CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate l’11 gennaio 2007 1(1)
Causa C-507/04
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica austriaca
«Conservazione degli uccelli selvatici – Trasposizione della direttiva 79/409»
I – Introduzione
1. Nel presente procedimento per inadempimento la Commissione censura le modalità di trasposizione in diversi Länder austriaci di disposizioni della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2) (in prosieguo: la «direttiva uccelli selvatici»).
2. Il procedimento è stato avviato con una lettera di diffida del 13 aprile 2000, cui ha fatto seguito un parere motivato in data 17 ottobre 2003. L’8 dicembre 2004 la Commissione ha proposto il presente ricorso.
3. Dopo diverse modifiche intervenute nel diritto austriaco nel corso del procedimento, la Commissione chiede ora che la Corte voglia dichiarare quanto segue:
1) La Repubblica austriaca ha violato l’obbligo ad essa incombente di procedere ad una corretta e completa trasposizione della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in quanto non ha trasposto completamente e/o correttamente nel proprio ordinamento nazionale gli artt. 1, nn. 1 e 2, 5, 6, n. 1, 7, nn. 1 e 4, 8, 9, nn. 1 e 2, e 11 della direttiva predetta.
2) La Repubblica austriaca è condannata alle spese del procedimento.
4. La Repubblica austriaca chiede che la Corte voglia:
1) respingere il ricorso perché infondato, e ciò in ragione comunque del fatto che nel frattempo sono intervenute modifiche della normativa austriaca;
2) condannare la Commissione alle spese del procedimento.
II – Analisi
5. Il ricorso va esaminato sulla base della situazione normativa esistente alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione nel suo parere motivato. Poiché il parere motivato è pervenuto presso la rappresentanza permanente dell’Austria il 17 ottobre 2003, la data da assumere a riferimento è il 17 dicembre 2003.
A – Riconoscimento parziale dei motivi di ricorso
6. L’Austria non contesta l’addebito di insufficiente trasposizione della direttiva in relazione all’art. 1, nn. 1 e 2, in Carinzia, Bassa Austria e Stiria, all’art. 5 in Bassa Austria e Stiria, all’art. 7, n. 1, in Bassa Austria ed agli artt. 7, n. 4, e 9 in Stiria, bensì promette un adeguamento della propria normativa. Poiché alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato tale adeguamento non risultava ancora effettuato, deve ritenersi che l’Austria abbia riconosciuto l’inadempimento al riguardo.
B – Sull’art. 1 della direttiva uccelli selvatici
7. L’art. 1 della direttiva uccelli selvatici definisce l’ambito di applicazione, vale a dire il grado di protezione che la direttiva si prefigge. La Corte ha già chiarito che tale disposizione va trasposta nell’ordinamento nazionale (3). I paragrafi 1 e 2 sono così formulati:
«1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.
2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat».
1. Burgenland
8. In relazione al Burgenland, la Commissione muove un addebito per il fatto che, ai sensi del § 16, n. 1, lett. b), del Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz [legge del Burgenland sulla salvaguardia della natura e la tutela del paesaggio], sono «oggetto di protezione tutte le altre specie di uccelli selvatici, fatta eccezione per lo storno (Sturnus vulgaris), secondo il disposto del § 88a del Burgenländisches Jagdgesetz [legge del Burgenland sulla caccia] (…)». Per lo storno non vengono menzionate altre disposizioni di tutela generali.
9. Per dimostrare l’avvenuta trasposizione l’Austria fa riferimento esclusivamente a disposizioni in materia di caccia, e precisamente al fatto che l’abbattimento di storni può essere consentito soltanto nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 30 novembre per proteggere le coltivazioni viticole. Essa fa valere che ciò presuppone un regolamento ai sensi del § 88a, n. 1, del Burgenländisches Jagdgesetz, che può essere emanato qualora si preveda una presenza massiccia di storni nei terreni adibiti alla viticoltura.
10. Indipendentemente dalla questione se tali disposizioni siano ammissibili, come sostiene l’Austria, ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva uccelli selvatici (4), esse non possono comunque giustificare la totale esclusione dello storno dalla tutela prevista. Infatti, l’inclusione di tutti gli uccelli ai sensi dell’art. 1 non è rilevante soltanto ai fini della caccia, disciplinata dall’art. 7, bensì anche in relazione ad altre forme di disturbo ex art. 5.
11. Ne consegue che nel Burgenland l’art. 1 della direttiva uccelli selvatici non è stato trasposto correttamente.
2. Alta Austria
12. In Alta Austria l’insieme degli uccelli da proteggere viene definito mediante un regolamento speciale per la tutela delle specie da adottare ai sensi del § 27, nn. 1 e 2, dell’Oberösterreichisches Natur- und Landschaftsschutzgesetz [legge dell’Alta Austria sulla salvaguardia della natura e la tutela del paesaggio]. Possono essere oggetto di protezione gli animali selvatici non cacciabili «la cui specie conti rare presenze a livello locale o sia a rischio sotto il profilo numerico o la cui conservazione sia di pubblico interesse per l’ecosistema (…)».
13. La Commissione obietta che tale base giuridica non consente la protezione di tutti gli uccelli contemplati dall’art. 1 della direttiva uccelli selvatici. In concreto sarebbero espressamente esclusi dalla protezione, in particolare, la gazza (Pica pica), la ghiandaia (Garrulus glandarius), la cornacchia nera (Corvus corone corone) e la cornacchia grigia (Corvus corone cornix).
14. L’Austria risponde alle obiezioni relative alla base giuridica facendo presente che il § 27, nn. 1 e 2, dell’Oberösterreichisches Natur- und Landschaftsschutzgesetz dev’essere interpretato e applicato in conformità della direttiva uccelli selvatici e che è espressamente previsto, in particolare, l’obbligo di rispettare gli artt. 5-7 e 9 di quest’ultima.
15. Tuttavia, per la trasposizione di una direttiva occorre fissare requisiti più rigorosi. La trasposizione dev’essere attuata in modo che ogni operatore del diritto applichi le disposizioni di recepimento con le modalità imposte dalla direttiva, anche quando non la conosce. Come ha precisato la Corte, dunque, l’esecuzione in senso conforme alla direttiva da parte delle autorità nazionali non può, da sola, presentare la chiarezza e la precisione richieste per garantire l’esigenza della certezza del diritto (5). Analogamente, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dall’amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi derivanti dal diritto comunitario (6). Inoltre, l’accuratezza della trasposizione è particolarmente importante nel caso della direttiva uccelli selvatici in quanto la gestione del patrimonio naturale comune è affidata, per il loro territorio, ai rispettivi Stati membri (7).
16. Nel caso di specie la formulazione del § 27, nn. 1 e 2, dell’Oberösterreichisches Natur- und Landschaftsschutzgesetz compromette la completa trasposizione dell’art. 1 della direttiva uccelli selvatici, in quanto un regolamento speciale di tutela delle specie non può contemplare uccelli cacciabili, benché questi rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva uccelli selvatici. Inoltre, soltanto le specie rare possono essere oggetto di protezione, il che costituisce un’ulteriore limitazione non prevista dall’art. 1. Il rinvio agli artt. 5-7 e 9 non è idoneo a rimediare a tali carenze, mancando un riferimento all’art. 1.
17. Del resto, pone problemi anche la presumibile intenzione dell’Austria di proteggere soltanto le specie locali, benché il § 27 non contenga disposizioni cogenti in tal senso. La Corte ha già dichiarato che la direttiva uccelli selvatici protegge in ciascun Stato membro tutti gli uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato, vale a dire sia le specie viventi naturalmente nello Stato in questione sia le specie presenti solo in altri Stati membri (8). Vi sono differenze unicamente riguardo alle disposizioni di tutela rispettivamente applicabili.
18. La Commissione rileva inoltre a ragione che talune specie, vale a dire la gazza, la ghiandaia, la cornacchia nera e la cornacchia grigia, sono escluse dall’ambito di protezione. L’art. 1 della direttiva uccelli selvatici include anche tali specie.
19. Di conseguenza, neppure in Alta Austria l’art. 1 della direttiva uccelli selvatici è stato trasposto correttamente.
C – Sull’art. 5 della direttiva uccelli selvatici
20. L’art. 5 così recita:
«Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:
a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione [“cova” nella versione tedesca – NdT] e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura».
1. Burgenland
a) Sulla protezione dello storno
21. Per quanto riguarda il Burgenland, la Commissione addebita la sopra già menzionata insufficiente protezione dello storno nell’ambito del § 16, n. 1, lett. b), del Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz, in combinato disposto con il § 88a, nn. 1 e 2, del Burgenländisches Jagdgesetz (9), nonché la violazione dell’art. 5 della direttiva uccelli selvatici. Poiché – come si è già osservato – lo storno è escluso dalla protezione, in violazione dell’art. 1 della direttiva uccelli selvatici, risulta al tempo stesso violato l’art. 5. La protezione dell’art. 5 si estende infatti a tutte le specie di uccelli di cui all’art. 1.
22. Tuttavia, in linea di principio una deroga all’art. 5 della direttiva uccelli selvatici può essere giustificata in base all’art. 9, n. 1, per una delle ragioni ivi indicate e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti. Per quanto riguarda lo storno, si sostiene la necessità di scongiurare danni rilevanti alle coltivazioni viticole. Tale ragione può essere atta a giustificare, a determinate condizioni, deroghe all’art. 5 (10). Tuttavia, la giustificazione non può arrivare al punto di escludere del tutto lo storno dalla protezione, come accade nel caso di specie. Infatti, non è plausibile che tale specie causi sempre, e a prescindere dall’entità della sua popolazione, danni rilevanti. Pertanto, la censura relativa alla violazione dell’art. 5 in relazione allo storno è fondata.
b) Sulla protezione dei nidi
23. La Commissione censura inoltre il fatto che con la Burgenländische Artenschutzverordnung [regolamento del Burgenland per la protezione delle specie] si istituisce una deroga generale contraria agli artt. 5 e 9 della direttiva uccelli selvatici anche per le azioni deliberate di disturbo di siti di nidificazione, riproduzione, sosta e svernamento di specie protette. Ciò è quanto emergerebbe dal § 6 della Burgenländische Artenschutzverordnung, secondo cui «[l]e disposizioni del presente regolamento non riguardano la pratica legittima della caccia e della pesca (…)».
