Causa C-64/04
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
«Inadempimento di uno Stato — Licenze di pesca — Regolamento (CE) n. 3690/93 — Navi Cleopatra e Ocean Quest — Trasferimento definitivo delle navi in Argentina»
Massime della sentenza
1. Pesca — Politica comune delle strutture — Regime comunitario delle licenze di pesca
(Regolamenti del Consiglio n. 3690/93, art. 5, e n. 3699/93, art. 8)
2. Pesca — Politica comune delle strutture — Regime comunitario delle licenze di pesca
(Regolamenti del Consiglio n. 3690/93, art. 5, e n. 3699/93, art. 8)
1. La nozione di «misura di arresto definitivo» delle attività di pesca di una nave non è definita né dall’art. 5 del regolamento n. 3690/93, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca, né da tale regolamento nel suo complesso. Essa è invece definita dal regolamento n. 3699/93, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, più precisamente dal suo art. 8, n. 2, disposizione ai sensi della quale le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi possono comprendere, tra l’altro, il trasferimento definitivo verso un paese terzo, purché tale trasferimento non sia in contrasto con il diritto internazionale e non arrechi pregiudizio alla conservazione e alla gestione delle risorse ittiche.
Sebbene la finalità dei due regolamenti sia differente, nulla consente di concludere che la detta definizione sia limitata esclusivamente al regolamento n. 3699/93 e che essa non possa essere utilizzata nel contesto di altre fonti di diritto derivato relative al settore della politica della pesca. D’altro canto, il regolamento n. 3699/93, che definisce la detta nozione, è stato adottato successivamente al regolamento n. 3690/93 e il legislatore comunitario ha dunque scelto con piena cognizione di causa la stessa espressione contenuta nel regolamento n. 3690/93.
Pertanto, nulla impedisce che tale definizione venga applicata all’art. 5 del regolamento n. 3690/93, relativo al ritiro temporaneo o definitivo delle licenze di pesca.
(v. punti 29, 31-33)
2. Il disposto dell’art. 5 del regolamento n. 3690/93, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca, non vieta, in quanto tale, di utilizzare la capacità di pesca liberata dal trasferimento di navi verso un paese terzo per rilasciare nuove licenze, dato che tale articolo prevede unicamente l’obbligo, in capo allo Stato membro di bandiera, di ritirare le licenze di pesca relative alle navi colpite da una misura di arresto definitivo. D’altro canto, l’art. 8 del regolamento n. 3699/93, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, prevede, tra l’altro, i possibili contenuti delle misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi e dispone che le navi radiate siano escluse dall’esercizio della pesca nelle acque della Comunità, ma dal suo testo non risulta che la capacità di pesca liberata nel registro nazionale dei pescherecci dal trasferimento definitivo di navi verso paesi terzi non possa essere utilizzata per rilasciare nuove licenze di pesca.
(v. punti 43-44)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
29 marzo 2007 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Licenze di pesca – Regolamento (CE) n. 3690/93 – Navi Cleopatra e Ocean Quest – Trasferimento definitivo delle navi in Argentina»
Nella causa C-64/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 13 febbraio 2004,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. van Rijn e B. Doherty, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. M. Bethell, in qualità di agente,
convenuto,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, J. Malenovský (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso in esame la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo ritirato le licenze di pesca delle navi Cleopatra e Ocean Quest dopo il loro trasferimento definitivo in Argentina, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 3690, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca (GU L 341, pag. 93).
Contesto normativo
2 L’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima è stato approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1993, n. 3447 (GU L 318, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo sulla pesca»). Il nono ‘considerando’ dell’accordo sulla pesca così recita: le parti contraenti sono «CONVINTE che questo nuovo tipo di cooperazione nel settore della pesca offre un accesso stabile a nuove possibilità di pesca, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di rinnovamento e di riconversione della flotta argentina, nonché di ristrutturazione del naviglio comunitario, e favorisce l’utilizzazione razionale delle risorse a lungo termine».
