CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
L. A. GEELHOED
presentate il 12 settembre 2006 1(1)
Causa C-407/04 P
Dalmine SpA
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 8 luglio 2004, causa T-50/00, Dalmine SpA/Commissione delle Comunità europee con la quale è stata parzialmente annullata la decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE (Caso IV/E‑1/35.860‑B – Tubi di acciaio senza saldatura) [comunicazione al n. C(1999) 4154] ed è stato fissato l’importo dell’ammenda irrogata alla ricorrente»
Indice
I – Introduzione
II – La decisione controversa
III – Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e la sentenza impugnata
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
V – I motivi della ricorrente e gli argomenti delle parti
A – Il primo motivo: la legittimità dei quesiti posti dalla Commissione nel corso dell’indagine.
1. Contesto e iter logico del Tribunale
2. Le censure della ricorrente
3. La risposta della Commissione
4. Valutazione
B – Il secondo motivo: violazione e errata applicazione del diritto comunitario e violazione dei diritti della difesa per aver dichiarato ammissibile e aver utilizzato come mezzo di prova il documento «Sharing Key»
1. Contesto e iter logico del Tribunale
2. Le censure della ricorrente
3. Gli argomenti della Commissione
4. Valutazione
C – Il terzo motivo: violazione dell’art. 81 CE a causa dell’inclusione nella decisione controversa di argomenti non correlati agli addebiti comunicati alla ricorrente.
1. Contesto e iter logico del Tribunale
2. La censura della ricorrente
3. Gli argomenti della Commissione
4. Valutazione
D – Il quarto motivo: errore di diritto, errata valutazione dei fatti e vizi di motivazione con riferimento all’infrazione di cui all’art. 1 della decisione impugnata
VI – Sulle spese
VII – Conclusione
I – Introduzione
1. La presente causa ha per oggetto il ricorso della Dalmine SpA (in prosieguo: la «Dalmine») contro la sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2004, causa T-50/00, Dalmine SpA contro Commissione delle Comunità europee (2).
2. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha ridotto l’ammenda irrogata alla ricorrente con la decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE (Caso IV/E‑1/35.860‑B – Tubi di acciaio senza saldatura) (3) (in prosieguo: la «decisione») e ha respinto quanto al resto il ricorso d’annullamento di tale decisione.
II – La decisione controversa
3. Per i fatti che sono alla base della decisione controversa rinvio alle mie conclusioni nelle cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, Sumitomo Metal Industries Ltd. e Nippon Steel Corp./Commissione delle Comunità europee, paragrafi 3-12.
4. Nella parte rilevante per il presente ricorso il dispositivo della decisione è del seguente tenore:
«Articolo 1
1) Dalmine SpA, (...) [ha] violato le disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, partecipando, nella maniera e nella misura indicate nella motivazione della presente decisione, ad un accordo che prevedeva fra l’altro la protezione dei rispettivi mercati nazionali dei tubi OCTG filettati standard e linepipe project senza saldatura.
2) L’infrazione è durata dal 1990 al 1995 per (...) Dalmine SpA (...)».
«Articolo 2
1. (…),Dalmine SpA (…) [ha] violato le disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE], concludendo, nell’ambito dell’infrazione di cui all’articolo 1, contratti risultanti in una ripartizione delle forniture di tubi OCTG lisci a British Steel Limited (Vallourec SA a partire dal 1994).
2.(...) Per Dalmine SpA (…) è durata dal 4 dicembre 1991 al 30 marzo 1999.
(…)
Articolo 4
A motivo dell’infrazione constatata all’articolo 1, alle imprese ivi elencate sono irrogate le seguenti ammende:
4) Dalmine SpA (…) 10 800 000 EUR
(…)».
III – Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e la sentenza impugnata
5. Con sette atti introduttivi, depositati presso la cancelleria del Tribunale, tra il 28 febbraio e il 3 aprile 2000, sette delle otto imprese cui era stata irrogata un’ammenda, tra cui la Dalmine, hanno proposto ricorso contro la decisione.
6. La Dalmine concludeva per l’annullamento totale o parziale della decisione impugnata, o in subordine, per l’annullamento dell’ammenda irrogata o la riduzione del suo importo e per la condanna della Commissione alle spese.
7. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha:
– annullato l’art. 1, n. 2, della decisione nella parte in cui accertava l’esistenza dell’infrazione contestata alla Dalmine anteriormente al 1°gennaio 1991;
– fissato l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in EUR 10 080 000;
– respinto il ricorso quanto al resto;
– condannato ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
8. Con il ricorso in oggetto, la Dalmine chiede che la Corte voglia:
– annullare del tutto o parzialmente la sentenza impugnata;
– annullare la decisione della Commissione impugnata in primo grado;
– in subordine, annullare o ridurre l’ammenda fissata all’art. 4 della decisione controversa;
– sempre, in subordine, rinviare la causa al Tribunale per un nuovo giudizio dello stesso sulla base della decisione della Corte;
– condannare la Commissione alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte.
9. La Commissione chiede alla Corte di respingere integralmente il ricorso, in quanto parzialmente irricevibile e in ogni caso in quanto privo di qualsiasi fondamento e di condannare la ricorrente alle spese.
V – I motivi della ricorrente e gli argomenti delle parti
10. La Dalmine solleva contro la sentenza impugnata dieci motivi che possono essere ripartiti in quattro gruppi:
– due motivi riguardano vizi di procedura;
– tre riguardano vizi nella sentenza impugnata attinenti all’accertamento dell’infrazione di cui all’art. 1 della decisione;
– tre vertono su vizi attinenti all’accertamento dell’infrazione di cui all’art. 2 della decisione;
– due motivi, infine, attengono all’importo dell’ammenda.
11. I primi tre motivi sono più o meno a sé stanti. Il quarto e quinto motivo, il sesto, settimo e ottavo motivo ed il nono e decimo motivo sono più strettamente collegati tra loro. In prosieguo tratterò i diversi motivi così raggruppati.
A – Il primo motivo: la legittimità dei quesiti posti dalla Commissione nel corso dell’indagine.
1. Contesto e iter logico del Tribunale
12. Il 13 febbraio e il 22 aprile 1997 la Commissione richiedeva alla ricorrente informazioni riguardanti fra l’altro la presunta partecipazione della Dalmine a pratiche illecite, segnatamente ad accordi sulla protezione dei mercati nazionali e sui prezzi. La Dalmine non avrebbe risposto esaurientemente in proposito.
13. Il 12 giugno 1997 la Commissione invitava nuovamente la Dalmine a fornire le informazioni richieste. Ritenendo ancora incomplete le risposte, la Commissione, con decisione 6 ottobre 1997 (4), intimava alla ricorrente di fornire le informazioni richieste entro un termine di trenta giorni, salvo incorrere in una penalità di mora. Avverso tale decisione la Dalmine proponeva ricorso dinanzi al Tribunale. Tale ricorso era dichiarato irricevibile (5).
14. In primo grado la Dalmine impugnava quindi nuovamente la legittimità della menzionata decisione sostenendo che quest’ultima l’avrebbe costretta ad autoincolparsi e di averne pertanto subito un danno.
15. Nella sua valutazione del motivo di cui trattasi il Tribunale, ricordando la giurisprudenza di cui alle sentenze Orkem/Commissione (6) e Mannesmannröhrenwerke/Commissione (7) ribadiva che le imprese alle quali è rivolta una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 11, n. 5, del regolamento n. 17 (8) dispongono della facoltà di non rispondere laddove, obbligate a una risposta, finirebbero con l’ammettere l’esistenza di infrazioni (punto 45 della sentenza impugnata).
16. Successivamente il Tribunale ricordava in proposito che, secondo costante giurisprudenza (9), le imprese non sono tenute a fornire risposte a semplici richieste di informazioni ai sensi dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 17, ragion per cui esse non possono pretendere che il loro diritto a non autoincolparsi sia stato violato una volta che abbiano risposto spontaneamente a richieste siffatte (punto 46 della sentenza impugnata).
17. Senza esaminare la questione se il motivo di cui trattasi potesse essere considerato ricevibile, il Tribunale si limitava a rilevare che la decisione impugnata della Commissione potrebbe essere illegittima solo qualora le domande oggetto della decisione 6 ottobre 1997 avessero portato la Dalmine ad ammettere l’esistenza delle infrazioni constatate nella decisione impugnata. La Commissione aveva effettivamente posto una lunga serie di quesiti con la sua domanda iniziale, datata 22 aprile 1997, ma, come dichiarava il Tribunale, le richieste da essa indirizzate alla Dalmine nella decisione 6 ottobre 1997 riguardavano soltanto la produzione di documenti e di informazioni puramente oggettivi. Una richiesta siffatta non era dunque idonea ad indurre la Dalmine ad ammettere l’esistenza di un’infrazione (punto 47 della sentenza impugnata).
2. Le censure della ricorrente
18. Secondo la ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nonché una violazione dei diritti della difesa in quanto ha ritenuto legittimi i quesiti posti dalla Commissione nel corso dell’indagine. In tal modo, è stato violato il diritto della ricorrente a non contribuire alla propria incriminazione. A sostegno della sua affermazione, essa fa riferimento in particolare al quesito 1, lett. d), contenuto nell’allegato 1 della decisione 6 ottobre 1997 (10). La risposta a tale quesito, a suo parere, avrebbe indubbiamente comportato un’autoincriminazione.
19. All’udienza la ricorrente ha ancora rilevato che tale motivo non può essere valutato con un meccanico riferimento alla costante giurisprudenza, quale è riassunta ancora una volta dal Tribunale nella sentenza Mannesmann. I fatti e le circostanze che hanno contribuito a determinare la pronuncia della sentenza Mannesmann, differiscono in larga misura da quelli che sono alla base della presente causa.
3. La risposta della Commissione
20. La Commissione sofferma la propria attenzione sul fatto che la premessa sulla quale riposa il ragionamento della ricorrente non è corretta. Effettivamente il quesito cui si riferisce la Dalmine è contenuto al punto 1, lett. d), dell’allegato I della decisione 6 ottobre 1997. Nondimeno la ricorrente non era obbligata a rispondere a tale quesito, come risulta dall’art. 1 del dispositivo della decisione (11).
21. Considerato che non sussisteva per la Dalmine alcun dovere di rispondere al quesito di cui trattasi, il Tribunale poteva a giusto titolo dichiarare che nella fattispecie non sussisteva una violazione dei diritti della difesa.
22. Peraltro, osserva ancora la Commissione, la Dalmine non ha mai risposto al quesito 1, lett. d).
4. Valutazione
23. Il diritto di una persona fisica o giuridica, che è oggetto di un’indagine sulle possibili violazioni delle regole della concorrenza di cui al Trattato CE, a non essere costretta ad autoincriminarsi rientra tra i principi del diritto a un processo equo nel quale devono essere rispettati i diritti della difesa.
24. Ciò è stato espressamente riconosciuto dalla Corte e dal Tribunale nella loro giurisprudenza in precedenza citata.
25. Tale principio del diritto ad un equo processo ha quale elemento chiave che nessuno può essere costretto (12) ad autoincriminarsi. Laddove non vi sia costrizione, la parte nei confronti della quale è effettuata l’indagine è messa in condizione di decidere se e come rispondere ai quesiti ad essa rivolti.
26. In tale decisione essa può farsi guidare da considerazioni ampiamente divergenti quali i vantaggi e gli svantaggi di una collaborazione con la Commissione in una successiva indagine, la qualità degli indizi prodotti nei suoi confronti e, in connessione a tutto ciò, le sue attese circa la possibilità di successo o di fallimento dell’indagine.
27. Laddove manchi la libertà di soppesare i quesiti posti, in quanto l’interessato è tenuto a rispondervi, è allora determinante il contenuto di tali quesiti per valutare se sia stato rispettato o meno il divieto di costringere all’autoincriminazione.
28. Nella valutazione di questo primo motivo non giungiamo affatto a questa seconda fase, che nella fattispecie costringerebbe ad un più attento esame del contenuto del quesito 1, lett. d), dell’allegato I alla decisione 6 ottobre 1997.
29. L’art. 1 del dispositivo della decisione enumera, infatti, esaustivamente i quesiti ai quali la Dalmine doveva rispondere. Fra essi non compare il quesito 1, lett. d).
30. La Dalmine era quindi libera di rispondere o meno a tale quesito ed essa ha scelto di non rispondervi.
31. Da ciò consegue che il motivo è infondato: non sussisteva alcun obbligo e non si è avuta alcuna risposta della Dalmine che possa essere considerata un’autoincriminazione.
32. Per l’ipotesi in cui il motivo sia di più ampia portata, come suggerito dalla ricorrente all’udienza, e implichi che il divieto di porre quesiti che possono indurre all’autoincriminazione deve estendersi anche ai quesiti riguardo ai quali la parte oggetto di indagine non ha obbligo di risposta, tale ipotesi portata alle estreme conseguenze condurrebbe al risultato un po’ assurdo che l’autorità che conduce l’indagine non potrebbe più chiedere all’indagato una confessione volontaria, anche laddove gli altri elementi di prova fossero schiaccianti.
33. Una siffatta interpretazione estensiva del motivo – anche laddove fosse possibile, giacché l’argomentazione che la ricorrente ha avanzato al riguardo all’udienza non era né chiara né precisa – non aumenta pertanto le possibilità di considerarlo fondato.
B – Il secondo motivo: violazione e errata applicazione del diritto comunitario e violazione dei diritti della difesa per aver dichiarato ammissibile e aver utilizzato come mezzo di prova il documento «Sharing Key»
1. Contesto e iter logico del Tribunale
34. In primo grado la ricorrente sosteneva che il documento «Sharing key» era inammissibile come prova delle infrazioni constatate agli artt. 1 e 2 della decisione impugnata, in quanto la Commissione non aveva rivelato l’identità del suo autore né la sua origine. In mancanza di tali informazioni, l’autenticità e la forza probatoria di tale documento a carico dovevano essere valutate con la necessaria cautela (punto 67 della sentenza impugnata).
35. Nella sentenza impugnata il Tribunale, dopo aver ricordato il principio della libertà di forma dei mezzi probatori che, secondo costante giurisprudenza, prevale nel diritto comunitario (13), concludeva che gli argomenti della Dalmine potevano essere in effetti rilevanti per valutare la credibilità e, pertanto, il valore probatorio del documento «Sharing key», ma che non c’era motivo di considerare quest’ultimo una prova inammissibile (punti 72 e 73 della sentenza impugnata).
36. In primo grado la ricorrente contestava, inoltre, l’uso dei verbali degli interrogatori di ex dirigenti della Dalmine effettuati nell’ambito di un’indagine – penale – diversa dall’indagine della Commissione di cui trattasi. Tali verbali sarebbero stati inammissibili quali mezzi di prova. A sostegno della propria affermazione faceva riferimento alla sentenza «Banche spagnole» (14) che sarebbe di applicazione conforme nella presente causa (punti 76 e 77 della sentenza impugnata).
37. Il Tribunale confutava il riferimento alla sentenza «Banche spagnole», affermando che tale sentenza concerne l’utilizzo da parte delle autorità nazionali di informazioni raccolte dalla Commissione in conformità all’art. 11 del regolamento n. 17. Questa situazione è disciplinata dall’art. 20 del regolamento n. 17. Pertanto la questione se le informazioni di cui trattasi possano essere messe dalla Commissione a disposizione delle autorità nazionali e se esse possano essere utilizzate come mezzi di prova da tali autorità deve essere risolta secondo il diritto comunitario (punti 84 e 85 della sentenza impugnata).
38. Nondimeno la questione se le autorità nazionali competenti possano trasmettere alla Commissione informazioni raccolte in conformità del diritto penale nazionale, in linea di principio, deve essere valutata alla luce delle disposizioni nazionali che disciplinano l’indagine nazionale di cui trattasi. Tale questione deve essere pertanto esaminata dal giudice nazionale (15). Dall’argomentazione della Dalmine non risultava che essa avesse mai sottoposto ad un giudice italiano competente la questione dell’utilizzo a livello comunitario dei verbali summenzionati e neppure che essa avesse fornito al Tribunale elementi atti a dimostrare che tale utilizzo era contrario alle disposizioni di diritto italiano applicabili (punti 86 e 87 della sentenza impugnata).
39. Il Tribunale concludeva il proprio ragionamento dichiarando che gli argomenti della Dalmine riguardavano tutt’al più l’efficacia probatoria dei verbali in questione, ma non l’ammissibilità degli stessi nella fattispecie (punto 90 della sentenza impugnata).
2. Le censure della ricorrente
40. Le censure mosse dalla ricorrente riguardano l’ammissione quali elementi di prova dapprima del documento «Sharing key» e quindi dei verbali degli interrogatori di ex dirigenti della Dalmine.
41. A sostegno della prima censura la ricorrente deduce che il documento «Sharing key» è anonimo sotto un duplice aspetto: non è nota l’identità di colui che l’ha consegnato alla Commissione e sono anche ignoti il suo autore e le circostanze in cui è stato redatto.
42. Ricordando la giurisprudenza nelle cause Commissione/Tordeur(16), Vela e Tecnagrind/Commissione e Met-Trans Sagpol(17) la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare irricevibile un documento di questo tipo.
43. La ricorrente ricorda inoltre che per dichiarare ammissibile quale elemento di prova un documento anonimo, in ogni caso se ne sarebbero dovute esaminare la fondatezza e la credibilità. Anche in tal caso un documento di questo tipo avrebbe potuto tutt’al più dare adito all’apertura di un’indagine, ma non avrebbe potuto essere utilizzato quale elemento di prova dell’asserita violazione delle regole di concorrenza del Trattato stesso.
44. In proposito la Dalmine sottolinea che la sentenza impugnata è intrinsecamente contraddittoria in quanto il Tribunale, da un lato, sostiene che gli argomenti della Dalmine potevano essere rilevanti per valutare l’affidabilità del documento, ma, d’altro lato, non procede ad un siffatto esame di merito.
45. Il Tribunale avrebbe dovuto infine esaminare se effettivamente sussistessero gravi ragioni per la Commissione per non rivelare l’identità del suo informatore.
