Causa C-71/04
Administración del Estado
contro
Xunta de Galicia
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo)
«Aiuti concessi dagli Stati — Art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) — Regime di aiuti alla costruzione e alla trasformazione navale che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/684/CEE — Assenza di notifica previa — Art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 87, n. 1, CE) — Nozione di aiuti di Stato — Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri»
Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 26 maggio 2005
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 luglio 2005
Massime della sentenza
Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Notifica alla Commissione — Ambito di applicazione dell’obbligo — Aiuti alla costruzione navale che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/684 — Inclusione — Mancata notifica — Obblighi degli organi giurisdizionali nazionali
[Trattato CE, artt. 93, n. 3, e 94 (divenuti artt. 88, n. 3, CE e 89 CE); direttiva del Consiglio 90/684/CEE]
Un regime di aiuti alla costruzione e alla trasformazione navale, istituito in uno Stato membro, che non rientra nel campo di applicazione della direttiva 90/684, concernente gli aiuti alla costruzione navale – se è dimostrato che, tenuto conto, in particolare, del suo effetto sugli scambi tra Stati membri, detto regime può, di per sé, comportare la concessione di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), e in assenza di un regolamento adottato sulla base dell’art. 94 del Trattato (divenuto art. 89 CE) al fine di dispensarlo – deve essere notificato previamente alla Commissione delle Comunità europee in forza dell’art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE).
Spetta al giudice nazionale, in caso di violazione di questa disposizione, trarne tutte le conseguenze, conformemente al suo diritto nazionale, sia per quanto riguarda la validità degli atti che comportano l’attuazione delle misure di aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale art. 93, n. 3, del Trattato.
(v. punti 28, 39, 50 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
21 luglio 2005(*)
«Aiuti concessi dagli Stati – Art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) – Regime di aiuti alla costruzione e alla trasformazione navale che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/684/CEE – Assenza di notifica previa – Art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 87, n. 1, CE) – Nozione di aiuti di Stato – Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri»
Nel procedimento C‑71/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale prosposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal Supremo (Spagna) con decisione 22 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria il 16 febbraio 2004, nella causa tra
Administración del Estado
e
Xunta de Galicia,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Xunta de Galicia, dal sig. J. Rodríguez González, abogado;
– per il governo spagnolo, sig. M. Muñoz Pérez, in qualità di agente;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle C.M. Wissels e H.G. Sevenster, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Kreuschitz e J. L. Buendía Sierra, in qualità di agenti,
sentite le conclusione dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 maggio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE), al fine di precisare la portata dell’obbligo di previa notifica previsto alla prima frase di questa disposizione per quanto riguarda aiuti alla costruzione e alla trasformazione navale che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27).
2 Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Admistración del Estado e la Xunta de Galicia relativamente al decreto 23 giugno 1994, n. 217 (Diario Oficial de Galicia, n. 133, del 12 luglio 1994, pag. 4663; in prosieguo: il «decreto n. 217/1994»), con il quale il Consejo de Gobierno de la Communidad Autónoma de Galicia (Giunta del governo della Comunità autonoma di Galizia) ha adottato un regime di aiuti a favore della costruzione e della trasformazione navale in Galizia. L’Administración del Estado ha chiesto l’annullamento del detto decreto, poiché, in particolare, quest’ultimo è stato adottato in violazione dell’obbligo di previa notifica di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato.
Ambito normativo
La normativa comunitaria
Le disposizioni del Trattato
3 Ai sensi dell’art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE):
«1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
(…)
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
(…)
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
(…)
e) le altre categorie degli aiuti, determinate dalle decisioni del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione».
4 L’art. 93, n. 3, del Trattato stabilisce:
«Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».
5 Ai sensi dell’art. 94 del Trattato CE (divenuto art. 89 CE):
«Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell’applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare in particolare le condizioni per l’applicazione dell’articolo 88, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura».
La direttiva 90/684
6 La direttiva 90/684, la cui applicazione è stata prorogata dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3094, relativo agli aiuti alla costruzione navale (GU L 332, pag. 1), prevede, sulla base in particolare dell’art. 92, n. 3, lett. e), del Trattato, norme specifiche che si applicano agli aiuti a questo settore, che costituiscono una deroga al divieto generale di cui all’art. 92, n. 1, del Trattato.
