Articolo 236 CE
«La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi».
Articolo 81, n. 1, del RAA
«Le controversie fra l’istituzione e l’agente locale in servizio in uno Stato membro sono sottoposte alla giurisdizione competente in base alla legislazione in vigore nella località in cui l’agente esercita le proprie funzioni».
III – Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
7. Il ricorrente nel procedimento principale è stato assunto dalla Commissione nel 1982 in qualità di agente locale. Dopo aver preso servizio nell’ufficio di rappresentanza permanente della Commissione europea presso le organizzazioni internazionali a Ginevra, nel 1987 egli è stato trasferito presso la delegazione di Vienna. In seguito all’adesione dell’Austria all’Unione europea nel 1995, il ricorrente è in servizio presso la rappresentanza della Commissione europea in Austria. Con il contratto di lavoro del 1° luglio 1994, con effetti a partire dal 1° maggio 1994, egli è stato assunto a tempo indeterminato in qualità di agente locale responsabile per la pianificazione, la predisposizione e il controllo con il compito di addetto stampa presso la delegazione delle Comunità europee a Vienna e inquadrato nel gruppo I, livello 35.
8. Sino alla fine del 1994, il ricorrente non è stato soggetto a tassazione in Austria in quanto assunto da un’«istituzione privilegiata» ai sensi del diritto tributario nazionale. La situazione tuttavia si è modificata con l’adesione dell’Austria all’Unione europea del 1° gennaio 1995. Di conseguenza, l’amministrazione finanziaria (Finanzamt) per la 6a, 7a e 15a circoscrizione ha emesso un avviso di liquidazione d’imposta per il periodo dal 1995 al 1998 e un avviso concernente l’imposta sul reddito per il 2000. Il ricorrente ha impugnato tali avvisi dinanzi all’Unabhängiger Finanzsenat, contestando il fatto che l’Austria fosse legittimata ad assoggettare ad imposta i suoi redditi percepiti come agente locale in quanto il suo contratto di lavoro non è corretto.
9. Più in particolare, il ricorrente sostiene che, alla luce degli artt. 2‑5 del RAA, le sue mansioni non possono essere assegnate ad agenti locali. Ai sensi dell’art. 4, primo comma, del RAA, agli agenti locali possono essere attribuite solo funzioni rientranti nei gruppi da III a VI, e non quelle dei gruppi I e II. Egli ritiene pertanto di dover essere qualificato come agente ausiliario o altro agente, per cui, conformemente all’art. 13 del Protocollo, avrebbe dovuto essere assoggettato ad imposta comunitaria, e non nazionale. Benché egli sia stato inizialmente inquadrato nel gruppo I, livello 35, tale inquadramento è stato modificato con il suo consenso, mediante una clausola aggiunta al suo contratto di lavoro il 4 luglio 1997, con inclusione nel gruppo III, livello 35 (4).
10. Il ricorrente sostiene che, conformemente all’art. 116 del Bundesabgabenordnung (codice fiscale federale), l’amministrazione fiscale nazionale era tenuta a determinare in via incidentale il suo status sulla base dei compiti effettivamente svolti e in considerazione della normativa pertinente, e a fondare su tale valutazione l’avviso di liquidazione dell’imposta sul reddito. Secondo la costante giurisprudenza del Verwaltungsgerichtshof (5) (Tribunale amministrativo), ai fini dell’applicazione dell’art. 13 del Protocollo l’amministrazione deve verificare se l’interessato sia stato inquadrato correttamente o meno come agente locale. In linea con questa giurisprudenza, l’Unabhängiger Finanzsenat ha esaminato la situazione del ricorrente e ha concluso che dal 1° gennaio 1995 (data di adesione dell’Austria) al 30 giugno 1997 (data in cui è stato modificato il contratto di lavoro) il suo contratto di lavoro era incompatibile con l’art. 4, primo comma, del RAA. Tuttavia l’Unabhängiger Finanzsenat ritiene di non essere legittimato a determinare, come richiede il Verwaltungsgerichtshof, con quale contratto di lavoro avrebbe dovuto essere assunto il ricorrente e quale status gli si dovrebbe attribuire, con effetto retroattivo, in base al diritto comunitario. Il giudice remittente concorda con il Finanzamt sul fatto che spetta all’istituzione internazionale interessata, nella fattispecie la Commissione europea, determinare lo status del proprio personale.
