CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ANTONIO Tizzano
presentate il 17 gennaio 2006 (1)
Causa C-509/04
Magpar VI BV
contro
Staatssecretaris van Financiën
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)]
«Direttiva 69/335/CEE – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Imposta sui conferimenti – Esenzione»
1. La presente causa riguarda due quesiti pregiudiziali sottoposti alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte di cassazione dei Paesi Bassi; in prosieguo: lo «Hoge Raad») relativi all’interpretazione dell’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (2), nella versione modificata dalle direttive 73/79/CEE (3) e 85/303/CEE (4) (in prosieguo: la «direttiva 69/335» o semplicemente la «direttiva»).
I – Quadro giuridico
Il diritto comunitario rilevante
2. Come enunciato dal suo primo ‘considerando’, la direttiva 69/335 è volta a promuovere la libera circolazione dei capitali. Tale obiettivo presuppone in particolare che l’applicazione delle imposte sui conferimenti «ai capitali raccolti nell’ambito di una società (...) non possa aver luogo che una sola volta nel mercato comune e che tale imposizione, per non perturbare la circolazione dei capitali, debba essere di pari livello in tutti gli Stati membri» (sesto ‘considerando’). A tal fine, la direttiva prevede dunque l’armonizzazione delle imposte di cui trattasi in relazione sia alla loro struttura che alle aliquote applicabili (settimo ‘considerando’).
3. Di conseguenza, l’art. 1 della direttiva prevede che «gli Stati membri applicano un’imposta sui conferimenti alle società di capitali, armonizzata in conformità delle disposizioni degli articoli da 2 a 9 (…)».
4. Per quanto qui interessa, va poi richiamato l’art. 7, ai sensi del quale:
«1. (…)
a) l’aliquota dell’imposta sui conferimenti non può superare il 2%, né essere inferiore all’1%;
b) tale aliquota è ridotta del 50% almeno quando una o più società di capitali conferiscono la totalità dei loro patrimoni, o uno o più rami della loro attività, ad una o più società di capitali in via di creazione o già esistenti.
Questa riduzione è subordinata alla condizione che:
– i conferimenti siano esclusivamente remunerati mediante attribuzione di quote sociali; gli Stati membri hanno la facoltà di estendere la concessione della riduzione a quei casi in cui i conferimenti sono remunerati mediante attribuzione di quote sociali, unitamente ad un versamento in contanti del 10% al massimo del loro valore nominale,
– le società che partecipano all’operazione abbiano la sede della direzione effettiva, o la sede statutaria, sul territorio di uno Stato membro;
(…)».
5. La direttiva 73/79 ha modificato il testo dell’art. 7, n. 1, introducendo la lett. b bis), che così dispone:
«b bis) l’aliquota dell’imposta sui conferimenti può essere ridotta del 50% o più, quando una società di capitali in via di costituzione o già esistente ottiene quote rappresentanti almeno il 75% del capitale sociale precedentemente emesso da un’altra società di capitale. Nel caso che tale percentuale è raggiunta in seguito a più operazioni, soltanto l’operazione mediante la quale tale percentuale sia raggiunta in seguito a più operazioni, nonché le operazioni successive che aumentano questa percentuale, beneficiano dell’aliquota ridotta.
Tuttavia la parte dell’imposta non percepita ai sensi della presente disposizione è dovuta, se la società acquirente non conserva, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data alla quale è stata effettuata l’operazione che fruisce del tasso ridotto, tutte le quote dell’altra società, e almeno il 75% del capitale sociale di questa società, da essa detenute in seguito a tale operazione, nonché quelle acquisite anteriormente e detenute al momento dell’operazione stessa. Il beneficio dell’aliquota ridotta resta tuttavia acquisito se durante tale periodo dette quote sono cedute nel quadro di un’operazione alla quale si applichi l’aliquota ridotta ai sensi del primo comma o della lettera b) o nel quadro di una liquidazione della società acquirente.
Questa riduzione è subordinata alla condizione che:
– i conferimenti siano esclusivamente remunerati mediante attribuzione di quote sociali, gli Stati membri hanno la facoltà di estendere la concessione della riduzione ai casi in cui i conferimenti sono remunerati mediante attribuzione di quote sociali unitamente ad un versamento in contanti del 10% al massimo del loro valore nominale,
– la società che riceve il conferimento e la società le cui quote sono conferite abbiano la sede della direzione effettiva o la sede statutaria nel territorio di uno Stato membro».
