CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ANTONIO TIZZANO
presentate il 6 aprile 2006 (1)
Causa C-433/04
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno del Belgio
«Libera prestazione di servizi – Operatore non registrato in Belgio – Obbligo di ritenuta – Garanzia di pagamento dei debiti fiscali – Responsabilità solidale – Compatibilità»
1. Viola gli artt. 49 CE e 50 CE uno Stato membro che a carico dei committenti e degli imprenditori che si rivolgono ad operatori del settore edilizio non registrati in Belgio impone l’obbligo di trattenere il 15% dell’importo dovuto a questi ultimi, nonché una responsabilità solidale per il pagamento dei debiti tributari dei loro contraenti non registrati? Questo è quanto la Commissione europea chiede alla Corte di verificare denunciando il Belgio con un ricorso introdotto l’8 ottobre 2004 ai sensi dell’art. 226 CE.
I – Quadro giuridico
Il diritto comunitario rilevante
2. Ai fini della presente causa viene innanzitutto in rilievo l’art. 49 CE che, com’è noto, garantisce la libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità. In particolare, esso prevede, al suo n. 1, che «[l]e restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione».
3. Va poi richiamato l’art. 50 CE, che dispone quanto segue:
«Ai sensi del presente trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
I servizi comprendono in particolare:
a) attività di carattere industriale;
b) attività di carattere commerciale;
c) attività artigiane;
d) attività delle libere professioni.
Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l’esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini».
4. Ricordo infine che conformemente all’art. 46 CE, al quale l’art. 55 CE rinvia, le restrizioni alla libera prestazione di servizi possono essere giustificate da «motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica».
Il diritto nazionale
5. In Belgio, la fornitura di servizi nel settore edilizio da parte di persone fisiche o giuridiche è, in linea di principio, subordinata ad un obbligo di registrazione come «imprenditore» presso una delle competenti commissioni provinciali di registrazione.
6. Un Arrêté Royal (regio decreto) del 26 dicembre 1998 (2) stabilisce le categorie di lavori ed attività soggette a tale obbligo (3) (art. 1), i requisiti da soddisfare ai fini della registrazione (art. 2) (4) nonché la procedura applicabile alle domande di registrazione (artt. 4-6).
7. Gli operatori non registrati in Belgio non sono esclusi dall’accesso al mercato nazionale, ma sono soggetti ad uno specifico regime fiscale previsto agli artt. 400-408 (Titolo VII) del Code des impôts sur les revenus de 1992 (codice delle imposte sul reddito del 1992; in prosieguo: il «CIR92»).
8. Tra tali disposizioni figurano, per quanto qui interessa, due misure volte a garantire il pagamento delle imposte da parte di tali soggetti.
9. Si tratta, in primo luogo, dell’art. 402 CIR92 ai sensi del quale:
«1. Il committente che (…) ricorre ad un operatore non registrato al momento della conclusione del contratto è solidalmente responsabile del pagamento dei debiti fiscali di quest’ultimo.
2. L’imprenditore che (…) ricorre ad un operatore non registrato al momento della conclusione del contratto è solidalmente responsabile del pagamento dei debiti fiscali di quest’ultimo.
(…)
5. La responsabilità solidale è limitata al 35% del prezzo totale, IVA esclusa, dei lavori commissionati all’operatore non registrato.
Essa si applica al pagamento principale, aumenti, spese ed interessi, qualsiasi ne sia la data di decorrenza:
1° di tutti i debiti in materia di imposte dirette e tributi assimilati alle imposte sui redditi relativi ai periodi imponibili durante i quali i lavori in oggetto sono stati eseguiti nonché ai periodi imponibili anteriori;
2° di tutti i debiti in materia di ritenute relativi ai periodi durante i quali i lavori sono stati eseguiti nonché ai periodi anteriori;
3° dei crediti fiscali di origine straniera per i quali la riscossione è richiesta nell’ambito di una convenzione internazionale».
10. In secondo luogo, conformemente all’art. 403 CIR92:
«1. Il committente che effettua il pagamento di tutto o parte del prezzo dei lavori (…) ad un operatore che, al momento del pagamento, non è registrato deve, in tale occasione, trattenere e versare il 15% dell’importo fatturato, IVA esclusa, al funzionario designato dal Re e secondo le modalità da questo stabilite.
