CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 23 febbraio 2006 1(1)
Causa C-353/04
Nowaco Germany
contro
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesfinanzhof (Germania)]
«Restituzioni all’esportazione – Regolamento (CEE) n. 3665/87 – Presupposti per la concessione – Qualità leale e mercantile – Carne di pollame – Applicazione delle norme di commercializzazione della carne di pollame nella Comunità – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Margini di tolleranza quanto al numero di prodotti non conformi – Norme relative alla dimensione dei campioni da prelevare per verificare il rispetto di tali margini di tolleranza – Violazione – Conseguenze»
1. Il presente procedimento pregiudiziale è originato da una controversia sulle restituzioni all’esportazione dovute per la spedizione di due lotti di polli congelati. Le esportazioni in parola hanno dato luogo al prelievo da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato di un campione e di un campione di riserva, il cui esame ha rivelato la presenza di ossa fratturate e prive di tessuto.
2. Il Bundesfinanzhof (Germania) intende far accertare alla Corte se le norme che disciplinano la commercializzazione di tale tipo di prodotto in seno alla Comunità trovino applicazione al fine di determinare se i polli di cui trattasi fossero di qualità leale e mercantile e potessero quindi far sorgere il diritto a restituzioni all’esportazione.
3. In caso di soluzione affermativa di tale questione codesto giudice chiede anche di stabilire quali conseguenze vadano tratte dal fatto che i due campioni prelevati, o soltanto uno di essi, hanno rivelato la presenza di prodotti non conformi, mentre il numero di tali campioni non permette di verificare se vengano superati i margini di tolleranza applicabili nell’ambito della commercializzazione di tale prodotto nella Comunità.
I – Contesto normativo
A – Le disposizioni relative alla concessione di restituzioni all’esportazione
4. Le restituzioni all’esportazione sono volte a colmare la differenza tra il prezzo del prodotto in questione sul mercato mondiale ed i prezzi più elevati di tale prodotto praticati nella Comunità. Esse sono finanziate con il bilancio comunitario, più precisamente attraverso il Fondo europeo di garanzia e di orientamento agricolo (FEAOG).
5. All’epoca dei fatti della controversia di cui alla causa principale, la disciplina delle restituzioni era definita dal regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (2). Tale regolamento contiene, al capitolo 1, intitolato «Diritto alla restituzione», del titolo II sulle «Esportazioni verso i paesi terzi», le disposizioni fondanti il diritto alla restituzione. L’art. 13 di tale regolamento, facente parte di tale capitolo 1, dispone quanto segue:
«Non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile e, se tali prodotti sono destinati all’alimentazione umana, quando la loro utilizzazione a tal fine è esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o del loro stato».
6. In epoca successiva ai fatti della causa principale, il regolamento n. 3665/87 è stato abrogato dal regolamento (CE) della Commissione, n. 800/1999 (3). L’art. 21, n. 1, del regolamento n. 800/1999 recita come segue:
«Non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell’accettazione della dichiarazione di esportazione.
I prodotti sono conformi ai requisiti di cui al primo comma se possono essere immessi in commercio sul territorio della Comunità in condizioni normali e con la designazione che figura sulla domanda di concessione della restituzione, nonché, qualora siano destinati al consumo umano, se la loro utilizzazione a tal fine non è esclusa o considerevolmente ridotta a motivo delle loro caratteristiche o del loro stato.
La conformità dei prodotti ai requisiti di cui al primo comma deve essere esaminata secondo le disposizioni e gli usi vigenti nella Comunità.
(…)».
7. Nella sentenza 26 maggio 2005, SEPA (4), la Corte ha dichiarato che l’art. 21, nella parte in cui prevede che i prodotti rispondono al requisito di essere di qualità sana, leale e mercantile, «se possono essere immessi nel mercato nel territorio della Comunità in condizioni normali», non costituisce una modifica della situazione giuridica creata dall’art. 13 del regolamento n. 3665/87, ma una conferma di quest’ultima (5).
B – Le norme applicabili alla commercializzazione della carne di pollame nella Comunità
8. Il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906/90 (6) stabilisce le norme generali applicabili alla commercializzazione della carne di pollame nella Comunità. Per «carni di pollame», ai sensi di tale regolamento, vanno intese le carni di pollame idonee al consumo umano (7).
9. Il suddetto regolamento prevede, segnatamente, che tali carni siano classificate nella classe «A» o nella classe «B» in funzione della loro conformazione e dell’aspetto della carcassa o dei tagli.
10. Il suddetto regolamento dispone anche, all’art. 1, n. 3, primo trattino, che le sue disposizioni non sono applicabili alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori dalla Comunità.
11. Le modalità di applicazione del regolamento n. 1906/90 sono definite dal regolamento (CEE) della Commissione n. 1538/91 (8).
12. A norma dell’art. 6 di tale regolamento, per appartenere alle classi A e B, le carcasse e i tagli di pollame devono soddisfare numerosi requisiti minimi di qualità. Ad esempio, devono essere integri, tenuto conto della presentazione; puliti, esenti da qualsiasi elemento estraneo visibile, da sporcizia o da sangue; privi di odori atipici; esenti da tracce di sangue visibili, salvo quelle di modesta entità e non appariscenti, nonché privi di contusioni gravi. Essi devono anche essere privi di ossa rotte sporgenti (9).
13. Tuttavia, quando la carne di pollame è venduta in lotti, cioè in un insieme di specie e tipo uniformi, proveniente dallo stesso macello o laboratorio di sezionamento (10), le condizioni di cui all’art. 6 sono oggetto di margini di tolleranza. Questi ultimi sono enunciati all’art. 7 del regolamento n. 1538/91 che dispone:
«1. I provvedimenti conseguenti alla mancata osservanza degli articoli 1, 2 e 6 devono riguardare l’intero lotto sottoposto a controllo a norma del presente articolo.
