CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 12 settembre 2006 1(1)
Causa C‑411/04 P
Salzgitter Mannesmann GmbH, già Mannesmannröhren-Werke AG
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren-Werke AG/Commissione delle Comunità europee, nella parte in cui respinge la domanda di annullamento della decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2000/382/CE, relativa ad un procedimento d’applicazione dell’articolo 81 CE (Caso IV/E-1/35.860-B Tubi d’acciaio senza saldatura) − Diritto ad un processo equo − Applicazione non corretta dell’art. 81 CE − Principio della parità di trattamento»
Indice
I – Introduzione
II – La decisione impugnata
III – Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e la sentenza impugnata
IV – Il procedimento dinanzi alla Corte
V – I motivi della ricorrente e gli argomenti delle parti
A – Il primo motivo: la violazione del principio di un processo equo
1. L’iter logico del Tribunale
2. Le censure della ricorrente
3. Argomenti della Commissione
4. Valutazione
B – Il secondo motivo: applicazione non corretta dell’art. 81 CE con riguardo all’art. 2 della decisione
1. L’iter logico del Tribunale
2. Le censure della ricorrente
3. Argomenti della Commissione
4. Valutazione
C – Il terzo motivo: violazione del principio della parità di trattamento nella valutazione dell’ammenda inflitta
1. Brani rilevanti della sentenza impugnata
2. Le censure della ricorrente
3. Argomenti della Commissione
4. Valutazione
VI – Le spese
VII – Conclusione
I – Introduzione
1. La presente causa verte sul ricorso proposto dalla Salzgitter Mannesmannröhren-Werke GmbH, già Mannesmannröhren-Werke AG (in prosieguo: la «Mannesmann») avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale») 8 luglio 2004, Mannesmannröhren-Werke AG/Commissione delle Comunità europee (T‑44/00) (2).
2. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha ridotto l’ammenda inflitta alla ricorrente con decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d’applicazione dell’articolo 81 CE (Caso IV/E-1/35.860-B Tubi d’acciaio senza saldatura) (3) (in prosieguo: la «decisione»), e per il resto ha respinto la richiesta di annullamento di tale decisione.
II – La decisione impugnata
3. Per i fatti posti a fondamento della decisione impugnata rinvio alle conclusioni da me presentate per le cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, Sumitomo Metal Industries Ltd e Nippon Steel Corp/Commissione delle Comunità europee, paragrafi 3‑12.
4. Per quanto rilevante per il ricorso in esame, il dispositivo della decisione così dispone:
«Articolo 1
1) La Mannesmannröhren-Werke AG (…) (ha) violato le disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando, nella maniera e nella misura indicate nella motivazione della presente decisione, ad un accordo che prevedeva fra l’altro la protezione dei rispettivi mercati nazionali dei tubi OCTG filettati standard e linepipe project senza saldatura.
2) L’infrazione è durata dal 1990 al 1995 per Mannesmannröhren-Werke AG (…).
Articolo 2
1) Mannesmannröhren-Werke AG (...) (ha) violato le disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato, concludendo, nell’ambito dell’infrazione di cui all’articolo 1, contratti risultanti in una ripartizione delle forniture di tubi OCTG lisci alla British Steel Limited (...).
2) (...) Per Mannesmannröhren-Werke AG [l’infrazione] è durata dal 9 agosto 1993 al 24 aprile 1997.
Articolo 4
A motivo dell’infrazione constatata all’articolo 1, alle imprese ivi elencate sono irrogate le seguenti ammende:
1. Mannesmannröhren-Werke AG 13 500 000 EUR
(…)».
III – Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e la sentenza impugnata
5. Con sette atti introduttivi, depositati presso la cancelleria del Tribunale tra il 28 febbraio e il 3 aprile 2000, sette delle otto imprese multate, tra cui la Mannesmann, hanno proposto un ricorso avverso la decisione.
6. La Mannesmann aveva chiesto l’annullamento della decisione impugnata, e, in subordine, la riduzione dell’ammenda ad essa inflitta e la condanna della Commissione alle spese del procedimento.
7. Nella sentenza impugnata il Tribunale:
– ha annullato l’art. 1, n. 2 della decisione, nella parte in cui accerta l’esistenza dell’infrazione contestata anteriormente al 1° gennaio 1991;
– ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente a EUR 12 600 000;
– ha respinto il ricorso quanto al resto;
– ha condannato ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.
IV – Il procedimento dinanzi alla Corte
8. Nell’impugnazione la Mannesmann chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’impugnazione avverso la decisione;
– annullare la decisione;
– in subordine, ridurre l’ammenda inflitta all’art. 4 della decisione;
– ridurre gli interessi di mora, come fissati nell’art. 5 della decisione;
– inoltre, in ulteriore subordine, rinviare la controversia al Tribunale per una nuova decisione, che tenga conto della sentenza della Corte;
– condannare la Commissione alle spese del procedimento.
9. La Commissione chiede alla Corte di respingere integralmente il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese del procedimento.
V – I motivi della ricorrente e gli argomenti delle parti
10. La Mannesmann avanza tre motivi di annullamento della sentenza impugnata, relativi rispettivamente ad una violazione del principio di un processo equo, ad una non corretta applicazione dell’art. 81, con riferimento all’art. 2 della decisione e ad una violazione del principio della parità di trattamento.
11. In quest’ordine tratterò di seguito i motivi della ricorrente.
A – Il primo motivo: la violazione del principio di un processo equo
1. L’iter logico del Tribunale
12. In primo grado la ricorrente ha contestato che il documento cosiddetto «Sharing key» fosse ammissibile quale prova per le asserite infrazioni all’art. 81 CE. Posto che la Commissione non ha reso noto chi ha preparato tale documento, l’autenticità e la forza probatoria del medesimo avrebbero dovuto essere valutate con la massima cautela.
13. La Commissione avrebbe almeno dovuto precisare in che circostanze abbia ricevuto il documento, da essa prodotto come prova diretta di un atto illecito.
14. Posto che nessuna delle imprese interessate ha riconosciuto l’autenticità di tale documento, e che la Commissione non è affatto riuscita a dimostrarla, quest’ultima non poteva basare su tale documento la sua decisione nei confronti della Mannesmann. Ciò sostanzierebbe una violazione dei diritti della difesa e giustificherebbe l’annullamento della decisione impugnata.
15. Il Tribunale ha esaurientemente risposto a siffatti argomenti, rivolti avverso l’ammissibilità del documento «Sharing key», ai punti 81‑85 della sentenza impugnata:
«81. Occorre rilevare, anzitutto, che la Commissione si basa in larghissima misura, ai punti della decisione impugnata relativi all’esistenza dell’infrazione affermata all’art. 1 della stessa, sulla dichiarazione del sig. Verluca 17 settembre 1996 (...). Se è vero che la Commissione in tale contesto, e in particolare ai punti 85 e 86 della decisione impugnata, si basa anche sul documento “Sharing key”, va rilevato che quest’ultimo, nell’economia generale della decisione impugnata, ha un’importanza minore rispetto alle dichiarazioni del sig. Verluca.
82. Di conseguenza, si deve anzitutto respingere l’argomento della Mannesmann ai sensi del quale la Commissione si è basata principalmente sul detto documento per affermare l’esistenza dell’infrazione di cui all’art. 1 della decisione impugnata. (...).
83. (In questo punto il Tribunale riproduce parzialmente i punti 85 e 86 della decisione impugnata, in cui si spiega come la Commissione sia entrata in possesso del documento “Sharing key”, e quale sia il suo contenuto pertinente.).