24. L’Austria ribatte alla critica espressa dalla Commissione affermando che i §§ 16-16b del Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz garantiscono la protezione delle specie in tutte le loro fasi di sviluppo, nonostante la disciplina di cui al § 6 della Burgenländische Artenschutzverordnung.
25. In effetti, ai sensi del § 16, nn. 1 e 4, prima frase, del Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz, gli uccelli – fatta eccezione per gli storni – non possono essere seguiti, disturbati, catturati, trasportati, detenuti, feriti, uccisi, tenuti in custodia, prelevati o danneggiati in tutte le loro fasi di sviluppo. Anche in mancanza di un’espressa menzione dei nidi e delle uova, i divieti di cui all’art. 5 della direttiva uccelli selvatici appaiono quindi in linea di principio trasposti. Per certi versi i divieti esistenti nel Burgenland sono addirittura più rigorosi, in quanto non sono limitati a comportamenti intenzionali.
26. Tuttavia, il legislatore del Burgenland ha reputato necessaria un’ulteriore normativa, in particolare per quanto riguarda i nidi da proteggere ai sensi dell’art. 5, lett. b), della direttiva uccelli selvatici. In conformità del § 16, n. 2, lett. d), del Burgenländisches Naturschutz‑ und Landschaftspflegegesetz, il governo del Land deve infatti elencare in un regolamento le specie animali per la cui protezione è fatto divieto di rimuovere, danneggiare o distruggere i nidi e gli habitat dei medesimi, i siti di accoppiamento, riproduzione, sosta e svernamento (alberi utilizzati come nido e tana, scogliere e pareti rocciose scelte come siti di cova, canneti, terreni e simili). Pertanto, è possibile, a contrario, che i divieti generali di cui al § 16, n. 4, del Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz non includano tali forme di disturbo, malgrado che queste siano perlopiù incompatibili con l’art. 5 della direttiva uccelli selvatici. Di conseguenza, la normativa del Burgenland è equivoca sotto questo aspetto.
27. Le disposizioni della Burgenländische Artenschutzverordnung non pongono rimedio a tale trasposizione insufficiente. Infatti, al § 2 di tale regolamento, le indicazioni richieste vengono riportate non per tutte le specie di uccelli da proteggere, bensì soltanto per poche specie particolarmente a rischio. Sussiste pertanto il rischio che i nidi di altre specie rimangano privi di protezione. Inoltre, ai sensi del suo § 6, il regolamento non si applica – come giustamente rileva la Commissione – alla pratica della caccia e della pesca. I cacciatori e i pescatori potrebbero intenderlo come un’autorizzazione in bianco a danneggiare i nidi.
28. Poiché l’Austria non tenta di giustificare tali norme, non occorre qui esaminare le osservazioni della Commissione circa l’incompatibilità con l’art. 9 della direttiva uccelli selvatici.
29. Pertanto, anche sotto questo aspetto il ricorso è fondato.
2. Carinzia
30. Per quanto riguarda la Carinzia, la Commissione contesta il fatto che l’allegato I della Tierartenschutzverordnung [regolamento per la protezione delle specie animali] ivi vigente esclude dalle «specie animali integralmente protette», in contrasto con la direttiva uccelli selvatici, talune specie di uccelli [cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, taccola (Corvus monedula), gazza e passero domestico (Passer domesticus)].
31. Tale circostanza è stata già addotta dalla Commissione per motivare l’addebito relativo alla trasposizione insufficiente dell’art. 1 della direttiva uccelli selvatici, e non viene contestata dall’Austria (11). Come osservato, un’attuazione di misure di protezione insufficiente in relazione a talune delle specie di uccelli di cui all’art. 1 comporta al tempo stesso una violazione dell’art. 5 della direttiva uccelli selvatici, in quanto tale disposizione fa esplicito riferimento a tutte le specie di uccelli contemplate dall’art. 1 (12).
32. Invero, la Commissione menziona anche il piccione selvatico [Columba livia?]; tuttavia, nella parte introduttiva del ricorso essa ha chiarito che, a suo parere, tale specie non rientra (in Austria?) nell’ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva uccelli selvatici. Data la contraddittorietà del ricorso in ordine a tale punto, esso non soddisfa al riguardo i requisiti di cui all’art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura ed è irricevibile per quanto concerne il piccione selvatico (13).
33. La Commissione sostiene altresì che il § 68, n. 1, punto 19, del Kärntnes Jagdgesetz [legge della Carinzia sulla caccia] non recepisce, per la selvaggina da penna rientrante nell’ambito di applicazione della legislazione in materia di caccia, i divieti ex art. 5, lett. a) ed e), della direttiva uccelli selvatici di uccisione o cattura deliberata ovvero di detenzione di uccelli contemplati dall’art. 1. La disposizione in esame vieta soltanto di danneggiare i nidi. Neppure le disposizioni cui rinvia l’Austria, ossia i §§ 68, n. 1, punto 19, e 51, n. 4a, del Kärntnes Jagdgesetz, contengono norme di recepimento adeguate.
34. Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione è fondato anche sotto questo aspetto, fatta eccezione per la censura irricevibile relativa al piccione selvatico.
3. Alta Austria
35. La Commissione critica, da un lato, il fatto che il potere regolamentare conferito dal § 27, n. 1, dell’Oberösterreichisches Natur‑ und Landschaftsschutzgesetz sia limitato alle specie locali. La disposizione citata stabilisce che «possono formare oggetto di protezione speciale mediante regolamento emanato dal governo del Land (…) gli animali selvatici non cacciabili la cui specie conti rare presenze a livello locale o sia a rischio sotto il profilo numerico o la cui conservazione sia di pubblico interesse per l’ecosistema (…)». La Commissione censura altresì il fatto che il § 5, punto 1, dell’Oberösterreichische Artenschutzverordnung [regolamento dell’Alta Austria per la protezione delle specie] esclude la gazza, la ghiandaia, la cornacchia nera e la cornacchia grigia dalle specie di uccelli protette.
36. Di conseguenza, per quanto riguarda l’Alta Austria, la censura della Commissione si limita alla mancata protezione di tutte le specie da tutelare. In proposito si è già rilevato che né il § 27 dell’Oberösterreichisches Natur- und Landschaftsschutzgesetz, né il § 5, punto 1, dell’Oberösterreichische Artenschutzverordnung garantiscono una protezione sufficiente delle specie rientranti nell’art. 1 della direttiva uccelli selvatici. Ne consegue allo stesso tempo una violazione dell’art. 5, che presenta, per le specie protette, lo stesso grado di tutela previsto dall’art. 1 della direttiva uccelli selvatici (14).
D – Sull’art. 6, n. 1, della direttiva uccelli selvatici
37. L’art. 6, n. 1, della direttiva uccelli selvatici vieta il commercio delle specie di uccelli menzionate all’art. 1:
«Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all’articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l’offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall’uccello, facilmente riconoscibili».
38. Nell’allegato III, parti 1 e 2, figurano talune specie escluse dal divieto di vendita a determinate condizioni.
39. La Commissione muove un addebito per il fatto che in Alta Austria tale divieto non è stato trasposto per la gazza, la ghiandaia, la cornacchia nera e la cornacchia grigia. L’Austria replica che solo per errore gli uccelli non compaiono nell’inventario degli uccelli cacciabili in Austria, ex allegato II della direttiva uccelli selvatici. Tuttavia, tale obiezione è irrilevante in relazione alla presente censura, giacché la possibilità della caccia non comporterebbe necessariamente anche una deroga al divieto di commercio.
40. Il ricorso deve dunque essere accolto anche sotto questo aspetto.
E – Sull’art. 7, n. 1, della direttiva uccelli selvatici
41. L’art. 7, n. 1, prima frase, della direttiva uccelli selvatici disciplina le specie di uccelli che possono essere oggetto di atti di caccia. La disposizione così recita:
«In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale».
1. Carinzia
42. La Commissione rileva che il § 9, n. 2, del regolamento di attuazione del Kärntnes Jagdgesetz continua a prevedere una stagione di caccia per le specie ornitologiche della cornacchia (la definizione comprende la cornacchia nera e la cornacchia grigia), della ghiandaia e della gazza, quantunque queste non siano specie cacciabili ai sensi dell’allegato II della direttiva uccelli selvatici.
43. Anche sotto questo profilo l’Austria fa riferimento all’incompletezza dell’allegato II della direttiva uccelli selvatici nella parte che la riguarda. L’Austria sostiene che essa dovrebbe essere inclusa nell’elenco dei paesi in cui i corvidi sono cacciabili e che starebbe attualmente cercando di ottenere dalla Commissione una modifica dell’allegato II in tal senso.
44. Tuttavia, ai fini della valutazione nel presente procedimento rileva esclusivamente il contenuto dell’allegato II alla data di riferimento, vale a dire alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. Poiché a tale data le specie di uccelli menzionate non rientravano nella categoria degli uccelli cacciabili in Austria conformemente all’allegato II della direttiva uccelli selvatici, l’Austria non poteva prevedere una stagione di caccia per tali uccelli. Di conseguenza, l’art. 7, n. 1, della direttiva uccelli selvatici non è stato oggetto di corretta trasposizione in Carinzia.
2. Alta Austria
45. Per quanto riguarda l’Alta Austria, vale quanto osservato per la Carinzia. Pertanto, anche a questo proposito il ricorso della Commissione è fondato.