46. Con riferimento alla seconda censura la ricorrente osserva in primo luogo che la Commissione avrebbe dovuto informarla il più rapidamente possibile di essere in possesso dei detti verbali. Un’omissione di questo tipo costituirebbe una violazione del principio del diritto ad un processo equo, così come è sancito all’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU») ed elaborato nella giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell’uomo.
47. In secondo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale si è effettivamente pronunciato sulla questione se i verbali fossero legittimamente venuti in possesso della Commissione, ma ha omesso di rispondere alla questione chiave, vale a dire se tali documenti potessero essere utilizzati dalla Commissione nel condurre la propria indagine. A suo parere la Commissione poteva utilizzare tali documenti unicamente quali indizi, ma non quali elementi di prova della sussistenza di una violazione commessa dalla Dalmine (18). In proposito essa sottolinea ancora che i documenti di cui trattasi erano solo provvisori e che la loro credibilità non era stata accertata nel procedimento penale per il quale essi erano stati redatti.
3. Gli argomenti della Commissione
48. Con riferimento alla prima censura la Commissione contesta che il documento «Sharing key» avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Tale affermazione della ricorrente non è suffragata in alcun modo dalla giurisprudenza cui essa fa riferimento.
49. In particolare dal punto 29 della sentenza Met-Trans Sagpol (19) non può ricavarsi alcun argomento per affermare che i mezzi di prova che sono inammissibili nel diritto processuale degli Stati membri devono essere dichiarati inammissibili a livello comunitario. Anche laddove l’affermazione fosse corretta, quod non, le «procedure analoghe» da prendersi in considerazione per valutare l’ammissibilità dei mezzi di prova nei procedimenti avviati dalla Commissione in materia di concorrenza, non dovrebbero certamente limitarsi al diritto processuale penale di un solo Stato membro, ma dovrebbero comprendere perlomeno il diritto penale formale e sostanziale di diversi Stati membri.
50. Circa l’affermazione che il Tribunale, prima di dichiarare ammissibile e utilizzabile il documento «Sharing key», avrebbe dovuto quantomeno esaminare gli argomenti della ricorrente sulla credibilità di tale documento, la Commissione reagisce osservando che la ricorrente non ha affatto avanzato tali argomenti in primo grado. Essa non può pertanto imputare al Tribunale di non aver esaminato la credibilità del detto documento.
51. Ad abundantiam, la Commissione osserva ancora, in proposito, che in due procedimenti paralleli in primo grado, la credibilità del documento «Sharing key» è stata invece messa espressamente in discussione (20).
52. Al riguardo il Tribunale ha dichiarato che «la credibilità di tale documento è innegabilmente ridotta dal fatto che le circostanze della sua redazione sono in larga parte sconosciute e che le affermazioni della Commissione al riguardo non possono essere verificate» (21). Nondimeno «il documento “Sharing Key” conserva un certo valore probatorio per corroborare, nell’ambito di un complesso di indizi concordanti preso in considerazione dalla Commissione, talune delle affermazioni essenziali che figurano nelle dichiarazioni del sig. Verluca riguardo all’esistenza di un accordo di ripartizione dei mercati che interessi i tubi OCTG senza saldatura» (22).
53. Riguardo all’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe a torto mancato di esaminare se sussistessero effettivamente gravi motivi per mantenere segreta l’identità dell’informatore, la Commissione rileva che tale argomento è stato già respinto dalla Corte nella sentenza Adams (23).
54. Con riferimento alla seconda censura la Commissione osserva che l’affermazione secondo la quale essa avrebbe dovuto immediatamente informare la ricorrente non appena i verbali di cui trattasi erano venuti in suo possesso manca di qualsiasi fondamento giuridico. Siffatto fondamento giuridico neppure può essere ricavato dalla CEDU e dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell’uomo.
55. Inoltre, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, la ricorrente ha diritto di accedere al fascicolo dal momento dell’invio della comunicazione degli addebiti o immediatamente dopo tale invio. Ciò rappresenta una garanzia sufficiente per i diritti della difesa. La ricorrente non è stata in grado di dimostrare perché l’aver preso conoscenza dei verbali al momento della comunicazione degli addebiti e non in precedenza avrebbe leso i suoi diritti della difesa.
56. Alla seconda censura della ricorrente la Commissione controbatte che così come, ai sensi dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 17, può ottenere qualsiasi informazione dai governi e dalle autorità competenti degli Stati membri, essa può anche utilizzare tali informazioni.
57. Il Tribunale ha inoltre a giusto titolo statuito che non rientra né nella sua competenza né in quella della Commissione pronunciarsi sulla legittimità della provenienza di siffatte informazioni alla luce del pertinente diritto processuale nazionale (24). Tale valutazione spetta al giudice nazionale competente.
58. Orbene, come rileva il Tribunale (25), in primo grado la ricorrente non ha sollevato alcun argomento da cui possa risultare che un organo giurisdizionale italiano sia mai stato adito per stabilire se la trasmissione dei verbali e il loro uso a livello comunitario fossero legittimi o meno.
4. Valutazione
59. Per quel che riguarda la prima censura di questo motivo posso limitarmi a rinviare alle mie conclusioni nella causa Salzgitter Mannesmann (in precedenza Mannesmannröhren-Werke) GmbH/Commissione (26).
60. Nei paragrafi 50-70 delle dette conclusioni ho esaminato analoghi argomenti, pur se un po’ più ampiamente elaborati, relativi all’ammissibilità del documento «Sharing key» e li ho respinti.
61. A mio parere il ragionamento da me seguito in tali conclusioni può essere pienamente applicato agli argomenti formulati dalla Dalmine a sostegno della sua prima censura.
62. Neppure è necessario che mi soffermi lungamente sulla seconda censura.
63. Per il primo argomento addotto dalla ricorrente, ovvero che la Commissione avrebbe dovuto immediatamente informarla non appena entrata in possesso dei verbali di cui trattasi, non riesco, al pari del Tribunale nel punto 83 della sentenza impugnata, a rinvenire alcun punto di collegamento nel pertinente diritto comunitario.
64. Neppure sussistono, a mio parere, ragioni per interpretare il principio del diritto ad un equo processo in modo tale che in esso debba essere fatto rientrare l’obbligo della Commissione cui si riferisce la ricorrente. Laddove la Commissione, in quanto autorità competente, fosse tenuta, nella prima fase della propria indagine, a comunicare ai presunti autori di una violazione i dati in base ai quali potrebbe sorgere il sospetto di un’infrazione alle norme della concorrenza contenute nel Trattato, siffatto obbligo potrebbe seriamente complicare, se non rendere impossibile la prosecuzione e il completamento dell’indagine.
65. Le imprese interessate potrebbero, infatti, fin dalla fase iniziale dell’indagine, adottare i provvedimenti necessari per ostacolare la raccolta di ulteriore materiale di prova da parte della Commissione (27).
66. Il secondo argomento è un po’ più complicato.
67. La ricorrente afferma in sostanza che il Tribunale, nel valutare se i verbali di cui trattasi fossero ammissibili e utilizzabili quali elementi di prova, non si sarebbe dovuto limitare a chiedersi in base a quale diritto e da quale giudice dovesse essere valutata la legittimità della trasmissione alla Commissione di materiale raccolto nell’ambito di un’indagine penale nazionale e dell’uso di tale materiale quale prova a sostegno dell’asserita violazione.
68. Oltre a ciò il Tribunale si sarebbe dovuto chiedere se il materiale, che la Commissione aveva ricevuto dalle autorità nazionali e nei cui confronti poteva sussistere il sospetto che non era stato trasmesso legittimamente, fosse in quanto tale ammissibile e utilizzabile come prova.
69. È in tale contesto che la ricorrente fa riferimento alla sentenza «Banche spagnole», più volte menzionata, e sostiene, per analogia, che le informazioni che la Commissione ottiene dalle autorità nazionali possono essere utilizzate solo internamente e unicamente quali indizi di una possibile violazione, come, secondo tale sentenza, avviene con riguardo alle informazioni fornite dalla Commissione alle autorità nazionali.
70. A mio parere, questo ingegnoso ragionamento non può essere accolto, in quanto esso trascura il fatto che la citata sentenza della Corte riposa su un’analisi sistematica delle competenze della Commissione nella raccolta delle informazioni, della portata di tali competenze e degli interessi delle persone implicate che devono essere rispettati dalla Commissione nell’esercizio delle sue competenze. Su tale base la Corte ha concluso che l’uso delle informazioni fornite dalla Commissione alle autorità nazionali può essere accompagnato da restrizioni.
71. Orbene, le questioni se un’autorità nazionale possa fornire informazioni alla Commissione, quali siano i limiti e le condizioni che possono essere collegati all’uso di tale materiale da parte della Commissione e se il detto materiale possa essere reso pubblico, possono essere risolte solo dal giudice nazionale in base al diritto nazionale applicabile, come il Tribunale ha giustamente rilevato nel punto 86 della sentenza impugnata.
72. Da ciò consegue che la Commissione, qualora chieda informazioni agli organi nazionali in base all’art. 11, n. 1, del regolamento n. 17, può confidare nel fatto che, ove possibile e necessario, potrà utilizzarle quali elementi di prova nei limiti in cui l’autorità nazionale non abbia subordinato l’uso di tali informazioni a limitazioni e condizioni basate sul diritto nazionale. Tali informazioni sono pertanto, fatte salve le limitazioni e condizioni ad esse poste dalle autorità nazionali competenti, ammissibili e utilizzabili quali elementi di prova.
73. Tale risultato non è in contrasto con il diritto dei convenuti ad un processo equo. Essi mantengono per due volte, tanto dinanzi alla Commissione quanto dinanzi al Tribunale, la possibilità di dimostrare che l’informazione di cui trattasi è stata fornita illegittimamente secondo il diritto nazionale o che a torto non sono state collegate al suo uso determinate condizioni e limitazioni.
74. Un’argomentazione siffatta dovrà tuttavia fondarsi su precedenti azioni dinanzi al giudice nazionale competente ad interpretare il diritto nazionale di cui trattasi e sulla giurisprudenza di quest’ultimo.
75. Un mero richiamo al diritto nazionale non è pertanto sufficiente a suffragare l’inammissibilità quali elementi di prova delle informazioni nazionali di cui trattasi. Ciò, infatti, comporterebbe sempre l’automatica inammissibilità della prova considerata oppure esigerebbe dal giudice comunitario un esame per il quale non è competente.
76. Giacché dal fascicolo della presente causa in primo grado non emerge alcuna azione della ricorrente dinanzi al giudice nazionale competente all’esame della legittimità dell’invio dei verbali di cui trattasi e del loro uso da parte della Commissione, e neppure è presente un qualche dato specifico da cui possa risultare che il detto uso sia contrario al diritto italiano applicabile, il Tribunale poteva dichiarare i detti verbali ammissibili e utilizzabili quali elementi di prova a sostegno di una presunta violazione commessa dalla Dalmine.
77. Perciò anche la seconda censura di questo motivo va respinta in quanto infondata.
C – Il terzo motivo: violazione dell’art. 81 CE a causa dell’inclusione nella decisione controversa di argomenti non correlati agli addebiti comunicati alla ricorrente.
1. Contesto e iter logico del Tribunale
78. In primo grado la Dalmine lamentava il fatto che nella decisione impugnata erano menzionati determinati fatti che, pur non avendo relazione con le violazioni accertate, potevano recarle pregiudizio, quali le constatazioni relative alle regole di concorrenza riguardanti i mercati al di fuori della Comunità e la fissazione dei prezzi (28), non attinenti alle violazioni accertate agli artt. 1 e 2 della decisione impugnata.
79. Nel punto 134 della sentenza impugnata il Tribunale dichiarava che «nessuna norma di diritto permette al destinatario di una decisione di contestare, nell’ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE, determinati motivi di quest’ultima, a meno che tali motivi non producano effetti giuridici obbligatori atti a pregiudicare i suoi interessi (29). In linea di principio i motivi di una decisione non sono idonei a produrre effetti del genere. Nella fattispecie la ricorrente non ha dimostrato in qual modo i motivi impugnati siano idonei a produrre effetti che modifichino la sua situazione giuridica».
2. La censura della ricorrente
80. A sostegno di tale motivo la ricorrente fa valere sostanzialmente una sola censura, ovvero che il Tribunale al punto 134 della sentenza impugnata a torto non avrebbe preso in considerazione l’art. 21, n. 2, del regolamento 17. Secondo tale disposizione la Commissione avrebbe potuto e dovuto limitarsi a riprodurre il contenuto essenziale della decisione, tenendo in tal modo conto del legittimo interesse delle imprese a che non siano resi pubblici i loro segreti professionali.
3. Gli argomenti della Commissione
81. Secondo la Commissione il Tribunale ha giustamente dichiarato che, da un lato, il destinatario di una decisione non può contestare, nell’ambito di un ricorso di annullamento, determinati motivi di quest’ultima a meno che tali motivi non producano effetti giuridici obbligatori atti a pregiudicare i suoi interessi, e che dall’altro, nella fattispecie la Dalmine non aveva dimostrato in qual modo i motivi impugnati fossero idonei a produrre effetti atti a modificare la sua situazione giuridica.
4. Valutazione
82. Questo motivo non può essere accolto. Qualora la ricorrente si opponga alla riproduzione di determinati elementi di fatto nella decisione, da essa non ritenuti atti a fondare l’accertamento della violazione effettuato dalla Commissione, essa non può, come giustamente rileva il Tribunale, contestarla nell’ambito di un ricorso che è diretto proprio all’annullamento della decisione con cui è accertata la violazione.
83. Qualora la ricorrente consideri eccepibile la divulgazione di tali elementi di fatto, poiché in tal modo sono divulgati i suoi segreti professionali meritevoli di tutela o poiché in tal modo essa potrebbe rischiare azioni per il risarcimento dei danni da parte di terzi, può chiedere alla Commissione di tenerne conto all’atto della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale (30).
84. Laddove invece la ricorrente ritenesse che le modalità di pubblicazione della decisione le hanno arrecato un danno, su tale base può proporre dinanzi alla Corte un ricorso per risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, qualora ricorrano per il resto i presupposti per la proposizione di un ricorso di questo tipo. Non è necessario che mi soffermi ulteriormente in proposito nella valutazione di tale motivo in sede di impugnazione.
D – Il quarto motivo: errore di diritto, errata valutazione dei fatti e vizi di motivazione con riferimento all’infrazione di cui all’art. 1 della decisione impugnata
– Il quinto motivo: errore di diritto, errata valutazione delle prove e vizi di motivazione con riferimento agli effetti dell’infrazione sugli scambi fra Stati membri
2. Contesto e iter logico del Tribunale
85. In primo grado la Dalmine sollevava due motivi contro l’art. 1 della decisione della Commissione:
– la decisione non rispondeva all’obbligo di motivazione di cui all’art. 253 CE e l’art. 81 CE non era stato correttamente applicato, più in particolare la Commissione non aveva approfonditamente analizzato il mercato rilevante e non era quindi in grado di valutare se ricorressero le condizioni per l’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, cosicché aveva violato la detta disposizione (punto 137 della sentenza impugnata);
– la sua partecipazione all’infrazione di cui all’art. 1 della decisione impugnata non aveva avuto un effetto percettibile sulla concorrenza, anche per la sua posizione modesta sul mercato italiano dei tubi OCTG standard e dei linepipe «project» e per il comportamento indisciplinato da essa tenuto nel rispettare l’intesa (punto 159 della sentenza impugnata).
86. Nei punti 138-141 della sentenza impugnata il motivo menzionato per primo era inoltre ulteriormente elaborato in tre affermazioni:
– la Commissione non aveva fornito dati specifici sul mercato dei tubi OCTG standard e dei linepipe «project»; essa aveva basato la sua analisi di mercato su un insieme molto più vasto di prodotti. Perciò la tabella figurante al punto 68 della decisione impugnata forniva un quadro completamente distorto della situazione sul mercato italiano dei tubi OCTG standard. L’analisi del mercato rilevante effettuata dalla Commissione era pertanto inadeguata (punti 138 e 139 della sentenza impugnata);
– sebbene la Dalmine vantasse effettivamente una posizione piuttosto solida sul mercato italiano dei linepipe «project», i linepipe «project» avrebbero rappresentato, tuttavia, solo un’esigua parte dell’intero mercato italiano dei linepipe (punto 141 della sentenza impugnata).
87. Nei punti 145-158 il Tribunale esaminava dettagliatamente gli argomentidi cui sopra.
88. Il primo argomento veniva valutato dal Tribunale nei punti 145-151 della sentenza impugnata. Dopo aver riassunto nei punti 145 e 146 dapprima la giurisprudenza pertinente in materia di requisiti cui deve rispondere la motivazione e successivamente quella in materia di censure vertenti sull’ultroneità dei motivi, il Tribunale ribadiva, nel punto 147, la costante giurisprudenza secondo cui non è necessario dimostrare l’esistenza di un effetto pregiudizievole sulla concorrenza per provare una violazione dell’art. 81 CE, una volta che sia stata dimostrata l’esistenza di un accordo o di una pratica concordata finalizzati al restringimento della concorrenza.
89. Al punto 148 era poi esposto l’elemento centrale del ragionamento del Tribunale: «Orbene, si deve rilevare che nella fattispecie la Commissione si è basata, a titolo principale, sull’oggetto anticoncorrenziale dell’accordo di ripartizione dei mercati, fra cui i mercati tedesco, britannico, francese e italiano, per constatare l’esistenza dell’infrazione di cui all’art. 1 della decisione impugnata, e che invoca elementi probatori documentali in tal senso (v., in particolare, punti 62‑67 della decisione impugnata, nonché sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. nel precedente punto 111, punti 173-337)» (31).