84. Occorre anzitutto rilevare, per quanto riguarda la ricevibilità del documento “Sharing key” quale prova dell’infrazione di cui all’art. 1 della decisione impugnata, che il principio che prevale in diritto comunitario è quello della libertà di forma dei mezzi probatori e che l’unico criterio pertinente per la valutazione delle prove prodotte risiede nella loro credibilità (conclusioni del giudice Vesterdorf, facente funzione di avvocato generale nella causa T‑1/89, RhônePoulenc/Commissione, decisa con sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, Racc. pag. II‑867, in particolare pagg. II‑869 e II‑954; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 23 marzo 2000, cause riunite C‑310/98 e C‑406/98, MetTrans e Sagpol, Racc. pag. I‑1797, punto 29, e sentenza del Tribunale 7 novembre 2002, cause riunite T‑141/99, T‑142/99, T‑150/99 e T‑151/99, Vela e Tecnagrind/Commissione, Racc. pag. II‑4547, punto 223). Inoltre, può essere necessario che la Commissione tuteli l’anonimato dei suoi informatori [v., in tal senso, sentenza Adams/Commissione (...), punto 34] [(4)] e tale circostanza non può essere sufficiente per obbligare la Commissione a non utilizzare una prova in suo possesso.
85. Di conseguenza, se gli argomenti della Mannesmann possono essere pertinenti per valutare l’affidabilità e, pertanto, il valore probatorio del documento “Sharing key”, quest’ultimo non va considerato una prova irricevibile che occorre dichiarare inutilizzabile».
2. Le censure della ricorrente
16. A sostegno di questo motivo la ricorrente avanza in sostanza due argomenti:
– il Tribunale, al punto 84 della sentenza impugnata, non avrebbe interpretato correttamente la pertinente giurisprudenza della Corte e del Tribunale stesso. Secondo questa giurisprudenza, nell’ambito della valutazione della prova, occorrerebbe verificare l’origine degli elementi di prova;
– ammettendo come elemento probatorio il documento «Sharing key», il Tribunale non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza rilevante della Corte europea per i diritti dell’Uomo (in prosieguo: la «Corte europea dei diritti dell’uomo») in merito all’art. 6 della Convenzione europea la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») sull’ammissibilità di testimoni e documenti probatori anonimi.
17. A giudizio della ricorrente, che cita in merito la sentenza Vela e Tecnagrind/Commissione (5), punto 223, il diritto comunitario impone che, nella valutazione della prova, ne venga accertata l’origine.
18. La parte che si difende in un procedimento di indagine amministrativa deve poter controllare senza alcuna limitazione l’autenticità del contenuto di un documento, nonché l’affidabilità dell’informatore. In caso contrario, esso non sarebbe in grado di accertare se l’informatore dica la verità, o se invece ci siano manipolazioni da parte di terzi intenzionati ad arrecare danno all’impresa in questione. L’ammissione di documenti probatori di cui non sono noti l’autore e l’origine sarebbe del resto contraria al principio dello Stato di diritto, enunciato all’art. 6, n. 1, UE.
19. Ciò non viene contraddetto nella sentenza Adam/Commissione (6), citata dal Tribunale, che trattava di informazioni «anonime» utilizzate nel corso di un’inchiesta al fine di trovare altri elementi probatori – questa volta ammissibili.
20. Dall’art. 6, n. 2, UE, conseguirebbe che, nell’applicazione del diritto comunitario, occorre tenere conto dei diritti fondamentali della CEDU. Ciò è stato del resto ribadito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (7), i cui articoli 46 e 47 coincidono con l’art. 6 CEDU e garantiscono ai cittadini il diritto ad un processo equo.
21. Inoltre l’art. 52, n. 3, della Carta precisa che l´interpretazione della Carta stessa da parte di organi giurisdizionali deve garantire un livello di tutela non inferiore a quello garantito dalla CEDU. Oltre a ciò le dichiarazioni ufficiali all´art. 52, n. 3, hanno sottolineato che il rinvio alla CEDU si riferisce anche alla giurisprudenza in materia della Corte europea dei diritti dell’uomo.
22. Orbene, nella sua giurisprudenza la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ripetutamente fissato limitazioni all’uso di dichiarazioni di un terzo anonimo. Ai sensi di siffatta giurisprudenza, il convenuto non solo deve avere la possibilità di confutare l’autenticità di siffatte dichiarazioni, ma anche mettere in dubbio l’affidabilità della persona, protetta dall’anonimato. A questo riguardo la ricorrente cita le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo nelle cause Kostovski contro Paesi Bassi (8), Van Mechelen contro Paesi Bassi (9), e Windisch contro Austria (10).
23. Siffatta giurisprudenza confermerebbe del resto che l’uso di dichiarazioni anonime è ammissibile nella fase istruttoria del procedimento, ma che dichiarazioni siffatte non potrebbero essere utilizzate come elementi probatori a carico della parte incriminata.
24. Nel caso di un documento contenente la dichiarazione di un teste anonimo, la giurisprudenza è così riassunta nella recente sentenza Visser contro Nederland (11): un siffatto documento può essere utilizzato come elemento probatorio solo se a) il convenuto non ha chiesto in nessuna fase del procedimento l’autorizzazione a sentire il teste in questione, b) la condanna è fondata in modo preponderante su altro materiale probatorio non proveniente da fonti anonime e c) l’organo giurisdizionale interessato dichiara esplicitamente di aver utilizzato la dichiarazione del teste anonimo con la massima prudenza e cautela.
25. Nel caso di specie, il Tribunale non ha soddisfatto queste condizioni. Non è rilevante al riguardo quale sia il valore probatorio attribuito dal Tribunale al documento «Sharing key». Dai punti 85‑94 della sentenza impugnata emergerebbe del resto che tale documento ha svolto un ruolo centrale nella produzione della prova.
26. La ricorrente conclude con la tesi secondo cui, avendo utilizzato a suo carico il documento «Sharing key», il Tribunale avrebbe violato il principio di un processo equo. Secondo siffatto principio, i diritti alla difesa possono essere limitati solo nei limiti in cui ciò è equo e necessario (12). Posto che il Tribunale non conosceva né l’identità né i motivi dell’informatore anonimo, non poteva formarsi un giudizio sulla questione se nella fattispecie in esame siffatta limitazione dei diritti della difesa fosse giustificata.
3. Argomenti della Commissione
27. La Commissione ritiene questo motivo irricevibile, in quanto la ricorrente invoca per la prima volta in sede di impugnazione una violazione della CEDU e della Carta. In primo grado la ricorrente si sarebbe limitata a sostenere che l’ammissione del documento «Sharing key» come elemento probatorio integrava una violazione dei diritti della difesa. In ogni caso in primo grado la ricorrente non avrebbe potuto addebitare alla Commissione una violazione della Carta, in quanto tale documento è stato adottato il 7 dicembre 2000, mentre la decisione impugnata risale all’8 dicembre 1999.
28. Nel merito, la Commissione nega che il Tribunale abbia violato i diritti della difesa. Dalla giurisprudenza citata dalla ricorrente (13) non può in alcun caso dedursi che un documento non possa essere utilizzato come elemento probatorio ove non ne sia noto l’autore. Ai sensi di siffatta giurisprudenza, l’origine di un documento è uno dei diversi criteri alla luce dei quali occorre valutarne il valore probatorio.