F – Sull’art 7, n. 4, della direttiva uccelli selvatici
46. L’art. 7, n. 4, seconda e terza frase, della direttiva uccelli selvatici disciplina la durata del periodo di chiusura della caccia come segue:
«Essi [gli Stati membri] provvedono in particolare a che le specie a cui applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione [“cova” nella versione tedesca – NdT] e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della [ri]produzione [“cova” nella versione tedesca – NdT] e durante il ritorno al luogo di nidificazione».
47. La Commissione fa valere, per quanto riguarda tutti i Länder menzionati in prosieguo, che i periodi di chiusura della caccia per talune specie divergono dai periodi necessari ai sensi dell’art. 7, n. 4, seconda e terza frase, della direttiva uccelli selvatici, in quanto i periodi di caccia si estendono fino all’interno dei periodi di nidificazione, riproduzione e dipendenza, senza che sussistano cause giustificative ex art. 9.
1. Questioni generali
48. Prima di entrare nel dettaglio dei singoli Länder, è d’uopo esaminare alcune questioni generali che si pongono indipendentemente dalla normativa concreta. Tali questioni riguardano, da un lato, la prova dei periodi di chiusura della caccia che la Commissione fa valere e, dall’altro, la caccia del gallo cedrone (Tetrao urogallus), del fagiano di monte (Tetrao tetrix), del tetraone mezzano (Tetrao tetrix x Tetrao urugallus) nonché della beccaccia (Scolopax rusticola). Per quanto riguarda tali specie, l’Austria sostiene che la stagione degli accoppiamenti non va considerata compresa nel periodo di chiusura della caccia, o perlomeno si dovrebbe ritenere giustificata la caccia praticata nella stagione degli accoppiamenti ai sensi dell’art. 9 della direttiva uccelli selvatici (15).
a) Sulla prova scientifica dei periodi obbligatori di chiusura della caccia
49. Vero è che la Commissione riporta in tutti i casi dati concreti relativi ai periodi di chiusura della caccia delle specie interessate, rinunciando però ad indicarne la fonte (16), il che potrebbe già essere considerato come una motivazione insufficiente. Giustamente, però, l’indicazione dei dati dev’essere ritenuta sufficiente a soddisfare l’onere di allegazione della parte ricorrente qualora non vi sia contestazione della parte avversa.
50. In caso di contestazione è invece necessario addurre i risultati di ricerche scientifiche, che lo Stato membro deve, se del caso, poter confutare (17).
b) Sulla caccia nella stagione degli accoppiamenti
51. Le parti controvertono intorno alla questione se il periodo degli accoppiamenti faccia parte del periodo di chiusura della caccia ai sensi dell’art. 7, n. 4, seconda frase, della direttiva uccelli selvatici. Tale controversia è basata almeno in parte su differenze esistenti tra le diverse versioni linguistiche.
52. Nella versione tedesca dell’art. 7, n. 4, seconda frase, della direttiva uccelli selvatici il periodo di chiusura della caccia comprende il periodo della nidificazione nonché le varie fasi della cova [Brut] e della dipendenza. Similmente alla versione tedesca, le versioni olandese e danese sembrano riferirsi espressamente alla cova. L’accoppiamento non fa parte della cova, bensì la precede in ogni caso, qualora si riferisca tale concetto al solo atto di covare le uova. L’Austria inferisce da ciò che il periodo degli accoppiamenti dei fagiani di monte, dei galli cedroni e delle beccacce non rientra nel periodo della cova.
53. La Commissione ritiene invece che il periodo degli accoppiamenti costituisca, secondo l’opinione generalmente riconosciuta, una parte del periodo della riproduzione e dunque anche del periodo della nidificazione. Essa può fondarsi a tal fine sulle altre tre versioni linguistiche originali della direttiva uccelli selvatici. Le versioni inglese, francese e italiana non utilizzano il concetto di cova, bensì quello più ampio di «riproduzione». Anche l’accoppiamento costituisce una parte necessaria della riproduzione.
54. Stanti tali premesse, nulla impedisce di intendere la nozione di cova nelle versioni tedesca, olandese e danese anche come riproduzione, includendovi quindi l’accoppiamento.
55. Un’accezione così ampia del periodo di chiusura della caccia corrisponde anche alla finalità, riconosciuta dalla Corte, di garantire un regime completo di protezione durante i periodi in cui la sopravvivenza degli uccelli selvatici è particolarmente minacciata (18). Occorre infatti considerare che ogni interferenza durante i periodi rilevanti per la riproduzione può pregiudicare la moltiplicazione della specie. Pertanto, il periodo degli accoppiamenti rientra nel periodo nel quale, ai sensi dell’art. 7, n. 4, seconda frase, della direttiva uccelli selvatici, la caccia è in linea di principio vietata.
56. Tuttavia, il parere prodotto dall’Austria implica anche che la Commissione prevede un periodo troppo lungo per l’accoppiamento rilevante ai fini della riproduzione. Per quanto riguarda i fagiani di monte e i galli cedroni nonché le beccacce, per le cifre della Commissione è manifestamente determinante l’arrivo delle femmine nell’area degli accoppiamenti (19). Tuttavia, sembra che in questa fase «la maggior parte delle femmine non [sia] per molto tempo ancora in grado di produrre uova» (20).
57. Nondimeno, dal principio del regime completo di protezione discende che non importa se la maggior parte delle femmine sia o no pronta per la riproduzione, bensì è sufficiente che l’accoppiamento rientri nella fase riproduttiva anche solo in relazione a una parte della popolazione di una specie di uccelli (21).
58. Pertanto, l’argomento relativo al periodo degli accoppiamenti non è atto a confutare i dati della Commissione sul periodo di chiusura della caccia per i galli cedroni e i fagiani di monte nonché per le beccacce.
c) Sulla giustificazione della caccia durante il periodo degli accoppiamenti
59. L’art. 9 della direttiva uccelli selvatici offre comunque la possibilità di autorizzare, nel rispetto delle condizioni da esso indicate, la caccia alle specie figuranti nell’allegato II durante i periodi indicati dall’art. 7, n. 4, della direttiva (22). Sono determinanti i primi due paragrafi dell’art. 9:
«1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:
a) – nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,
– nell’interesse della sicurezza aerea,
– per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
– per la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe dovranno menzionare:
– le specie che formano oggetto delle medesime,
– i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,
– le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,
– l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
– i controlli che saranno effettuati.
(…)».
60. L’art. 9 della direttiva uccelli selvatici costituisce una disciplina derogatoria, che va interpretata in senso restrittivo e nel cui ambito l’onere della prova relativo all’esistenza dei presupposti necessari per ciascuna deroga spetta all’autorità competente per la decisione (23). Pertanto, nel presente procedimento l’Austria deve fornire la prova dell’asserita giustificazione ai sensi dell’art. 9 della direttiva uccelli selvatici (24).
61. L’Austria sostiene in particolare che l’autorizzazione della caccia in questione promuoverebbe l’interesse dei cacciatori alla conservazione delle specie interessate, ciò che sarebbe necessario in quanto queste ultime diminuirebbero di numero senza una cura intensiva dei loro habitat. Di conseguenza, sembra che venga invocato l’art. 9, n. 1, lett. a), quarto trattino, della direttiva uccelli selvatici, ovvero la possibilità di deroga per la protezione della flora e della fauna. Tuttavia, il riferimento all’art. 9 presuppone che non vi sia un’altra soluzione soddisfacente (25). La protezione degli habitat di tali specie può però senza dubbio essere assicurata anche indipendentemente dalla caccia (26). Del resto, ai sensi dell’art. 4, gli Stati membri hanno anche un obbligo in tal senso (27), sia all’interno che al di fuori di zone di protezione speciale per gli uccelli (28).
62. Sorge inoltre la questione se i periodi di caccia possano essere giustificati, quali deroghe ex art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva uccelli selvatici, per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo un impiego avveduto di determinate specie di uccelli in piccole quantità. Anche tale possibilità di deroga presuppone che non vi sia un’altra soluzione soddisfacente.
63. Secondo la giurisprudenza della Corte, un’alternativa soddisfacente alla caccia nei periodi per i quali la direttiva mira a istituire una protezione speciale sussiste nel caso in cui la caccia alla rispettiva specie di uccelli sia consentita nella zona in questione al di fuori dei periodi di chiusura della caccia. In tal caso l’unico scopo della deroga sarebbe quello di prolungare i periodi di caccia (29).
64. Finora la Corte ha considerato sufficiente, come altra soluzione soddisfacente, che una quantità non «trascurabile» ovvero «determinata» di esemplari della specie interessata si trovi sui territori di caccia primaverile all’inizio dell’autunno (30). In tale contesto la Corte ha accettato il fatto che in autunno la specie in questione sia presente nelle zone di caccia in quantità sostanzialmente inferiori (31). La Corte ha considerato giustificata una deroga all’art. 7, n. 4, della direttiva uccelli selvatici soltanto in caso di totale assenza della specie al di fuori dei periodi di chiusura della caccia (32).
65. L’Austria riconosce che le specie controverse sono presenti nel territorio anche durante i periodi di caccia. Tuttavia, in tale periodo la caccia non sarebbe possibile o sarebbe realizzabile soltanto in pochi casi eccezionali. In montagna con la neve alta la caccia con i cani sarebbe impossibile. La selvaggina abbattuta o colpita sarebbe difficilmente recuperabile o addirittura introvabile.
66. Tuttavia, tale argomentazione dell’Austria contraddice il parere da essa prodotto secondo cui la caccia autunnale ai galli cedroni e ai fagiani di monte è quantomeno possibile, anche se a condizioni meno favorevoli, in particolare per quanto riguarda le misure di ripopolamento (33). Per quanto concerne le beccacce, la possibilità della caccia autunnale sembra essere addirittura incontestabile (34). Occorre pertanto partire dal presupposto che la caccia autunnale a tali specie è possibile.