3 L’art. 5, nn. 1 e 3, dell’accordo sulla pesca dispone quanto segue:
«1. Le parti creano le condizioni propizie all’insediamento in Argentina di imprese con capitale originario di uno o più Stati membri della Comunità, nonché alla costituzione di società miste e di associazioni temporanee di imprese nel settore della pesca tra armatori argentini e comunitari, ai fini dello sfruttamento e dell’eventuale trasformazione in comune delle risorse alieutiche argentine, alle condizioni stabilite nel protocollo I e negli allegati I e II.
(…)
3. La Comunità, nel quadro della sua politica di ristrutturazione della flotta, favorisce la cessione di pescherecci comunitari ad imprese costituite o da costituirsi in Argentina. A questo scopo, l’Argentina, nel quadro della sua politica di rinnovamento tecnologico del settore della pesca, provvede al trasferimento delle vigenti autorizzazioni di pesca e rilascia le nuove autorizzazioni concesse in virtù del presente accordo».
4 L’art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquacoltura (GU L 389, pag. 1), stabiliva quanto segue:
«1. Anteriormente al 31 dicembre 1993 il Consiglio istituisce, secondo la procedura proposta all’articolo 43 del trattato, un regime comunitario applicabile al più tardi dal 1° gennaio 1995, volto a disciplinare le informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca da rilasciare e gestire dagli Stati membri.
A decorrere dalla data di applicazione del regime comunitario gli Stati membri sono tenuti a porre in atto regimi nazionali di licenze di pesca. Salvo diversa disposizione, tutti i pescherecci comunitari dovranno essere muniti di una licenza di pesca, che accompagna il peschereccio.
Le disposizioni suddette si applicano fatti salvi i regimi specifici eventualmente vigenti a livello comunitario o i regimi instaurati in virtù di accordi internazionali attuali o futuri.
2. I regimi di licenze si applicano a tutti i pescherecci comunitari operanti nelle acque di pesca comunitarie o nelle acque di paesi terzi o in alto mare. Le prescrizioni minime comunitarie in materia di informazione si applicano anche ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque di pesca comunitarie nei casi previsti da accordi internazionali».
5 L’art. 11 del regolamento n. 3760/92 disponeva quanto segue:
«Tenendo conto del titolo I e secondo la procedura prevista all’articolo 43 del trattato, il Consiglio stabilisce, su base pluriennale e per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1994, gli obiettivi e le modalità inerenti alla ristrutturazione del settore comunitario della pesca, nell’intento di conseguire un equilibrio sostenibile tra le risorse e lo sforzo di pesca. A tal fine l’adeguamento dello sforzo di pesca si incentra prioritariamente sull’adeguamento della capacità alle risorse disponibili e tiene conto, caso per caso, delle possibili conseguenze economiche e sociali».
6 Ai sensi del terzo ‘considerando’ del regolamento n. 3690/93 «il regime comunitario deve stabilire le norme sulle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca per ogni peschereccio battente bandiera di uno Stato membro».
7 L’art. 1 del detto regolamento così recita:
«1. È istituito un regime comunitario che stabilisce le informazioni minime che devono figurare sulle licenze di pesca, di cui all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
2. Tutti i pescherecci comunitari devono aver ottenuto una licenza di pesca, rilasciata espressamente per il peschereccio in questione.
3. La licenza di pesca deve essere tenuta a bordo del peschereccio.
4. Ai pescherecci cui non sia stata rilasciata o sia stata ritirata o sospesa la licenza di pesca è fatto divieto di catturare e detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pesce».
8 L’art. 3 del regolamento n. 3690/93 stabilisce quanto segue:
«Lo Stato membro di bandiera rilascia e gestisce le licenze di pesca per le navi battenti la sua bandiera, nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92».
9 L’art. 5 del regolamento n. 3690/93 prevede quanto segue:
«Lo Stato membro di bandiera ritira temporaneamente o definitivamente le licenze di pesca delle navi cui sia stata applicata una misura di fermo temporaneo e ritira le licenze di pesca alle navi cui sia stata applicata una misura di arresto definitivo».
10 Ai termini dell’art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 1993, n. 3699, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 346, pag. 1):
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per adeguare le attività di pesca almeno agli obiettivi dei programmi d’orientamento pluriennali di cui all’articolo 5.
Ove necessario gli Stati membri adottano misure di arresto definitivo o di limitazione delle attività di pesca delle navi.
