CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
POIARES MADURO
presentate il 13 luglio 2006 1(1)
Causa C-434/04
Jan-Erik Anders Ahokainen
Mati Leppik
contro
Virallinen syyttäjä
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia)]
1. Il buon vino è un simpatico spiritello col quale basta saper trattare (2). Tuttavia è incredibile «che uno possa colarsi giù per la gola un nemico che gli toglie la facoltà di intendere» (3), quando il nemico in questione, diversamente dal buon vino, è tanto terribile quanto l’alcol etilico allo stato quasi puro. Eppure, a quanto si apprende dalle informazioni presentate dal governo finlandese nel corso del presente procedimento, risulta che la domanda al consumo di bevande alcoliche con un tenore alcolico molto elevato non appartiene affatto alla sola teoria. La legge finlandese proibisce la vendita al dettaglio di sostanze contenenti più dell’80% di alcol etilico non denaturato («spirito di vino»). L’uso commerciale di tali sostanze per fini industriali o come materia prima è soggetto ad un regime di licenze. Il Korkein oikeus (Corte suprema) della Finlandia ha sottoposto una questione pregiudiziale a codesta Corte chiedendo se il requisito della licenza per l’importazione da un altro Stato membro di sostanze contenenti oltre l’80% di alcol etilico non denaturato sia compatibile con gli artt. 28 CE e 30 CE. La questione è sorta nell’ambito di un procedimento penale a carico dei i sigg. Ahokainen e Leppik, imputati di contrabbando di alcol etilico non denaturato dalla Germania in Finlandia.
I – Contesto normativo nazionale
2. Lo scopo dell’alkoholilaki n. 1143/1994 (legge finlandese sull’alcol; in prosieguo: la «legge sull’alcol»), come enunciato dall’art. 1 della legge stessa, è quello di controllare il consumo di alcol al fine di prevenire gli effetti dannosi provocati dalle sostanze alcoliche alla salute e alla società.
3. La legge sull’alcol opera una distinzione fra «bevande alcoliche» e «spirito di vino». A norma dell’art. 3, n. 2, come modificato dalla legge n. 1/2001, per «bevanda alcolica» si intende una bevanda destinata al consumo con un volume di alcol etilico inferiore all’80%, mentre per «spirito di vino» si intende l’alcol etilico o una soluzione acquosa del medesimo in cui l’alcol etilico rappresenti più dell’80% in volume e non sia denaturato.
4. L’art. 8 disciplina l’importazione commerciale di bevande alcoliche e di alcol etilico. Ai sensi dell’art. 8, n. 1, le bevande alcoliche possono essere importate, senza una licenza di importazione, per uso personale e per scopi commerciali o economici di altro tipo. Per l’importazione di alcol etilico, invece, è necessaria una licenza. A norma dell’art. 8, n. 2, un operatore economico può importare alcol etilico solo se ha ottenuto una licenza dall’organo preposto al controllo dei prodotti (tuotevalvontakeskus). A norma dell’art. 8, n. 3, l’organo preposto al controllo dei prodotti accorda una licenza d’importazione «a chi è ritenuto in possesso delle qualifiche e dell’affidabilità necessarie all’esercizio dell’attività di [importazione]».
5. Inoltre, l’art. 8, n. 2, dispone che una persona può importare alcol etilico per uso personale se ha ottenuto una speciale licenza d’uso di alcol etilico dall’organo di controllo dei prodotti ai sensi dell’art. 17, dopo aver comunicato all’organo stesso la sua attività di importatore. L’art. 17 limita sostanzialmente le persone idonee ad ottenere una licenza del genere a coloro che necessitano di alcol etilico per scopi professionali o come materia prima. L’art. 17, n. 3, stabilisce che, per ottenere la licenza, il richiedente, che deve essere qualificato ed affidabile, deve specificare un uso legittimo.
6. Ai sensi dell’art. 82 della legge n. 459/1968 – che la legge sull’alcol ha sostituito, salvo che per l’aspetto sanzionatorio – chiunque importa o esporta illegalmente una bevanda alcolica o spirito di vino, ovvero tenti di farlo, è perseguibile per il reato di contrabbando di sostanze alcoliche.