29. Al pari della difesa, anche il Tribunale dovrà valutare, alla luce di tutti i dati disponibili, se un elemento probatorio sia autentico o meno o se il suo contenuto riproduca fedelmente i fatti oppure no.
30. La questione è pertanto se la ricorrente sia stata in grado di pronunciarsi in merito all’autenticità e all’affidabilità del materiale probatorio esaminato dal Tribunale, prima che il Tribunale stesso abbia proceduto alla sua valutazione. Nel caso di specie ciò è avvenuto, sia nella procedura che ha preceduto la decisione della Commissione, sia nel procedimento dinanzi al Tribunale.
31. Per la valutazione della forza probatoria di un documento può essere rilevante il fatto che l’autore, il destinatario e le circostanze in cui un documento è stato redatto non siano noti, o non possano essere resi noti dalla Commissione in forza dell’ obbligo di riservatezza ad essa imposto dall’art. 287 CE.
32. Di ciò il Tribunale ha debitamente tenuto conto nella valutazione della prova nella sua sentenza impugnata, da un lato, affermando, al punto 86, che al documento «Sharing key» va attribuito solo un valore probatorio limitato, in quanto sono rimaste ignote le circostanze in cui è stato predisposto e, dall’altro, dichiarando, ai punti 87 e 94 della sentenza, che il documento riveste un siffatto valore limitato in quanto contiene informazioni specifiche che coincidono con quelle contenute in altri documenti.
33. Del resto le conclusioni che la ricorrente trae dalla sentenza Adams/Commissione (14) non sono complete. Vero è che la Commissione, in base a quella sentenza, ha un obbligo di riservatezza quando un informatore chiede di mantenere l’anonimato, ma siffatto obbligo diviene attuale solo nel momento in cui essa vuole usare le informazioni da questo fornite.
34. La Commissione contesta che il Tribunale abbia violato l’art. 6 CEDU e gli artt. 47 e 48 della Carta.
35. Con riguardo alla Carta essa osserva che questa non è – ancora – giuridicamente vincolante (15). Inoltre il diritto ad un processo equo, previsto all’art. 47, n. 2, della Carta, non ha un significato autonomo, in quanto tale disposizione, ai sensi dell’art. 52, n. 3, non ha una portata più ampia dell’art. 6 CEDU. Non sarebbe pertanto necessario in questo contesto prestare una particolare attenzione all’art. 47 della Carta.
36. Sebbene la CEDU non faccia parte del diritto comunitario (16), il diritto ad un procedimento equo rientra tra i diritti fondamentali che fanno integralmente parte del diritto comunitario e per la cui interpretazione il giudice comunitario deve tenere debito conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (17).
37. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo citata dalla ricorrente riguarda l´uso di dichiarazioni anonime in un procedimento penale, mentre il procedimento in esame verte sull´uso di un documento il cui autore non è identificato, nell´ambito di un procedimento di ammenda nel settore del diritto della concorrenza.
38. A torto la Mannesmann mette sullo stesso piano la prova testimoniale e la prova documentale. Da nessuna delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo citate dalla ricorrente (18) risulta che i documenti possono essere utilizzati solo se l’autore è noto e può essere interrogato dal convenuto e dal giudice competente.
39. A giudizio della Commissione, siffatta giurisprudenza si fonda sull’assunto che in linea di principio tutte le prove devono essere prodotte in un’udienza pubblica, finalizzata ad un dibattito in contraddittorio (19).
40. La Commissione ricorda che nell’indagine amministrativa essa non ha la facoltà di imporre alle persone di testimoniare. Pertanto le decisioni nei procedimenti di diritto della concorrenza si fondano soprattutto su prove documentali. Alla luce di queste caratteristiche particolari del procedimento, la Commissione soddisfa il presupposto sopra citato garantendo l’accesso al materiale probatorio, in modo che l’impresa interessata possa prenderne visione e presentare il suo commento, per iscritto o oralmente. Questo è il dibattito in contraddittorio che la Commissione deve garantire nell’applicazione del citato principio nell’indagine amministrativa.
41. La Commissione contesta inoltre la tesi della Mannesmann secondo cui il documento «Sharing key» avrebbe svolto un ruolo determinante nella produzione della prova.
42. Questa tesi è già stata confutata dal Tribunale ai punti 81 e 82 della sentenza impugnata. Al punto 87 il Tribunale approfondisce ulteriormente questa confutazione, dichiarando che, nella parte in cui il documento «Sharing key» contiene informazioni specifiche che corrispondono a quelle contenute in altri documenti, in particolare le dichiarazioni del sig. Verluca, questi elementi probatori possono vicendevolmente rafforzarsi (20).
4. Valutazione
43. Occorre chiedersi se il principio generale di diritto comunitario, in virtù del quale tutti hanno diritto ad un processo equo, per l’applicazione del diritto comunitario della concorrenza debba essere interpretato in modo tale che documenti contenenti informazioni incriminanti per le imprese interessate non sono ammissibili come prova qualora debba rimanere segreta l’identità sia degli autori sia della persona che li ha consegnati alla Commissione.
44. Questo è in sostanza la questione giuridica sollevata dalla ricorrente con il suo primo motivo e che a suo giudizio è stata risolta dal Tribunale in modo non corretto.
45. In una giurisprudenza consolidata la Corte ha riconosciuto il principio che tutti hanno diritto ad un processo equo quale principio generale di diritto comunitario, per il quale occorre fare riferimento sia alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sia alla CEDU (21).
46. Alla luce dell’ultima frase, non considero rilevante la circostanza che la ricorrente, nel procedimento di primo grado, non ha esplicitamente fatto valere l’art. 6 CEDU.
47. Come sovente ribadito dalla Corte, il principio giuridico di un processo equo, quale principio generale di diritto comunitario, è desunto dai diritti fondamentali, che si fondano tra l’altro sulla CEDU, e segnatamente sull’art. 6 di tale Convenzione.
48. Si può dunque presumere che, allorché viene invocato dinanzi al giudice comunitario il principio giuridico di un processo equo – come fa la ricorrente in primo grado (22) –, ciò include implicitamente anche un riferimento all’art. 6 CEDU.
49. Ritengo pertanto che questo motivo sia ricevibile.
50. Nel corso degli anni il principio giuridico di un processo equo è stato sempre più elaborato e reso più concreto per l’indagine amministrativa della Commissione su violazioni agli artt. 81 CE e 82 CE. Esso è il risultato dell’interazione tra il giudice comunitario, la Commissione nell’esercizio della sua prassi amministrativa e il legislatore comunitario, che ha codificato siffatta evoluzione della prassi amministrativa e della giurisprudenza nelle disposizioni procedurali pertinenti (23).
51. Il principio di un processo equo garantisce alle imprese nei confronti delle quali è stata avviata la procedura per lo meno i seguenti diritti:
– la garanzia della comunicazione preventiva degli addebiti rispetto ai quali le imprese interessate devono potersi esprimere (24);
– il diritto di accesso al fascicolo: la Commissione è tenuta a rendere pubblico il materiale probatorio, contenuto in documenti, con cui corrobora le sue affermazioni, sempre che tale materiale non contenga segreti aziendali ed altre informazioni riservate che non possono essere rese pubbliche (25);
– il diritto di poter rispondere per iscritto agli addebiti (26);
– il diritto ad essere sentiti. Le imprese interessate possono esprimere in un’udienza oralmente il loro punto di vista circa gli addebiti mossi nei loro confronti (27).