2. Le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi possono comprendere, tra l’altro:
– la demolizione;
– il trasferimento definitivo verso un paese terzo, purché tale trasferimento non sia in contrasto con il diritto internazionale e non arrechi pregiudizio alla conservazione e alla gestione delle risorse ittiche;
– l’assegnazione definitiva della nave in questione a fini diversi dalla pesca nelle acque della Comunità.
(…)
Gli Stati membri provvedono affinché le navi interessate da queste misure siano radiate dai registri d’immatricolazione delle navi da pesca e dallo schedario comunitario delle navi da pesca. Essi provvedono inoltre affinché le navi radiate siano definitivamente escluse dall’esercizio della pesca nelle acque comunitarie».
11 L’art. 9, n. 1, del regolamento n. 3699/93 prevedeva quanto segue:
«Gli Stati membri possono prendere misure destinate a riorientare le attività di pesca incoraggiando la creazione di associazioni temporanee di imprese e/o di società miste».
12 Il regolamento n. 3699/93 è stato abrogato dall’art. 20, primo comma, del regolamento (CE) del Consiglio 3 novembre 1998, n. 2468, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 312, pag. 19), i cui artt. 8, nn. 1 e 2, e 9, n. 1, sono formulati in termini identici a quelli delle corrispondenti disposizioni del regolamento n. 3699/93.
Fatti e fase precontenziosa del procedimento
13 Nell’ambito dell’accordo sulla pesca, i pescherecci Cleopatra e Ocean Quest, battenti bandiera del Regno Unito ed immatricolati in tale Stato membro, sono stati trasferiti in Argentina. Tale trasferimento ha avuto luogo in occasione della costituzione di una società mista che riunisce armatori comunitari ed argentini. Dette navi sono state radiate dal registro delle immatricolazioni dei pescherecci del Regno Unito, rispettivamente nel novembre 1996 e nel luglio 1997, e iscritte nel registro argentino.
14 La Commissione ha accertato che le licenze di pesca relative alle navi Cleopatra e Ocean Quest erano state utilizzate per altre navi.
15 Con lettera 19 aprile 2001 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che il riutilizzo delle licenze di pesca era contrario all’obbligo di ritirare la licenza alle navi destinatarie di una misura di arresto definitivo, obbligo che incombeva alle autorità nazionali competenti ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 3690/93. Tale lettera intimava, inoltre, al detto Stato membro di presentare le proprie osservazioni in merito all’inadempimento addebitato, in conformità dell’art. 226, primo comma, CE.
16 In assenza di risposta, la Commissione ha inviato, il 16 gennaio 2003, al Regno Unito un parere motivato in cui, da una parte, ribadiva l’argomento sviluppato nella lettera di diffida e, dall’altra, invitava tale Stato membro a conformarsi ai propri obblighi nel termine di due mesi dal ricevimento del parere motivato.
17 Nella sua risposta 20 marzo 2003 al detto parere motivato, il Regno Unito ha dedotto diversi argomenti. Anzitutto, ha sostenuto che le sue autorità ritenevano che l’unico obbligo loro incombente fosse la radiazione delle navi Cleopatra e Ocean Quest dal registro nazionale delle immatricolazioni dei pescherecci e non il ritiro delle licenze di pesca ad esse relative. Successivamente, ha fatto valere che la Commissione aveva confermato la necessità di ritirare le licenze di pesca soltanto dopo la conclusione da parte dei proprietari delle dette navi di contratti aventi valore obbligatorio in vista del trasferimento di queste ultime a terzi. Infine, esso ha considerato che l’atteggiamento delle sue autorità era comprensibile e che erano state istituite procedure per impedire, in futuro, ogni analogo trasferimento di licenze di pesca.
18 Non soddisfatta di tali spiegazioni, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
19 Secondo la Commissione, in forza dell’art. 5 del regolamento n. 3690/93 lo Stato membro di bandiera ha l’obbligo di ritirare le licenze di pesca delle navi cui sia stata applicata una misura di arresto definitivo.