II – Fatti e questione pregiudiziale
7. Il 1° agosto 2002 le autorità doganali finlandesi scoprivano 9 492 litri di un liquido chiaro confezionato in bottiglie da un litro in un camion proveniente dalla Germania. Stando ai documenti di bordo, il carico era costituito da 32 bancali di olio di sesamo. Secondo l’analisi del laboratorio doganale il liquido chiaro era spirito di vino puro (alcol etilico non denaturato a 96,4% vol. – 96,5% vol.).
8. Il Raaseporin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Raasepori) ha ritenuto i sigg. Ahokainen e Leppik colpevoli di avere importato illegalmente 9 492 litri di alcol etilico. Con sentenza 21 novembre 2001, il Tribunale ha condannato i sigg. Ahokainen e Leppik ad una pena detentiva per contrabbando organizzato di sostanze alcoliche, ordinando al contempo la confisca a favore dello Stato dell’alcol etilico. Con sentenza 30 maggio 2003, lo Helsingin hovioikeus (Corte di appello di Helsinki) ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado di Raasepori.
9. I sigg. Ahokainen e Leppik hanno presentato ricorso presso il Korkein oikeus (Corte suprema), che, con decisione 6 ottobre 2004, ha sottoposto le seguenti questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia:
«1) Se l’art. 28 CE vada interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale solo chi ha ottenuto la relativa licenza può importare alcol etilico non denaturato a oltre 80% vol. (spirito di vino).
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se tale regime di licenze vada ritenuto ammissibile a norma dell’art. 30 CE».
10. Il Virallinen Syyttäjä (Pubblico Ministero) e i governi finlandese, svedese e portoghese, nonché la Commissione, hanno presentato osservazioni scritte alla Corte. Il 17 maggio 2006 sono state sentite le difese orali del governo finlandese e della Commissione.
III – Valutazione
A – Sulla prima questione
11. In primo luogo, il giudice del rinvio chiede se l’art. 28 CE osta ad una legislazione ai sensi della quale è richiesta una licenza per l’importazione, da un altro Stato membro, di sostanze con un contenuto di alcol etilico non denaturato superiore all’80% («spirito di vino»).
12. Il governo portoghese – l’unica parte ad avere presentato osservazioni dettagliate su questo punto – sostiene che la questione dovrebbe essere risolta in senso negativo. Esso è dell’avviso che l’art. 28 CE non osti ad un regime di autorizzazioni preventive all’importazione per l’alcol etilico, quale quello previsto dal diritto finlandese. Secondo il governo portoghese, il requisito in questione consterebbe di una semplice dichiarazione rilasciata da un operatore economico che permette alle autorità di controllare i prodotti soggetti ad accise e di garantire il pagamento delle accise stesse. Il governo portoghese ne deduce la conformità con la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE (4). Esso conclude che il regime di autorizzazioni preventive all’importazione non costituisce né una restrizione quantitativa alle importazioni né una misura di effetto equivalente.
13. A mio avviso, tuttavia, la giurisprudenza della Corte induce alla conclusione contraria. Sin dalla sentenza Dassonville (5) la Corte ha asserito che il divieto stabilito dall’art. 28 CE riguarda tutte le misure idonee ad ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (6). Inoltre, la Corte ha ribadito in più occasioni che l’art. 28 CE osta ad una normativa nazionale che, anche se sotto forma di mera formalità, richiede una licenza per l’introduzione nel proprio territorio di merci provenienti da un altro Stato membro (7).
14. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal governo portoghese, la procedura di autorizzazione preventiva per l’importazione di alcol etilico in Finlandia è estranea alla direttiva 92/12. Tale procedura, infatti, si applica in aggiunta al regime generale stabilito dalla direttiva stessa.
15. Pertanto la risposta alla prima questione del giudice del rinvio deve essere che l’art. 28 CE osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale solo chi ha ottenuto la relativa autorizzazione può importare da un altro Stato membro sostanze contenti alcol etilico non denaturato superiore ad 80% vol.
B – Sulla seconda questione
16. Il giudice del rinvio chiede se il sistema di autorizzazione preventiva per l’importazione di alcol etilico sia ammissibile ai sensi dell’art. 30 CE.
17. I governi di Finlandia e Svezia sostengono che l’obbligo di licenza di esportazione è giustificato da motivi di sanità e ordine pubblico.
