Causa C-30/04
Ursel Koschitzki
contro
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano)
«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Pensione di vecchiaia — Calcolo dell’importo teorico della prestazione — Riferimento all’importo necessario per il raggiungimento del trattamento minimo previsto dalla legge nazionale»
Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 4 maggio 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 luglio 2005
Massime della sentenza
Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Assicurazione vecchiaia e morte — Calcolo delle prestazioni — Determinazione dell’importo teorico — Presa in considerazione di un un’integrazione diretta a garantire la pensione minima prevista dalla normativa di uno Stato membro — Insussistenza — Presupposti
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 46, n. 2, lett. a)]
L’art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 3096/95, dev’essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione dell’importo teorico della pensione assunto come base di calcolo del prorata della pensione, l’ente competente non è obbligato a prendere in considerazione un’integrazione diretta a garantire la pensione minima prevista dalla normativa nazionale qualora, per effetto del superamento dei limiti di reddito fissati dalla normativa nazionale relativa all’integrazione medesima, un assicurato che abbia svolto la propria attività lavorativa interamente nello Stato membro interessato non possa aver diritto all’integrazione medesima.
(v. punto 38 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
21 luglio 2005 (*)
«Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Pensione di vecchiaia – Calcolo dell’importo teorico della prestazione – Riferimento all’importo necessario per il raggiungimento del trattamento minimo previsto dalla legge nazionale»
Nel procedimento C‑30/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Bolzano con decisione 9 gennaio 2004, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio seguente, nel procedimento
Ursel Koschitzki
contro
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 marzo 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra Koschitzki, dagli avv.ti M. Rossi, R. Ciancaglini e K. de Guelmi Cuccurullo,
– per l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dagli avv.ti A. Todaro, A. Riccio e N. Valente,
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Pignataro e dal sig. D. Martin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 maggio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3096 (GU L 335, pag. 10; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2 Tale domanda è sorta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Koschitzki e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (in prosieguo: l’«INPS») in merito al calcolo prorata della pensione di vecchiaia maturata dalla sig.ra Koschitzki.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 1 del regolamento n. 1408/71 così recita:
«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:
(...)
t) i termini «prestazioni», «pensioni» e «rendite» designano tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari, fatte salve le disposizioni del titolo III, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite ed i versamenti effettuati a titolo di rimborsi di contributi».
4 L’art. 46, nn. 1‑3, del medesimo regolamento n. 1408/71, intitolato «Liquidazione delle prestazioni», così dispone:
«1. Qualora le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni siano soddisfatte senza che sia necessario applicare l’articolo 45 [presa in considerazione di altri periodi di assicurazione o di residenza] né l’articolo 40, 3 [prestazioni d’invalidità], si applicano le norme seguenti:
a) l’istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:
i) da un lato, a norma delle sole disposizioni della legislazione che essa applica;
ii) dall’altro (...);
(...)
2. Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l’applicazione dell’articolo 45 e/o dell’articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:
a) l’istituzione competente calcola l’importo teorico della prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l’importo teorico di cui alla presente lettera;
b) l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione in base all’importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa.
3. L’interessato ha diritto, da parte dell’istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato, all’importo più elevato calcolato conformemente ai paragrafi 1 e 2, fatta salva l’eventuale applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione in virtù della quale la suddetta prestazione è dovuta.
In tal caso, il confronto da effettuare concerne gli importi determinati dopo l’applicazione delle clausole suddette».
