Causa C-42/04
Maatschap J.B. en R.A.M. Elshof
contro
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Afta epizootica — Regolamento (CE) n. 1046/2001 — Concessione di aiuto in occasione della consegna di animali ai fini della loro eliminazione — Livello dell’aiuto fissato in rapporto al peso medio degli animali per partita»
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 maggio 2005
Massime della sentenza
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Carne suina — Carne bovina — Misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da afta epizootica — Aiuto per la consegna di vitelli ai fini della loro eliminazione — Massimale dell’aiuto espresso in chilogrammi in media per partita — Nozione di «partita» — Interpretazione autonoma
(Regolamento della Commissione n. 1046/2001, art. 4, n. 3)
Il regolamento n. 1046/2001, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine e di vitello nei Paesi Bassi, non contiene alcun rinvio esplicito al diritto degli Stati membri per determinare il senso e la portata della nozione di «partita» che figura nel suo art. 4, n. 3, che stabilisce il tetto dell’aiuto ai produttori per la consegna di vitelli originari di zone colpite dall’afta epizootica esprimendolo in chilogrammi in media per partita. Si tratta quindi di una nozione autonoma di diritto comunitario la cui interpretazione deve essere ricercata tenendo conto del contesto del detto articolo e dell’obiettivo perseguito dal regolamento di cui trattasi.
Pertanto, la nozione di «partita» ai sensi del detto art. 4, n. 3, si riferisce all’insieme dei vitelli che sono ceduti, ai fini della loro eliminazione, da un produttore nel corso di un unico e medesimo giorno, nell’ambito di una sola e stessa operazione di vendita.
(v. punti 22-23, 37 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
12 maggio 2005(*)
«Afta epizootica – Regolamento (CE) n. 1046/2001 – Concessione di aiuto in occasione della consegna di animali ai fini della loro eliminazione – Livello dell’aiuto fissato in rapporto al peso medio degli animali per partita»
Nel procedimento C-42/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con ordinanza 23 gennaio 2004, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2004, nella causa
Maatschap J.B. en R.A.M. Elshof
contro
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 marzo 2005,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per la Maatschap J.B. en R.A.M. Elshof, dall’ing. A.B. Zwierstra;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle H.G. Sevenster e S. Terstal, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. T. van Rijn e A. Nijenhuis, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nozione di «partita» di cui all’art. 4, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 30 maggio 2001, n. 1046, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine e di vitello nei Paesi Bassi (GU L 145, pag. 31).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Maatschap J.B. en R.A.M. Elshof (in prosieguo: la «Elshof») e il Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministro olandese dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità degli alimenti), riguardo all’importo dell’aiuto concesso alla Elshof in occasione di una consegna di vitelli ai fini della loro eliminazione.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il regolamento n. 1046/2001 adotta misure eccezionali di sostegno a causa dell’insorgenza dell’afta epizootica nei Paesi Bassi. Una delle misure adottate consiste nel sovvenzionare i produttori per la consegna di vitelli originari delle zone colpite dall’epizoozia ai fini dell’eliminazione di questi ultimi.
4 L’art. 1, n. 3, di tale regolamento dispone:
«A decorrere dal 27 aprile 2001, i produttori possono beneficiare, a richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità dei Paesi Bassi all’atto della consegna, a queste ultime, di vitelli di età inferiore a 12 mesi di cui al codice NC 0102 90».
5 L’art. 2 del medesimo regolamento prevede:
«Possono essere consegnati esclusivamente animali vivi allevati nelle zone di produzione e di sorveglianza situate nelle regioni (…) [colpite dall’epizoozia], a condizione che alla data della consegna degli animali siano applicabili in tali zone le disposizioni veterinarie previste dalle autorità dei Paesi Bassi, che gli animali non siano vaccinati contro l’afta epizootica e che alla data della consegna non sia autorizzato il trasporto di animali dall’azienda al macello a norma dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, della direttiva 85/511/CEE».
6 A norma dell’art. 3 del regolamento n. 1046/2001:
«Gli animali sono pesati e macellati il giorno della consegna, in modo da evitare la diffusione dell’epizoozia.
Essi sono quindi trasportati immediatamente in un impianto di fusione (…).