11. Di conseguenza, l’Unabhängiger Finanzsenat, con ordinanza 28 giugno 2004, ha deciso di sottoporre alla Corte, in forza dell’art. 234 CE, le due questioni pregiudiziali che seguono:
«1) Se l’art. 13, n. 1, del Protocollo (…) osti alla tassazione negli Stati membri di stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità ai loro funzionari e ai loro altri agenti unicamente nel caso in cui le Comunità europee abbiano esercitato il diritto di tassazione loro riconosciuto.
2) Se l’art. 16, n. 2, del Protocollo (…) da un lato, osti alla tassazione di stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità ai loro funzionari e ai loro altri agenti negli Stati membri unicamente nel caso in cui il funzionario o altro agente sia menzionato nella comunicazione effettuata in forza della detta disposizione e, dall’altro, se la comunicazione effettuata sulla base di tale disposizione autorizzi automaticamente l’amministrazione fiscale dello Stato membro ad applicare il diritto alla tassazione nazionale ai funzionari e agli altri agenti non menzionati in tale comunicazione e dunque ad ogni agente che le Comunità europee considerino agente locale».
12. Hanno presentato osservazioni scritte i governi austriaco, francese e portoghese e la Commissione.
IV – Analisi
13. Dati i fatti di causa esposti dall’Unabhängiger Finanzsenat nell’ordinanza di rinvio, è evidente che la principale questione da risolvere è se, ai fini dell’applicazione degli artt. 13 e 16 del Protocollo, le autorità amministrative e giudiziarie nazionali siano vincolate dall’inquadramento nelle varie categorie di funzionari e altri agenti deciso per il proprio personale da un’istituzione comunitaria ai sensi dello Statuto o del RAA. In subordine, si deve ammettere che le autorità nazionali possano procedere autonomamente a classificare un funzionario delle Comunità, nel caso in cui ritengano che il provvedimento di assunzione dell’interessato sia incompatibile con lo Statuto o con il RAA? Le questioni deferite dall’Unabhängiger Finanzsenat sollevano tale problema solo implicitamente ed in maniera piuttosto sfuggente, il che è comprensibile, date le divergenze di opinione esistenti in tale materia con il Verwaltungsgerichtshof.
14. Concordo quindi con il governo francese e la Commissione sul fatto che per fornire all’Unabhängiger Finanzsenat una risposta utile al fine di risolvere la causa dinanzi ad esso pendente, le questioni vanno esaminate congiuntamente e riformulate nel modo sopra indicato, ossia se la decisione di un’istituzione comunitaria relativa all’assunzione di una persona in qualità di funzionario o altro agente ed al suo inquadramento in una delle categorie previste dallo Statuto o dal RAA sia vincolante per le autorità amministrative e giudiziarie nazionali ai fini dell’applicazione degli artt. 13 e 16 del Protocollo.
15. A mio parere, è chiaro che tale questione dev’essere risolta in senso affermativo, per le ragioni che seguono.
16. Gli artt. 13 e 16 del Protocollo costituiscono la base giuridica per l’assoggettamento ad imposta delle persone assunte dalle istituzioni comunitarie. L’art. 13 costituisce la norma fondamentale, che presenta due aspetti. Da un lato, esso prevede che i funzionari e gli altri agenti sono soggetti, a profitto delle Comunità, ad un’imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati. Dall’altro, la norma in esame dispone, quale logica conseguenza, che tali soggetti sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità. L’art. 16 determina quindi l’ambito di applicazione ratione personae di tale regime fiscale, attribuendo al Consiglio il potere di stabilire, su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, le categorie di funzionari e altri agenti cui è applicabile il detto regime. I dati delle persone soggette ad imposizione comunitaria e pertanto esenti da imposte nazionali vengono comunicati periodicamente agli Stati membri.