7 L’art. 1, lett. a) e b), della detta direttiva stabilisce quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) costruzione navale:
la costruzione nella Comunità delle seguenti navi a scafo metallico:
– navi mercantili per il trasporto di passeggeri e/o di merci, di almeno 100 tsl;
– pescherecci di almeno 100 tsl;
– draghe o altre navi per lavori in mare, escluse le piattaforme di trivellazione, di almeno 100 tsl;
– rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;
b) trasformazione navale:
la trasformazione, effettuata nella Comunità, delle navi a scafo metallico, definite alla lettera a), di almeno 1 000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri».
8 L’art. 3, n. 1, primo comma, della stessa direttiva prevede che tutte le forme di aiuto agli armatori o a terzi, disponibili in quanto aiuto per la costruzione o la trasformazione di navi, siano soggette alle norme di notifica previste all’art. 11 di tale direttiva.
9 Gli artt. 4‑10 di quest’ultima enunciano i criteri di deroga che gli aiuti al funzionamento e alla ristrutturazione a favore della costruzione e della trasformazione navale devono soddisfare per essere considerati compatibili con il mercato comune.
10 L’art. 11 della direttiva 90/684 così recita:
«1. Gli aiuti alle imprese di costruzione, trasformazione e riparazione navali contemplati dalla presente direttiva, oltre che agli articoli 92 e 93 del trattato, sono soggetti alle norme speciali di notifica di cui al paragrafo 2.
2. Gli Stati membri notificano preventivamente alla Commissione e non rendono operativi senza la sua autorizzazione:
a) i regimi di aiuti nuovi o già esistenti e le modifiche ai regimi di aiuti esistenti contemplati dalla presente direttiva;
b) le decisioni di applicare alle imprese di cui alla presente direttiva un regime di aiuti con finalità generale o regionale;
c) i casi individuali di applicazione dei regimi di aiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 7 e i casi in cui la Commissione l’abbia espressamente previsto al momento dell’autorizzazione del regime di aiuto in questione».
La normativa nazionale
11 Dalla decisione di rinvio risulta che il decreto n. 217/1994 ha per oggetto, secondo la formulazione del suo preambolo, di regolamentare «il regime degli aiuti che potranno ricevere i cantieri navali della Galizia diretti a promuovere e incentivare il settore della costruzione navale nella regione, prevedendo aiuti alla costruzione e trasformazione navale in Galizia, qualora tali operazioni riguardino imbarcazioni che per la loro stazza lorda, la loro potenza, nel caso di rimorchiatori, o per il materiale impiegato nello scafo, il tipo, le dimensioni e/o le caratteristiche di costruzione o trasformazione non possano beneficiare degli aiuti previsti alla direttiva [90/684] (…)».
12 L’art. 2 del detto decreto stabilisce:
«Ai sensi del presente decreto, il settore della costruzione navale è costituito dalle imprese galiziane di costruzione navale autorizzate a costruire navi a scafo metallico di meno di 100 tonnellate lorde».
13 L’art. 3 dello stesso decreto precisa:
«Per costruzioni si intendono le navi a scavo metallico seguenti, interamente costruite dalle imprese cui all’art. 2.
a) Navi mercantili per il trasporto di passeggeri e/o di merci, di meno di 100 tonnellate lorde;
b) Pescherecci di meno di 100 tonnellate lorde;
c) Draghe o altre navi per lavori in mare, escluse le piattaforme di trivellazione, di meno di 100 tonnellate lorde;
d) Rimorchiatori con una potenza inferiore a 365 kilowatts».
14 Ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 217/1994:
«Per trasformazioni si intendono quelle effettuate sulle navi di cui all’art. 39, di meno di 1 000 tonnellate lorde dopo i lavori di trasformazione, purché i lavori comportino una modifica radicale dello scafo, del sistema di propulsione e/o della centrale elettrica, del piano di carico e delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri nelle navi destinate a questo tipo di trasporto o quelle destinate a migliorare i sistemi di pesca e le condizioni di lavoro e di sicurezza dei recinti per pesci, sia a poppa che a prua».
Causa principale e questione pregiudiziale
15 Nel 1994 l’Administración del Estado ha presentato dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Galicia una domanda di annullamento del decreto n. 217/1994, poiché, in particolare, il detto decreto è stato adottato in violazione delle norme comunitarie relative agli aiuti di Stato.