90. Nei punti 149 e 151 della sentenza impugnata il Tribunale traeva di seguito le seguenti conclusioni:
– al punto 68 della decisione impugnata, riguardante gli effetti del detto accordo, era indicato un motivo alternativo per la sussistenza dell’infrazione e tale punto pertanto è, di per sé, superfluo nell’economia generale della motivazione della decisione impugnata. Così, anche supponendo che la Dalmine possa dimostrare l’insufficienza di questa motivazione alternativa, ciò non le gioverebbe in quanto nella fattispecie l’oggetto anticoncorrenziale è già adeguatamente dimostrato;
– dato che la Commissione non è tenuta a dimostrare l’esistenza di un effetto pregiudizievole sulla concorrenza per provare una violazione dell’art. 81 CE, una volta dimostrata l’esistenza di un accordo finalizzato al restringimento della concorrenza, gli argomenti della Dalmine relativi agli effetti dell’accordo sono irrilevanti.
91. Il Tribunale valutava il secondo argomento nei punti 152-155 della sentenza impugnata:
– la Commissione si è basata su tutta una serie di prove relative all’oggetto dell’accordo imputato delle quali la Dalmine non nega la rilevanza (32), in particolare sulle dichiarazioni del sig. Verluca, e non soltanto sull’elemento di cui la Dalmine contesta il valore probatorio. Così, tali critiche, quand’anche fondate, non possono condurre di per sé all’annullamento della decisione impugnata (punto 152);
– peraltro la dichiarazione del sig. Biasizzo è in sintonia con quella dei colleghi ed è inoltre accertato che per un certo periodo di tempo egli era responsabile della vendita dei prodotti oggetto della decisione (punti 153 e 154);
– pertanto la deposizione del sig. Biasizzo è credibile, specie ove corrobora le dichiarazioni del sig. Verluca quanto all’esistenza di un accordo per la ripartizione dei mercati nazionali (punto 155).
92. Il terzo argomento, ovvero che l’accordo di ripartizione del mercato punito nell’art. 1 della decisione non aveva avuto effetto sul commercio tra gli Stati membri, veniva respinto dal Tribunale con la mera constatazione che un accordo avente ad oggetto la ripartizione dei mercati nazionali della Comunità, quale quello di cui trattasi, aveva necessariamente come effetto potenziale – che si sarebbe realizzato qualora fosse stato attuato – la riduzione del volume degli scambi intracomunitari (33) (punti 156 e 157 della sentenza impugnata).
93. Il Tribunale respingeva il secondo motivo in primo grado con i due argomenti seguenti:
– la Commissione aveva tenuto conto dell’oggetto restrittivo della concorrenza dell’accordo di ripartizione dei mercati al quale la Dalmine aveva partecipato, di modo che l’eventuale mancanza di prove circa gli effetti anticoncorrenziali del comportamento individuale di quest’ultima era ininfluente ai fini dell’accertamento nei suoi confronti dell’infrazione di cui all’art. 1 della decisione impugnata (34) (punto 161 della sentenza impugnata);
– quanto al fatto che la Dalmine pretendeva di aver conservato in concreto la sua libertà di azione, il Tribunale ricordava che, secondo una giurisprudenza costante (35), si può ritenere che un’impresa che partecipi a riunioni tra imprese aventi un oggetto anticoncorrenziale senza prendere pubblicamente le distanze dal loro oggetto, inducendo così gli altri partecipanti a credere che essa aderisca all’intesa risultante da tali riunioni e che vi si atterrà, partecipi all’intesa in questione (punto 162 della sentenza impugnata).
3. Le censure della ricorrente
94. A sostegno del quarto motivo la ricorrente avanza due censure.
95. Nella prima censura, accuratamente elaborata, la ricorrente imputa al Tribunale un’errata rappresentazione dei fatti nonché vizi di motivazione con riferimento all’esistenza dell’infrazione di cui all’art. 1 della decisione.
96. Secondo la ricorrente i motivi da essa addotti in primo grado – diversamente da quanto indicato dal Tribunale – sarebbero diretti in primo luogo a smentire che il presunto accordo abbia avuto effetti percettibili sul mercato dei prodotti considerati, ma soprattutto a smentire la tesi dell’esistenza stessa di un accordo di ripartizione del mercato o perlomeno a porla in serio dubbio.
97. Il Tribunale avrebbe commesso un duplice errore nel ritenere senz’altro, nei citati brani della sentenza impugnata, senza valutare gli elementi di prova documentali menzionati ai punti 53, 54 e 62-67 della decisione controversa, che fosse dimostrata la sussistenza di un accordo mirante alla ripartizione dei mercati e nel ritenere di conseguenza di potersi esimere da un’analisi dei rapporti di mercato dalla quale poteva essere eventualmente desunta l’esistenza di un accordo siffatto.
98. Negli argomenti da avanzati dalla ricorrente in primo grado il Tribunale avrebbe dovuto trovare motivo per esaminare gli elementi esplicitamente menzionati nella decisione alla luce della questione se essi fornissero prove sufficienti dell’esistenza di un accordo di ripartizione dei mercati comunitari.
99. Successivamente la ricorrente mette in discussione i seguenti elementi di prova che il Tribunale a torto avrebbe omesso di analizzare:
– la dichiarazione del sig. Verluca (decisione, punto 53);
– l’«entretien BSC» (decisione, punto 62);
– la risposta della British Steel in data 31 ottobre 1997 alla richiesta di informazioni della Commissione (decisione, punto 54);
– la dichiarazione del sig. Biasizzo dinanzi al pubblico ministero di Bergamo (decisione, punti 54 e 64);
– la dichiarazione del sig. Becher (decisione, punto 63);
– la risposta scritta della Dalmine, datata 4 aprile 1997, alla richiesta di informazioni della Commissione in data 13 febbraio 1997 (decisione, punto 65).
100. A suo parere, un’analisi più approfondita degli elementi di prova avrebbe dovuto condurre alla conclusione che era impossibile desumere dagli stessi la sussistenza dell’accordo di ripartizione dei mercati di cui all’art. 1 della decisione.
101. Con la sua seconda censura la ricorrente sostiene che l’analisi dei mercati dei prodotti di cui trattasi nell’ambito della Comunità – non effettuata dal Tribunale – avrebbe dovuto condurre alla conclusione che non poteva sussistere un accordo di ripartizione dei mercati nazionali all’interno della Comunità.
102. Dai dati forniti in proposito dalla ricorrente, che contraddicono la tabella che compare al punto 68 della decisione impugnata, eventualmente potrebbe però dedursi la sussistenza di un accordo per la ripartizione dei mercati nazionali con riferimento ai linepipe «project», ma in nessun caso con riferimento ai tubi OCTG standard.
103. Da quanto precede si deve dedurre che anche nell’ipotesi in cui si fosse avuto un accordo di qualsiasi natura tra i produttori europei e giapponesi, e anche laddove tale accordo si fosse riferito al mercato comunitario, esso non ha trovato applicazione e, in ogni caso, non ha avuto alcun effetto sui movimenti di mercato.
104. La ricorrente sostiene inoltre che l’art. 81 CE non va interpretato e applicato nel senso di equiparare effetti concreti di un accordo vietato agli obiettivi dell’accordo, anche qualora questi ultimi non si siano realizzati e non abbiano quindi potuto avere alcun effetto. Equiparando oggetto ed effetti di un accordo che si asserisce sussistente si potrebbe pervenire ad una sanzione sproporzionata in tutti quei casi in cui gli accordi conclusi per la limitazione della concorrenza non sono stati applicati e, in ogni caso, non hanno avuto effetti significativi.
105. In base a queste due censure la ricorrente conclude per l’annullamento dei punti 145-155 e 161-162 della sentenza impugnata con tutte le conseguenze da ciò derivanti per la decisione controversa e l’ammenda in essa irrogata alla Dalmine.
106. Il quinto motivo comporta una censura secondo cui, dal momento che la sussistenza di un accordo mirante alla ripartizione mercati non è dimostrata, o rispettivamente accertata, né dalla Commissione nella sua decisione, né dal Tribunale nella sentenza impugnata, diventa insostenibile l’affermazione del Tribunale che un accordo siffatto influenzerebbe automaticamente gli scambi intracomunitari.
107. Anche laddove fosse dimostrata la sussistenza di un accordo siffatto – quod non – il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se si fossero effettivamente avuti effetti per gli scambi intracomunitari, a maggior ragione in quanto, come rileva il Tribunale stesso, gli effetti attuali o potenziali devono essere non insignificanti.
108. Considerato che siffatti effetti non insignificanti non sono dimostrati nella decisione controversa, il Tribunale non avrebbe potuto concludere che ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE.
4. Argomenti della Commissione
109. La Commissione combatte la prima censura del quarto motivo con l’argomento che in primo grado la Dalmine non ha contestato gli elementi di prova documentali con cui la Commissione, ai punti 53 e 54 e 62-67 della decisione controversa, ha dimostrato la sussistenza di un accordo mirante alla ripartizione dei mercati.
110. Essa ha invece diretto i suoi strali in primo luogo sulla presunta inammissibilità, rispettivamente inaffidabilità, di taluni degli elementi di prova, in particolare il documento «Sharing Key» e le dichiarazioni del sig. Biasizzo. Inoltre in primo grado essa ha provato soprattutto a dimostrare che la Commissione non era in grado di:
– valutare correttamente gli effetti sulla concorrenza dell’accordo tra i produttori, e ancor meno la gravità dell’infrazione e il ruolo dei diversi operatori nell’osservanza di quest’ultimo;
– esaminare se l’accordo avesse causato una qualche limitazione della concorrenza, fosse stato effettivamente rispettato o addirittura avesse potuto limitare o falsare la concorrenza;
– rendersi conto che la posizione della Dalmine nel mercato era debole, che il ruolo da essa svolto nell’ambito dell’accordo era minimo e che i vantaggi che essa poteva trarne erano trascurabili.
111. Né l’atto introduttivo di ricorso né la replica in primo grado contengono alcuno degli argomenti con cui la Dalmine tenti di mettere in dubbio l’efficacia probatoria o la credibilità degli elementi di prova, argomenti che essa porta ora per la prima volta all’attenzione del giudice.
112. La ricorrente non può pertanto sostenere che nella sentenza controversa sono stati valutati erroneamente gli elementi di prova di cui trattasi, giacché essa non ha in alcun modo chiesto al Tribunale di pronunciarsi al riguardo.
113. La Commissione ritiene pertanto, sulla base della costante giurisprudenza della Corte (36) – secondo cui in sede di impugnazione le parti non possono sollevare motivi che non abbiano dedotto in primo grado –, tale censura irricevibile, salvo per quanto attiene alle dichiarazioni del sig. Biasizzo.
114. Tuttavia, gli argomenti avanzati dalla ricorrente contro i brani della sentenza impugnata relativi a tali dichiarazioni non possono essere accolti alla luce della constatazione fatta dal Tribunale alla fine del punto 152: «Così, queste critiche, quand’anche fondate, non possono condurre di per sé all’annullamento della decisione impugnata».
115. A parere della Commissione, neppure la seconda censura fatta valere a sostegno di tale motivo può essere accolta alla luce della costante e abbondante giurisprudenza della Corte e del Tribunale (37), secondo la quale è superfluo esaminare gli effetti concreti di un accordo (vietato), laddove risulti che esso mira ad ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.
116. Riguardo al quinto motivo della ricorrente la Commissione osserva che questa non ha mai contestato dinanzi al Tribunale che l’accordo mirasse alla ripartizione dei mercati nazionali. Pertanto il Tribunale si sarebbe a giusto titolo basato sulla giurisprudenza in base alla quale non deve essere provata l’effettiva sussistenza di un pregiudizio per il mercato intracomunitario ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, in quanto può essere sufficiente dimostrare che l’accordo può avere un siffatto effetto potenziale (38).
5. Valutazione
117. La maggior parte della prima censura avanzata a sostegno del quarto motivo deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile. Unicamente per la parte che si riferisce ai punti 152-155 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha respinto le censure mosse dalla Dalmine nei confronti delle dichiarazioni del sig. Biasizzo, è giustificato un esame nel merito.
118. Tale conclusione, a mio avviso, consegue inevitabilmente dalla verifica dell’accertamento dei fatti effettuato dal Tribunale nella seconda frase del punto 152 della sentenza impugnata: «È sufficiente constatare a tale proposito che la Commissione si è basata nella decisione impugnata su tutta una serie di prove relative all’oggetto dell’accordo denunciato delle quali la Dalmine non nega la rilevanza (39), in particolare sulle dichiarazioni succinte ma esplicite del sig. Verluca, e non soltanto sull’elemento di cui la Dalmine contesta il valore probatorio».
119. Orbene, dall’esame delle memorie presentate in primo grado risulta incontrovertibilmente che la Dalmine in tale grado del giudizio non ha contestato la sussistenza dell’accordo di cui all’art. 1 della decisione controversa della Commissione, ma ha affermato che esso non si riferiva ai mercati nazionali e comunitari e non rientrava quindi nel divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE.
120. A sostegno di tale affermazione la Dalmine ha avanzato nella fase scritta del procedimento di primo grado due motivi:
a) motivazione insufficiente e contraddittoria e violazione dell’art. 81 CE con riferimento all’analisi di mercato e al comportamento sul mercato delle imprese considerate, e in particolare al ruolo della Dalmine in proposito, nonché in occasione della valutazione del carattere restrittivo dell’accordo che era stato raggiunto nell’ambito del club Europa-Giappone (40);
b) il ruolo limitato della Dalmine nell’ambito degli accordi tra produttori (41).
121. Nella dettagliata esposizione svolta a sostegno del primo motivo nel procedimento di primo grado, la Dalmine criticava l’inaccuratezza con cui, a suo avviso, la Commissione aveva delimitato il mercato rilevante, come risulterebbe dalla tabella contenuta al punto 68 della decisione controversa e da quella di cui all’allegato I della detta decisione. A torto la Commissione non avrebbe fatto distinzione tra i tubi OCTG standard e i tubi OCTG in generale, né tra i linepipe «project» e i linepipe in generale (42). La Dalmine esaminava quindi dettagliatamente il mercato italiano e la posizione da essa occupata su tale mercato e affermava che la Commissione aveva trascurato di analizzare a sufficienza l’effettivo comportamento delle imprese sui mercati specifici dei tubi OCTG standard e dei linepipe «project» (43). La Dalmine metteva poi in dubbio la credibilità delle dichiarazioni del sig. Biasizzo (44). Essa ricordava, infine, di aver venduto, nell’ambito del mercato comunitario al di fuori dell’Italia, alcuni quantitativi di linepipe «project» e che la Commissione aveva mancato di esaminare a sufficienza i rapporti concorrenziali tra i tubi saldati e quelli non saldati (45).
122. Gli argomenti a sostegno del secondo motivo riguardavano, anzitutto, la posizione della Dalmine sui mercati del prodotto rilevante, da cui risultava che essa non aveva potuto operare come leader di mercato, dato questo di cui a torto non si era tenuto conto nella decisione controversa (46). Inoltre, nel suo comportamento sul mercato, la Dalmine si sarebbe preoccupata poco degli accordi esistenti, che peraltro erano scarsamente vincolanti e avevano limitati effetti pratici. Tali accordi inoltre non prevedevano un meccanismo di sanzione (47). Infine, alla luce dell’andamento dei prezzi, gli accordi non avevano arrecato danno ai consumatori ed avevano un’importanza trascurabile per il commercio complessivo nei mercati considerati (48).
123. Dai passaggi qui esaminati del ricorso e della replica in primo grado non risulta che la Dalmine abbia esplicitamente contestato in tale sede la sussistenza dell’accordo di ripartizione del mercato in quanto tale, quale è dimostrato dagli elementi di prova menzionati nei punti 53, 54 e 62-67 della decisione controversa.
124. Nei limiti in cui gli argomenti da essa formulati all’udienza miravano a far valere che dagli altri elementi di prova citati nei punti 53, 54 e 62-67 non poteva ricavarsi la sussistenza di un accordo di ripartizione del mercato intracomunitario (49), la ricorrente aveva in tal modo tentato di dedurre un nuovo motivo (50). Giustamente il Tribunale non lo ha esaminato.
125. Infatti, la norma secondo la quale non è ammessa la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, contenuta all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, va interpretata restrittivamente (51).
126. La ratio di tale interpretazione restrittiva risiede nel fatto che il corretto svolgimento di un processo esige che la controparte della ricorrente sia messa in grado fin dall’inizio di potersi pienamente difendere contro le censure mosse nei suoi confronti. Non è pertanto ammessa la deduzione di nuovi motivi in una fase più avanzata del procedimento – fatta salva la limitata eccezione prevista all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale – neppure qualora avvenga nella forma di un’«interpretazione» del ricorso (52).
127. A margine rilevo ancora che le ricorrenti nella causa parallela T‑44/00 (53) e nelle cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00 (54) avevano invece contestato il valore probatorio degli elementi di prova prodotti dalla Commissione a sostegno della sussistenza di un accordo mirante alla ripartizione del mercato. I motivi esplicitamente formulati a ciò riferentisi sono stati ampiamente esaminati dal Tribunale (55).
128. Constato pertanto che il Tribunale nella seconda frase del punto 152 della sentenza impugnata a giusto titolo ha potuto considerare che la Dalmine non ha contestato il valore probatorio di una serie di prove riguardanti l’oggetto dell’accordo imputatole. Da ciò consegue quindi che le parti relative alla prima censura mossa a sostegno del quarto motivo sono state avanzate per la prima volta nella fase di impugnazione e sono quindi irricevibili (56).
129. A mio giudizio, è irricevibile anche la rimanente parte della prima censura, diretta contro la motivazione con cui il Tribunale ha respinto le critiche mosse dalla ricorrente alle dichiarazioni del sig. Biasizzo.
130. Secondo quanto ha già rilevato il Tribunale stesso al punto 152 della sentenza impugnata, anche nell’ipotesi in cui le critiche della Dalmine riguardanti il valore probatorio delle dichiarazioni del sig. Biasizzo fossero fondate, ciò di per sé non condurrebbe all’annullamento della decisione controversa, che si basa comunque su una serie di elementi di prova tra cui le esplicite dichiarazioni del sig. Verluca.
131. Considerato che qui in precedenza è stato constatato che la rilevanza degli elementi di prova non è stata – validamente – contestata in sede di giudizio di primo grado e non può quindi più essere posta in discussione in fase di impugnazione, consegue che, anche laddove le critiche mosse dalla ricorrente nei confronti delle parti considerate della sentenza impugnata fossero fondate, ciò non potrebbe condurre all’annullamento della sentenza. Anche questa parte della prima censura deve essere dunque dichiarata irricevibile (57).