6. Va infine richiamata la direttiva 85/303 che ha sostituito il testo dell’art. 7 con quello seguente:
«1. Gli Stati membri esentano dall’imposta sui conferimenti le operazioni diverse da quelle di cui all’articolo 9 e che, alla data del 1º luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un’aliquota pari o inferiore a 0,50%.
L’esenzione è sottoposta alle condizioni che a tale data erano applicabili per la concessione dell’esenzione o, se del caso, per l’assoggettamento ad un’aliquota pari o inferiore a 0,50%.
(…)».
7. Poiché il nuovo testo dell’art. 7, n. 1, rinvia espressamente, per quanto attiene all’esenzione dall’imposta sui conferimenti, «alle condizioni che [al 1º luglio 1984] erano applicabili per la concessione dell’esenzione o, se del caso, per l’assoggettamento ad un’aliquota pari o inferiore a 0,50%», sono quindi applicabili le condizioni previste all’art. 7, n. 1, lett. b) e lett. b bis), della direttiva 69/335, nella versione modificata dalla direttiva 73/79.
Il diritto nazionale
8. Nei Paesi Bassi l’imposta sui conferimenti è disciplinata dalla Wet op belastingen van rechtsverkeer (Legge sull’imposta sugli atti giuridici; in prosieguo: la «WBR») (5). Ai sensi dell’art. 32, n. 1, della WBR, l’imposta sui conferimenti è prelevata in relazione al conferimento di capitale sociale in società stabilite nei Paesi Bassi.
9. L’art. 37 della stessa legge prevede poi che:
«1. Alle condizioni che saranno determinate da un provvedimento regolamentare generale, i conferimenti di capitale sociale sono esentati dall’imposta nei seguenti casi:
a. in caso di fusione, di scissione e di riorganizzazione interna;
(…)
2. L’esenzione prevista al n. 1, lett. a), si applica solo qualora:
a. un ente giuridico il cui capitale è costituito da azioni acquisti, dietro conferimento delle proprie azioni, esclusivamente azioni di un altro ente dello stesso tipo e, mediante tale operazione, acquisisca almeno il 75% delle azioni di tale ente o raggiunga una partecipazione al capitale sociale uguale o superiore al 75%;
b. un ente giuridico il cui capitale è costituito da azioni acquisti, dietro conferimento delle proprie azioni, esclusivamente la totalità del patrimonio, o la totalità dell'attività o un ramo aziendale di un altro ente dello stesso tipo;
(…)» (6).
10. Ai fini della presente causa va inoltre richiamato l’art. 14 del decreto d’esecuzione della WBR (7), che così dispone:
«1. L’ammontare dell’imposta che non è percepito, ai sensi dell’art. 37, n. 1, lett. a), della [WBR] nell’ambito di una fusione, ai sensi dell’art. 37, n. 2, lett. a), della [WBR], è tuttavia dovuto dall’ente se, nei cinque anni successivi alla data del conferimento, tale ente non sia più in possesso di tutte le azioni dell’altro ente che aveva acquisito o che già deteneva a tale data, e di almeno il 75% delle azioni dell’altro ente.
2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di alienazione delle azioni nell’ambito di una fusione o di una riorganizzazione interna, ai sensi dell’art. 37, n. 2, della [WBR], nonché in caso di dissoluzione o di liquidazione dell’ente giuridico che ha acquistato le azioni» (8).
11. Va infine citato l’art. 2:311 del codice civile olandese ai sensi del quale le persone giuridiche che partecipano ad una fusione, eccetto quella acquirente, cessano di esistere al momento di entrata in vigore della fusione.
II – Fatti e procedura
12. Nel corso del 1998 la società M.J. Hoffmann Beheer BV (in prosieguo: «Hoffmann» o la «società conferente») ed altre quattro società a responsabilità limitata hanno costituito una società in nome collettivo denominata Magnus Management Consultants. Ognuna di queste cinque società (in prosieguo: le «vecchie società») aveva un unico socio, persona fisica, che deteneva tutte le partecipazioni della società.
13. Nell’agosto 1998 sono state costituite la società Magpar VI BV (in prosieguo: «Magpar» o la «società conferitaria») ed altre quattro società a responsabilità limitata. Queste cinque società (in prosieguo: le «nuove società») hanno acquisito ciascuna, in cambio delle proprie quote, la totalità di quelle di ognuna delle vecchie società. Nell’ambito di tale scambio di partecipazioni, Magpar ha ottenuto la totalità delle quote di Hoffmann, una delle vecchie società.