20 La Commissione afferma che tale obbligo di ritiro delle licenze di pesca deve essere interpretato nel senso che la capacità di pesca liberata da detto ritiro non può essere riutilizzata per rilasciare nuove licenze ad altre navi, in quanto siffatto riutilizzo sarebbe contrario all’art. 8, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2468/98, a norma del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per adeguare le attività di pesca almeno agli obiettivi dei programmi d’orientamento pluriennali. Se la Comunità autorizzasse siffatto riutilizzo delle licenze relative alle navi trasferite definitivamente in uno Stato terzo, l’obiettivo della riduzione della flotta da pesca non potrebbe essere raggiunto. Le cose non andrebbero diversamente neppure qualora il trasferimento definitivo avvenisse nell’ambito della costituzione di una società mista.
21 Il Regno Unito constata che l’art. 8 del regolamento n. 2468/98 tace sulle licenze di pesca. Inoltre, tale regolamento, poiché è stato adottato soltanto dopo gli avvenimenti che hanno dato luogo alla presente controversia, non potrebbe avere alcun effetto sugli obblighi gravanti sul Regno Unito alla data alla quale essi si sono prodotti.
22 Il Regno Unito fa valere, inoltre, che l’obbligo di ritiro delle licenze di pesca, in applicazione dell’art. 5 del regolamento n. 3690/93, può essere effettivo soltanto a partire dal momento in cui la Commissione ha dato il suo consenso al trasferimento delle navi ad una società mista e ha notificato la sua decisione allo Stato membro. Orbene, nella fattispecie, i proprietari delle navi Cleopatra e Ocean Quest avrebbero venduto le licenze ad esse relative prima che la decisione della Commissione che approvava il progetto di cessione di tali navi ad una società mista fosse notificata al Regno Unito. Poiché tali proprietari non erano più titolari delle dette licenze, il Regno Unito non avrebbe violato alcun obbligo ad esso incombente ai sensi del detto art. 5.
23 Il vero «errore» commesso in tale controversia risiederebbe nel fatto che i proprietari delle navi Cleopatra e Ocean Quest hanno ottenuto fondi tanto dalla vendita delle licenze relative alle dette navi quanto dalla Comunità, mentre tale vendita avrebbe dovuto avere l’effetto di escluderli dagli aiuti legati alla costituzione di una società mista. La Commissione, sebbene fosse stata informata che le licenze restavano in circolazione, avrebbe nondimeno deciso di sovvenzionare i detti proprietari, facendoli così beneficiare di una presunzione di «buona fede», della quale non avrebbe tuttavia beneficiato il Regno Unito.
24 Peraltro, il trasferimento di una nave nell’ambito dell’accordo di pesca sarebbe analogo ad una misura di arresto definitivo ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 3690/93. Il Regno Unito avrebbe dunque fissato una procedura consistente nel «congelare» la licenza di una nave appena i servizi competenti ricevono la domanda di costituzione di una società mista. La licenza potrebbe recuperare il suo pieno effetto soltanto qualora la domanda di costituzione di una società mista venisse ritirata o il trasferimento di una nave a una tale società non ottenesse il consenso della Commissione. Conseguentemente, il Regno Unito sostiene di essersi assicurato che, in futuro, non si sarebbero prodotti altri casi di riutilizzo delle licenze.
Giudizio della Corte
25 In via preliminare, occorre rilevare che, nel caso di specie, è pacifico che le navi Cleopatra e Ocean Quest sono state iscritte nel registro argentino d’immatricolazione dei pescherecci e che, pertanto, sono state definitivamente trasferite in Argentina.
26 La censura sollevata dalla Commissione nel petitum del ricorso, come riportato al punto 1 della presente sentenza, è diretta a far dichiarare alla Corte che il Regno Unito, non avendo ritirato le licenze di pesca delle dette navi dopo il loro trasferimento definitivo in Argentina, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 5 del regolamento n. 3690/93.
27 A tale proposito è necessario ricordare che, in forza delle disposizioni dell’art. 5 del regolamento n. 3690/93, quando ad un peschereccio è applicata una misura di arresto definitivo, la sua licenza viene ritirata.