52. La produzione della prova nei procedimenti in materia di concorrenza è caratterizzata da problemi particolari, di recente ancora ricordati dalla Corte nella sentenza Aalborg-Portland (28):
– le attività attinenti a pratiche e accordi anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete, spesso in un paese terzo, e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo;
– anche i pochi documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori di mercato sono di regola solo frammentari e sporadici;
– nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono fornire, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza.
53. A siffatti problemi intrinseci di produzione della prova si aggiungono le limitazioni a cui è assoggettata la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri istruttori. Mi riferisco tra l’altro alla limitazione ratione loci di siffatti poteri al territorio della Comunità e a quelle derivanti dal diritto delle parti oggetto di inchiesta di tacere e di non autoincriminarsi, che ha svolto un ruolo anche nell’istruttoria poi sfociata nella decisione della Commissione posta a fondamento del procedimento in esame (29).
54. Una particolare limitazione dei poteri della Commissione nell’indagine su comportamenti anticoncorrenziali consisteva nel fatto che essa non aveva la facoltà di interrogare persone per ottenere informazioni rilevanti per l’istruttoria. Dall’entrata in vigore del regolamento n. 1/2003, tale potere le è stato sì conferito, purché gli interessati diano il loro consenso (30). Dalla circostanza che la Commissione non può intimare a persone di testimoniare, né può sentirle sotto giuramento o infliggere ammende se le informazioni fornite sono inesatte o forvianti, emerge la relativa inadeguatezza di siffatto potere.
55. Ergo, la prova testimoniale, tanto importante in procedimenti penali nazionali, che costituisce l’oggetto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo citata dalla ricorrente, può svolgere soltanto un ruolo estremamente subordinato nell’indagine su comportamenti anticoncorrenziali ai fini di ammenda.
56. Pertanto per la produzione della prova e per il controllo del rispetto del diritto comunitario della concorrenza l’accento dovrà cadere su documenti scritti, per quanto difficile sia in pratica assicurarne la disponibilità.
57. Con riguardo alla produzione della prova documentale scritta si aggiunge ancora la complicazione che essa può contenere segreti aziendali o informazioni di altro tipo che non possono essere rese pubbliche, o solo con severe restrizioni. Nei limiti in cui si tratta di materiale proveniente da imprese oggetto dell’indagine, il rispetto di siffatta riservatezza, a tutela degli interessi legittimi delle imprese convenute, costituisce uno degli aspetti del principio giuridico di un processo equo. Il giudice comunitario veglia attentamente sul rispetto di tale principio (31).
58. Non solo le imprese indagate, ma anche altre persone fisiche e giuridiche, coinvolte nell´istruttoria in qualità di parti lese, accusatori o informatori, possono avere evidenti interessi economici e giuridici alla riservatezza dei dati da esse fornite o alla segretezza della loro identità. Anche questi sono stati riconosciuti dalla Corte nella sua giurisprudenza (32).
59. Avendo riguardo, da un lato, all’interesse che possono rivestire prove documentali fornite da terzi nell’indagine su accordi e pratiche anticoncorrenziali e per la costruzione della prova dell’esistenza di siffatti accordi e pratiche e, dall’altro, agli interessi dei terzi implicati alla segretezza della loro identità o di dati da cui questa potrebbe essere desunta, sono dell’avviso che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, citata dalla ricorrente, vertente sull’ammissibilità in procedimenti penali di dichiarazioni anonime, o di documenti in cui queste sono contenute, non può essere utilizzata per contestare la l’ammissibilità come elemento probatorio di documenti forniti da terzi, la cui anonimità deve essere garantita.
60. Anche a prescindere dal fatto che le relative sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo non offrono appigli per l’applicazione dei criteri ivi enunciati alle dichiarazioni di testi anonimi in procedimenti penali (33), una siffatta applicazione per analogia alle prove documentali prodotte per corroborare l’esistenza di una violazione nei procedimenti amministrativi di indagine e di controllo del diritto concorrenziale comunitario potrebbe complicare gravemente la già difficile produzione della prova per le infrazioni a tale diritto.
61. Osservo ancora che anche per le prove documentali non provenienti da terzi, ma dalle imprese convenute, non sempre sarà possibile stabilire l’autore e l’esatta origine, posto che possono sussistere evidenti motivi per celare tali dati.
62. Quanto precede non pregiudica la possibilità di rispettare il principio giuridico di un processo equo. A tal fine devono essere soddisfatte tre condizioni.
63. In primo luogo, le imprese nei cui confronti vengono prodotti come prove documenti la cui origine deve restare anonima, devono poter prenderne visione ed esprimersi in merito, sia per iscritto sia oralmente, mantenendo del pari la facoltà di produrre documenti o altri elementi probatori a discarico.
64. In secondo luogo, sia la Commissione nella sua indagine, sia il Tribunale nel suo esame in primo grado, devono valutare criticamente il valore probatorio di siffatti documenti e vagliare attentamente eventuali indicazioni che ne mettono in dubbio l’affidabilità e l’autenticità.
65. In terzo luogo, nell’applicazione del principio della libera produzione della prova, sancito dalla giurisprudenza (34), occorrerà vegliare affinché le infrazioni a disposizioni del diritto comunitario in materia di concorrenza non vengano confermate esclusivamente o in prevalenza da documenti la cui origine o i cui autori devono restare ignoti alla parte convenuta.
66. A conclusione della mia valutazione di questo motivo, dichiaro che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha osservato queste tre condizioni.
67. La ricorrente ha avuto la possibilità di avanzare i propri argomenti avverso il valore probatorio del documento «Sharing key».
68. Il Tribunale ha poi valutato siffatti argomenti ed ha concluso, al punto 86 della sentenza impugnata: «che l’affidabilità [del documento “Sharing key”] è necessariamente ridotta dal fatto che le circostanze delle sua redazione sono in larga parte sconosciute e che le affermazioni della Commissione al riguardo non possono essere verificate».
69. Infine il Tribunale, al punto 94, ha esplicitamente ribadito che al documento «Sharing key» spetta solo un significato accessorio nella valutazione della prova dell’esistenza dell’infrazione litigiosa: «Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il documento “Sharing key” conserva un certo valore probatorio per rafforzare, nell’ambito di un insieme di indizi concordanti accolto dalla Commissione, alcune delle informazioni essenziali riportate nelle dichiarazioni del sig. Verluca in merito all’esistenza di un accordo di ripartizione dei mercati riguardante gli OCTG senza saldatura. (...)».
70. Giungo pertanto alla conclusione che il primo motivo della ricorrente è infondato.
B – Il secondo motivo: applicazione non corretta dell’art. 81 CE con riguardo all’art. 2 della decisione
1. L’iter logico del Tribunale
71. Il secondo motivo è rivolto avverso la parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha dichiarato che la Mannesmann ha effettivamente commesso l’infrazione all’art. 81 CE, di cui all’art. 2 della decisione impugnata.
72. Si tratta di lunghi brani (punti 135‑206) della sentenza impugnata, che non possono essere qui riprodotti per esteso.
73. In sintesi, il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente, stipulando un accordo per la fornitura di tubi OCTG senza filettatura con la Corus, avrebbe violato il divieto di stipulare accordi – orizzontali – restrittivi della concorrenza. Il Tribunale avrebbe fondato siffatta conclusione sulla circostanza che la Vallourec e la Dalmine circa due anni prima avevano stipulato accordi analoghi con la Corus. In tal modo i tre produttori europei si sarebbero ripartita fra loro la fornitura di tubi lisci OCTG alla Corus (35).