14. Il conferimento di partecipazioni di Hoffmann in Magpar è stato esentato dall’imposta sui conferimenti in base al combinato disposto degli artt 37, n. 1, lett. a), e 37, n. 2, lett. a), della WBR (in prosieguo: l’«operazione esentata»).
15. Il 31 agosto 1998 è stata costituita la Magnus Holding NV (in prosieguo: «Magnus Holding») nell’ambito di un’operazione di fusione. Mediante tale operazione, (i) il patrimonio delle vecchie società (tra cui quello di Hoffmann) è stato trasferito a titolo universale a Magnus Holding e (ii) le nuove società (tra cui Magpar) – che detenevano ciascuna la totalità delle quote di ognuna delle vecchie società – hanno acquisito, in proporzione alla loro partecipazione in queste ultime, delle azioni di Magnus Holding.
16. Alla stessa data, è stata anche costituita la Coöperatie Pym UA (in prosieguo: la «cooperativa»), alla quale hanno aderito tredici società a responsabilità limitata tra cui Magpar. Quest’ultima ha ceduto le proprie azioni di Holding alla cooperativa, ottenendo in cambio diritti di membro alla stessa.
17. Il 27 novembre 1998 Magnus Holding è stata quotata alla borsa di Amsterdam.
18. Il 5 febbraio 1999 Magpar ha ricevuto un avviso di pagamento relativo all’imposta sui conferimenti per una somma di NLG 87 782, imposta dalla quale era stata, come si è detto, inizialmente esentata.
19. In particolare, a Magpar veniva contestata la violazione del divieto di cessione di cui all’art. 14 del decreto d’esecuzione della WBR in quanto, entro cinque anni dall’operazione esentata, essa non deteneva più le azioni di Magnus Holding, e cioè le azioni ricevute nell’ambito della fusione in contropartita delle partecipazioni oggetto dell’esenzione (quelle di Hoffmann). In altre parole, l’amministrazione fiscale olandese riteneva che l’obbligo di conservazione per un periodo di cinque anni sorto relativamente alle quote di Hoffmann doveva considerarsi trasferito alle azioni di Magnus Holding, acquirente della società conferente, detenute da Magpar prima di essere cedute alla cooperativa.
20. Poiché il reclamo presentato da Magpar contro tale provvedimento veniva respinto dall’Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen (ispettore fiscale olandese), essa adiva il Gerechtshof te Arnhem (Tribunale di Arnhem).
21. Anche tale ricorso veniva però respinto. Magpar ricorreva allora in cassazione dinanzi allo Hoge Raad. Tale giudice, nutrendo dubbi sull’interpretazione dell’art. 7, n. 1, della direttiva, decideva, con ordinanza del 10 dicembre 2004, di sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente e di sottoporre alla Corte di giustizia i seguenti quesiti pregiudiziali:
«1. Se l’art. 7, n. 1, lett. b bis), della direttiva 69/335/CEE, come modificato dalla direttiva 73/79/CEE, debba essere interpretato nel senso che, qualora, entro cinque anni dall’acquisto di azioni nell’ambito di una fusione per scambio di azioni esente da imposta sui conferimenti, una società non sia più in possesso di tali azioni, poiché si è fusa la società in cui esse erano detenute, le condizioni di cui alla menzionata disposizione della direttiva devono valere per le azioni della società ricevente.
2. Se il fatto che la società in cui erano detenute le azioni abbia cessato di esistere per effetto dell'entrata in vigore di una fusione giuridica con un'altra società (art. 311, n. 1, del secondo libro del codice civile), cosicché non si possa parlare di una cessione di azioni in senso letterale, sia rilevante ai fini della soluzione della questione di cui sopra ».
22. Nel procedimento così instauratosi hanno presentato osservazioni scritte il governo olandese e la Commissione.
III – Analisi giuridica
Sul primo quesito
23. Con il primo quesito, lo Hoge Raad chiede in sostanza alla Corte precisazioni circa la portata del divieto di cessione posto dall’art. 7, n. 1, lett. b bis), della direttiva, come modificata dalla direttiva 73/79, e al quale la versione attualmente vigente rinvia. Come si è visto, tale divieto prevede che l’imposta sui conferimenti non riscossa nell’ambito di un’operazione di scambio di quote sociali sia «dovuta, se la società [beneficiaria del conferimento] non conserva, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data alla quale è stata effettuata l’operazione che fruisce del tasso ridotto, tutte le quote [della società conferente], e almeno il 75% del capitale sociale di questa società».