(…)
3. Da ogni lotto che dev’essere ispezionato presso un macello, un laboratorio di sezionamento, un punto di vendita all’ingrosso o al minuto, ovvero, nel caso di importazioni da paesi terzi, all’atto dello sdoganamento, viene prelevato con scelta casuale un campione costituito dal seguente numero di singoli prodotti, quali definiti all’articolo 1.
(…)».
14. La tabella di cui al n. 3 del medesimo articolo indica quale debba essere la dimensione del campione in funzione della dimensione del lotto. Così, per un lotto di 100-500 unità, il numero di unità da prelevare è 30. È pari a 50 per un lotto da 501 a 3 200 unità e a 80 quando il lotto comprende più di 3 200 unità.
15. Detta tabella prevede anche il numero tollerato di unità non conformi in funzione della dimensione del campione. Per un lotto di 100-500 unità, sulle 30 unità prelevate, il numero tollerato di unità non conformi è di 5 in totale, comprendente 2 unità non conformi alle esigenze enunciate all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1538/91. Per una partita di 501-3 200 unità, sulle 50 unità prelevate, il numero tollerato di unità non conformi è di 7 in totale, comprendente 3 unità non conformi alle prescrizioni del medesimo art. 6. Per un lotto di più di 3 200 unità sulle 80 unità prelevate, il numero tollerato di unità non conformi è di 10 in totale comprendente 4 unità non conformi alle prescrizioni del suddetto art. 6.
16. A norma dell’art. 7, n. 5, del medesimo regolamento tali margini di tolleranza sono raddoppiati quando i lotti di carne sono della classe B.
17. L’art. 7, n. 6, del suddetto regolamento dispone che, qualora il lotto ispezionato non sia considerato idoneo, l’ente incaricato della sorveglianza ne vieta la commercializzazione – ovvero l’importazione se il lotto proviene da un paese terzo – fino al momento in cui venga eventualmente fornita la prova che si è provveduto a renderlo conforme con quanto disposto dagli artt. 1 e 6.
C – Le norme in materia di controllo
18. Il giudice nazionale si riferisce al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 (11), che disciplina l’insieme degli scambi tra gli Stati membri della Comunità, da un lato, ed i paesi terzi, dall’altro. Il codice doganale è quindi applicabile alle esportazioni della Comunità in un paese terzo.
19. Esso prevede, agli artt. 70 e 71, una finzione giuridica ai sensi della quale i risultati della visita di una parte della merce sono ritenuti validi per l’insieme di quest’ultima. Tali articoli recitano come segue:
«Articolo 70
1. Se la visita riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione i suoi risultati valgono per tutte le merci comprese in tale dichiarazione.
Tuttavia il dichiarante può chiedere una visita supplementare delle merci quando ritenga che i risultati della visita parziale non siano validi per il resto delle merci dichiarate.
2. Per l’applicazione del paragrafo 1, quando un formulario di dichiarazione comprenda varie merci, ogni merce è considerata costituire una dichiarazione separata».
Articolo 71
1. I risultati della verifica della dichiarazione servono di base per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.
2. Quando non si procede alla verifica della dichiarazione, l’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 viene effettuata in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione».
20. Il diritto comunitario contiene anche disposizioni particolari per quanto riguarda il controllo, al momento dell’esportazione, dei prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione all’esportazione. Tali disposizioni sono previste, quanto al loro ambito generale, dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 386/90 (12). Tale regolamento dispone che gli Stati membri effettuano il controllo fisico delle merci al momento in cui vengono espletate le formalità doganali di esportazione e prima che venga concessa l’autorizzazione di esportare merci, in base ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione di esportazione (13). Tale controllo fisico dev’essere effettuato per sondaggio ed in modo frequente ed improvviso (14).
21. Le modalità di applicazione di tale controllo fisico dei prodotti che possono dar luogo a restituzioni all’esportazione sono disciplinate dal regolamento (CEE) della Commissione n. 2221/95 (15).
22. L’art. 5 di tale regolamento così dispone:
«1. Per “controllo fisico”, ai sensi dell’articolo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 386/90, si intende la verifica della corrispondenza tra la dichiarazione d’esportazione – comprese le relative pezze d’appoggio – e la merce per ciò che riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche della medesima.
Qualora si profili la situazione descritta nell’allegato, si devono applicare i metodi ivi indicati.
L’ufficio doganale d’esportazione veglia al rispetto dell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3665/87.
(…)».
II – I fatti alla base della causa principale
23. La Nowaco Germany (in prosieguo: la «Nowaco») ha dichiarato all’esportazione due spedizioni di polli surgelati effettuate nel dicembre 1997 e nel febbraio 1998, consistenti in 2 647 e 2 750 cartoni. Per ognuna di tali spedizioni la competente autorità tedesca di controllo ha effettuato il prelievo di un campione e di un campione di riserva. L’esame dei due campioni corrispondenti alla spedizione del dicembre 1997 ha rivelato che determinate ossa erano fratturate e risultavano prive di tessuto. Quanto alla spedizione del febbraio 1998, solo il primo campione presentava ossa rotte sporgenti all’estremità dell’ala sinistra, mentre il secondo risultava ineccepibile.
24. Lo Hauptzollamt (Ufficio doganale principale) ha ritenuto che restituzioni all’esportazione non fossero dovute per nessuna delle due spedizioni.
25. Il Finanzgericht, sul ricorso proposto dalla Nowaco avverso tale decisione, ha dichiarato che la ricorrente aveva diritto alla metà delle restituzioni all’esportazione per la spedizione del febbraio 1998 e per il resto ha respinto il ricorso.