Gli animali possono tuttavia essere trasportati in un macello in cui si procederà immediatamente al loro abbattimento e all’immagazzinamento in un deposito frigorifero prima del trasporto nell’impianto di fusione. Le operazioni di abbattimento e di immagazzinamento devono svolgersi secondo le disposizioni dell’allegato II.
(…)».
7 L’art. 4, n. 3, del predetto regolamento fissa l’importo dell’aiuto nei termini seguenti:
«L’aiuto di cui all’articolo 1, paragrafo 3, per i vitelli è fissato, franco azienda, a 200 EUR per 100 chilogrammi peso vivo. Per i vitelli di peso superiore a 260 chilogrammi in media per partita, l’aiuto non può superare quello fissato per i vitelli di peso pari a 260 chilogrammi in media per partita».
8 Conformemente all’allegato II, punto 1, del regolamento n. 1046/2001, «il giorno della consegna gli animali devono essere pesati per partita e abbattuti in un macello».
La normativa nazionale
9 L’art. 1 del decreto sulle sovvenzioni all’acquisto nelle zone di protezione e sorveglianza contro l’afta epizootica (Stcrt 2001, n. 82), come modificato dalla decisione 14 maggio 2001 (Stcrt 2001, n. 93; in prosieguo: il «decreto sulle sovvenzioni»), decreto entrato in vigore il 27 aprile 2001, dispone:
«Ai fini del presente decreto va inteso per:
(…)
n. partita: vitelli da macello (…) portati via dall’azienda agricola con un unico mezzo di trasporto».
10 L’art. 2 del suddetto decreto prevede:
«In osservanza delle seguenti disposizioni, il Ministro concede, su domanda, una sovvenzione per l’acquisto ai fini dell’eliminazione di vitelli da macello (…)».
11 A norma dell’art. 5, n. 1, dello stesso decreto:
«La sovvenzione per l’acquisto ai fini dell’eliminazione è fissata, per i vitelli da macello di cui all’art. 3, n. 2, a NLG 440,74 [EUR 200] per 100 kg di peso vivo, con un massimo di peso medio per partita di 260 kg per animale».
I fatti all’origine della controversia e la questione pregiudiziale
12 Il 12 maggio 2001 la Elshof ha consegnato 257 vitelli da macello ai fini della loro eliminazione. Tali vitelli sono stati trasportati con 4 autocarri il cui carico rispettivo è stato pesato separatamente.
13 Il Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ha emesso, il 29 giugno 2001, quattro decisioni relative, rispettivamente, ai quattro carichi di vitelli. Con ciascuna di tali decisioni egli ha concesso alla Elshof una sovvenzione limitata al carico in questione. Conformemente al decreto sulle sovvenzioni egli ha in effetti considerato che ogni carico costituiva una distinta partita.
14 Il 7 agosto 2001 la Elshof ha proposto un reclamo avverso ciascuna delle quattro decisioni. Essa ha sostenuto che tutti gli animali trasportati lo stesso giorno a partire dall’azienda dovevano considerarsi un’unica partita e non quattro distinte partite. La Elshof avrebbe quindi diritto ad una sovvenzione di importo superiore di EUR 32 563 all’importo effettivamente ricevuto.
15 Con decisione 2 novembre 2001 il Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ha respinto i suddetti reclami rinviando alla definizione della nozione di «partita» figurante nel decreto sulle sovvenzioni.
16 La Elshof ha proposto un ricorso avverso tali decisioni dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven, il quale chiede se la nozione di «partita» («lot») di cui al decreto sulle sovvenzioni sia compatibile con quella figurante all’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1046/2001, letta in combinato disposto con la nozione di «carico» («charge») [n.d.t.: nella versione italiana del regolamento in entrambi i casi compare il termine “partita”] figurante nell’allegato II, punto 1, del medesimo regolamento.
17 Alla luce di tali elementi il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il termine “lot” (“partita”) di cui all’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1046/2001 abbia lo stesso significato del termine “charge” (“carico”) di cui al punto 1 dell’allegato II di detto regolamento, oppure se per “partita” debbano intendersi tutti gli animali di un’azienda agricola che in un solo giorno, oppure in base a una sola decisione relativa all’acquisto, sono consegnati ai fini dell’eliminazione».