18. Il governo svedese sostiene che in Finlandia, così come in Svezia, vi è una tradizione di consumo di bevande ad alto tasso alcolico. Al fine di prevenire il consumo di sostanze con un volume di alcol superiore all’80% è necessario regolamentare il commercio di spirito di vino. Spetta al giudice nazionale stabilire se un regime di licenze d’importazione sia necessario e proporzionato per tutelare la salute pubblica, in considerazione degli usi sociali e delle abitudini di consumo nello Stato membro interessato.
19. Le deduzioni del governo finlandese sono sostanzialmente dello stesso tenore. Il sistema di autorizzazione preventiva per l’importazione di spirito di vino è parte integrante della politica generale della Finlandia in materia di alcol. Il governo finlandese sostiene che il consumo di alcol pone seriamente a rischio la salute pubblica, è responsabile della violenza e della criminalità nonché dell’elevato numero di morti fra la popolazione in età lavorativa in Finlandia. In Finlandia, inoltre, molte persone tendono a bere alcol diluito in percentuali minime nel tentativo di provocarsi ebbrezza. In verità, prima che la legge sull’alcol definisse lo «spirito di vino» con un espresso riferimento ad un contenuto di etanolo dell’80%, l’ente di controllo sul prodotto riceveva richieste da parte di titolari di ristoranti di poter servire ai clienti bevande con un contenuto di etanolo pari al 96%. Il governo finlandese sottolinea che il consumo di alcol etilico è particolarmente dannoso per la salute umana. Anche se consumato in quantità relativamente ridotte, l’alcol etilico può provocare un’intossicazione grave, a volte letale. I rischi sono particolarmente elevati per i giovani, in quanto questi ultimi tendono a considerare l’alcol etilico un’alternativa economica alle bevande superalcoliche. Alla luce di tutto ciò, il governo finlandese asserisce che il regime di autorizzazione preventiva è uno strumento adeguato e necessario per scongiurare l’uso di spirito di vino per il consumo privato.
20. Non ho alcuna remora a sposare la tesi generale secondo cui il consumo di quantità smodate di alcol ha numerosi effetti avversi sulla salute umana e l’ordine pubblico. Ciò è noto almeno sin dai tempi del Vecchio Testamento (8). Più recentemente la Corte ne ha dato atto nella sentenza Heinonen (9). L’art. 30 CE menziona espressamente l’ordine pubblico e la tutela della salute umana come motivi di interesse che possono giustificare una restrizione alla libera circolazione delle merci in deroga al divieto sancito dall’art. 28 CE (10). In linea di principio, pertanto, in assenza di armonizzazione, gli Stati membri sono liberi di adottare provvedimenti nazionali finalizzati ad impedire il consumo di alcol da parte della gente, anche quando tali misure abbiano un effetto negativo sulla libera circolazione delle merci nel mercato interno (11). Ciò vale in particolare nel caso di specie, in cui la legislazione in questione distingue le bevande alcoliche per il consumo e lo spirito di vino per usi industriali e ha lo scopo di impedire il consumo personale del secondo.
21. Tuttavia, le eccezioni al principio fondamentale della libera circolazione delle merci devono essere interpretate in modo restrittivo (12). Lo Stato membro interessato deve dimostrare che la misura in questione è adeguata allo scopo perseguito (13) e che non eccede quanto necessario per conseguire tale scopo (14).
22. La Commissione rileva che la Finlandia non ha dimostrato il motivo della necessità di un sistema di licenze per l’importazione di spirito di vino. Facendo riferimento alla sentenza Commissione/Belgio, la Commissione sostiene che, di norma, un sistema di autorizzazioni preventive alle importazioni costituisce una misura sproporzionata, dal momento che misure meno restrittive, come l’obbligo di compilare una dichiarazione di importazione, sarebbero sufficienti per proteggere gli interessi legittimi dello Stato membro (15). La Commissione rileva che nella causa Franzén la Corte ha respinto la tesi del governo svedese secondo cui il sistema di autorizzazioni preventive per l’importazione di bevande alcoliche in quel caso era proporzionato rispetto all’obiettivo della tutela della salute pubblica (16). Inoltre, dato che la legislazione finlandese esclude completamente lo spirito di vino dal mercato per il consumo privato, la Commissione dubita che un sistema di autorizzazioni preventive per l’importazione di alcol etilico destinato all’uso commerciale possa contribuire direttamente alla tutela della salute umana e dell’ordine pubblico. Infine la Commissione evidenzia che il commercio di alcol fra Stati membri è già rigidamente controllato nel contesto della direttiva 92/12, la quale istituisce controlli comunitari sul prelievo delle accise. Il regime finlandese di autorizzazioni preventive all’importazione, pur imponendo un ulteriore onere nei confronti degli operatori commerciali, non sembra comportare vantaggi aggiuntivi ai fini della lotta al traffico di alcol etilico non denaturato.