26. Tale giudice era quindi dell’avviso che le merci non potessero essere considerate di qualità sana, leale e mercantile nei limiti in cui non rispettavano le norme fissate dal regolamento n. 1538/91, relative alla commercializzazione del pollame nella Comunità. Esso ha deciso tuttavia che la Nowaco aveva il diritto di ricevere la metà delle restituzioni all’esportazione per la spedizione del febbraio 1998 perché, conformemente alla finzione enunciata all’art. 70 del codice doganale, tale spedizione doveva considerarsi consistere per il 50% di prodotti di qualità leale e mercantile.
27. La Nowaco e lo Hauptzollamt hanno proposto un ricorso per il riesame di tale sentenza. La Nowaco sostiene che ha diritto per intero alle restituzioni all’esportazione sia per la spedizione di polli surgelati del dicembre 1997 sia per quella del febbraio 1998. Lo Hauptzollamt sostiene dal canto suo che le restituzioni sono dovute solo per la spedizione del febbraio 1998 ed in ragione del 48,1% in funzione del peso del primo campione, che presenta ossa rotte sporgenti, rispetto a quello del secondo campione, privo di difetti.
III – Le questioni pregiudiziali
28. Il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:
1) Se, al fine di determinare la qualità leale e mercantile di merci per le quali è stata presentata domanda di restituzione all’esportazione, possa essere invocato il regolamento (CEE) della Commissione 5 giugno 1991, n. 1538, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 1906/90, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:
a) Se l’art. 70 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, trovi applicazione qualora si tratti di verificare se merce per la quale è stata presentata domanda di restituzione all’esportazione sia di qualità leale e mercantile;
b) Se la finzione sulla qualità uniforme di cui all’art. 70, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 operi anche quando sia stato esaminato solo un campione della merce, sebbene le pertinenti disposizioni di diritto comunitario tollerino, in una certa misura, vizi della merce e di conseguenza richiedano, e prescrivano anche espressamente, l’ispezione di un determinato numero minimo di campioni al fine di accertare il rispetto di tali margini di tolleranza.
3) In caso di soluzione affermativa anche della seconda questione, sub a) e b):
Quale sia l’effetto della menzionata finzione sulla qualità uniforme qualora siano stati prelevati vari campioni da spedizioni oggetto di un’unica dichiarazione e in occasione dell’ispezione di un parte dei campioni sia stata accertata una qualità leale e mercantile, laddove per contro l’esame di un’altra parte dei campioni riveli l’assenza di una qualità leale e mercantile.
IV – Esame
A – Sulla prima questione pregiudiziale
29. Con la prima questione pregiudiziale il Bundesfinanzhof chiede in sostanza se l’art. 13 del regolamento n. 3665/87 debba essere interpretato nel senso che la carne di pollame, per essere riconosciuta di qualità leale e mercantile ai sensi di tale disposizione e far sorgere il diritto a restituzioni all’esportazione, debba soddisfare le norme di qualità ed i margini di tolleranza di cui agli artt. 6 e 7 del regolamento n. 1538/91.
30. Il Bundesfinanzhof precisa nella sua decisione di rinvio di sollevare tale questione in quanto, da un lato, il regolamento n. 1538/91 determina le modalità di applicazione del regolamento n. 1906/90 e quest’ultimo prevede espressamente che non è applicabile alle esportazioni di carni di pollame fuori dalla Comunità. D’altro canto, nella versione applicabile al caso di specie, il regolamento n. 1538/91 prevederebbe margini di tolleranza per il rispetto dei requisiti enunciati all’art. 6 solo per gli «imballaggi preconfezionati» e non per polli surgelati non preconfezionati.
31. Alla luce della posizione adottata dalla Corte nella citata sentenza SEPA, sono del parere che la prima questione sollevata dal giudice nazionale debba ottenere una risposta affermativa.
32. In effetti, in tale sentenza, la Corte ha ritenuto che l’art. 13 del regolamento n. 3665/87 andasse interpretato nel senso che, per essere considerato di «qualità sana, leale e mercantile» e far sorgere quindi il diritto a restituzioni all’esportazione, un prodotto esportato dalla Comunità verso un paese terzo dev’essere commercializzabile sul territorio della Comunità in condizioni normali (16). Essa ha dichiarato, nella suddetta sentenza, che la carne bovina la cui commercializzazione nella Comunità per il consumo umano è oggetto di un determinato numero di restrizioni, segnatamente in ragione del fatto che può essere venduta solo sul mercato locale, non può considerarsi di qualità leale e mercantile ai sensi dell’art. 13 (17).
33. Posso quindi dedurre dalla citata sentenza SEPA che, per essere considerato di qualità leale e mercantile ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 3665/87, un prodotto deve soddisfare le norme di qualità cui è subordinata la sua commercializzazione nella Comunità per il consumo umano.
34. Nei limiti in cui la commercializzazione della carne di pollame nella Comunità per il consumo umano risultava subordinata, all’epoca dei fatti della causa principale, ai requisiti di qualità di cui al regolamento n. 1538/91, tali requisiti sono rilevanti al fine di determinare se l’esportazione di un lotto di carne di pollame in un paese terzo faccia sorgere il diritto a restituzioni.
35. Alla luce dell’interpretazione accolta nella citata sentenza SEPA, l’art. 1, n. 3, del regolamento n. 1906/90, a norma del quale tale regolamento non è applicabile alle esportazioni fuori dalla Comunità, non va inteso, a mio parere, nel senso che osta a tale lettura. La disposizione in parola va letta nel senso che le esportazioni di carne di pollame fuori dalla Comunità non sono soggette all’insieme delle regole generali relative alla commercializzazione di tale prodotto nella Comunità, previste dal regolamento n. 1906/90, relative alla classificazione del suddetto prodotto in due classi ed a requisiti particolari circa l’etichettatura.
36. La suddetta disposizione, concernente solo il regolamento n. 1906/90, ha una portata che non può essere estesa ai requisiti di qualità di cui al regolamento n. 1538/91. Questi ultimi sono quindi rilevanti al fine di valutare se la carne di pollame per cui sono richieste restituzioni all’esportazione sia di qualità leale e mercantile ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 3665/87.