67. Tuttavia, l’argomentazione dell’Austria diverge dai casi precedenti in quanto la mancanza di un’altra soluzione soddisfacente viene motivata anche con il fatto che la caccia primaverile sarebbe più selettiva di quella autunnale. Infatti, ci si potrebbe limitare ad abbattere singoli esemplari maschi – non dominanti –, che non contribuiscono alla riproduzione della specie per quanto riguarda i galli cedroni e i fagiani di monte. Nel caso delle beccacce poligame, i maschi abbattuti sarebbero sostituiti da altri esemplari per la riproduzione. In autunno e in inverno ciò non potrebbe essere garantito. Di conseguenza, non si tratta soltanto di estendere le possibilità di caccia, bensì quantomeno anche di praticare la caccia in modo più rispettoso della popolazione di animali.
68. La Commissione ritiene che tale punto di vista sia irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 9 della direttiva uccelli selvatici. Non ne sono tuttavia convinta. Se la caccia primaverile agli esemplari maschi è effettivamente più rispettosa delle popolazioni delle specie interessate rispetto alla caccia autunnale – ciò che la Commissione non contesta – , risponde alla finalità della direttiva uccelli selvatici privilegiare tale modalità di caccia. Pertanto, può non esserci un’altra soluzione soddisfacente diversa dalla caccia durante il periodo degli accoppiamenti, qualora le altre modalità siano meno rispettose.
69. Tuttavia, un’altra soluzione soddisfacente diversa dalla caccia più rispettosa durante il periodo degli accoppiamenti può considerarsi mancante soltanto qualora al contempo si rinunci alla caccia meno rispettosa durante i periodi in cui la direttiva uccelli selvatici consente di cacciare. Infatti, in caso contrario, la caccia più rispettosa comporterebbe soltanto un carico aggiuntivo per le popolazioni, che potrebbero così essere cacciate per periodi più lunghi.
70. Solo sulla base delle normative specifiche dei diversi Länder austriaci è possibile valutare in quale misura tale condizione sia garantita nei singoli Länder e se i restanti presupposti per una deroga ai sensi dell’art. 9 della direttiva uccelli selvatici siano rispettati.
2. Sui singoli Länder
a) Burgenland
71. Per quanto riguarda il Burgenland, la Commissione contesta che il § 88b, n. 2, del Burgenländisches Jagdgesetz consente di cacciare beccacce del tipo «Schnepfenstrich» nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 aprile, benché la caccia di tale specie sia autorizzata soltanto nel periodo compreso tra l’11 settembre e il 19 febbraio. Inoltre, il Burgenland prevede anche una caccia autunnale a tale specie. Per di più i periodi di chiusura della caccia di cui al § 76, n. 1, punti 13 e 16, della Burgenländische Jagdverordnung [regolamento del Burgenland sulla caccia] sarebbero troppo brevi per quanto riguarda il colombaccio (Columba Palumbus) (16 aprile - 31 luglio, anziché 1° febbraio - 31 agosto), la tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto) (16 aprile - 31 luglio, anziché 1° marzo - 20 ottobre), la tortora (Streptopelia turtur) (1° novembre - 31 luglio, anziché 11 aprile - 31 agosto) e la beccaccia (1° gennaio - 28 febbraio e 16 aprile - 30 settembre, anziché 20 febbraio - 10 settembre).
72. L’Austria obietta in particolare che i periodi di chiusura della caccia di cui al § 76 della Burgenländische Jagdverordnung sarebbero stati stabiliti tenendo conto delle condizioni climatiche austriache. Si tratta dell’unico caso in cui l’Austria contesta l’esattezza dei periodi di chiusura della caccia indicati dalla Commissione, indipendentemente dalla questione, già oggetto di discussione, se la fase degli accoppiamenti rientri nel periodo di chiusura della caccia ai sensi dell’art. 7, n. 4, seconda frase, della direttiva uccelli selvatici.
73. Di conseguenza, per l’accoglimento del ricorso sotto questo aspetto, la Commissione dovrebbe perlomeno indicare i motivi per cui ritiene che i periodi di chiusura della caccia includano, ai sensi dell’art. 7, n. 4, della direttiva uccelli selvatici, i periodi da essa indicati. Tuttavia, la Commissione non replica a tale argomento specifico.
74. Pertanto, poiché la Commissione non ha prodotto prove sufficienti in relazione alla durata dei periodi di chiusura della caccia, il suo ricorso dev’essere respinto in ordine a tale punto.
b) Carinzia
75. La Commissione muove un addebito per il fatto che il § 9, n. 2, del regolamento d’attuazione del Kärntnes Jagdgesetz stabilisce per le seguenti specie di uccelli periodi di caccia rientranti nel periodo di riproduzione e dipendenza: gallo cedrone (10-31 maggio, anziché 1° ottobre - 28 febbraio), fagiano di monte (10-31 maggio, anziché 21 settembre - 31 marzo), folaga (Fulica atra) (16 agosto - 31 gennaio, anziché 21 settembre - 10 marzo), beccaccia (1° settembre - 31 dicembre e 16 marzo - 10 aprile, anziché 11 settembre - 19 febbraio), colombaccio (1° agosto - 31 dicembre e 16 marzo - 10 aprile, anziché 1° settembre - 31 gennaio) e tortora dal collare orientale (1° agosto - 31 dicembre e 16 marzo - 10 aprile, anziché 21 ottobre - 20 febbraio).
76. L’Austria non contesta tale addebito per quanto riguarda la folaga, il colombaccio e la tortora dal collare orientale.
77. Per i galli cedroni e i fagiani di monte nonché le beccacce, l’Austria fa riferimento ai motivi già illustrati. Al riguardo occorre rilevare che alla caccia primaverile alla beccaccia si aggiunge quella autunnale. Pertanto, per tale specie l’Austria non può far riferimento alla mancanza di un’alternativa soddisfacente ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva uccelli selvatici.
78. Per i galli cedroni e i fagiani di monte è previsto invece solo un periodo di caccia primaverile. Per queste due specie è pertanto possibile applicare, in linea di principio, l’art. 9, n. 1, lett. c, della direttiva uccelli selvatici.
79. Tuttavia, la Corte ha statuito di recente che l’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva uccelli selvatici impone agli Stati membri di garantire, nell’adottare le misure di trasposizione di tale disposizione, che, in tutti i casi di applicazione della deroga ivi prevista e per tutte le specie protette, i prelievi venatori autorizzati non superino un tetto – da determinarsi in base a dati scientifici rigorosi – conforme alla limitazione, imposta da tale disposizione, dei detti prelievi a piccole quantità (35). In particolare, le disposizioni nazionali di recepimento relative alla nozione di «piccole quantità» enunciata all’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva devono consentire alle autorità incaricate di autorizzare prelievi in deroga di uccelli di una determinata specie di fondarsi su parametri di riferimento sufficientemente precisi quanto ai quantitativi massimi da rispettare (36).
80. Al riguardo l’Austria fa riferimento a una modifica del Kärntnes Jagdgesetz del 2004, la quale è però irrilevante nel caso di specie, in quanto per valutare la violazione del diritto comunitario è determinante la situazione giuridica in essere al 17 dicembre 2003. Del resto, se è vero che in seguito a tale modifica si può consentire espressamente soltanto la caccia di piccole quantità di fagiani di monte e galli cedroni nonché di beccacce durante il periodo di chiusura della caccia della direttiva, manca però qualsiasi indicazione specifica della nozione giuridica di piccole quantità. In particolare, non viene fornito alcun parametro di riferimento.
81. Lo stesso ragionamento vale per l’argomento presentato dall’Austria secondo cui la caccia ai fagiani di monte e ai galli cedroni sarebbe subordinata al piano di abbattimento e in tale contesto verrebbe rispettato l’art. 9 della direttiva uccelli selvatici. Il piano di abbattimento può essere atto a garantire i controlli necessari ai sensi dell’art. 9, n. 2, quinto trattino, ma non sostituisce la definizione normativa della nozione di «piccole quantità».
82. Pertanto, il ricorso della Commissione dev’essere accolto anche sotto questo aspetto.
c) Bassa Austria
83. Per quanto riguarda la Bassa Austria, la Commissione contesta per le seguenti specie di uccelli i periodi di caccia fissati al § 22 della Niederösterreichische Jagdverordnung [regolamento della Bassa Austria sulla caccia], che cadono nei periodi di nidificazione, riproduzione e dipendenza: gallo cedrone (1°-31 maggio negli anni pari, anziché 1° ottobre - 28 febbraio), fagiano di monte (1°-31 maggio negli anni dispari, anziché 21 settembre - 31 marzo), tetraone mezzano (tutto l’anno anziché 1° ottobre - 28 marzo) e beccaccia (1° settembre - 31 dicembre e 1° marzo - 15 aprile, anziché 11 settembre - 19 febbraio).
84. L’Austria sostiene innanzi tutto che la censura relativa al tetraone mezzano non era oggetto della lettera di diffida inviata dalla Commissione e, quindi, non è ricevibile come motivo di ricorso. La Commissione obietta che il tetraone mezzano è unicamente un incrocio tra il gallo cedrone e il fagiano di monte, per cui sarebbe stato superfluo farvi riferimento nella lettera di diffida.
85. La tesi della Commissione non può essere condivisa. Il tetraone mezzano costituisce l’incrocio di due specie. A prescindere dalla possibilità di considerarlo, in senso biologico, una specie di uccello a sé stante, non è in ogni caso né un gallo cedrone né un fagiano di monte. Quindi, avrebbe già dovuto essere oggetto della lettera di diffida e del parere motivato, in quanto, secondo la giurisprudenza costante della Corte, questi atti delimitano la materia del contendere (37). Successivamente, in considerazione della possibilità per lo Stato membro interessato di presentare osservazioni, la materia del contendere non può più essere ampliata. Di conseguenza la censura è irricevibile nella parte in cui la Commissione contesta i periodi di caccia al tetraone mezzano.
86. In merito alla censura relativa alla protezione insufficiente delle altre specie di uccelli menzionate, una giustificazione della caccia primaverile può prospettarsi, come già osservato (38), soltanto ai sensi dell’art. 9 della direttiva uccelli selvatici. Tuttavia, riguardo alla beccaccia, essa non può essere presa in considerazione, in quanto per tale specie si è stabilito un periodo di caccia anche in autunno e in inverno e, pertanto, la caccia primaverile non è un’alternativa più rispettosa alla caccia autunnale, bensì costituisce un carico aggiuntivo.