24. Per meglio comprendere il presente quesito, mi sembra anzitutto utile ripercorrere brevemente le diverse operazioni che hanno dato origine alla controversia principale.
25. Con la prima delle operazioni summenzionate, Magpar ha, come si è visto, acquisito, mediante scambio di partecipazioni, la totalità delle quote di Hoffmann. Trattandosi di un’operazione di acquisizione di partecipazioni rappresentanti l’intero capitale sociale di una società, essa è stata esentata, conformemente all’art. 7, n. 1 della direttiva, dal pagamento dell’imposta sui conferimenti. Tale esenzione era quindi, tra l’altro, subordinata a un divieto di cessione delle quote di Hoffmann nei cinque anni successi al loro conferimento a Magpar.
26. Meno di un mese dopo l’operazione esentata, l’intero patrimonio di Hoffmann è stato trasferito a Magnus Holding nell’ambito di una fusione. Pur non detenendo più in seguito a quest’operazione le quote di Hoffmann precedentemente conferitele, Magpar ha tuttavia conservato il beneficio dell’esenzione in quanto tale fusione costituiva un’operazione anch’essa esentata in virtù dell’art. 7, n. 1, lett. b).
27. Magpar ha infine ceduto alla cooperativa le azioni di Magnus Holding ricevute nell’ambito dell’operazione di fusione.
28. Ed è proprio quest’ultima cessione di azioni che, secondo il giudice del rinvio, avrebbe potuto comportare una violazione del citato divieto di cessione.
29. Lo Hoge Raad s’interroga infatti sull’applicabilità di tale divieto ad azioni (nelle specie, le azioni di Magnus Holding) ricevute da una società beneficiaria di un’esenzione dall’imposta sui conferimenti in cambio di partecipazioni oggetto di conferimento (qui, quelle di Hoffmann). In altre parole, egli chiede se l’obbligo di conservazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. b bis), sia trasferibile a partecipazioni diverse da quelle costituenti il conferimento esentato. A suo avviso però tale interpretazione implicherebbe che per continuare a beneficiare dell’esenzione Magpar avrebbe dovuto conservare le azioni di Magnus Holding per un periodo di cinque anni, condizione che sarebbe invece chiaramente venuta meno con la cessione di dette azioni alla cooperativa prima dello scadere di quel termine.
30. I Paesi Bassi e la Commissione danno al quesito in esame risposte completamente divergenti con motivazioni di cui si darà conto, ove necessario, nel prosieguo. Ad avviso, infatti, della Commissione, l’applicazione dell’obbligo di conservazione di cui all’art. 7, n. 1, a partecipazioni acquisite in contropartita di quelle originariamente conferite costituirebbe una condizione supplementare per l’applicazione dell’esenzione dall’imposta sui conferimenti non prevista da tale disposizione. Il governo olandese sostiene invece che l’interpretazione del divieto di cessione prospettata dal giudice a quo sarebbe conforme sia alla lettera che allo spirito della direttiva, favorendo in particolare la stabilità degli investimenti.
31. Dico subito di non condividere la tesi delle autorità olandesi. Ritengo infatti, al pari della Commissione, che la risposta al quesito possa essere agevolmente dedotta dalla lettera stessa dell’art. 7, n. 1, della direttiva.
32. Come si è visto, la disposizione in parola contiene un preciso e dettagliato regime armonizzato in materia d’esenzione dall’imposta sui conferimenti (supra, paragrafi 4-6). In particolare, essa fissa le categorie di operazioni esentabili per poi stabilire le condizioni cui è subordinata l’esenzione, condizioni che riguardano la retribuzione del conferimento, il luogo della sede delle società interessate, nonché il periodo minimo di conservazione del capitale conferito da parte del beneficiario dell’esenzione.
33. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, particolarmente rilevante ai fini della presente causa, l’art. 7, n. 1, lett. b bis), prevede che, in caso di cessione di quote sociali ricevute nell’ambito di un’operazione esentata entro cinque anni da tale operazione, il beneficio dell’esenzione è mantenuto qualora le partecipazioni in questione siano cedute «nel quadro di un’operazione alla quale si applichi l’aliquota ridotta ai sensi del primo comma o della lettera b) o nel quadro di una liquidazione della società acquirente».