37. A norma dell’art. 6 del regolamento n. 1538/91, le carcasse e i tagli di pollame per poter rientrare nella classe A o B e quindi essere commercializzati per il consumo umano nella Comunità devono soddisfare numerosi requisiti di qualità e, segnatamente, essere privi di ossa rotte sporgenti. Tuttavia la presenza di tali ossa rotte non costituisce un vizio redibitorio che impedirebbe in maniera assoluta la commercializzazione nella Comunità della carcassa o del taglio di cui trattasi.
38. Il legislatore comunitario ha previsto in effetti, all’art. 7 del medesimo regolamento, che, in un lotto di carne di pollame, la presenza di prodotti presentanti ossa rotte sporgenti non ostava alla commercializzazione del lotto stesso se il numero di prodotti non conformi non superava un tetto, fissato in funzione dell’importanza di tale lotto e della classe in questione. Così, per un lotto di 100‑500 unità, il numero tollerato di unità presentanti ossa rotte sporgenti non deve, su un campione di 30 unità, superare 2 unità per un lotto della classe A e 4 unità per un lotto della classe B. Per un lotto di 501‑3 200 unità, il numero tollerato di unità presentanti ossa rotte siffatte non deve, su un campione di 50 unità, superare 3 unità per una partita della classe A e 6 unità per una partita della classe B. Per un lotto oltre 3 200 unità, il numero tollerato di unità non conformi alle prescrizioni dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1538/91 non deve, su un campione di 80 unità, superare 4 unità per un lotto della classe A e 8 unità per un lotto della classe B.
39. Inoltre l’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1538/91 dispone che i provvedimenti conseguenti alla mancata osservanza dei requisiti di qualità enunciati all’art. 6 dello stesso regolamento devono riguardare l’intero lotto sottoposto a controllo a norma del suddetto art. 7. La commercializzazione di un lotto di carne di pollame nella Comunità può quindi essere vietata solo se si è proceduto al prelievo di un campione comprendente un numero di unità conforme alle prescrizioni dell’art. 7 e si è constatato che il numero di prodotti non conformi entro tale campione supera i margini di tolleranza previsti nel suddetto articolo.
40. Ne consegue che, nella Comunità, un lotto di carne di pollame contenente prodotti presentanti ossa rotte sporgenti ed il cui numero non supera il margine di tolleranza di cui al regolamento n. 1538/91 in rapporto al campione fissato da tale regolamento è commercializzabile senza restrizione.
41. Considerando la posizione adottata dalla Corte nella citata sentenza SEPA, tali lotti, che possono quindi essere commercializzati in condizioni normali nella Comunità, vanno considerati di qualità leale e mercantile ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 3665/87 e tali da far sorgere il diritto a restituzioni all’esportazione. In altri termini, al fine di valutare se un lotto di carne di pollame vada ritenuto di qualità leale e mercantile ai sensi di tale disposizione, le autorità dello Stato membro di esportazione devono riferirsi ai requisiti di qualità enunciati all’art. 6 del regolamento n. 1538/91 ed ai margini di tolleranza previsti all’art. 7 del medesimo regolamento.
42. Nelle norme relative alla concessione di restituzioni all’esportazione non individuo motivi per disattendere tali margini di tolleranza e subordinare la concessione di tale aiuto comunitario a condizioni più severe di quelle previste per la commercializzazione dei prodotti in parola nell’insieme della Comunità.
43. Peraltro, nei limiti in cui, come indica la Commissione nelle sue osservazioni scritte, l’importo delle restituzioni all’esportazione fosse identico per la carne di pollame rientrante nella classe A e per quella rientrante nella classe B, sono del parere che occorre astrarre da tale distinzione nell’ambito della concessione delle restituzioni di cui trattasi. Secondo me è quindi sufficiente che non vengano superati i margini di tolleranza previsti per i prodotti della classe B affinché l’esportazione di un lotto di carne di pollame faccia sorgere il diritto a tali restituzioni. In effetti tali prodotti, rispondenti ai requisiti minimi in parola, possono circolare nel territorio della Comunità in condizioni normali.
44. Il giudice nazionale nutre ancora dubbi sull’applicazione dei margini di tolleranza di cui all’art. 7 del regolamento n. 1538/91 perché questi ultimi sarebbero previsti per prodotti preconfezionati e, nella fattispecie, non si tratterebbe di carne preconfezionata, cioè destinata al consumatore finale.
45. Se si dovesse accogliere l’interpretazione del giudice nazionale secondo cui i margini di tolleranza enunciati nel regolamento n. 1538/91 sono previsti per i prodotti preconfezionati, condivido anch’io la lettura effettuata da tale giudice, il quale considera che i margini di tolleranza in parola vanno del pari applicati per analogia ai prodotti non preconfezionati.
46. In effetti emerge dalla definizione contenuta nell’art. 2, punto 4, del regolamento n. 1906/90 che le carni preconfezionate sono quelle presentate conformemente al disposto dell’art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva 79/112/CEE del Consiglio (18). Secondo tale disposizione, per prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato si intende l’unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale ed alle collettività. Conseguentemente, se margini di tolleranza siffatti vanno previsti quando il prodotto è destinato agli acquirenti che maggiormente meritano di essere protetti, sembra logico renderli applicabili allorché codesto stesso prodotto deve essere venduto ad intermediari.
47. Dato il complesso di tali elementi, proporrò di risolvere la prima questione pregiudiziale rispondendo che l’art. 13 del regolamento n. 3665/87 va interpretato nel senso che la carne di pollame, per essere riconosciuta di qualità leale e mercantile conformemente a tale disposizione e far sorgere il diritto a restituzioni all’esportazione, deve rispondere alle norme di qualità ed ai margini di tolleranza di cui agli artt. 6 e 7 del regolamento n. 1538/91.
