CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ANTONIO Tizzano
presentate il 17 novembre 2005 (1)
Causa C-419/04
Conseil général de la Vienne
contro
Directeur général des douanes et droits indirects
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour d’appel de Poitiers (Francia)]
«Regolamento n. 2454/93 – Dazi all’importazione – Recupero a posteriori – Art. 871 – Obbligo di consultare la Commissione – Insussistenza»
1. Con sentenza depositata il 30 settembre 2004 la Cour d’appel de Poitiers ha posto alla Corte un quesito pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 871 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (in prosieguo: il «regolamento n. 2454/93») (2). In particolare, il giudice del rinvio vuole sapere se detta disposizione impone alle autorità doganali nazionali di deferire il caso alla Commissione ove intendano recuperare a posteriori un dazio eluso al momento dell’importazione di una merce, ma abbiano espresso dei dubbi quanto alla presenza delle condizioni previste per non procedere al recupero.
I – Quadro giuridico
2. La procedura di contabilizzazione e recupero a posteriori di un’obbligazione doganale è disciplinata dagli artt. 868 ss. del regolamento n. 2454/93. Limitandomi a quanto interessa ai presenti fini, ricordo che, conformemente all’art. 869 di tale regolamento, nella versione applicabile ratione temporis ai fatti di causa (3), le autorità nazionali possono autonomamente decidere di rinunciare ai dazi non riscossi qualora il loro ammontare sia inferiore a EUR 2 000. Per importi superiori entra invece in gioco l’art. 871, il quale, sempre nella versione applicabile ai fatti di causa, così recita:
«Eccettuati i casi di cui all’articolo 869, quando l’autorità doganale ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lett. b) del codice o abbia dei dubbi sulla portata dei criteri di questa disposizione in ordine al caso considerato, tale autorità lo sottopone alla Commissione affinché sia risolto conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876. La pratica inviata alla Commissione deve contenere tutti gli elementi necessari per un attento esame del caso (…)».
3. L’art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il «codice doganale») (4), al quale rinvia la disposizione del regolamento n. 2454/93 appena citata, prevede che non si proceda alla contabilizzazione a posteriori quando:
«L’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana».
4. Ciò detto, ricordo che la presenza di queste medesime condizioni permette anche lo sgravio di un dazio, operazione che, ai sensi dell’art. 235, lett. b), del codice doganale, consiste nella «non riscossione totale o parziale di un importo di un’obbligazione doganale». Infatti, l’art. 236, n. 1, secondo comma, del codice doganale prevede appunto che «[s]i procede allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento della contabilizzazione il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2».
II – Fatti e procedura
5. Tra il 31 marzo e il 29 aprile 1993 il Conseil général de la Vienne, membro del Conseil de surveillance de la société d’économie mixte locale du Parc du Futuroscope (in prosieguo: il «Futuroscope»), acquistava dalla società di diritto canadese IMAX Corporation (in prosieguo: la «IMAX») del materiale audiovisivo, importandolo nel territorio doganale comunitario.
6. Conformemente al contratto di vendita, il pagamento si divideva in due componenti: il Conseil général de la Vienne era tenuto, da un lato, a versare alla IMAX USD 3 431 650 al momento della consegna del materiale e, dall’altro lato, a corrispondere a tale società un diritto fisso di FRF 1,8 per ogni biglietto di ingresso al Futuroscope venduto.
7. Il Conseil général de la Vienne dichiarava però come valore in dogana del predetto materiale unicamente il primo importo e pagava soltanto il dazio che le autorità doganali francesi avevano calcolato su tale base.
8. Poiché un successivo controllo faceva emergere l’esistenza della seconda componente, le autorità francesi chiedevano il pagamento del relativo dazio al Conseil général de la Vienne. Quest’ultimo investiva della questione la Commission de conciliation et d’expertise douanière (in prosieguo: la «CCED»), istanza composta di magistrati e di professionisti alla quale gli importatori (o gli esportatori) possono rivolgersi affinché svolga la funzione di arbitro nelle controversie che li oppongono all’amministrazione doganale. In un parere del 13 aprile 1999 la CCED concludeva che il valore in dogana del materiale audiovisivo importato era stato indebitamente decurtato di FRF 5 517 281 (pari a EUR 841 104).