17. Lo scopo degli artt. 13 e 16 del Protocollo è assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni comunitarie, allo scopo, in ultima analisi, di facilitare la realizzazione degli obiettivi delle Comunità. In primo luogo, come ha osservato il governo portoghese, l’art. 13 è inteso a garantire che le persone assunte dalla Comunità siano trattate allo stesso modo sotto l’aspetto della tassazione dei redditi. Con l’applicazione del regime fiscale comunitario, la retribuzione netta percepita dai funzionari e dagli altri agenti viene calcolata in base ai medesimi principi. Pertanto, persone che svolgono mansioni analoghe ricevono retribuzioni analoghe. In secondo luogo, per garantire tale parità di trattamento fiscale, l’art. 13, secondo comma, evita che tali soggetti siano sottoposti a doppia imposizione. Se gli Stati membri potessero tassare le retribuzioni corrisposte ai loro cittadini dalle istituzioni comunitarie, al posto delle Comunità o unitamente ad esse, ciò determinerebbe una palese disparità di trattamento dei dipendenti delle Comunità in funzione del loro paese d’origine. Una disparità di trattamento di questo tipo potrebbe influire sull’assunzione del personale proveniente dai vari Stati membri e pertanto incidere negativamente sul funzionamento delle istituzioni comunitarie (6).
18. Come enuncia il preambolo del regolamento n. 549/69, i privilegi, le immunità e le agevolazioni istituiti dal Protocollo sono concessi esclusivamente nell’interesse delle Comunità. Ne consegue che la scelta delle categorie di dipendenti da assoggettare al regime fiscale comunitario ed esenti dall’imposta sul reddito nazionale dev’essere operata a livello comunitario. Su tale base, ai sensi dell’art. 16 del Protocollo, il Consiglio ha stabilito all’art. 2, lett. a), del regolamento n. 549/69, che le disposizioni fiscali di cui all’art. 13 del Protocollo si applicano a tutte le persone soggette allo Statuto o al RAA, ad eccezione degli agenti locali. Si ritiene dunque che la natura dei compiti svolti da quest’ultima categoria di agenti non presenti una connessione sufficientemente stretta con il conseguimento degli obiettivi delle Comunità per giustificare l’applicazione nei loro confronti del regime fiscale di cui all’art. 13 del Protocollo.
19. Data la ratio del regime fiscale istituito dal Protocollo e la conseguente necessità di determinarne l’ambito di applicazione ratione personae a livello comunitario, anche le decisioni relative all’inquadramento dei funzionari della Comunità nei singoli casi, questione sollevata nella fattispecie ora in esame, spettano esclusivamente alle istituzioni comunitarie interessate. Le pertinenti disposizioni dello Statuto e del RAA relative alla costituzione di un rapporto di lavoro tra una persona ed un’istituzione comunitaria si fondano su tale premessa. Ai sensi degli artt. 1 e 2 dello Statuto, i «funzionari» vengono «nominati» ad un impiego mediante un apposito atto dell’autorità che ha il potere di nomina. Gli «altri agenti», invece, sono «assunt[i] (…) con contratto» dalle Comunità, ai sensi dell’art. 1 del RAA, per svolgere determinate mansioni. A seconda della natura dei compiti loro assegnati, gli altri agenti vengono qualificati come agenti temporanei, agenti ausiliari, agenti locali o consiglieri speciali dalle autorità abilitate a concludere contratti di lavoro ai sensi dell’art. 6 del RAA. Le decisioni relative alla «nomina» a funzionario di una persona o alla sua «assunzione» con contratto di lavoro per svolgere determinate mansioni costituiscono atti comunitari formali adottati dagli organismi a tal fine autorizzati dal diritto comunitario. Dette decisioni determinano lo status dell’interessato nei confronti dell’istituzione per la quale egli lavora nonché il regime di impiego applicabile.