B – Sulla seconda questione pregiudiziale, lett. a)
48. Con la seconda questione pregiudiziale, lett. a), il Bundesfinanzhof chiede se la finzione sulla qualità uniforme prevista all’art. 70, n. 1, primo comma, del codice doganale sia destinata ad essere applicabile quando si tratta di stabilire se una merce per cui si sollecita una restituzione all’esportazione debba considerarsi di qualità leale e mercantile.
49. Come si è già visto, tale disposizione prevede che i risultati di una visita soltanto parziale delle merci oggetto di una medesima dichiarazione sono reputati valere per tutte le merci considerate in tale dichiarazione.
50. Sono del parere che anche tale questione debba ottenere una risposta affermativa. In effetti il codice doganale si applica, conformemente all’art. 1, agli scambi tra la Comunità e i paesi terzi e, come confermato dall’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 2221/95, recante modalità di applicazione del controllo fisico dei prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all’esportazione, il suddetto codice si applica in particolare alle esportazioni di tali prodotti che fanno sorgere il diritto a restituzioni siffatte.
51. La circostanza che, ad avviso del giudice nazionale, lo ha indotto a sollevare tale questione pregiudiziale, secondo cui l’esportatore non è tenuto a fornire dati circa la qualità leale e mercantile dei prodotti di cui trattasi nella dichiarazione di esportazione che serve di base al controllo fisico di tali prodotti, non deve condurre ad una soluzione contraria.
52. Come la Corte ha recentemente illustrato nella sentenza 1° dicembre 2005, Fleisc‑Winter (19), la qualità sana, leale e mercantile del prodotto esportato è una condizione per la concessione di restituzioni all’esportazione ed un esportatore, quando dichiara un prodotto nell’ambito di un procedimento diretto ad ottenere tale aiuto comunitario, sottintende che tale prodotto ben soddisfa tale condizione (20).
53. Il controllo fisico dei prodotti esportati non ha quindi per oggetto soltanto di verificare che corrispondono alla designazione figurante nella dichiarazione di esportazione, una ha per scopo anche di verificare che tali prodotti siano di qualità sana, leale e mercantile, come espressamente confermato dal regolamento n. 2221/95, il cui art. 5, n. 1, terzo comma, prevede che l’ufficio doganale di esportazione provvede al rispetto dell’art. 13 del regolamento n. 3665/87.
54. La finzione enunciata all’art. 70 del codice doganale è quindi senz’altro destinata ad essere applicata allorché si tratta di valutare se la merce in questione sia di qualità leale e mercantile. Tale lettura risponde alla duplice finalità della normativa comunitaria in materia doganale diretta, da un lato, ad assicurarsi che la concessione degli aiuti all’esportazione venga riservata ai prodotti che soddisfano i requisiti di qualità previsti dalla normativa comunitaria e, dall’altro, a garantire procedimenti rapidi ed efficaci. Quest’ultimo obiettivo sarebbe compromesso se, onde valutare se le merci di cui trattasi siano di qualità leale e mercantile, l’ufficio doganale dello Stato membro di esportazione dovesse effettuare la visita della totalità del lotto oggetto di una sola e medesima dichiarazione.
55. Propongo quindi di risolvere la seconda questione pregiudiziale, lett. a), nel senso che la finzione sulla qualità uniforme di cui all’art. 70, n. 1, primo comma, del codice doganale è destinata ad essere applicata quando si tratta di stabilire se una merce per cui viene richiesta una restituzione all’esportazione debba considerarsi di qualità leale e mercantile ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 3665/87.
C – Sulla seconda questione pregiudiziale, lett. b)
56. Con la seconda questione pregiudiziale, lett. b), il Bundesfinanzhof chiede sostanzialmente se la finzione sulla qualità uniforme di cui all’art. 70, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92 sia applicabile quando le vigenti disposizioni comunitarie prevedono un margine di tolleranza circa il numero di prodotti non conformi e quando il numero di unità prelevate in occasione del controllo fisico dei prodotti da esportare è inferiore al numero minimo di unità previsto da tali disposizioni per stabilire il rispetto di tale margine di tolleranza.
57. Il Bundesfinanzhof indica che solleva tale questione poiché in nessuna delle due spedizioni litigiose l’amministrazione doganale ha prelevato un numero sufficiente di unità per stabilire se sia stato superato il margine di tolleranza di cui all’art. 7 del regolamento n. 1538/91 quanto al numero di prodotti che presentano ossa rotte sporgenti.
58. Sono del parere che, in un siffatto caso di specie, non si possa applicare la finzione enunciata all’art. 70, n. 1, primo comma, del codice doganale.
59. Si è visto in effetti che le autorità dello Stato membro di esportazione, al fine di valutare se la carne di pollame per cui si richiede una restituzione all’esportazione debba considerarsi di qualità leale e mercantile ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 3665/87, debbono riferirsi al tempo stesso ai requisiti di qualità enunciati all’art. 6 del regolamento n. 1538/91 ed ai margini di tolleranza previsti all’art. 7 dello stesso regolamento. Tali margini vengono definiti in rapporto alla dimensione del lotto ed a quella del campione.
60. Nell’ambito dell’esame della soluzione da apportare alla prima questione pregiudiziale, ne ho inferito che, affinché la carne di pollame possa essere ritenuta di qualità leale e mercantile e faccia sorgere il diritto a restituzioni all’esportazione, il numero tollerato di carcasse o di tagli che presentano ossa rotte sporgenti non può superare, in un lotto di 100-500 unità, 4 unità su un campione di 30 unità, in un lotto di 501‑3 200 unità, 6 unità su un campione di 50 unità e, in un lotto di più di 3 200 unità, 8 unità su un campione di 80 unità.