74. Il Tribunale ha considerato quali ulteriori indicazioni a favore dell’esistenza di accordi che limitavano la concorrenza tra questi tre fornitori della Corus:
– l’esistenza di analoghe clausole di indicizzazione nei contratti di fornitura che questi avevano stipulato con la Corus (36);
– l’esistenza di un documento «Riflessioni sul contratto VAM», del 23 marzo 1990, il cui contenuto riflette precisamente i contratti successivamente conclusi tra la Corus e gli altri tre produttori europei (37);
– un incontro tra i quattro produttori europei nel 1993, per cordinare le loro posizioni, anche alla luce dell’imminente chiusura della fabbrica di filettatura della Corus (38);
– la durata particolarmente lunga dei contratti di fornitura tra la Corus e gli altri tre produttori europei (39).
75. Il Tribunale ha inoltre dichiarato che il regolamento n. 2790/1999 (40) non poteva essere applicabile alla violazione addebitata alla Mannesmann, in quanto la decisione impugnata è stata adottata l’8 dicembre 1999 e il suo art. 2, per quanto riguarda la Mannesmann, si riferisce al periodo dal 1993 al 1997 compreso, ossia ad un periodo che termina prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 2790/1999, il 1º giugno 2000. Quand’anche, alla luce di tale regolamento, avesse potuto essere concessa un’esenzione, per siffatta esenzione sarebbe stata necessaria una richiesta di esonero, ai sensi dell´art. 4 del regolamento n. 17. In mancanza di tale richiesta, non sarebbe stato necessario esaminare l´applicabilità dell´art. 81, n. 3, CE (41).
2. Le censure della ricorrente
76. La ricorrente avanza quattro censure avverso l’affermazione del Tribunale, al punto 206 della sentenza impugnata, che la Commissione poteva correttamente presumere, nella decisione impugnata, che i contratti di fornitura costituissero l’infrazione di cui all’art. 2 e dimostrassero quindi sufficientemente l’esistenza della stessa, nonché che gli elementi probatori complementari addotti dalla Commissione confermassero la correttezza della tesi secondo cui i detti contratti erano stati sottoscritti nell’ambito di una più ampia politica comune che riguardava il mercato degli OCTG filettati standard.
77. In primo luogo non sarebbe stato adeguatamente dimostrato che ciascuno dei produttori di cui trattasi era al corrente dei contratti di fornitura esistenti tra i suoi concorrenti e la Corus. Nella sua valutazione degli elementi probatori rilevanti, il Tribunale non avrebbe accertato che fossero soddisfatte le – severe – condizioni a cui, a norma della giurisprudenza (42), deve essere assoggettata l’esistenza di una condotta collusiva.
78. In secondo luogo il Tribunale avrebbe erroneamente negato rilevanza alla circostanza che i contratti di fornitura della Vallourec, della Dalmine e della Mannesmann con la Corus non sono stati stipulati contemporaneamente.
79. In terzo luogo il Tribunale dalla durata dei contratti e dalle relative formule di indicizzazione avrebbe erroneamente desunto l’esistenza di un accordo orizzontale tra i fornitori interessati.
80. In quarto luogo le considerazioni fatte dal Tribunale in merito all’applicabilità del regolamento n. 2790/1999 sono errate o incomplete. Il Tribunale avrebbe infatti dovuto ricomprendere nella sua motivazione i regolamenti n. 1983/83 e n. 1984/83 (43), in vigore a quel tempo, e in forza di tali normative disapplicare l’art. 81, n. 1, CE, con riguardo al contratto tra la ricorrente e la Corus.
3. Argomenti della Commissione
81. La Commissione sostiene che questo motivo non può essere accolto nella parte in cui è rivolto avverso le conclusioni del Tribunale relative al carattere orizzontale del contratto di fornitura. Al punto 179 della sentenza impugnata, il Tribunale constata che l’esistenza dell’infrazione di cui all’art. 2 della decisione impugnata è stata sufficientemente dimostrata e che non è strettamente necessario esaminare anche l’iter logico della Commissione in merito alla concertazione tra i quattro produttori europei.
82. Solo due censure sarebbero rilevanti, ossia quella secondo cui la formula di prezzo contenuta nei contratti è ineccepibile dal punto di vista dei rapporti di concorrenza e la tesi secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto accertare la legittimità del contratto stipulato con la Corus non solo alla luce dell’art. 81, n. 1, CE, ma anche dell’art. 81, n. 3, CE e segnatamente dei regolamenti sulle esenzioni di categoria, n. 1983/83 e n. 1984/83.
83. Sulla ricevibilità delle prime tre censure della ricorrente la Commissione osserva che esse sono principalmente rivolte avverso la sua decisione e non avverso la valutazione del Tribunale circa il valore probatorio degli elementi di prova. Nei limiti in cui sono esplicitamente rivolte avverso la decisione impugnata, tali censure conterrebbero solo una contestazione delle constatazioni di fatto del Tribunale, senza sostenere che il Tribunale, nella sua valutazione dei fatti, ha valutato erroneamente la forza probatoria dei vari elementi di prova.
84. Si tratterebbe sostanzialmente di un tentativo dissimulato di ottenere un riesame del contesto dei fatti valutato dal Tribunale. Queste censure superano pertanto l’ambito del giudizio di impugnazione, che a norma dell’art. 58 dello Statuto della Corte deve restare limitato a questioni di diritto.
85. Le stesse osservazioni varrebbero integralmente anche per gli argomenti avanzati dalla ricorrente avverso le conclusioni ricollegate dal Tribunale alla formula di prezzo contenuta nei contratti.
86. Infine, la censura secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto automaticamente esentare il contratto di fornitura dall’applicazione dell’art. 81, n.1, CE, è stata mossa per la prima volta in sede di impugnazione ed è pertanto irricevibile.
4. Valutazione
87. A mio giudizio, la Commissione ha giustamente osservato che una considerevole parte delle censure avanzate a sostegno di questo motivo non può essere accolta. Mi riferisco a quelle censure con cui la ricorrente tenta di sostenere che il Tribunale sarebbe pervenuto erroneamente alla conclusione che il contratto per la fornitura di tubi OCTG standard lisci, concluso con la Corus nel 1993, faceva parte di un accordo orizzontale, con cui i quattro produttori europei si sarebbero vicendevolmente ripartiti il mercato britannico per tali tubi.
88. La constatazione fatta dal Tribunale al punto 179 della sentenza impugnata, che l’esistenza dell’infrazione di cui all’art. 2 della decisione impugnata è stata sufficientemente dimostrata, da cui discende che «non è strettamente necessario esaminare (...) l’iter logico della Commissione in merito alla concertazione tra le quattro produttrici europee», permette unicamente di concludere che siffatto iter logico della Commissione, a giudizio del Tribunale, ha al massimo una rilevanza accessoria.
89. Ciò viene confermato al punto 206 della sentenza impugnata, che recita: «Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che la Commissione ha giustamente affermato, nella decisione impugnata, che i contratti di fornitura costituivano l’infrazione di cui all’articolo 2 della decisione impugnata e dimostravano quindi sufficientemente l’esistenza della stessa. Occorre altresì rilevare, ad ogni buon fine (44), che gli elementi probatori complementari addotti dalla Commissione confermano la correttezza della sua tesi secondo cui i detti contratti si iscrivevano nell’ambito di una più ampia politica comune che riguardava il mercato degli OCTG filettati standard».
90. Concludo pertanto che non occorre esaminare le relative censure, riportate ai precedenti paragrafi 77 e 78, né la censura di cui al precedente paragrafo 79, per la parte in cui riguarda la durata dei contratti di fornitura, in quanto ininfluenti.