132. Con la sua seconda censura a sostegno del quarto motivo la ricorrente mette in discussione uno dei principi classici utilizzati nell’interpretazione e nell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE (58), ovvero che non è necessario esaminare l’effetto sulla concorrenza di un accordo che, in base al suo contenuto, mira a limitare la concorrenza tra le parti e/o i terzi.
133. La critica mossa dalla ricorrente nei confronti di tale giurisprudenza è che essa non ammetterebbe affatto, o solo in misura insufficiente, la possibilità di un’applicazione graduata nei casi in cui una delle imprese coinvolte nell’accordo non abbia dato applicazione a quest’ultimo ovvero ne abbia dato solo un’esecuzione limitata, oppure quando dal suo comportamento sul mercato non possa conseguire un’influenza significativa sui rapporti di concorrenza nel mercato rilevante.
134. Effettivamente sinora la Corte e il Tribunale si sono mostrati estremamente severi nei confronti di accordi che manifestamente mirano a limitare o a falsare la concorrenza. Casi noti sono costituiti dagli accordi orizzontali sui prezzi (59) e dagli accordi che mirano ad una protezione territoriale (60), quale quello qui in esame.
135. Le difese avanzate da una parte in caso di accordi siffatti, vale a dire di non averli portati ad esecuzione o di averlo fatto solo parzialmente (61), oppure che il suo contributo ad essi poteva essere solo inefficace (62), vengono respinti dalla giurisprudenza in quanto irrilevanti ai fini dell’accertamento dell’infrazione di cui all’articolo dell’art. 81, n. 1, CE. Tali difese possono, al massimo, essere prese in considerazione all’atto della fissazione dell’ammenda.
136. La ratio di questo severo approccio risiede nel fatto che gli accordi miranti a limitare la concorrenza normalmente riguardano gravi violazioni dell’art. 81, n. 1, CE, che, in quanto tali, comportano grossi rischi per i rapporti di concorrenza e il commercio intracomunitario. Ciascun operatore di mercato che partecipa ad accordi siffatti deve essere conscio dell’illegittimità di per sé di tali accordi.
137. Alla luce di questo contesto, a mio avviso, non c’è alcuna ragione per seguire il suggerimento contenuto in tale censura. Ciò vale, a maggior ragione, in quanto le conseguenze ad esso collegate – un notevole aggravamento per la Commissione degli oneri in materia di indagine e di prova, in quanto essa dovrebbe esaminare e dimostrare gli effetti di tali violazioni, di per sé già gravi, dell’art. 81, n. 1, CE – arrecherebbero grave pregiudizio all’efficacia di questa fondamentale disposizione del Trattato CE.
138. Suggerisco pertanto di dichiarare irricevibile tale censura.
139. Il quinto motivo, che si dirige, in particolare, contro i punti 156-158 della sentenza impugnata, a mio avviso, è del pari infondato.
140. L’accordo di cui all’art. 1 della decisione impugnata in primo grado ha per oggetto la ripartizione dei mercati interni e esterni alla Comunità.
141. Poiché la Dalmine in primo grado si è limitata ad affermare che l’accordo non ha avuto influenza sugli scambi fra gli Stati membri e, come sopra constatato, essa non ha validamente messo in discussione la sussistenza del detto accordo in quanto tale, il Tribunale, nel punto 156, poteva limitarsi a ricordare la costante giurisprudenza (63), secondo la quale un accordo può pregiudicare il commercio fra gli Stati membri qualora sulla base di una serie di elementi ci si possa attendere un effetto di questo tipo.
142. Visto che nella fattispecie si trattava di un accordo avente ad oggetto la ripartizione dei mercati in quanto tali, il Tribunale poteva senz’altro, nel punto 157 della sentenza impugnata, considerare che l’effetto cui mirava tale accordo era una significativa influenza sugli scambi intracomunitari (64).
143. Anche nell’ipotesi in cui con il detto accordo si fosse mirato unicamente ad una reciproca protezione dei mercati nazionali e comunitario nei confronti dei produttori giapponesi, esso avrebbe potuto avere una sostanziale influenza sugli scambi intracomunitari. Limitazioni all’importazione di determinati prodotti sul mercato comunitario avranno, infatti, inevitabilmente ripercussioni sulla composizione e, spesso, anche sul volume dei flussi di scambi intracomunitari per i prodotti considerati.
144. Già per questa ragione il quinto motivo non può essere accolto.
145. Nei limiti in cui il quinto motivo mira ad affermare che il Tribunale, nei punti considerati della sentenza impugnata, a torto è partito dalla premessa che la ricorrente in primo grado non aveva contestato la sussistenza di un accordo di ripartizione dei mercati, rinvio alle mie considerazioni relative alla prima censura del quarto motivo. Ero in proposito giunto alla conclusione che il Tribunale, alla luce delle affermazioni contenute nell’atto introduttivo del ricorso e nella replica in primo grado, poteva e doveva partire dal presupposto che la Dalmine non aveva contestato la sussistenza dell’accordo in quanto tale.
E – Il sesto, settimo e ottavo motivo:
– eccesso di potere, errore di diritto ed errata valutazione dei fatti per quanto attiene all’infrazione di cui all’art. 2 della decisione controversa;
– eccesso di potere, errore di diritto ed errata valutazione degli effetti dell’infrazione di cui all’art. 2 della decisione controversa;
– errore di diritto e ed errata valutazione dei fatti per quanto attiene alle clausole del contratto di fornitura tra la Dalmine e la British Steel
2. Contesto e iter logico del Tribunale
146. Il contesto dell’infrazione accertata all’art. 2 è descritto nei punti 78‑97 della decisione impugnata in primo grado.
147. In relazione alla protezione dei mercati nazionali, nel 1990 sorse un problema, poiché la British Steel decise di far cessare la produzione di tubi senza saldatura laminati a caldo. Per tale fatto il mercato britannico perdeva il suo carattere nazionale.
148. Per sopperire a ciò, la British Steel, dopo la chiusura della sua fabbrica in Clydesdale stipulava, a beneficio della TSSL, impresa da essa controllata nel settore del trattamento termico e della filettatura, contratti di fornitura di tubi lisci laminati a caldo, nel 1991 con la Vallourec e la Dalmine e nel 1993 con la Mannesmann, ognuno per una percentuale fissa dei fabbisogni complessivi della British Steel.
149. Nei contratti i prezzi dei tubi lisci che la Vallourec, la Dalmine e la Mannesmann avevano promesso di fornire dipendevano dai prezzi dei tubi filettati venduti dalla British Steel. La British Steel si impegnava inoltre a comunicare ogni tre mesi ai propri fornitori di tubi lisci i prezzi da essa applicati.
150. Dal canto loro la Vallourec, la Dalmine e la Mannesmann si impegnavano, tra l’altro, a fornire quantitativi indeterminati (in quanto non conosciuti in anticipo) di tubi lisci e a non praticare nei confronti della British Steel né prezzi né condizioni di vendita discriminatori rispetto ad altri clienti del Regno Unito.
151. Tali accordi erano conclusi per un periodo di cinque anni. Dopo tale data essi restavano in vigore fino a che una delle parti non si fosse ritirata dando un preavviso di dodici mesi.
152. Agli inizi del 1993 aveva luogo in Europa una ristrutturazione del settore dei tubi senza saldatura. Nell’ambito di tale ristrutturazione la British Steel decideva di far cessare completamente le sue attività in tale settore. Queste ultime venivano riprese dalla Vallourec, che nel 1994 otteneva il controllo sugli impianti scozzesi della British Steel specializzati nella filettatura. La controllata della Vallourec da ciò risultante era leader di mercato nell’area del Mare del Nord per la fornitura di tubi filettati con giunti superiori o standard.
153. Il 31 marzo 1994 la Vallourec rinnovava i contratti con la Dalmine e la Mannesmann.
154. Dal documento «Sharing key» risulta che la ristrutturazione dell’industria europea aveva influenzato favorevolmente i negoziati con i produttori giapponesi: l’Europa rimaneva ai produttori europei.
155. L’infrazione descritta dall’art. 2 della decisione impugnata in primo grado era al centro dei punti 164‑246 della sentenza impugnata.
156. Il sesto, settimo e ottavo motivo sono rivolti contro passi di tale parte della sentenza pronunciata in primo grado.
157. Segnatamente, il sesto motivo è diretto contro i punti 210, 234 e 244 della sentenza.
158. Nella parte della sentenza in cui compaiono questi punti il Tribunale analizzava l’affermazione della Dalmine con cui quest’ultima contestava che i contratti di fornitura stipulati dai produttori europei con la British Steel fossero da ricondurre ad un accordo di limitazione della concorrenza. Il suo contratto di fornitura con la British Steel mirava almeno all’obiettivo legittimo di aumentare le sue vendite di tubi lisci OCTG sul mercato (punto 193 della sentenza impugnata).
159. In particolare la Dalmine respingeva la tesi della Commissione secondo cui i contratti di fornitura della British Steel avevano lo scopo di mantenere artificialmente alti i prezzi sul mercato europeo. Essa non era neppure d’accordo con l’analisi delle conseguenze che la Commissione collegava ai termini di fornitura. La Dalmine contestava inoltre l’efficacia probatoria di una serie di elementi di prova e respingeva l’ipotesi secondo cui si era avuta un’intesa per la ripartizione del mercato britannico tra i produttori europei e, anche ammesso che un accordo siffatto fosse esistito, negava di avervi partecipato (punti 194‑198 della sentenza impugnata).
160. La Dalmine rivolgeva inoltre l’attenzione alla circostanza che gli elementi di prova prodotti dalla Commissione si riferivano unicamente alla Vallourec ed alla British Steel. La Dalmine contestava l’opinione della Commissione secondo cui essa avrebbe in seguito aderito all’accordo tra la Vallourec e la British Steel già esistente. A suo parere, inoltre, la decisione della Vallourec di rilevare, dopo aver rilevato la produzione di tubi lisci della British Steel, anche i contratti di fornitura della British Steel con la Dalmine e la Mannesmann, non forniva alcuna indicazione circa la sussistenza di un’intesa. La Dalmine ricordava, infine, i limitati effetti sul mercato del contratto di fornitura da essa concluso con la British Steel (punti 199‑202 della sentenza impugnata).
161. Contro tali argomenti la Commissione si atteneva alla sua posizione secondo cui i contratti di fornitura di cui trattasi erano stati conclusi nel contesto dei «fundamentals» per la protezione dei mercati nazionali stabiliti nell’ambito del club Europa-Giappone. Concludendo un contratto di fornitura siffatto la Dalmine aveva consapevolmente contribuito all’attuazione dell’accordo di protezione dei mercati nazionali e consapevolmente coordinato le sue attività con quelle delle sue dirette concorrenti (punti 203‑208 della sentenza impugnata).
162. Nei punti 209‑225 della sentenza impugnata il Tribunale analizzava e dichiarava infondati gli argomenti della Dalmine.
163. Nell’ambito del presente ricorso dinanzi alla Corte il punto 210 merita particolare attenzione, in quanto il sesto motivo della ricorrente è diretto appunto contro di esso. Tale punto è formulato nei termini seguenti: «Qualunque sia il livello di concertazione tra i quattro produttori europei, è giocoforza osservare che ciascuno di essi ha stipulato un contratto di fornitura, restringendo la concorrenza e realizzando una violazione dell’art. 81 CE, constatata all’art. 2 della decisione impugnata. Anche se l’art. 2, n. 1, di tale decisione definisce i contratti di fornitura come conclusi “nell’ambito dell’infrazione di cui all’articolo 1”, dal punto 111 della stessa risulta chiaramente che è la stipula in sé dei contratti anticoncorrenziali a costituire l’infrazione constatata all’art. 2» (65).
164. Il sesto motivo è rivolto specificamente anche contro i punti 234 e 244 della sentenza impugnata, che compaiono nella parte dedicata ai motivi della Dalmine attinenti al mercato rilevante e al nesso con l’infrazione di cui all’art. 1 della decisione impugnata.
165. I punti 234 en 244 sono così formulati:
«234. Occorre osservare innanzi tutto che la Commissione ha constatato, rispettivamente agli artt. 1 e 2 della decisione impugnata, l’esistenza di due infrazioni distinte ai danni di due mercati di prodotti affini. Invero, di per sé non è affatto illecito che il mercato rilevante ai fini della constatazione dell’infrazione di cui all’art. 2 della decisione impugnata sia quello dei tubi lisci, mentre il mercato rilevante ai fini della constatazione dell’infrazione di cui all’art. 1 della decisione impugnata sia quello dei tubi OCTG filettati standard, conformemente alle definizioni dei detti mercati formulate al punto 29 della medesima decisione.
(...)
244. Ad ogni buon fine, tuttavia, occorre constatare che l’affermazione della Commissione nella prima frase del punto 164 (66) della decisione impugnata, secondo cui i contratti di fornitura, costituenti l’infrazione constatata al suo art. 2, erano solo un modo di attuare l’infrazione di cui al suo art. 1, è esagerata. In realtà la detta attuazione era, per la seconda infrazione, solo uno fra i numerosi oggetti ed effetti anticoncorrenziali perseguiti, connessi ma distinti. Il Tribunale ha infatti statuito nella sentenza JFE Engineering e a./Commissione (cit. nel precedente punto 111, punti 569 e segg.), che la Commissione ha ignorato il principio della parità di trattamento, in quanto non ha tenuto conto dell’infrazione constatata all’art. 2 della decisione impugnata per fissare l’importo delle ammende a carico dei produttori europei, benché l’oggetto e gli effetti della detta trasgressione trascendessero il loro contributo al mantenimento prolungato dell’accordo Europa-Giappone (v., in particolare, punto 571 della detta sentenza)».
166. Con il settimo motivo la ricorrente si rivolge contro la parte della sentenza impugnata dedicata alla valutazione delle clausole dei contratti di fornitura tra la British Steel e la Dalmine effettuata dal Tribunale ai punti 164‑193.
167. Nei punti 164‑174 la Dalmine contestava l’interpretazione della Commissione secondo cui talune clausole del contratto di fornitura erano indicative del fatto che tale contratto mirava a limitare la concorrenza, ad esempio la maniera in cui erano fissati i quantitativi di tubi lisci che la Dalmine e altri produttori dovevano fornire e le modalità di calcolo del prezzo contrattuale.
168. Nei punti 179‑187 della sentenza impugnata il Tribunale esaminava e dichiarava infondati gli argomenti della Dalmine attinenti alle modalità di determinazione dei quantitativi che ciascuna delle imprese doveva fornire alla British Steel. Dalle clausole considerate del contratto di fornitura sarebbero risultati senza equivoci l’intento di limitare la concorrenza nell’approvvigionamento della British Steel mediante la fornitura di tubi lisci e la rinuncia alla possibilità di profittare direttamente di un’eventuale crescita del mercato britannico dei tubi filettati.
169. Nei punti 188‑191 della sentenza impugnata il Tribunale stabiliva, inoltre, che il rapporto matematico sussistente tra il prezzo dei tubi filettati venduti dalla Corus e il prezzo pagato ai suoi tre fornitori per i tubi lisci, rendeva possibile a questi ultimi di determinare precisamente la direzione, il momento e l’ampiezza di ogni fluttuazione dei prezzi dei tubi filettati venduti dalla Corus. Il Tribunale considerava contraria all’art. 81, n. 1, CE la fornitura di informazioni siffatte ai concorrenti.
170. L’ottavo motivo riguarda, del pari, passi della sentenza impugnata che si riferiscono alle clausole del contratto di fornitura tra la British Steel e la Dalmine.
3. Le censure della ricorrente
171. Con il sesto motivo la ricorrente muove, in particolare, critiche a tre punti della sentenza impugnata. In tali punti il Tribunale ha sostituito la propria valutazione dei fatti, descritti all’art. 2 della decisione, a quella della Commissione. Così facendo esso avrebbe riscritto la decisione in punti fondamentali e avrebbe quindi ecceduto i poteri conferitigli dal Trattato.
172. In primo luogo, il punto 210 della sentenza impugnata si presta a questa critica in quanto il Tribunale afferma che «dal punto 111 della [decisione] risulta chiaramente che è la stipula in sé dei contratti anticoncorrenziali a costituire l’infrazione constatata all’art. 2». La ricorrente ritiene invece che dalla formulazione del citato punto 111 risulta che costituisce l’infrazione non la stipula dei contratti di cui trattasi ma il loro «scopo (...) di ottenere il rispetto dei “fundamentals” nell’ambito del Club Europa-Giappone». Con ciò il Tribunale ha trasformato gli atti di esecuzione dei «fundamentals» in una violazione dell’art. 81 CE a sé stante.
173. In secondo luogo, secondo la ricorrente, il punto 244 della sentenza impugnata merita severe critiche: «tuttavia, occorre constatare che l’affermazione della Commissione nella prima frase del punto 164 della decisione impugnata, secondo cui i contratti di fornitura, costituenti l’infrazione constatata al suo art. 2, (...) è esagerata»(67). Da tale constatazione il Tribunale avrebbe dovuto trarre l’unica possibile conseguenza e annullare il punto 164 e, di conseguenza, anche l’art. 2 della decisione.
174. Collegando invece a tale constatazione la seguente conclusione: «(...) la detta attuazione era, per la seconda infrazione, solo uno fra i numerosi oggetti ed effetti anticoncorrenziali perseguiti, connessi ma distinti» il Tribunale si sarebbe arrogato un ruolo che non era il suo.
175. In terzo luogo la ricorrente attacca con il sesto motivo il punto 234 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ancora più chiaramente che nel punto 210, distingue l’art. 2 della decisione dall’art. 1 affermando che nella fattispecie si tratta di due infrazioni ai danni di due mercati di prodotti affini. Aggiungendo di propria iniziativa ai mercati rilevanti dei tubi OCTG standard filettati e dei linepipe «project», descritti nella decisione, un terzo mercato, ovvero quello dei tubi lisci, il Tribunale sarebbe andato ben oltre le proprie competenze.