28 Di conseguenza, prima di valutare la fondatezza della censura sollevata dalla Commissione, occorre affrontare due questioni preliminari, ossia, in primo luogo, determinare in cosa consista esattamente una misura di arresto definitivo di un peschereccio e, in secondo luogo, capire se il trasferimento definitivo di una tale nave in Argentina, nel contesto della costituzione di una società mista, possa essere assimilato ad una misura di arresto definitivo ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 3690/93.
Sulle misure di arresto definitivo
29 Per quanto attiene, in primo luogo, alla nozione di «misura di arresto definitivo», è pacifico che né l’art. 5 del regolamento n. 3690/93 né il regolamento nel suo complesso forniscono indicazioni sulla definizione di siffatta nozione. Quest’ultima è invece definita nel regolamento n. 3699/93, più precisamente al suo art. 8, n. 2, ai sensi del quale le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi possono comprendere, tra l’altro, la demolizione, il trasferimento definitivo verso un paese terzo – purché tale trasferimento non sia in contrasto con il diritto internazionale e non arrechi pregiudizio alla conservazione e alla gestione delle risorse ittiche – e l’assegnazione definitiva a fini diversi dalla pesca nelle acque della Comunità.
30 I regolamenti nn. 3690/93 e 3699/93 differiscono profondamente sia per oggetto, sia per finalità. Il regolamento n. 3690/93, infatti, come emerge in particolare dal suo terzo ‘considerando’, stabilisce le norme sulle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca, mentre il regolamento n. 3699/93 definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
31 Tuttavia, sebbene la finalità di questi due regolamenti sia differente, nulla consente di concludere che la definizione della nozione di «misura di arresto definitivo» sia limitata esclusivamente al regolamento n. 3699/93 e non possa essere utilizzata nel contesto di altre fonti di diritto derivato relative al settore della politica della pesca.
32 D’altro canto, il regolamento n. 3699/93, che definisce la nozione di misura di arresto definitivo, è stato adottato successivamente al regolamento n. 3690/93. Come emerge dalle diverse versioni linguistiche del regolamento n. 3699/93, in particolare dalle versioni tedesca, spagnola, francese e italiana, il legislatore comunitario ha dunque scelto con piena cognizione di causa la stessa espressione contenuta nel regolamento n. 3690/93.
33 Pertanto, nulla impedisce che la definizione della detta nozione, sebbene provenga dal regolamento n. 3699/93, venga applicata all’art. 5 del regolamento n. 3690/93, relativo al ritiro temporaneo o definitivo delle licenze di pesca.
34 Tra le varie «misure di arresto definitivo» delle attività di pesca delle navi elencate all’art. 8, n. 2, del regolamento n. 3699/93 figura, tra l’altro, il «trasferimento definitivo verso un paese terzo». Ebbene, nella fattispecie è pacifico che il trasferimento dei pescherecci Cleopatra e Ocean Quest è stato effettuato verso «un paese terzo», ossia la Repubblica argentina.
35 Ecco che si pone, in secondo luogo, la questione se il trasferimento definitivo di tali navi in Argentina, nell’ambito della costituzione di una società mista, possa essere assimilato ad una misura di arresto definitivo ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 3690/93.
36 Il disposto del citato art. 8, n. 2, non osta affatto all’applicazione della nozione di «misura di arresto definitivo» al trasferimento definitivo di navi sulla base di un accordo internazionale concluso tra la Comunità ed uno Stato terzo. Al contrario, la detta disposizione, al secondo trattino, fa espresso riferimento all’osservanza del diritto internazionale e, di conseguenza, degli accordi internazionali.
37 L’accordo sulla pesca, a sua volta, non impedisce affatto che un trasferimento di pescherecci avvenuto in conformità delle sue disposizioni sia qualificato «misura di arresto definitivo» delle attività di pesca ai sensi del diritto comunitario.
38 Ne risulta che il trasferimento definitivo di pescherecci verso un paese terzo, avvenuto in conformità di un accordo internazionale, costituisce una delle misure di arresto definitivo delle attività di pesca previste dall’art. 8, n. 2, del regolamento n. 3699/93. Pertanto, nel caso di specie, il trasferimento definitivo delle navi Cleopatra e Ocean Quest in Argentina deve essere considerato una «misura di arresto definitivo» delle attività di pesca nel senso definito dal diritto comunitario.