91. Ritengo che la censura riportata al paragrafo 79, per la parte riguardante le conclusioni del Tribunale, ai punti 165‑167, attinenti alle formule di indicizzazione dei prezzi incluse nei contratti di fornitura, sia irricevibile.
92. La ricorrente suffraga questa censura con la tesi, alquanto lapidaria, secondo cui siffatta formula di indicizzazione dei prezzi è ineccepibile dal punto di vista della concorrenza. Segnatamente, né la Commissione, né il Tribunale avrebbero dimostrato l’esistenza di illeciti scambi di informazioni in merito tra le parti interessate.
93. Posto che la ricorrente omette di spiegare se e come il Tribunale abbia compiuto errori nella valutazione degli elementi di prova su cui ha fondato le sue conclusioni, in questa parte della censura non posso rinvenire altro che un invito dissimulato a riesaminare il giudizio dei fatti dato dal Tribunale. Siffatto invito, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, è irricevibile (45).
94. Considero infine irricevibile l’ultima censura, ricordata al precedente paragrafo 80, in quanto tardiva.
95. La risposta del Tribunale agli argomenti che la ricorrente desume dal regolamento n. 2790/1999, contenuta ai punti 172 e 173 della sentenza impugnata, mi sembra di per sé incontestabile.
96. Ritengo inaccettabile che il Tribunale avrebbe poi dovuto ancora esaminare d’ufficio se i regolamenti in vigore al momento della stipulazione dei contratti di fornitura, ovvero i regolamenti n. 1983/83 e n. 1984/83, fossero applicabili a siffatti contratti.
97. Nella giurisprudenza non trovo alcun sostegno per siffatta tesi, ma solo precedenti in senso contrario (46).
98. Sarebbe spettato, inoltre, alla ricorrente, se fosse stata del parere che gli accordi di fornitura, a norma dei regolamenti nn. 1983/83 e 1984/83, rientrassero nella sfera di applicazione delle relative esenzioni di categoria, sollevare questo argomento nell’indagine amministrativa e nel procedimento di primo grado.
99. La discussione all’udienza dibattimentale tra la ricorrente e la Commissione sulla questione se siffatti accordi, in considerazione del loro oggetto e della loro portata, potessero rientrare nell’ambito di applicazione delle relative esenzioni di categoria, illustra solamente che tali esenzioni sono state invocate dinanzi all’organo sbagliato e al momento sbagliato.
100. Concludo pertanto che il secondo motivo della ricorrente è in parte irricevibile e in parte ininfluente.
C – Il terzo motivo: violazione del principio della parità di trattamento nella valutazione dell’ammenda inflitta
1. Brani rilevanti della sentenza impugnata
101. Ai punti 295 e seguenti della sentenza impugnata il Tribunale prende dettagliatamente in considerazione la tesi della ricorrente secondo cui essa avrebbe collaborato all’indagine svolta dalla Commissione, che è sfociata nella decisione litigiosa. Siffatto atteggiamento positivo non sarebbe stato adeguatamente preso nella giusta considerazione dalla Commissione:
– rispetto alla Vallourec, che grazie alla sua cooperazione ha ottenuto una diminuzione dell’ammenda pari al 40%;
– rispetto alla Dalmine, che grazie alla sua cooperazione ha ottenuto una riduzione dell’ammenda del 20%.
Inoltre la Commissione avrebbe erroneamente addebitato alla ricorrente il fatto di avere presentato opposizione dinanzi al Tribunale (47) avverso una decisione della Commissione, in forza dell’art. 11, n. 5, del regolamento n. 17, mentre avrebbe assunto una posizione molto meno rigida nei confronti della Dalmine, che aveva presentato un ricorso analogo.
102. Ai punti 297‑301 della sentenza impugnata, il Tribunale raffronta la cooperazione offerta alla Commissione nel corso dell’indagine dalla Vallourec, segnatamente nella persona del sig. Verluca, con quella fornita dalla Mannesmann, nella persona del sig. Becher.
103. Al punto 302 poi il Tribunale dichiara che le informazioni fornite alla Commissione dalla Mannesmann prima dell’invio della comunicazione degli addebiti non sono paragonabili a quelle fornite dalla Vallourec.
104. Ai punti 303‑305, quindi, il Tribunale ha raffrontato la cooperazione della Dalmine con la Commissione a quella della Mannesmann, per concludere al punto 306 che gli argomenti della Mannesmann non giustificano la riduzione dell’ammenda, ai sensi del secondo trattino del punto D2 della comunicazione sulla cooperazione.
105. Ai punti 307‑309 il Tribunale illustra ancora perché non vi sia motivo per ridurre l’importo dell’ammenda, come previsto dal punto 3, degli orientamenti per il calcolo delle ammende.
106. Infine il Tribunale valuta il comportamento della Mannesmann in qualità di parte processuale nella causa T‑112/98 e lo qualifica globalmente, al punto 312, come non cooperativo.
2. Le censure della ricorrente
107. Per suffragare questo motivo la ricorrente avanza tre censure, di cui le prime due riguardano differenze a suo giudizio ingiustificate nella valutazione del comportamento della Vallourec e, rispettivamente, della Dalmine rispetto al suo comportamento nel corso del procedimento amministrativo. La terza censura è rivolta contro gli effetti ricollegati dal Tribunale al procedimento nella causa T‑112/98.
108. Invocando il principio della parità di trattamento nell’imposizione delle ammende in procedimenti in materia di concorrenza, quale elaborato nella giurisprudenza (48), la ricorrente sostiene che il Tribunale ha minimizzato il suo contributo all’indagine della Commissione rispetto a quello fornito dalla Vallourec.
109. Segnatamente, il Tribunale avrebbe agito in modo incompatibile con la norma secondo cui, in sede di applicazione della comunicazione sulla cooperazione, occorre tenere conto di ogni contributo che faciliti il lavoro della Commissione prima della comunicazione degli addebiti (49).
110. Nella causa in esame, la Mannesmann ha prodotto la dichiarazione del sig. Becher, confermando così la propria partecipazione all’infrazione alle norme sulla concorrenza addebitata, prima che la Commissione comunicasse gli addebiti. Dalla decisione stessa emerge del resto che la dichiarazione del sig. Becher ha costituito per la Commissione un elemento probatorio di grande rilevanza.
111. Sebbene le dichiarazioni del sig. Verluca fossero probabilmente un po’ più dettagliate e più estese, siffatta – marginale – divergenza non giustifica una differenza di trattamento così sostanziale nella determinazione dell’ammenda, posto che il Tribunale per la Vallourec ha ritenuto giustificata una riduzione del 40%, mentre per la Mannesmann non ha concesso alcuna riduzione.
112. Anche rispetto alla Dalmine, il Tribunale avrebbe sottovalutato l’atteggiamento tenuto dalla Mannesmann. Quest’ultima impresa di fatto non ha contestato gli addebiti, mentre la prima li ha esplicitamente riconosciuti. La ricorrente ritiene che il punto D 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione, non impone siffatto riconoscimento esplicito degli addebiti. In ogni caso essa considera che la differenza puramente formale nel comportamento delle due parti sia stata di gran lunga sopravvalutata con una riduzione del 20% per la Dalmine contro nessuna riduzione per la Mannesmann.