176. In margine la Dalmine osserva ancora che la reinterpretazione da parte del Tribunale dei rapporti tra l’art. 1 e l’art. 2 della decisione appare favorevole ai produttori giapponesi che non sono stati giudicati colpevoli dell’infrazione «a sé stante» di cui all’art. 2 e pertanto hanno beneficiato di una riduzione dell’ammenda irrogata.
177. Con il settimo motivo la ricorrente contesta la conclusione del Tribunale secondo cui, stipulando i contratti di fornitura di tubi lisci con la British Steel, la Dalmine, la Mannesmann e la Vallourec de facto hanno rinunciato all’accesso al mercato britannico per i tubi filettati (tanto per i tubi OCTG «premium» quanto per i tubi OCTG standard).
178. La ricorrente sostiene in primo luogo che, in mancanza del necessario brevetto per la produzione di tubi filettati secondo il procedimento VAM, essa non avrebbe mai potuto operare autonomamente sul mercato britannico.
179. In secondo luogo, essa ribadisce che i contratti di fornitura riguardavano i tubi lisci ovvero un mercato cui la decisione impugnata non faceva riferimento.
180. In terzo luogo, il Tribunale ha dato un’errata valutazione dei fatti, considerando, nei punti 219 e 229, che tra le imprese di cui trattasi sussistesse un accordo per la ripartizione delle forniture di tubi lisci alla British Steel.
181. In quarto luogo, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il contratto di fornitura stipulato dalla Dalmine con la British Steel riposava su evidenti considerazioni di carattere commerciale.
182. Con il suo ottavo motivo la ricorrente muove critiche al giudizio del Tribunale secondo cui le clausole del contratto di fornitura tra la Dalmine e la British Steel erano, in quanto tali, illecite.
183. La ricorrente afferma quanto segue a sostegno di tale motivo:
– l’obbligo assunto dalla Dalmine di fornire quantitativi indeterminati di tubi lisci alla British Steel era nell’interesse di quest’ultima, quindi consentito;
– il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione la circostanza che la British Steel disponeva di potere di mercato sufficiente per imporre la propria volontà ai potenziali fornitori;
– il Tribunale ha dato un’errata interpretazione all’art. 4 del contratto di fornitura nel considerare che esso imponeva alle parti di fornire e di acquistare tubi lisci sino a una determinata percentuale, fissata in precedenza, del fabbisogno complessivo della British Steel;
– in mancanza di prova di un coordinamento orizzontale tra i fornitori era del tutto ammissibile vendere alla British Steel tubi lisci in quantitativi che dipendevano dalle sue vendite di tubi filettati;
– né la decisione, né la sentenza chiariscono quali sarebbero gli effetti limitativi della concorrenza delle formule per la fissazione dei prezzi contenute nel contratto di fornitura;
– considerato che la Dalmine non vendeva tubi OCTG «premium» sul mercato britannico e quindi non era concorrente della British Steel su tale mercato, lo scambio di informazioni sui prezzi dei tubi OCTG non le può essere imputato;
– infine, è tanto apodittica quanto indecifrabile l’affermazione del Tribunale, contenuta nel punto 189 della sentenza impugnata, che la circostanza che la British Steel non abbia divulgato informazioni riservate ai propri fornitori è inidonea a scagionare, nelle circostanze di specie, coloro che hanno sottoscritto contratti di fornitura.
4. Gli argomenti della Commissione
184. Con riferimento al sesto motivo la Commissione sostiene che esso è completamente infondato.
185. Più in particolare, la critica mossa dalla ricorrente al punto 210 della sentenza impugnata è ingiustificata, in quanto:
– nella sua decisione la Commissione ha già inequivocabilmente accertato che i contratti di fornitura, di cui all’art. 2 della decisione, costituivano una violazione a sé stante dell’art. 81 CE. Ciò risulta chiaramente dal testo del dispositivo della decisione, ove con l’art. 2 è stata dedicata una disposizione autonoma a tale «infrazione» e con l’art. 3 è stato ordinato alle imprese considerate di porre termine alle «accertate infrazioni». Ciò è ulteriormente confermato nel punto 112 della decisione impugnata (68).
– la circostanza che nell’art. 2, n. 1, della decisione si parli di una violazione dell’art. 81, n. 1, CE «nell’ambito dell’infrazione di cui all’articolo 1» nulla toglie al fatto che si tratti di due infrazioni diverse;
– il Tribunale ha a giusto titolo potuto dedurre dal punto 111 della decisione che la stipula dei contratti di fornitura costituisce l’infrazione accertata nell’art. 2 della stessa decisione. Infatti, una volta accertato che tali contratti costituiscono una violazione a sé stante dell’art. 81, n. 1, CE, la loro stipula è l’atto con cui ha inizio l’infrazione.
186. La critica mossa dalla ricorrente al punto 244 della sentenza impugnata è inefficace: qualora il Tribunale avesse collegato alla sua constatazione che l’affermazione della Commissione di cui al punto 164 della decisione era «esagerata» la conseguenza che tale punto dovesse essere annullato, ciò non avrebbe avuto alcun effetto per l’art. 2 della decisione. Nel punto menzionato, infatti, la Commissione chiarisce unicamente per quale ragione non ha irrogato alle imprese europee un’ammenda separata per l’infrazione accertata all’art. 2 della decisione. In tale ipotesi rimarrebbero validi i punti 110‑117 della decisione, nei quali sono esposti gli argomenti in base ai quali la Commissione ha accertato l’infrazione.
187. La critica mossa dalla ricorrente al punto 234 della sentenza impugnata inizia con una riproposizione degli argomenti addotti contro il punto 210 della sentenza. Essi sono insostenibili per i motivi già indicati nel paragrafo 185 di queste conclusioni.
188. La critica mossa al fatto che il Tribunale, al punto 234, delimita un mercato a parte per i tubi lisci, mentre i mercati rilevanti nella decisione sarebbero solo quelli dei tubi OCTG standard e dei linepipe project, non è corretta, come risulta dai punti 28, 29 e 31 della decisione (69).
189. Secondo la Commissione anche il settimo motivo è infondato.
190. La Commissione si oppone, in primo luogo, alla tesi della Dalmine secondo cui quest’ultima non avrebbe potuto presentarsi autonomamente sul mercato britannico dei tubi provvisti di filettatura:
– nei limiti in cui si trattava dei tubi OCTG «premium», per i quali non disponeva della necessaria licenza, la Commissione fa riferimento al punto 186 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale afferma che non poteva essere escluso che la Dalmine avrebbe potuto ottenere una licenza di questo tipo;
– era inoltre certo che la Dalmine aveva venduto al di fuori dell’Italia tubi OCTG standard, per i quali non è necessaria una licenza.
191. Il Tribunale poteva quindi concludere che, stipulando un contratto dapprima con la British Steel e successivamente con la Vallourec, la Dalmine si era privata essa stessa della possibilità di presentarsi sul mercato britannico dei tubi filettati.
192. L’affermazione della ricorrente che non si può parlare di concorrenza per la fornitura di tubi lisci tra produttori dell’Europa continentale, in quanto essi stessi provvedono alla filettatura e li esportano in quantitativi limitati, non può essere presa seriamente in considerazione alla luce del fatto che la ricorrente ha stipulato un contratto di fornitura per un quantitativo potenzialmente illimitato di tubi lisci, per sopperire in tal modo al 30% del fabbisogno della British Steel.
193. Le censure che la ricorrente muove contro i punti 219 e 229 sono insostenibili alla luce della giurisprudenza esistente:
– il Tribunale poteva concludere, nei punti 219 e 220 della sua sentenza, che sussisteva un accordo orizzontale per la ripartizione delle forniture di tubi lisci alla British Steel (70);
– è difficilmente contestabile l’affermazione del Tribunale secondo cui la circostanza che la Dalmine potesse avere un interesse commerciale per il suo contratto con la British Steel di per sé nulla toglie all’illegittimità del contratto.
194. Relativamente all’ottavo motivo la Commissione osserva che le censure a tal fine mosse costituiscono una ripetizione degli argomenti utilizzati in primo grado per contestare il carattere limitativo della concorrenza di clausole che compaiono nel suo contratto di fornitura con la British Steel. Esse devono pertanto essere dichiarate irricevibili.
195. In subordine, la Commissione ritiene tali censure infondate. Essa osserva anzitutto che gli interessi commerciali e lo strapotere nelle negoziazioni di una delle parti non possono eliminare il carattere illecito di un accordo contrario all’art. 81, n. 1, CE.
5. Valutazione
196. L’artiglieria pesante dispiegata dalla ricorrente nel sesto motivo contro i punti 210, 234 e 244 della sentenza impugnata e con la quale non esita ad accusare il Tribunale di snaturare i fatti e la volontà della Commissione, ivi compresa la sua valutazione in diritto degli addebiti mossi nella decisione, cosa che corrisponderebbe ad una flagrante violazione dei diritti della difesa, ad una più attenta analisi risulta notevolmente meno impressionante di quanto suggeriscano la formulazione altisonante degli argomenti e le qualificazioni che vi si collegano.
197. Prima di esaminare le tre parti di tale motivo – che sono collegate tra loro o si sovrappongono – voglio ricordare il contesto dell’infrazione imputata all’art. 2 della decisione, come ricordato ai paragrafi 148‑158 di queste conclusioni.
198. Secondo la rappresentazione dei fatti data dalla Commissione, la Vallourec, la Dalmine, la Mannesmann e la British Steel avrebbero collaborato a rendere il mercato britannico sicuro per i produttori europei, in quanto inizialmente la Vallourec e la Dalmine e, un po’ più tardi, la Mannesmann, – ciascuna per una quota fissa – avrebbero fornito alla British Steel i tubi lisci di cui aveva bisogno al fine di trasformarli in tubi filettati «premium» o standard dopo che aveva cessato la sua produzione di tubi lisci. Successivamente, nel 1994, quando la British Steel si è ritirata del tutto dal settore, la Vallourec è subentrata nel suo ruolo nel mercato britannico.
199. Essenzialmente in primo grado la questione giuridica centrale era la seguente: se la Commissione potesse considerare quale violazione dell’art. 81, n. 1, CE tali comportamenti dei produttori europei, miranti ad assicurarsi il mercato britannico.
200. Nei punti della sentenza impugnata criticati il Tribunale ha risolto tale questione in maniera inequivocabilmente affermativa, anche nel senso che l’infrazione dell’art. 81, n. 1, CE contenuta all’art. 2, pur se commessa «nell’ambito dell’infrazione di cui all’articolo 1», può essere considerata autonomamente.
201. Gli argomenti con cui la ricorrente attacca le constatazioni fatte dal Tribunale nei punti 210 e 234 sono da essa ricavati, in particolare, dal punto 111 della decisione (71) e espressamente dal seguente brano: «L’oggetto di tali contratti era l’approvvigionamento in tubi lisci del “leader” del mercato degli OCTG nel Mare del Nord e lo scopo era quello di mantenere nel Regno Unito un produttore nazionale per ottenere il rispetto dei “fundamentals” nell’ambito del Club Europa-Giappone». Da ciò deriverebbe, a suo parere, che a determinare il loro carattere di infrazione, secondo il punto 111 della decisione, non è stata la conclusione dei contratti di fornitura di per sé, ma la circostanza che essi sono stati conclusi al fine di far rispettare i «fundamentals».
202. A mio parere tale constatazione non consegue affatto dalla lettura combinata dei punti 111 en 112 (72) della decisione. Nel punto 112, prima frase, la Commissione afferma, infatti, laconicamente: «L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato stabilisce espressamente l’incompatibilità con il mercato comune degli accordi aventi per oggetto od effetto la ripartizione dei mercati».
203. Considerato che i contratti di fornitura erano diretti a contribuire alla protezione dagli outsiders del(l’importante) mercato britannico, e quindi miravano alla ripartizione dei mercati, essi potevano essere considerati una violazione dell’art. 81, n. 1, CE.
204. Secondo quanto risulta già dalla stessa formulazione dell’art. 2, n. 1, della decisione impugnata ed è ribadito ancora una volta nell’art. 3 della decisione, la Commissione aveva già qualificato come violazione autonoma dell’art. 81 CE l’operato dei produttori europei diretto a rendere sicuro il mercato britannico dopo la ristrutturazione del settore di tubi senza saldatura all’interno della Comunità.
205. Tale qualificazione era basata sull’analisi dei fatti nella decisione impugnata. Da essa risultava che, quando la British Steel, con la chiusura della propria fabbrica in Clydesdale, ha cessato la sua produzione di tubi non saldati proseguendo temporaneamente le proprie attività nel settore del trattamento termico e della filettatura con la sua controllata TSSL – nel periodo tra il 1990 e il 1994 essa è rimasta la maggiore fornitrice di tubi OCTG «premium» e di tubi OCTG standard nell’area del Mare del Nord – nel mercato britannico si è creato un mercato autonomo per il prodotto intermedio, i tubi lisci senza saldatura, con la British Steel quale acquirente principale.
206. Alla luce di tale circostanza è infondata anche l’affermazione della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe agito ultra vires con il suo giudizio, contenuto al punto 234 della sentenza impugnata, secondo cui le infrazioni menzionate all’art. 1 e all’art. 2 della decisione impugnata sono avvenute in due mercati diversi, rispettivamente quello dei tubi OCTG standard e quello dei tubi lisci senza saldatura.
207. Nella fattispecie si tratta infatti, come il Tribunale ha potuto accertare nei punti 235 e 236, di due mercati autonomi ma collegati tra loro che sono colpiti da due infrazioni autonome collegate tra loro: «la Commissione ha descritto una situazione in cui alcuni accordi tra produttori europei relativi al mercato britannico dei tubi lisci sono stati concepiti, almeno in parte, allo scopo di proteggere, a valle, il mercato britannico dei tubi OCTG filettati standard dalle importazioni giapponesi».
208. Non se ne può che dedurre che la grave accusa della ricorrente secondo cui il Tribunale, nel punto 234 della sentenza impugnata, ex post non solo avrebbe riportato in modo errato i fatti, ma avrebbe anche travisato la volontà della Commissione, è campata in aria.
209. La censura contro il punto 244 della sentenza impugnata equivale sostanzialmente a dire che il Tribunale dalla sua constatazione: «l’affermazione della Commissione nella prima frase del punto 164 della decisione impugnata, secondo cui i contratti di fornitura, costituenti l’infrazione constatata al suo art. 2, erano solo un modo di attuare l’infrazione di cui al suo art. 1, è esagerata. In realtà la detta attuazione era, per la seconda infrazione, solo uno fra i numerosi oggetti ed effetti anticoncorrenziali perseguiti, connessi ma distinti» avrebbe dovuto trarre la conseguenza di annullare tale punto.
210. L’analisi effettuata dal Tribunale in tale punto della sentenza impugnata è la logica conseguenza delle constatazioni fatte nel punto 210 e, ancora più chiaramente, nel punto 234, ovvero che gli artt. 1 e 2 della decisione impugnata costituiscono due infrazioni separate dell’art. 81 CE, pur se tra di esse sussiste un nesso relativamente al contenuto.
211. Di conseguenza il Tribunale poteva accusare la Commissione di mancanza di oggettività, nel citato punto 164, per la sua affermazione che l’infrazione imputata nell’art. 2 della sua decisione era solo un mezzo per dare esecuzione all’infrazione accertata all’art. 1.
212. Tuttavia tale rimprovero, mosso alla Commissione nell’ambito della sua valutazione della gravità delle infrazioni, nulla toglie ad una precedente valutazione della Commissione – precedentemente considerata corretta dal Tribunale nei punti 210 e 244 – che la decisione impugnata giustamente si riferiva a due infrazioni dell’art. 81, n. 1, CE separate ma collegate fra loro.
213. Il ragionamento seguito dalla Commissione, di cui al punto 164 della sentenza impugnata, porta alla conclusione che lo stretto legame tra le due infrazioni da essa ammesso («un modo di mettere in opera il principio del rispetto dei mercati nazionali rientrante nel contesto del club Europa-Giappone») non costituiva motivo per multare ulteriormente i produttori europei.
214. L’«annullamento» del detto punto della decisione impugnata avrebbe pertanto la conseguenza che lo stretto rapporto tra le due infrazioni ammesso dalla Commissione non potrebbe più costituire motivo per non prevedere un’ammenda separata per l’infrazione accertata nell’art. 2 della decisione impugnata.
215. Il fatto che il Tribunale non abbia voluto trarre tale conseguenza dalla sua constatazione, ovvero che la Commissione nel punto 164 della sua decisione aveva mancato troppo di oggettività nel valutare l’infrazione di cui all’art. 2, ha risparmiato la ricorrente piuttosto che danneggiarla come risulta dal punto 245 della sentenza impugnata. Infatti, laddove la Commissione avesse dovuto riconoscere un significato autonomo all’infrazione di cui all’art. 2 della decisione impugnata al fine di commisurare l’ammenda, ciò avrebbe potuto condurre – ferma restando ogni altra circostanza – ad un’ammenda più elevata.
216. Da quanto precede risulta che la censura mossa contro il punto 244 della sentenza impugnata è infondata in quanto essa non può condurre ad un giudizio diverso circa la sussistenza di due infrazioni dell’art. 81 CE separate, pur se affini, ed essa non può essere accolta nei limiti in cui l’annullamento del punto 164 della decisione controversa è privo di conseguenze per tale accertamento e potrebbe tutt’al più condurre a prendere in considerazione separatamente l’infrazione descritta nell’art. 2 della decisione impugnata ai fini della determinazione dell’ammenda.
217. Delle tre censure fatte valere a sostegno del settimo motivo la prima ha un forte carattere fattuale, in quanto la ricorrente contesta gli accertamenti di fatto del Tribunale, ovvero che la British Steel aveva vincolato i suoi tre concorrenti comunitari in modo tale che essi non potevano più creare – con i tubi filettati – una concorrenza effettiva o potenziale e ciò a spese della propria libertà di sceglire i suoi fornitori (73) e che, qualora non si fossero avuti contratti di fornitura, i produttori europei interessati, diversi dalla British Steel, senza i fundamentals, avrebbero normalmente avuto un interesse commerciale reale o perlomeno potenziale a fare concorrenza alla British Steel sul mercato britannico dei tubi filettati e a farsi concorrenza tra loro per la fornitura alla British Steel di tubi lisci (74).