87. Per quanto riguarda i galli cedroni e i fagiani di monte, la giustificazione invece è possibile, poiché si rinuncia alla caccia autunnale e, ogni due anni, anche alla caccia primaverile. Tuttavia, l’Austria non indica le modalità applicate per garantire il rispetto delle ulteriori condizioni di cui all’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva uccelli selvatici, in particolare riguardo alla limitazione a piccole quantità (39).
88. Pertanto, il ricorso della Commissione dev’essere accolto anche sotto questo aspetto.
d) Alta Austria
89. La Commissione contesta all’Austria che, ai sensi del § 1, dell’Oberösterreichische Schonzeitenverordnung [regolamento dell’Alta Austria sui periodi di chiusura della caccia], i periodi di caccia per le seguenti specie di uccelli ricadono nei periodi di nidificazione, riproduzione e dipendenza: gallo cedrone (1°-31 maggio, anziché 1° ottobre - 28 febbraio), fagiano di monte (1°-31 maggio, anziché 21 settembre - 31 marzo), tetraone mezzano (1°-31 maggio, anziché 1° ottobre - 28 marzo) nonché beccaccia (1° ottobre - 30 aprile, anziché 11 settembre - 19 febbraio).
90. Tale censura è fondata in relazione alla beccaccia, in quanto tale specie può essere cacciata (in modo rispettoso) non soltanto in primavera, ma anche in autunno e in inverno (40). Quanto al gallo cedrone e al fagiano di monte, se è vero che è consentita soltanto la caccia primaverile, manca però la prova della sussistenza delle altre condizioni di cui all’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva uccelli selvatici, in particolare sotto il profilo dei parametri di riferimento per la determinazione della piccola quantità. Il ricorso è fondato anche sotto questo aspetto.
91. Per quanto riguarda le normative sul tetraone mezzano, occorre anzitutto accertare se quest’ultimo, quale incrocio tra un gallo cedrone e un fagiano di monte, rientri nell’ambito di protezione della direttiva uccelli selvatici.
92. Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva uccelli selvatici mira alla conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato. I divieti di uccisione o cattura di cui all’art. 5 si riferiscono ad esemplari di tali specie. Le disposizioni sulla caccia di cui all’art. 7 concernono parimenti talune specie che possono essere cacciate in conformità della direttiva (41).
93. Una specie biologica è formata dall’insieme di tutti gli individui costituenti una comunità riproduttiva. La questione se i tetraoni mezzani possano riprodursi tra loro viene dall’Austria perlomeno contestata – negli argomenti relativi alla Bassa Austria –, senza che la Commissione abbia approfondito l’argomento. Pertanto, non si può ritenere che esista una comunità riproduttiva dei tetraoni mezzani che consenta di considerare questi ultimi come una specie a sé stante.
94. Tuttavia, i tetraoni mezzani non appartengono neanche alle specie dei galli cedroni o dei fagiani di monte. Infatti, anche a questo riguardo l’Austria nega – senza opposizione della Commissione – la possibilità di riproduzione.
95. Di conseguenza, la caccia ai tetraoni mezzani non rientra né nell’ambito del divieto di uccisione e di cattura di esemplari di specie ornitologiche, né nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di caccia.
96. Tale conclusione soddisfa anche la finalità di tutela della direttiva uccelli selvatici, che non mira alla protezione dei singoli uccelli in quanto tali, bensì espressamente alla conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico (42). Gli ibridi non atti alla riproduzione non possono fornire alcun contributo al riguardo.
97. Pertanto, in relazione al tetraone mezzano il ricorso della Commissione dev’essere respinto.
98. Per motivi di completezza si osservi che la caccia al tetraone mezzano è compatibile con l’art. 5, lett. d), della direttiva uccelli selvatici solo se non comporta disturbi rilevanti per la riproduzione delle specie protette. Ciò vale in particolare per il fagiano di monte, nelle cui aree di accoppiamento, secondo quando osserva l’Austria, si incontra il tetraone mezzano.
99. Tuttavia, qualora la Corte ritenesse che la caccia al tetraone mezzano sia consentita soltanto in conformità degli artt. 7 e 9 della direttiva uccelli selvatici, il ricorso della Commissione sarebbe fondato anche in relazione a tale tipo di uccello. Poiché il tetraone mezzano non è classificabile in una delle specie figuranti nell’allegato II, la caccia non potrebbe fondarsi sull’art. 7. Del pari, non è provato il ricorrere dei presupposti per una deroga ai sensi dell’art. 9. Se è vero che il tetraone mezzano può recare disturbo nella fase degli accoppiamenti dei fagiani di monte, tuttavia l’argomento dedotto dall’Austria non consente di concludere che ciò comporti gravi danni per le colture, il bestiame, i boschi, la pesca e le acque ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. a), terzo trattino. Per quanto riguarda un impiego avveduto in piccole quantità, come per i galli cedroni e i fagiani di monte, manca comunque un parametro di riferimento per la piccola quantità (43).
e) Salisburgo
100. La Commissione muove un addebito per il fatto che il § 54, n. 1, del Salzburger Jagdgesetz [legge del Land di Salisburgo sulla caccia], in combinato disposto con l’art. 1 della Schonzeitenverordnung [regolamento riguardante i periodi di chiusura della caccia], indica per le specie gallo cedrone (1°-31 maggio, anziché 1° ottobre - 28 febbraio), tetraone mezzano (1°-15 giugno, anziché 1° ottobre - 28 marzo), fagiano di monte (1° maggio - 15 giugno, anziché 21 settembre - 31 marzo) e beccaccia (1° marzo - 15 aprile e 1° ottobre - 31 dicembre, anziché 11 settembre - 19 febbraio) periodi di caccia ricadenti nel periodo di riproduzione, senza fare sufficiente riferimento ai criteri di cui all’art. 9 della direttiva uccelli selvatici. In relazione ad altre specie la Commissione ha desistito dal ricorso.
101. Come già osservato, il ricorso dev’essere respinto in relazione al tetraone mezzano, in quanto la caccia di tale specie non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva uccelli selvatici (44).
102. Per contro, la caccia primaverile alla beccaccia associata a una caccia autunnale non può essere giustificata in base all’art. 9, n. 1, lett. c) (45).
103. Per quanto riguarda il gallo cedrone e il fagiano di monte, è consentita soltanto la caccia primaverile. A titolo di prova degli altri presupposti necessari ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva uccelli selvatici (46), l’Austria fa riferimento alle normative sui piani di abbattimento. Tuttavia, ai sensi del § 59, n. 1, seconda frase, del Salzburger Jagdgesetz, tali disposizioni riguardano soltanto specie di uccelli che l’allegato II della direttiva uccelli selvatici non menziona come specie cacciabili in Austria. Nondimeno, il gallo cedrone e il fagiano di monte figurano nell’allegato II e quindi non sono soggetti ai piani di abbattimento. Di conseguenza, l’Austria non ha provato che l’osservanza dell’art. 9, n. 1, lett. c), è garantita a livello normativo.
104. Pertanto, per quanto attiene alle normative del Land di Salisburgo sulla beccaccia, sul gallo cedrone e sul fagiano di monte, il ricorso è fondato anche sotto questo aspetto.
f) Tirolo
105. La Commissione rileva, in relazione al § 1, n. 1, del secondo regolamento d’attuazione del Tiroler Jagdgesetz [legge del Tirolo sulla caccia], la sovrapposizione dei periodi di caccia con i periodi di riproduzione, dipendenza e nidificazione relativamente al gallo cedrone (1°-15 maggio negli anni dispari, anziché 1° ottobre - 28 febbraio) ed al fagiano di monte (10-31 maggio, anziché 21 settembre - 31 marzo).
106. Come osservato in precedenza, non è escluso che tale modalità di caccia possa essere giustificata in forza dell’art. 9, n. 1, lett. c, della direttiva uccelli selvatici; tuttavia, anche in questo caso manca la prova della trasposizione sufficiente degli altri presupposti richiesti da tale disposizione, in particolare per quanto riguarda la definizione di un parametro di riferimento per la piccola quantità (47).
107. Pertanto, il ricorso va accolto anche in ordine a tale punto.
g) Vorarlberg
108. La Commissione contesta da ultimo soltanto la trasposizione insufficiente dell’art. 7, n. 4, della direttiva uccelli selvatici a causa della erronea determinazione del periodo di caccia per il fagiano di monte (11-31 maggio, anziché 21 settembre - 31 marzo). Anche in questo caso risulta che l’Austria non ha provato di aver soddisfatto tutti i requisiti necessari per giustificare tali normative (48). Pertanto, il ricorso va accolto anche sotto questo profilo.
h) Vienna
109. La Commissione constata che il § 69 del Wiener Jagdgesetz [legge del Land di Vienna sulla caccia], in combinato disposto con il § 1, n. 1, della Wiener Schonzeitenverordnung [regolamento del Land di Vienna sui periodi di chiusura della caccia], fissa comunque tra il 1° marzo e il 15 aprile, in contrasto con l’art. 7, n. 4, della direttiva uccelli selvatici, periodi di caccia per la beccaccia che ricadono nel periodo di nidificazione, riproduzione e dipendenza. In aggiunta occorre rilevare che nel Land di Vienna è previsto anche un periodo di caccia in autunno e in inverno, dal 1° settembre al 31 dicembre.
110. Poiché anche nel Land di Vienna la caccia primaverile alla beccaccia è associata ad una caccia autunnale, la prima non può essere giustificata in base all’art. 9, n. 1, lett. c) (49).