16 Con sentenza 16 dicembre 1996 tale giudice ha respinto il ricorso, ritenendo in sostanza che l’art. 93, n. 3, del Trattato non imponga l’obbligo di notificare previamente alla Commissione i regimi di aiuti che, come quello previsto dal decreto n. 217/1994, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/684 e che, pertanto, devono essere considerati compatibili con il mercato comune.
17 L’Administración del Estado ha impugnato questa sentenza dinanzi al Tribunal Supremo. A sostegno di questo ricorso, essa fa valere, in particolare, che il decreto n. 217/1994 è stato adottato in violazione, da un lato, dell’obbligo di previa notifica di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato e, dall’altro, delle regole speciali di notifica di cui all’art. 11 della direttiva 90/684.
18 Nella sua decisione di rinvio il Tribunal Supremo rileva, da un lato, che la formulazione della direttiva 90/684 sembra suggerire che sono sottoposti all’obbligo di previa notifica di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato solo gli aiuti alla costruzione e alla trasformazione navale che rientrano nel campo di applicazione della detta direttiva, dal che si potrebbe dedurre, a contrario, che tale obbligo di notifica non si applica agli aiuti alla costruzione e alla trasformazione navale che non rientrano nel detto campo di applicazione. Partendo dal principio che questi ultimi aiuti non inciderebbero sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato, il giudice del rinvio ritiene che i detti aiuti potrebbero quindi essere considerati compatibili con il mercato comune. Dall’altro lato, il Tribunal Supremo rileva che si potrebbe invece sostenere che la direttiva 90/684 non ha per oggetto di esonerare gli Stati membri dall’obbligo di previa notifica di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato, di modo che quest’obbligo si applicherebbe anche agli aiuti che non rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva.
19 In tale contesto, il Tribunal Supremo ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 87, nn. 1 e 3, lett. c) ed [e]), e l’art. 88, n. 3, (...) del Trattato CE, in combinato disposto con la direttiva 90/684 (...), consentano l’approvazione, senza previa notifica alla Commissione europea, di una normativa nazionale – quale quella contenuta nel decreto n. 217/1994 (...) – che istituisce un “nuovo regime di aiuti” per un settore specifico della costruzione e della trasformazione navale, settore che, in ragione della stazza lorda, della potenza e di altre caratteristiche delle navi considerate, non rientra nell’ambito di applicazione della detta direttiva 90/684».
Sulla questione pregiudiziale
20 Dal fascicolo risulta che, benché la questione pregiudiziale si riferisca all’art. 92 del Trattato CE (divenuto art. 87 CE), il giudice del rinvio chiede alla Corte delucidazioni sulla portata dell’obbligo di previa notifica di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE). Con la sua questione, il giudice chiede in sostanza se un regime di aiuti nuovo a favore di attività di costruzione e di trasformazione navale che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/684 sia assoggettato a detto obbligo.
21 A tale riguardo occorre ricordare che il detto art. 93 prevede una procedura speciale per l’esame permanente ed il controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione. Per quanto riguarda i nuovi aiuti, il n. 3 di questo articolo istituisce una previa procedura senza la quale nessun aiuto può essere considerato regolarmente istituito. In particolare, secondo questa disposizione, la Commissione deve essere informata, in tempo utile per presentare le sue osservazioni, dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti e lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale.
22 Come la Corte ha già dichiarato, ne deriva che i progetti diretti a istituire o a modificare aiuti devono, in forza dell’art. 93, n. 3, prima frase, del Trattato, essere notificati alla Commissione prima della loro attuazione (v., in particolare, sentenze 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 35; 17 giugno 1999, causa C‑295/97, Piaggio, Racc. pag. I‑3735, punto 44, e 29 aprile 2004, causa C‑278/00, Grecia/Commissione, Racc. pag. I‑3997, punto 30).
23 In forza dell’art. 94 del Trattato, il Consiglio può tuttavia fissare, con regolamento, le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura di notifica.
24 Nella fattispecie, la Xunta de Galicia sostiene in sostanza che il regime di aiuti istituito dal decreto n. 217/1994, in quanto mirante specificamente a concedere aiuti a favore di attività di costruzione e trasformazione navale che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/684, non doveva essere notificato alla Commissione in forza dell’art. 93, n. 3, del Trattato.