218. Tale censura è ricevibile solo nella parte in cui la ricorrente mira a dimostrare che il Tribunale ha manifestamente dato una valutazione errata dei fatti (75). In tal caso tuttavia gli argomenti di fatto formulati dalla ricorrente dovranno essere precisi e sostanziali per poter dimostrare una siffatta manifesta valutazione errata.
219. In ciò la ricorrente è lungi dal risultare convincente. Anche ammesso che non fosse agevole l’accesso della Dalmine al mercato britannico dei produtti finiti, tubi OCTG standard e tubi OCTG «premium», tenuto conto delle differenze nella composizione della sua gamma di produzione e della composizione della domanda sul mercato britannico (costituita soprattutto da tubi OCTG «premium» con giunto VAM con brevetto speciale), la ricorrente non avrebbe comunque avuto necessità di concludere un accordo per la fornitura alla British Steel del prodotto intermedio – tubi lisci – che, da un lato, fissava al 30% la sua quota di mercato per il prodotto intermedio per almeno cinque anni e, d’altro lato, escludeva l’ingresso sul mercato dei prodotti finiti per lo stesso periodo.
220. I fatti e le circostanze addotti dalla ricorrente, ovvero la composizione della sua gamma di produzione e il fatto che la sua produzione di tubi lisci fosse per la maggior parte destinata alla trasformazione nella propria impresa, non smentiscono che l’accertamento dei fatti del Tribunale era giustificato, vale a dire che la Dalmine, concludendo un contratto di fornitura con la British Steel ha contribuito a far sì che la concorrenza effettiva e potenziale nel mercato britannico risultasse, per i produtti interessati, se non esclusa, perlomeno seriamente limitata.
221. Tale censura è pertanto infondata.
222. Risulta già dalla valutazione del sesto motivo, che ho esposto in precedenza, che la seconda censura a sostegno del settimo motivo è infondata per la parte in cui riposa sulla presunzione che il mercato dei tubi lisci è un mercato cui non si applica la decisione controversa.
223. Tale censura è tuttavia infondata anche nella parte in cui essa implica che l’accordo di fornitura dei tubi lisci non poteva avere effetti sostanziali per il mercato dei tubi OCTG standard, considerato all’art. 1 della decisione controversa, in quanto i tubi lisci forniti sono trasformati, per il loro 80%, in tubi OCTG «premium». Tale affermazione nulla toglie alla circostanza che una consistente parte di tubi lisci forniti, ovvero il 20%, sono trasformati in tubi OCTG standard.
224. Con la terza censura la ricorrente mette in discussione la constatazione del Tribunale che una strategia orizzontale tra le imprese interessate era alla base dei contratti di fornitura, più in particolare che vi era coinvolta la Dalmine.
225. Considero tale censura manifestamente irricevibile in quanto essa implica una seconda valutazione, in sede d’impugnazione, dell’apprezzamento dato dal Tribunale riguardo ad un abbondante numero di elementi di prova che la Commissione ha addotto nella sua decisione controversa a dimostrazione della sussistenza di una strategia siffatta. Tale apprezzamento compare ai punti 214‑225 della sentenza impugnata.
226. Tale censura sarebbe ricevibile solo laddove la ricorrente potesse dimostrare che il Tribunale ha commesso errori manifesti nella sua valutazione dell’efficacia probatoria degli elementi di prova addotti dalla Commissione nella sua decisione controversa. Orbene, gli argomenti formulati a sostegno di tale censura sono così generici e imprecisi da non fornire neppure un punto di partenza per supporre vi sia un’errata valutazione.
227. Con ciò giungo all’ottavo motivo, del quale la Commissione eccepisce l’irricevibilità per il fatto che esso costituirebbe una riproposizione di censure mosse contro la sua decisione già respinte in primo grado.
228. Giacché a sostegno di tale motivo sono fatte valere non meno di otto diverse censure, riguardanti in parte la valutazione in diritto del Tribunale e in parte la qualificazione giuridica dei fatti effettuata da quest’ultimo, preferisco trattare la questione della ricevibilità con riferimento a ciascuna di esse.
229. In primo e secondo luogo suggerisco di dichiarare irricevibili le censure con cui la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto:
a. degli interessi commerciali della British Steel nei confronti delle clausole riguardanti i quantitativi che la Dalmine avrebbe dovuto fornire, espressi in una percentuale (30%) del fabbisogno di tubi lisci soggetto a fluttazioni;
b. dello strapotere di cui disponeva la British Steel in quanto parte di un contratto di fornitura.
230. Tali censure, per quanto è possibile appurare, non sono state esplicitamente (76) sollevate in primo grado, cosicché non si può imputare al Tribunale di non essersi pronunciato in proposito nella sentenza impugnata.
231. Peraltro, entrambe le censure, sono comunque infondate.
232. Effettivamente la British Steel aveva un evidente interesse a che fosse coperto il suo fabbisogno di tubi lisci soggetto a fluttazioni, ma non c’è alcuna giustificazione per la scelta di un meccanismo contrattuale, per far fronte a tale fabbisogno, che escludesse de facto la concorrenza tra i suoi fornitori e che, inoltre, la ponesse al riparo dalla potenziale concorrenza di tali fornitori sul mercato dei prodotti finiti.
233. La menzione dello strapotere della British Steel nella conclusione del contratto di fornitura è irrilevante, in quanto essa nulla toglie all’illegittimità delle clausole di fornitura di cui trattasi. Inoltre, anche ammesso che sussistesse uno strapotere siffatto, esso poteva essere esercitato solo dopo che la ricorrente aveva deciso di stringere un rapporto commerciale con la British Steel.
234. La terza censura, con la quale la ricorrente afferma che l’art. 4 del contratto di fornitura non poteva essere considerato come vincolante per entrambe le parti per quanto riguarda la percentuale, fissata in anticipo, di tubi lisci da fornire e da acquistare, non è suffragata da argomenti di fatto. Giustamente la Commissione ha osservato che il rinvio alla risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti (77) non offre alcun punto di riferimento per tale affermazione. Neppure è possibile rinvenire un fondamento di fatto al riguardo nel ricorso e nella replica in primo grado.
235. Tale censura è pertanto irricevibile in quanto sollevata tardivamente e, in ogni caso, infondata perché non motivata o non motivata a sufficienza.
236. La quarta censura costituisce una riproposizione della tesi, già sollevata con il settimo motivo – e già respinta nei paragrafi 225 e 226 di queste conclusioni –, secondo cui non è dimostrata la sussistenza di un accordo orizzontale, precedente la stipula di un contratto di fornitura, tra i quattro produttori europei. Essa è pertanto infondata.
237. La quinta censura, con cui la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha spiegato in cosa sarebbero consistiti gli effetti limitativi della concorrenza della formula per la fissazione del prezzo contenuta nel contratto di fornitura, è contraddetta dai punti 181 e 188‑191 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale spiega che l’applicazione di tale formula per la fissazione del prezzo ha avuto l’effetto che i tre fornitori di cui trattasi ricevevano indicazioni precise sulla direzione, sul momento e sull’ampiezza di ogni fluttuazione dei prezzi dei tubi filettati venduti dalla British Steel. Oltre a ciò tale formula di fissazione del prezzo ha avuto l’effetto che i fornitori della British Steel non avevano più alcun interesse a farsi concorrenza in materia di prezzi dei tubi filettati sul mercato britannico. Infatti, l’eventuale riduzione dei prezzi di tali tubi da ciò risultante si sarebbe immediatamente ripercossa in una riduzione dei prezzi dei tubi lisci che esse fornivano alla British Steel (78).
238. Pertanto anche la quinta censura, in mancanza di motivazione sufficiente, è manifestamente infondata.
239. Ciò vale anche per la sesta censura. È ben vero che la ricorrente può sostenere che lo scambio di informazioni sui prezzi non aveva significato nei suoi confronti, nei limiti in cui si riferiva ai tubi OCTG «premium», prodotto per il quale non aveva accesso al mercato britannico per ragioni tecniche attinenti al brevetto, ma ciò lascia impregiudicato il fatto che le informazioni erano rilevanti nei suoi confronti per le sue – limitate – attività in tale mercato, attinenti ai tubi OCTG standard. De facto la disponibilità di tali informazioni poteva condurla ad adeguare i prezzi per tale prodotto sul mercato britannico.
240. La settima censura è una mera asserzione. Non si può estrapolare un punto (189) di una sentenza dal contesto e qualificare come «apodittica e misteriosa» l’affermazione del Tribunale in esso contenuta, quando la motivazione più precisa di tale affermazione può essere rinvenuta nei punti seguenti della sentenza impugnata. Pertanto tale censura, in mancanza di qualsiasi motivazione, va dichiarata infondata.
241. L’ottava censura costituisce una riproposizione delle censure che la ricorrente ha fatto valere a sostegno del sesto motivo. Dalla mia valutazione di tali censure consegue che anche questa in esame deve essere dichiarata infondata.
F – Il nono e il decimo motivo:
– Violazione dell’art. 81 CE e difetto di motivazione nel valutare il rispetto, da parte della Commissione, dell’art. 15 del regolamento n. 17 e degli Orientamenti sul calcolo delle ammende (79), per quanto attiene alla valutazione della gravità dell’infrazione imputabile alla Dalmine
– Violazione dell’art. 81 CE e difetto di motivazione nel valutare il rispetto, da parte della Commissione, dell’art. 15 del regolamento n. 17 e degli Orientamenti sul calcolo delle ammende, per quanto attiene alla valutazione della durata dell’infrazione contestata alla Dalmine e delle circostanze attenuanti
2. Censure della ricorrente
242. Nella lunga esposizione con la quale la ricorrente argomenta il nono motivo possono distinguersi tre censure principali:
a. a torto il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che le dimensioni del mercato rilevante, in quanto unico criterio obiettivo, devono costituire la base per la valutazione della gravità dell’infrazione;
b. a torto il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la Commissione ha erroneamente applicato il punto I A degli Orientamenti per il calcolo delle ammende (in prosieguo: gli «Orientamenti»);
c. a torto il Tribunale nel fissare l’importo delle ammende non ha preso in considerazione il comportamento e le dimensioni delle imprese coinvolte.
243. Gli argomenti della ricorrente a sostegno della prima censura possono essere riassunti nel modo seguente:
– le dimensioni del mercato rilevante sono l’unico criterio obiettivo che può essere preso in considerazione nel valutare la gravità di un’infrazione. Pertanto ciascun giudizio riguardante la gravità dell’infrazione deve essere basato in primo luogo su tale criterio;
– il Tribunale ha quindi a torto giudicato che le dimensioni del mercato rilevante costituiscono solo uno dei fattori rilevanti (80);
– la constatazione del Tribunale che «l’ammenda inflitta ad un’impresa per un’infrazione in materia di concorrenza dev’essere proporzionata all’infrazione complessivamente considerata, tenendo conto in particolare della sua gravità» (81) sarebbe quindi una tautologia completamente priva di qualsiasi oggettività.
244. Gli argomenti con i quali la ricorrente elabora la seconda censura sono sostanzialmente i seguenti:
– secondo gli «Orientamenti» la gravità dell’infrazione deve essere ricavata da tre criteri: la natura dell’infrazione, l’impatto concreto di questa sul mercato, ove misurabile, e le dimensioni del mercato rilevante;
– in primo luogo, il Tribunale non ha correttamente valutato la natura della violazione, considerando che essa riguardava un accordo di ripartizione del mercato tra i produttori europei;
– in secondo luogo, il Tribunale a torto si è basato sulla tabella delle quote di mercato dei produttori coinvolti riportata al punto 68 della decisione controversa (82), giacché tale tabella non poteva avere alcun valore per la valutazione degli effetti delle asserite infrazione sui mercati dei prodotti rilevanti;
– in terzo luogo, il Tribunale a torto non ha preso in considerazione le – limitate – dimensioni del mercato geografico rilevante e del mercato del prodotto rilevante nell’esaminare il giudizio della Commissione secondo cui nella fattispecie si trattava di un’infrazione «molto grave»;
– infine, il Tribunale non ha a sufficienza motivato il suo giudizio secondo cui la Commissione poteva qualificare come molto gravi le infrazioni considerate. Per tale fatto il suo giudizio sulle ammende irrogate resta privo di fondamento
245. La terza censura si basa principalmente sui seguenti argomenti:
– a torto il Tribunale, nel valutare le ammende irrogate dalla Commissione, non ha ponderato le dimensioni delle imprese coinvolte nell’infrazione, come espresse nel loro fatturato. Infatti un’ammenda limitata per un’impresa molto grande può facilmente superare il limite massimo del 10% per un’ impresa più piccola o rivelarsi in ogni caso eccessivamente elevata. Per tale affermazione la ricorrente trae un argomento dal punto I A, quinto capoverso, degli Orientamenti (83);
– inoltre il Tribunale ha mancato di esaminare gli argomenti formulati dalla Dalmine (84) circa la scarsa corrispondenza tra l’importo dell’ammenda e il suo fatturato relativo ai prodotti interessati nei mercati, rispettivamente, mondiale, comunitario, francese, tedesco, italiano e inglese;
– l’«impatto non trascurabile sul mercato comunitario» di cui si parla al punto 290 della sentenza impugnata, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere ponderato non solo in relazione alle dimensioni del mercato, ma soprattutto in relazione all’impatto concreto dell’infrazione sui rapporti di concorrenza. Laddove si tratti invece di determinare l’importo dell’ammenda, e la proporzionalità di quest’ultima, l’entità relativa dei fatturati delle imprese coinvolte è il fattore da prendere in considerazione;
– la ricorrente non concorda, infine, con l’affermazione del Tribunale secondo cui, una volta dimostrato che un’impresa si è accordata con i suoi concorrenti per la ripartizione dei mercati, il fatto che essa non abbia tenuto sul mercato il comportamento concordato con i suoi concorrenti non è necessariamente una circostanza da prendere in considerazione nella fissazione dell’ammenda.
246. Il decimo motivo presenta quattro censure:
– a torto il Tribunale non ha riconosciuto e sanzionato la negligenza della Commissione che non aveva spiegato nella decisione impugnata perché non ha tenuto conto delle circostanze attenuanti citate dalla ricorrente;
– a torto il Tribunale non ha esaminato gli argomenti della ricorrente secondo cui il suo ruolo nella realizzazione degli accordi di ripartizione dei mercati è stato limitato ed essa ha rispettato tali accordi solo in misura assai ridotta;
– la ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale a torto non ha considerato come circostanza attenuante il fatto che dopo i primi passi compiuti dalla Commissione, essa ha immediatamente interrotto i propri comportamenti illeciti;
– infine il Tribunale non ha considerato a sufficienza nel suo valore di circostanza attenuante la collaborazione fornita dalla Dalmine durante il procedimento amministrativo.
3. Gli argomenti della Commissione
247. La Commissione considera il nono motivo completamente infondato.
248. Riguardo alla prima censura essa osserva che la premessa sulla quale la ricorrente basa la propria tesi, ovvero che le dimensioni del mercato interessato costituiscono l’unico criterio obiettivo, e quindi decisivo, per determinare la gravità dell’infrazione, è contraddetta dal testo stesso degli Orientamenti. L’inizio del punto I A degli Orientamenti non lascia infatti dubbi sul fatto che le dimensioni del mercato sono solo uno dei criteri da prendere in considerazione: «Per valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante».
249. Sulla seconda censura essa rileva che il primo argomento che la ricorrente utilizza a sostegno, ovvero che la Commissione non ha dimostrato a sufficienza che l’infrazione mirava alla ripartizione del mercato, è irricevibile in quanto la ricorrente non ha contestato tale affermazione in primo grado (85).
250. La critica, secondo cui il Tribunale al punto 296 si è a torto basato sulla tabella figurante al punto 68 della decisione controversa per dimostrare l’impatto concreto della violazione sui rapporti di mercato, è fuorviante in quanto tale punto della sentenza non riguarda la determinazione degli effetti dell’infrazione sul mercato, ma la questione se nel fissare l’ammenda dovessero essere soppesati il comportamento e le dimensioni delle imprese.
251. Inoltre, continua la Commissione, la giurisprudenza citata dalla ricorrente (86) non offre alcun sostegno alla sua tesi secondo cui la Commissione nel determinare la gravità di un’infrazione deve sempre esaminarne le ripercussioni sul mercato.
252. Neppure può essere accolto l’argomento secondo cui la sentenza impugnata al punto 263 sarebbe intrinsecamente contraddittoria, in quanto il Tribunale, in un caso, si riferisce alle – ampie – dimensioni geografiche del mercato, e, nell’altro caso, al mercato dei tubi OCTG standard e dei linepipe «project», menzionati all’art. 1 della decisione controversa, che costituiscono solo una parte limitata del mercato complessivo dei tubi OCTG e dei linepipe senza saldatura.
253. La Commissione ricorda inoltre che nel determinare l’ammontare dell’ammenda – 10 milioni di euro – essa ha tenuto debitamente conto di quest’ultimo dato, come constatato anche dal Tribunale.
254. Riguardo alla terza censura la Commissione osserva che, in base agli Orientamenti (87), nell’erogare ammende essa può tener conto di differenze nelle dimensioni delle imprese coinvolte nell’infrazione, ma non è tenuta a farlo.
255. Comunque sia, neppure il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza anche di merito nella valutazione delle ammende irrogate, ha rinvenuto motivo per un’ulteriore ponderazione sulla base delle dimensioni delle imprese coinvolte (88).
256. La Commissione non comprende perché dai dati di vendita dei prodotti interessati menzionati dalla ricorrente dovrebbe ricavarsi che l’ammenda irrogata è sproporzionatamente severa. Ciò vale anche per il presunto obbligo della Commissione di adeguare gli importi delle ammende al fatturato delle imprese coinvolte nell’intesa.