2. L’imprenditore che effettua il pagamento di tutto o parte del prezzo dei lavori (…) ad un operatore che, al momento del pagamento, non è registrato deve, in tale occasione, trattenere e versare il 15% dell’importo fatturato, IVA esclusa, al funzionario designato dal Re e secondo le modalità da lui stabilite».
11. L’art. 406, n. 1, CIR92 prevede poi che:
«Le somme versate in applicazione dell’art. 403 sono imputate, in primo luogo, al pagamento dei debiti fiscali di cui all’art. 402, delle ammende e, in seguito, dei debiti in materia di IVA».
12. In caso di mancato versamento degli importi soggetti all’obbligo di ritenuta, il committente o l’imprenditore può vedersi comminata, ai sensi dell’art. 404 CIR92, un’ammenda amministrativa pari al doppio del valore della trattenuta.
13. Secondo l’art. 403, nn. 7-9, CIR92, al fine di ottenere il rimborso delle somme versate alle autorità fiscali, gli operatori non registrati devono presentare un’apposita domanda a tali autorità, le quali disporranno la restituzione degli importi in questione solo dopo aver accertato che l’operatore è in regola con i propri obblighi fiscali.
14. Va infine rilevato che, conformemente all’art. 407 CIR92, le suddette disposizioni in materia di responsabilità solidale e di obbligo di ritenuta non si applicano al committente persona fisica che richiede la realizzazione di lavori a fini strettamente privati.
II – Fatti e procedura
15. Il 13 febbraio 2001 la Commissione inviava al Regno del Belgio una lettera di messa in mora in cui lamentava l’incompatibilità di diverse disposizioni fiscali e previdenziali applicabili al settore dell’edilizia con le norme del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi.
16. A tale lettera seguiva, il 23 ottobre 2001, un parere motivato.
17. Insoddisfatta dei chiarimenti e delle risposte forniti dal governo belga in merito alle due suddette disposizioni del CIR92, con ricorso depositato l’8 ottobre 2004 la Commissione ha quindi chiesto alla Corte di:
«Dichiarare che il Regno del Belgio, obbligando i committenti e le imprese che scelgono come contraenti soggetti stranieri non registrati in Belgio a trattenere il 15% dell’importo dovuto per i lavori effettuati e imponendo agli stessi committenti e imprese una responsabilità solidale per debiti tributari dei loro contraenti non registrati in Belgio, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 49 CE e 50 CE».
18. Dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte il Belgio e la Commissione.
III – Analisi giuridica
a) Premessa
19. Devo anzitutto osservare che le contestazioni mosse dalla Commissione non riguardano la procedura di registrazione in sé bensì – ed esclusivamente – le due disposizioni summenzionate applicabili agli operatori non registrati, e cioè l’art. 402 CIR92 in materia di responsabilità solidale del committente e l’art. 403 CIR92 per quanto riguarda la ritenuta del 15% dell’importo fatturato.
20. È quindi a queste misure che si deve limitare la risposta della Corte. Non esaminerò pertanto le argomentazioni delle autorità belghe volte a dimostrare la liceità della procedura di registrazione e sulle quali esse incentrano in realtà gran parte della propria difesa. Il governo resistente fa infatti valere che per evitare l’applicazione delle due misure controverse è sufficiente registrarsi come imprenditore ricorrendo ad un’apposita procedura che non sarebbe né discriminatoria né particolarmente gravosa (tanto più che è gratuita) per un operatore edile straniero interessato a fornire servizi in Belgio. Ma, come si è detto, è proprio il trattamento riservato agli operatori non registrati a costituire l’oggetto del presente ricorso, trattamento sul quale concentrerò quindi la mia analisi.
b) Sull’esistenza di una restrizione alla libera prestazione di servizi
21. Ciò premesso, e passando all’esame delle contestazioni mosse dalla Commissione, osservo che le parti dissentono anzitutto quanto alla possibilità stessa di qualificare le misure di cui si discute come restrizioni alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 49 CE.
22. In effetti, secondo il Belgio, si tratterebbe di misure indistintamente applicabili ad operatori belgi e non, finalizzate meramente ad assicurare la riscossione di debiti fiscali senza incidere in alcun modo sulle condizioni di accesso al mercato nazionale o di esercizio di attività economiche nel settore dell’edilizia.
23. Non si potrebbe quindi parlare di ostacoli alla libera circolazione dei servizi come fa invece la Commissione sostenendo che tali disposizioni dissuaderebbero al tempo stesso gli operatori stranieri non registrati dall’offrire i loro servizi nel mercato belga e gli operatori nazionali dal rivolgersi ai primi.