25 A tale riguardo occorre tuttavia constatare che, al momento dell’adozione del decreto n. 217/1994, nessun regolamento adottato in forza dell’art. 94 del Trattato dispensava gli aiuti alla costruzione e alla trasformazione navale dalla procedura di notifica prevista dall’art. 93, n. 3, del Trattato.
26 In particolare, occorre osservare, come fa la Commissione, che la direttiva 90/684 non solo non contiene disposizioni che prevedono una tale dispensa, ma che non può contenerne, in quanto questa direttiva non si basa sull’art. 94 del Trattato, ma sull’art. 92, n. 3, lett. e), del detto Trattato, il quale consente unicamente al Consiglio di determinare che talune categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il mercato comune. Lungi dal dispensare dalla procedura di notifica gli aiuti alla costruzione navale che rientrano nel suo campo di applicazione, la direttiva 90/684 prevede, per contro, secondo la formulazione del suo art. 11, n. 1, «norme speciali di notifica» che si impongono «oltre (…) [a]gli artt. 92 e 93 del Trattato».
27 Certo, poiché gli aiuti previsti dal decreto n. 217/1994 non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/684, il detto decreto non doveva essere assoggettato alle norme speciali di notifica previste da quest’ultima.
28 Tuttavia, tale circostanza non è assolutamente tale da rimettere in discussione il fatto che, in assenza di un regolamento adottato sulla base dell’art. 94 del Trattato, al fine di dispensarli dalla procedura di notifica di cui all’art. 93, n. 3, del detto Trattato, quest’ultima procedura continua ad applicarsi agli aiuti alla costruzione e alla trasformazione navale, ivi compresi quelli che non rientrano nel campo di applicazione della detta direttiva.
29 D’altronde, poiché, secondo l’art. 11, n. 1, della direttiva 90/684, gli aiuti alla costruzione e alla trasformazione navale che rientrano nel campo di applicazione della detta direttiva sono sottoposti a norme di notifica supplementari rispetto a quelle previste dall’art. 93, n. 3, del Trattato, ne deriva a fortori che gli aiuti a questo settore che non rientrano nel detto campo di applicazione rimangono, dal canto loro, assoggettati alla sola procedura di notifica prevista da quest’ultima disposizione.
30 La Xunta de Galicia ritiene tuttavia che, in quanto la compatibilità con il mercato comune di taluni aiuti a favore di navi di grandi dimensioni è riconosciuta dalla direttiva 90/684, l’assenza di disposizioni in questa direttiva concernenti gli eventuali aiuti alle navi di stazza inferiore potrebbe significare che questo tipo di misure non incide sugli scambi tra Stati membri. La detta direttiva dovrebbe pertanto essere interpretata come un riconoscimento implicito di compatibilità con il mercato comune degli aiuti alla costruzione e alla trasformazione navale per navi il cui tonnellaggio o la cui potenza sono inferiori a quelli di cui all’art. 1 della stessa direttiva, in quanto quest’ultima ha in qualche modo istituito nei loro confronti una regola de minimis specifica.
31 Tuttavia, contrariamente a quanto suggerisce la Xunta de Galicia, la compatibilità eventuale di un aiuto di Stato con il mercato comune non può, in quanto tale, incidere sull’obbligo di notificare previamente tale aiuto alla Commissione in forza dell’art. 93, n. 3, del Trattato. Infatti, secondo costante giurisprudenza, il sopravvenire di una decisione finale della Commissione che dichiari taluni aiuti compatibili con il mercato comune non ha l’effetto di sanare gli atti di esecuzione di provvedimenti di aiuto non notificati in violazione dell’art. 93, n. 3, del Trattato (sentenze 21 novembre 1991, causa C‑354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, Racc. pag. I‑5505, punti 16 e 17, nonché 21 ottobre 2003, cause riunite C‑261/01 e C‑262/01, Van Calster e a., Racc. pag. I‑12249, punti 62 e 63).
32 Per contro, occorre ricordare che solo gli aiuti di Stato ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato sono assoggettati alla procedura di notifica di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato (sentenza 9 ottobre 1984, causa 91/83 e 127/83, Heineken Brouwerijen, Racc. pag. 3435, punto 11). Ora, in forza dell’art 92, n. 1, del Trattato, per poter essere qualificata come aiuti di Stato una misura deve in particolare poter incidere sugli scambi tra Stati membri (v., in tal senso, sentenze 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag. I‑7747, punti 74 e 75, nonché 3 marzo 2005, causa C‑172/03, Heiser, Racc. pag. I‑1627, punto 27).