5 Il successivo art. 46 bis, intitolato «Disposizioni generali relative alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione applicabili alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti in virtù delle legislazioni degli Stati membri», dispone, al n. 3, quanto segue:
«Per l’applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti con una prestazione della stessa natura o una prestazione di natura diversa o con altri redditi, valgono le norme seguenti:
a) si tiene conto delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro o degli altri redditi acquisiti in un altro Stato membro solamente se la legislazione del primo Stato membro prevede che siano prese in considerazione le prestazioni o i redditi acquisiti all’estero;
b) si tiene conto dell’importo delle prestazioni che deve essere versato da un altro Stato membro prima della deduzione delle tasse, dei contributi di sicurezza sociale e di altre trattenute individuali;
c) non si tiene conto dell’importo delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro che sono corrisposte sulla base di una assicurazione volontaria o facoltativa continuata;
d) nel caso in cui clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione siano applicate in base alla legislazione di un solo Stato membro, poiché l’interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa dovute in base alla legislazione di altri Stati membri o ad altri redditi acquisiti sul territorio di altri Stati membri, la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro può essere ridotta soltanto entro i limiti dell’importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio degli altri Stati membri».
6 L’art. 46 quater del regolamento n. 1408/71, intitolato «Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di una o più prestazioni di cui all’art. 46 bis, paragrafo 1, con una o più prestazioni di natura diversa o con altri redditi qualora siano interessati due o più Stati membri», al n. 2 dispone quanto segue:
«Se si tratta di una prestazione calcolata conformemente all’articolo 46, paragrafo 2, la o le prestazioni di natura diversa degli altri Stati membri, o gli altri redditi, e tutti gli elementi previsti dalla legislazione dello Stato membro per l’applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione sono presi in considerazione in funzione del rapporto tra i periodi di assicurazione o di residenza previsti all’articolo 46, paragrafo 2, lettera b), e considerati ai fini del calcolo della suddetta prestazione».
La normativa nazionale
7 L’integrazione destinata a garantire il raggiungimento della pensione minima (in prosieguo: l’«integrazione al minimo») consiste in una prestazione che la Repubblica italiana corrisponde, tramite l’INPS, al titolare di una pensione d’invalidità, di anzianità o ai superstiti, ad integrazione della pensione stessa, quando l’importo di quest’ultima derivante dal calcolo dei contributi versati risulti al di sotto del «minimo vitale». L’importo della pensione minima, fissato annualmente e soggetto a taluni requisiti di reddito, è totalmente fiscalizzato.
8 L’art. 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini (GURI n. 250 del 12 settembre 1983; in prosieguo: il «decreto legge n. 463/83»), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (GURI n. 310 dell’11 novembre 1983; in prosieguo: la «legge n. 638/83»), ha subordinato il diritto ad ottenere l’integrazione al minimo alla condizione generale che il beneficiario non possegga redditi propri che superino una determinata soglia, né redditi cumulati con quelli del coniuge che superino una soglia più elevata, fatte salve talune eccezioni stabilite dalla legge.
9 L’art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (supplemento ordinario alla GURI n. 305 del 30 dicembre 1992; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 503/92»), riformulando l’art. 6 della legge n. 638/83, ha stabilito nuovi limiti di reddito per l’ottenimento dell’integrazione al minimo. Il calcolo del limite di reddito comprende il reddito del coniuge convivente, non separato legalmente.
10 L’art. 1, sedicesimo comma, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» (supplemento ordinario alla GURI n. 190 del 16 agosto 1995; in prosieguo: la «legge n. 335/95»), stabilisce il principio generale secondo cui «[a]lle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contribuivo non si applicano le disposizioni sull’integrazione al minimo».
11 Ai termini dell’art. 3, quindicesimo comma, della legge n. 335/95:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all’anno, non può essere inferiore a lire 6 000 mensili».
Causa principale e questione pregiudiziale
12 La sig.ra Koschitzki è titolare di una pensione italiana di vecchiaia a decorrere dall’ottobre 1996. Essa maturava 262 settimane contributive in Italia e 533 settimane in Germania, per un totale di 795 settimane contributive.
13 La sig.ra Koschitzki disponeva, nell’ottobre del 1996, di un reddito familiare superiore al limite indicato dall’art. 4 del decreto legislativo n. 503/92. Nel 1996 il reddito familiare, costituito dal reddito della ricorrente e dal reddito del coniuge convivente, ammontava a ITL 39 769 000, pari a EUR 20 538,97. Nello stesso anno il limite indicato all’art. 6 della legge n. 638/83, come modificato dall’art. 4 del decreto legislativo n. 503/92, era fissato in ITL 660 300, pari a EUR 341,01 mensili.