23. Prima di esaminare queste argomentazioni è opportuno approfondire il meccanismo del principio di proporzionalità nel contesto dell’art. 30 CE. In sintesi, il principio di proporzionalità comporta una valutazione dei costi e dei benefici di un provvedimento attuato da uno Stato membro alla luce dei diversi interessi che l’ordinamento comunitario reputa meritevoli di tutela (17). Quando una misura nazionale è vietata in linea di principio dall’art. 28 CE, spetta allo Stato membro dimostrare che il vantaggio di tale misura per l’interesse pubblico riconosciuto dal diritto comunitario supera i costi derivanti dalla restrizione imposta alla libera circolazione. Pertanto, affinché il regime di autorizzazioni preventive all’importazione sia considerato compatibile con il Trattato, la Finlandia deve dimostrare che i vantaggi che tale regime comporta per l’ordine pubblico e la tutela della salute umana giustificano i costi da essa imposti alla libera circolazione delle merci nel mercato interno. Tuttavia, invece di verificare immediatamente la valutazione complessiva di costi e benefici effettuata dallo Stato membro, la Corte, nell’esaminare la proporzionalità di una misura attuata da uno Stato membro, effettua in pratica due o più sottoverifiche rispetto alle tre esistenti (18).
24. La prima è una verifica dell’adeguatezza: la misura in questione deve effettivamente contribuire al conseguimento dell’obiettivo perseguito. Ad esempio, nella sentenza Aragonesa la Corte ha statuito che una normativa che limita la possibilità di pubblicità per le bevande alcoliche è idonea a proteggere la salute pubblica (19). Per contro, nella sentenza Commissione/Regno Unito (latte UHT), la Corte ha rilevato che una normativa che imponeva un ritrattamento termico nel Regno Unito per il latte UHT importato non era uno strumento idoneo a proteggere la salute pubblica (20). La Corte ha rilevato che il Regno Unito aveva accettato alcune importazioni senza richiedere un ritrattamento termico e ha osservato che «non è stato dimostrato che la sanità pubblica ne sia stata lesa, sia pur minimamente, nel Regno Unito» (21). Ciò che va appunto determinato all’atto di effettuare la verifica dell’adeguatezza è se la misura comporti dei vantaggi per gli interessi legittimi su cui lo Stato membro fa affidamento. Qualora ciò non si verifichi, la misura viola per definizione il principio di proporzionalità.
25. La seconda verifica riguarda la necessità della misura. Più precisamente verte sulla questione se sussista realisticamente una misura alternativa che possa tutelare gli interessi legittimi dello Stato membro in modo ugualmente efficace ma meno restrittivo per la libera circolazione delle merci. In altre parole: può lo Stato membro, facendo confluire un’analoga quantità di risorse sulla misura alternativa, ottenere lo stesso risultato ad un costo inferiore per gli scambi intracomunitari? Anche su questo punto la sentenza «latte UHT» è illuminante. Il Regno Unito cercava di giustificare un regime di licenze d’importazione specifiche per il latte a lunga conservazione adducendo motivi di salvaguardia per la salute animale. Tuttavia la Corte ha affermato che il regime di licenze comportava «un intralcio agli scambi intracomunitari che (...) [avrebbe potuto] essere eliminato senza nuocere all’efficacia della tutela della salute degli animali e senza aggravare l’onere amministrativo o finanziario imposto dal perseguimento di questo scopo» (22). Ovviamente, se uno Stato membro è in grado di dimostrare che l’adozione di una misura alternativa nuocerebbe agli altri interessi legittimi (ad esempio i diritti fondamentali), ciò dovrebbe essere preso in considerazione (23). Pur tuttavia, la mancata scelta di alternative meno restrittive equivale solitamente ad una violazione del principio di proporzionalità (24).