33 Spetta ai giudici nazionali interpretare e applicare la nozione di aiuto di cui all’art. 92, n. 1, del Trattato al fine di determinare se un provvedimento statale adottato senza seguire la previa procedura di controllo prevista all’art. 93, n. 3, debba o meno esservi soggetto (sentenza 9 agosto 1994, causa C‑44/93, Namur‑Les assurances du crédit, Racc. pag. I‑3829, punto 16).
34 A tale riguardo va innanzitutto constato che, certo, gli aiuti alla costruzione navale che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/684 incidono sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato. Infatti, la direttiva 90/684 è stata adottata sulla base dell’art. 92, n. 3, lett. e), del Trattato, in forza del quale possono essere considerate compatibili con il mercato comune le categorie di aiuti stabilite con decisione del Consiglio. Ora, quando gli aiuti sono previsti da un regime derogatorio adottato in forza della detta disposizione, questi aiuti, in linea di principio, sono inizialmente incompatibili con il mercato comune e sono ritenuti compatibili con quest’ultimo solo a condizione che soddisfino ai criteri di deroga previsti nella decisione di approvazione del detto regime (sentenze 18 maggio 1993, cause riunite C‑356/90 e C‑180/91, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑2323, punti 30 e 33; 5 ottobre 1994, causa C‑400/92, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑4701, punto 15, e 21 marzo 2002, causa C‑36/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑3243, punto 47).
35 Ne deriva che, essendo inizialmente incompatibili, questi aiuti rientrano nella nozione di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato, il che comporta che incidono necessariamente sugli scambi tra Stati membri (v., in tal senso, sentenza, Spagna/Commissione, citata, punto 48). Pertanto, nella fattispecie, risulta in particolare dal terzo, sesto, nono e quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva 90/684 che questa mira a garantire, su un mercato mondiale, una concorrenza leale a livello internazionale tra i cantieri, incentivando la produzione di navi con una tecnologia più avanzata al fine di assicurare la sopravvivenza di una cantieristica europea efficiente e competitiva.
36 Tuttavia, come fanno valere giustamente i governi spagnolo e olandese, nonché la Commissione, questa constatazione non comporta affatto che gli aiuti a favore della cantieristica che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/684 costituiscano, dal canto loro, aiuti che non incidono sugli scambi tra Stati membri.
37 Infatti, anche se l’art. 92, n. 3, lett. e), del Trattato autorizza il Consiglio a determinare quali categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il mercato comune, esso non conferisce alla Commissione alcun potere di interpretazione dell’art. 92, n. 1, del detto Trattato (v., in tal senso, sentenza 14 aprile 2005, causa C‑110/03, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑2801, punto 58).
38 Pertanto, adottando la direttiva 90/684, il Consiglio non aveva il potere, come rilevato giustamente dall’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, di autorizzare la Commissione a non qualificare come aiuti di Stato taluni aiuti alla costruzione navale che non incidevano sugli scambi tra Stati membri, con la conseguenza che questi aiuti non rientrerebbero nella procedura di notifica di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato.
39 Ora, nella fattispecie, non è affatto escluso che aiuti concessi dalle autorità decentrate di cui trattasi ad imprese che forniscono a livello locale o regionale servizi di costruzione o di trasformazione navale non rientranti nei limiti di tonnellaggio o di potenza previsti dalla direttiva 90/684 possano tuttavia avere un’incidenza sugli scambi tra Stati membri.
40 Infatti, come la Corte ha gia dichiarato, la condizione di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato, in base alla quale l’aiuto deve essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri, non dipende dalla natura locale o regionale dei servizi forniti o dall’importanza del settore di attività interessato (sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, citata, punto 82).
41 Inoltre, non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano influenzati. Infatti, l’entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori l’eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri (sentenze Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, citata, punto 81; 27 novembre 2003, cause riunite da C‑34/01 a C‑38/01, Enirisorse, Racc. pag. I‑14243, punto 28, e Heiser, citata, punto 32).