14 Tra la sig.ra Koschitzki e l’INPS è controversa la questione se l’integrazione al minimo prevista dalla legge italiana debba essere presa in considerazione ai fini della determinazione dell’importo teorico della pensione assunto a base di calcolo del prorata della pensione.
15 La sig.ra Koschitzki, richiamandosi alla sentenza 24 settembre 1998, causa C‑132/96, Stinco e Panfilo (Racc. pag. I‑5225), ritiene che tale questione debba essere risolta in senso affermativo. A suo parere, il prorata della pensione italiana di cui beneficia dall’ottobre del 1996 dev’essere calcolato nel seguente modo: pensione minima 1996 (ITL 660 300 = EUR 341,01) x coefficiente di riduzione proporzionale di cui all’art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71 (262 settimane: 795 settimane = 0,32956) = ITL 217 600 (pari a EUR 112,38).
16 A parere dell’INPS, nella specie, ai fini della determinazione dell’importo teorico non deve prendersi in considerazione l’integrazione al minimo. Tale importo ammonterebbe a ITL 36 540 (EUR 18,87), da cui risulterebbe una pensione prorata italiana di ITL 12 042 (pari a EUR 6,21) mensili.
17 L’INPS ha infine deciso di corrispondere una pensione pari a ITL 83 000, pari a EUR 42,86 mensili.
18 Nell’ordinanza di rinvio il Tribunale di Bolzano osserva che il tenore della menzionata sentenza Stinco e Panfilo sembra dar ragione alla sig.ra Koschitzki quanto alle modalità di calcolo. A suo avviso, tuttavia, nella sentenza non sarebbe stato precisato se l’integrazione al minimo, che costituisce la base di calcolo del prorata della pensione italiana, debba essere sempre presa in considerazione anche quando il reddito familiare superi il tetto indicato dalla legge italiana.
19 Nella specie della causa principale, il reddito familiare, vale a dire il reddito della sig.ra Koschitzki cumulato con quello del coniuge convivente, avrebbe incontestabilmente superato il tetto di reddito. In base alla normativa italiana, la sig.ra Koschitzki non avrebbe diritto all’integrazione al minimo prevista dalla legge italiana.
20 Il giudice del rinvio osserva che, secondo la tesi dell’INPS, il metodo di calcolo proposto dalla ricorrente produrrebbe un risultato iniquo sotto il profilo della parità di trattamento tra un pensionato italiano e un pensionato «internazionale». Ove la Corte ritenesse fondata la tesi dell’INPS, al termine del dispositivo della menzionata sentenza Stinco e Panfilo occorrerebbe aggiungere la seguente precisazione: «se non sono superati i limiti di reddito e le altre condizioni dalla stessa previste».
21 Ciò premesso, il Tribunale di Bolzano decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, alla luce dell’art. 42 del Trattato [CE] (versione aggiornata ai trattati di Amsterdam e Nizza) che, in materia di sicurezza sociale, impone l’adozione delle misure idonee per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, l’art. 46, [n.] 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 possa essere interpretato nel senso che la base di calcolo del prorata italiano debba essere costituita sempre dalla pensione virtuale integrata al minimo, anche se fossero superati i limiti di reddito sanciti dalla legge nazionale italiana per l’integrazione al trattamento minimo (art. 6 L. 638/83, modificato dall’art. 4 d.l.vo 503/92), ovvero, se l’art. 46, [n.] 2, lett. b), debba essere interpretato nel senso che la base di calcolo del prorata italiano debba essere costituita dalla pensione virtuale pura (importo teorico non integrato) nei casi in cui il pensionato superi i limiti di reddito sanciti dalla legge italiana per ottenere l’integrazione al trattamento minimo».