113. Con la terza censura, la Mannesmann contesta gli effetti che il Tribunale ha ricollegato al suo ricorso avverso la decisione della Commissione 15 maggio 1998, nella causa T‑112/98. Il fatto che essa in tale causa si sia avvalsa con successo dei suoi diritti di difesa non può esserle addebitato nel giudicare la ragionevolezza dell’ammenda ad essa inflitta.
3. Argomenti della Commissione
114. La Commissione ritiene che le tre censure del terzo motivo siano irricevibili, in quanto la soluzione della questione se un’impresa abbia cooperato all’accertamento di un’infrazione alle regole del diritto di concorrenza e la valutazione della rilevanza di siffatta cooperazione in rapporto a quella offerta da altre imprese sono questioni di carattere fattuale, che implicano un giudizio di merito (50). Al riguardo è competente solo il Tribunale, e non la Corte in sede di impugnazione.
115. Del resto la ricorrente non ha affermato che il Tribunale, nella valutazione da esso data ai fatti o agli elementi probatori, ha commesso errori sostanziali.
116. La Commissione rinvia inoltre alla consolidata giurisprudenza secondo la quale la Corte, nell’ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale, non può sostituire la propria valutazione equitativa sull’ammontare delle ammende inflitte a quella del Tribunale (51).
117. Nel merito, la Commissione contesta la prima censura con la tesi secondo cui il Tribunale, ai punti 299 e 300, ha valutato attentamente le differenze tra la cooperazione ricevuta dalla Commissione dalla Vallourec, per bocca del sig. Verluca, e quella della Mannesmann, per bocca del sig. Becher. La ricorrente non ha inoltre dimostrato che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella sua verifica dell’uso fatto dalla Commissione del margine di discrezionalità ad essa conferito nella determinazione dell’ammontare delle ammende.
118. Anche la seconda censura è manifestamente infondata in quanto si basa su un’interpretazione errata del punto D 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione. Ai sensi di tale disposizione, un’impresa può ottenere una riduzione dell’ammenda dal 10 al 50% se, dopo aver ricevuto gli addebiti della Commissione, comunica di non contestare sostanzialmente i fatti su cui la Commissione fonda le sue accuse.
119. Avendo riguardo alla differenze negli effetti giuridici che il diritto comunitario della concorrenza collega al riconoscimento esplicito o meno dei fatti rilevanti (52), nella fattispecie non sussisteva alcuna differenza di trattamento che avrebbe dovuto essere rettificata dal Tribunale.
120. Con riguardo alla terza censura, la Commissione osserva che essa è ininfluente e pertanto irricevibile, essendo rivolta contro una motivazione fornita dal Tribunale ad abundantiam.
121. Per il resto l’esposizione e la valutazione dei fatti da parte del Tribunale ai punti 311 e 312 della sentenza impugnata è corretta e il Tribunale aveva la facoltà di dedurne che la Mannesmann non aveva effettivamente cooperato nel corso del procedimento amministrativo.
4. Valutazione
122. In precedenza ho esposto in modo relativamente esauriente le censure e gli argomenti delle parti, per mostrare il carattere fattuale degli argomenti scambiati tra le parti stesse.
123. Siffatto carattere fattuale dell’argomentazione deriva dal fatto che anche la valutazione da parte del Tribunale delle relative parti della decisione impugnata, relative alle ammende e alla riduzione delle medesime, riguarda soprattutto una valutazione di fatti e circostanze, che si sottrae ad un riesame in sede di impugnazione.
124. In questa luce gli argomenti avanzati dalla Commissione avverso la ricevibilità di tutte e tre le censure fatte valere sono a prima vista convincenti.
125. Solo qualora e nei limiti in cui risultasse prima facie che il Tribunale ha commesso manifesti errori in tale valutazione – ad esempio non avendo preso in considerazione fatti e circostanze che, ove fossero stati anch’essi valutati, avrebbero dovuto portare ad un diverso giudizio finale – questi possono essere corretti in sede di impugnazione (53).
126. Orbene, né nella valutazione della censura in primo grado secondo cui la Commissione, nell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, avrebbe trattato la Mannesmaan diversamente dalla Vallourec, né nel raffronto della reazione della Mannesmann alla comunicazione degli addebiti con quella della Dalmine, il Tribunale ha trascurato elementi di fatto che potrebbero corroborare la tesi di una violazione del principio della parità di trattamento nel calcolo delle ammende inflitte.
127. Nel raffronto tra la Mannesmann e la Vallourec, il Tribunale spiega in modo convincente, ai punti 299‑301, perché la cooperazione della Vallourec, per bocca del sig. Verluca, sia stata qualitativamente e quantitativamente di ordine del tutto diverso da quella data dalla Mannesmann, per bocca del sig. Becher.
128. Nel raffronto tra la Mannesmann e la Dalmine il Tribunale, in considerazione del testo del punto D, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione, ricollega una conseguenza corretta alla circostanza che la Mannesmann, diversamente dalla Dalmine, non ha comunicato esplicitamente alla Commissione di non contestare esplicitamente i fatti posti a fondamento della comunicazione degli addebiti. Avendo riguardo ai divergenti effetti giuridici, collegati alle diverse risposte delle due imprese (54), la differenza nell’ammontare delle ammende non integra pertanto un trattamento diverso giuridicamente rilevante.
129. La terza censura mi sembra ininfluente e pertanto irricevibile, essendo rivolta avverso una considerazione ad abundantiam del Tribunale.
130. Per completezza aggiungo che il Tribunale poteva ben giudicare che un comportamento che ha portato la Mannesmann a non fornire mai, a prescindere dal ricorso da essa presentato avverso la relativa decisione e che ha determinato la sentenza nella causa T‑112/98, le informazioni che era tenuta a fornire, non può essere definito un atteggiamento cooperativo.
131. Considero pertanto irricevibile il terzo motivo in ogni sua parte.
VI – Le spese
132. Avendo riguardo al fatto che tutti i motivi avanzati dalla ricorrente vanno respinti e che la Commissione ha chiesto una condanna della ricorrente alle spese, e in considerazione dell’art. 69, n. 2, del Regolamento di procedura, concludo che essa deve essere condannata alle spese.
VII – Conclusione
133. Avendo riguardo a quanto precede, suggerisco alla Corte:
1) di respingere integralmente l’impugnazione della ricorrente.
2) di condannare la ricorrente alle spese del procedimento.
1 – Lingua originale: l'olandese.
2 – Racc. pag. I‑2223.
3 – GU L 140, pag. 1.
4 – Sentenza 7 novembre 1985, causa 145/83 (Racc. pag. 3539).
5 – Cit. al punto 15.
6 – Cit. alla nota 4.
7 – GU 2000, C 364, pag. 1.
8 – V. sentenza Corte europea diritti dell'uomo 20 novembre 1989, serie A, n. 166.
9 – V. sentenza Corte europea diritti dell'uomo 23 aprile 1997, Reports 1997‑III.
10 – V. sentenza Corte europea diritti dell'uomo 27 settembre 1990, serie A, n. 186.
11 – V. sentenza Corte europea diritti dell'uomo 14 febbraio 2002, Reports 2002, paragrafo 32.
12 – In questo contesto la ricorrente rinvia alla sentenza 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder/Hauptzollamt Gronau (Racc. pag. 2237, punto 21).
13 – Menzionata al par. 15 e alla nota 4.
14 – Cit. alla nota 4.
15 – Sentenza del Tribunale 15 gennaio 2003, cause riunite T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 e T‑272/01, Philip Morris e a./Commissione (Racc. pag. II‑1, punto 122).