34. Ai fini del mantenimento dell’esenzione, è quindi sufficiente che questa condizione sia soddisfatta, e cioè che il beneficiario dell’esenzione non disponga più delle partecipazioni in causa in seguito ad un ulteriore scambio di partecipazioni (art. 7, n. 1, lett. b bis), primo comma), al trasferimento del patrimonio o di rami d’attività di una società di capitali (art. 7, n. 1, lett. b)) o alla propria liquidazione.
35. Oltre a questa condizione, la direttiva non prevede alcun’altra limitazione in materia, ed in particolare nessun divieto ulteriore di cessione del tipo di quello prospettato dal giudice a quo.
36. Diversamente poi da quanto sostenuto dalle autorità olandesi, tale conclusione mi sembra altresì coerente con la finalità della direttiva, la quale mira in particolare a ridurre «gli effetti economici dell’imposta sui conferimenti [poiché] sono sfavorevoli al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese» (secondo ‘considerando’ della direttiva 85/303) (9).
37. Mi pare in effetti che mal si concilierebbe con tale finalità una soluzione, sfavorevole al contribuente, che subordinasse il mantenimento del beneficio dell’esenzione ad ulteriori condizioni. Ciò in particolare quando, come nel caso di specie, la condizione supplementare incriminata si trasmetterebbe e quindi graverebbe su operazioni di trasformazione o di raggruppamento societario distinte da quella inizialmente esentata, dissuadendo in tal modo il beneficiario dell’esenzione dal partecipare a tali operazioni o rendendo comunque la sua partecipazione più costosa.
38. Per le ragioni sopra esposte ritengo quindi che, qualora, entro cinque anni da un conferimento di partecipazioni esente da imposta sui conferimenti, la società conferitaria non disponga più di tali partecipazioni perché la società conferente si è fusa, le condizioni di cui all’art 7, n. 1, della direttiva non si applichino alle azioni dell’acquirente della società conferente detenute dalla società conferitaria in seguito all’operazione di fusione.
Sul secondo quesito
39. Con il secondo quesito il giudice del rinvio vuole in buona sostanza sapere se, ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva, sia rilevante che la società conferente (Hoffmann) si sia sciolta per effetto di una fusione con un’altra società (Magnus Holding).
40. Nel formulare tale quesito, il giudice a quo si è riferito in particolare all’art. 2:311, n. 1, del codice civile olandese, in forza del quale una società che viene assorbita, in virtù di un’operazione di fusione, da un’altra società «cessa di esistere» al momento dell’entrata in vigore di tale operazione. Alla luce di tale circostanza, nel corso del procedimento principale sarebbero emersi alcuni dubbi quanto all’applicabilità a fusioni del tipo di quella in causa dell’art. 7, n. 1, lett. b bis), per quanto riguarda le condizioni di mantenimento dell’esenzione. Il problema nascerebbe dal fatto che tale disposizione prevede che, per poter continuare a beneficiare dell’esenzione, le quote sociali originariamente oggetto di conferimento debbano essere «cedute» nell’ambito di un’operazione esentabile. Ora, secondo un approccio formale, le partecipazioni di una società destinata ad estinguersi in seguito ad una fusione non potrebbero essere «cedute». Ed infatti, in diritto olandese, una fusione con scioglimento della società incorporata non darebbe luogo a cessione di partecipazioni (10), cosicché la condizione in esame potrebbe non essere soddisfatta.
41. Per parte mia, concordo con il governo olandese e la Commissione nel ritenere che la risposta al presente quesito debba essere negativa.
42. Se è vero infatti che l’uso del verbo «cedere» all’art. 7, n. 1, lett. b bis) (11), secondo comma, non è del tutto inequivoco, mi sembra anche che il tenore complessivo della disposizione consenta di risolvere agevolmente gli eventuali dubbi interpretativi.
43. In effetti, come ho rilevato poc’anzi (supra, paragrafi 33 e 34), tale disposizione prevede espressamente che il beneficiario di un’esenzione dall’imposta sui conferimenti possa liberarsi delle quote sociali conferitegli, senza però rinunciare a tale beneficio, nell’ambito non solo di un’ulteriore operazione di scambio di quote ma anche di operazioni di diversa natura, quale il trasferimento dell’intero patrimonio di una società di capitali o di uno o più rami d’attività della stessa. Anche se in tali casi la società conferitaria formalmente non «cede» le partecipazioni oggetto di conferimento, il risultato è identico poiché ne perde il possesso nell’ambito di un’operazione anch’essa esentata.