Questione pregiudiziale
22 L’art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, cui fa riferimento la questione sottoposta, rinvia all’importo teorico di cui alla precedente lett. a) del medesimo n. 2. Il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, ai fini della determinazione – ai sensi dell’art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 – dell’importo teorico della pensione assunto a base di calcolo del prorata della pensione, debba essere presa in considerazione l’integrazione al minimo prevista dalla normativa nazionale, qualora risultino superati i limiti di reddito fissati dalla stessa normativa nazionale relativa a tale integrazione.
23 Ai fini della soluzione di tale questione si deve rammentare che la Corte ha già avuto modo di rilevare, al punto 22 della menzionata sentenza Stinco e Panfilo, che l’art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che obbliga l’ente competente a prendere in considerazione, per determinare l’importo teorico della pensione assunto come base di calcolo del prorata, un’integrazione destinata a garantire il raggiungimento della pensione minima previsto dalla normativa nazionale.
24 Nella causa principale da cui è scaturita la detta sentenza, l’INPS aveva concesso ai signori Stinco e Panfilo prorata di pensioni ai sensi dell’art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71, calcolati sulla base delle pensioni fittizie che i richiedenti avrebbero percepito ove avessero lavorato in Italia per tutta la loro vita lavorativa. L’importo di tali pensioni fittizie era tale che, nell’ipotesi in cui gli interessati avessero avuto effettivamente diritto a pensioni nazionali di tale importo, sarebbe stata loro accordata l’integrazione al minimo prevista dalla legge italiana (v. punto 8 della sentenza Stinco e Panfilo, citata supra).
25 Nella specie, per effetto del superamento dei limiti di reddito fissati dalla normativa italiana relativa all’integrazione al minimo, un assicurato nella situazione della sig.ra Koschitzki che abbia interamente svolto la propria attività lavorativa nello Stato membro di cui trattasi non potrebbe beneficiare di tale integrazione.
26 Al fine di accertare se, sulla base di tali premesse, l’integrazione di cui trattasi debba essere presa in considerazione ai fini del calcolo dell’importo teorico di cui all’art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, occorre interpretare tale disposizione alla luce del suo tenore e della sua finalità.
27 Dal disposto espresso dell’art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 emerge che l’importo teorico deve essere calcolato come se l’assicurato avesse esercitato tutta la propria attività lavorativa esclusivamente nello Stato membro interessato (sentenza 26 giugno 1980, causa 793/79, Menzies, Racc. pag. 2085, punto 10).
28 Quanto alla finalità di tale articolo, la Corte ha già avuto modo di rilevare che il calcolo che dev’essere effettuato ai sensi della detta disposizione mira a garantire al lavoratore l’importo teorico massimo cui avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione fossero stati compiuti nello Stato interessato (sentenza Menzies, citata supra, punto 11).
29 Ne consegue che, se è pur vero che la normativa dello Stato membro interessato stabilisce che il diritto all’integrazione al minimo è subordinato alla condizione generale che il beneficiario non possieda redditi superiori a una determinata soglia ovvero che i propri redditi cumulati con quelli del coniuge convivente non superino una soglia più elevata, tale diposizione deve essere parimenti presa in considerazione ai fini del calcolo dell’importo teorico di cui all’art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71.
30 Tuttavia, secondo la sig.ra Koschitzki, la soluzione dovrebbe essere differente. A tal riguardo essa sostiene, da un lato, che occorrerebbe tener conto della definizione del termine «prestazioni» di cui all’art. 1, lett. t), del regolamento n. 1408/71, a tenore del quale «i termini “prestazioni”, “pensioni” e “rendite” designano tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici (…)». Trattandosi, quindi, di un elemento della prestazione di base, l’integrazione al minimo non potrebbe essere esclusa dalla determinazione della pensione teorica.
31 Tuttavia, al fine di determinare l’importo teorico di una pensione, la sola qualificazione della detta integrazione come «prestazione» ai sensi dell’art. 1, lett. t), del regolamento n. 1408/71 non pregiudica minimamente le modalità con cui l’integrazione debba essere presa in considerazione. L’obbligo di prendere in considerazione l’integrazione medesima non implica l’obbligo di attribuirle un contenuto diverso da quello che possiede ai sensi della normativa nazionale.