Sulla questione pregiudiziale
18 Il governo olandese rileva che né il regolamento n. 1046/2001 né altre disposizioni del diritto comunitario forniscono una definizione precisa della nozione di «lot» («partita») figurante all’art. 4, n. 3, del predetto regolamento. In assenza di una definizione comunitaria, gli Stati membri sarebbero competenti a precisare tale nozione e potrebbero attribuirle il medesimo significato della nozione di «charge» (n.d.t.: letteralmente «carico»; «partita» nella versione italiana del regolamento) utilizzata all’allegato II, punto 1, del medesimo regolamento.
19 La Commissione sostiene che, alla luce della finalità del regolamento n. 1046/2001, che è quella di attenuare per i produttori di vitelli gli effetti economici disastrosi delle misure di lotta prese contro l’afta epizootica, la nozione di «partita» va interpretata nel senso della totalità degli animali consegnati il medesimo giorno da un’azienda agricola ai fini della loro eliminazione nell’ambito di un’unica e medesima decisione di acquisto.
20 Occorre ricordare in proposito, in primo luogo, che l’art. 1, n. 3, del suddetto regolamento prevede la concessione di un aiuto «per la consegna di vitelli». Tale aiuto è, conformemente all’art. 4, n. 3, dello stesso regolamento, di «200 EUR per 100 chilogrammi di peso vivo», indipendentemente dal numero di animali consegnati e dal peso per singolo individuo degli animali stessi.
21 Risulta dai molteplici riferimenti alla «data della consegna» formulati agli artt. 2 e 3 del regolamento n. 1046/2001 che una consegna idonea a fruire di un aiuto è costituita da un insieme di vitelli consegnati nel corso di un unico e medesimo giorno.
22 L’art. 4, n. 3, dello stesso regolamento fissa un tetto all’aiuto espresso in chilogrammi in media per partita. Tale disposizione prevede che «[p]er i vitelli di peso superiore a 260 chilogrammi in media per partita, l’aiuto non può superare quello fissato per i vitelli di peso pari a 260 chilogrammi in media per partita».
23 Il regolamento n. 1046/2001 non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata della nozione di «partita». Trattasi di una nozione autonoma di diritto comunitario la cui interpretazione va effettuata tenendo conto del contesto dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1046/2001 e dello scopo perseguito dalla normativa (v., in tal senso, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, Racc. pag. 107, punto 11; 19 settembre 2000, causa C‑287/98, Linster, Racc. pag. I‑6917, punto 43, e 27 febbraio 2003, causa C‑373/00, Adolf Truley, Racc. pag. I‑1931, punto 35).
24 A tal fine il governo olandese considera che la nozione di «partita» figurante all’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1046/2001 può venire assimilata a quella di «carico» figurante all’allegato II, punto 1, di quest’ultimo.
25 Tuttavia un’interpretazione letterale della suddetta nozione di «partita» osta all’interpretazione effettuata dal medesimo governo. In effetti s’intende generalmente per partita un insieme di articoli assortiti che non sono venduti separatamente. Pertanto il fatto che determinati articoli siano oggetto, ai fini della loro consegna, di carichi diversi non osta alla loro qualificazione quale partita, purché gli articoli siano stati venduti come un insieme.
26 Inoltre il fatto che il legislatore comunitario utilizzi, nel regolamento n. 1046/2001, le due nozioni di «partita» e di «carico», rispettivamente all’art. 4, n. 3, e all’allegato II, punto 1, di tale regolamento, conferma che le due nozioni in parola non hanno il medesimo significato.
27 Dato che, nel contesto del suddetto regolamento, una cessione di vitelli idonea a fruire di un aiuto è costituita da un insieme di vitelli ceduti nel corso di un unico e medesimo giorno, come emerge dal punto 21 della presente sentenza, occorre intendere la nozione di «partita», quale figura all’art. 4, n. 3, del medesimo regolamento, come l’insieme di vitelli che sono ceduti, ai fini della loro eliminazione, da un produttore nel corso di un unico e medesimo giorno, nell’ambito di una sola e stessa operazione di vendita.
28 Va esaminato, in secondo luogo, se tale interpretazione letterale della suddetta nozione corrisponda all’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1046/2001.