111. Poiché l’Austria si difende facendo valere un emendamento alla Schonzeitenverordnung, adottato solo dopo la scadenza del termine stabilito nel parere motivato, l’argomento non va tenuto in conto per valutare il presente inadempimento. Del resto, neppure in tal modo sarebbe dimostrato il ricorrere dei presupposti di cui all’art. 9, n. 1, della direttiva uccelli selvatici. Nelle note esplicative citate dall’Austria riguardanti l’ultima modifica del regolamento (LGBl. per il Land di Vienna n. 41/2004) è individuabile quale motivo di deroga unicamente il fatto che la caccia primaverile costituirebbe un tipo di caccia storico, che non potrebbe essere sostituito. Ciò non costituisce un motivo di deroga sufficiente ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva uccelli selvatici.
112. Pertanto, il ricorso va accolto anche in ordine a tale punto.
G – Sull’art. 8 della direttiva uccelli selvatici
113. L’art. 8 della direttiva uccelli selvatici riguarda i mezzi e i metodi vietati di caccia e cattura e dispone quanto segue:
«1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l’uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all’estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell’allegato IV, lettera a).
2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicati nell’allegato IV, lettera b)».
114. La Commissione fa valere che il § 20, n. 4, del Niederösterreichisches Naturschutzgesetz [legge della Bassa Austria sulla salvaguardia della natura] non conterrebbe una definizione sufficiente dei mezzi di caccia vietati ai sensi dell’allegato IV, lett. a), della direttiva uccelli selvatici. La disposizione farebbe piuttosto riferimento soltanto in termini generali ai «mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati».
115. L’Austria sostiene che, secondo la disposizione citata, l’autorità è tenuta, nel rilasciare l’autorizzazione, a stabilire essa stessa i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione consentiti. Poiché in tale contesto la detta autorità dovrebbe agire conformemente alla direttiva e tener conto altresì, ai fini di un’applicazione uniforme dell’ordinamento giuridico, dei divieti di cui al § 95 del Niederösterreichisches Jagdgesetz [legge della Bassa Austria sulla caccia], la protezione richiesta dalla direttiva sarebbe garantita.
116. Come osservato in precedenza, l’eventualità di una prassi in senso conforme alla direttiva non soddisfa i requisiti di una trasposizione adeguata (50). Inoltre, l’elenco di mezzi e metodi di caccia e di cattura illegali dev’essere oggetto di trasposizione (51). In particolare, i divieti relativi ai mezzi di cattura contemplati dalla direttiva devono risultare da disposizioni normative. Il principio della certezza del diritto richiede che i divieti di cui trattasi siano recepiti in norme giuridiche cogenti (52).
117. Neppure il rinvio al § 95 del Niederösterreichisches Jagdgesetz apporta elementi nuovi, in quanto tale legge riguarda soltanto le specie animali viventi naturalmente allo stato selvatico che possono essere cacciate, ma non tutte le specie di uccelli da proteggere.
118. Pertanto, in Bassa Austria l’art. 8 della direttiva uccelli selvatici non è stato adeguatamente trasposto e il ricorso proposto dalla Commissione dev’essere accolto in ordine a tale punto.
H – Sull’art. 9 della direttiva uccelli selvatici
119. La Commissione contesta le modalità di trasposizione dell’art. 9 della direttiva uccelli selvatici in diversi Länder. Per quanto di interesse, il testo dell’art. 9 è già stato riportato (53).
120. Tale disposizione contiene i criteri per un’eventuale deroga alle norme miranti alla protezione delle diverse specie di uccelli di cui agli artt. 5-8 della direttiva uccelli selvatici. La deroga è soggetta a tre condizioni. In primo luogo, lo Stato membro deve limitare la deroga al caso in cui non esista un’altra soluzione soddisfacente. In secondo luogo, la deroga deve basarsi su uno dei motivi elencati all’art. 9, n. 1, lett. a)-c), della direttiva uccelli selvatici. In terzo luogo, la deroga deve rispondere ai precisi requisiti di forma di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, i quali sono volti a limitare tali deroghe allo stretto necessario e a permettere la vigilanza da parte della Commissione (54).
1. Burgenland
121. La Commissione muove un addebito per il fatto che, ai sensi del § 88a, n. 1, del Burgenländisches Jagdgesetz, nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 30 novembre è consentita la caccia agli storni. In conformità del paragrafo 2 della suddetta disposizione, la necessità di tale misura va dichiarata con regolamento del governo del Land, qualora si preveda una presenza massiccia di storni nei terreni adibiti alla viticoltura (55). La Commissione ritiene che nell’ambito di tale delega di potere regolamentare manchi un riferimento sufficiente ai presupposti richiesti dall’art. 9 della direttiva uccelli selvatici.
122. La Commissione ha già contestato la norma suddetta come lesiva degli artt. 1 e 5 della direttiva uccelli selvatici. Ogni restrizione apportata a disposizioni di tutela – ad esempio all’art. 5 – mediante una norma di recepimento nazionale può essere intesa tanto come delimitazione del loro ambito di applicazione – con cui essa andrebbe esaminata sulla base della rispettiva disposizione di tutela – quanto come deroga, da valutare alla luce dell’art. 9. Pertanto, gli artt. 5 e segg. e l’art. 9 – al pari degli artt. 12 e segg. e 16 della direttiva «habitat» (56) – costituiscono un regime di protezione chiuso (57). La norma di recepimento nazionale può quindi violare, oltre agli artt. 5 e segg., anche l’art. 9 della direttiva uccelli selvatici e va dunque valutata anche alla luce di quest’ultima disposizione, se ed in quanto la Commissione contesti la norma nazionale anche sotto questo profilo.
123. L’Austria ritiene che la normativa sia compatibile con la finalità dell’art. 9, n. 1, della direttiva uccelli selvatici, in considerazione dei gravi danni causati alle coltivazioni viticole dallo storno. La mancanza di un’altra soluzione soddisfacente emergerebbe dai materiali legislativi riguardanti il § 88a del Burgenländisches Jagdgesetz, nei quali si chiarirebbe che i mezzi di allontanamento tradizionali non sono sufficienti. Poiché il § 88a del Burgenländisches Jagdgesetz sarebbe di per sé unicamente la norma attributiva del potere regolamentare, non sarebbe necessario esaminare in relazione ad essa il ricorrere dei presupposti indicati all’art. 9, n. 2, della direttiva uccelli selvatici.
124. Tale tesi non può essere condivisa. Non soddisfa il principio della certezza del diritto una legge che di fatto autorizzi l’adozione di un regolamento in deroga alle disposizioni di tutela, senza stabilire essa stessa a quali precisi criteri formali soggiaccia la deroga. A questo proposito occorre richiamare la giurisprudenza della Corte, secondo cui l’accuratezza della trasposizione è particolarmente importante in un caso come quello di specie in cui la gestione del patrimonio comune è affidata, per il loro rispettivo territorio, ai vari Stati membri (58). Di recente la Corte ha ribadito tale conclusione con riferimento alla trasposizione dell’art. 9 (59).
125. Di per sé il § 88a del Burgenländisches Jagdgesetz non stabilisce quali siano i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati, né prescrive in modo cogente che tale materia venga disciplinata nel regolamento da adottare ai sensi del paragrafo 2. Il regolamento constata unicamente, secondo il disposto letterale del § 88a, n. 2, del Burgenländisches Jagdgesetz, l’esistenza di un pericolo per la viticoltura a causa degli storni. Tuttavia, non è previsto che il detto regolamento debba contenere anche indicazioni più precise con riguardo alle prescrizioni dell’art. 9, n. 2, della direttiva uccelli selvatici. Tanto meno viene fatto riferimento alla mancanza di un’altra soluzione soddisfacente. Di conseguenza, la normativa di cui al § 88a del Burgenländisches Jagdgesetz non soddisfa i criteri per una deroga ai sensi dell’art. 9 della direttiva uccelli selvatici.
2. Bassa Austria
126. Per quanto riguarda la Bassa Austria, la Commissione sostiene che il § 20, n. 4, del Niederösterreichisches Naturschutzgesetz, consentendo eccezioni «in particolare a fini scientifici e didattici», non contiene un elenco tassativo dei motivi ammissibili per una deroga alle disposizioni sulla protezione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico. L’Austria replica che, nell’ambito dell’applicazione del § 20, n. 4, del Niederösterreichisches Naturschutzgesetz, l’autorità è tenuta ad agire in senso conforme alla direttiva, rispettando anche i criteri stabiliti dalla normativa sulla caccia.
127. Come osservato in precedenza, secondo la giurisprudenza della Corte, una semplice prassi amministrativa conforme alla direttiva non soddisfa i requisiti di un’adeguata (60) trasposizione. La stessa legge nazionale deve elencare in modo esaustivo i motivi relativi a una possibile deroga alle disposizioni di tutela. Poiché il § 20, n. 4, del Niederösterreichisches Naturschutzgesetz ha una formulazione aperta quanto ai motivi di deroga, è escluso che sia stata effettuata una trasposizione adeguata al riguardo.
128. Inoltre, la Commissione contesta che il § 21 del Niederösterreichisches Naturschutzgesetz consentirebbe una deroga alle disposizioni in materia di protezione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico a scopo di sfruttamento commerciale ovvero agroforestale, senza subordinare ciò al rispetto dei criteri di cui all’art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli selvatici. L’Austria obietta che le clausole derogatorie non si applicano, tra l’altro, in caso di danneggiamento deliberato di flora e fauna o habitat protetti.
129. Il § 21 del Niederösterreichisches Naturschutzgesetz esonera l’uso commerciale o per fini agroforestali dai divieti in materia di protezione degli uccelli. Tuttavia, è espressamente previsto che tali clausole derogatorie non si applichino per il danneggiamento deliberato di flora e fauna protetti.