32 Ne consegue che la qualificazione come «prestazione» dell’integrazione al minimo italiana non obbliga ad includere, nella determinazione dell’importo teorico di cui all’art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, un’integrazione alla quale un pensionato non potrebbe avere diritto ove fosse unicamente soggetto alla normativa nazionale.
33 D’altro canto, la sig.ra Koschitzki invoca taluni argomenti fondati sull’interpretazione degli artt. 46, n. 3, 46 bis e 46 quater del regolamento n. 1408/71. A suo parere, in primo luogo, la fissazione del tetto di reddito da parte della normativa italiana dovrebbe essere considerata quale clausola di riduzione ai sensi degli artt. 46 bis e 46 quater del regolamento medesimo. In secondo luogo, a suo avviso, conformemente all’art. 46, n. 3, del regolamento stesso, il calcolo dei propri diritti alla pensione in base all’art. 46, n. 2 del medesimo regolamento n. 1408/71 dovrebbe essere effettuato, in una prima fase, senza tener conto delle disposizioni della normativa nazionale relative alla riduzione. L’applicazione delle clausole di riduzione interverrebbe solamente nella seconda fase del calcolo, nel momento in cui si procede al raffronto tra l’importo della prestazione dovuta sulla base della sola normativa nazionale, con applicazione delle relative norme anticumulo, e l’importo della prestazione dovuta in base alla normativa comunitaria, con applicazione delle relative norme anticumulo. La sig.ra Koschitzki si richiama, a tal riguardo, alla sentenza 11 giugno 1992, cause riunite C‑90/91 e C‑91/91, Di Crescenzo e Casagrande, Racc. pag. I‑3851, punto 27.
34 Tali considerazioni si fondano su una lettura erronea del regolamento n. 1408/71.
35 Secondo costante giurisprudenza, una norma nazionale dev’essere qualificata come clausola di riduzione, ai sensi del regolamento n. 1408/71, se il calcolo che essa impone ha la conseguenza di ridurre l’importo della pensione alla quale l’interessato può avere diritto in conseguenza del fatto che egli beneficia di una prestazione in un altro Stato membro (v., in particolare, sentenze 22 ottobre 1998, causa C‑143/97, Conti, Racc. pag. I‑6365, punto 25, e causa C‑107/00, Insalaca, Racc. pag. I‑2403, punto 16).
36 Per contro, non costituisce una clausola di riduzione ai sensi degli artt. 46, n. 3, 46 bis e 46 quater del regolamento n. 1408/71 una norma nazionale come quella oggetto della causa principale.
37 Quanto alla menzionata sentenza Di Crescenzo e Casagrande, essa verteva su una fattispecie riguardante una clausola di riduzione delle prestazioni ai sensi del regolamento n. 1408/71. Tale sentenza non costituisce pertanto conferma della tesi sostenuta dalla ricorrente.
38 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la questione pregiudiziale dev’essere risolta dichiarando che l’art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 dev’essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione dell’importo teorico della pensione assunto come base di calcolo del prorata della pensione, l’ente competente non è obbligato a prendere in considerazione un’integrazione diretta a garantire la pensione minima prevista dalla normativa nazionale qualora, per effetto del superamento dei limiti di reddito fissati dalla normativa nazionale relativa all’integrazione medesima, un assicurato che abbia svolto la propria attività lavorativa interamente nello Stato membro interessato non possa aver diritto all’integrazione medesima.
Sulle spese
39 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta statuire quindi sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, salvo quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3096, dev’essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione dell’importo teorico della pensione assunto come base di calcolo del prorata della pensione, l’ente competente non è obbligato a prendere in considerazione un’integrazione diretta a garantire la pensione minima prevista dalla normativa nazionale qualora, per effetto del superamento dei limiti di reddito fissati dalla normativa nazionale relativa all’integrazione medesima, un assicurato che abbia svolto la propria attività lavorativa interamente nello Stato membro interessato non possa aver diritto all’integrazione medesima.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
Full & Egal Universal Law Academy