29 Occorre ricordare a tale scopo che obiettivo del suddetto regolamento è non solo di evitare la diffusione dell’afta epizootica, ma anche di fornire un aiuto finanziario ai produttori stabiliti nelle zone colpite dall’epizoozia.
30 Risulta tuttavia dal fascicolo che, a causa dell’assimilazione delle nozioni di «partita» e di «carico» nel decreto sulle sovvenzioni, la Elshof ha ricevuto, per i suoi quattro carichi di vitelli consegnati nel corso di un unico e medesimo giorno, una sovvenzione di EUR 101 077. Se i vitelli fossero stati caricati su un unico autocarro, essa avrebbe ricevuto una sovvenzione di EUR 133 640, dato che in tale ipotesi gli animali consegnati sarebbero stati considerati, conformemente all’art. 1 del suddetto decreto, come un’unica partita.
31 L’assimilazione della nozione di «partita» a quella di «carico», quale risulta dall’applicazione del medesimo decreto, ha quindi come conseguenza che il mezzo di trasporto scelto per la consegna degli animali può influire, in maniera considerevole, sull’importo dell’aiuto ricevuto dal produttore, mentre, conformemente al disposto del regolamento n. 1046/2001, soltanto il peso dei vitelli consegnati nel corso di un unico e medesimo giorno dovrebbe essere determinante.
32 Invece, accogliendo un’interpretazione letterale della nozione di «partita», il mezzo di trasporto scelto dal produttore non potrà influenzare l’importo dell’aiuto. Tale interpretazione mira quindi a promuovere nel modo migliore la realizzazione dell’obiettivo di cui al regolamento n. 1046/2001.
33 Il governo olandese fa osservare inoltre che, nell’ambito del procedimento di liquidazione relativo all’attuazione degli aiuti accordati sul fondamento dell’art. 4, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 3 marzo 1997, n. 413, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi (GU L 62, pag. 26), procedimento che ha condotto alla sentenza 24 febbraio 2005, causa C‑318/02, Paesi Bassi/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), l’interpretazione della nozione di «partita» nel senso che verte sull’insieme degli animali consegnati provenienti da un produttore nel corso di un unico e medesimo giorno è stata esplicitamente rigettata.
34 Occorre tuttavia constatare che l’art. 4, n. 4, del regolamento n. 413/97 prevede una suddivisione degli animali in questione, cioè i suini all’ingrasso, in diverse categorie in rapporto al loro peso, in maniera corrispondente a vari livelli di aiuto. Tale regolamento, anche se, per determinare ciascuna categoria di animali e il correlativo aiuto, si riferiva al peso medio per partita, aveva in realtà ad oggetto sovvenzioni per gli animali in rapporto al peso individuale di questi ultimi (v. sentenza Paesi Bassi/Commissione, cit., punti 89-91).
35 Invece il regolamento n. 1046/2001 non introduce diverse classi di aiuto corrispondenti alle diverse categorie di vitelli. In effetti, come rilevato al punto 20 della presente sentenza, l’aiuto è di «200 EUR per 100 chilogrammi di peso vivo», indipendentemente dal peso dei singoli vitelli.
36 Ne consegue che, contrariamente al regolamento n. 413/97, un’interpretazione letterale della nozione di «partita», figurante all’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1046/2001, non dà luogo ad alcun rischio che il produttore fruisca di una classe di aiuto troppo elevata per la categoria di animali consegnati ai fini della loro eliminazione.
37 Risulta da quanto precede che la nozione di «partita» ai sensi dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1046/2001 si riferisce all’insieme dei vitelli che sono consegnati, ai fini della loro eliminazione, da un produttore nel corso di un unico e medesimo giorno nell’ambito di una sola e stessa operazione di vendita.
Sulle spese
38 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle suddette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
La nozione di «partita» ai sensi dell’art. 4, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 30 maggio 2001, n. 1046, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine e di vitello nei Paesi Bassi, si riferisce all’insieme dei vitelli che sono consegnati, ai fini della loro eliminazione, da un produttore nel corso di un unico e medesimo giorno nell’ambito di una sola e stessa operazione di vendita.
Firme
* Lingua processuale: l’olandese.
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