20. Come ha giustamente osservato la Commissione, il rapporto giuridico tra l’istituzione comunitaria e l’interessato è determinato da tali decisioni formali e non dalla circostanza che sussistano talune condizioni di carattere sostanziale. In altre parole, il fatto che la posizione di una persona corrisponda all’una o all’altra delle situazioni specificate agli artt. 2, 3 o 4 del RAA non attribuisce, di per sé, a tale persona lo status previsto nelle menzionate disposizioni. Lo status in questione può essere conferito solo dall’autorità che ha il potere di nomina o dalle autorità abilitate a concludere contratti di lavoro.
21. Tale principio è stato riconosciuto anche dalla Corte, ancorché in termini negativi. Nella causa Porrini (7) le era stato domandato se all’origine del rapporto di lavoro tra la Comunità ed i suoi funzionari o agenti debba sempre esservi indeclinabilmente un atto di nomina o se quest’ultimo possa essere sostituito da una pronuncia dell’autorità giudiziaria che accerti, in fatto, l’esistenza di un determinato rapporto di lavoro. La Corte ha risposto, in modo alquanto succinto, «che all’origine del rapporto di lavoro tra la Comunità ed i propri dipendenti, od agenti diversi da quelli locali, non può esservi una pronunzia del giudice nazionale» (8). La Corte si è basata sul fatto che l’art. 152 CEEA, che è identico all’art. 236 CE, le attribuisce competenza esclusiva a risolvere le controversie riguardanti non solo le persone «che hanno lo status di dipendenti di ruolo o di agenti diversi da quelli locali, ma anche [le] persone che rivendicano tale status» (9).
22. La Corte ha confermato tale posizione nella sentenza Tordeur (10), in cui ha dichiarato che «si deve escludere che la conclusione di un contratto di dipendente di una istituzione, tanto più quando si tratta di un contratto a tempo indeterminato, possa derivare, non già da una decisione dell’autorità designata come competente a tal riguardo, ma dal fatto, anche se sanzionato da una pronunzia del giudice nazionale, che non siano state rispettate talune disposizioni della normativa sul lavoro a tempo determinato nello Stato della sede» (11). Pur ammettendo che ai lavoratori a tempo determinato non può negarsi tutela sociale, la Corte ha sottolineato che «detta tutela non può essere garantita mediante provvedimenti che costituiscano una intromissione nella sfera di autonomia delle istituzioni comunitarie» (12).
23. Il menzionato principio dell’autonomia delle istituzioni comunitarie costituisce una condizione essenziale per il loro buon funzionamento. Come ho già rilevato in una precedente occasione, le dette istituzioni, dal punto di vista interno e organizzativo, funzionano in totale indipendenza dagli Stati membri. Ciò non solo deriva dal loro compito di agire nell’interesse dell’Unione, ma è anche una condizione di base per l’assolvimento del medesimo (13).
24. È chiaro che il regime fiscale istituito dal Protocollo è inteso a garantire che le istituzioni comunitarie funzionino regolarmente e a facilitare l’assolvimento dei propri compiti da parte delle stesse. Esiste un evidente nesso funzionale tra tale obiettivo e l’inquadramento dei singoli dipendenti delle Comunità in determinate categorie, al quale consegue la concessione dei vari privilegi, immunità e agevolazioni previsti dal Protocollo. A tale nesso ha fatto riferimento anche il Consiglio nel preambolo del regolamento n. 549/69, in cui si enuncia «che il godimento dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni necessari per il buon funzionamento delle Comunità dev’essere garantito ai funzionari ed agenti in funzione delle loro mansioni e responsabilità nonché della loro particolare situazione». L’inquadramento dei dipendenti nelle categorie e il correlativo conferimento dell’esenzione dalle imposte nazionali sulle retribuzioni corrisposte dalle Comunità costituisce quindi una questione interna alle istituzioni comunitarie e rientra nella sfera di autonomia loro riconosciuta.