257. Gli argomenti che la ricorrente trae dal comportamento da essa tenuto nell’attuazione dell’accordo di ripartizione del mercato si sovrappongono alle censure da essa fatte valere a sostegno del decimo motivo. La Commissione suggerisce di esaminarli in tale sede.
258. La Commissione esamina succintamente le quattro censure mosse nell’ambito del decimo motivo.
259. La prima censura, a parere della Commissione, è infondata, in quanto il Tribunale stesso, nei punti 327 e seguenti della sentenza impugnata, nell’esercizio della sua competenza di merito ha chiarito perché non potevano essere accordate le circostanze attenuanti addotte dalla ricorrente.
260. Peraltro, come osservato dalla Commissione nella controreplica, essa non è tenuta, nella motivazione della decisione, a pronunciarsi sugli argomenti che la ricorrente ha formulato in fase di indagine riguardo all’applicabilità delle circostanze attenuanti (89).
261. Riguardo alla seconda censura, ovvero che il Tribunale nella sentenza impugnata, in contrasto con gli Orientamenti, non avrebbe sufficientemente tenuto conto del fatto che la ricorrente nel suo comportamento effettivo sul mercato non si sarebbe attenuta agli accordi conclusi con i suoi concorrenti, la Commissione osserva che i detti Orientamenti non sono vincolanti per il Tribunale.
262. Alla terza censura la Commissione reagisce sostenendo che il Tribunale nei punti 331 e 332 della sentenza impugnata ha correttamente constatato che l’infrazione era probabilmente terminata o era sul punto di terminare quando la Commissione, il 1° e il 2 dicembre 1994, ha effettuato verifiche e che pertanto l’argomento della ricorrente secondo cui la sua violazione sarebbe terminata dopo i primi passi della Commissione non giustifica alcuna riduzione dell’ammenda irrogata.
263. Secondo la Commissione la quarta censura è inefficace in quanto:
– la collaborazione della ricorrente all’indagine è rimasta ben lontana rispetto a quella della Vallourec, con cui si raffronta;
– la ricorrente mette sullo stesso piano il suo atteggiamento nel rispondere alle questioni poste dalla Commissione e la sua reazione alla – successiva – comunicazione degli addebiti. Per la sua collaborazione per non aver contestato i fatti imputatile nella comunicazione degli addebiti la ricorrente è stata già «premiata» dalla Commissione con una riduzione del 20% dell’importo dell’ammenda. È in questo senso che va inteso il punto 345 della sentenza impugnata.
4. Valutazione
264. Nel valutare il nono e il decimo motivo sono opportune talune osservazioni preliminari.
265. Voglio ricordare che sussiste una differenza di principio tra gli obblighi della Commissione nella fissazione delle sanzioni e nella motivazione delle stesse nelle decisioni con cui sono accertate le infrazioni alle regole di concorrenza del Trattato, e quelli del Tribunale, nell’esercizio della sua piena giurisdizione ai sensi dell’art. 17, del regolamento n. 17 in sede di valutazione delle ammende e delle penalità di mora irrogate dalla Commissione.
266. Secondo costante giurisprudenza, la Commissione è tenuta, nel determinare l’ammontare delle ammende ad attenersi al metodo che essa stessa si è imposta negli Orientamenti. Quando, infatti, adotta orientamenti nei quali, in osservanza del Trattato, precisa i criteri che intende applicare nell’esercizio del suo potere discrezionale, la Commissione con ciò si vincola nell’esercizio di tale competenza, nel senso che è tenuta ad attenersi alle norme indicative che essa stessa si è imposta (90). Tale giurisprudenza è conforme al principio generale del diritto di tutela dell’affidamento legittimo suscitato nei singoli.
267. Al contrario la Commissione, nella motivazione della sua decisione, non è tenuta ad esaminare espressamente tutti gli argomenti che le imprese hanno formulato nel corso del procedimento di indagine (91). Per soddisfare l’obbligo di motivazione previsto all’art. 253 CE, la motivazione di una decisione deve consentire alle persone fisiche o giuridiche, alle quali è diretta, di conoscere i fatti e le circostanze che giustificano la misura adottata per poter, eventualmente, difendere i loro diritti o controllare se la decisione sia o meno giustificata e, in secondo luogo, consentire al giudice comunitario di esercitare il proprio sindacato di legittimità (92).
268. Nell’esercizio della sua competenza anche di merito il Tribunale, nel valutare l’adeguatezza di un’ammenda o di una penalità di mora, non è vincolato dagli orientamenti a cui la Commissione ha assoggettato l’esercizio del suo potere discrezionale (93). Di tale dato si deve tener conto nell’ambito dell’esame, in sede d’impugnazione, delle decisioni del Tribunale relative alla fissazione dell’ammenda.
269. Si può invece esigere che il Tribunale si pronunci espressamente sugli argomenti dinanzi ad esso formulati contro l’ammenda irrogata con la decisione.
270. Si deve infine ricordare che la Corte, in sede di impugnazione, procede con cautela nel valutare le considerazioni effettuate dal Tribunale nell’adottare la decisione sull’ammontare dell’ammenda(94). Ciò non toglie che la Corte deve correggere le dette decisioni del Tribunale ove esse riposino su un’errata valutazione dei fatti (95) o siano inficiate da un errore di diritto (96).
271. Passando alla valutazione del nono motivo, constato subito che la prima censura è manifestamente infondata. Non può infatti essere imputato al Tribunale di aver valutato in maniera errata l’applicazione da parte della Commissione degli orientamenti, laddove nel testo del punto I A, primo paragrafo, è specificato che non solo l’estensione del mercato geografico interessato, ma anche la natura stessa dell’infrazione e l’impatto concreto avuto sul mercato, ove misurabile, devono essere presi in considerazione nel determinare la gravità dell’infrazione. Tanto meno si può ricavare dal testo di tali orientamenti un argomento per riconoscere un peso particolare al criterio delle dimensioni del mercato.
272. Con riferimento alla prima parte della seconda censura, condivido l’opinione della Commissione, ovvero che sia irricevibile. La ricorrente avanza qui un argomento che non ha sollevato in primo grado e a proposito del quale, in queste conclusioni (97), ho già constatato che va dichiarato irricevibile.
273. Trovo invece alquanto enigmatica la seconda parte della seconda censura. In essa la ricorrente rivolge le sue critiche contro il punto 296 della sentenza impugnata. Tale punto rientra nella valutazione da parte del Tribunale della censure della ricorrente secondo cui la Commissione nel fissare le ammende a torto non avrebbe applicato una differenziazione a seconda delle dimensioni delle imprese e del loro coinvolgimento nell’infrazione.
274. In base al suo contenuto tale parte riguarda piuttosto la censura che il Tribunale nell’esame dell’applicazione da parte della Commissione degli Orientamenti non ha correttamente verificato se quest’ultima avesse preso sufficientemente in considerazione «l’impatto concreto sul mercato» dell’infrazione di cui trattasi per la determinazione della gravità dell’infrazione.
275. Il Tribunale ha effettuato tale esame ai punti 258 e 272. Per quanto riguarda il criterio dell’«impatto concreto sul mercato» dell’infrazione considerata sono particolarmente pertinenti i punti 264‑268.
276. In essi il Tribunale osserva anzitutto che la Commissione, nella sua decisione (98), ha espressamente constatato che l’infrazione ha avuto, di fatto, un’incidenza limitata sul mercato, in quanto i due specifici prodotti che ne erano oggetto, rappresentavano solo il 19% del consumo comunitario di tubi OCTG standard e di linepipe «project» e che grazie ai progressi tecnici una parte della domanda può essere soddisfatta mediante tubi saldati (punto 264).
277. Successivamente il Tribunale mette in evidenza le conseguenze che ne trae la Commissione all’atto della determinazione dell’importo dell’ammenda in base alla gravità dell’infrazione (99), vale a dire un importo di 10 milioni di euro, laddove, in base agli orientamenti, sarebbe stato possibile un importo pari a 20 milioni di euro o superiore (punto 265).
278. Nei punti 267 e 268 della sentenza impugnata il Tribunale chiarisce che dalla decisione della Commissione risulta (100) che, senza gli accordi illeciti, si sarebbe avuto un mercato mondiale dei tubi OCTG e un mercato dei linepipe su scala europea; che tuttavia il comportamento delle destinatarie della decisione ha avuto ad oggetto nonché, almeno in certa misura, ad effetto di escludere ciascuna delle suddette destinatarie dai mercati nazionali delle altre, compreso il mercato dei quattro maggiori Stati membri delle Comunità europee (101). Da ciò consegue, secondo la decisione, che si può parlare di un’infrazione «molto grave».
279. Dai brani della sentenza impugnata qui succintamente riportati risulta incontrovertibilmente che il Tribunale ha attentamente verificato se, nella sua decisione, la Commissione, nel valutare la gravità dell’infrazione, aveva esaminato se quest’ultima avesse avuto un impatto concreto sul mercato e se si potesse concludere che si trattava di un’infrazione «molto grave».
280. In base a ciò il Tribunale poteva dichiarare che le circostanze menzionate dalla Dalmine – la quota di tubi OCTG standard e di linepipe «premium» rispetto ai mercati complessivi di tubi OCTG e di linepipe, le vendite ridotte di tubi OCTG standard e la crescente concorrenza dei tubi saldati – non potevano smentire la conclusione della Commissione riguardo alla gravità dell’infrazione.
281. Gli argomenti che la ricorrente trae dalle sentenze Commissione/Anic e CMA CGM e a. (FETT CSA)/Commissione (102), anche ammesso che fossero corretti, non potrebbero essere accolti, poiché la Commissione ha debitamente esaminato l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato e il Tribunale ne ha tratto la – giusta – conclusione che la Commissione poteva dichiarare che si trattava di un’infrazione «molto grave».
282. Pertanto tale parte della seconda censura è infondata.
283. È infondata anche la terza parte della seconda censura, ovvero che la Commissione, nella sua decisione, e il Tribunale, nella sua sentenza, avrebbero fornito considerazioni contraddittorie riguardo all’esame alla luce del terzo criterio degli orientamenti, vale a dire «l’estensione del mercato geografico rilevante».
284. Riguardo a tale criterio la Commissione e il Tribunale potevano senz’altro constatare che un’infrazione che interessa i mercati dei quattro maggiori Stati membri riguarda un «vasto mercato geografico».
285. La contraddizione che la ricorrente sostiene di poter ravvisare tra tale constatazione e la constatazione che i prodotti cui si riferisce l’infrazione rappresentano solo il 19% del mercato totale dei tubi OCTG e dei linepipe, riposa su un raffronto tra due entità non equiparabili.
286. La definizione del mercato rilevante in cui ha avuto luogo l’infrazione è, infatti, distinta dalla definizione dei mercati dei prodotti che costituivano oggetto dell’infrazione e su cui quest’ultima ha avuto un impatto.
287. Dei quattro elementi della terza censura l’ultimo – ovvero il ruolo svolto nella conclusione e nel rispetto degli accordi quale fattore per la determinazione dell’ammenda – sarà da me esaminato nell’ambito del decimo motivo a cui sostegno è stato formulato un argomento analogo.
288. Con il primo elemento la ricorrente lamenta che la Commissione e il Tribunale avrebbero dovuto differenziare l’ammontare delle ammende irrogate a seconda delle dimensioni delle imprese coinvolte nell’infrazione.
289. La prima questione che qui si pone è se dagli orientamenti, punto I A, quinto capoverso (103), discenda un siffatto obbligo di differenziazione, alla cui osservanza il Tribunale avrebbe dovuto vigilare.
290. La soluzione di tale questione è di senso negativo in quanto il passaggio degli orientamenti di cui trattasi è formulato in termini chiaramente facoltativi: «(...) potrà essere opportuno, in certi casi (…)».
291. A tale conclusione giunge il Tribunale nel punto 282 della sentenza impugnata, in cui constata che la Commissione non si impone un obbligo assoluto di applicare una ponderazione in base alle dimensioni individuali delle imprese. Citando una vasta giurisprudenza (104), il Tribunale ricorda poi che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel fissare l’importo delle ammende.
292. Pertanto l’affermazione che, nella sua decisione, la Commissione avrebbe dovuto ponderare gli importi delle ammende e che il Tribunale avrebbe dovuto vigilare in tal senso è, a mio parere, infondata.
293. Con entrambi gli elementi in cui consiste questa censura la ricorrente contesta l’iter logico seguito dal Tribunale riguardo all’ammontare dell’ammenda che le è stata imposta. In sostanza essa imputa quindi al Tribunale di non aver tenuto conto, in contrasto con il principio di proporzionalità, del fatto che le sue dimensioni, in termini di fatturato, personale e bilancio, erano molto più limitate rispetto agli altri partecipanti all’infrazione.
294. Per la valutazione di questi elementi rinvio alle mie osservazioni preliminari di cui ai paragrafi 268 e 270 di queste conclusioni.
295. Da esse discende, in primo luogo, che il Tribunale nella sua valutazione dell’importo adeguato dell’ammenda non è vincolato dagli Orientamenti. Anche laddove questi ultimi avessero imposto una ponderazione alla Commissione, ciò non avrebbe avuto effetto ai fini della valutazione da parte del Tribunale.
296. In secondo luogo, tali considerazioni implicano che la Corte può sostituire il proprio giudizio a quello del Tribunale solo in caso di manifesto snaturamento dei fatti o di un chiaro errore di diritto.
297. Orbene, nei punti considerati della sentenza impugnata, il Tribunale ha potuto dapprima constatare che la Dalmine era una grande impresa (punto 286) e successivamente che l’ammenda impostale restava ben al disotto del limite del 10% di fatturato previsto all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (punto 287).
298. Neppure può rinvenirsi nei punti seguenti (288‑296) della sentenza impugnata un manifesto vizio di motivazione.
299. Infine, il rimprovero che il Tribunale a torto non ha esaminato l’argomento della ricorrente, riportato al punto 320 della sentenza impugnata, è in questo contesto fuori luogo. Con tale argomento la ricorrente provava a dimostrare che sussistevano motivi per prendere in considerazione le circostanze attenuanti, mentre qui la questione è se il Tribunale nella sua valutazione degli importi delle ammende avrebbe dovuto applicare una ponderazione a seconda delle dimensioni delle imprese coinvolte.
300. Ad abundantiam, rilevo ancora che la ricorrente non spiega perché le cifre da essa menzionate, di cui al punto 320 avrebbero dovuto essere prese in considerazione nell’ambito di siffatta ponderazione.
301. In base a ciò constato che anche la terza censura del nono motivo è completamente infondata.
302. Che la prima censura del decimo motivo sia manifestamente infondata risulta dalle osservazioni preliminari fatte nel paragrafo 267 di queste conclusioni: nel motivare la sua decisione la Commissione non è tenuta ad esaminare espressamente tutti gli argomenti formulati dalla ricorrente.
303. Anche la seconda censura è manifestamente infondata. Conformemente a costante giurisprudenza (105) il Tribunale poteva constatare che il ruolo e i comportamenti della ricorrente, nella conclusione e nel rispetto degli accordi oggetto della decisione, non costituivano circostanze attenuanti che potessero dar adito ad una riduzione dell’ammontare dell’imposta.
304. La terza censura è, del pari, manifestamente infondata. Non si può parlare, infatti, di cessazione di un’infrazione dopo le prime azioni della Commissione, qualora, prima che la Commissione intraprenda tali azioni, le parti coinvolte avessero già deciso di porvi fine. Il Tribunale ha, infatti, constatato inequivocabilmente che le imprese coinvolte avevano deciso di porre fine alla loro collaborazione prima che la Commissione intraprendesse i suoi primi passi il 1° e il 2 dicembre 1994. Non sussiste pertanto un nesso causale tra i due eventi.
305. Per la parte in cui la quarta censura si dirige contro la comparazione fatta dal Tribunale tra il grado di collaborazione della ricorrente all’indagine della Commissione, prima che quest’ultima le inviasse la comunicazione degli addebiti, e quella della Vallourec, sono propenso a dichiararla irricevibile in quanto riguarda l’accertamento e la valutazione dei fatti.
306. La quarta censura è infondata nei limiti in cui la ricorrente trae un argomento dal punto 345 della sentenza impugnata, in cui si constata che il lavoro della Commissione è stato notevolmente agevolato dalla mancata contestazione dei fatti descritti nella comunicazione degli addebiti. Di ciò si era già tenuto conto sotto forma di una riduzione del 20% dell’importo dell’ammenda.
VI – Sulle spese
307. Considerato che sono giunto alla conclusione che il presente ricorso contro la sentenza del Tribunale è del tutto infondato propongo di condannare la ricorrente alle spese.
VII – Conclusione
308. Alla luce di quanto precede suggerisco alla Corte di:
– dichiarare integralmente infondato il ricorso contro la sentenza del Tribunale;
– condannare la ricorrente alle spese del procedimento.
1 – Lingua originale: l'olandese.
2 – Racc. pag. II-2395.
3 – GU 2003, L 140, pag. 1.
4 – [C(1997)3036, IV 35.860, non pubblicata].
5 – Ordinanza del Tribunale 24 giugno 1998, causa T‑596/97, Dalmine/Commissione (Racc. pag. II‑2383).
6 – Sentenza 18 ottobre 1989 (causa 374/87, Racc. pag. 3283, punto 35).
7 – Sentenza del Tribunale 20 febbraio 2001, causa T-112/98 (Racc. pag. II-729, punto 67).
8 – Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, – Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU 13, pag. 204).
9 – Il Tribunale fa qui riferimento alla sua sentenza 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, nota come sentenza «Cemento» (Racc. pag. II–491, punto 734).
10 – Il detto quesito 1, lett. d), era del seguente tenore: «Per quelle riunioni per cui non riusciste a reperire i documenti relativi, vogliate descrivere l'oggetto delle riunioni, le decisioni adottate, il tipo di documenti ricevuti prima o dopo le riunioni, le quote (“Sharing key”) discusse e/o decise per aree geografiche ed il loro periodo di validità, i prezzi discussi e/o decisi per aree geografiche ed il loro periodo di validità specificandone il tipo (“Target Price-TP”, “Winning Price-WP”, “Proposal Price-PP”, “Rock Bottom Prices-RBP”, ecc.)».