24. Dico subito di condividere la tesi della Commissione.
25. Ricordo infatti che secondo giurisprudenza costante deve considerarsi restrizione alla libera prestazione di servizi qualsiasi misura nazionale che, «anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, (…) sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi» (5). Rientrano quindi nel divieto posto dal Trattato anche misure semplicemente idonee a «dissuadere» un operatore dall’esercitare tale libertà (6).
26. La stessa giurisprudenza stabilisce inoltre che, ai sensi dell’art. 49 CE, uno Stato membro non solo deve consentire ad un operatore straniero di prestare servizi nel proprio territorio, ma deve altresì permettere ad un operatore nazionale di ricorrere ai servizi offerti da un prestatore straniero (7). In altre parole, sono vietate sia le restrizioni «all’entrata» che quelle «all’uscita» dal territorio nazionale.
27. Orbene, applicando tali principi al caso di specie e come ritiene correttamente la Commissione, mi sembra indiscutibile che le due misure nazionali in esame siano perlomeno idonee a dissuadere operatori sia belgi che di altri Stati membri dall’avvalersi della libertà sancita dall’art. 49 del Trattato.
28. In primo luogo, infatti, per il solo fatto di ricorrere a fornitori non registrati in Belgio, il destinatario della prestazione di servizi viene considerato, in base all’art. 402 CIR92, solidalmente responsabile per il pagamento di eventuali debiti fiscali del proprio contraente. E tale responsabilità ha una portata particolarmente estesa, applicandosi, fino ad un valore equivalente al 35% del prezzo dei lavori commissionati, a «tutt[e]» le pendenze tributarie del fornitore, ivi incluse quelle relative a «periodi imponibili anteriori» al contratto in questione (art. 402, n. 5, CIR92). Il beneficiario della prestazione di servizi può quindi essere chiamato a rispondere anche di debiti sorti nell’ambito di rapporti contrattuali ai quali egli sia rimasto totalmente estraneo. Il che, mi pare evidente, collega alla scelta di un operatore straniero non registrato in Belgio un rischio finanziario suscettibile (almeno!) di «rendere meno attraente» detta scelta.
29. In secondo luogo, la misura di cui all’art. 403 CIR92 produce un effetto restrittivo nei riguardi di operatori stabiliti in altri Stati membri. In effetti, in applicazione di tale disposizione l’amministrazione fiscale belga trattiene per un certo periodo di tempo il 15% del prezzo fatturato da imprese edili non registrate, con la conseguenza che queste, a prescindere dall’esistenza o meno di debiti fiscali a loro carico, non possono disporre immediatamente di una parte non irrilevante dei propri guadagni, e potranno riottenerla solo al termine di un’apposita procedura amministrativa. Ora, difficilmente si potrebbe negare che un siffatto ed automatico «ritardo di pagamento» costituisca un «ostacolo» idoneo a incidere direttamente – e negativamente – sulla decisione di operatori stranieri non registrati in Belgio di fornire servizi in tale paese.
30. Del resto, l’effetto fortemente dissuasivo delle due disposizioni in esame è stato confermato dalla Corte costituzionale belga in una sentenza citata dallo stesso governo resistente nella quale la Cour d’arbitrage ha osservato che dette misure mirano a che «nessuno abbia interesse a ricorrere ai servizi forniti da operatori non registrati» (8).
31. Alla luce delle considerazioni svolte, ritengo pertanto che le due misure fiscali belghe costituiscano, nel senso di cui si è detto, una restrizione alla libera prestazione di servizi e siano quindi contrarie agli artt. 49 CE e 50 CE.
c) Sulla pretesa giustificazione delle misure nazionali in causa
32. Ciò detto, resta tuttavia da verificare se l’incompatibilità delle disposizioni de quibus non possa venir meno in ragione delle motivazioni invocate dal governo convenuto per giustificarle.
33. In effetti, il governo belga fa valere, in via subordinata, che le due misure controverse fanno parte di un unico sistema finalizzato a contrastare i seri problemi di frode fiscale di cui soffre il settore edilizio. Al fine di lottare efficacemente contro tali fenomeni che «costituisc[ono] una truffa ai danni dei poteri pubblici, falsa[no] la concorrenza e perturba[no] il mercato del lavoro» (9), sarebbe necessario incoraggiare la fornitura di servizi da parte di operatori registrati, i quali offrirebbero maggiori garanzie in termini di adempimento ai propri obblighi fiscali e previdenziali (10) e, più generalmente, di «affidabilità».