25. In tale contesto, le autorità amministrative e giudiziarie nazionali non possono mettere in discussione la legittimità del rapporto di lavoro tra un’istituzione comunitaria e i suoi dipendenti e stabilire se le agevolazioni concesse o meno in forza del Protocollo si applichino o meno a una determinata persona. Il riconoscimento di tale potere avrebbe effetti perturbanti sul regime istituito dal Protocollo. Se gli Stati membri potessero definire lo status dei dipendenti delle Comunità per i propri fini interni e non fossero vincolati dallo status conferito ad una persona dall’istituzione comunitaria interessata, ne potrebbe derivare che in alcuni casi un soggetto sarebbe esentato da qualsiasi imposta, come potrebbe avvenire nel caso del ricorrente, mentre in altri sarebbe soggetto a doppia imposizione, ad esempio nel caso in cui le autorità nazionali considerassero agente locale un soggetto qualificato dall’istituzione comunitaria come agente temporaneo. Ciò sarebbe in palese contrasto con lo scopo dell’art. 13 del Protocollo, quale definito al paragrafo 17 supra. Pertanto, gli Stati membri non possono determinare unilateralmente lo status dei dipendenti delle Comunità.
26. Su questo punto si potrebbe anche richiamare la sentenza Betriebsrat der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, in cui la Corte ha rilevato che interpretazioni diverse a livello nazionale, nella fattispecie dell’art. 79 del RAA, comporterebbero il rischio di compromettere il buon funzionamento dei servizi di un’istituzione comunitaria (14). Benché il contesto di tale causa fosse diverso da quello della fattispecie ora in esame, il principio ivi enunciato è applicabile mutatis mutandis anche al presente procedimento.
27. Le autorità amministrative e giudiziarie nazionali non solo non sono competenti a dichiarare illegittima o invalida la decisione con cui viene determinato lo status di un funzionario, esse non possono neanche stabilire quale sarebbe lo status appropriato in base alle mansioni affidate all’interessato. Ciò è stato anche ammesso esplicitamente dal giudice del rinvio e rilevato dal governo francese e dalla Commissione. Nessun atto nazionale relativo allo status di un dipendente delle Comunità può avere forza vincolante per l’istituzione che l’ha assunto, né un giudice nazionale può imporre all’istituzione comunitaria interessata di adottare un nuova decisione a tale riguardo.
28. Qualora un dipendente delle Comunità contesti l’inquadramento attribuitogli dall’istituzione comunitaria che l’ha assunto in base alle mansioni svolte, la relativa decisione dev’essere impugnata direttamente secondo le appropriate procedure comunitarie previste dal combinato disposto degli artt. 90 e 91 dello Statuto e 236 CE, e non indirettamente dinanzi ai giudici nazionali.
29. È vero che l’art. 81 del RAA prevede che le controversie tra gli agenti locali e l’istituzione sono sottoposte alla giurisdizione competente dello Stato membro interessato. Tuttavia, alla luce della sentenza Porrini citata al paragrafo 21, ciò non vale, a mio avviso, per le controversie relative allo status (15). Su questo punto concordo con la Commissione sul fatto che l’art. 81 del RAA si applica alle controversie vertenti sui diritti e sugli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ma non alle liti concernenti la natura in sé di tale rapporto. In ogni caso, ritengo che non sia appropriato sollevare la questione della legittimità del rapporto di lavoro con un’istituzione comunitaria nel contesto di una controversia avente per oggetto l’applicazione di una normativa tributaria nazionale. Nell’ambito di tali controversie, lo status del dipendente dev’essere considerato dal giudice nazionale alla stregua di un dato acquisito.
30. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che una decisione adottata dall’autorità competente di un’istituzione comunitaria relativamente allo status di un dipendente sia vincolante per le autorità amministrative e giudiziarie nazionali. L’art. 13, primo comma, del Protocollo vieta di tassare negli Stati membri stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità ai funzionari e agli altri agenti menzionati all’art. 2, lett. a), del regolamento n. 549/69, a prescindere dalla circostanza che le Comunità europee abbiano esercitato o meno il diritto di imposizione loro conferito da tale disposizione.
31. L’art. 13, secondo comma, del Protocollo, in combinato disposto con l’art. 16 del medesimo atto, vieta di tassare negli Stati membri stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità ai funzionari e agli altri agenti indicati all’art. 16 del Protocollo. Pertanto, le autorità fiscali degli Stati membri possono esercitare il proprio diritto di imposizione nei confronti dei dipendenti delle Comunità non elencati in detta comunicazione e quindi nei confronti degli agenti che le Comunità europee considerano agenti locali.
V – Conclusione
32. Concludo pertanto che le questioni sottoposte alla Corte dall’Unabhängiger Finanzsenat vanno risolte nei termini seguenti:
«1) Una decisione adottata dall’autorità competente di un’istituzione comunitaria relativamente allo status di un dipendente della stessa è vincolante per le autorità amministrative e giudiziarie nazionali. L’art. 13, primo comma, del Protocollo vieta di assoggettare ad imposta negli Stati membri stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità ai funzionari e agli altri agenti menzionati all’art. 2, lett. a), del regolamento n. 549/69, a prescindere dalla circostanza che le Comunità europee abbiano esercitato o meno il diritto di imposizione loro conferito da tale disposizione.
2) L’art. 13, secondo comma, del Protocollo, in combinato disposto con l’art. 16 del medesimo atto, vieta di tassare negli Stati membri stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità ai funzionari e agli altri agenti indicati all’art. 16 del Protocollo. Pertanto, le autorità fiscali degli Stati membri possono esercitare il proprio diritto di imposizione nei confronti dei dipendenti delle Comunità non elencati in detta comunicazione e quindi nei confronti degli agenti che le Comunità europee considerano agenti locali».
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – Regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 25 marzo 1969, n. 549, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74, pag. 1).
3 – GU L 56, pag. 1.
4 – Il ricorrente ritiene tuttavia che la natura delle sue mansioni non sia cambiata. Egli ha quindi impugnato tale modifica dinanzi all’Arbeits‑ und Sozialgericht Wien.
5 – Il giudice del rinvio cita due ordinanze del Verwaltungsgerichtshof: la 2000/15/0162 del 18 dicembre 2001 e la 2000/14/0121 del 19 febbraio 2002.
6 – Su questi punti v. sentenza 16 dicembre 1960, causa 6/60, Humblet (Racc. pag. 1095, punto 4).
7 – Causa 65/74, decisa con sentenza 11 marzo 1975 (Racc. pag. 319).
8 – Punti 14 e 15.
9 – Punto 13.
10 – Sentenza 3 ottobre 1985, causa 232/84 (Racc. pag. 3223).
11 – Punto 28.
12 – Punto 27. Per contro, nella sentenza 9 novembre 2000, causa C-126/99, Vitari (Racc. pag. I‑9245), la Corte ha dichiarato che spettava al giudice nazionale verificare se le circostanze giustificassero la conclusione di un contratto a tempo determinato tra il ricorrente e la Fondazione europea per la formazione professionale. Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato che la politica comunitaria era conforme a quella nazionale e che il fatto di lasciare al giudice nazionale la decisione su questo punto, nelle circostanze del caso di specie, non poteva essere considerato un’intromissione nella sfera di autonomia delle istituzioni comunitarie. V. punti 24‑27.
13 – V. le mie conclusioni nella causa C-165/01, Betriebsratder Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich (Racc. pag. I‑7683, paragrafo 98), decisa con sentenza 10 luglio 2003.
14 – Citata alla nota precedente. V., in particolare, punto 44.
15 – Citata alla nota 7. V. punto 13.
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