9. A fronte di ciò il Conseil général de la Vienne investiva le autorità francesi di una domanda di sgravio ai sensi dell’art. 236 del codice doganale, domanda che veniva però rigettata con decisione 6 giugno 2000.
10. Avverso quest’ultima il Conseil général de la Vienne introduceva, il successivo 17 luglio, un ricorso gerarchico presso il Ministro dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria.
11. Fallita una proposta di transazione, il 16 luglio 2001 il direttore dell’amministrazione doganale francese inviava al Conseil général de la Vienne una lettera che, dopo aver ricordato l’esistenza della citata decisione di diniego dello sgravio ed aver preso atto della pendenza del ricorso amministrativo, lo informava della propria decisione di «investire la Commissione del problema posto» (5).
12. Ciononostante, il 19 luglio 2001 la stessa amministrazione conveniva davanti al Tribunal d’instance de Poitiers il Conseil général de la Vienne, chiedendone la condanna al pagamento dell’obbligazione doganale di FRF 1 451 541 (pari a EUR 221 286) derivante dalla seconda componente del prezzo d’acquisto del materiale audiovisivo importato.
13. Il 18 settembre 2001, nelle more del giudizio, le autorità doganali francesi sollecitavano il loro governo ad inoltrare alla Commissione una lettera nella quale esse chiedevano conferma della correttezza dell’analisi che le aveva condotte ad esigere il pagamento dell’obbligazione doganale anzidetta. Tale lettera, effettivamente inviata l’11 dicembre 2001, restava senza risposta.
14. Il 20 dicembre 2002 il Tribunal d’instance de Poitiers si pronunciava in senso sfavorevole al Conseil général de la Vienne. Questo impugnava la relativa sentenza innanzi alla Cour d’appel de Poitiers.
15. Tale Corte osservava anzitutto che, secondo l’art. 871 del regolamento n. 2454/93, le autorità doganali sottopongono il caso alla Commissione, ove abbiano dubbi sull’esatta portata dei criteri di mancata contabilizzazione a posteriori, specie quando i diritti legalmente dovuti sono stati elusi a causa di un loro errore e di questo il debitore doganale in buona fede e rispettoso dell’intera normativa in materia di dichiarazioni in dogana non poteva ragionevolmente rendersi conto.
16. Inoltre, ad avviso di detto giudice, nella fattispecie le autorità doganali nazionali erano state prese da un dubbio sull’esatta portata dei criteri di applicazione delle condizioni di dispensa dalla contabilizzazione a posteriori dell’obbligazione doganale, visto che, con la citata lettera 16 luglio 2001, esse avevano informato il Conseil général de la Vienne della loro decisione di rivolgersi alla Commissione.
17. Su questa base, la Cour d’appel decideva di sottoporre alla Corte un quesito pregiudiziale, relativo soltanto all’interpretazione dell’art. 871, formulato nei seguenti termini:
«Se l’art. 871 [del regolamento n. 2454/93] (6), relativo al recupero dell’importo del debito doganale, debba interpretarsi nel senso che esso istituisce un procedimento indispensabile e obbligatorio a pena di nullità nel caso in cui le autorità doganali nazionali abbiano espresso in un qualsivoglia momento del procedimento di recupero dubbi nei confronti di un contribuente in buona fede riguardo alla portata dei criteri per il recupero o per lo sgravio di diritti risultanti da un debito doganale eluso perché non preso in considerazione alla data in cui avrebbe dovuto essere estinto, un debito relativo all’eventuale incorporazione nel prezzo di acquisto di materiale audiovisivo presso un fornitore canadese di un diritto forfetario incluso obbligatoriamente nel prezzo del biglietto d’ingresso in un parco giochi dove tale materiale è utilizzato, sia che il visitante che ha pagato questo diritto abbia usufruito del materiale, sia che non ne abbia usufruito».
18. Nel procedimento così instauratosi di fronte alla Corte hanno presentato osservazioni scritte il Conseil général de la Vienne, i governi francese e slovacco, nonché la Commissione. Gli stessi soggetti, eccetto il governo slovacco, sono intervenuti all’udienza del 28 settembre 2005.
III – Analisi giuridica
A – Sulla ricevibilità
19. Prima di entrare nel merito del quesito, conviene spendere qualche osservazione sulla ricevibilità dello stesso, visto che essa è stata contestata dal governo francese.