34. Anche dunque se la Corte dovesse decidere che le norme di cui agli artt. 402 e 403 CIR92 costituiscono una restrizione alla libera prestazione di servizi, tale restrizione sarebbe comunque legittima in quanto volta a combattere la frode fiscale e cioè a soddisfare un’esigenza che, secondo il governo belga, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza comunitaria come idonea a giustificare misure siffatte.
35. Per parte mia e semplificando, ricordo anzitutto che, sul piano delle eccezioni consentite alle libertà fondamentali, il diritto comunitario distingue chiaramente tra misure discriminatorie e non discriminatorie. Le prime sono infatti consentite soltanto se possono rientrare in una deroga espressamente prevista dal Trattato, cioè, per quanto attiene alla libera prestazione di servizi, dall’art. 46 CE, al quale rinvia l’art. 55 CE. Quelle che sono invece indistintamente applicabili a soggetti nazionali e di altri Stati membri possono essere ammesse solo se giustificate da eventuali esigenze imperative d’interesse generale e, comunque, a condizione che siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto a tal fine necessario (11).
36. Orbene, nel caso di specie non si può affatto escludere, come, sia pure in via di ipotesi, non esclude neppure la Commissione, che la normativa in discorso, pur apparendo indistintamente applicabile, sia in realtà discriminatoria. In effetti, come ho in precedenza ricordato, le misure contestate si applicano solo agli operatori non registrati in Belgio. Ma se così è, si deve allora ritenere, anche alla luce della tradizionale giurisprudenza della Corte (12), che un simile criterio si presti di per sé a determinare una disparità di trattamento tra operatori in base al loro paese di stabilimento o alla loro cittadinanza. Gli operatori non registrati saranno, in effetti, (quasi) esclusivamente operatori stranieri, ed in particolare quelli che intendono solo occasionalmente fornire servizi in Belgio, mentre gli operatori nazionali saranno (quasi) sempre registrati come imprenditori poiché devono adempiere a tale obbligo proprio per poter svolgere la loro attività in Belgio.
37. Ne consegue, in questa ottica, che le misure in questione potrebbero essere ammesse soltanto se giustificate da una delle deroghe espressamente contemplate dall’art. 46 CE, cioè da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Non solo, ma trattandosi per l’appunto di deroghe ad un principio fondamentale del Trattato, esse devono essere interpretate in maniera restrittiva, ed infatti la Corte ha subordinato l’invocabilità della tutela dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza all’esistenza di una «minaccia effettiva e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività» (13).
38. Ora, a me sembra che il mero rischio, evocato dal governo belga, che operatori non registrati in Belgio non adempiano ai propri obblighi fiscali non possa costituire una «minaccia» di siffatta natura ad uno dei predetti «interessi fondamentali della collettività», e quindi rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 55 CE.
39. Ma anche a voler considerare che le misure di cui si discute non presentino carattere discriminatorio, il risultato non cambierebbe. Ciò perché non sarebbero comunque qui soddisfatte le condizioni imposte cumulativamente dalla giurisprudenza comunitaria per i casi di restrizioni indistintamente applicabili, vale a dire la sussistenza di motivi imperativi di interesse pubblico nonché la necessità e la proporzionalità delle restrizioni in causa (supra, punto 35).
40. Se è vero, infatti, che, come rileva il governo belga, la lotta contro l’evasione fiscale e l’efficacia dei controlli tributari costituiscono ragioni imperative idonee a giustificare restrizioni all’esercizio delle libertà fondamentali (14), la Corte ha anche avuto modo di precisare, in più occasioni, che tali motivi non possono essere invocati per legittimare misure fondate su «una presunzione generale di evasione o di frode fiscale» da parte di contribuenti che hanno esercitato il proprio diritto di circolazione (15). Trattasi invero di provvedimenti che si applicano a questi contribuenti in via generale, automatica nonché preventiva; come tali, essi eccedono quanto necessario per il conseguimento degli scopi perseguiti e devono quindi considerarsi non proporzionati (16).