26. La dottrina definisce spesso la terza verifica «proporzionalità in senso stretto» (25). Tale aspetto della valutazione della proporzionalità può essere riassunto con la seguente regola: maggiore è il grado di pregiudizio arrecato al principio della libera circolazione delle merci, maggiore deve essere l’importanza attribuita alla soddisfazione dell’interesse pubblico su cui lo Stato membro fa affidamento (26). Lo Stato membro deve pertanto dimostrare che il livello di protezione che decide di accordare ai propri interessi legittimi è proporzionale al livello di interferenza che ciò determina negli scambi intracomunitari (27). La differenza con la seconda verifica risiede nel fatto che, a seguito della terza verifica, ad uno Stato membro può essere richiesto di adottare una misura meno restrittiva per gli scambi intracomunitari, anche se ciò potrebbe comportare un livello inferiore di tutela degli interessi legittimi dello Stato stesso. Con questa verifica la Corte solitamente concede allo Stato membro un certo livello di discrezionalità nella scelta del desiderato livello di protezione da accordare all’interesse pubblico in questione (28). Pertanto, Stati membri diversi potrebbero attribuire una valenza diversa agli interessi legittimi che essi reputano meritevoli di protezione. Solo in settori dove il diritto comunitario ha già identificato un livello comune di protezione degli interessi legittimi considerati, la Corte applica la verifica con modalità più severe. In tali casi, gli Stati membri devono superare un ostacolo ancora più grande quando cercano di giustificare misure restrittive della libera circolazione. Ad esempio, in una serie di cause relative alla tutela dei consumatori, la Corte ha riscontrato, in effetti, una violazione del principio di proporzionalità in senso stretto (29). In particolare, nella sentenza Estée Lauder la Corte ha affermato che gli Stati membri, quando adottano misure che hanno un effetto sugli scambi intracomunitari ai fini della tutela dei consumatori, devono adeguare il livello di tutela alla «aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto» (30). La maggior parte delle sentenze della Corte sul principio di proporzionalità, tuttavia, si concentra sulla prima e sulla seconda verifica.
27. Una misura che non supera l’esame generale di proporzionalità costituisce, secondo il dettato dell’art. 30 CE, «una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri». Tali restrizioni sono chiaramente vietate.
28. Tuttavia, l’esame ex art. 30 CE non si limita a questo. Oltre alla valutazione della proporzionalità descritta in precedenza, una misura attuata da uno Stato membro rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 28 CE deve soddisfare un requisito finale. Tale misura non deve «costituire un mezzo di discriminazione arbitraria» (31). Ciò richiede a sua volta una valutazione della proporzionalità, ma da una prospettiva diversa.
29. La sentenza Conegate fornisce un esempio illuminante (32). Le conclusioni dell’avvocato generale ci informano che la causa riguardava «bambole dell’amore», «speciali miss mondo», «signorine di gomma» e «thermos sexy sottovuoto». Ci si potrebbe chiedere cosa siano esattamente questi oggetti. Tuttavia, lasciando da parte la curiosità gratuita, ai fini di questa mia analisi basti sapere che le autorità del Regno Unito consideravano tali prodotti indecenti o osceni e pertanto ne avevano vietato l’importazione. La Corte ha ammesso che motivi di moralità pubblica potevano giustificare tale divieto, ma ha ritenuto che il Regno Unito non poteva addurre tali motivi «per vietare l’importazione di talune merci provenienti da altri Stati membri qualora la sua normativa non vieti la fabbricazione e lo smercio degli stessi prodotti nel proprio territorio» (33). Vietando solo l’importazione di prodotti osceni, il divieto del Regno Unito equivaleva ad una discriminazione. Tale discriminazione era arbitraria, e pertanto vietata, in quanto priva di giustificazione oggettiva; ovvero qualora ve ne fosse stata una, il Regno Unito non era stato in grado di dimostrare che il trattamento differenziato fra merci importate e merci nazionali era proporzionato (34).