61. La verifica del rispetto di tali margini di tolleranza implica di conseguenza che, in occasione del controllo fisico dei prodotti da esportare, le autorità doganali dello Stato di esportazione prelevano un numero di unità che sia conforme alle prescrizioni dell’art. 7 del regolamento n. 1538/91. L’applicazione della finzione sulla qualità uniforme di cui all’art. 70, n. 1, primo comma, del codice doganale al fine di stabilire se la carne di pollame da esportare verso un paese terzo sia senz’altro di qualità leale e mercantile presuppone quindi che il campione prelevato in occasione del controllo fisico sia conforme alle prescrizioni dell’art. 7 del regolamento n. 1538/91, cioè che comprenda 30, 50 o 80 unità a seconda che il lotto controllato comprenda, rispettivamente, 100‑500 unità, 501‑3 200 unità e più di 3 200 unità.
62. Propongo quindi di risolvere la seconda questione pregiudiziale, lett. b), nel senso che la finzione sulla qualità uniforme di cui all’art. 70, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92 non si applica quando le disposizioni comunitarie applicabili prevedono un margine di tolleranza circa il numero di prodotti non conformi e quando il numero di unità prelevate in occasione del controllo fisico dei prodotti da esportare è inferiore al numero minimo di unità previsto da tali disposizioni per stabilire il rispetto di tale margine di tolleranza.
D – Sulla terza questione pregiudiziale
63. Il Bundesfinanzhof chiede, voglio ricordarlo, in caso di soluzione affermativa anche della seconda questione, lett. a) e b), quale sia l’effetto della menzionata finzione sulla qualità uniforme quando siano stati prelevati vari campioni da spedizioni oggetto di un’unica dichiarazione e quando, in occasione dell’ispezione di una parte dei campioni, sia stata accertata una qualità leale e mercantile, mentre dall’esame di un’altra parte degli stessi non è emersa tale qualità.
64. Benché il giudice nazionale abbia sollevato tale questione solo in caso di soluzione affermativa della seconda questione pregiudiziale lett. a) e b), essa appare necessaria alla soluzione della causa principale anche qualora, come ho proposto supra, la Corte decida di risolvere negativamente la seconda questione, lett. b). Invito pertanto la Corte a risolvere la terza questione pregiudiziale.
65. Date le circostanze di fatto della causa principale, propongo anche alla Corte di non limitare l’esame della suddetta questione all’ipotesi in cui il controllo fisico dei campioni prelevati ha condotto a risultati contraddittori, come accadde per la spedizione del febbraio 1998. Propongo di intendere tale ultima questione come diretta ad accertare quali conseguenze le autorità doganali dello Stato di esportazione debbano trarre quando il numero di unità prelevate in occasione del controllo fisico dei prodotti da esportare è inferiore al numero di unità fissato dalla legislazione comunitaria applicabile per stabilire il rispetto del margine di tolleranza previsto da tale legislazione e quando l’esame di tali unità ha rivelato che le stesse non erano conformi, in tutto o solo in parte, alla suddetta legislazione.
66. Nel caso di specie il Finanzgericht ha deciso, dati i risultati dell’esame dei campioni prelevati dalle spedizioni di polli surgelati del dicembre 1997 e del febbraio 1998, che non era dovuta alcuna restituzione per la spedizione del dicembre 1997 in quanto i due campioni prelevati avevano rivelato la presenza di ossa rotte sporgenti e che per la spedizione del febbraio 1998 era dovuta la metà dei diritti in quanto solo uno dei due campioni presentava prodotti non conformi.
67. Dinanzi al Bundesfinanzhof lo Hauptzollamt ha chiesto che tale decisione venga confermata quanto alla spedizione del dicembre 1997 e che, per la spedizione del febbraio 1998, le restituzioni all’esportazione siano concesse in ragione del 48,1%, cioè proporzionalmente alla rilevanza del campione privo di vizi, rispetto a quello dell’altro campione, che presentava ossa rotte sporgenti.
68. Come il giudice nazionale sono del parere che tali soluzioni non possano essere accolte, per quanto riguarda sia la spedizione del dicembre 1997 sia quella del febbraio 1998, sul solo fondamento dei risultati dell’esame dei campioni prelevati.
69. In effetti, dal momento che i campioni prelevati non contengono un numero di unità conforme alle prescrizioni dell’art. 7 del regolamento n. 1538/91, si è visto che non si può applicare la finzione sulla qualità uniforme di cui all’art. 70, n. 1, primo comma, del codice doganale. I risultati dell’esame dei campioni prelevati nel caso di specie non possono quindi essere estesi all’insieme dei prodotti considerati nella dichiarazione relativa a ciascuna di tali spedizioni.
70. Al fine di determinare le conseguenze che occorre trarre, nel caso di specie, dai risultati dell’esame di tali campioni, è necessario partire, a mio parere, dall’art. 13 del regolamento n. 3665/87, a norma del quale nessuna restituzione è concessa quando i prodotti non sono di qualità sana, leale e mercantile.
71. Dato tale requisito la mera circostanza che i campioni, nel caso di specie, siano stati prelevati senza tener conto delle prescrizioni dell’art. 7 del regolamento n. 1538/91 non è sufficiente, a parer mio, a conferire all’esportatore un diritto al pagamento delle restituzioni in parola. La circostanza che l’esame di tali campioni abbia rivelato la presenza di prodotti non conformi costituisce un elemento che dà adito ad un dubbio sulla conformità dei prodotti esportati ai requisiti enunciati all’art. 13 del regolamento n. 3665/87.
72. Poiché non sussistono norme comuni che disciplinano tale caso di specie e spetta agli Stati membri, in forza dell’art. 10 del Trattato, garantire sul loro territorio l’attuazione della normativa comunitaria, soprattutto nell’ambito della politica agricola comune (21), incombe alle autorità nazionali, comprese le autorità giudiziarie, esaminare, conformemente alle loro norme di diritto nazionale, se nella spedizione di cui trattasi il numero di prodotti non conformi non supera i margini di tolleranza previsti dal diritto applicabile. Si dovrebbe quindi poter autorizzare le autorità doganali dello Stato di esportazione a fornire la prova, con mezzi diversi dai campioni prelevati non tenendo conto delle prescrizioni della normativa comunitaria applicabile, che sono stati superati i margini di tolleranza previsti da quest’ultima.