41. Ora, le due disposizioni di cui trattasi si basano proprio su un simile presupposto in quanto presumono, sempre e comunque, l’«intenzione fraudolenta» dell’operatore edile non registrato in Belgio indipendentemente, come si è visto, dall’esistenza di pendenze tributarie a suo carico o di altri rischi di evasione fiscale (supra, punti 28 e 29).
42. Il carattere sproporzionato delle norme nazionali è poi, a mio avviso, aggravato dall’applicazione cumulativa delle due misure, con la conseguenza che il destinatario della prestazione di servizi è in ogni caso solidalmente responsabile dei debiti fiscali del proprio contraente anche se, in applicazione dell’obbligo di trattenuta, sono già stati immobilizzati importi consistenti a garanzia dei predetti – e, lo ricordo, solo eventuali – debiti.
43. Aggiungo che lo scopo perseguito, vale a dire la lotta contro la frode fiscale, potrebbe essere in questo caso raggiunto attraverso misure meno gravose e meno restrittive della libera prestazione di servizi. Ad esempio, si potrebbe richiedere agli operatori non registrati di fornire all’amministrazione tributaria talune informazioni quanto alla loro situazione fiscale, ed in particolare all’esistenza di eventuali pendenze nei confronti del fisco belga. Questo tipo di dichiarazione, da una parte, offrirebbe delle garanzie, in termini di informazione, molti simili a quelle fornite dalle imprese registrate e, dall’altra, consentirebbe alle autorità belghe di effettuare durante l’esecuzione dei lavori i loro controlli e di eventualmente adottare, caso per caso e solo in presenza di manifesti e provati rischi di evasione, le misure necessarie. E ciò senza ledere indebitamente la libera prestazione di servizi e penalizzare indiscriminatamente l’insieme degli operatori non registrati (17).
44. Del resto, simili sistemi sono già praticati da alcuni Stati membri. A titolo di esempio, infatti, la Commissione richiama una normativa tedesca secondo cui il destinatario di una prestazione di servizi nel settore edilizio è considerato solidamente responsabile dei debiti fiscali del contraente nazionale o straniero solo se quest’ultimo non presenta un certificato rilasciato dalle autorità tributarie attestante il regolare adempimento dei propri obblighi fiscali.
45. Mi pare in definitiva di poter dedurre dalle considerazioni sopra esposte che le disposizioni nazionali in causa non sono giustificate né in base all’art. 55 CE, né in base alle esigenze imperative invocate dal governo belga. Esse vanno pertanto considerate contrarie agli artt. 49 CE e 50 CE.
46. Propongo quindi di dichiarare fondato e di conseguenza accogliere il ricorso della Commissione.
IV – Sulle spese
47. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, che è risultato soccombente, dev’essere condannato alle spese.
V – Conclusioni
48. Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di dichiarare che:
«1) Il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 49 CE e 50 CE obbligando i committenti e le imprese che scelgono come contraenti operatori non registrati in Belgio a trattenere il 15% dell’importo dovuto per i lavori effettuati nonché imponendo agli stessi soggetti una responsabilità solidale per debiti tributari dei loro contraenti non registrati in Belgio.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese».
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – Arrêté royal portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, Moniteur belge del 31.12.1998.
3 – Ad esempio, costruzione, demolizione, trasformazione, installazione di sistemi di riscaldamento, installazione di impianti sanitari, rivestimento di superfici.
4 – Fra tali condizioni, figurano, ad esempio, le seguenti: essere iscritto nel registro delle imprese o nell'albo professionale conformemente ai requisiti fissati dallo Stato di stabilimento; il possesso di un numero di identificazione IVA in Belgio; non essere in stato di insolvenza o interdetto dall'esercizio di attività commerciali; non aver commesso irregolarità in materia di obblighi fiscali, previdenziali o salariali; non avere debiti di natura fiscale, previdenziale o salariale; disporre dei mezzi finanziari, amministrativi e tecnici idonei a garantire il rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e salariali.
5 – Sentenze 25 luglio 1991, causa C-76/90, Säger (Racc. pag. I-4221, punto 12); 23 novembre 1999, cause riunite C-369/96 e C-376/96, Arblade e a. (Racc. pag. I‑8453, punto 33); 3 ottobre 2000, causa C-58/98, Corsten (Racc. pag. I‑7919, punto 33); 20 febbraio 2001, causa C-205/99, Analir e a. (Racc. pag. I‑1271, punto 21); 29 novembre 2001, causa C-17/00, De Coster (Racc. pag. I-9445, punto 29); 13 febbraio 2003, causa C-131/01, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑1659, punto 26), e 26 gennaio 2006, causa C-514/03, Commissione/Spagna (non ancora pubblicata in Raccolta, punto 24).