44. Per dirla in sintesi, la cessione di partecipazioni stricto sensu non costituisce l’unica modalità di «conservazione» dell’esenzione contemplata dall’art. 7, n. 1, lett. b bis). Osservo del resto che, nell’ottica della direttiva, le suddette operazioni di trasferimento di patrimonio sono considerate come perfettamente «assimilabil[i], sul piano economico», a scambi di quote sociali (secondo ‘considerando’ della direttiva 73/79) (12).
45. Mi pare pertanto che la circostanza che un’operazione di fusione non comporti una cessione di quote non costituisca di per sé un elemento rilevante ai fini del mantenimento dell’esenzione, qualora la fusione in questione rientri tra le operazioni enunciate all’art. 7, n. 1, lett. b bis). E questo mi sembra indubbiamente il caso di fusioni, come quella di cui trattatasi nella fattispecie, mediante le quali una società di capitali acquisisce l’intero patrimonio di un’altra società.
46. Ritengo quindi di poter concludere che la circostanza che la società conferente si sciolga, in virtù di una fusione quale quella di cui alla causa principale, non sia rilevante ai fini del mantenimento del beneficio di un’esenzione dal pagamento dell’imposta sui conferimenti ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva.
IV – Conclusioni
47. Alla luce delle considerazioni sopra esposte propongo alla Corte di rispondere allo Hoge Raad der Nederlanden:
«1) Qualora, entro cinque anni da un conferimento di partecipazioni esente da imposta sui conferimenti, la società conferitaria non disponga più di tali partecipazioni perché la società conferente si è fusa, le condizioni di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 69/335/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 85/303/CEE, non si applicano alle azioni dell’acquirente della società conferente detenute dalla società conferitaria in seguito all’operazione di fusione.
2) La circostanza che la società conferente si sciolga, in virtù di una fusione quale quella di cui alla causa principale, non è rilevante ai fini del mantenimento del beneficio di un’esenzione dal pagamento dell’imposta sui conferimenti ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335 come modificata dalla direttiva 85/303».
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – GU L 249, pag. 25.
3 – Direttiva 73/79/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973, che modifica il campo d'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sui conferimenti, prevista in favore di talune operazioni di ristrutturazione di società, all'articolo 7, paragrafo 1, lett. b), della direttiva concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (in prosieguo: la «direttiva 73/79»; GU L 103, pag. 13).
4 – Direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (in prosieguo: la «direttiva 85/303»; GU L 156, pag. 23).
5 – Stb. 1970, 611. Come modificata dalla legge del 13 dicembre 1996, Stb. 1996, 652.
6 – Traduzione non ufficiale.
7 – Decreto 22 giugno 1971, Stb. 793, modificato da ultimo, per quanto attiene le modifiche pertinenti nel caso di specie, dal decreto 27 febbraio 1996, Stb. 144.
8 – Traduzione non ufficiale.
9 – V. anche, in tal senso, sentenza 13 ottobre 1992, causa C-50/91, Commerz-Credit-Bank AG (Racc. pag. I‑5225, punto 11). Si noti che il terzo ‘considerando’ della direttiva 85/303 recita addirittura che «la migliore soluzione per realizzare tali obbiettivi [di promozione del raggruppamento e dello sviluppo delle imprese nonché di rilancio degli investimenti] consisterebbe nel sopprimere l’imposta sui conferimenti».
10 – Nelle sue conclusioni presentate nella causa a qua – e alle quali si riferisce il giudice nazionale nell’ordinanza di rinvio – il Procuratore generale presso lo Hoge Raad spiega che in diritto olandese una fusione come quella di cui trattasi nel procedimento principale non comporta un vero e proprio trasferimento di partecipazioni. Invero, in seguito alla fusione, gli azionisti della società incorporata diventano d’ufficio azionisti della o delle società incorporanti.
11 – Mi riferisco qui alla seguente frase dell’art. 7, n. 1, lett. b bis): «Il beneficio dell'aliquota ridotta resta tuttavia acquisito se durante tale periodo dette quote sono cedute nel quadro di un'operazione alla quale si applichi l'aliquota ridotta ai sensi del primo comma o della lettera b) o nel quadro di una liquidazione della società acquirente».
12 – V. anche, in tal senso, sentenza 13 dicembre 1991, causa C-164/90, Muwi Bouwgroep (Racc. pag. I‑6049, punto 23).
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