30. La discriminazione non è «arbitraria» quando è giustificata e proporzionata (35). Nella sentenza Deutscher Apothekerverband, la Corte ha stabilito che la normativa tedesca che vietava la vendita diretta via Internet di medicine da parte delle farmacie aveva conseguenze maggiori per le farmacie stabilite in altri Stati membri, poiché «Internet costituirebbe un mezzo più importante per le farmacie che non sono stabilite sul territorio tedesco per raggiungere direttamente [il mercato tedesco]» (36). Tuttavia la Corte ha reputato che il divieto, nonostante l’effetto differenziato, poteva essere salvato dall’art. 30 CE nella misura in cui era applicabile alla prescrizione di medicine:
«Tenuto conto dei rischi eventualmente connessi all’impiego di tali medicinali, la necessità di poter verificare in modo efficace e responsabile l’autenticità delle ricette compilate dai medici e di assicurare in tal modo la consegna del medicinale sia al cliente stesso sia ad una persona incaricata da quest’ultimo di ritirarlo sarebbe tale da giustificare un divieto di vendita per corrispondenza. (…) D’altronde, la possibilità reale che l’etichettatura del medicinale acquistato presso una farmacia stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede l’acquirente si presenti in una lingua diversa da quella di quest’ultimo può avere conseguenze più nefaste quando si tratta di medicinali soggetti a prescrizione medica» (37).
In altre parole, un certo trattamento differenziato o un diverso impatto sui prodotti importati può essere accettato se è proporzionato alle differenze oggettive fra prodotti nazionali e importati. In tal caso, la verifica di proporzionalità assolve allo scopo di distinguere fra una discriminazione accettabile e una arbitraria.
31. Di conseguenza, la verifica ex art. 30 CE di una misura attuata da uno Stato membro esige l’applicazione di uno o più dei seguenti metodi di valutazione: la verifica di adeguatezza, la verifica di necessità, un esame della proporzionalità in senso stretto e un esame circa il fatto se la misura rappresenti uno strumento di discriminazione arbitraria, che, a sua volta, comporta una valutazione della proporzionalità e dell’impatto discriminatorio della misura.
32. Nell’ambito della procedura di rinvio pregiudiziale, la valutazione finale della proporzionalità è spesso lasciata al giudice del rinvio (38). La Corte di giustizia, tuttavia, è responsabile di fornire al giudice del rinvio i criteri normativi da utilizzare. Sotto questo punto di vista, è importante che la Corte di giustizia attiri l’attenzione su indagini specifiche che il giudice del rinvio potrebbe dover effettuare per realizzare adeguatamente l’esame della proporzionalità che gli è affidato.
33. Nel presente caso, il giudice del rinvio deve verificare se, alla luce dell’esistenza di un’altra pertinente normativa sul commercio e sul consumo di alcol, il regime di licenze d’importazione per lo spirito di vino a fini commerciali apporti un valore aggiunto rispetto all’obiettivo di evitare il consumo privato di alcol. Ciò lo aiuterà a verificare se la misura è effettivamente necessaria ovvero se le finalità della stessa possono essere conseguite anche con misure alternative meno restrittive per gli scambi intracomunitari.
34. Il giudice del rinvio, inoltre, dovrebbe assicurarsi che il regime di licenze d’importazione non provochi una discriminazione arbitraria ai sensi dell’art. 30 CE. In udienza, il governo finlandese ha evidenziato che anche gli operatori economici o i produttori che intendono acquistare alcol etilico per usi commerciali da produttori nazionali devono ottenere una licenza. Spetta al giudice del rinvio verificare, «nel (...) complesso» (39) della normativa nazionale applicabile e della prassi amministrativa, se il regime di licenze per l’alcol etilico importato sia equivalente al regime nazionale per l’alcol etilico prodotto internamente. Ove sussistano differenze – ad esempio a livello di costi o condizioni per ottenere una licenza – tali differenze devono essere oggettivamente giustificate e proporzionate.
IV – Conclusione
35. Alla luce delle precedenti considerazioni propongo alla Corte di risolvere nei seguenti termini le questioni pregiudiziali sottopostele dal Korkein oikeus:
1) L’art. 28 CE osta ad una normativa nazionale che richiede una licenza per l’importazione di sostanze contenenti alcol etilico non denaturato superiore a 80% vol. («spirito di vino»).
2) Spetta al giudice del rinvio determinare se la normativa in questione sia conforme al principio di proporzionalità. In particolare, è compito del giudice del rinvio verificare che la normativa in questione sia idonea a prevenire il consumo privato di alcol etilico e necessaria per conseguire tale scopo, e che non determini una discriminazione arbitraria ai sensi dell’art. 30 CE.