130. Contrariamente a quanto ritiene la Commissione, tale normativa non dev’essere valutata in base all’art. 9 della direttiva uccelli selvatici. L’art. 9 sarebbe rilevante soltanto se il § 21 del Niederösterreichisches Naturschutzgesetz consentisse una deroga ai divieti di cui agli artt. 5-8. Tuttavia, ciò non si verifica nel caso di specie. I divieti attinenti allo sfruttamento commerciale nonché a fini agroforestali ai sensi degli artt. 5 e 6 presuppongono espressamente o implicitamente danneggiamenti deliberati (61). Tuttavia, le eccezioni di cui al § 21 non si applicano appunto in caso di danneggiamenti deliberati. Pertanto, le dette deroghe neppure debbono essere conformi all’art. 9.
131. Ne consegue che sotto questo aspetto il ricorso della Commissione va accolto solo in parte, vale a dire per quanto riguarda il § 20, n. 4, del Niederösterreichisches Naturschutzgesetz.
3. Alta Austria
132. La Commissione contesta che il § 60, n. 3, dell’Oberösterreichisches Jagdgesetz [legge dell’Alta Austria sulla caccia] prevede deroghe alle disposizioni di tutela, senza subordinarle al criterio della mancanza di un’altra soluzione soddisfacente. Ai sensi della detta disposizione, «negli edifici ad uso abitativo o commerciale e nei giardini privati recintati» il proprietario o conduttore dei medesimi può «catturare o uccidere (...) astori, poiane e sparvieri, nonché impossessarsene».
133. L’Austria replica in sostanza che il legislatore stesso ha esaminato la questione delle possibili soluzioni alternative allorché ha successivamente integrato la norma introducendo la condizione che gli atti suddetti siano «necessari per prevenire danni seri, in particolare alle coltivazioni, agli allevamenti e ad altre forme di proprietà». Il legislatore sarebbe giunto alla conclusione che nei casi previsti dalla detta disposizione non vi sono in linea generale altre soluzioni a disposizione.
134. In proposito occorre anzitutto constatare che oggetto del presente procedimento è soltanto il testo originario della disposizione nazionale in questione, il quale non prevede neppure in forma accennata un esame delle possibili alternative.
135. Per quanto riguarda la disciplina attualmente vigente, occorre notare – come giustamente rilevato dalla Commissione – che il fatto che il legislatore abbia esaminato tale questione non è sufficiente. Piuttosto, dall’art. 9, n. 2, quarto trattino, della direttiva uccelli selvatici emerge la necessità di stabilire un’autorità che esamini nel singolo caso se sussistono i presupposti per una deroga. Non sono stati recepiti neppure gli altri presupposti stabiliti all’art. 9, n. 2, della direttiva uccelli selvatici in relazione ai mezzi di cattura e uccisione nonché ai controlli.
136. La disposizione nazionale citata consente altresì la cattura, l’uccisione e la detenzione di specie di uccelli protette per prevenire danni «ad altre forme di proprietà» e prevede quindi un motivo di deroga che esula dall’elenco tassativo di cui all’art. 9, n. 1, della direttiva uccelli selvatici. Di conseguenza, il § 60, n. 3, dell’Oberösterreichisches Jagdgesetz è incompatibile con l’art. 9, nn. 1 e 2.
137. Pertanto, il ricorso della Commissione dev’essere accolto anche sotto questo aspetto.
4. Salisburgo
138. Per quanto riguarda il Land di Salisburgo, la Commissione censura il fatto che, ai sensi del § 34, n. 1, del Salzburger Naturschutzgesetz [legge del Land di Salisburgo sulla salvaguardia della natura], possono essere concesse deroghe alle disposizioni di protezione vigenti nel caso, tra l’altro, in cui ciò serva alla produzione di bevande. L’Austria sostiene che l’ipotesi di deroga attinente alla produzione di bevande non è applicabile agli uccelli, in quanto è volta a permettere la produzione di alcolici a base di determinate specie vegetali. Tuttavia, il testo della disposizione non contiene una limitazione in tal senso. La normativa crea quindi un’ulteriore fattispecie di deroga che esula dall’elenco tassativo contenuto nell’art. 9 della direttiva uccelli selvatici.
139. Inoltre, la Commissione sostiene che il § 72, n. 3, del Salzburger Jagdgesetz consentirebbe deroghe al divieto di utilizzo di trappole per uccidere gli animali selvatici, senza tener conto dei criteri di cui all’art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli selvatici. Anche tale censura è pertinente. La normativa del Land di Salisburgo non tiene conto del carattere tassativo dei motivi di deroga ammissibili di cui all’art. 9, n. 1, della direttiva uccelli selvatici, in quanto consente la collocazione di trappole qualora «interessi pubblici parimenti rilevanti non possano essere tutelati in altro modo». Inoltre, le condizioni di cui all’art. 9, n. 2, della direttiva uccelli selvatici non hanno trovato sufficiente trasposizione nella legge nazionale.
140. Ne deriva che nel Land di Salisburgo l’art. 9 non è stato correttamente trasposto. Pertanto, il ricorso della Commissione dev’essere accolto in ordine a tale punto.
5. Tirolo
141. La Commissione censura il fatto che il § 4, n. 3, della Tiroler Naturschutzverordnung [regolamento del Tirolo sulla salvaguardia della natura] ammette l’allontanamento di cornacchie, storni e merli dalle colture agroforestali nonché dai giardini privati, senza recepire i criteri di cui all’art. 9 della direttiva uccelli selvatici. L’Austria annuncia una nuova normativa, sostenendo peraltro che l’art. 9 non verrebbe affatto in rilievo, giacché, ai sensi dell’art. 5, lett. d), vanno vietate soltanto le azioni di disturbo di uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva. Tuttavia, l’allontanamento autorizzato non avrebbe conseguenze significative.
142. L’argomento dell’Austria non è però convincente. Se le specie citate venissero effettivamente allontanate da tutte le colture agroforestali nonché dai giardini privati, non rimarrebbero praticamente habitat per loro. Pertanto, l’azione di disturbo autorizzata è idonea a produrre conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva uccelli selvatici. Di conseguenza, essa avrebbe potuto essere consentita soltanto in conformità dell’art. 9, i presupposti di applicazione del quale non hanno però trovato recepimento nel diritto interno.
143. Pertanto, il ricorso va accolto in ordine a tale punto.
I – Sull’art. 11 della direttiva uccelli selvatici
144. L’art. 11 riguarda l’introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio di uno Stato, ed è così formulato:
«Gli Stati membri vigilano affinché l’eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione».
145. La Commissione sostiene che la Bassa Austria non ha trasposto adeguatamente tale disposizione della direttiva, in quanto il § 17, n. 5, del Niederösterreichisches Naturschutzgesetz subordinerebbe l’introduzione e la promozione di specie di uccelli non locali alla condizione che queste non comportino un pregiudizio «duraturo» per specie o habitat locali. In tal modo verrebbe introdotto un criterio aggiuntivo non previsto dalla direttiva.
146. L’Austria replica che l’introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio in questione è subordinata a un’autorizzazione del governo del Land, il quale interpreterebbe la disposizione nazionale in senso conforme alla direttiva, in modo tale per cui l’autorizzazione verrebbe negata in caso di effetti negativi per la fauna o la flora locali.
147. L’art. 11 della direttiva uccelli selvatici fissa, per l’introduzione di specie di uccelli non viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri, limitazioni più rigorose rispetto alla normativa nazionale. È escluso quindi che il § 17, n. 5, del Niederösterreichisches Naturschutzgesetz assicuri una trasposizione adeguata. Ho inoltre già rilevato che ai fini della trasposizione non basta che l’autorità proceda a un’interpretazione conforme alla direttiva (62).
148. Di conseguenza, il ricorso va accolto anche in ordine a tale punto.
III – Sulle spese
149. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Limitatamente ai motivi di ricorso non fatti oggetto di rinuncia, la Commissione risulta ampiamente vittoriosa, per cui l’Austria è tenuta a sopportare le spese. Lo stesso vale, ai sensi dell’art. 69, n. 5, del regolamento di procedura, per quanto riguarda i motivi di ricorso cui la Commissione ha rinunciato. A tale proposito l’Austria ha provocato il ricorso, in quanto la normativa è stata adeguata alle prescrizioni del diritto comunitario soltanto tardivamente. Pertanto, la Repubblica austriaca è tenuta a sopportare tutte le spese processuali.
IV – Conclusione
150. Propongo pertanto alla Corte di statuire quanto segue:
1. La Repubblica austriaca ha violato gli artt. 10 e 249 del Trattato nonché l’art. 18 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in quanto non ha trasposto correttamente le seguenti disposizioni di quest’ultima:
– art. 1, nn. 1 e 2, in relazione a Burgenland, Carinzia, Bassa Austria, Alta Austria e Stiria;
– art. 5 in relazione a Burgenland, Carinzia, Bassa Austria, Alta Austria e Stiria;
– art. 6, n. 1, in Alta Austria;
– art. 7, n. 1, in Carinzia, Bassa Austria e Alta Austria;
– art. 7, n. 4, nei seguenti Länder per le seguenti specie di uccelli:
– in Carinzia per il gallo cedrone, il fagiano di monte, la folaga, la beccaccia, il colombaccio e la tortora dal collare orientale;
– in Bassa Austria per il gallo cedrone, il fagiano di monte e la beccaccia;
– in Alta Austria per il gallo cedrone, il fagiano di monte e la beccaccia;
– nel Land di Salisburgo per il gallo cedrone, il fagiano di monte e la beccaccia;
– in Stiria per il gallo cedrone, il fagiano di monte e la beccaccia;
– in Tirolo per il gallo cedrone e il fagiano di monte;
– in Vorarlberg per il fagiano di monte;
– nel Land di Vienna per la beccaccia;
– art. 8 in Bassa Austria;
– art. 9 in Burgenland, Bassa Austria, Alta Austria, Land di Salisburgo, Tirolo e Stiria;
– art. 11 in Bassa Austria.
2. Per il resto il ricorso è respinto.
3. La Repubblica austriaca sopporterà le spese processuali.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – GU L 103, pag. 1, come modificata dalla direttiva 29 luglio 1997, 97/49/CE, GU L 223, pag. 9.