Sul ritiro delle licenze di pesca e sull’attribuzione di nuove licenze di pesca
39 Occorre ora chiarire se, nella fattispecie, la licenza di pesca delle navi Cleopatra e Ocean Quest, entrambe definitivamente trasferite in Argentina, sia stata ritirata dalle competenti autorità del Regno Unito.
40 Quest’ultimo sostiene che i diritti conferiti dalle licenze di pesca agli ex proprietari delle navi Cleopatra e Ocean Quest sono stati venduti a terzi che li hanno attribuiti ad altri pescherecci. Ne deriverebbe che le licenze relative a tali navi sarebbero certamente state ritirate.
41 La Commissione non contesta che le licenze relative alle navi Cleopatra e Ocean Quest siano state ritirate. Per contro, essa constata che la capacità di pesca liberata dal trasferimento delle dette navi è stata riutilizzata per altre navi.
42 Occorre rilevare che, secondo la Commissione, dall’art. 5 del regolamento n. 3690/93 risulta che, in caso di trasferimento definitivo di navi verso un paese terzo, lo Stato membro non deve limitarsi a ritirare le licenze relative alle navi in tal modo trasferite, ma deve anche astenersi dall’utilizzare la capacità di pesca così liberata nel registro nazionale di immatricolazione per rilasciare nuove licenze. Siffatto utilizzo, infatti, sarebbe contrario agli obiettivi dell’art. 8 del regolamento n. 2468/98, disposizione che rientra nell’ambito di una politica comunitaria di ristrutturazione della flotta comunitaria.
43 È importante osservare, da un lato, che il disposto dell’art. 5 del regolamento n. 3690/93 non vieta, in quanto tale, di utilizzare la capacità di pesca liberata dal trasferimento di navi verso un paese terzo per rilasciare nuove licenze, dato che tale articolo prevede unicamente l’obbligo, in capo allo Stato membro di bandiera, di ritirare le licenze di pesca relative alle navi colpite da una misura di arresto definitivo. Ebbene, da quanto precede si evince che il Regno Unito ha rispettato tale obbligo di ritirare le licenze di pesca.
44 Dall’altro lato, l’art. 5 del regolamento n. 3690/93, unica disposizione menzionata nelle conclusioni della Commissione, non fa alcun riferimento all’art. 8 del regolamento n. 3699/93 neppure nella versione modificata dal regolamento n. 2468/98. In ogni caso, tale art. 8 prevede, sì, tra l’altro, i possibili contenuti delle misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi e dispone che le navi radiate siano escluse dall’esercizio della pesca nelle acque della Comunità, ma dal suo testo non risulta che la capacità di pesca liberata nel registro nazionale dei pescherecci dal trasferimento definitivo di navi verso paesi terzi non possa essere utilizzata per rilasciare nuove licenze di pesca.
45 Anche ritenendo che la Commissione, basandosi su altre disposizioni del diritto comunitario, avrebbe potuto agire, in conformità dell’art. 226 CE, contro il Regno Unito a titolo del regime di rilascio delle nuove licenze di pesca, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, è pacifico che la violazione di tali disposizioni non costituisce l’oggetto dell’inadempimento addebitato (v. sentenze 20 ottobre 2005, causa C-6/04, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑9017, punti 58‑60; 15 giugno 2006, causa C-255/04, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑5251, punto 24, nonché 15 febbraio 2007, causa C-34/04, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-1387, punto 53).
46 Da tutto quanto precede risulta che la censura sollevata dalla Commissione a sostegno del suo ricorso e vertente sulla violazione dell’art. 5 del regolamento n. 3690/93 non è fondata e deve, pertanto, essere respinta, senza che sia necessario esaminare l’argomento dedotto dal Regno Unito nel controricorso, secondo cui, poiché il trasferimento in Argentina delle navi Cleopatra e Ocean Quest ha avuto luogo prima che la Commissione lo approvasse, l’obbligo di ritiro delle licenze di pesca, in applicazione dell’art. 5 del regolamento n. 3690/93, non sarebbe stato effettivo.
47 Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione deve essere respinto.
Sulle spese
48 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno Unito ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l'inglese.
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