1 – Lingua originale: il portoghese.
2 – William Shakespeare, Otello, Atto II, Scena III (traduzione di Emilio Cecchi e Suso Cecchi d’Amico, Sansoni, 2ª ed., 1993).
3 – Ibidem.
4 – Direttiva del Consiglio, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1).
5 – Sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Procureur du Roi/Dassonville (Racc. pag. 837, punto 5).
6 – Sentenza 2 dicembre 2004, causa C‑41/02, Commissione/Paesi Bassi, (Racc. pag. I‑11375, punto 39); sentenza 15 novembre 2005, causa C‑320/03 Commissione/Austria (Racc. pag. I‑9871, punto 67); sentenza 24 novembre 2005, causa C‑366/04, Schwarz (Racc. pag. I‑10139, punto 28).
7 – Sentenza 15 dicembre 1971, cause riunite da 51/71 a 54/71 International Fruit, (Racc. pag. 1107, punto 9); sentenza 8 febbraio 1983, causa 124/81, Commissione/Regno Unito (latte UHT) (Racc. pag. 203, punto 9); sentenza 13 gennaio 1984, causa 40/82, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. 283, punto 24); sentenza 5 luglio 1990, causa C‑304/88, Commissione/Belgio (Racc. pag. I‑2801, punto 9); sentenza 17 novembre 1992, causa C‑235/91, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I‑5917, punto 5). V. anche sentenza della Corte dell'EFTA 16 dicembre 1994, causa E‑1/94, Restamark, punti 49 e 50.
8 – «La bevanda inebriante è amara per chi la beve» (Isaia 24,9). V. anche: Levitico 10,9; Giudici 13,4, 7, 14; Proverbi 20,1; 23,32; 31,4‑5; e Isaia 5,22.
9 – Sentenza 15 giugno 1999, causa C‑394/97, (Racc. pag. I‑3599, punto 33).
10 – Sentenza 25 luglio 1991, cause riunite C‑1/90 e C‑176/90, Aragonesa de Publicidad Exterior e Publivía (Racc. pag. I‑4151, punto 13).
11 – V., relativamente alla normativa sulle restrizioni alla pubblicizzazione di bevande alcoliche, sentenza Aragonesa, di cui alla nota 10, punti 15 e 16; sentenza 10 luglio 1980, causa 152/78, Commissione/Francia (Racc. pag. 2299, punto 17); sentenza 8 marzo 2001, causa C‑405/98, Gourmet International Products (Racc. pag. I‑1795, punto 27); e, nel contesto della libera prestazione dei servizi, sentenza 13 luglio 2004, causa C‑429/02, Bacardi (Racc. pag. I‑6613, punto 37).
12 – Sentenza 19 marzo 1991, causa C‑205/89, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑1361, punto 9).
13 – Sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral («Cassis de Dijon») (Racc. pag. 649).
14 – Sentenza 23 ottobre 1997, causa C‑189/95, Franzén, (Racc. pag. I‑5909, punto 76); sentenza 5 febbraio 2004, causa C‑270/02, Commissione/Italia, (Racc. pag. I‑1559, punto 22).
15 – Sentenza cit. alla nota 7, punto 14.
16 – Sentenza Franzén, cit. alla nota 14, punti 76 e 77.
17 – Sulla questione circa quali misure dovrebbero essere sottoposte a tale valutazione da parte della Corte, si vedano le mie conclusioni nelle cause riunite C‑158/04 e C‑159/04 Trofo Super‑Market (non ancora pubblicate nella Raccolta), in particolare i paragrafi 40, 41 e 46.
18 – V., al riguardo, conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven nelle cause C‑312/89, Sidef Conforma, e C‑332/89, Marchandise e a. (Racc. 1991, pag. I‑997, paragrafo 14). V. anche: Jacobs, F.G., Recent developments in the principle of proportionality in European Community law, e Tridimas, T., Proportionality in Community law: searching for the appropriate standard of scrutiny, in: The Principle of proportionality in the laws of Europe, 1999, pagg. 65‑84; De Búrca, G., The principle of proportionality and its application in CE law, Yearbook of European Law, vol. 13 (1993), pagg. 105‑150; Jans, J.H., Proportionality revisited, Legal Issues of Economic Integration, vol. 27 (2000), n. 3, pagg. 239‑265.