16 – Sentenza del Tribunale 20 febbraio 2001, causa T‑112/98, Mannesmannröhren-Werke AG/Commissione (Racc. pag. II‑729, punto 59).
17 – Sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P, C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinylmaatschappij e a./Commissione (Racc. pag. I‑8375, punti 273 e 274).
18 – La Commissione rinvia qui alle sentenze Kostovski/Paesi Bassi (cit. alla nota 8, paragrafo 41); Van Mechelen/Paesi Bassi (cit. alla nota 9, paragrafo 51); Windisch/Austria (cit. alla nota 10, paragrafo 26), e alle sentenze Äsch/Austria 26 aprile 1991 (serie A, n. 203, paragrafo 27), e Lüdi/Svizzera 15 giugno 2002 (Serie A, n. 238, paragrafo 47).
19 – Questa premessa si ritrova costantemente ai punti indicati della giurisprudenza cit. alla nota precedente.
20 – Il punto 87 della sentenza impugnata recita letteralmente: «Tuttavia, laddove il documento “Sharing key” contiene informazioni specifiche che corrispondono a quelle contenute in altri documenti, in particolare nelle dichiarazioni del sig. Verluca, occorre considerare che tali elementi si possono rafforzare reciprocamente».
21 – Per una recente conferma di siffatta giursprudenza v. sentenza 2 maggio 2006, causa C‑341/04, Eurofood IFSC Ltd. (Racc. pag. I‑0000, punto 65).
22 – V. segnatamente punto 77 della sentenza impugnata.
23 – Ciò è esplicitamente affermato nel regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), e nel regolamento della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato (GU. L 123, pag. 18).
24 – I requisiti a cui deve soddisfare la comunicazione degli addebiti sono stati fin da subito elaborati in una copiosa giurisprudenza. V. tra l’altro sentenze 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, nota come sentenza «Chinino» (Racc. pag. 661, punti 90‑96); 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, nota come sentenza «Coloranti» (Racc. pag. 619, punti 21‑25); 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion Française/Commissione (Racc. pag. 1825, punti 12‑17). Attualmente essi sono contenuti all’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2003 e all’art. 11, n. 2 del regolamento n. 773/2004 (cit. alla nota 23).
25 – Tale diritto è stato in linea di principio riconosciuto dalla Corte nelle sentenze 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffman-La Roche/Commissione (Racc. pag. 461, punto 11); 7 giugno 1983, Musique Diffusion Française/Commissione (cit. alla nota 24, punti 24‑30); 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG-Telefunken/Commissione (Racc. pag. 3151, punti 21‑30), e 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg/Portland e a./Commissione (Racc. pag. I‑123, punto 68). Il diritto di accesso al fascicolo è attualmente previsto all’art. 27, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e all’art. 15 del regolamento n. 773/2004 (cit. alla nota 23).
26 – Siffatto diritto è attualmente codificato all’art. 10 del regolamento n. 773/2004 (cit. alla nota 23).
27 – Siffatto diritto è attualmente codificato all’art. 12 del regolamento n. 773/2004.
28 – Cit. alla nota 25, punti 55‑57.
29 – V. sentenza del Tribunale 20 febbraio 2001, Mannesmannröhren-Werke/Commissione (cit. alla nota 16).
30 – Art. 19, n. 1, regolamento n. 1/2003, e art. 3, regolamento n. 773/2004 (cit. alla nota 23).
31 – V. anche ordinanza del Tribunale 19 giugno 1996, cause riunite T‑134/94, T‑136/94, T‑137/94, T‑138/94, T‑141/94, T‑145/94, T‑147/94, T‑148/94, T‑151/94, T‑156/94 e T‑157/94, NMH Stahlwerke e a./Commissione (Racc. pag. II‑537).
32 – Sentenze 7 novembre 1983, Adams/Commissione (cit. alla nota 4) e 6 aprile 1995, causa C‑310/93 P, BPB Industries and British Gypsum/Commissione (Racc. pag. I‑865, punto 26).
33 – Questi criteri sono stati elencati al punto 32 della sentenza Corte europea dei diritti dell'uomo Visser/Paesi Bassi (cit. alla nota 11), in cui lo Hoge Raad (Corte di Cassazione) olandese riassume la giurisprudenza precedente della Corte di Strasburgo.
34 – V., al riguardo il giudice Vesterdorf, in veste di avvocato generale, nella sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, Rhône-Poulenc/Commissione (cit. in precedenza, al par. 15, pag. II‑867, 869 e II‑954), e sentenza della Corte 23 marzo 2000, Met-Trans e Sagpol (anch’essa cit. in precedenza, al par. 15, punto 27).
35 – Punto 188 della sentenza impugnata.
36 – Punti 165 e 166 della sentenza impugnata.
37 – Punti 182 e 183 della sentenza impugnata.
38 – Punto 187 della sentenza impugnata.
39 – Punto 164 della sentenza impugnata.
40 – Regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).
41 – Punti 172 e 173 della sentenza impugnata.
42 – La ricorrente rinvia qui alle sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑347/94, Mayr-Meinhof/Commissione (Racc. pag. II‑1751, punto 65), e 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95, T‑31/95, T‑32/95, T‑34/95, T‑35/95, T‑36/95, T‑37/95, T‑38/95, T‑39/95, T‑42/95, T‑43/95, T‑44/95, T‑45/95, T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95, T‑51/95, T‑52/95, T‑53/95, T‑54/95, T‑55/95, T‑56/95, T‑57/95, T‑58/95, T‑59/95, T‑60/95, T‑61/95, T‑62/95, T‑63/95, T‑64/95, T‑65/95, T‑68/95, T‑69/95, T‑70/95, T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione (Racc. pag. II‑491, punto 4027).
43 – Regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GUL 173, pag. 1), e regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5).
44 – Il corsivo è mio.
45 – Della ormai copiosa giurisprudenza mi limito a ricordare la sentenza della Corte 2 ottobre 2003, C‑182/99 P, Salzgitter/Commissione (Racc. pag. I‑10761, punto 43).
46 – Sentenza 30 marzo 2000, causa C‑265/97 P, VBA/Florimex (Racc.pag. I‑2061, punto 114).
47 – Sentenza Mannesmannröhren-Werke/Commissione (cit. alla nota 16).
48 – V., tra l'altro, sentenze 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 en T‑47/98, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione (Racc. pag. II‑3757, punto 237), e 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB Asea Brown Boveri/Commissione (Racc. pag. II‑1881, punto 240).
49 – A giudizio della ricorrente, il Tribunale avrebbe confermato l’esistenza di siffatta norma nella sentenza 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01-T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Tokai Carbon e a. (Racc. pag. II‑1181, punto 435) .
50 – Ordinanza 17 settembre 1996, causa C‑19/95 P, San Marco/Commissione (Racc. pag. I‑4437, punto 39).
51 – V. anche sentenza 18 settembre 2003, causa C‑338/00 P, Volkswagen/Commissione (Racc. pag. I‑9189, punto 151).
52 – V. sentenza 16 novembre 2000, causa C‑297/98 P, SCA Holding/Commissione, (Racc. pag. I‑10119, punto 39), e sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione (Racc. pag. II‑2597, punto 227).
53 – V. anche sentenze 11 febbraio 1999, causa C‑390/95 P, Antillean Rice Mills e a. (Racc. pag. I‑769, punto 29), e 4 luglio 2000, causa C/352-98 P, Bergaderm e a./Commissione (Racc. pag. I‑5291, punto 49).
54 – V. supra, paragrafo 119 e nota 52.
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