42 In particolare, un aiuto di rilevanza piuttosto esigua è idoneo a ripercuotersi sugli scambi tra Stati membri quando il settore in cui operano le imprese che ne beneficiano sia caratterizzato da forte concorrenza (v. sentenze 26 settembre 2002, causa C‑351/98, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑8031, punto 63, e 29 aprile 2004, causa C‑298/00 P, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑4087, punto 54).
43 Pertanto, quando un settore è caratterizzato da un elevato numero di piccole imprese, un aiuto, anche modesto sul piano individuale, ma potenzialmente a disposizione di tutte le imprese del settore, o di una loro amplissima parte, può avere ripercussioni sugli scambi tra Stati membri (v. sentenze 26 settembre 2002, Spagna/Commissione, citata, punto 64, e 29 aprile 2004, causa C‑372/97, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑3679, punto 57).
44 Infine, allorché un aiuto concesso da uno Stato o per mezzo di risorse statali rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto (v. sentenze 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 11, e 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑6857, punto 33).
45 Ora, quando vengono concesse sovvenzioni pubbliche ad imprese di costruzione o di trasformazione navale, la fornitura di questi servizi da parte delle suddette imprese può risultarne invariata o incrementata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese aventi sede in altri Stati membri di fornire i loro servizi in questo settore di attività sul mercato di tale Stato ne risultano diminuite (v., in tal senso, sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, citata, punto 78).
46 Nella fattispecie, risulta poi dal preambolo del decreto n. 217/1994 che l’obiettivo da esso perseguito è di consentire ai cantieri navali di Galizia, che hanno come clienti «armatori di pescherecci e di navi mercantili e di altre navi sia nazionali che straniere», di offrire «garanzie e condizioni di finanziamento analoghe a quelle dei loro concorrenti».
47 Di conseguenza, non potendosi escludere che i cantieri navali di Galizia beneficiari del regime di aiuti di cui è causa siano in concorrenza con i cantieri navali stabiliti in un altro Stato membro, la condizione di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato relativo all’incidenza sugli scambi tra Stati membri dev’essere considerata soddisfatta.
48 Ne deriva che, se un regime di aiuti alla costruzione e alla trasformazione navale quale quello introdotto dal decreto n. 217/1994, che non rientra nel campo di applicazione della direttiva 90/684, può, di per sé, generare la concessione di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato, detto regime dev’essere notificato previamente alla Commissione in forza dell’art. 93, n. 3, del Trattato.
49 Spetta ai giudici nazionali, in caso di violazione di quest’ultima disposizione, trarne tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, sia per quanto riguarda la validità degli atti che comportano l’attuazione delle misure di aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma (v., in tal senso, sentenze Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, citata, punti 11 e 12; van Calster e a., citata, punti 53, e 15 luglio 2004, causa C‑345/02, Pearle e a., Racc. pag. I‑7139, punto 31). In particolare, la constatazione che un aiuto è stato concesso in violazione dell’ultima frase dell’art. 93, n. 3, del Trattato deve, in via di principio, comportarne il recupero in conformità alle norme processuali di diritto interno (sentenza 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a., Racc. pag. I‑3547, punto 68).
50 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione pregiudiziale nel senso che un regime di aiuti alla costruzione e alla trasformazione navale quale quello introdotto dal decreto n. 217/1994, che non rientra nel campo di applicazione della direttiva 90/684, se è dimostrato che il detto regime può, di per sé, comportare la concessione di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato, deve essere notificato previamente alla Commissione in forza dell’art. 93, n. 3, del Trattato. Spetta al giudice nazionale, in caso di violazione di questa disposizione, trarne tutte le conseguenze, conformemente al suo diritto nazionale, sia per quanto riguarda la validità degli atti che comportano l’attuazione delle misure di aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma.
Sulle spese
51 Nei confronti delle parti della causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Un regime di aiuti alla costruzione e alla trasformazione navale quale quello introdotto dal decreto 23 giugno 1994, n. 217, che non rientra nel campo di applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1990, 90/684/CE, concernente gli aiuti alla costruzione navale, se è dimostrato che detto regime può, di per sé, comportare la concessione di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), deve essere notificato previamente alla Commissione delle Comunità europee in forza dell’art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE). Spetta al giudice nazionale, in caso di violazione di questa disposizione, trarne tutte le conseguenze, conformemente al suo diritto nazionale, sia per quanto riguarda la validità degli atti che comportano l’attuazione delle misure di aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.
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