20. Secondo tale governo, l’interpretazione dell’art. 871 non sarebbe necessaria ai fini del giudizio principale. In quanto fa rinvio alle condizioni di cui all’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale, quella disposizione mostra di volersi applicare solo in presenza di tali condizioni e quindi soltanto quando le autorità nazionali temono di aver commesso, al momento della fissazione dell’importo del dazio, «un errore (…) che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore».
21. Poiché nel procedimento che ha dato origine alla presente causa il Conseil général de la Vienne ha invece contestato la stessa inclusione della seconda componente del prezzo d’acquisto del materiale audiovisivo importato (legata al numero di visitatori del parco che utilizza tale materiale) nel calcolo del dazio, senza invocare la presenza di un errore dalle caratteristiche sopra indicate, l’interpretazione dell’art. 871 sarebbe irrilevante.
22. Ciò sarebbe altresì confermato, sempre secondo il governo francese, dal fatto che il dubbio su cui la Commissione è stata effettivamente consultata, peraltro neppure nelle forme prescritte dall’art. 871, riguardava proprio la fondatezza dell’analisi che aveva indotto le autorità doganali francesi a contabilizzare a posteriori la seconda componente del prezzo d’acquisto del materiale audiovisivo nel calcolo del dazio, non già l’esistenza di un errore ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale.
23. Per parte mia, non posso escludere che sia effettivamente questo il dubbio nutrito dalle autorità doganali nazionali, di cui dà atto la citata lettera del 16 luglio 2001. Questo sembra infatti essere il punto che il Conseil général de la Vienne aveva sollevato e che le autorità avevano finalmente deciso di sottoporre alla Commissione.
24. Ciò non porta però necessariamente ad accogliere l’eccezione di irricevibilità. Infatti, il giudice nazionale, che certo era consapevole degli argomenti che il Conseil général de la Vienne aveva invocato contro il recupero a posteriori, ha nondimeno ritenuto che i dubbi nutriti dalle autorità francesi, come descritti nella lettera del 16 luglio 2001, potessero comunque essere idonei ad innescare il meccanismo di cui all’art. 871 del regolamento n. 2454/93. Proprio per rimuovere ogni incertezza circa le condizioni necessarie perché detta disposizione trovi applicazione il giudice nazionale si è rivolto alla Corte.
25. Inquadrata in questi termini la questione, credo che la giurisprudenza comunitaria in punto di ricevibilità non permetta di eludere il quesito pregiudiziale.
26. Com’è noto, secondo quella giurisprudenza, «nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali sancita dall’art. [234 CE], spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale, sia la rilevanza delle questioni che propone alla Corte». Solo «in ipotesi eccezionali, [questa esamina] le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza» (7). Ciò in particolare, «qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione o il giudizio sulla validità di una norma comunitaria chiesti (dal giudice nazionale) non hanno alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica (…)» (8).
27. Ora, mi sembra che, nella misura in cui il giudice nazionale ha ritenuto che la lettera dell’art. 871 del regolamento n. 2454/93 non permetta di comprendere in modo chiaro a quali condizioni diviene obbligatorio deferire un caso alla Commissione, una pronuncia della Corte sul punto non possa essere considerata irrilevante, quanto meno non in modo manifesto, ai fini del giudizio a quo. Infatti, solo dopo aver ricevuto dalla Corte lumi interpretativi che gli permettano di stabilire se nel caso di specie vi fosse o meno un obbligo di rivolgersi alla Commissione, il giudice del rinvio potrà valutare la legittimità della procedura nazionale. In particolare, grazie agli elementi forniti dalla Corte, egli potrà decidere se a torto o a ragione il Conseil de la Vienne sia stato privato della garanzia d’imparzialità che consiste nella valutazione da parte della Commissione dell’esistenza o meno delle condizioni per non procedere al recupero a posteriori del debito doganale.
28. Ritengo pertanto che il quesito sia ricevibile e passo ad esaminarlo nel merito.
B – Nel merito
29. Con il suo quesito pregiudiziale il giudice a quo vuole in sostanza sapere se dall’art. 871 del regolamento n. 2454/93 derivi che, se le autorità doganali nazionali esprimono, anche temporaneamente, dei dubbi sulla presenza in un determinato caso delle condizioni necessarie per non procedere al recupero a posteriori di un dazio eluso, esse sono obbligate a deferire la questione alla Commissione.