19 – Sentenza Aragonesa de Publicidad Exterior e Publivía, cit. alla nota 10, punto 15. V. anche sentenza Schwarz, cit. alla nota 6, punti 34‑36.
20 – Causa 124/81, cit. alla nota 7.
21 – Punto 32 della sentenza. V. anche sentenza 5 febbraio 2004, causa C‑270/02, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑1559, punto 24).
22 – Sentenza Commissione/Regno Unito (latte UHT), cit. alla nota 7, punto 18.
23 – Sebbene la misura alternativa possa essere meno restrittiva per la libera circolazione ed ugualmente idonea a perseguire lo scopo iniziale della legislazione nazionale, essa potrebbe generare nuovi costi relativamente ad altri interessi legittimi riconosciuti dal diritto comunitario. V., in proposito, sentenza 8 aprile 1992, causa C‑62/90, Commissione/Germania, (Racc. pag. I‑2575, punti 24 e 25).
24 – Quando gli Stati membri intendono introdurre una misura avente un impatto drastico sulla libera circolazione, ad essi «incombe esaminare attentamente la possibilità di fare ricorso a misure meno restrittive della libertà di circolazione»; in caso contrario la Corte stabilirà che vi è stata una violazione del principio di proporzionalità senza doversi pronunciare sull'esistenza di misure alternative: sentenza Commissione/Austria, cit. alla nota 6, punto 87.
25 – Ad esempio: Van Gerven, W., «The effect of proportionality on the actions of Member States of the European Community: national viewpoints from continental Europe», in: The Principle of proportionality in the laws of Europe, 1999, pag. 38.
26 – Alexy, R., On balancing and subsumption. A structural comparison, Ratio Juris, vol. 16 (2003), n. 4, pag. 436.
27 – V., al riguardo, sentenza 16 dicembre 1992, causa C‑169/91, Stoke‑on‑Trent (Racc. pag. I‑6635, punto15), e sentenza 12 giugno 2003, causa C‑112/00, Schmidberger (Racc. pag. I‑5659, punto 81).
28 – V., ad esempio, sentenza 14 ottobre 2004, causa C‑36/02, Omega (Racc. pag. I‑9609, in particolare punti 32, 37 e 39).
29 – Jans, J.H., op. cit., pagg. 251‑252; Davies, G., Nationality discrimination in the European internal market, 2003, pagg. 35‑36.
30 – Sentenza 13 gennaio 2000, causa C‑220/98, Estée Lauder (Racc. pag. I‑117, punto 27). V. anche sentenza 6 novembre 2003, causa C‑358/01, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑13145, punti 53 e 58); sentenza 24 ottobre 2002, causa C‑99/01, Linhart e Biffl (Racc. pag. I‑9375, punto 31); sentenza 12 ottobre 2000, causa C‑3/99, Ruwet (Racc. pag. I‑8749, punti 50‑53).
31 – Secondo periodo dell'art. 30 CE. V., da ultimo, sentenza Schwarz, cit. alla nota 6, punto 37.
32 – Sentenza 11 marzo 1986, causa 121/85 (Racc. pag. 1007).
33 – Sentenza Conegate, cit. alla nota 32, punto 16.
34 – V. anche, per analogia (nel contesto della libera circolazione dei lavoratori), sentenza 4 dicembre 1974, Van Duyn (Racc. pag. 1337). La sentenza Conegate può essere contrapposta alla sentenza 14 dicembre 1979, causa 34/79, Henn e Darby (Racc. pag. 3795).
35 – Sentenza 8 luglio 1975, causa 4/75, Rewe‑Zentralfinanz (Racc. pag. 843, punto 8); sentenza 14 dicembre 1979, causa 34/79 Henn e Darby, cit. alla nota 34, punto 21.
36 – Sentenza 11 dicembre 2003, causa C‑322/01 (Racc. pag. I‑14887, punto 74).
37 – Sentenza Deutscher Apothekerverband, cit. alla nota 36, punto 119.
38 – V., ad esempio, sentenza 26 maggio 2005, causa C‑20/03, Burmanjer (Racc. pag. I‑4133), e sentenza 23 febbraio 2006, causa C‑441/04, A‑Punkt Schmuckhandel (Racc. pag. I‑0000).
39 – Sentenza Henn e Darby, cit. alla nota 34, punto 21.
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