6 – V., ad esempio, sentenze De Coster, cit., punto 33; 11 dicembre 2002, causa C‑289/02, AMOK (Racc. pag. I-15059, punto 36), e 18 marzo 2004, causa C-8/02, Leichtle (Racc. pag. I-2641, punto 32).
7 – V., fra tante, sentenze Säger, cit., punto 14; 29 aprile 1999, causa C‑224/97, Ciola (Racc. pag. I‑2517, punto 11); 26 ottobre 1999, causa C-294/97, Eurowings Luftverkehr (Racc. pag. I‑7447); 6 novembre 2003, causa C-243/01, Gambelli e a. (Racc. pag. I-13031, punto 55).
8 – Sentenza n. 188/2002 del 19.12.2002, Moniteur belge del 18.3.2003.
9 – Controricorso, punto 14 nel quale il governo belga si riferisce ai lavori parlamentari di una delle leggi che ha disciplinato le due misure controverse.
10 – Tra le condizioni fissate dall'art. 2 dell'Arrêté royal del 26.12.1998 ai fini della registrazione figurano quella di «non avere commesso irregolarità in materia di obblighi fiscali, previdenziali o salariali» e di «non essere in debito per il pagamento di imposte, contributi previdenziali o salariali».
11 – V., ex multis, sentenze Säger, cit., punto 15; 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus (Racc. pag. I-1663, punto 32); 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard (Racc. pag. I‑4165, punto 37); Arblade, cit., punti 34 e 35; Corsten, cit., punti 38 e 39; Gambelli, cit., punto 65, e Commissione/Spagna, cit., punto 26.
12 – Secondo consolidata giurisprudenza, costituiscono infatti una violazione degli artt. 49 e 50 «non solo le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza del prestatore, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, sebbene basata su criteri in apparenza neutri, produca in pratica lo stesso risultato» (sentenza 3 febbraio 1982, cause riunite 62/81 e 63/81, Seco, Racc. pag. 223, punto 8). Il corsivo è mio. Per esempi di tale tipo di discriminazione, v. sentenze 5 dicembre 1989, causa 3/88, Commissione/Italia (Racc. pag. 4035, punto 8); 27 marzo 1990, causa C-113/89, Rush Portuguesa (Racc. pag. I-1417, punto 12), e 3 giugno 1992, causa C‑360/89, Commissione/Italia (Racc. pag. I-3401, punto 12).
13 – V, fra tante, sentenze 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau (Racc. pag. 1999, punto 35); 19 gennaio 1999, causa C-348/96, Calfa (Racc. pag. I‑11, punti 21 e 23), e 26 novembre 2002, causa C-100/01, Oteiza Olazabal (Racc. pag. I‑10981, punto 39).
14 – V., ad esempio, sentenza 15 maggio 1997, causa C-250/95, Futura Participations e Singer (Racc. pag. I‑2471, punto 31); 26 settembre 2000, causa C‑478/98, Commissione/Belgio (Racc. pag. I‑7587, punto 45); 21 novembre 2002, causa C‑436/00, X e Y (Racc. pag. I‑10829, punto 51); 4 marzo 2004, causa C‑334/02, Commissione/Francia (Racc. pag. I-2229, punto 27), e 13 dicembre 2005, causa C‑446/03, Marks & Spencer (non ancora pubblicata in Raccolta, punto 49).
15 – Sentenze Commissione/Belgio, cit., punto 45; X e Y, cit., punto 62; Commissione/Francia, cit., punto 27, e 11 marzo 2004, causa C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant (Racc. pag. I‑2409, punti 51 e 52). Il corsivo è mio.
16 – Ibidem.
17 – Al riguardo, rilevo che questo tipo d'obbligo d'informazione è stato considerato dalla Corte una valida ed efficace alternativa a misure maggiormente restrittive (ad esempio, autorizzazioni amministrative) applicate da alcuni Stati membri al distacco di lavoratori di società estere nell'ambito di una prestazione di servizi. V. sentenze 21 ottobre 2004, causa C-445/03, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I‑10191, punto 46), e 19 gennaio 2006, causa C‑244/04, Commissione/Germania (non ancora pubblicata in Raccolta, punto 41).
Full & Egal Universal Law Academy