73. Tuttavia, se una prova siffatta non può essere fornita, sono del parere che l’esportatore non dovrebbe in definitiva essere privato delle restituzioni all’esportazione sulla base di campioni che non consentono di verificare che sono stati superati i margini di tolleranza previsti dalla normativa comunitaria. La soluzione accolta nella sentenza Derudder (22) non dovrebbe quindi, a mio avviso, essere trasposta ad un siffatto caso di specie.
74. In tale sentenza la Corte che ha dovuto affrontare una situazione in cui un dichiarante in dogana contestava l’ingiunzione emessa contro di lui dalle autorità doganali di uno Stato membro per l’importazione di riso nella Comunità per il motivo, segnatamente, che i campioni non erano rappresentativi (23). Si trattava di accertare se la normativa comunitaria debba essere interpretata nel senso che per un dichiarante in dogana o per il suo rappresentante, che, senza sollevare obiezioni circa la rappresentatività di tale campione, ha assistito al prelievo da parte delle autorità doganali di un campione delle merci importate, sia lecito contestare tale rappresentatività allorché è invitato dalle autorità doganali a versare dazi supplementari all’importazione a seguito delle analisi del suddetto campione.
75. La Corte ha considerato che un dichiarante in dogana o il suo rappresentante hanno il diritto, in un caso del genere, di contestare la rappresentatività del campione. La Corte ha però limitato l’esercizio di tale diritto. In effetti essa ha previsto che quest’ultimo poteva essere esercitato purché le merci considerate non siano state oggetto di svincolo o, laddove tale svincolo sia stato concesso, esse non siano state alterate in alcun modo, circostanza che incombe al dichiarante di dimostrare (24).
76. Ne consegue che, se non è soddisfatta nessuna di tali condizioni, il dichiarante deve sopportare le conseguenze del fatto che l’esame del campione prelevato ha dimostrato che la merce contenuta in quest’ultimo non corrispondeva a quella menzionata nella dichiarazione.
77. Tale soluzione non mi sembra trasponibile quando la normativa comunitaria applicabile prevede espressamente margini di tolleranza circa il numero di prodotti non conformi e stabilisce precisamente quale debba essere la dimensione del campione da prelevare in occasione del controllo fisico della merce in questione per verificare che tali margini di tolleranza non sono stati superati. In un caso del genere mi pare giustificato muovere dal presupposto che incombe alle autorità doganali interessate conoscere del diritto comunitario applicabile e assicurarne l’attuazione. Tale conclusione può trovare un elemento di conferma nell’art. 5, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 2221/95, il quale prevede, lo si è già visto, che l’ufficio doganale dello Stato membro di esportazione provvede al rispetto dell’art. 13 del regolamento n. 3665/87.
78. La verifica del rispetto dei margini di tolleranza esige, di conseguenza, che le autorità doganali interessate prelevino un campione conforme alle prescrizioni della normativa comunitaria applicabile alla commercializzazione della carne di pollame, cioè di 30, 50 o 80 unità a seconda del numero di unità contenute nel lotto esportato. Ammettere che tali autorità possano limitarsi a prelevare un numero di unità inferiore al numero fissato avrebbe per conseguenza una diminuzione significativa dell’efficacia del controllo fisico della merce esportata, poiché la probabilità di trovare prodotti non conformi aumenta in funzione del numero di unità prelevate. Un controllo fisico siffatto, limitato all’esame di un numero di unità inferiore al numero fissato, potrebbe quindi implicare la concessione di restituzioni per lotti che non soddisfano le esigenze di qualità richieste.
79. Parimenti il fatto di ammettere, nel caso di specie, che le spedizioni del dicembre 1997 e del febbraio 1998 non sono di qualità leale e mercantile sul solo fondamento di campioni prelevati in violazione delle prescrizioni dell’art. 7 del regolamento n. 1538/91 avrebbe per conseguenza di permettere alle autorità nazionali di non tener conto di tale normativa e di privare gli operatori economici dei diritti che il legislatore comunitario ha inteso loro conferire.
80. Una conlcusione siffatta non è a mio avviso in contrasto con la soluzione recentemente adottata nella citata sentenza Fleisch-Winter. In tale sentenza la controversia principale verteva su restituzioni sollecitate per l’esportazione in un paese terzo di partite di carne bovina al cui riguardo un’inchiesta condotta dai servizi doganali dello Stato di esportazione aveva dimostrato che potevano provenire dal Regno Unito e rientrare quindi nel divieto di spedizione fuori da tale Stato membro, dettato nell’ambito della lotta contro l’encefalopatia spongiforme bovina.
81. Si trattava di accertare se l’art. 13 del regolamento n. 3665/87 vada interpretato nel senso che, ai fini della concessione delle restituzioni, esso esige che l’esportatore dimostri che il prodotto esportato non proviene da uno Stato membro a partire dal quale sono vietate le esportazioni, qualora l’amministrazione nazionale disponga di indizi in base ai quali il prodotto è soggetto ad un divieto all’esportazione. La Corte ha dichiarato che, qualora tale amministrazione nazionale disponga di indizi siffatti, spetta all’esportatore dimostrare che il prodotto di cui trattasi proviene da uno Stato membro di cui non sono vietate le esportazioni (25).
82. Spetta quindi all’esportatore, in caso di dubbi sull’origine della merce, dimostrare che quest’ultima non proviene da uno Stato membro a partire dal quale sono vietate le esportazioni in un altro Stato. Rilevo però che, per giungere a tale soluzione, la Corte ha dichiarato che la provenienza del prodotto in questione può considerarsi una caratteristica giuridica non verificabile attraverso il controllo fisico la cui effettuazione incombe, a norma del regolamento n. 386/90 e dell’art. 5 del regolamento n. 2221/95, alle autorità doganali (26).