11 – Il dispositivo della decisione era il seguente: «Articolo 1. – Entro trenta giorni dalla data di notifica della presente decisione: – Dalmine S.p.A. è tenuta a fornire le informazioni indicate nelle domande n. 1, lett. b); n. 3, lett. d), n. 8, formulate nell'allegato 1 alla presente decisione».
12 – Il corsivo è mio.
13 – Il Tribunale cita qui le conclusioni del giudice Vesterdorf, facente funzione di avvocato generale nella causa T‑1/89, Rhône-Poulenc/Commissione, decisa con sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991 (Racc. pag. II‑867, in particolare pag. II‑869), nonché la sentenza della Corte 23 marzo 2000, cause riunite C‑310/98 e C‑406/98, Met-Trans e Sagpol (Racc. pag. I‑1797, punto 29) e sentenza del Tribunale 7 novembre 2002, cause riunite T‑141/99, T‑142/99, T‑150/99 e T‑151/99, Vela e Tecnagrind/Commissione (Racc. pag. II‑4547, punto 223).
14 – Sentenza 16 luglio 1992, causa C‑67/91, Asociación Española de Banca Privada e a., (Racc. pag. I‑4785, punti 35 e segg.).
15 – Il Tribunale aggiungeva che, nell'ambito di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 230 CE, il giudice comunitario non è competente a verificare la legittimità, secondo il diritto nazionale, di atti delle autorità nazionali. Al riguardo esso rinviava, per analogia, tra l'altro alla sentenza della Corte 3 dicembre 1992, causa C‑97/91, Oleificio Borelli/Commissione (Racc. pag. I‑6313, punto 9).
16 – Sentenza 3 ottobre 1985, causa 232/84, Commissione/Tordeur (Racc. pag. 3223).
17 – Citate alla nota 13.
18 – In proposito la ricorrente richiama, per analogia, la sentenza «Banche spagnole» (citata supra, nota 14). Da essa si ricaverebbe il principio che un'autorità detentrice di determinati dati non può utilizzarli per fini diversi da quelli per il quale sono stati raccolti. Laddove siano forniti ad altre autorità, tali dati possono essere utilizzati unicamente quali indizi, che possono essere presi in considerazione al fine di decidere o meno l'apertura di un procedimento di indagine. Tali dati devono tuttavia restare nella sfera delle autorità nazionali. Queste ultime non possono pertanto utilizzarli quali elementi di prova. (Punti 37, 39, 42 e 53 della sentenza citata).
19 – Si tratta, in particolare, del passaggio «(...) in assenza di una regolamentazione comunitaria della nozione di “prova”, tutti i mezzi di prova consentiti dai diritti processuali degli Stati membri in procedure analoghe sono, in linea di principio, ammissibili».
20 – Sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-44/00, Mannesmanröhren-Werke AG/Commissione (Racc. pag. II-2223, punto 94) e cause riunite T‑67/00, T‑68/00. T‑71/00 T‑78/00, JFE Engineering Corp. e a./Commissione (Racc. pag. II‑2501, punto 274).
21 – Sentenza JFE Engineering Corp. (citata supra, punto 274).
22 – Ibidem, punto 288.
23 – Sentenza 7 novembre 1984, causa 145/83, Adams/Commissione (Racc. pag. 3539, punto 35).
24 – Punto 86 della sentenza impugnata.
25 – Punto 87 della sentenza impugnata.
26 – C‑411/04 P, Racc. pag. I-0000.
27 – A ciò fa riferimento anche il Tribunale al punto 83, ultima frase, della sentenza impugnata.
28 – In proposito la ricorrente menziona i punti 54-61, 70-77 e 121-122 della decisione impugnata.
29 – Il Tribunale fa qui rinvio alla sentenza 22 marzo 2000, cause riunite T‑125/97 e T‑127/97, Coca Cola/Commissione (Racc. pag. II‑1733, punti 77 e 80-85).
30 – La Commissione ricorda ancora che la ricorrente non ha proposto ricorso contro la decisione della Commissione di pubblicare la versione non confidenziale della decisione.
31 – Il Tribunale rinviava qui alla sua sentenza in pari data (8 luglio 2004, citata alla nota 20), nella quale aveva dovuto valutare approfonditamente il valore probatorio dei documenti addotti come prova dalla Commissione nei punti 62-67 della decisione impugnata.
32 – Il corsivo è mio.
33 – Il Tribunale si riferiva al riguardo alla sua sentenza 28 febbraio 2002, causa T‑395/94, Atlantic Container Line e a./Commissione (Racc. pag. II‑875, punti 79 e 90), ed alla sentenza della Corte 25 ottobre 2001, causa C‑475/99, Ambulanz Glöckner (Racc. pag. II‑8089, punto 48).
34 – In proposito il Tribunale rinviava alla sentenza «Cemento» (citata alla nota 9, punti 1084-1088).
35 – V., tra l’altro, sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑7/89, Hercules Chemicals/Commissione (Racc. pag. II‑1711, punto 232); 10 marzo 1992, causa T‑12/89, Solvay/Commissione (Racc. pag. II‑907, punto 98); 6 aprile 1995, causa T‑141/89, Tréfileurope/Commissione (Racc. pag. II‑791, punti 85 e 86), e «Cemento» (citata alla nota 44, punto 1353).
36 – La Commissione fa qui rinvio alle sentenze alle sentenze 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I‑1981, punto 59) e 1° luglio 1999, causa C‑155/98 P, Alexopolou/Commissione (Racc. pag. I‑4069, punti 40 e 41).
37 – La Commissione ricorda in proposito, tra l'altro, le sentenze 27 gennaio 1987, causa 45/85, Verband der Sachversicherer/Commissione (Racc. pag. 405, punto 39); 10 marzo 1992, causa T-14/89, Montedipe/Commissione (Racc. pag. II‑1155, punto 265), e 15 settembre 1998, cause riunite T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, European Night Services e a./Commissione (Racc. pag. II‑3141, punto 136).
38 – Oltre alle sentenze citate nella sentenza impugnata, la Commissione menziona, fra l’altro, le sentenze 1° febbraio 1978, causa 19/77, Miller/Commissione (Racc. pag. 131), e 21 gennaio 1999, cause riunite C‑215/96 e C‑216/96, Bagnasco e a. (Racc. pag. I‑135, punto 48).
39 – Il corsivo è mio.
40 – Punti 104-121 del ricorso in primo grado e punti 36-51 della replica in primo grado.
41 – Punti 122-131 del ricorso in primo grado e punti 52-57 della replica in primo grado.
42 – Punti 105-112, ricorso in primo grado; punti 37-42, replica in primo grado.
43 – Punti 113-116, ricorso in primo grado; punti 45-49, replica in primo grado.
44 – Punti 117 e 118, ricorso in primo grado; punti 50 e 51, replica in primo grado.
45 – Punti 119 e 120, ricorso in primo grado; punto 48, replica in primo grado.
46 – Punti 122-124, ricorso in primo grado; punti 52-55, replica in primo grado.
47 – Punti 125-127, ricorso in primo grado; punti 56 en 57, replica in primo grado.
48 – Punti 128-131, ricorso in primo grado.
49 – Le note d'udienza che la ricorrente ha presentato nella replica nell'impugnazione corrispondono a grandi linee agli argomenti avanzati nel punto 37, sub a, del suo ricorso nell'impugnazione.
50 – Gli argomenti che la ricorrente deduce ora al punto 37, sub a, del suo ricorso somigliano molto, quanto a contenuto, agli argomenti da essa dedotti tardivamente in primo grado, in quanto solo all’udienza.
51 – Della copiosa giurisprudenza ricordo le sentenze del Tribunale 9 luglio 1997, causa T-4/96, S/Corte di giustizia (Racc. pag. II‑1125, punto 104); 29 febbraio 1996, causa T‑547/93, Lopes/Corte di giustizia (Racc.PI pag. II‑185, punto 39); 7 febbraio 2001, causa T‑186/98, Inpesca/Commissione (Racc. pag. II‑557, punti 33-35), nonché le ordinanze 21 novembre 1996, causa T‑53/96, SPVB/Commissione (Racc. pag. II‑1579, punti 20‑26).
52 – In questo senso, v. già ordinanza della Corte 14 luglio 1964, causa 76/63, Prakash/Commissione (Racc. pag. 632).
53 – Citata alla nota 20.
54 – Citate alla nota 20.
55 – Gli accertamenti del Tribunale a ciò attinenti sono oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte nella causa C‑411/04 P, Salzgitter Mannsmann (in precedenza Mannesmannröhren-Werke) (GU C 273, pag. 24), e nelle cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel (GU C 284, pagg. 9 e 10).
56 – V., fra le altre, sentenze della Corte 2 marzo 1994, causa C‑53/92 P, Hilti/Commissione (Racc. pag. I‑667, punto 49); 1 giugno 1994, causa C‑136/92 P, Brazzelli/Commissione (Racc. pag. I‑1981, punti 57-60); ordinanza 25 gennaio 2001, causa C‑111/99 P, Lech-Stahlwerke/Commissione (Racc. pag. I‑727, punto 25).
57 – V., tra l'altro, sentenze 11 marzo 1997, causa C‑264/95 P, Commissione/UIC (Racc. pag. I‑1287, punto 48), e 16 settembre 1997, causa C‑362/95 P, Blackspur e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑4775, punti 18‑23).
58 – V. già sentenza 30 giugno 1966, causa 56/65, La Technique Minière (Racc. pag. 262).in seguito più volte confermata, tra l'altro, nella recente sentenza del Tribunale, 19 marzo 2003, causa T‑213/00, CMA CGM e a (FETTCSA)/Commissione (Racc. pag. II‑913, punti 175, 177-179 e 183).
59 – V., fra l'altro, sentenza 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco e a/Commissione (Racc. pag. 2117, punto 12).
60 – V., fra l'altro, sentenze 15 maggio 1975, causa 71 / 74, Frubo/Commissione (Racc. pag. I‑563, punti 37 e 38) e 14 luglio 1994, causa T‑66/92, Herlitz/Commissione (Racc. pag. II‑531, punto 29).
61 – V. già sentenza 1° febbraio 1978, Miller/Commissione (citata alla nota 38, punti 6 e 7); successivamente, fra l'altro, sentenze 11 gennaio 1990, causa C‑277/87, Sandoz/Commissione (Racc. pag. I‑45, punto 13), e 14 luglio 1994, causa T‑77/92, Parker Pen/Commissione (Racc. pag. II‑549, punto 55).
62 – V., fra l'altro, la cosiddetta sentenza «Cemento», citata supra, alla nota 9, punti 1085-1088).
63 – Il Tribunale rinvia alla sua sentenza, Atlantic Container Line e a./Commissione (citata alla nota 33, punti 79 e 90). Quest’ultima pronuncia, ancora recente all'epoca in cui è stata emanata la sentenza impugnata, si fonda, fra l'altro, sulle sentenze della Corte 1° febbraio 1978, Miller/Commissione (citata alla nota 38, punto 15); sentenza 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG Telefunken/Commissione (Racc. pag. 3151, punto 60), e Bagnasco (citata alla nota 38, punto 48).
64 – Risulta dalla sentenza 25 ottobre 2001, Ambulanz Glöckner (citata nella nota 33, punto 48) che l'influenza sugli scambi intracomunitari deve avere una certa rilevanza.
65 – Il punto 111 della decisione impugnata è del seguente tenore: «L'oggetto di tali contratti era l'approvvigionamento in tubi lisci del “leader” del mercato degli OCTG nel Mare del Nord e lo scopo era quello di mantenere nel Regno Unito un produttore nazionale per ottenere il rispetto dei “fundamentals” nell'ambito del Club Europa-Giappone. Il loro effetto ed oggetto principale è stata la ripartizione fra MRW, Vallourec e Dalmine di tutto il fabbisogno del concorrente BS (Vallourec a partire dal 1994). I contratti facevano dipendere i prezzi d'acquisto dei tubi lisci dai prezzi dei tubi filettati di BS; inoltre limitavano la libertà d'approvvigionamento di BS (Vallourec dal febbraio 1994) obbligando quest'ultima a comunicare ai suoi concorrenti i prezzi di vendita praticati e i quantitativi venduti. MRW, Vallourec (fino al febbraio 1994) e Dalmine si impegnavano a consegnare ad un concorrente (BS, poi Vallourec dal marzo 1994) quantitativi non conosciuti in anticipo».
66 Il detto punto è così formulato: «Per quanto riguarda i contratti conclusi fra BS, MRW, Dalmine e Vallourec, la Commissione considera che non si trattava che di un modo di mettere in opera il principio del rispetto dei mercati nazionali rientrante nel contesto del club Europa-Giappone. Per tale motivo, la Commissione non intende imporre un importo supplementare a titolo d'ammenda».
67 – Nella versione francese [e italiana] della sentenza tutto ciò è espresso in modo più incisivo che nella versione olandese: «(...) il convient de constater (...) que l’affirmation de la Commission (...) est excessive». (Il corsivo è mio).
68 – Tale punto è così formulato: «L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato stabilisce espressamente l'incompatibilità con il mercato comune degli accordi aventi per oggetto od effetto la ripartizione dei mercati. I contratti aventi per oggetto e da cui risulti una ripartizione delle forniture al principale produttore di tubi filettati in un mercato che rappresenta più della metà del consumo comunitario di OCTG (cfr. considerando 50) comportano una sensibile restrizione della concorrenza all'interno del mercato comune».
69 – Il punto 28 esordisce nel modo seguente: «I prodotti oggetto del presente caso sono i tubi d'acciaio al carbonio senza saldatura (ossia esclusi i tubi d'acciaio inossidabile) (...)». Nel punto 29 vengono descritte le diverse categorie di tubi OCTG. Il punto 31 inizia così: «Gli OCTG possono essere venduti senza filettatura (tubi lisci, definiti anche nello standard API) o già filettati. (...)».
70 – La Commissione rinvia in proposito alla sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland A/S e a./Commissione (Racc. pag. I‑123, punto 57).
71 – Riportato integralmente supra, alla nota 65.
72 – Già riportato supra, alla nota 68.
73 – Punto 181 della sentenza impugnata.
74 – Punto 185 della sentenza impugnata.
75 – Secondo costante giurisprudenza, v., fra l'altro, sentenze, 11 febbraio 1999, causa C‑390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione (Racc. pag. I‑769, punto 29), e 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e a./Commissione (Racc. pag. I‑5291, punto 49).
76 – Esse sono state invece avanzate quale difesa nella risposta della Dalmine alla comunicazione degli addebiti. V. allegato 12 del ricorso in primo grado, pagg. 19, 22 e 23.
77 – Allegato 12 del ricorso, pagg. 21 e 22.
78 – V., punto 181 della sentenza impugnata che rinvia al punto 153 della decisione impugnata in primo grado.
79 – Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA. (GU 1998, serie C 9, pag. 3).
80 – Punto 259 della sentenza impugnata.
81 – Nel punto 259 della sentenza impugnata.
82 – Nel punto 296 della sentenza impugnata.
83 – Il brano di cui trattasi è così formulato: «In caso di infrazioni che coinvolgono più imprese (...), potrà essere opportuno, in certi casi, ponderare gli importi determinati (...), in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione».
84 – Riportati al punto 320 della sentenza impugnata.
85 – V., in proposito, i paragrafi 118-128 di queste conclusioni.
86 – Sentenze 9 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic (Racc. pag. I‑4125, punto 99), e 19 marzo 2003, CMA CGM e a. (FETTCSA)/Commissione (citata alla nota 58, punto 264).
87 – V. Orientamenti, punto I A, quinto capoverso (citata la nota 79).
88 – La Commissione qui fa rinvio ai punti 284-287 della sentenza impugnata.
89 – Per tale opinione la Commissione rinvia alla sentenza 18 settembre 2003, causa C‑338/00 P, Volkswagen/Commissione (Racc. pag. I‑9189, punto 127).
90 – V., fra l'altro, sentenza 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione (Racc. pag. II‑2597, punti 182-183 e l'abbondante giurisprudenza ivi citata).
91 – V., fra l'altro, sentenze 14 maggio 1998, causa T‑347/94, Mayr-Melnhof Kartongesellschaft/Commissione (Racc. pag. II‑1751, punto 42) e 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cosiddetta sentenza «PVC II» (Racc. pag. II‑931, punti 386-388, nonché la giurisprudenza citata in tali punti).
92 – V., fra l'altro, sentenze 16 settembre 1998, causa T‑28/95, ICC/Commissione (Racc. pag. II‑3597, punto 125), e 14 gennaio 2004, causa T‑109/01, Fleuren Compost/Commissione (Racc. pag. II‑127, punto 119, nonché la – copiosa –giurisprudenza ricordata in tali punti).
93 – Sentenza 21 ottobre 2003, causa T‑368/00, General Motors e Opel Nederland/Commissione (Racc. pag. II‑4491, punto 188).
94 – V., fra l'altro, sentenza 18 settembre 2003, Volkswagen/Commissione (citata alla nota 89, punto 151).
95 – V., ad esempio, sentenza Aalborg-Portland A/S e a./Commissione (citata alla nota 70, punti 384-387).
96 – Per un esempio, v. le mie conclusioni lette il 19 gennaio 2006 nella causa C‑301/04 P, Commissione/SGL Carbon (non ancora pubblicate nella Raccolta, paragrafi 63-70).
97 – Supra nelle presenti conclusioni, paragrafi 118-128.
98 – Punto 160 della decisione impugnata.
99 – Punto 162 della decisione impugnata.
100 – Punti 35 e 36 della decisione impugnata.
101 – Punti 53‑57 della decisione impugnata.
102 – Citate alla nota 58.
103 – Già riportato alla nota 83 (citata alla nota 79).
104 – V., fra l'altro, ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C‑137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I‑1611, punto 54, e sentenza della Corte «PVC-II» (citata la nota 91, punto 465).
105 – La circostanza che in proposito si applicano criteri rigorosi è stata confermata più volte dal Tribunale, fra l'altro, nella sentenza, 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA Holding/Commissione (Racc. pag. II‑1373, punto 142), e nella sentenza «Cemento» già citata supra alla nota 9, punto 1389.
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