30. Il Conseil général de la Vienne e il governo slovacco ritengono che siffatto obbligo sussista in ogni caso.
31. Anche il governo francese afferma la sussistenza dell’obbligo in questione qualora i dubbi abbiano determinate caratteristiche. Esso si è però chiesto preliminarmente se nella fattispecie dovesse trovare applicazione la versione originale dell’art. 871 o quella modificata dal regolamento n. 1335/2003 (v. supra, nota 3) ed ha optato per la seconda alternativa.
32. Di opposto avviso su quest’ultimo punto è la Commissione. Ma essa lo è anche sul merito del quesito in discussione, in quanto ritiene che, se ad un dubbio iniziale subentra la convinzione che le condizioni per non procedere al recupero a posteriori non siano riunite, le autorità nazionali non sarebbero tenute a rivolgersi alla Commissione.
33. Per parte mia, ritengo anzitutto, quanto all’individuazione della versione dell’art. 871 applicabile, che nella specie rilevi solo quella originale. È senz’altro vero, in effetti, che siamo qui in presenza di una norma di procedura, e che, secondo la giurisprudenza comunitaria, «le norme di procedura si applicano (…) a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore» (9). E’ anche vero però che, in base ai principi generali, la nuova legge può trovare immediata applicazione soltanto rispetto a situazioni che, pur nate sotto la vigenza della legge precedente, non siano ancora esaurite al momento della novella.
34. Ora, a me pare per l’appunto che, prima del sopraggiungere delle modifiche introdotte dal regolamento n. 1335/2003, entrato in vigore il 1° agosto 2003, la situazione giuridica rilevante nel caso di specie si fosse completamente esaurita. Infatti, la lettera con cui le autorità doganali avevano manifestato l’esistenza di dubbi da sottoporre alla Commissione è datata 16 luglio 2001; l’atto di citazione del Conseil général de la Vienne dinanzi al Tribunal d’instance de Poitiers è del 19 luglio 2001 e quest’ultimo ha pronunciato la propria sentenza il 20 dicembre 2002.
35. Ciò chiarito, vengo ora alla questione di fondo, vale a dire alla verifica della sussistenza o meno dell’obbligo delle autorità doganali di rivolgersi alla Commissione.
36. Ricordo a questo proposito che, ai sensi dell’art. 871, «quando l’autorità doganale ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 220, n. 2, lett. b) del codice o abbia dubbi sulla portata dei criteri di questa disposizione in ordine al caso considerato, questa autorità sottopone il caso alla Commissione (…)» (10).
37. Ora, dall’uso dell’indicativo presente si può certo convenire, data la tecnica redazionale normalmente seguita dal legislatore comunitario, che si sia qui in presenza di un obbligo di deferire il caso alla Commissione.
38. Con ciò, però, non si è detto tutto ai fini della presente causa. Credo infatti che a tali fini occorra ancora verificare se l’obbligo in questione decada e le autorità doganali restino libere di prendere la propria decisione ove vengano meno i dubbi che esse avevano precedentemente emesso. Ove poi si dovesse concludere per la sopravvivenza dell’obbligo a tali dubbi, occorrerebbe ancora indicare quale oggetto essi debbano avere affinché la loro pur temporanea esistenza imponga di rivolgersi alla Commissione.
39. a) Quanto al primo aspetto, mi pare che la lettera dell’art. 871, come ha rilevato in udienza anche la Commissione, induca a ritenere che il deferimento del caso a quest’ultima debba essere contemporaneo all’esistenza dei dubbi, escludendo invece il medesimo obbligo per l’eventualità che ai dubbi sorti in una prima fase sia poi subentrata una certezza.
40. Aggiungo che nel caso di specie le autorità doganali francesi si erano alla fine convinte che le condizioni previste dall’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale non fossero soddisfatte e che pertanto occorresse recuperare a posteriori il dazio eluso. Ora, credo che quando le autorità nazionali acquistano finalmente la certezza di dover procedere in questo senso, ad esse non incomba alcun obbligo di rivolgersi previamente alla Commissione.
41. Deduco tale conclusione dai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte relativa alle disposizioni che sono state sostituite, senza che ne fosse modificata la ratio, dall’art. 871 del regolamento n. 2454/93 e dall’art. 220 del codice doganale.