83. Tale distinzione operata dalla Corte tra l’origine del prodotto e le altre caratteristiche verificabili attraverso il controllo fisico di quest’ultimo induce a pensare che la soluzione accolta quanto all’origine non sia trasponibile a queste ultime. Ne inferisco che la soluzione accolta nella citata sentenza Fleisch-Winter non è trasponibile allorché il dubbio verte sul rispetto dei requisiti di qualità enunciati all’art. 6 del regolamento n. 1538/91, segnatamente di quello secondo cui le carcasse di pollame ed i tagli devono essere privi di ossa rotte sporgenti.
84. Alla luce di quanto precede proporrò alla Corte di risolvere la terza questione pregiudiziale nella maniera seguente: quando l’esame di campioni prelevati in occasione del controllo fisico di prodotti che sono stati oggetto di un’unica dichiarazione ha dimostrato la presenza di prodotti non conformi alla legislazione comunitaria applicabile, ma in pari tempo il numero di unità prelevate è inferiore al numero di unità fissato per stabilire il rispetto di margini di tolleranza previsti da tale legislazione, spetta alle autorità nazionali esaminare, conformemente alle loro norme di diritto nazionale, se, nella spedizione di cui trattasi, il numero di prodotti non conformi non superi detti margini di tolleranza. Tuttavia, se non viene fornita la prova del superamento di tali margini di tolleranza, l’esportatore non dev’essere privato delle restituzioni all’esportazione.
V – Conclusione
85. Date tali considerazioni propongo di risolvere nella maniera seguente le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte dal Bundesfinanzhof:
«1) L’art. 13 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, va interpretato nel senso che la carne di pollame, per essere riconosciuta di qualità leale e mercantile conformemente a tale disposizione e far sorgere il diritto a restituzioni all’esportazione, deve rispondere alle norme di qualità ed ai margini di tolleranza di cui agli artt. 6 e 7 del regolamento (CEE) della Commissione 5 giugno 1991, n. 1538, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) della Commissione 4 giugno 1996, n. 1000.
2) La finzione sulla qualità uniforme di cui all’art. 70, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, è destinata ad essere applicata quando si tratta di stabilire se una merce per cui viene richiesta una restituzione all’esportazione debba considerarsi di qualità leale e mercantile ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 3665/87.
3) Tale finzione non si applica quando le disposizioni comunitarie applicabili prevedono un margine di tolleranza circa il numero di prodotti non conformi e quando il numero di unità prelevate in occasione del controllo fisico dei prodotti da esportare è inferiore al numero minimo di unità previsto da tali disposizioni per stabilire il rispetto di tale margine di tolleranza.
4) Quando l’esame di campioni prelevati in occasione del controllo fisico di prodotti che sono stati oggetto di un’unica dichiarazione ha dimostrato la presenza di prodotti non conformi alla legislazione comunitaria applicabile, ma in pari tempo il numero di unità prelevate è inferiore al numero di unità fissato per stabilire il rispetto di margini di tolleranza previsti da tale legislazione, spetta alle autorità nazionali esaminare, conformemente alle loro norme di diritto nazionale, se, nella spedizione di cui trattasi, il numero di prodotti non conformi non superi detti margini di tolleranza. Tuttavia, se non viene fornita la prova del superamento di tali margini di tolleranza, l’esportatore non dev’essere privato delle restituzioni all’esportazione».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1).
3 – Regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11).
4 – Causa C-409/03 (Racc. pag. I-4321).
5 – Ibidem, punto 27.
6 – Regolamento (CE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 1906, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 173, pag. 1).
7 – Art. 2, punto 1, del regolamento n. 1906/90. Le misure di controllo sanitarie destinate a garantire che la carne fresca di volatili è atta al consumo umano sono state armonizzate dalla direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55, pag. 23).
8 – Regolamento (CEE) della Commissione 5 giugno 1991, n. 1538, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1906/90 (GU L 143, pag. 11), come modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) della Commissione 4 giugno 1996, n. 1000 (GU L 134, pag. 9; in prosieguo: il «regolamento n. 1538/91»).
9 – Art. 6, n. 1, quinto trattino, del regolamento n. 1538/91.
10 – La nozione di «lotto» è definita dall'art. 1 bis del regolamento n. 1538/91.
11 – Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).
12 – Regolamento (CEE) del Consiglio 12 febbraio 1990, n. 386, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU L 42, pag. 6).
13 – Art. 2, lett. a), del regolamento n. 386/90.
14 – Art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento n. 386/90.
15 – Regolamento (CE) della Commissione 20 settembre 1995, n. 2221, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (GU L 224, pag. 13), come modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) della Commissione 26 giugno 1997, n. 1167 (GU L 169, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento n. 2221/95»).
16 – Cit. sentenza SEPA, punti 22‑32.
17 – Ibidem, punto 32.
18 – Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/395/CEE (GU L 186, pag. 17).
19 – Causa C‑30/04 (Racc. pag. I-7389).
20 – Punti 28 e 32.
21 – Sentenza 21 settembre 1983, cause riunite 205/82-215/82, Deutsche Milchkontor e a. (Racc. pag. 2633, punto 17).
22 – Sentenza 4 marzo 2004, causa C-290/01 (Racc. pag. I-2041).
23 – La controversia era originata dall'importazione nella Comunità di una partita di riso dichiarata come «rotture di riso». L'ufficio doganale ha effettuato il prelievo di alcuni campioni di tale merce il cui esame ha rivelato che non conteneva almeno il 90% di rotture di riso, talché occorreva applicare un dazio all'importazione più elevato.
24 – Cit. sentenza Derudder, punto 47.
25 – Sentenza Fleisch-Winter, punto 37.
26 – Ibidem, punto 34.
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