3 – Sentenza 8 luglio 1987, causa 247/85, Commissione/Belgio (Conformità) (Racc. pag. 3029, punti 18 e segg.).
4 – V. al riguardo infra, paragrafi 121 e segg.
5 – Sentenze 10 maggio 2001, causa C-144/99, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-3541, punto 21), e 19 settembre 1996, causa C‑236/95, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑4459, punti 12 e segg.), nonché, in materia ambientale, le conclusioni presentate dall’avvocato generale Stix‑Hackl il 14 gennaio 2003 nella causa C‑233/00, Commissione/Francia (Racc. pag. I-6625, paragrafo 73).
6 – Sentenze 13 marzo 1997, causa C-197/96, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑1489, punto 14); 9 marzo 2000, causa C-358/98, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑1255, punto 17); 7 marzo 2002, causa C-145/99, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑2235, punto 30), e 10 marzo 2005, causa C-33/03, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I-1865, punto 25).
7 – Sentenze 8 luglio 1987, causa 262/85, Commissione/Italia (Conformità) (Racc. pag. 3073, punto 39), e 7 dicembre 2000, causa C-38/99, Commissione/Francia (Periodi di caccia) (Racc. pag. I‑10941, punto 53).
8 – Sentenza Commissione/Belgio (Conformità) (citata alla nota 3, punti 21 e segg.).
9 – Le disposizioni sono illustrate supra, paragrafo 8.
10 – V. inoltre, sulla compatibilità delle normative sullo storno con l’art. 9 della direttiva uccelli selvatici, i paragrafi 121 e segg.
11 – Al riguardo v. supra, paragrafo 6.
12 – V., in merito a una violazione analoga nel Burgenland, supra, paragrafo 21.
13 – V. le conclusioni da me presentate il 14 settembre 2006 nella causa C-235/04, Commissione/Spagna (Elenco IBA) (Racc. pag. I-0000, paragrafi 94 e segg.).
14 – V., per violazioni analoghe nel Burgenland, supra, paragrafo 21, e in Carinzia, supra, paragrafo 31.
15 – L’Austria comprova tale argomentazione fornendo un parere scientifico della Zentralstelle Österreichischer Landesjagdverbände [Ufficio centrale delle associazioni venatorie regionali austriache) sulla caccia primaverile di galli cedroni, fagiani di monte e beccacce (allegato 3 della controreplica), che, essendo datato 5 luglio 2005, ha potuto essere esibito per la prima volta soltanto con la controreplica e dunque non è tardivo.
16 – È probabile che nel ricorso la Commissione si riferisca – senza darne evidenza – allo studio condotto dalla Commissione e dal comitato ORNIS «Nozioni chiave dell’art. 7, n. 4, della direttiva 79/409/CEE. Periodo di riproduzione e dipendenza e migrazione prima del periodo dell’accoppiamento delle specie di uccelli menzionati dall’allegato II nell’UE», settembre 2001; reperibile all’indirizzo . Tuttavia, la Commissione cita per varie specie di uccelli periodi di chiusura della caccia diversi da quelli ivi indicati (per esempio per la beccaccia, la tortora, il colombaccio e la tortora dal collare orientale).
17 – Sentenza 17 gennaio 1991, causa C-157/89, Commissione/Italia (Periodi di caccia) (Racc. pag. I-57, punto 15).
18 – Sentenze Commissione/Italia (Periodi di caccia) (citata alla nota 17, punto 14) e 19 gennaio 1994, causa C-435/92, Association pour la protection des animaux sauvages e a. (Racc. pag. I‑67, punto 9).
19 – Così si evince dai dati contenuti nel documento dal titolo Period of Reproduction and prenuptial Migration of Annex II Bird Species in the EU, pagg. 121 e 124, , nonché pag. 201, …/50-55_en.pdf.
20 – Parere [citato alla nota 15, pag. 5 (foglio 65 della controreplica)].
21 – V. sentenze Commissione/Italia (Periodi di caccia) (citata alla nota 17, punto 14), nonché Association pour la protection des animaux sauvages e a. (citata alla nota 18, punto 10).
22 – Sentenze 16 ottobre 2003, causa C-182/02, Ligue pour la protection des oiseaux e a. (Racc. pag. I-12105, punti 9-11), e 9 giugno 2005, causa C-135/04, Commissione/Spagna (Contrapasa) (Racc. pag. I-5261, punto 17).
23 – Sentenza 8 giugno 2006, causa C-60/05, WWF Italia e a. (Racc. pag. I-0000, punto 34). V. anche sentenza 15 dicembre 2005, causa C‑344/03, Commissione/Finlandia (Caccia primaverile agli uccelli acquatici) (Racc. pag. I-11033, punti 36, 39, 42 e 60).
24 – La sentenza 27 aprile 1988, causa 252/85, Commissione/Francia (Conformità) (Racc. pag. 2243, punto 30), a un primo esame di diverso tenore, va intesa nel senso che la Commissione non era riuscita a confutare i convincenti argomenti addotti dallo Stato convenuto circa l'esistenza di una causa di giustificazione.
25 – Sentenze Commissione/Italia (Conformità) (citata alla nota 7, punto 7); 9 dicembre 2004, causa C-79/03, Commissione/Spagna (Parany) (Racc. pag. I-11619, punto 24), e Commissione/Finlandia (Caccia primaverile agli uccelli acquatici) (citata alla nota 23, punto 31).
26 – V., in tal senso, sentenza Commissione/Finlandia (Caccia primaverile agli uccelli acquatici) (citata alla nota 23, punti 35, 38 e 40).
27 – I galli cedroni e i fagiani di monte ricadono sotto l'art. 4, n. 1, della direttiva uccelli selvatici, in quanto elencati nell’allegato I, mentre le beccacce rientrano nell’art. 4, n. 2, in quanto migratori parziali.
28 – V., in merito agli obblighi al di fuori delle zone di protezione per gli uccelli, le conclusioni da me presentate il 14 settembre 2006 nella causa C-418/04, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I‑0000, paragrafi 92 e segg.).
29 – Sentenze Ligue pour la protection des oiseaux e a. (citata alla nota 22, punto 16); Commissione/Spagna (Contrapasa) (citata alla nota 22, punto 19), e Commissione/Finlandia (Caccia primaverile agli uccelli acquatici) (citata alla nota 23, punto 33).
30 – Sentenza Commissione/Finlandia (Caccia primaverile agli uccelli acquatici) (citata alla nota 23, punti 35 e 37).
31 – Sentenza Commissione/Finlandia (Caccia primaverile agli uccelli acquatici) (citata alla nota 23, punto 41).
32 – Sentenza Commissione/Finlandia (Caccia primaverile agli uccelli acquatici) (citata alla nota 23, punti 43 e segg.).
33 – Parere [(citato alla nota 15, pag. 2 (foglio 62 del controricorso)].
34 – Nell’allegato 8 del controricorso, pag. 2 (foglio 80 del controricorso), si afferma che la caccia autunnale non pone alcun problema sotto il profilo del diritto comunitario.
35 – Sentenza WWF Italia e a. (citata alla nota 23, punto 29).
36 – Sentenza WWF Italia e a. (citata alla nota 23, punto 36).
37 – Sentenze 27 aprile 2006, causa C-441/02, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑3449, punti 59 e 60), e 9 novembre 1999, causa C‑365/97, Commissione/Italia (Racc. pag. I-7773, punto 23).
38 – A questo riguardo, v. supra, paragrafo 68.
39 – A questo riguardo, v. supra, paragrafo 79.
40 – A questo riguardo, v. supra, paragrafo 68.
41 – Sul divieto di commercio, parimenti riferito a specie, di cui all’art. 6 della direttiva uccelli selvatici, v. sentenze Commissione/Belgio (Conformità) (citata alla nota 3, punti 6 e 7) e 8 febbraio 1996, causa C-149/94, Vergy (Racc. pag. I-299, punti 8 e segg. e 12 e segg.).
42 – Sentenza Vergy (citata alla nota 41, punti 12 e segg.).
43 – A questo riguardo, v. supra, paragrafo 79.
44 – A questo riguardo, v. supra, paragrafi 91 e segg.
45 – A questo riguardo, v. supra, paragrafo 68.
46 – A questo riguardo, v. supra, paragrafo 79.
47 – A questo riguardo, v. supra, paragrafo 79.
48 – A questo riguardo, v. supra, paragrafo 79.
49 – A questo riguardo, v. supra, paragrafo 68.
50 – V. supra, paragrafo 15.
51 – Sentenza 13 ottobre 1987, causa 236/85, Commissione/Paesi Bassi (Conformità I) (Racc. pag. 3989, punti 27 e segg.).
52 – Sentenza 15 marzo 1990, causa 339/87, Commissione/Paesi Bassi (Conformità II) (Racc. pag. I-851, punto 22).
53 – V. supra, paragrafo 59.
54 – Sentenza 7 marzo 1996, causa C-118/94, Associazione italiana per il WWF e a. (Racc. pag. I-1223, punto 21), e sentenza Commissione/Italia (Conformità) (citata alla nota 7, punto 7).
55 – Tali disposizioni sono riportate supra, al paragrafo 8.
56 – Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).
57 – V., riguardo al rapporto tra gli artt. 12 e segg. e l'art. 16 della direttiva «habitat», corrispondente a quello esistente tra gli artt. 5 e segg. e l'art. 9 della direttiva uccelli selvatici, sentenza 20 ottobre 2005, causa C‑6/04, Commissione/Regno Unito (Conformità) (Racc. pag. I‑9017, punto 112).
58 – Sentenza Commissione/Italia (Conformità) (citata alla nota 7, punto 9).
59 – Sentenza WWF Italia e a. (citata alla nota 23, punto 24).
60 – V. supra, paragrafo 15.
61 – Sulla nozione di intenzionalità nella direttiva «habitat», v. sentenza 18 maggio 2006, causa C-221/04, Commissione/Spagna (Caccia con lacci) (Racc. pag. I‑4515, punto 71).
62 – V. supra, paragrafo 15.
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