42. Mi riferisco anzitutto all’art. 4 del regolamento (CEE) n. 1573/80 della Commissione, del 20 giugno 1980, che stabilisce le disposizioni d’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio relativo al recupero a posteriori dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento (in prosieguo: il «regolamento n. 1573/80») (11). Tale disposizione, sostanzialmente non diversa dall’art. 871 del regolamento n. 2454/93, prevedeva che «se l’autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso l’errore non è in grado di accertare con i propri mezzi che tutte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base sono soddisfatte (…), tale autorità rivolge alla Commissione la richiesta di deliberare (…)».
43. Le condizioni in questione erano sancite dall’art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al recupero a posteriori dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento (in prosieguo: il «regolamento n. 1697/79») (12), in termini non dissimili da quelli poi utilizzati all’art. 220 del codice doganale. Doveva trattarsi infatti di dazi «non (…) riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente».
44. Ora, la Corte ha avuto modo di chiarire che il citato art. 4 del regolamento n. 1573/80 «non si riferisce all’ipotesi in cui le autorità competenti siano convinte chenon sussistono le condizioni di cui all’art. 5, n. 2, del regolamento del Consiglio e ritengano quindi di dover procedere al recupero. Tale interpretazione è conforme alla finalità del regolamento della Commissione. Infatti, l’attribuzione di un potere decisionale alla Commissione in materia di recupero dei dazi doganali ha lo scopo di garantire l’applicazione uniforme del diritto comunitario. Questa rischia di essere messa a repentaglio nei casi in cui si accolga una domanda di rinuncia al recupero: infatti la valutazione sulla quale può fondarsi uno Stato membro per adottare una decisione favorevole rischia in pratica, dato che probabilmente non verrà esperito alcun rimedio giurisdizionale, di sfuggire a un controllo che consenta di garantire l’applicazione uniforme delle condizioni poste dalla normativa comunitaria. Ciò invece non avviene quando le autorità nazionali procedono al recupero (…). L’interessato può in tal caso contestare siffatta decisione dinanzi ai giudici nazionali. Di conseguenza l’uniformità del diritto comunitario potrà essere garantita dalla Corte di giustizia nell’ambito del procedimento pregiudiziale» (13).
45. Ora, atteso che il sopraggiungere del codice doganale e del regolamento n. 2454/93 non ha a mio avviso alcuna incidenza sui principi enunciati dalla Corte rispetto alla precedente normativa, ritengo che la stessa conclusione debba valere nel caso di specie, visto che le autorità doganali si erano decise a procedere al recupero a posteriori.
46. Chiarito nei termini che precedono il primo dei punti indicati al paragrafo 38, credo di poter allora proporre di rispondere al quesito pregiudiziale che l’art. 871 del regolamento n. 2454/93 deve essere interpretato nel senso che, nelle circostanze del caso di specie, esso non impone alle autorità doganali nazionali l’obbligo di sottoporre il caso alla Commissione.
47. b) Ciò detto, per l’eventualità in cui la Corte ritenesse che l’obbligo di rivolgersi alla Commissione permanga nonostante il venir meno dei dubbi e il sopraggiungere di una decisione di recupero, occorre precisare, come anticipato al paragrafo 38, quale debba essere l’oggetto di tali dubbi perché si possa rendere applicabile l’art. 871 del regolamento n. 2454/93.
48. Ora, secondo la lettera di questa disposizione i dubbi devono vertere sulla «portata dei criteri» sanciti dall’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale per non procedere alla contabilizzazione a posteriori di un dazio.
49. Poiché detta disposizione è formulata in termini pressoché identici a quelli della norma che l’ha preceduta, cioè l’art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, credo che si possa utilmente richiamare ai presenti fini la giurisprudenza della Corte che ha interpretato quest’ultima disposizione (14).
50. Ora, i punti su cui, secondo tale giurisprudenza, devono vertere i dubbi sono i seguenti:
«– [se] i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore di interpretazione o di applicazione dei testi relativi al [dazio] di cui trattasi, che è conseguenza del comportamento attivo delle autorità competenti, il che esclude gli errori determinati da dichiarazioni inesatte del debitore,
– [se] un debitore di buona fede non [avrebbe] potuto ragionevolmente rilevare tale errore, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza di cui sarebbe tenuto a dar prova,
– [se] lo stesso debitore abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla dichiarazione del fatto al quale è connessa la riscossione del [dazio] di cui trattasi» (15).
51. Come ha precisato la Corte, peraltro, «spetta al giudice nazionale accertare se, tenuto conto delle circostanze del caso di specie», i dubbi nutriti dalle autorità nazionali vertessero sui punti appena enunciati (16).
52. Qui basterà ribadire ancora una volta che, se tale verifica si dovesse concludere positivamente, dovrebbe allora scattare l’obbligo delle autorità nazionali di rivolgersi alla Commissione. Ciò beninteso, sempre che si ritenga, contrariamente a quanto ho proposto in precedenza, che tale obbligo permanga nonostante il venir meno dei dubbi delle autorità nazionali e il sopraggiungere di una decisione di recupero.
IV – Conclusioni
53. Alla luce di quanto precede, propongo pertanto di rispondere al quesito pregiudiziale sottoposto dalla Cour d’appel de Poitiers nei seguenti termini:
«L’art. 871 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che, nelle circostanze considerate nella specie, esso non impone alle autorità doganali nazionali l’obbligo di sottoporre il caso alla Commissione».
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – GU L 253, pag. 1.
3 – Alcuni articoli del regolamento n. 2454/93 rilevanti ai fini della presente causa sono stati modificati nel 2003 [regolamento (CE) n. 1335/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 187, pag. 16)], ma, come si dirà in seguito (v. infra, paragrafi 31 ss.), tali modifiche non concernono il caso di specie.
4 – GU L 302, pag. 1.
5 – Traduzione non ufficiale dal francese.
6 – Per un errore materiale il giudice del rinvio fa riferimento all'art. 871 del codice doganale.
7 – Sentenze 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra (Racc. pag. I–2099, punti 38 e 39), e 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite Digital (Racc. pag. I‑607, punti 18 e 19).
8 – V., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I–4921, punto 61); 9 marzo 2000, causa C-437/97, EKW e Wein & Co., (Racc. pag. I–1157, punto 52); 13 luglio 2000, causa C-36/99, Idéal tourisme (Racc. pag. I–6049, punto 20), e 21 gennaio 2003, causa C-318/00, Bacardi-Martini e Cellier des Dauphins (Racc. pag. I–905, punto 43). (Il corsivo è mio).
9 – Sentenze 12 novembre 1981, cause riunite da 212/80 a 217/80, Salumi e a. (Racc. pag. 2735, punto 9), e 6 luglio 1993, cause riunite C–121/91 e C‑122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione (Racc. pag. I–3873, punto 22).
10 – Il corsivo è mio.
11 – GU L 161, pag. 1.
12 – GU L 197, pag. 1.
13 – Sentenza 26 giugno 1990, causa C-64/89, Deutsche Fernsprecher (Racc. pag. I‑2535, punti 12 e 13) (Il corsivo è mio). V. altresì sentenze 27 giugno 1991, causa C-348/89, Mecanarte (Racc. pag. I-3277, punti 32 e 33), e 14 maggio 1996, cause riunite C-153/94 e C‑204/94, Faroe Seafood e a. (Racc. pag. I‑2465, punti 79 e 80).
14 Nella sentenza 3 marzo 2005, causa C-499/03 P, Biegi Nahrungsmittel e Commonfood (non ancora pubblicata in Raccolta, punto 46), la Corte ha interpretato l'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale facendo riferimento «per analogia» alla giurisprudenza relativa all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.
15 – Ordinanza 11 ottobre 2001, causa C-30/00, William Hinton & Sons (Racc. pag. I‑7511, punto 74). V. altresì sentenze 1° aprile 1993, causa C-250/91, Hewlett Packard France (Racc. pag. I‑1819, punti 12 e 13); 12 dicembre 1996, cause riunite da C-47/95 a C-50/95, C-60/95, C‑81/95, C-92/95 e C-148/95, Olasagasti e a., (Racc. pag. I-6579, punti 32-35), e 26 novembre 1998, causa C-370/96, Covita (Racc. pag. I-7711, punti 24-28).
16 – V. sentenze Covita, cit., punto 28, e Olasagasti e a., cit., punto 36.
Full & Egal Universal Law Academy